Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFÉ LETTERARIO SITO PRESSO IL CENTRO CULTURA "X.XXXXXXX - BIBLIOTECA COMUNALE E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SITO IN PIAZZA MAZZINI.
ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Caffè letterario ubicato all'interno del Centro Cultura "X.Xxxxxxx"- Biblioteca comunale - Informagiovani del Comune di Falconara Marittima, sito in Xxxxxx Xxxxxxx -00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX).
2. Il servizio oggetto della concessione riguarda la gestione del Caffè letterario secondo le modalità e gli orari minimi descritti al successivo art. 9.
3. Trattandosi di Caffè letterario l'attività di preparazione, degustazione e somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad essere a servizio degli utenti della Biblioteca o degli utilizzatori del Centro cultura "Pergoli" durante le varie iniziative, è complementare allo svolgimento delle attività culturali. Pertanto l'apertura del Caffè letterario, al di fuori degli orari di apertura del Centro Pergoli, deve essere sempre abbinata allo svolgimento di un'attività di tipo culturale da parte del concessionario o da parte di altri soggetti autorizzati.
4. Tale gestione dovrà caratterizzare il Caffè letterario come un luogo di socializzazione deputato allo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento, nonché di promozione dei prodotti enogastronomici del territorio marchigiano.
5. Nel periodo di concessione l'affidatario può attrezzare lo spazio esterno al Centro Cultura "X.Xxxxxxx" che sarà definito dal Comune, esclusivamente in occasione di eventi/manifestazioni aggiuntivi rispetto alla ordinaria gestione, intendendo per ordinaria gestione anche quella effettuata durante l'orario più ampio proposto in sede di gara. L'attività è correlata alla preventiva acquisizione delle autorizzazioni e al pagamento di quanto previsto dalle norme, anche in materia di imposte locali, per le quali il gestore dovrà far riferimento al Servizio Tributi comunale e relativi regolamenti comunali applicativi. Non è ammesso il posizionamento di strutture fisse di alcun tipo. L'energia elettrica per l'utilizzo dello spazio esterno è di competenza del concessionario che dovrà acquisirla a propria cura e spese.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
1. Il Caffè letterario è contestualizzato all'interno del Centro Cultura "X.Xxxxxxx" - Biblioteca Comunale - Informagiovani del Comune di Falconara Marittima, sito in Piazza Mazzini, del quale costituisce l'accesso principale ed è strutturato:
a) superficie complessiva piano rialzato di mq. 93,69, di cui mq. 25,62 atrio condiviso e mq. 12,99 ad uso magazzino esclusivo/laboratorio per piccole preparazioni.
2. L'arredo del Caffè letterario è fornito dal Comune di Falconara Marittima a seguito di concorso di idee e consta di:
• n. 6 tavolini tipo CASCANDO mod. platform
• n. 5 sgabelli tipo SCAB mod. XXXXX XXXXXXXX h. 80
• n.12 sgabelli tipo SCAB mod. XXXXX in tecnopolimero h.65
• n. 2 sedute con braccioli tipo LA SEGGIOLA con gambe
• n.30 faretti su binario SLV ITALIA mod. EURO SPOT
• blocco cucina 220x60 costituito da: sottolavello con ante L.90, base per lavastoviglie L.60 top in laminato, lavello a 2 vasche in acciaio inox, miscelatore, pattumiera a 2 secchielli, portasapone
• lavastoviglie a incasso
• parete costituita da: n°l fascia di tamponamento verticale di copertura tubazioni antincendio, n°l elemento a giorno con ripiani da cm.60x33,3x2,59 più sopralzo fino a soffitto con ripiani e scasso per contenitore antincendio, parte inferiore con anta battente, n°2 colonne a ripiani sospese da cm. 30x33,3x2,59 più sopralzo fino a soffitto ridotta a misura per chiusura superiore soffitto, n° l elemento finale da cm. 90x33,3x2,59 più sopralzo fino a soffitto con parte inferiore ad ante a battente
• composizione a giorno con ripiani costituiti da: lato pubblico, n°l elemento da cm.60x33,3x227,3, n°l elemento da cm. 180x33,3x227,3 con fianchi terminali divisori e schiene da cm.180-- lato interno, composizione a ponte con due colonne da cm. 30x33,3x227,3 parte superiore sospesa da cm. 180x33,3 con schienale fino a terra, top centrale sfondato da cm. 180x60x4 con vano sottostante vuoto per frigo ed elemento contenitore con ante sottopiano da cm.45.
• bancone ricezione/lavoro dim. L. 200xp.60/75xh73/110 completa di mensola superiore e piano interno di lavoro p. 60. Finitura legno Rovere portofino
• n° 4 mensole a parete
• l'edificio è fornito di accesso wi-fi free
3. nello spazio attiguo definito “magazzino ad uso esclusivo” è installato un lavandino di acciaio con una vasca e piano di appoggio laterale, completa di miscelatore e leva clinica e di un piano di lavoro in acciaio. Il locale, con pareti smaltate, è utilizzabile come magazzino/laboratorio per piccole preparazioni, ai sensi della normativa vigente.
4. eventuali ulteriori arredi e attrezzature aggiuntive potranno essere installate dal concessionario a propria cura e spese e al termine della concessione dovranno essere rimosse senza che il concessionario abbia nulla a pretendere nei confronti dell'Ente.
ART. 3 - DURATA DELCONTRATTO DI CONCESSIONE
1. il contratto di concessione avrà la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine il Concedente comunicherà, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, la volontà di rinnovare il servizio, per non più di una volta, alle stesse condizioni contrattuali, escludendo la modalità del tacito rinnovo.
2. Nell'ipotesi in cui, dopo 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della concessione, la procedura di stipula del contratto sia in fase di perfezionamento, il Concessionario sarà comunque tenuto all'avvio del servizio, previa sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.
Detto termine costituisce termine essenziale.
3. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al Concessionario nessuna indennità di avviamento.
4. Alla scadenza della concessione, sia essa quella del contratto principale che quella a seguito dell'eventuale rinnovo, il Concessionario è comunque obbligato a proseguire nella gestione del servizio se in tal senso richiesto dal Comune, sino all'espletamento delle procedure necessarie per la stipula di nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.
5. L'inizio della concessione del servizio è comunque subordinato alla formale consegna degli spazi da adibire a Caffè letterario tramite redazione di apposito verbale in contraddittorio, che ha luogo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 7 del presente capitolato.
6. In caso di eventuale ritardo nella consegna degli spazi e degli arredi da parte del Concedente, l'avvio della presente concessione potrà subire uno slittamento dei termini, senza che il Concessionario possa accampare alcun diritto, né pretendere alcun risarcimento e/o corrispettivo, e/o compenso e/o indennizzo in merito. Lo slittamento del termine in questione determina il conseguente prolungamento della durata del servizio stesso, per un periodo di tempo corrispondente al differimento.
ART. 4 - CANONE CONCESSORIO E COMPARTECIPAZIONE SPESE UTENZE
1. Per il primo anno, non viene richiesto nessun canone di concessione.
Per il secondo anno, il canone minimo annuo di concessione, soggetto a rialzo in sede di offerta economica, è pari ad € 800,00 + I.V.A. Non sono ammesse offerte di importo uguale o di importo inferiore al canone come sopra stabilito.
2. Quindi, dal secondo anno di concessione, il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un canone annuo pari all'importo di aggiudicazione oltre IVA, da versare in due rate semestrali anticipate di pari importo entro la fine del primo mese del semestre di riferimento.
In caso di rinnovo della concessione, o di un eventuale slittamento dei termini di durata, è confermato il versamento del canone in rate semestrali anticipate.
3. Il canone così determinato rimane invariato per 12 mesi, decorrenti dall’inizio del secondo anno di concessione. A decorre dai successivi dodici mesi il canone è suscettibile di rivalutazione sulla base dell'ISTAT (FOI - Indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati - al netto dei tabacchi).
4. Qualora si verificassero ritardi eccedenti 10 (dieci) giorni e fino a 30 (trenta) giorni dalla data concordata per il versamento delle due rate, il Concedente avrà diritto al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, calcolati nella misura dell'interesse in vigore per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 (trenta) giorni, il Concedente sarà legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione ipso iure del contratto.
5. Le utenze rimangono intestate al Comune di Falconara Marittima, in quanto gli spazi concessi sono una parte dell'intera struttura denominata Centro "Pergoli".
6. Il concessionario, sulla base della stima dei possibili incrementi degli attuali consumi dovuti allo svolgimento dell'attività, è tenuto al pagamento anticipato, entro la fine del terzo mese dell'anno di riferimento, di €. 600,00 annui a titolo di partecipazione alle spese per le utenze (elettriche, idriche, riscaldamento-aria condizionata).
7. Qualora il Comune di Falconara Marittima riscontri degli incrementi o della anomalie dei consumi e dei relativi costi ha la facoltà di installare, con spese ripartite in egual misura tra Concessionario e Concedente, dispositivi che consentano di verificare i consumi effettivi dell'attività svolta dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà corrispondere il maggior importo (rispetto ad € 600,00) derivante dal conteggio dei consumi effettivi.
ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo di € 13.440,00 determinata in misura pari al 10% del valore del contratto stimato al successivo art. 6, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento
degli obblighi del contratto, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in danno del concessionario, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La garanzia dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto di concessione e fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, accertata la regolare esecuzione del servizio.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.
ART. 6 - CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
1. Trattandosi di una concessione, il corrispettivo è dato unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.
2. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dall'organizzazione degli eventi a pagamento ed eventuali sponsorizzazioni; per quest'ultime, previa specifica autorizzazione da parte del Concedente.
3. Il valore stimato della concessione per l'intera durata della stessa è pari ad € 134.400,00 (€. centotrentaquattromilaquattrocento/00), pari ad annui € 67.200,00 (euro sessantasettemiladuecento/00).
Considerando l'eventuale rinnovo di 24 (ventiquattro) mesi, il valore della concessione ammonta ad € 268.800,00 (euro duecentosessantottomilaottocento/00)
Trattandosi di una nuova concessione, per la quale non si hanno a disposizione dati relativi ad introiti pregressi per tale tipologia di attività, la stima del valore è stata effettuata considerando un introito medio all'ora di € 35,00 che moltiplicato per il monte orario annuale stimato in 1.920 ore – come meglio esplicitato al successivo ART. 9 - comporta un importo degli introiti annuale di € 67.200,00
4. Il valore stimato della concessione non ha valore contrattuale e non è impegnativo per il Concedente, in quanto il requisito costitutivo della concessione di servizio consta nella traslazione dell'area di rischio relativa alla gestione del servizio in capo al Concessionario.
ART. 7 - AFFIDAMENTO DEL BENE E INVENTARIO
1. Il Concessionario accetta i beni immobili e mobili, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito nell'art. 1 del presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il deterioramento ordinario dovuto all'uso diligente.
2. Rimane a carico del Concessionario la fornitura dell'arredo e attrezzature aggiuntivi, il cui elenco dei beni dovrà essere inviato al Concedente . Al termine della presente concessione tutto l'arredo e le attrezzature aggiunte dal concessionario possono essere ritirate dal concessionario medesimo, purché tale rimozione non comporti danno a quanto di proprietà del concedente.
3. Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Il Concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno dei locali affidati o comunque a causa delle attività svolte all'interno degli stessi.
5. Nel contratto che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale redatto in contraddittorio fra il Concessionario ed il Concedente, individuato nel Settore 4° Servizi alla Persona ed alla Collettività. Il Concedente, all'atto della redazione del verbale di consegna degli spazi, degli arredi e delle attrezzature, consegnerà al Concessionario le chiavi.
6. Il Concessionario, annualmente, dovrà depositare al Settore 4° , al Settore LLPP e al Servizio Biblioteca, l'elenco di tutti i soggetti abilitati cui abbia consegnato copia di una o più chiavi, con l'indicazione delle chiavi consegnate, nonché i nominativi e recapiti telefonici in caso di emergenza.
7. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti.
8. Al termine della concessione verrà nuovamente redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti come sopra indicate; ove non sia registrato il buono stato manutentivo, il Concedente opererà congrua ritenzione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dei superiori danni. In particolare, nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dall'ordinario uso diligente, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal Concedente, a proprie cure e spese. In mancanza il Concedente procederà d'ufficio e a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.
9. I beni mobili eventualmente mancanti o danneggiati per incuria o imperizia del Concessionario dovranno essere sostituiti ad esclusiva cura e spese dello stesso.
Alla scadenza del periodo di concessione, le eventuali migliorie apportate dal Concessionario (anche quelle apportate spontaneamente e non in forza di obblighi previsti dal contratto) accederanno alla proprietà del Concedente senza che questo debba un corrispettivo e/o compenso e/o indennizzo alcuno a favore del Concessionario, ad eccezione degli arredi e attrezzature aggiuntive installate a cure e spese del concessionario medesimo che dovranno essere rimosse senza che il concessionario abbia nulla a pretendere nei confronti del Concedente.
10. Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di ricognizione e all'inventario originario potrà essere apportata dal Concessionario, anche se a sua cura e spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente.
ART. 8 - ALLESTIMENTO DEL CAFFÈ LETTERARIO
1. Prima della sua apertura al pubblico devono essere eseguiti, all'interno della struttura, da parte del Concessionario i/le seguenti lavori/attività:
a) allestimento di stoviglie, utensili e attrezzature varie per la preparazione - con esclusione di cottura - somministrazione di alimenti e bevande, in grado di assicurare un'efficiente gestione del servizio;
b) fornitura di vettovaglie.
2. L'eventuale:
a) installazione di arredi ed attrezzature aggiuntivi a quelli di cui al precedente art. 2, comma 3 (beni mobili forniti a cura e spese del Concessionario), dovrà essere concordata con il Concedente e saranno a carico del Concessionario le spese relative.
b) apposizione all'esterno del locale di qualsiasi forma di insegna dovrà essere concordata con il Concedente e saranno a carico del Concessionario le spese relative.
ART. 9 - PERIODI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO - SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
1. Il Concessionario dovrà garantire un orario minimo di apertura al pubblico del Caffè letterario di 36 ore settimanali distribuite tra il martedì e il sabato inclusi, in coincidenza con l'apertura al pubblico dei servizi presenti nel Centro Cultura (Biblioteca, Informagiovani).
Il servizio di accoglienza e ristoro deve essere garantito anche in occasioni di attività organizzate direttamente dal Concedente, o da altri ai quali il Centro Cultura è concesso in uso, indicativamente 16 ore mensili.
2. Indicativamente gli orari minimi di apertura del Caffè Letterario sono:
a) lunedì chiuso
b) da martedì a venerdì un'apertura di 8 ore giornaliere, ricompresa nell’orario dalle 9.30 alle 18.30, per complessive 128 ore mensili;
c) il sabato un'apertura di 4 ore giornaliere: 9.30 - 13.30, complessive 16 ore mensili;
d) l'apertura del Caffè letterario deve essere garantita anche in occasioni di attività organizzate direttamente dal Concedente (conferenze, mostre, etc,) o da altri ai quali il Centro Cultura è concesso in uso, indicativamente 16 ore mensili e si potranno svolgere al di fuori degli orari sopra indicati.
La peculiarità del "Caffè Letterario" comporta che il concessionario presenti una proposta di orario di apertura più ampia, purché a tale proposta siano abbinate iniziative di tipo culturale (es. la domenica pomeriggio/sera con performance artistiche, durante la settimana aperitivi e/o degustazioni con abbinamenti culturali, etc.).
3. Il Concessionario, oltre a fornire agli utenti un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà realizzare un calendario di iniziative e manifestazioni culturali integrative e coerenti con la programmazione comunale, anche a pagamento, e compatibili con le prescrizioni di legge per i locali aperti al pubblico. Entro il giorno quindici di ogni mese, dovrà essere comunicato al Concedente l'elenco (tipologia ed orari) delle iniziative programmate a partire dal mese successivo.
4. Il Concedente, entro il giorno venticinque del mese in corso, dovrà comunicare l'assenso o l'impedimento motivato allo svolgimento in tutto o in parte delle iniziative del mese successivo. In caso di silenzio da parte del Concedente, decorso il termine del venticinque di ogni mese, lo stesso equivale ad assenso. Non saranno autorizzate le iniziative ritenute incompatibili con altre iniziative già programmate e/o con la natura e le caratteristiche funzionali socio-culturali del Centro Culturale
- Biblioteca comunale - Informagiovani.
5. Sarà cura del Concessionario acquisire le necessarie autorizzazioni, nullaosta e/o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, le autorizzazioni per il pubblico spettacolo/intrattenimento).
6. E' vietata l'installazione di macchine per il gioco d'azzardo (videopoker e simili).
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E LUDICHE E RENDICONTAZIONE
1. In attuazione della proposta di gestione delle iniziative di cui all'art. 9, presentata in sede di gara, il Concessionario trasmette al Concedente, entro 15 giorni dall'avvio del servizio (per tutti mesi dell'anno 2017 ) e in seguito entro il 31 ottobre (per il primo semestre dell'anno successivo) ed entro il 30 aprile (per il secondo semestre dell'anno successivo), il calendario delle iniziative (tipologia ed orari), sia gratuite che a pagamento, che intende svolgere nei confronti della
generalità dell'utenza, al fine di consentire al Concedente una programmazione integrata avente anche natura autorizzativa.
2 Nel corso dell'anno il Concessionario, in ogni caso con un anticipo di almeno 15 giorni dalla prima iniziativa introdotta o modificata, può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del calendario di cui al comma 1, con l'obbligo di mantenimento del livello minimo di eventi proposti in sede di partecipazione alla gara.
3. Entro 20 (venti) giorni dal termine di ciascun semestre, il Concessionario presenta la rendicontazione delle attività svolte, comprensiva del numero dei partecipanti e relativo incasso per tutte le iniziative a pagamento.
ART. 11 - RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE
1. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente:
entro il mese successivo, registri mensili dei corrispettivi e copie dei totali giornalieri dei corrispettivi, rilasciati dai registratori di cassa, che evidenzino il numero dei documenti fiscali emessi ed i corrispettivi incassati articolati per reparti.
2. Il Concessionario si obbliga altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento della specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente avrà segnalato come necessari per una completa verifica della gestione finanziaria della concessione.
ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO (manutenzione e conduzione)
1. Al fine di assicurare il mantenimento in buono stato conservativo degli spazi, arredi ed attrezzature consegnate e garantire la continuità, l'affidabilità, l'efficienza e lo svolgimento in piena sicurezza del servizio oggetto del presente capitolato, il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria degli spazi, arredi e attrezzature assegnate, nonché la manutenzione straordinaria delle attrezzature e arredi di cui al precedente art. 2, e quant'altro necessario per mantenere la struttura del Caffè letterario in condizioni di efficienza, compresa la riparazione di guasti e/o la sostituzione di parti o componenti, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia.
2. Al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte del Concedente, il Concessionario è tenuto a provvedere ai necessari interventi, entro il termine assegnato dal Concedente.
3. Ove il Concessionario non adempia, il Concedente potrà, a prescindere dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, e fermo restando il risarcimento dei danni, procedere direttamente all'esecuzione degli interventi ritenuti urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del Concessionario, senza che questi abbia nulla a pretendere.
4. La gestione degli spazi concessi e la connessa responsabilità, ivi compresa la vigilanza e la custodia degli stessi quando il Caffè Letterario è aperto, attribuita in capo al Concessionario, si intende assunta in via continuativa per tutto il periodo di vigenza della presente concessione.
5. In via generale, oltre a quanto sopra stabilito, lo svolgimento del servizio comprende l'assunzione dei seguenti obblighi:
a) pulizia dello spazio assegnato (Caffè letterario) e svuotamento cestini; la stessa deve avvenire in orari consoni alla fruizione dello stesso;
b) la pulizia del bagno di pertinenza del Caffè Letterario - come da planimetria - Allegato A - comprendente antibagno, bagno disabili maschile e femminile e del bagno di servizio, nei giorni diversi da quelli in cui interviene il personale esterno di pulizia assegnato dal Concedente (lunedì, mercoledì e venerdì mattina);
c) conoscenza e rispetto della normativa/prescrizioni vigenti in tema di utilizzo degli impianti di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, rispetto delle norme igienico sanitarie per
tutta la durata della presente concessione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve procedere agli adempimenti ivi previsti, se e in quanto obbligatori per gli impianti e le strutture dati in concessione;
d) accertamento relativo al completo sgombero del Caffè letterario, compresi i servizi igienici, da parte degli utenti all'atto di ogni chiusura giornaliera di pertinenza;
e) risultando il Concessionario a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a lavoratori autonomi nell'ambito della gestione del Caffè letterario, il Concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - D.U.V.R.I., di cui all'art 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DEL CAFFÈ
LETTERARIO (gestione)
1. Il Concessionario dovrà gestire gli spazi oggetto della concessione con criteri di efficienza, adeguati alla tipologia e alle caratteristiche del sito ed alla sua valenza ambientale.
2. In via generale, oltre a quanto sopra stabilito nel precedente articolo, lo svolgimento del servizio comprende l'assunzione dei seguenti ulteriori obblighi:
a) fornitura di vettovaglie, stoviglie, utensili e attrezzature varie per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (in aggiunta a quelle previste dal Concedente), in grado di assicurare una efficiente gestione del servizio; alla scadenza della concessione tali beni possono essere ritirati dal concessionario medesimo, purché tale rimozione non comporti danno a quanto di proprietà del concedente;
b) manutenzione e conservazione in buono stato dei materiali e delle dotazioni di cui alla precedente lett. a), nonché alla loro integrazione in caso di deperimento e rottura;
c) pagamento tassa sui rifiuti (TARI – Biblioteche/Circoli Culturali, essendo prevalente l’attività culturale) e imposte comunali sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni ( ICP - DPA ) per qualsiasi iniziativa o forma di pubblicità fatta dal Concessionario.
d) pagamento di tutte le spese occorrenti per la gestione tecnica ed amministrativa del servizio;
e) diretta stipulazione dei contratti di fornitura di beni e servizi, necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità del Caffè Letterario;
f) adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione del servizio affidato, sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale;
h) rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento o di disposizioni specifiche che l'Amministrazione adotterà nella fattispecie;
i) stesura, osservanza e aggiornamento del Manuale HACCP (Hazard-Analysis and Criticai Control Points), come previsto dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione del regolamento CE 852/2004.
ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
1. Gli interventi di carattere straordinario sulla struttura di cui al precedente art. 1, comma 1, sono a carico del Concedente, ad esclusione di tutte le riparazioni determinate da inadempienza, imperizia o mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di carattere ordinario da parte del Concessionario, debitamente accertate dal Settore Lavori Pubblici.
2. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria distinti tra:
a) ritenuti indispensabili per il funzionamento della struttura; la mancata segnalazione entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, comporta la comminazione delle penali di cui al successivo art.23
b) ritenuti funzionali al miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza.
ART. 15 - INTERVENTI DI NECESSITÀ E URGENZA
1. In caso di necessità di interventi a carattere d'urgenza, ricompresi tra quelli di competenza del concessionario, al fine di garantire la salvaguardia della struttura, l'incolumità dell'utenza e la continuità dei servizi, sarà obbligo del Concessionario intervenire con immediatezza assicurando l'intervento minimo necessario ad evitare grave pregiudizio alla struttura medesima. Le relative spese sono da intendersi ricomprese nella redditività della concessione e nulla potrà pretendere il Concessionario.
2. Qualora la rimessa in pristino richieda lavori di manutenzione straordinaria, il gestore informerà immediatamente il Concedente evidenziandone la motivazione.
3. Il Concedente si impegna ad accertare entro 7 gg dalla segnalazione e/o intervento l'indifferibile urgenza e valuterà l'effettività o meno delle circostanza.
4. In caso di riscontro favorevole, il Concedente procederà, nel rispetto dei tempi di legge, ad effettuare l'intervento; in caso di riscontro negativo, si avvierà la procedura di applicazione delle penali, in quanto trattasi di inadempienza contrattuale, oltre ad ordinare il ripristino, a cura e spese del Concessionario, entro un congruo termine, di volta in volta stabilito. In caso di inadempienza ovvero decorsi i termini di cui sopra infruttuosamente, si procederà d'ufficio a valere sulla cauzione definitiva.
5. Farà carico al Concessionario la chiusura immediata della struttura in caso di grave rischio strutturale e/o climatico a salvaguardia dell'incolumità dell'utenza.
ART. 16 - ATTI VANDALICI
1. In caso di atti vandalici avvenuti nei giorni e orari di pertinenza del concessionario negli spazi, sugli arredi e attrezzature affidate, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strumentali alla rimessa in pristino degli stessi sono a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile. Il Concedente si riserva di stabilire tempi massimi, al fine di assicurare la continuità del servizio. In caso di mancato intervento del Concessionario nei tempi massimi stabiliti si procederà d'ufficio e a valere sulla cauzione definitiva.
2. Il Concessionario, in virtù di quando disposto al comma 1 del presente articolo, si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione polizza assicurativa per danni materiali all'immobile ed al contenuto derivanti da atti vandalici, nei termini indicati al successivo art. 20 "Oneri assicurativi".
ART. 17 - CONTROLLO SUGLI INTERVENTI - CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI
Controllo sugli interventi e sugli obblighi di natura fiscale
1. Il Concedente, a mezzo di propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Caffè letterario in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere la struttura, gli arredi, le attrezzature e i macchinari e i beni mobili in genere, in condizioni di funzionalità ed efficienza e ad adeguarli alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
c) l'osservanza degli obblighi fiscali connessi all'attività, anche per il tramite degli Enti compententi alle verifiche fiscali e fatto salvo il loro autonomo intervento.
2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti della struttura e per il personale alla medesima adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione degli interventi dovuti in base al capitolato e comunque necessari a garantire la sicurezza.
3. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza nella struttura, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Concedente, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso alla struttura impianti da parte degli utenti.
4. Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso la struttura affidata.
Controllo di qualità dei servizi
5. Il Concedente si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del capitolato; in particolare si riserva:
a) l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
b) verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del capitolato/contenuto dell'offerta tecnica.
6. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria e fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.
7. Al termine dei controlli, di cui al precedente primo capoverso, è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
8. Il Concedente provvede ad eseguire, direttamente, o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato,ovvero tramite gli Enti competenti, i seguenti controlli a vista del servizio, elencati a titolo esemplificativo:
a) controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario della struttura consegnata;
b) controllo sulla pulizia dei locali;
c) controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria;
d) controllo sugli orari di apertura al pubblico;
e) controllo sull'esposizione al pubblico dei prezzi secondo quanto disposto dall'art.68 comma 7 della L.R. n. 27/2009 ed art. 16 regolamento regionale n. 5/2011;
f) controllo sulla presenza del personale in misura tale da garantire un'efficiente gestione del servizio;
g) controllo su osservanza del Manuale HACCP.
9. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a fornire prima dell'avvio della gestione i nominativi del personale/soci adibiti alla gestione del servizio.
10. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato/contenuto offerta tecnica.
ART. 18 - SOSPENSIONI E INTERRUZIONI
1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio, dovuti a cause di forza maggiore, saranno specificamente esaminate dal Concedente, dietro relazione del competente ufficio. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.
2. In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Concedente potrà affidare ad altro operatore economico la gestione del servizio per l'esecuzione d'ufficio.
3. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora la struttura si renda inagibile per un periodo non superiore a giorni 60 in conseguenza di qualunque motivo anche se dipendente da fattori che devono essere riferiti al Concedente. Oltre tale termine nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora il protrarsi dell'inagibilità sia imputabile a caso fortuito e/o forza maggiore o qualunque altra causa indipendente dalla volontà del Concedente o del Concessionario.
4. Il Concedente si riserva di concedere una proroga del termine di validità della presente concessione, per un periodo corrispondente all'interruzione della gestione, nei soli casi previsti dall'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
ART. 19 - TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE
1. Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il Concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.
2. E' fatto obbligo al Concessionario di impiegare personale qualificato e fornirne al Concedente l'elenco, segnalando tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso.
3. Il Concedente si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso; a tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, il Concedente provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
4. Il Concessionario è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Concedente e gli Uffici da esso dipendenti, sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità. Il personale impiegato nell'esercizio non instaura alcun rapporto di dipendenza con il Concedente.
ART. 20 - ONERI ASSICURATIVI
Fermo restando che i rischi e le responsabilità inerenti alla gestione del servizio sono a totale carico del Concessionario il quale, pertanto manleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, il Concessionario medesimo è tenuto a sottoscrivere (oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite dalle leggi a tutela dei propri dipendenti e collaboratori), presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO).
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
-la copertura di tutti i rischi derivanti dall’utilizzo, da parte del gestore, dell’immobile, attrezzature e mobilio necessari per lo svolgimento dell’attività del “Caffè Letterario”;
-la copertura della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore;
-la copertura con clausola specifica, dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- l’estensione ai danni derivanti al Comune di Falconara Marittima o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro, a Euro 500.000,00 per danni ad ogni persona e a Euro 50.000,00, per danni a cose e/o animali.
Il massimale della RCO non potrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro per ogni dipendente infortunato.
Il Concessionario deve altresì provvedere, con propria polizza assicurativa, alla copertura dei danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, comprese quelle del Comune di Falconara Marittima date in consegna e custodia al Concessionario.
Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della sottoscrizione.
La stipula del contratto di concessione del servizio di gestione è subordinata alla consegna ed approvazione da parte del Comune di Falconara Marittima delle polizze di cui sopra.
Ad ogni scadenza annuale dei contratti il Concessionario fornirà prova dell’avvenuto pagamento dei premi delle polizze richieste nel presente capitolato, esibendo le quietanze di pagamento debitamente firmate ed il bonifico accertante l’avvenuto pagamento dei premi.
- ATTO DI CONCESSIONE E FORMALITÀ' NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ'
1. Il Concedente affida al Concessionario la concessione del servizio di gestione del caffè letterario presso il Centro Cultura "X.Xxxxxxx"- Biblioteca comunale - Informagiovani del Comune di Falconara Marittima con l'uso delle attrezzature e degli arredi nella consistenza esistente alla data della consegna.
2. Detta concessione presuppone che il Concessionario si impegni ad espletare le formalità necessarie presso il Comune di Falconara X.xx, presentando la documentazione (SCIA somministrazione ai sensi dell'art. 64 della LR 27/2009 e NIA sanitaria ) necessaria allo svolgimento dell'attività trasmettendola al SUAP utilizzando l'applicativo web del SUAP online ai sensi della normativa sopra-richiamata e del DPR 160/2010.
3. Il Concessionario riconosce che la SCIA presentata è titolo abilitante allo svolgimento dell'attività nei locali oggetto della concessione ed è legata alla durata della stessa. Alla scadenza della presente concessione, e comunque in caso di anticipata cessazione, la SCIA non produrrà più effetti senza che il Concessionario possa accampare sulla medesima alcun diritto.
4. In caso di verifica, in fase di controllo della SCIA, della mancanza dei necessari requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010, per l'esercizio dell'attività il Concessionario decadrà automaticamente dalla concessione.
5. Inoltre la decadenza del titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande per le motivazioni di cui all'art. 20 della L.R. 5/2011 farà decadere automaticamente anche la concessione.
6. Il titolare della SCIA nello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto al rispetto dei limiti, obblighi e doveri disposti dalla L.R. 27/2009 e ss.mm.ii..
ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
1. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio o fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del Codice, il Concedente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti del Concessionario.
3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ART. 23 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI
1. Qualora il Concedente riscontrasse inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione al Concessionario. Il Concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione o altro termine che verrà stabilito dal Concedente. In caso di urgenza entro 48 ore. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato, oppure, a giudizio del concedente, risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penali:
a) € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del Caffè letterario, non preventivamente autorizzata. Si intende ingiustificata la chiusura nei giorni indicati nell'art.9 e nella proposta presentata in sede di gara;
b) da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00) in caso di mancata o insoddisfacente pulizia quotidiana degli spazi affidati;
c) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione di manutenzione ordinaria; la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
d) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria: la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
e) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione degli interventi di necessità ed urgenza: la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
f) da € 300,00 (trecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni irregolarità in caso di mancato rispetto delle norme igieniche (ivi compresa l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Manuale HACCP) e regolamentari;
g) da € 200,00 (duecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per la mancata segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria, ritenuti indispensabili per il funzionamento della struttura, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento;
h) da € 500,00 (cinquecento) ad € 2.000,00 (duemila/00) in caso di adozione del provvedimento di rimozione di macchine per il gioco d'azzardo (videopoker e simili), come previsto dal precedente art. 9, comma 6;
i) per ogni altra inadempienza, riscontrabile anche a seguito di comprovata segnalazione degli utenti, non prevista nei punti precedenti, da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata;
j) salve le segnalazioni alle Autorità competenti e la risoluzione del contratto in caso di reiterazione (3 nel corso della concessione) della medesima violazione, rilevazione della mancata emissione degli scontrini fiscali da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00).
2. Le penali, previa adeguata contestazione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.
3. Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.
4. E' facoltà del Concedente non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.
5. Tutte le contestazioni sollevate dal Concedente al Concessionario dovranno essere verificate in loco ed in contraddittorio tra le Parti.
ART. 24. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Qualora il Concedente rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del Concessionario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (art. 108) ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva e fermo il diritto al ristoro dei superiori danni.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 C.C., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:
a) grave negligenza o frode del Concessionario nello svolgimento delle prestazioni;
b) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Concedente intende perseguire con la concessione;
c) indisponibilità ingiustificata ad eseguire interventi indicati dal Concedente in caso di somma urgenza, per rischio concreto di danni a persone o cose;
d) grave inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico, prevenzione infortuni, procedure di emergenza e di tutela della sicurezza nello svolgimento del servizio;
e) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
f) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dall'art. 33 D.L. n. 83/2012;
g) subappalto non autorizzato dei servizi in concessione;
h) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il rapporto di concessione;
i) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 20 del presente capitolato;
I) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Comune;
m) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra Concedente e Concessionario; in particolare comporterà la risoluzione del contratto la mancata apertura non autorizzata per più di tre volte all'anno;
n) gravi carenze igienico-sanitarie segnalate dall'Autorità competente;
o) comminazioni di penali per un importo complessivo, nel corso dell'intera concessione, superiore ad € 4.000,00 (quattromila/00);
p) ritardo nel pagamento del canone previsto all'art. 4 per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
q) mancata redazione o aggiornamento del Manuale HACCP.
3. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Concedente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concessionario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Concedente.
4. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.
5. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto e comunque con lo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni in possesso del Concessionario e relative al Caffè letterario decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura.
ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Concedente può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a tre mesi, per ragioni di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.
2. Il Concessionario avrà la facoltà di interrompere il rapporto, prima della naturale scadenza, con un preavviso di almeno tre mesi, per giusta causa come definito dall'art. 2119 del Codice civile.
ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, è obbligato a far osservare al proprio personale impiegato nello svolgimento dello stesso quanto previsto dal D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dal D.Lgs n. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del Xxxxxxxx esecutore al Comune.
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad esclusivo carico del Concessionario. L'importo è stimato in € 1.300,00.
ART. 28 - DISPOSIZIONI VARIE
1. La mancata sottoscrizione del contratto a seguito della richiesta da parte del Concedente comporta la decadenza dell'aggiudicazione della concessione.
2. In tal caso il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria della gara.
3. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato dal Concessionario per nessun motivo, fatti salvi gravi motivi familiari e comunque previa autorizzazione del Concedente.
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
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4° SETTORE – Servizi alla Persona e alla Collettività
U.O.C. Attività e Servizi Scolastici, Giovanili, Turistici e Culturali
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia, in quanto con esso compatibile, alla legislazione vigente in materia e agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.
ART. 29 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 l'aggiudicatario assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quello di comunicare tempestivamente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
ART. 30 - FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ancona.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Concedente.
ALLEGATI:
A - Planimetria
B- elenco dettagliato nuovi arredi