Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VIAGGI
“TRIPY ANNULLAMENTO”
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la “Nota Informativa”
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010
Data dell’ultimo aggiornamento: febbraio 2014
Copertina fascicolo informativo
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla pre- ventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
A – INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione che offre il prodotto assicurativo è Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
▪ Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A,, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 11.702.613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111 – 00000 Xxxx, tel. 06 42118.1. E-mail direzione.italia@ip- xxxxxxxxxx.xxx.
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero
di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).
▪ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance
S.A. è pari a € 118.682.655, e comprende il capitale sociale pari a € 11.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 12.930.728. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 149,61%.
B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicato sul certificato di assicurazione e cessa alla scadenza pattuita.
Avvertenza – termini e modalità per l’esercizio della disdetta: la polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta. Per maggiore dettaglio si rinvia all’articolo 1.1 “Operatività e decorrenza” prevista dalle Condizioni generali di Assicurazione.
▪ Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano più frequentemente durante i viaggi e regolarmente esplicitate nelle condizioni particolari di assicurazione:
− ANNULLAMENTO VIAGGIO.
Avvertenza: Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati “1.1 – Operatività e decorrenza”, “1.2 - Persone assicurabili” e “2.3 - Esclusioni
Avvertenza: Il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel Glossario e nella misura risultante nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Si rinvia all’art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione.
Esempio di applicazione di Franchigia: Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 –
100,00 = 900,00).
Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento:
Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l’importo liquidabile (3.000,00 - 100,00 = 2.900,00 )
non può essere superiore.
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:
Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.
Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 –
10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00
euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento: Esempio 1: Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10%
di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Esempio 2: Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 –
10% = 18.000,00 ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
▪ Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 1.5 delle Condizioni d’Assicurazione.
▪ Rivalse
Avvertenza: L’Impresa è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
▪ Premi
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e alla durata contrattuale della polizza. Dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, per tutta la durata contrattuale.
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo carta di credito ed ogni altro mezzo, conforme alle vigenti norme, accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso autorizzato dall’Impresa.
▪ Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
▪ Legge applicabile
Il presente contratto d’assicurazione è soggetto alla legge italiana.
▪ Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
▪ Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati: “3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”. Il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
▪ Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Servizio Clienti di Inter Partner Assistance
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, numero fax 0000.00.00.00.000, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx. L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato
dalla Compagnia e dei dati specificati all’art.
5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al
sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx s-retail/finnet/index en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:il contratto di assicurazione.
Biglietteria: il biglietto/titolo di viaggio aereo, ferroviario, marittimo o autolinee.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, “demi-frére”, “demi-soeur”, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, xxx, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Pacchetto: Il singolo servizio a terra (land) o la combinazione di un biglietto/titolo di viaggio più altri servizi a terra relativi allo stesso viaggio.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
– Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111 – 00000 Xxxx.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 - Operatività e decorrenza
La presente polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione/acquisto del viaggio. Le garanzie, espressamente sottoscritte, sono operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, la Società utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.
• in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne e dotato di capacità di agire;
• se il premio di polizza è stato pagato.
1.2 - Persone assicurabili
La Società assicura le persone domiciliate o residenti in Italia, dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
1.3- Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipula di più polizze della Società a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.
1.4- Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
L’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.
1.5- Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
1.6- Valuta di pagamento
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.
1.7- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.9- Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.
1.10 - Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..
1.11 – Diritto di Rivalsa
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
1.12 – Richiesta documentazione
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
2.1- Oggetto dell’assicurazione :
La Società fornisce le garanzie di seguito specificate:
ANNULLAMENTO VIAGGIO | Massimale | Scoperto/Limiti di indennizzo | ||
RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da cause od eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano l’Assicurato, un suo familiare o il contitolare dell’azienda/studio associato. Sono compresi nel rimborso della penale anche: • i costi di gestione pratica; • le fees di agenzia; • i visti; • le tasse aeroportuali non rimborsabili; • gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato. Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore. La Società rimborsa la penale addebitata: • all’Assicurato; e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: • a tutti i suoi familiari; • ad uno dei suoi compagni di viaggio. | € 50.000 per assicurato e per polizza | La Società rimborsa la penale di annullamento con una percentuale di scoperto sull’indennizzo così come di seguito indicata: a) viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale inferiore al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa) | ||
In caso di | Pacchetto | Biglietteria | ||
Morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato. | 0% | 0% | ||
Altre cause (per le quali l’assicurato non ha obbligo di fornire giustificativi documentabili) | 15% minimo € 50,00 per polizza | 25% minimo € 50,00 per polizza | ||
b) viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa) | ||||
In caso di | Pacchetto | Biglietteria | ||
Morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato. | 0% | 0% | ||
Altre cause (per le quali l’assicurato non ha obbligo di fornire giustificativi documentabili) | 25% minimo € 50,00 per polizza | 25% minimo € 50,00 per polizza | ||
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO. La Società rimborsa all’Assicurato il 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da cause od eventi imprevedibili al momento della prenotazione, che abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, o il contitolare dell’azienda/studio associato. | € 500 per assicurato | La Società rimborsa i costi sostenuti entro il massimale stabilito sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. |
2.2 Esclusioni
La Società non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da:
a) cause quali morte o ricovero ospedaliero non documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
d) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
e) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
f) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
g) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
h) quarantene;
i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa dell’Assicurato.
2.3 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.
2.4 Criteri di liquidazione
La Società rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
c) con l’applicazione dello scoperto previsto nella tabella all’articolo 2.2.
2.5 Validità
La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:
a) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione del viaggio;
b) contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio.
La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento, indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale decade.
3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, fornendo alla Società, indipendentemente dalla modalità in cui è avvenuta la denuncia (ovvero in forma scritta oppure tramite internet sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx), l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell’art. 1.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ed in particolare :
− numero di polizza;
− quietanza di pagamento del viaggio con l’itinerario;
− dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
− nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
− nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
− luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì :
■ Rimborso Penale
In tutti i casi:
− documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
− catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
− contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
− estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia;
− titoli di viaggio in originale, per penale del 100%.
per cause quali morte o ricovero ospedaliero:
− certificato di morte o cartella clinica.
■ Spese di Riprotezione del Viaggio
L’Assicurato deve dare avviso alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo:
− documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
− in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
− nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
− contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
− estratto conto di prenotazione emesso dall’agenzia che ha organizzato il viaggio, in copia;
− titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
4 - RIFERIMENTI IMPORTANTI
I sinistri devono essere denunciati secondo le seguenti modalità:
- tramite il sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx; oppure in alternativa
- via posta all’indirizzo Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxx c/o “Servizio Liquidazione Sinistri Travel”
In ogni caso tutta la documentazione utile ad ottenere l’indennizzo deve essere spedita tramite raccomandata A/R o corriere espresso a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
c/o “Servizio Liquidazione Sinistri Travel” Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111 – 00000 XXXX
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A –
Rappresentanza Generale per l’Italia
1. informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice").
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la seguente informativa:
2. titolare e responsabili del trattamento Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
111 – 00000 Xxxx. L’elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede di Inter Partner Assistance S.A.
3. fonte dei dati
I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo). Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Inter Partner Assistance S.A.
4. dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Inter Partner Assistance S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Inter Partner Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.
5. finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato o presso terzi è svolto:
a. per finalità attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all’estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta “catena assicurativa” indicati al punto 8a) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti;
b. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Inter Partner Assistance S.A. e dai soggetti di cui al punto 8b). Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti.
6. modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
7. conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia dell’interessato si fa presente quanto segue:
- per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all’esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.
8. comunicazione e diffusione dei dati
A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell’interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:
- co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri- assicuratori;
- soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A.;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Inter Partner Assistance S.A.;
- enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti
dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l’archiviazione dei dati etc..
B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere comunicati a:
- società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx;
- società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Inter Partner Assistance S.A..
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5 a) e 5 b), sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma.
10. diritti dell’interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può: ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxxxxx@xx- xxxxxxxxxx.xxx. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedenti.