COMUNE DI
COMUNE DI
GUSPINI
UFFICIO DI PIANO
PLUS triennio 2010 / 2012
Distretto socio-sanitario di Guspini
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DENOMINATO “CENTRO AFFIDI TERRITORIALE PROVINCIALE”.
CIG: 3496607360
CAPITOLATO D’APPALTO
Indice
COMUNE DI GUSPINI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE – UFFICIO DI PIANO – PLUS 2010/2012
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO AFFIDI TERRITORIALE PROVINCIALE”. CIG: 3496607360
Art. 1 | Oggetto e ambito territoriale |
Art. 2 | Durata e decorrenza |
Art. 3 | Destinatari |
Art. 4 | Finalità e obiettivi |
Art. 5 | Tipologia delle prestazioni |
Art. 6 | Modalità di accesso al Servizio |
Art. 7 | Sede e orario del Servizio |
Art. 8 | Coordinatore |
Art. 9 | Personale |
Art. 10 | Coordinamento e integrazione dei livelli operativi |
Art. 11 | Obblighi dell’aggiudicatario |
Art. 12 | Verifiche e controlli |
Art. 13 | Corrispettivo e sistema di pagamento |
Art. 14 | Adeguamento del costo del Servizio |
Art. 15 | Cauzione |
Art. 16 | Divieto di cessione del contratto e subappalto |
Art. 17 | Decadenza, revoca e risoluzione |
Art. 18 | Cooperazione tra le parti |
Art. 19 | Penali |
Art. 20 | Sicurezza |
Art. 21 | Dotazioni e attrezzature |
Art. 22 | Variazioni servizi e prestazioni |
Art. 23 | Contratto e spese di stipula |
Art. 24 | Assicurazione |
Art. 25 | Controversie |
Art. 26 | Domicilio legale |
Art. 27 | Trattamento dei dati |
Art. 28 | Disposizioni finali e transitorie |
Art. 29 | Responsabile del Servizio e del Procedimento |
Art. 23 | Contratto e spese di stipula |
Art. 1 - Oggetto e ambito territoriale
1. L’appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione associata del Centro Affidi Territoriale Provinciale, attraverso il quale i Comuni del Distretto Socio Sanitario di Guspini (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Xxxxxx Xxxxxxxx, Sardara e Villacidro), i Comuni del Distretto Socio Sanitario di Sanluri (Collinas, Barumini, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca), unitamente alla ASL n. 6 di Sanluri e alla Provincia del Medio Campidano, intendono valorizzare e diffondere la cultura dell’affido familiare, ai sensi della Legge n. 184/83 così come modificata dalla Legge n. 149/2001.
2. L’Ente capofila del Servizio è il Comune di Guspini individuato dalla Conferenza dei Servizi Unificata della Provincia del Medio Campidano.
Art. 2 - Durata e decorrenza
1. La durata dell’affidamento del Servizio di cui all’art. 1 è fissata in mesi 16 (sedici), decorrenti dalla data di stipula del contratto o da quella in esso indicata.
2. Qualora le Amministrazioni Comunali accertino la sussistenza di ragioni di convenienza ed a seguito di positiva valutazione relativa allo svolgimento del Servizio prestato, lo stesso potrà essere prorogato, con apposito provvedimento, per un ulteriore periodo, o comunque in base alle risorse finanziarie disponibili, alle medesime condizioni contrattuali precedentemente pattuite. La proroga verrà formalizzata alla Ditta entro mesi 2 (due) precedenti la data di scadenza del contratto e previa richiesta di disponibilità di quest’ultima da comunicare entro 15 gg. dalla richiesta dell’Ente.
Art. 3 - Destinatari
1. I destinatari privilegiati del Centro Affidi Territoriale Provinciale sono i minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, le loro famiglie residenti nel territorio della Provincia del Medio Campidano, che vivono un momentaneo stato di difficoltà e disagio.
2. Sono altresì destinatari del Centro Affidi Territoriale Provinciale famiglie e singoli residenti nel territorio provinciale ed extra provinciale disponibili all’affido di minori residenti nella Provincia del Medio Campidano, e interessate ad intraprendere un percorso di informazione, formazione, di conoscenza e valutazione per esperienze di affido. Destinataria del servizio è altresì la comunità locale attraverso azioni informative, preventive e di sensibilizzazione.
3. In un ottica di interscambiabilità, in casi particolari i destinatari del servizio possono essere anche minori residenti in territori extra-provinciali. Le spese dell’affido sono a carico dei comuni di provenienza.
4. Destinataria del Servizio è altresì la Comunità locale attraverso azioni informative e preventive e di sensibilizzazione.
Art. 4 - Finalità e obiettivi
1. La finalità del Centro Affidi Territoriale Provinciale è quella di promuovere la cultura dell’affido e di reperire, valutare, selezionare le famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell’accoglienza di minori, con l’obiettivo di:
1.1. offrire risposte alternative all’istituzionalizzazione;
1.2. superare la frammentarietà degli interventi e ridurre il lavoro svolto in emergenza;
1.3. promuovere e valorizzare le risorse presenti nel territorio;
1.4. creare una rete territoriale di Servizi e di Professionisti specializzati in questo settore;
1.5. promuovere la cultura della solidarietà.
Art. 5 - Tipologia delle prestazioni
1. Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del servizio, il raccordo e i rapporti con gli Enti e le Istituzioni coinvolte sono disciplinati dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra le Istituzioni coinvolte che la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare.
2. I compiti e le prestazioni che la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire sono le seguenti:
2.1. promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione della cittadinanza, previa specifica programmazione da approvare da parte del Gruppo Tecnico di Coordinamento. La Ditta è obbligata a garantire la pubblicizzazione e la promozione del servizio in ciascuna Amministrazione Comunale previa programmazione operativa con ciascun Servizio Sociale comunale;
2.2. pubblicizzazione e promozione del Servizio attraverso le forme e le modalità ritenute più idonee e che verranno presentate in sede di gara con la proposta progettuale. Infatti la Ditta aggiudicataria dovrà illustrare in sede di gara le proposte di pubblicizzazione mentre il contenuto, la grafica e quant’altro dovrà essere discussa con l’Ente capofila;
2.3. valorizzazione dell’associazionismo familiare;
2.4. creazione e gestione di una banca dati che presieda la domanda di accoglienza e l’offerta di famiglia. La Banca dati Affidi dovrà altresì contenere dati e le informazioni per un’adeguata attività di abbinamento, i dati relativi ai progetti affido attivati e/o conclusi, le informazioni relative all’evoluzione dei progetti e loro risultati. I dati sono accessibili agli operatori titolari del caso. I dati a fine statistici sono accessibili agli Osservatori del Welfare;
2.5. integrazione della Banca dati Affidi con altre banche dati del territorio regionale – nazionale previa richiesta formale all’Ente capofila;
2.6. reperimento di famiglie e persone disponibili all’affido;
2.7. conoscenza e valutazione delle aspiranti famiglie affidatarie;
2.8. incontri e contatti costanti con le famiglie affidatarie presenti nella Banca dati Affidi che non hanno affidamenti in corso al fine di:
− mantenere l’interesse all’affido;
− monitorare l’interesse e la motivazione all’affido;
2.9. collaborazione con i Servizi coinvolti alla predisposizione e realizzazione del progetto di affidamento;
2.10. abbinamento e stipulazione del contratto - progetto con la famiglia affidataria in accordo con i Servizi coinvolti nel caso;
2.11. sostegno all’affidamento e compartecipazione con il Servizio titolare del caso alle verifiche periodiche;
2.12. accompagnamento e sostegno alla famiglia affidataria;
2.13. organizzazione di gruppi di sostegno eventualmente differenziati per tipologia di affido: affidi residenziali e affidi diurni etc., con incontri a cadenza almeno mensile. Il Gruppo dovrà essere condotta da uno degli operatori dell’ equipe con competenza documentale nella conduzione facilitazione dei gruppo;
2.14. accoglienza e accettazione delle richieste portate dal Servizio titolare del caso e successiva collaborazione per la redazione del progetto di affido;
2.15. tenuta del fascicolo per ogni progetto di affidamento;
2.16. ridefinizione dell’eventuale disponibilità della famiglia affidataria, al termine dell’esperienza di affido, ad un nuovo progetto di affido.
Art.6 - Modalità di accesso al Servizio
1. L’attivazione di un Progetto di affido a favore di minori in situazione di disagio e dunque l’accesso al Centro Affidi Territoriale Provinciale, avviene su iniziativa dei Servizi Sociali territoriali titolari del caso (Comuni e Consultorio Familiare), in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale (in caso di affido consensuale) o su disposizione del Tribunale per i Minorenni (in caso di affido giudiziario).
2. I singoli e le famiglie che si vogliano rendere disponibili ad un percorso di informazione/formazione, di conoscenza e valutazione per eventuali esperienze di Affidamento possono liberamente rivolgersi al Centro Affidi Territoriale Provinciale o essere inviati dai Servizi territoriali.
Art. 7 - Sede e orario del Servizio
1. Il Centro Affidi Territoriale Provinciale sarà dislocato nella struttura sita in Xxx Xxxxxxx x.00 x Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX). La sede dispone di uffici adeguati, dotati di arredi e strumentazione, per i colloqui e di una sala polivalente per riunioni e incontri di gruppo con gli affidatari.
2. Il Servizio oggetto dell’appalto dovrà essere obbligatoriamente garantito per tre giorni alla settimana prevedendo per ciascuna giornata tre ore di attività da articolarsi in orari antimeridiani o alternativamente pomeridiani. A questo proposito la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente capofila il nominativo del Professionista e relativo titolo di studio individuato per le attività di accoglienza e di segretariato sociale.
3. Per le attività di sensibilizzazione la Ditta, in occasione di particolari eventi a rilevanza comunitaria, deve garantire la presenza del personale individuato per l’attività di apertura al pubblico.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare un’organizzazione di lavoro che preveda giorni e orari definiti di libero accesso dell’utenza alla sede del Centro Affidi Territoriale Provinciale e di reperibilità telefonica, opportunamente segnalati e pubblicizzati, per l’attività d’accoglienza e di segretariato di servizio sociale.
5. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire lo spostamento nel territorio della Provincia degli Operatori, quando necessario, per l’espletamento delle attività del Servizio. In tal senso dovrà tenere conto, sede di formulazione dell’offerta economica, delle spese da riconoscere al personale relative agli spostamenti.
Art. 8 - Coordinatore
1. La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un Coordinatore che sarà responsabile degli aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi del Centro Affidi Territoriale Provinciale.
2. Per tale figura dovrà essere indicato un Professionista con il titolo di Assistente Sociale o Pedagogista o Psicologo con esperienza specifica non inferiore a mesi 12 (dodici) nel coordinamento di Servizi complessi inerenti l’Area minori e famiglia. Tale esperienza dovrà essere indicata nel modello specifico da allegare alla partecipazione alla gara. Inoltre in considerazione dell’importanza e delicatezza che riveste l’organizzazione di un servizio interdistrettuale, il Coordinatore dovrà essere di provata competenza ed esperienza nel settore, e possedere spiccate capacità organizzative, in grado di sostenere eventuali emergenze e di gestire il personale in coerenza con gli obiettivi del Servizio al fine di garantire efficaci livelli di prestazione.
3. Il Coordinatore dovrà svolgere la propria attività presso la sede del Centro Affidi Territoriale Provinciale di San Xxxxxx Xxxxxxxx. Tuttavia, per una maggiore attenzione sull’andamento del Servizio, dovrà spostarsi anche nei Comuni aderenti al Progetto. A tal fine nessun onere aggiuntivo ricadrà sui Comuni per spese di viaggio e trasferta.
4. In caso di assenza prolungata del Coordinatore di oltre 1 mese, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di individuare un referente con pari requisiti professionali, esperienza lavorativa richiesti per l’accesso alla gara, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 19. In caso di assenze brevi o inferiori ai 15 giorni del Coordinatore, la Ditta dovrà nominare un sostituto che possa svolgere le medesime funzioni del titolare pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.
5. Il Coordinatore del Centro Affidi Territoriale Provinciale sarà l’interlocutore principale nei confronti dell’Ufficio di Piano dell’Ente capofila, nonché per ogni problema relativo al Servizio garantito presso la sede del Centro Affidi Territoriale Provinciale e dovrà:
5.1. fungere da raccordo tra il Centro Affidi Territoriale Provinciale, i Servizi Sociali Comunali e i Consultori Familiari della ASL 6;
5.2. garantire la rispondenza del Servizio oggetto d’appalto al presente capitolato;
5.3. predisporre con il Gruppo Tecnico di Coordinamento l’organizzazione del funzionamento del Servizio;
5.4. predisporre i piani di lavoro del personale del Servizio;
5.5. assicurare e predisporre i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativi i servizi e le attività connesse e messi a disposizione della Ditta;
5.6. verificare il rispetto degli orari stabiliti, la regolarità delle prestazioni da erogare secondo quanto stabilito;
5.7. provvedere ad organizzare, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio di Piano dell’Ente capofila per via telefonica, e-mail o fax, le eventuali sostituzioni di personale con altro di pari qualifica;
5.8. provvedere a correggere eventuali disservizi o malfunzionamenti che dovessero verificarsi;
5.9. predisporre la modulistica attinente l’attività da svolgere nonché la rendicontazione dell’attività svolta (es. schede presenza personale, registro delle consulenze, relazioni trimestrali, griglia statistica e relazione annua, fac-simili di comunicazioni varie, ecc.) da condividere prioritariamente con il Gruppo Tecnico di Coordinamento;
5.10 coordinare l’equipe incaricata della valutazione degli aspiranti affidatari dandone costante informazione e aggiornamento all’Ufficio di Piano dell’Ente capofila con comunicazione formale ogni qualvolta si presentino nuove richieste;
5.11. organizzare e partecipare agli incontri di verifica del progetto di affidamento,
5.12. rappresentare un punto di riferimento certo per ogni aspetto o problema che dovesse manifestarsi sia da parte degli operatori che da parte delle rispettive Istituzioni coinvolte nel Centro Affidi Territoriale Provinciale adoperandosi per la risoluzione di eventuali problemi;
5.13. mantenere stretti contatti con la Ditta aggiudicataria per la gestione degli aspetti amministrativi attinenti agli operatori in merito ad assenze di qualsiasi tipo.
6. Il Coordinatore non potrà avere competenze specifiche sui singoli casi ma dovrà ricoprire un ruolo di supervisione e monitoraggio sull’andamento generale del servizio e dei singoli casi.
Art. 9 - Personale
1. La realizzazione in termini di efficacia ed efficienza del progetto del Centro Affidi Territoriale Provinciale oggetto del presente Capitolato, richiede, oltre l’intervento degli Operatori dei Servizi Sociali dei Comuni e degli Operatori dei Consultori Familiari dell’ASL n. 6 di Sanluri, l’individuazione delle seguenti figure professionali:
1.1. n. 1 Assistente sociale: Diploma di Laurea in Servizio Sociale o Scienze di Servizio Sociale, o Diploma Universitario in Servizio Sociale o Diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del
D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14; iscrizione all’Albo Professionale. L’Assistente Sociale si occuperà di: garantire la sua presenza nei giorni e orari di apertura del servizio al pubblico; svolgere attività di consulenza e prima indagine e valutazione dell’aspirante famiglia affidataria; rapportarsi agli enti quale referente dei casi di affido; svolgere in collaborazione con lo psicologo, per quanto di sua competenza la valutazione sulle coppie aspiranti affidatarie; costruire, predisporre e gestire con lo psicologo e i professionisti coinvolti il progetto di affido; collaborare con gli enti coinvolti per la verifica e valutazione del progetto di affido per quanto di sua competenza
1.2. n. 1 Psicologo: Laurea in Psicologia, iscrizione all’albo. Lo Psicologo si occuperà di: svolgere in collaborazione con l’ Assistente Sociale , per quanto di sua competenza la valutazione sulle coppie aspiranti affidatarie; costruire, predisporre e gestire con l’ Assistente Sociale e i professionisti coinvolti il progetto di affido; collaborare con gli enti coinvolti per la verifica e valutazione del progetto di affido per quanto di sua competenza.
1.3. n. 1 Pedagogista: Laurea in Pedagogia o equipollente. Il pedagogista avrà un ruolo di consulenza pedagogica nei seguenti ambiti: equipe di lavoro, singoli e famiglie affidatarie, gruppo famiglie affidatarie e comunque l’incarico le verrà assegnato dal Coordinatore volta per volta in funzione delle esigenze specifiche
2. Il personale dovrà possedere 12 mesi di esperienza documentata, maturati nell’ultimo biennio, in servizi inerenti l’area minori e famiglia svolti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presso i seguenti servizi: Servizi Educativi per minori e famiglie, Centri Famiglia, Servizi Sociali Professionale Comunali, Consultori Familiari, Centri Affido etc.
3. L’Ufficio di Piano dell’Ente capofila si riserva inoltre il diritto di segnalare alla Ditta aggiudicataria eventuali inefficienze ed inadempienze da parte del personale.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un monte ore minimo come di seguito specificato:
Figura Professionale | Monte ore annuo |
Assistente Sociale | Non meno di 1.113 |
Psicologo | Non meno di 1.113 circa |
Pedagogista | Non meno di 534 circa |
Coordinatore | Non meno di 668 |
I professionisti suddetti devono costituire “equipe stabile” e le ore assegnate a ciascun di essi non potranno essere frazionate tra più Professionisti.
5. Il monte ore specificato nello schema di cui sopra è da intendersi puramente indicativo infatti verranno liquidate esclusivamente le ore effettuate sulla base della programmazione approvata dal Gruppo Tecnico di Coordinamento e quelle assegnate dalle Istituzioni coinvolte per ciascun progetto di Affido.
6. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare per ogni lavoratore il CCNL delle Cooperative Sociali, in tal senso ha responsabilità diretta sull’osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente, esonerando l’Ente Gestore del PLUS da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Qualora la Ditta aggiudicataria volesse assumere con altra tipologia contrattuale il costo orario riconosciuto dall’Ente Gestore del PLUS non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto dal CCNL per la categoria di appartenenza del Professionista individuato.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà con spese a proprio carico dotare tutto il personale di un tesserino di riconoscimento con intestazione della Ditta aggiudicataria, recante nome e cognome, qualifica rivestita, foto.
8. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del Contratto è tenuta a trasmettere l’elenco nominativo del personale individuato con indicazione della specifica qualifica professionale e mansione e della tipologia contrattuale applicata.
Art. 10 - Coordinamento e integrazione dei livelli operativi
1. Compete al Gruppo Tecnico di Coordinamento la programmazione generale, l’organizzazione e la costante verifica sull'andamento delle prestazioni rese e della corrispondenza alle norme contenute nel presente capitolato.
2. L’Ufficio di Piano dell’Ente capofila svolge la propria azione di controllo generale e di verifica della regolarità del Servizio erogato tramite verifiche periodiche in loco, sopralluoghi, contatti e incontri col Coordinatore e gli Operatori incaricati, nonché tramite le relazioni trimestrali, trasmesse dal Coordinatore, dandone costante informazione al Gruppo Tecnico di Coordinamento.
Art. 11 - Obblighi dell’aggiudicatario
1. La Ditta si impegna:
1.1. a garantire in ogni caso la realizzazione di tutte le iniziative previste nell’elaborato progettuale, e di quelle aggiuntive che successivamente verranno concordate tra le parti in sede di programmazione periodica;
1.2. a rendersi disponibile a modificare la programmazione e l’organizzazione del Servizio qualora il Gruppo Tecnico di Coordinamento lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento del Servizio e il raggiungimento degli obiettivi;
1.3. a segnalare ogni eventuale variazione d’orario degli Operatori nei cinque giorni precedenti dalla stessa salvo situazioni eccezionali ed improvvise;
1.4. a limitare i fenomeni di turnover, allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti del Servizio, e garantire la non interruzione degli stessi. A questo proposito la Ditta aggiudicataria, previo benestare dell’Ufficio di Piano dell’Ente capofila, dovrà sostituire il personale assente entro le 48 ore, indicando per iscritto, anche via fax, il periodo di assenza;
1.5. a garantire gli Operatori previsti in sede di aggiudicazione; in tutti i casi in cui l’Operatore sia assente per l’intera giornata lavorativa, ovvero anche solo per una parte di questa, e non sia stata rispettata la procedura prevista dal presente capitolato, l’Ente capofila oltre a non riconoscere il relativo compenso applicherà all’aggiudicataria la penale di cui al successivo art. 19;
1.6. a dare immediata comunicazione all’Ufficio di Piano dell’Ente capofila di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell’espletamento del Servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;
1.7. a garantire Operatori con competenza professionale ed in grado di svolgere i compiti assegnati per i servizi oggetto dell’appalto;
1.8. a predisporre, a carico del Coordinatore e sentito anche il Gruppo Tecnico di Coordinamento, la modulistica attinente il servizio (schede presenza Operatori, diario degli interventi, griglia relazione trimestrale delle attività, ecc…) da fornire agli Operatori;
1.9. ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito la Ditta aggiudicataria e tutti gli Operatori impiegati nel Servizio hanno altresì l’obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il Servizio e i destinatari di quest’ultimo, garantendo l’assoluta riservatezza verso l’esterno sulle persone e su tutto quanto concerne l’espletamento delle attività all’interno del Servizio, restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;
1.10. a garantire l’osservanza del decreto legislativo 196/2003 “Testo Unico sulla protezione dei dati personali” per i propri Operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
1.11. ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate durante il corso del Servizio;
1.12. a rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
1.13. a trasmettere con periodicità trimestrale, a cura del Coordinatore, una dettagliata relazione, concernente l’andamento della gestione del Servizio dell’attività svolta con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al Servizio nel periodo di riferimento; la relazione dovrà essere allegata alla prima fattura utile successiva al trimestre pena la sospensione della liquidazione;
1.14. in fase di avvio delle attività sarà cura della Ditta aggiudicataria presentare anticipatamente la programmazione dettagliata delle attività inerente il primo trimestre che sarà presentata ufficialmente all’Ufficio di Piano dell’Ente gestore il quale provvederà in merito sentito preventivamente il parere espresso dal Gruppo Tecnico di Coordinamento;
1.15. alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria è tenuta a riconsegnare le attrezzature ed i materiali concessi dall’Ufficio di Piano dell’Ente capofila e quelli acquistati durante la gestione del Servizio nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, considerata la normale usura;
1.16. a garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di programmazione;
1.17. a farsi carico, con il budget a base di gara delle seguenti spese:
- personale previsto all’art. 8 e 9 del presente Capitolato d’appalto;
- costi per la pubblicizzazione e promozione del Servizio compresa la distribuzione del materiale pubblicitario relativo al Servizio;
- spese telefoniche, relative all’acquisto e consumi dei telefoni cellulari che dovrà fornire al Personale, e quelle inerenti l’utilizzo di Internet che potrà effettuarsi esclusivamente mediante l’utilizzo di una Internet Key. Le altre spese di gestione relative a consumi energetici e idrici e pulizie dei locali sono a carico della stazione appaltante;
- acquisto degli arredi ritenuti essenziali a seguito di sopralluogo e verifica di quanto già in possesso;
- acquisto di materiale di cancelleria e quant’altro ritenuto utile per lo svolgimento dell’attività quotidiana;
- dotazioni di cui al successivo art. 21;
- manutenzione ordinaria dei locali nei quali si svolge l’attività del Servizio e delle dotazioni in utilizzo;
- acquisto di testi o abbonamenti da effettuare anche on-line con possibilità d’accesso da parte degli Operatori delle Istituzioni di cui al precedente art. 1.
2. Le comunicazioni sia a rilevanza interna che esterna, dovranno sempre avere la seguente intestazione: “Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, ASL n. 6 di Sanluri e Provincia del Medio Campidano”. Le comunicazioni a rilevanza esterna dovranno essere a firma del Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ente capofila.
Art. 12 - Verifiche e controlli
1. L’Ufficio di Piano dell’Ente capofila si riserva la facoltà di effettuare tramite propri incaricati, verifiche e controlli relativi alle modalità di esecuzione del Servizio e in particolare vigilerà sulle prestazioni oggetto del contratto e sul rispetto delle norme del presente capitolato.
2. Dei controlli e accertamenti effettuati verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti.
3. A tutela della qualità del Servizio, delle norme contenute nel presente capitolato e delle persone beneficiarie del Servizio, le Istituzioni coinvolte e firmatarie del Protocollo di Intesa per il tramite dell’Ente Capofila, estenderà, a seguito di reclami scritti o per iniziativa dell’Ufficio di Piano dell’Ente capofila, le penali di cui al successivo art. 19.
Art. 13 - Corrispettivo e sistema di pagamento
1. Le liquidazioni dei corrispettivi avverranno a cura dell’Ufficio di Piano dell’Ente capofila entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. Alla fattura dovrà essere allegata la rendicontazione mensile delle presenze e relative ore effettuate dai singoli Operatori.
2. Alla scadenza di ogni trimestre dovrà essere allegata alla fattura, relativa a quella mensilità, anche la relazione trimestrale a cura del Coordinatore.
3. La fattura dovrà riportare la dicitura “Centro Affidi Territoriale Provinciale” e specificare:
3.1. il costo orario e le ore effettuate distintamente dal Coordinatore, dall’Assistente Sociale, dallo Psicologo e dal Pedagogista;
3.2. i costi sostenuti per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento generale relativi ai servizi eseguiti come meglio specificati all’art. 11 comma 1.17 e all’art 21 comma 2. Tutte le spese relative alla gestione dovranno essere accompagnate da pezze giustificative.
Art. 14 - Adeguamento del costo del Servizio
1. Il costo del Servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile compresa la eventuale proroga. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale. Pertanto la Ditta aggiudicataria nel formulare l’offerta dovrà tenere conto di quanto previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.
Art. 15 - Cauzione
1. La cauzione provvisoria è di €. 6.871,20 pari al 2% dell’importo a base di gara, è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini quale Ente capofila del Servizio, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Guspini valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Comune di Guspini.
2. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti.
3. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
4. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l’Ente capofila dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
5. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini quale Ente capofila, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Guspini.
6. L’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50% per le Ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006.
7. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti.
8. Resta salvo per l’Ente capofila l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Ente capofila avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
10. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la Ditta aggiudicataria venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o
A.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, l’Ente capofila incamererà la cauzione.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto subappalto
1. E’ ammesso il subappalto esclusivamente per:
a) formazione del Personale;
b) pubblicizzazione del Servizio;
c) acquisti vari di dotazioni e attrezzature.
Art. 17 - Decadenza, revoca e risoluzione
1. Sono motivo di decadenza dall’affidamento i seguenti casi:
a) abbandono e interruzione del servizio senza giustificato motivo;
b) fallimento della Ditta;
c) reiterato mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell’esperienza richiesta in sede di gara;
d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni, strumentazioni e attrezzature;
e) mancato rispetto dell’inquadramento contrattuale e degli obblighi previsti per il personale impiegato;
f) mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative presentate in sede di offerta
2. La pronuncia di decadenza dell’affidamento sarà effettuata dall’Ente capofila con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio della Ditta aggiudicataria.
3. In caso di risoluzione l’Ente capofila avrà diritto di entrare in possesso, all’atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al Servizio.
4. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Ente capofila, la Ditta risponde con il proprio patrimonio.
Art. 18 - Cooperazione tra le parti
1. Al fine di prevenire e/o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria e/o al personale da questi utilizzato nello svolgimento del Servizio, dover (pena contestazione di addebiti) comunicare all’Ufficio di Piano dell’Ente capofila, in forma scritta, tutte quelle circostanze o evenienze che possono impedire il regolare svolgimento del Centro Affidi Territoriale Provinciale di cui, in ragione del proprio compito, venissero a conoscenza.
Art. 19 - Penali
1. Ogni inadempienza rilevata ad obblighi derivanti dalla Ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:
a) per la mancata esecuzione delle attività programmate o dei servizi previsti dal capitolato o nell’offerta, entro i termini di esecuzione richiesti a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di €. 500,00 per ogni episodio verificatosi;
b) per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza, verrà applicata una penale di € 200,00 fatte salve le
c) responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
d) assenze degli Operatori non comunicate, penale di € 150,00 per ogni giorno di assenza per operatore;
e) reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento del Servizio nonché in caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni da svolgere: al secondo episodio segnalato € 100,00.
2. L’Ente capofila provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, previa apposita e formale contestazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Art. 20 - Sicurezza
1. La Ditta aggiudicataria deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto dell’appalto, sollevando in ogni caso L’Ente capofila da ogni responsabilità in relazione all’espletamento del servizio.
2. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la Ditta aggiudicataria deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro.
3. Prima della firma del contratto la Ditta aggiudicataria deve:
a) produrre dichiarazione che tutte le attività lavorative svolte nelle strutture, all’esterno di esse o sul territorio, sono indennizzabili ad opera dell’INAIL.
b) designare i lavoratori addetti all’emergenza, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, con attestazione di avvenuta formazione;
c) designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) provvedere alla formazione ed alla informazione periodica del personale addetto relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
e) informare l’Ente capofila ogniqualvolta rilevi l’esistenza di un fattore di rischio per gli utenti del Servizio, per le dotazioni e attrezzature delle strutture o per i lavoratori o i terzi.
4. L’Ente capofila, dovendo garantire la salute e la tutela degli utenti e terzi, ha facoltà di imporre le regole ritenute necessarie.
Art. 21 - Dotazioni ed attrezzature
1. È concesso l’utilizzo di attrezzature e dotazioni eventualmente messe a disposizione dalla Ditta ad integrazione di quelle da fornire con il budget stanziato con il presente appalto.
2. La Ditta dovrà acquistare, dall’importo a base di gara, le seguenti dotazioni e attrezzature minime:
a) n. 3 notebook (n. 1 per ciascun Professionista di sportello e n. 1 per il Coordinatore del Servizio) completi di programmi software;
b) n. 1 computer fisso completo di programmi software;
c) n. 1 stampante.
2. Le dotazioni e le attrezzature messe a disposizione dalla Ditta aggiudicataria restano di proprietà di quest’ultima mentre quella acquistate con il presente appalto dovranno essere restituite all’Ente capofila del PLUS a conclusione del Servizio. Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale in contradditorio sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria e del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
3. Resta in capo alla Ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature e dotazioni suddette.
4. Per gli arredi e ulteriori dotazioni la Ditta potrà contare su quanto già in possesso dalla stazione appaltante e che potrà verificare durante il sopralluogo presso la struttura.
Art. 22 - Variazioni servizi e prestazioni
1. E' insindacabile facoltà dell’Ente capofila, sentito il Gruppo di Coordinamento, richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del Servizio (con giusto riconoscimento economico) a causa di esigenze sopravvenute e/o modificazioni delle disposizioni normative a livello nazionale, regionale.
Art. 23 - Contratto e spese di stipula
1. La stipula del contratto avverrà entro i termini fissati dall’Ente Capofila. Se la Ditta aggiudicataria non fornirà la documentazione richiesta a convalida delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini stabiliti, o non si presenta alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati dallo stesso Ente capofila validi per una stipula tardiva, questa possiede la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà in questo caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
2. Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il presente Capitolato d’appalto, il Disciplinare e il Bando di gara;
b) l’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, inclusi gli elaborati richiesti attestanti la promessa di qualità del servizio, nonché l’elenco dei servizi integrativi e migliorativi offerti.
3. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
4. La Ditta aggiudicataria assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al Servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell’Ente capofila.
Art. 24 - Assicurazione
1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e/o cose derivanti dalla gestione del Servizio, avente validità per tutto il periodo contrattuale. Detta polizza dovrà esonerare il Comune di Guspini quale Ente capofila da ogni responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dall’espletamento del servizio in oggetto dovessero derivare alle persone e alle cose.
2. Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente capofila anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente capofila. Tutti i documenti relativi alle polizze assicurative, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia prima della sottoscrizione del contratto.
Art. 25 - Controversie
1. In caso di contestazione nel corso del Servizio è precluso alla Ditta aggiudicataria l’assunzione di decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del Servizio.
2. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.
3. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale consegnate a mano al referente oppure via e-mail o per lettera raccomandata o via fax.
4. Non è ammesso l’arbitrato in merito all’interpretazione del presente Capitolato e relativi allegati. Per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cagliari.
Art. 26 - Domicilio legale
1. La Ditta aggiudicataria elegge nel Comune di Guspini quale Ente capofila proprio domicilio legale.
Art. 27 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto oltre a quanto previsto dal presente capitolato.
2. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.
Art. 29 - Responsabile del Servizio e del Procedimento
1. Responsabile del procedimento e del Servizio: Ass. Soc. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Direttore Area socio-assistenziale e Coordinatore Ufficio di Piano del PLUS 2010/2012, Tel 070/0000000.