TRA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189 CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
TRA
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede legale in Pavia e domiciliata ai fini del presente atto in Pavia, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, XXX 00000, X.X. x X. XXX 00000000000, in
persona del legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato il 31 maggio 1966 a Venezia (Italia), giusti poteri allo stesso conferiti con
D.G.R.L. n. XI/1084 del 17 dicembre 2018 (di seguito nominata, anche solo “ASST di Pavia” o “Stazione Appaltante”)
E
Servizi Italia S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxx x. 00/X, CAP 43019, C.F. 08531760158 e P. IVA 02144660343,
in persona del legale rappresentante, xxxx. Xxxx XXXXX, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra, oltre alla stessa, le società mandanti: Lavanderia Industriale Xxxxxxx S.r.l.,
con sede legale in Borghetto Lodigiano (LO),
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pavia-n. 1/2016 del 03/02/2016
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, XXX 00000, X.X. x X. XXX 00000000000, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Lodi - 1365999, e ATA Imbottiti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, con sede legale in Milano, xxx Xxxxx x. 00, XXX 00000, X.X. XXXXXX00X00X000X, giusto
mandato speciale con rappresentanza autenticato dal notaio, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in Parma, repertorio n. 2392 (di seguito nominato, per brevità, anche solo “Fornitore”).
ASST e il Fornitore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
PREMESSO CHE:
con deliberazione n.692 del 25 settembre 2019, la ASST di Pavia ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto specifico per l’affidamento del servizio di lavanolo e dei servizi connessi, discendente dall’Accordo Quadro di A.R.C.A. S.p.A. (ora A.R.I.A. S.p.A.) e, per l’effetto, di stipulare, nei modi di rito, il presente contratto (di seguito: “Contratto”) con il Fornitore, per il periodo di 60 mesi, decorrenti dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2024, e per l’importo complessivo di € 6.831.191,40, comprensivo di I.V.A..
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Norme Regolatrici
1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica e tutta la documentazione di gara, compreso il Bando di Gara) con i relativi allegati sia dell’Accordo Quadro di
A.R.C.A. S.p.A. (ora A.R.I.A. S.p.A.), che dell’Appalto Specifico.
2. L’esecuzione del presente Contratto, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata al precedente comma, è regolata:
a) dalle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti di pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni
normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle
disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASST di Pavia pubblicato sul Sito Istituzionale;
d) dal “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, il quale, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3. Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. “legge Anticorruzione”) e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, adottato da ASST di Pavia con deliberazione n. 30 del 30.01.2018 e pubblicato sul Sito Istituzionale, il quale, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
4. L’efficacia del presente Contratto è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.
Articolo 2 – Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra ASST ed il Fornitore, relativamente all’affidamento del servizio di lavanolo e dei servizi connessi per le esigenze della ASST di Pavia, in conformità a quanto stabilito nella lex specialis di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara. Specificatamente, il servizio oggetto del presente Contratto consta nel servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria piana, delle divise e delle calzature del personale, dei materassi (normali e antidecubito) e guanciali con annessi trasporto, ritiro e distribuzione. Il Fornitore è tenuto anche a svolgere i seguenti servizi accessori di cui la ASST di Pavia ha bisogno:
- la gestione del guardaroba;
- il lavaggio di capi (tendaggi, materasseria, biancheria, etc.) di proprietà;
- i piccoli lavori di sartoria.
Si rinvia alle disposizioni della Lettera d’Invito per la descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente Contratto.
2. Al presente Contratto è stato attribuito il CIG: n. 7911178E99.
Articolo 3 – Durata del Contratto
1. Il presente Contratto avrà durata pari a n. 60 mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. Alla scadenza il Contratto non sarà automaticamente rinnovato.
3. La ASST di Pavia, ai sensi dell’art. 106, comma
11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di prevedere un’opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente.
Articolo 4 – Valore complessivo del Contratto
1. Il valore complessivo del presente Contratto ammonta ad € 6.831.191,40, comprensivo di I.V.A..
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs.
50/2016, la ASST di Pavia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, in ragione delle effettive necessità aziendali (ad es. cause di ridimensionamento delle attività istituzionali dovute a sopravvenute disposizioni nazionali o regionali o per altre
ragioni di pubblico interesse), potrà imporre
al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Articolo 5 – Clausola ex art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016 – Ripetizione di servizi analoghi
1. In ossequio a quanto previsto dal bando di Gara (punto II.2.11) redatto da A.R.C.A. S.p.A. (ora
A.R.I.A. S.p.A.), la ASST di Pavia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, si riserva la facoltà di ricorrere all’istituto della ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, per un importo massimo di € 2.187.553,96, oltre I.V.A..
Articolo 6 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara e nell’offerta tecnico- economica presentata in sede di procedura di Appalto Specifico, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamate,
nonché nell’offerta tecnico-economica
presentata in sede di Accordo Quadro e nella relativa documentazione di gara predisposta da
A.R.C.A. S.p.A. (ora A.R.I.A. S.p.A.).
2. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti.
3. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto d’appalto e, comunque, ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. Le Parti si impegnano altresì a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si dichiara che i costi relativi alla sicurezza - rischi interferenziali - sono pari a € 2.400,00 annui come quantificati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008), documento da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente Contratto, ancorché non allegato.
5. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, il servizio affidatogli secondo i dettami della migliore prassi professionale, operando secondo le modalità richieste dalla ASST di Pavia. Il mancato rispetto delle obbligazioni a proprio carico comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate dalla Lettera d’Invito. Il reiterato mancato rispetto di quanto richiesto nei documenti di gara e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato grave inadempimento e pertanto la ASST di Pavia avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previo invio di una intimazione scritta, a mezzo P.E.C..
6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza poste a carico del medesimo, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, intendendosi anche le prestazioni derivanti da queste ultime a propria cure e spese.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ASST di
Pavia ogni modificazione degli assetti
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi di ogni Società del R.T.I.. Tale comunicazione, a mezzo P.E.C., dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, la ASST di Pavia avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 7 – Fatturazione e pagamenti
1. Per l’esecuzione del servizio la ASST di Pavia corrisponderà esclusivamente quanto offerto dal Fornitore nell’Offerta Economica, nella misura e secondo le modalità previste negli atti di gara o successivamente concordate, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Per le prestazioni rese, il Fornitore emetterà fattura elettronica in attuazione del D. L. n. 66/2014,
convertito con legge n. 89/2014. Per le
modalità ed i contenuti della fatturazione elettronica si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla Lettera d’Invito dell’Appalto Specifico. Il pagamento del servizio potrà essere effettuato da soggetto allo scopo delegato dalla ASST di Pavia (Finlombarda S.p.A.) in esecuzione di specifiche direttive di Regione Lombardia fermo restando che lo stesso avverrà nei termini stabiliti negli atti di gara ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Il Fornitore si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si indica il n. di conto corrente attivato presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato alla commessa pubblica in oggetto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente: IBAN XX00X0000000000000000000000 – Monte Paschi
di Siena – Ag. Reggio Xxxxxx. Le persone che
sono autorizzate ad operare sul conto corrente appena indicato sono: il xxxx. Xxxx Xxxxx, C.F. RGHNEE56B19H678Q, e la sig.ra Ilaria Eugeniani,
C.F.GNNLRI70H69I153A.
2. Il Fornitore, pena nullità del presente Contratto, si impegna pertanto ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile nei casi in cui il Fornitore stesso effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
3. L’ASST di Pavia verificherà che nei contratti
sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
4. Il Fornitore, ai fini degli adempimenti relativi
al presente appalto, si impegna a comunicare
alla ASST di Pavia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima, il CIG della procedura.
5. In ossequio a quanto previsto dall’art. 21.1 della Lettera d’Invito e fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la ASST di Pavia procederà al pagamento delle fatture in favore della Servizi Italia S.p.A. quale società capogruppo mandataria del R.T.I..
La società Servizi Italia S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a comunicare con cadenza annuale a questa ASST di aver provveduto a versare la
quota parte alle Società mandanti, dando opportuna evidenza di ciò.
Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza | e disciplina | infortunistica, | |
assumendo relativi. | a | proprio carico | tutti gli oneri |
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui
questo non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del presente articolo, si intende per soggetti dipendenti anche il personale che presta la propria opera professionale o lavorativa/di collaborazione a qualsiasi titolo per il Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della ASST di Pavia, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Articolo 9 – Patto di integrità
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019, obbligandosi a uniformare ed
improntare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e xxxxxxxxxxx, ivi
contenuti, nonché in ogni caso esprime l’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.
2. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse per tutta la durata gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, la ASST di Pavia avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi
previsti, nonché comunque quelli stabiliti dal Patto di integrità dei contratti pubblici regionali.
Articolo 10 – Penali
1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il Contratto stesso.
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo rubricato “Penali” della Lettera d’Invito. In
particolare saranno applicate le seguenti
penali:
- per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio di noleggio (prima consegna degli articoli di biancheria piana, materasseria, prima vestizione di biancheria confezionata), verrà applicata una penale pari all’1‰ del canone mensile per il servizio relativo alla giornata di degenza;
- per la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti alle specifiche tecniche offerte dal fornitore e descritte negli atti di gara, verrà applicata una penale pari all’1‰ del canone mensile per il servizio relativo alle divise del personale;
- per la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti con riferimento alle attività oggetto del servizio (ricondizionamento, disinfezione, piegatura, etc) verrà applicata una penale pari all’1‰ del canone mensile per il servizio oggetto di mancata rispondenza;
- per disservizio nella consegna e nel
reintegro della biancheria, al fine di
garantire una disponibilità costante delle dotazioni, verrà applicata una penale pari a € 60,00 per ogni giorno di mancata consegna o reintegro fino alla consegna di tutto il materiale mancante;
- per lo smarrimento di capi di proprietà
inviati al lavaggio o alla riparazione, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni inadempienza arrecata, e la sostituzione del capo a carico del Fornitore;
- non reperibilità dei referenti, verrà
applicata una penale pari a € 500,00 per ogni evento;
- per il mancato rispetto delle fasce orarie
per lo svolgimento del servizio, verrà applicata una penale pari € 50,00 per ogni giorno di inadempienza;
- per l’uso di attrezzature e/o mezzi di
trasporto non rispettosi delle norme igieniche, verrà applicata una penale pari
€ 60,00 per ogni inadempienza riscontrata;
- per l’impiego di personale non addestrato
o comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o
igienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni inadempienza riscontrata;
- per ogni violazione della normativa
vigente e/o delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00= per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della Stazione Appaltante.
3. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, la ASST di Pavia contesterà per iscritto al Fornitore le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà
applicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previa adeguata istruttoria. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal Fornitore e delle ragioni per le quali l’ASST di Pavia ritiene di disattenderle.
4. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per la ASST di Pavia, il risarcimento del maggior danno.
Articolo 11 – Cauzione definitiva
1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della ASST di Pavia, nelle modalità precisate nella documentazione di gara, e così costituita: polizza fideiussoria n. 19/18177527 del 01.10.2019 rilasciata dalla BPER Banca S.p.A. per l’importo complessivo di
€ 223.973,49.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti
dall’esecuzione del Contratto. In particolare,
la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti della Stazione Appaltante e pertanto resta espressamente inteso che la ASST di Pavia ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
3. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il Fornitore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla ASST di Pavia.
Articolo 12 – Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, l’ASST di Pavia ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine,
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni,
che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, la ASST di Pavia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. La ASST si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella Lettera d’Invito e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnica-Economica, o di prestazione del servizio insufficiente, la ASST di Pavia procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.
3. In ogni caso la ASST di Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione
da comunicarsi al Fornitore con raccomandata
A/R, il Contratto:
- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento del servizio richiesto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al
D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di
veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di violazione degli obblighi ed
impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
- negli altri casi espressamente previsti
nel presente Contratto.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la ASST di Pavia avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La ASST di Pavia potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Resta inteso che l’ASST di Pavia si riserva di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che
abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 - Recesso
1. ASST di Pavia ha diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell’art. 1671 Cod. Civ..
2. In ogni caso, la ASST di Pavia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso al Fornitore non inferiore a 30 (trenta) giorni. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D. lgs. 50/2016.
Articolo 14 – Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta)& dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- attività di trasporto e ritiro biancheria e
materasseria;
- attività di ritiro e distribuzione biancheria.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla ASST di Pavia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la ASST di Pavia, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
cod. civ. con il subappaltatore. In caso di
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti la ASST di Pavia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di ASST della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASST di Pavia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori o ai loro ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASST di Pavia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la ASST di Pavia ha la facoltà di sospendere il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dalla ASST di Pavia inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della ASST di Pavia, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASST di Pavia avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 12.
12. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs.
n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la ASST di Pavia annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’art. 35 del d.l. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006.
Articolo 15 - Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la ASST di Pavia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 12.
Articolo 16 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
è individuato nel Direttore dell’U.O.C. Acquisti
e Servizi Informativi, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Responsabile dell’U.O.C. Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche.
3. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto all’ASST di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.
Articolo 17 – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la ASST di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del
servizio.
Articolo 18 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito: “GDPR o Regolamento”), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. ASST tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed
amministrativa dello stesso, per l’adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la ASST di Pavia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è la ASST di Pavia, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
5. La ASST di Pavia, con atto formale, nomina ai sensi dell’art. 28 del Regolamento il Fornitore quale Responsabile Esterno del Trattamento. Tale atto ancorchè non materialmente allegato al presente Contratto, costituisce parte sostanziale e integrante del medesimo.
6. La ASST di Pavia ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.
7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
8. La trasmissione dei dati dal Fornitore alla ASST di Pavia avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.
Articolo 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla ASST di Pavia per legge.
Articolo 20 – Clausola finale
1. Il presente Contratto con gli atti e documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati- che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all’art.1 “Norme Regolatrici”, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale
delle Parti, che hanno, altresì, preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
3. La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d’uso. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico del Fornitore.
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE(ASST)DI PAVIA
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXX) Firmato digitalmente
SERVIZI ITALIA S.P.A., Mandataria del R.T.I. con le Società mandanti Lavanderia Industriale Xxxxxxx
S.r.l. e ATA Imbottiti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.
Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxx XXXXX) Firmato digitalmente
Il sottoscritto Xxxx. Xxxx XXXXX, quale legale rappresentante della Società Servizi Italia S.p.A., mandataria del R.T.I. con le Società mandanti Lavanderia Industriale Xxxxxxx S.r.l. e ATA Imbottiti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Norme regolatrici);
Articolo 4 (Valore complessivo del Contratto);
Articolo 6 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);
Articolo 7 (Fatturazione e Pagamenti);
Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
Articolo 9 (Patto di integrità); Articolo 10 (Penali);
Articolo 11 (Cauzione definitiva); Articolo 12 (Risoluzione);
Articolo 13 (Recesso);
Articolo 14 (Subappalto);
Articolo 15 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 17 (Foro competente);
Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento);
Articolo 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 20 (Clausola finale).
Il Legale Rappresentante della Società SERVIZI ITALIA S.P.A., Mandataria del R.T.I. con le Società mandanti Lavanderia Industriale Xxxxxxx S.r.l. e ATA Imbottiti di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.
(Xxxx. Xxxx XXXXX) firmato digitalmente