BREVIARIO PER GLI APPALTI PUBBLICI L’ESSENZIALE DELLE NORME
BREVIARIO PER GLI APPALTI PUBBLICI L’ESSENZIALE DELLE NORME
Cosa si intende per appalto pubblico? Definizione
L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito
Xxxxxx) definisce gli appalti pubblici quali contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice.
I contratti d’appalto presentano, ai sensi del Codice, le seguenti caratteristiche:
- sono contratti stipulati tra un soggetto pubblico che riveste la qualifica di stazione appaltante
o ente aggiudicatore e uno o più operatori economici;
- sono contratti a titolo oneroso;
- sono contratti che necessitano della forma scritta.
1. GLI APPALTI DI LAVORI
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Codice sono appalti di lavori gli appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione ovvero previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi), l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. Il successivo comma 8 precisa che i lavori di cui all’allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere.
Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Tale definizione di appalti di lavori è diversa da quella conosciuta nella legge quadro sui lavori pubblici (ora abrogata dal Codice), essendo ricompresa nella nozione di appalto di lavori non solo l’esecuzione dei medesimi, ma anche la relativa progettazione; come pure vengono ricompresi nella nozione i lavori relativi ad infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (c.d. grandi opere) affidati a contraente generale.
L’appalto di lavori consiste nella prestazione di un facere: la realizzazione di una nuova opera o il compimento di lavori che consistono nella trasformazione o nella modifica strutturale definitiva di opere preesistenti.
Dalle poche nozioni sopra esposte, si evince che la definizione di appalto pubblico delineata dal Decreto Legislativo 22 aprile 2006, n. 163 corrisponde a quella comunitaria. Tale definizione è diversa da quella generalmente conosciuta nel nostro diritto interno in ambito civilistico, laddove, ai sensi dell’art. 1665 c.c., l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro.
L’elemento qualificante della nozione civilistica di appalto è dato dunque dalla esecuzione di un’opera o di un servizio da parte di uno dei contraenti che agisce in posizione di autonomia organizzativa ed imprenditoriale e che assume contestualmente il rischio di tale esecuzione. Il codice civile non conosce invece il contratto d’appalto di fornitura di un bene come contratto tipico.
I contratti stipulati con un soggetto pubblico devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con esclusione di qualsiasi manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi.
Gli appalti pubblici sono suddivisi in tre tipologie fondamentali, ognuna delle quali e regolamentata da una specifica normativa.
Le tipologie sono:
1. appalti di opere (i cosiddetti lavori pubblici) riguardanti le attività di costruzione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e demolizione
2. appalti di servizi, riguardanti l'espletamento delle attivita indicate nell'allegato n. 1 del D.Lgs. 157/95 (link al dettaglio della legge), tra cui, per esempio, servizi di contabilità, finanziari, informatici ecc.
3. appalti di forniture di beni, riguardanti l'approvvigionamento di prodotti appartenenti a qualsiasi categoria merceologica, necessari agli Enti per il loro funzionamento.
Esiste, inoltre, un quarta tipologia di appalto, relativa ai cosiddetti "settori esclusi", anch'essa regolata da specifiche norme. Rientrano in questa categoria gli appalti riguardanti lo sfruttamento ed la commercializzazione di:
• acqua
• energia elettrica e termica
• gas
• trasporti
• telecomunicazioni
Nella realtà, spesso, nello stesso appalto confluiscono varie tipologie di appalti, dando vita a quelli che vengono indicati come "appalti misti": in questi casi, trova applicazione la normativa specifica del tipo di appalto (opere, servizi, forniture), il cui rilievo economico superi del 50% l'importo complessivo dell'appalto.
2. LE CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO.
I candidati alle gare d’appalto, come disposto dal DLGS 136/2006 (Codice degli appalti) devono avere i seguenti requisiti:
2.1 Criteri di ordine generale (art. 38);
A) Dichiarazioni di non incorrere nei criteri di esclusione attraverso autocertificazioni (disciplinate dal D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione e documentazione amministrativa” art. 35-38-46-47-77bis (G.U.R.I. n. 42 S.O. 20 febbraio 2001).
B) Certificazione di regolarità contributiva (Durc).
2.2 Requisiti di idoneità professionale (Art. 39);
A) I candidati, se cittadini italiani o di altro Stato europeo, però, se residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione alle CCIAA.
B) Eventuali dichiarazioni sull’appartenenza ad organizzazioni o sul possesso di particolari autorizzazioni
2.3 Qualificazioni per eseguire lavori pubblici (art. 40);
A) I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
B) Con il regolamento, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
2.4 Capacità economica e finanziaria solo per fornitori e prestatori servizi (art. 41);
A) Idonee dichiarazioni bancarie.
B) Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa
C) Dichiarazione del fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi.
2.5 Capacità tecnica e professionale solo per fornitori e prestatori servizi (art. da 42 a 45);
A) Elenco dei principali servizi e forniture
B) Titoli di studio e titoli professionali
C) Dichiarazione sull’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico di cui si dovrà disporre.
D) Eventuali certificati di garanzia di qualità
E) Eventuali certificati sul rispetto dell’impatto ambientale
3 LE TIPOLOGIE DI APPALTI
Una prima classificazione o tipologia degli appalti può essere basata sul modo di condurre la contabilità dei lavori. Da questa, ne discende il calcolo del corrispettivo e quindi avremo:
• Appalti a corpo;
• Appalti a misura;
• Appalti misti a corpo e misura;
• Appalto in economia.
Appalto a corpo (o a forfait)
In questa tipologia l'importo da riconoscere all'appaltatore è una somma invariabile, riferita al totale dell'opera, che non può assolutamente subire variazioni, poiché in caso di imprevisti dovuti al prolungamento lavori o di sbaglio dei calcoli quantitativi, la ditta rischia di avere un bilancio totale dell'opera negativo. Questa tipologia è quella più diffusa poiché elimina i rischi per l'ente appaltante.
Appalto a misura
Qui il corrispettivo viene determinato secondo le unità di misura del lavoro finito. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi unitari. In questa tipologia i rischi li assume l'ente appaltante. Il tempo, la manodopera e i materiali sono compresi nell'offerta del prezzo per unità di lavoro realizzato. Invece, nel caso dell'appalto di lavori in economia, queste voci sono separate. Il tempo di realizzazione perciò, diventa un aspetto fondamentale per l'eventuale guadagno dell'appaltatore.
Appalto misto a corpo e misura
In questo tipo di procedura alcuni lavori sono espressi a corpo, mentre altri sono contabilizzati a misura.
Appalto in economia
I lavori si dicono contabilizzati in economia quando il prezzo pattuito è calcolato sulla base dei materiali impiegati e sulle ore di lavoro delle unità lavorative all’uopo addette. All'interno di un contratto d'appalto, i lavori contabilizzati in economia sono ammessi solo alcune tipologie di lavorazioni, è essenziali per la realizzazione della commessa ma non previste nella stessa; ad es.: lavori per il mantenimento dell’opera realizzata; manutenzione degli impianti in esercizio.
Oppure per certe particolari lavorazioni (i decori per un palazzo dichiarato d’interesse storico artistico e quindi, sottoposto a tutela dalle leggi nn.1089 e 1497 del 1939).
Al di sotto di certi importi, i lavori, sempre contabilizzati in economia, possono essere eseguiti con gestione diretta da parte dell'Ente appaltante.
In questo caso l'Ente si sostituisce all'impresa facendosi carico di tutte le attività di gestione necessarie per la realizzazione dell'opera.
4. LE PROCEDURE D’APPALTO
LE PROCEDURE STABILITE DAL Dlgs 163/2006 COMUNEMENTE CONOSCIUTO COME "CODICE DEGLI APPALTI" | LE PROCEDURE DEFINITE DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N° 104 E ABROGATE DAL "CODICE DEGLI APPALTI" |
PROCEDURE APERTE (Art. 55) | PUBBLICO INCANTO |
PROCEDURA RISTRETTA (Art. 55) | LICITAZIONE PRIVATA |
PROCEDURA NEGOZIATA (Artt. 56 e 57) | TRATTATIVA PRIVATA |
APPALTO CONCORSO |
La procedura aperta (o pubblico incanto)
Detta anche gara d'appalto o procedura a evidenza pubblica. Qui possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta, purché abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo. Il prezzo più basso si determina in base al tipo di appalto, per i lavori a misura si tiene conto dei prezzi unitari, per quelli a corpo si tiene conto dell'offerta generale in base d'asta e per quelli misti si tiene conto dei prezzi unitari.
La procedura ristretta (o licitazione privata)
Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori tutte le ditte invitate dalla P.A. procedente. Le ditte sono invitate alla fase di pubblicazione del bando di gara e alla presentazione delle offerte, in linea con i requisiti fissati dalla Amministrazione.
La procedura negoziata (o trattativa privata)
In base all’Art. 56, i concorrenti vengono scelti e invitati alla gara di appalto, dalla stazione appaltante. Anche in questo caso le imprese devono essere in possesso dei requisiti necessari. 1-Per questa tipologia l'opera non deve superare l'importo di € 500.000,00. In caso di un'opera di urgenza l'importo può essere anche superiore. A questo tipo di gare devono essere invitate almeno 5 aziende («se sussistono aspiranti idonei in tale numero»). Tale procedura è utilizzata (senza previa pubblicazione del bando di gara ) in base all'art 57 D.Lgs. n.
163/2006 qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
L’Appalto concorso.
E’ simile ad una procedura ristretta. Nll’appalto concorso, il progetto viene stilato dal candidato, in base alla richieste formulate dall'amministrazione aggiudicatrice, ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.
5. LA SOCIETA’ ORGANISMO D’ATTESTAZIONE = SOA.
Le SOA, sono, singolarmente, delle S.p.A. di diritto privato nate in seguito alla revisione del sistema di qualificazione dei Lavori Pubblici realizzato con l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000.
Le SOA sono sottoposte all’autorizzazione ed al controllo dall'Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, istituita dalla medesima Legge.
Il nuovo sistema ha sostituito in modo definitivo l'Albo Nazionale Costruttori, che ha cessato di esistere dal 31/12/1999.
Quindi si tratta di un nuovo sistema di qualificazione incardinato su un contratto privatistico finalizzato ad avere una qualificazione che permetterà ad un’Impresa di concorrere ad una gara d’appalto pubblica. Sistema, nel suo insieme, controllato da un’Autorità pubblica (Avcp) determina:
· le SOA attestano il possesso da parte dell'impresa dei requisiti richiesti, nonchè della certificazione di qualità.
· la qualificazione è subordinata alla verifica di requisiti di:
- ordine generale,
- tecnico-organizzativi
- ed economico-finanziari.
· L'attestazione di qualificazione ha durata quinquennale con revisione intermedia al 3° anno.
Le Imprese, come sopra qualificate, potranno, rispetto la categoria e classifica d’importo possedute ( * vedi all. 1), candidarsi per i soli appalti per i quali, il bando di gara, indica la categoria e la classifica corrispondente al livello di quello posseduto; mentre, alla stessa gara d’appalto, potranno partecipare tutte le imprese che possiedono la stessa categoria (OG oppure OS) aventi, però, la classifica con l’importo maggiore di quello indicato nel bando di gara (l’art. 118 del DPR 207/2010 dispone che nel bando di gara deve esse indicato l’importo complessivo dell’opera e la categoria prevalente OG oppure OS
* vedi all. 1). Per quanto dispongono le norme, un’impresa, con la categoria richiesta nel bando di gara e la classifica VIII (illimitato), può concorrere a qualsiasi gara d’appalto. Viceversa, un impresa con la classifica I (fino a 258.000 euro) NON potrà partecipare alle gare d’appalto richiedenti, la classifica II o oltre.
.1) ALCUNI DATI SULLE IMPRESE QUALIFICATE
Alla data del 1° gennaio 2000, data di soppressione dell’Albo Nazionale dei Costruttori, le Imprese, con attestato di qualificazione rilasciato dal ANC, erano 50.062.
Nella regione Marche, le Imprese, con attestato di qualificazione rilasciato dal ANC, erano 1.511 pari al 3,02% dell’Imprese presenti a livello nazionale.
Alla fine del mese di maggio 2013, in Italia, le Imprese qualificate con il sistema SOA, erano 63.860 (rispetto il 2000 più 14.571 Imprese pari al 29,10%).
Alla stessa data, nella regione Marche, le Imprese qualificate con il sistema SOA erano 1.565.
Un saldo di 54 Imprese in più. Nel contesto nazionale, la regione Marche, detiene una percentuale del 2,45%. In termini di percentuale, ha perso il 0,57% (Vedi all. 2).
Questo è il quadro in valori numerici, invece, in termini di patrimonio aziendale, vale a dire le iscrizioni al sistema SOA, sistema unico in Italia per concorrere agli appalti pubblici, è modesto. La maggior parte delle 1.565 Imprese è addensata alle categorie non specialistiche e per classifica d’importo medio/basse -poche unità hanno la classificazione per concorrere agli appalti oltre i 15.494.000 di euro-.
6. IL BANDO DI GARA
Premesso che
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha completato il suo lavoro, “commissionato” con l’approvazione del Decreto Sviluppo 70/2011: le indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici - il cosiddetto bando-tipo.
Tali norme, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2012.
Il “bando-tipo” costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale, le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando tale deroga nella delibera “ a contrarre” (c. 4 bis art 64)
Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
Il bando di gara contiene tutti gli elementi indicati nel codice e negli allegati e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.
Quindi, è il Bando di gara il documento identificativo per qualsiasi opera che sarà appaltata.
In esso dovranno essere riportati:
- L’Ente appaltante
- la località dei lavori;
- la procedura di gara;
- La tipologia (opere stradali, ferroviarie, marattime,ecc.);
- L’importo complessivo dei lavori e la suddivisione per le categorie che compongono l’opera. Quello della categoria prevalente il quale, a norme del Codice degli appalti. non potrà essere subappalto oltre il 30% dell’importo di questa categoria. Tutte le categorie sono subappaltabili;
- Gli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso;
- I tempi per l’esecuzione dei lavori.
7. IL METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEI CONTRATTI PUBBLICI
L’art. 29 del Codice disciplina le modalità di calcolo del valore dei contratti pubblici. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico, ai sensi del comma 9 dell’art. 29 del Codice, non può essere fatto con l’intenzione di escludere lo stesso dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
In primo luogo quindi il suddetto calcolo deve tenere conto dell’importo massimo stimato, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo del contratto. L’art. 29, comma 4, prevede il divieto di frazionamento dell’appalto al fine di escludere l’applicazione della disciplina ad esso pertinente.
Il divieto di frazionamento trova ulteriore specificazione nei successivi commi 7 ed 8 dell’art. 29,
ove è stabilita la regola generale che quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Tale disposizione è passibile peraltro di deroga per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA
sia inferiore a ottantamila euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore
cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. Il comma 9 disciplina gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti; il successivo comma 10 disciplina le ipotesi in cui
gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo; il comma 12 detta regole per specifiche tipologie di appalti di servizi; il comma 13 nelle fattispecie di accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione.
Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
8. SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI
Nel merito delle questioni attinenti al subappalto nei lavori pubblici, è necessario precisare che, fin dalle origini delle normative per gli affidamenti dei lavori pubblici (Art. 339 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F - Legge Fondamentale dei Lavori Pubblici- abrogato) il legislatore, ha disposto che le imprese aggiudicatarie, qualunque forma assumano, sono tenute ad eseguire direttamente le opere i lavori e i servizi. “Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità” ……… salvo quanto previsto da ……….
In seguito, anche per una estensione della “libertà di iniziativa economica” - prevista da un precetto costituzionale- le normative di legge, senza mai fornire
una definizione diretta del contratto di subappalto , ha iniziato a mettere dei “paletti” per le eventuali cessioni di lavori in subappalto . E’ l’art.1656 del codice civile ha stabilire che “L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
Una ulteriore limitazione è stata introdotta con l'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (la c.d. Rognoni-La Torre) che, ribadendo il divieto del subappalto non autorizzato, ha previsto una sanzione penale per la sua violazione.
La stessa norma ha previsto inoltre la necessità che anche per il subappaltatore era necessario verificare la sussistenza dei requisiti soggetti di idoneità tecnica e di quelli richiesti dalla legislazione del controllo antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
L'istituto del subappalto, ha subito altre ulteriori modificazioni, con l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 che, tra l'altro, ha previsto un limite quantitativo delle opere subappaltabili, ed ha equiparato al subappalto i noli a caldo ed i contratti similari con impiego di manodopera.
Con la norma riportata nella legge 19 marzo 1990, n. 55, la pratica avversa alle disposizioni in materia del subappalto, incontra le disposizione di legge penale, poiché nelle forme di cessione in subappalto è il terreno favorito per le infiltrazioni della mafia.
L’altra attività privilegiata della mafia sono i noli di mezzi meccanici di cantiere. Tra questi noli, quelli a freddo sono la loro “gallina dalle uova d’oro” (i noli a freddo si differenziano da quelli a caldo dalla presenza del conduttore o meno –il caldo è il fondo schiena dell’operatore).
Perultimo, la disciplina del subappalto, come discipinata dall’art. 18 L. 55/90, è contenuta nell’art. 118 del Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha abrogato l’art. 18 più volte detto.
Quindi, sarà l’art. 118 del Codice a definire la normativa per il subappalto nella nozione “allargata” del termine: subappalto.
Il subappalto è caratterizzato dall’impiego di manodopera, comprese anche le forniture e posa in opere ed i noli a caldo, se la prestazione è superiore al 2% dell’importo dell’appalto ovvero sia comunque di importo superiore a € 100.000,00. Oltre a detti requisiti, si ritiene sussistere un contratto di subappalto, anche nel caso in cui la manodopera incide per un importo superiore al 50% del contratto da affidare.
Pertanto, la legge finisce con il riconoscere il subappalto, ne avverte il pericolo, se non rigidamente regolamentata, di una particolare attività che porterebbe a perdere la professionalità dell’appaltatore relegandolo ad una mera figura di intermediario tra la committente e l’esecuzione dei lavori e ne ravvisa la necessità di preservare la committente dall’intrattenere affari con imprese avezze al malaffaree.
Per questo, il legislatore, forte dell’esperienza positivamente avuta con la legge 55/90, a redatto l’art. 118 del Codice, disponendone specifici vincoli sullo svolgimento (necessità dell’autorizzazione), quantità, in percentuale, di lavoro subappaltabile (solo per la categoria prevalente esiste il vincolo massimo del 30%), la obbligatorietà, anche per il subappaltatore, di possedere, PER I LAVORI D’IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 EURO, la qualificazione SOA rapportata all’importo dei lavori avuti in subappalto (in ogni modo i subappaltatori devono essere iscritti alle Camere di Commercio Industria e Artigiano, possedere le iscrizioni all’INPS e INAIL e Casse Edili e presentare, ogni volta che assumono un lavoro in subappalto IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ RETRIBUTIVA
–DURC-)
8.1 LA MATERIA DEL SUBAPPALTO E IL BANDO DI GARA.
La materia del subappalto è strettamente legata alle disposizioni contenute nel BANDO DI GARA. Infatti, a norma del comma 2 dell’art 118 del Codice, la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.
Il successivo comma 3, “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
Il comma 5. tratta i cartelli di cantiere esposti all'esterno del cantiere. In tali cartelli, l’affidatario dell’appalto deve riportare: i dati dell’appalto; la tipologia della costruzione; la stazione appaltante; l’entità economica dell’appalto e se possibili, le fonti del finanziamento; il nominativo dell’impresa affidataria e se del caso, le forme di partecipazione; i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
Il comma 6 prevede che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
il comma 8 dispone, per la stazione appaltante, di provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Il comma 9 disciplina il divieto di affidare in subappalto le opere ricevute in subappalto. In altri termini, il comma 9 pone il divieto al c.d. “subappalto a cascata” (subappaltare il subappalto).. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
Quindi, la norma contenuta nell’art. 118 del Codice, riprendendo da una stratificazione di norme, la disciplina per il subappalto, a ricondotto in una sola disposizione tutta la normativa del subappalto nei lavori pubblici (all’allegato 1 abbiamo riportato, nella versione originale, l’intero art. 118 e l’art. 170 del Regolamento 270/2010 Attuativo del Codice), ha stabilito, in primis, la richiesta dell’appaltatore alla committente per poter cedere in subappalto una parte dei lavori a lui affidati.
Questo passaggio della legge, implica una attenta visione dell’appalto e dell’area dei lavori.
Non vi è dubbio alcuno, che tale norma nasce dal fatto che l’intera area dei lavori è di proprietà della committente sulla quale area, dovrà sorgere un cantiere per la realizzazione di un manufatto, che una volta collaudato positivamente, sarà anchesso di sua proprietà. Per questo, la necessità, per la committente, di conoscere chi entra nell’area dei lavori e per far cosa.
Da questi motivi l’autorizzazione al subappalto, e la trascrizione , nel giornale di cantiere, delle imprese presenti e dei loro dipendenti.
8.2 LA DIFFERENZA TRA IL SUBAPPALTO E IL COTTIMO
Con il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (D.P.R. n. 207/2010), entrato in vigore dal 8 giugno 2011, è stata chiarita la differenza tra subappalto e cottimo.
L’art. 170, al comma 6, precisa che il cottimo di cui all’art. 118, “…consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore”.
Quindi, attraverso il cottimo, l’appaltatore può ottenere l’autorizzazione della Stazione Appaltante, ad affidare la sola lavorazione ad un operatore economico, in possesso dei dovuti requisiti, che eseguirà i lavori con rischio d’impresa, spese, gestione, organizzazione della manodopera e dei mezzi richiesti per il compimento dei lavori a proprio carico, utilizzando in tutto o in parte, materiali, apparecchiature e mezzi d’opera dell’esecutore.
Il cottimo è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione e il procedimento da seguire, qualora l’appaltatore intenda sottoscrivere un contratto di cottimo ex art. 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., è il medesimo del subappalto, compresa la documentazione da presentare.
9. SUBAPPALTO NEI LAVORI PRIVATI.
Le disposizioni per la cessione in subappalto di lavori commissionati da una committente privata, sono normati dal codici civile, in quanto, l’appalto principale dal quale deriva quello per il subappalto, è un Atto tra soggetti privati. Quindi è un atto privatistico.
Fino a quando, un Atto tra soggetti privati, è un Atto privatistico?
Per avere una risposta ad una così pesante domanda, dobbiamo risalire alla legge 20 maggio 1970, n. 700, più comunemente conosciuta come: STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI.
L’art. 36 dello Statuto così dispone:
”Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Riprenderemo questa prima parte dell’art. 36 anche nel successivo capitolo (poteri sostitutivi), in questa, invece, vogliamo soffermarci sul principio della clausula contenente l’obbligo per il beneficiario e cioè per l’appaltatore.
Per comprendere la portata di questa norma sarà necessario procedere per esempi:
- Il primo riguarda la realizzazione di un piano di zona o una semplice costruzione di edilizia sovvenzionata o agevolata. In questo primo caso, certamente il soggetto appaltante, in forma singola o di società, beneficia di alcune agevolazioni dello Stato o degli EE.LL.. Per questo, è tenuto a riportare nel contratto d’appalto l’obbligo di applicare e di far applicare peer tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione dei lavori commissionati, il CCNL e della Zona ove si svolgono i lavori. Sia chiaro, di applicare lui e di far applicare agli eventuali soggetti terzi;
- Il secondo, attiene ai lavori di manutenzione straordinaria in un stabilimento industriale oppure a quelli per la “realizzazione degli impianti”. Nel caso in specie, l’imprenditore, proprietario del sito industriale, beneficia dei provvedimenti economici, disposti dallo Stato (es.: la bonifica di un’area lavori). In questo secondo caso, oltre a quanto già detto al primo esempio, l’imprenditore, sulla base del secondo periodo dell’art. 36, è tenuto ad applicare lui, per i propri dipendenti e di far applicare, alle imprese che hanno realizzato i lavori, le disposizioni già dette.
Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni emanate attraverso l’art. 36 L. 300/70, la penalità è: “Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.”
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni. ….
Quanto sopra, è per avere una dimensione della problematica del subappalto nei lavori privati il quale, la nozione giuridica di riferimento è il codice civile
L'art. 1656, "Subappalto", dispone:
"L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente".
Tuttavia, a differenza di quello che avviene nel settore degli appalti pubblici, nel settore privato, se non riportata con chiarezza nel contratto d’appalto, la previsione dell'autorizzazione del committente al subappalto, sottesa al principio di personalità dell'esecuzione, non ha un contenuto determinante sulle vicende del contratto di appalto stipulato tra privati. In particolare, in caso di sussistenza di un contratto di subappalto, qualora si verifichi la mancanza di assenso della parte committente, la violazione del divieto fissato dall'art. 1656, c.c., non sempre costituisce di per sé una grave violazione delle obbligazioni contrattuali idonea a legittimare la risoluzione contrattuale, a meno che non vi sia una esplicita previsione contrattuale in merito, oppure che la prestazione oggetto
dell'appalto abbia un contenuto così fortemente caratterizzato dall'opera dell'appaltatore da far venire meno le ragioni dell'appalto. Infatti, oggetto specifico della prestazione contrattuale nel contratto di appalto disciplinato dall'art. 1655, codice civile, è l'esecuzione dell'opera commissionata immune da vizi e rispondente alle esigenze del committente.
La violazione del disposto dell'art. 1656, codice civile, quindi, lungi dal legittimare una veloce risoluzione del contratto per inadempimento, ha come principale conseguenza di carattere automatico che l'appaltatore deve rispondere nei confronti dell'appaltante anche per i vizi dell'opera che siano imputabili alla condotta del subappaltatore non autorizzato. In via generale, la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto comporta, infatti, che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668, codice civile, le norme sulla responsabilità per difformità e per vizi dell'opera.
10. POTERI SOSTITUTIVI
L’articolo 36 della Costituzione stabilisce:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.” …………..
Partendo da questo assunto: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, riportato nella nostra Costituzione, il legislatore ha disposto, attraverso le norme delle leggi, l’obbligatorietà, per l’esecutore dell’appalto, sia esso pubblico che privato, al pagamento delle spettanze, dirette e indirette, “ai dipendenti impegnati nella realizzazione dell’appalto”.
Attraverso l’art. 14 CCNL del settore degli edili, le Parti firmatarie hanno inteso riprendere il principio dell’art. 36, portando il riconoscimento della solidarietà attiva sia ai lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e sia quelli dalle imprese subappaltatrici.
Altra norma fondamentale, oltre a quanto sopra riportato, è l’art 1676 del codice civile secondo il quale i dipendenti dell’appaltatore possono agire direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni e dei corrispettivi entro i limiti del debito del committente verso l’appaltatore.
Questa norma prevede una azione diretta del lavoratore e non una responsabilità solidale tra committente e appaltatore, ciò significa che il lavoratore può agire nei confronti del committente direttamente.
Siccome anche l’appaltatore, se e quando subappalti, divine committente del subappaltatore, tale norma è utilizzabile sia dai lavoratori dell’appaltatore (verso il committente), sia dai lavoratori del sub appaltatore verso l’appaltatore.
Tale norma è però limitata alla RETRIBUZIONE e nei limiti del debito che il committente ha verso l’appaltatore.
L’azione di rivalsa si prescrive dopo 5 anni dalla data del credito vantato.
Detta norma, trattandosi di codice civile, si applica sia per gli appalti privati, sia per quelli pubblici.
E’ necessario, per non creare confusione in una materia tanto utile quanto delicata, precisare che la procedura per accedere al diritto delle spettanze,
qualora non rispettate, (“poteri sostitutivi”) possono aprirla solamente i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’appalto e non tutti i dipendenti in forza alle imprese inadempienti. La verifica dei lavoratori aventi il diritto, si dovrà ricavare dal Giornale dei lavori (art. 182 del Regolamento 207/2010 Vedi Allegato 3).
L’art. 118 del Codice degli appalti prevede:
“L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto”. Norma questa, confermata agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 (Regolamento al Codice degli appalti – V. Allegato 1). Qundi, nell’ambito dei contratti pubblici il regime della solidarietà è anche disciplinato dall’art. 118 del Codice degli appalti, che enuncia il principio fondamentale della solidarietà tra ffidatario e subappaltatore per ciò che concerne il rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali.
La norma circoscrive ai dipendenti del subappaltatore la tutela della responsabilità solidale, facendo ricadere sull’affidatario la responsabilità (“è, altresì, responsabile in solido”) che siano loro riconosciuti tutti i trattamenti previsti per contratto con riferimento, pertanto, ai trattamenti contributivi e retributivi.
Questi brevi cenni, sono sufficienti per capire che la materia dell’applicazione di un diritto fondamentale ai lavoratori, è uno spartiacque tra gli imprenditori e i “pirati imprenditori”. E rappresenta quel volgare conflitto tra l’interesse al guadagno ad ogni costo e il dovere di pagare quanto dovuto ai propri lavoratori.
Precisiamo che il pagamento “agli ausiliari dell’appaltatore” è una delle voci comprese tra i prezzi unitari dei quali si compone il prezzo posto a base di gara per gli appalti pubblici o quello pattuito per quelli privati. Quindi, l’appaltatore, ad ogni Stato Avanzamento Lavori (in seguito: SAL) percepisce una quota, in percentuale, del prezzo pattuito. In questa quota percepita dall’appaltatore, sono comprese tutte le voci (materiali, servizi, noli) anche quella delle retribuzione, dirette e indirette (contributi previdenziali, assistenziali e contrattuali) del personale impegnato alla realizzazione dell’appalto.
Se l’appaltatore e/o il subappaltatore omette di versare quanto dovuto al lavoratore commette un’appropriazione indebita penalmente perseguibile. Perseguibile anche dalla Guardia di Finanza in quanto, non ha permesso ad altri soggetti giuridici di versare all’erario quanto dovuto dall’incasso avuto.
Nell’ultimo anno, il legislatore è più volte intervenuto nella questione della solidarietà aumentando (anche attraverso il “ripescaggio” di vecchie norme abrogate) quella stratificazione di leggi. Con questo, a volte inutile, lavorio, il legislatore ha concorso ad aumentare la confusione e a limitare l’accessibilità, per i lavoratori, ad un diritto sancito dalla nostra Costituzione.
A riguardo di quanto sopra, in sintesi, vogliamo riportare quanto disposto con sole 2 leggi, distanti tra loro di 90 giorni circa:
A) La legge 92/2012 “Riforma Fornero”, è intervenuta ad imporre il
litisconsorzio necessario di tutta la filiera dell’appalto. Di che cosa si tratta?
l’obbligatorietà, per il creditore (lavoratore o Istituti) che voglia avvalersi del regime della
responsabilità solidale, di convenire in giudizio il committente, unitamente all’appaltatore
e agli eventuali subappaltatori (litisconsorzio necessario) e, in tale sede, la possibilità per il
committente o l’appaltatore di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell’appaltatore (o subappaltatore).
B) L’art. 13 ter della legge 7 agosto 2012, n. 134 -di conversione al DL 83/2012-, ha sostanzialmente reintrodotto, sotto il profilo fiscale, il meccanismo di controllo a catena previsto in passato dall’art 00 xxx x.x. xxxxx Xxxxxxx (XX n. 223 del 2006).
Di che cosa si tratta?
B.1) L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
B.2) Il committente, a sua volta, provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
A meno di un anno dall’entrata in vigore della legge 134/2012 già ci sono molti ricorsi alla Corte di Cassazione per accertare alcune violazioni operate dal legislatore a totale danno dei lavoratori ricorrenti.
Sulla materia, recentissimamente, è intervenuta anche l’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 2/E del 1 marzo 2013 che, per l’interesse che riveste, la riteniamo utilissima e come tale ne riportiamo le parti più importanti (la circolare nella versione originale e’ riportata Allegato 2).
La disciplina degli obblighi amministravi e fiscali accessori ai contratti di appalto è contenuta in diverse leggi speciali di non facile interpretazione e coordinamento.
Il contesto normativo di riferimento è stato ulteriormente complicato dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 (il c.d. “decreto crescita”) che, all’art. 13-ter, è intervenuto in materia di responsabilità fiscale negli appalti sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e aggiungendo i commi
28-bis e 28-ter.
Le nuove disposizioni dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 hanno suscitato, al momento dell’entrate in vigore, numerosi dubbi applicativi, in parte chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E del 2012 e ora oggetto di ulteriori chiarimenti con la circolare n. 2/E del 2013.
In tale contesto normativo è opportuno fare chiarezza sugli obblighi amministravi e fiscali relativi ai contratti di appalto tra privati.
La disciplina applicabile al contratto di appalto tra privati dipende essenzialmente dalla natura del Committente.
In particolare, occorre distinguere tra committente persona fisica (che non agisce nell’ambito di una attività di impresa) e committente imprenditore (che invece esercita attività imprenditoriale o professionale):
- al committente persona fisica è applicabile esclusivamente la disciplina generale di cui al codice civile ed, in particolare l’art. 1676 codice civile secondo il quale i dipendenti dell’appaltatore possono agire direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni e dei corrispettivi entro i limiti del debito del committente verso l’appaltatore;
- al committente imprenditore è anche applicabile la disciplina contenuta nel d.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 e nei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. Retribuzioni e contributi previdenziali.
L’art. 29, comma 2, del d.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 prevede la responsabilità solidale del committente per le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore e dal subappaltatore ai propri dipendenti e, in particolare, in deroga all’art. 1676 codice civile, il committente risponde insieme all’appaltatore, di:
- retribuzioni;
- quota di trattamento di fine rapporto (TFR);
- contributi previdenziali.
La responsabilità solidale del committente con l’appaltatore verso tali debiti permane per un periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Rimangono escluse dalla solidarietà le sole sanzioni civili aventi natura risarcitoria
La norma di cui al comma 2 dell’ art. 29, d.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276, per espressa previsione del successivo comma 6 dello stesso articolo, non si applica alle persone fisiche non imprenditori.
Ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e IVA.
10.1 IL RUOLO E I COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) IN MATERIA DI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L’ISTITUTO DELLA RETRIBUZIONE.
L’art. 5 del Regolamento (DPR 5 OTTOBRE 2010, N°207), recante
«Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore», ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture.
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
Il responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati. Xxxxxx, altresì, al responsabile del procedimento, nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10.2 IL RUOLO DEL RUP PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA
La Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8 dell’art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle casse edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).
Per avviare la procedura dei “poteri sostitutivi”, è necessario rivolgersi al proprio sindacato di categoria il quale, è il soggetto abilitato ad istruirla.
A CURA DI XXXXXX XXXXXXXX PER L’AREA CONTRATTUALE RETI E TERZIARIO DELLA CGIL NAZIONALE