CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE COMPRENSIVO DI N. 1 APPARECCHIATURA IN NOLEGGIO, DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE FULL RISK, PER UN PERIODO DI 48 MESI
CIG: 873427039E
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE 3
ARTICOLO 3 – CLAUSOLA EQUIVALENZA TECNICA 5
ARTICOLO 4 – ASSISTENZA TECNICA FULL RISK e TEMPI DI CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO .5
ARTICOLO 5 – FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE 6
ARTICOLO 6 – RISPONDENZA A NORMATIVE/LEGGI 6
ARTICOLO 8 – DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA, PROROGA E PERIODO DI PROVA. 7
ARTICOLO 9 - VALORE DELL’APPALTO, ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA E PREZZI OFFERTI 8
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA COMMESSA 9
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA 10
ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI SAVAGUARDIA 10
ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA 11
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO 12
ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE 13
ARTICOLO 17 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 14
ARTICOLO 18 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO AZIENDALI E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 14
ARTICOLO 19 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
ARTICOLO 20 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
ARTICOLO 21 - DIRITTO DI RECESSO 20
ARTICOLO 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 21
ARTICOLO 23 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE, LIQUIDAZIONE DEL FORNITORE 23
ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA 24
ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI 25
ARTICOLO 28 - RINVIO ALTRE NORME 26
PARTE PRIMA – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina la fornitura quadriennale in service di un sistema per facoemulsificazione top di gamma e di ultima generazione occorrente alla U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che dovrà comprendere per l’intera durata del contratto:
✓ Fornitura di materiale di consumo;
✓ Apparecchiatura in noleggio;
✓ Assistenza tecnica;
✓ Formazione del personale.
Di seguito si riportano i fabbisogni stimati:
MATERIALE CONSUMABILE | QUANTITA’ 48 MESI |
kit monouso per interventi di facoemulsificazione | 5760 |
Sacca di soluzione salina oftalmica | 5760 |
Manipolo per facoemulsificazione | 16 |
Manipolo irriga | 16 |
Punta riutilizzabile angolata 45° | 16 |
L’aggiudicatario dovrà fornire il top di gamma e l’ultimo modello di apparecchiatura immesso sul mercato, tutto quanto necessario al corretto funzionamento della stessa e dovrà fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura offerta.
Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente si dichiara disponibile e si impegna ad assolvere all’adempimento sopra specificato, nei termini indicati nel presente documento.
Si precisa che i fabbisogni sopra riportati sono da considerarsi puramente indicativi, suscettibili di variazioni, in misura superiore o inferiore, sulle basi delle reali necessità dell’Azienda committente. Pertanto il fornitore aggiudicatario non potrà rivalersi di nessun diritto all’acquisto in caso di consumi inferiori di quanto in tabella e d’altro canto non potrà negare quantità superiori in caso di richiesta.
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE
La fornitura in service comprende:
a) Facoemulsificatore: n. 1 strumento per impiego delle cassette monouso, in noleggio.
Caratteristiche del facoemulsificatore:
• Pompa di aspirazione di tipo peristaltico a circuito chiuso, preferibilmente con sistema a 7 roller ed interfaccia elastomerica (ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica):
- controllo lineare o fisso del vuoto con valori da 0 mmHg ad almeno 600 mmHg;
- controllo lineare o fisso del flusso di aspirazione con valori da 0 a 60 ml/min;
- preferibilmente dotato di possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale, con controllo lineare o fisso, compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica).
• Sistema di irrigazione:
- che consenta l’irrigazione passiva per gravità attraverso asta portabottiglia;
- preferibilmente dotato di un sistema di irrigazione attiva con controllo e mantenimento automatico della pressione intraoculare durante tutta la procedura (ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica);
- doppio sensore di infusione ed aspirazione che consenta un controllo ottimale della fluidica;
- sistemi di prevenzione del collasso della camera anteriore (surge post-occlusione) meccanici ed automatici tramite controllo software;
• Emissione ultrasuoni:
- rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore, preferibilmente con facoemulsificazione torsionale - (ai fini della valutazione tecnica, saranno valutati maggiormente performanti i sistemi con tale caratteristica);
- emissione di ultrasuoni programmabile in diverse modalità (continuo, pulsato e burst);
- manipoli ultrasonici ad elevata ergonomia con cristalli piezoelettrici;
- ampia gamma di punte disponibili per migliorare l’efficienza di facoemulsificazione;
- potenza programmabile
• Vitrectomia anteriore:
- potenza di taglio programmabile da uno a 4000 tagli/min circa;
- sonda per vitrectomia a ghigliottina oscillante monouso a 23G;
• Sistemi di allarmi visivi e sonori;
• Programmabilità e aggiornamento:
- impostazioni personalizzabili;
- che consenta di copiare ed esportare i parametri chirurgici e di sistema;
- che consenta l’aggiornamento software.
• Completo di:
- display a colori ad alta definizione ampio e touch screen;
- pedale completamente programmabile wireless;
- telecomando a infrarossi.
b) Materiale di consumo:
⮚ la fornitura annua di n. 1440 kit monouso per interventi di facoemulsificazione di cataratta contenenti:
- cassetta monouso compatibile con sistema di gestione della fluidica comprensiva di linea di aspirazione e irrigazione, sacca raccogli liquidi e deflussore;
- punta per facoemulsificazione monouso comprensiva di chiave compatibile con la microincisione sub 2.4 mm;
- sleeve monouso per punta facoemulsificazione e per manipolo irrigazione/aspirazione.
⮚ la fornitura annua di n. 1440 sacche da 500 ml di soluzione salina bilanciata sterile per chirurgia oftalmica.
Dovranno essere consegnati insieme all’apparecchio i seguenti dispositivi, di cui si prevede un’eventuale sostituzione - causa eventuale usure - durante il periodo di vigenza contrattuale,
⮚ n. 16 manipoli per facoemulsificazione;
⮚ n. 16 manipoli irriga/aspira;
⮚ n. 16 punte riutilizzabili angolate a 45° di 2.2-2.4 mm
ARTICOLO 3 – CLAUSOLA EQUIVALENZA TECNICA
Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche sopra descritte potessero ricondurre ad una individuazione di un’origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola “o equivalente”, ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. L’equivalenza dovrà essere dimostrata dal concorrente (mediante schede tecniche ed ulteriore idonea documentazione tecnica), attestata formalmente e concretamente dallo stesso e allegata alla documentazione tecnica di gara.
ARTICOLO 4 – ASSISTENZA TECNICA FULL RISK e TEMPI DI CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO
L’apparecchiatura fornita in noleggio dovrà essere coperta dal servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo Full risk, per l’intera durata del noleggio (48 mesi) a partire dalla data di avvenuto collaudo positivo, nulla escluso ed eccettuato (ivi comprese le spese di trasferta per la riparazione on site dell’apparecchiatura presso la sede dell’Azienda committente). Sono ricomprese nel servizio le manutenzioni correttive su guasto, le manutenzioni programmate (Verifiche sicurezza, controlli qualità…), le manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc, e le parti di ricambio. Dovrà essere garantito il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura per l’intera durata del noleggio, con onere a carico del Fornitore di ripristinare tempestivamente qualsiasi guasto/malfunzionamento ed inefficienza dell’apparecchiatura e, in caso di interventi con tempo di risoluzione superiore alle 16 ore lavorative, dovrà essere fornita apparecchiatura sostitutiva dalle caratteristiche tecniche uguali o superiori.
Dovrà essere garantito il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura per l’intera vigenza del contratto, con onere a carico del Fornitore di ripristinare tempestivamente qualsiasi guasto/malfunzionamento ed inefficienza dell’apparecchiatura, rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:
1. in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 8.00 alle 18.00), l’intervento tecnico deve essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
2. in caso di chiamata il sabato o prefestivi l’intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.
Il tempo massimo di risoluzione del guasto non deve essere superiore alle 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto/ del malfunzionamento.
Qualora il malfunzionamento dell’apparecchiatura dovesse comportare un fermo oltre le 16 (sedici) ore lavorative, è fatto obbligo all’Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione dell’attività, al fine di evitare disservizi all’ASST (anche attraverso apparecchiature sostitutive aventi medesime caratteristiche e funzionalità o altri interventi ritenuti idonei e/o opportuni ad evitare pregiudizi all’Ente committente).
La richiesta di manutenzione sarà inviata (da personale dell’ASST o suo delegato) a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data di apertura.
Al termine di ogni intervento manutentivo, il tecnico della Ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale presente nel PO Bassini. Copia di tale report dovrà tassativamente essere consegnata al Servizio Ingegneria Clinica dell’ASST Nord Milano all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx.
Gli ordini del materiale di consumo devono essere evasi entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento. Nei casi di urgenza gli stessi dovranno essere evasi entro 48 ore dalla data del ricevimento. Qualora ciò non sia possibile, l’operatore economico deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di prodotti ordinati.
Nel caso di ordini inevasi, trascorso il termine per la consegna, l’Azienda committente ha la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di approvvigionarsi da altro Fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L’eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Nel caso eccezionale di temporanea indisponibilità del prodotto oggetto del contratto - al fine di non creare disservizi all’Azienda committente - il Fornitore potrà evadere l’ordine attraverso la consegna di un prodotto del tutto equivalente, ovvero con caratteristiche tecniche migliorative, al medesimo prezzo contrattuale, previa espressa autorizzazione da parte dell’Asst Nord Milano.
All’atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall’Ente committente e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
ARTICOLO 5 – FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l’aggiudicataria è tenuta ad effettuare un adeguato corso di formazione al personale utilizzatore organizzato in accordo con la disponibilità del reparto. L’aggiudicataria dovrà fornire all’U.O.C. Ingegneria Clinica e all’U.O.C. Prevenzione e Protezione dell’ASST Nord Milano una copia contenente i nomi dei partecipanti e degli argomenti trattati.
ARTICOLO 6 – RISPONDENZA A NORMATIVE/LEGGI
Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC ss.mm.ii. per i dispositivi medici, normative CEI e UNI). Si precisa che dovrà essere fornita certificazione secondo le direttive sopra indicate.
ARTICOLO 7 – COLLAUDO
L’aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:
• protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist)
• manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
• manuale tecnico possibilmente in italiano
• certificazioni norme UNI di riferimento
• licenze d’uso dell’eventuale software fornito
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC ss.mm.ii. per i dispositivi medici
o normative particolari CEI e UNI
ARTICOLO 8 – DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA, PROROGA E PERIODO DI PROVA.
8.1 - Durata e decorrenza del contratto
Il contratto avrà la durata di 48 mesi; l’erogazione della fornitura e dei relativi servizi decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento che l’ente committente provvederà ad inviare all’aggiudicatario, con previsione della facoltà di recesso e risoluzione prevista ai successivi articoli 20, 21 e 22 del presente Capitolato.
8.2 - Proroga
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in service potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta da parte dell’ente committente da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto (art. 8.1. CSA). La proroga è stimata per un periodo di dodici (12) mesi.
8.3 - Periodo di prova
Quest’Azienda si riserva un congruo periodo di prova di 6 mesi (sei) decorrenti dalla data di inizio effettivo della fornitura (data del collaudo positivo), per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessivamente stabilita in 48 (quarantotto) mesi.
Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), supportato dagli uffici competenti, predisporrà una relazione sull’idoneità` complessiva della fornitura erogata.
Laddove il periodo di prova dovesse essere positivamente superato, ne verrà` data formale comunicazione
all’aggiudicataria la quale sarà, pertanto, autorizzata alla prosecuzione del service.
Nel caso, invece, in cui il periodo di prova dovesse sortire esito negativo, questa Azienda provvederà a:
• predisporre apposita relazione, a firma del DEC, nella quale verranno espresse le motivazioni sottese al giudizio di inidoneità` del service, previa contestazione, in contraddittorio tra le parti, delle cause dell’inadeguatezza del service offerto;
• comunicare all’appaltatore – entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova:
✓ nel caso di gravi inadempimenti che precludono il superamento del periodo di prova, l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
✓ nel caso in cui le carenze riscontrate nel service reso non siano di particolare gravità, la concessione di un termine perentorio entro il quale il fornitore aggiudicatario dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante ed effettuare tutti gli adempimenti richiesti
onde rimuovere le cause ostative alla prosecuzione ovvero alla regolare esecuzione del service; ciò` ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione;
• in caso negativo, ovvero qualora persista l’irregolarità o inidoneità del service, affidare lo stesso ad altra società, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.
In tale caso, il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
In caso di risoluzione contrattuale, alla società` non verrà riconosciuto alcun indennizzo; l’Ente appaltante provvederà unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate sino alla avvenuta risoluzione.
A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti, l’ASST si riserva di incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del service sino al subentro del nuovo soggetto.
ARTICOLO 9 - VALORE DELL’APPALTO, ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA E PREZZI OFFERTI
Il valore complessivo della fornitura e dei relativi servizi per 48 mesi è stimato in € 356.768,00 (Iva esclusa) di cui € 960,00 iva esclusa quali oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso (ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), suddiviso come di seguito:
Fornitura full composta dal noleggio di n. 1 apparecchiatura + materiale consumabile | ||||
1.) | n. 1 apparecchiatura | Canone noleggio comprensivo di manutenzione full risk e formazione personale per 48 mesi | € 22.320,00 Iva (22%) esclusa | |
2.) | materiale consumabile | Cfr. tabella allegato 5 | € 333.488,00 Iva (22%) esclusa | |
Totale importo negoziabile a base d’asta [1.)+2.)] | € 355.808,00 Iva (22%) esclusa | |||
3.) | oneri della sicurezza | Per 48 mesi | € 960,00 Iva (22%) esclusa | |
Totale base d’asta [1.)+2.)+3.)] | 356.768,00 Iva (22%) esclusa |
Importo massimo generale stimato dell’appalto - ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle seguenti opzioni: proroga di 12 mesi, estensione della fornitura entro il V° d’obbligo e clausola adesione ex post (vedasi successivi artt. 24 e 25) - è pari a € 2.140.608,00 Iva esclusa, così calcolato:
• € 355.808,00 Iva esclusa, quale valore negoziabile a base d’asta, al netto degli oneri;
• € 960,00 Iva esclusa, quali oneri della sicurezza per rischi da interferenza;
• € 1.070.304,00 Iva esclusa, quale valore relativo alla clausola di adesione ex post;
• € 285.414,40 Iva esclusa, quale valore relativo alla clausola di estensione fino al quinto d' obbligo;
• € 428.121,60 Iva esclusa, quale valore di eventuale proroga del contratto di 12 mesi;
Gli Operatori economici concorrenti alla procedura dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati e delle condizioni del contratto.
Prezzi offerti
I prezzi offerti per il service oggetto del presente appalto, così come specificati nel documento d’offerta, si
intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura nonché, nel loro complesso, remunerativi.
L’Azienda committente si riserva sin d’ora di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara qualora prima della formalizzazione dell’affidamento, o prima della stipula del relativo contratto ovvero durante la vigenza del contratto, fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti, nonché CONSIP S.p.A. o ARIA S.p.A.) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
ARTICOLO 10 - CONTROLLI
Questa Azienda nominerà, all’atto dell’aggiudicazione, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101 e 102, comma 1 e 2 e art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e DM 7 Marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” nonché del Regolamento aziendale adottato con deliberazione 15 ottobre 2019, n. 656: ha il compito di verificare la perfetta esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la U.O.C. Direzione medica di Presidio; per le procedure per la qualità e rischio clinico, la U.O.C. Controllo di Gestione- Programmazione, U.O.S. Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la U.O.C. Prevenzione e Protezione, per la supervisione e controllo del corretto stato di manutenzione degli impianti, delle strutture e delle apparecchiature l’U.O.S. Ingegneria Clinica e relativamente agli adempimenti amministrativi e logistici, la U.O.C. Provveditorato Economato o altra struttura all’uopo individuata dall’ente di riferimento.
Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti/Collaboratori, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione della fornitura.
Il DEC, coadiuvato dalle figure interessate all’appalto in oggetto, dovrà predisporre annualmente il verbale riguardante l’andamento della fornitura e successivamente inviarlo al responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato per gli adempimenti allo stesso connessi.
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA COMMESSA
L’aggiudicatario dovrà designare una persona, con funzioni di “Responsabile della Commessa”, munito di delega piena ed espressa che sarà la diretta interfaccia del DEC e del RUP ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e dei relativi servizi e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. Al medesimo faranno capo l’organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie a qualsiasi titolo connesse con il presente appalto.
Il “Responsabile della Commessa” dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento della fornitura.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
Del Responsabile della commessa e/o del suo sostituito, dovrà essere fornito recapito telefonico per la gestione di eventuali urgenze.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento del service conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’ASST ed a terzi nella fornitura del service e dei materiali di consumo, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di apposita polizza d’assicurazione (RCT/O) che preveda la copertura dei rischi relativi alla fornitura ed ai servizi ad essa connessi, che dovrà trasmettere in copia all’Azienda committente.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’Aggiudicatario stesso.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’ASST a semplice richiesta.
ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI SAVAGUARDIA
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale inerente la fornitura in oggetto e i relativi servizi transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo stesso ovvero recedere dal contratto. All’aggiudicataria, in questo caso, saranno riconosciute solo le spettanze relative a forniture regolarmente effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
Qualora Consip S.p.A. o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) di Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di una fornitura comparabile a quella oggetto del presente Capitolato, l’ente committente si riserva sin d’ora di aderirvi comunicando, in tal caso, il recesso dal contratto in essere con semplice preavviso di 30 giorni e senza alcun onere e/o indennizzo a carico degli Enti medesimi.
In tali casi l’ASST si riserva, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al fornitore tramite PEC.
L’ente committente si riserva la facoltà di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’ANAC e/o da altri Organismi (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)… Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente
comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori
una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’Importo di aggiudicazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016”.
La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
• essere prestata in favore dell’ASST contraente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
• essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a (in via alternativa): copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
• essere incondizionata e irrevocabile;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ente committente contraente;
• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
• avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto. In proposito si precisa che la polizza resa per il service in oggetto dovrà avere una durata complessiva pari a 60 mesi ovvero ricomprendere i 12 mesi di proroga nonché ulteriori 12 mesi a copertura e garanzia di eventuali contenziosi o inadempimenti che si dovessero constatare e rendere evidenti successivamente alla scadenza del contratto.
Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004,
n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata dall’Ente committente.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO
A norma di quanto stabilito all’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.
* * * * * *
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
* * * * * *
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura in service (comunque non superiore ai limiti percentuali fissati dalla legge), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASST committente delle forniture e dei servizi subappaltati.
Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
• il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;
• l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’ASST committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
• l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 codice civile con l’Impresa subappaltatrice;
• con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
A sensi di quanto previsto all’ art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Diversamente l’ASST appaltante provvederà al pagamento in favore dell’aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all’art. 19 del presente Capitolato.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati a ciascuna Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno, altresì, essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà fornito dalla ASST Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
L’aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori i quali saranno tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione a ciascuna ASST contraente nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
ARTICOLO 17 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, l’ASST trasmetterà all’Aggiudicatario:
• il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.;
• Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell’Azienda. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 08”, redatto dall’ASST nel mese di febbraio 2019.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
ARTICOLO 18 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO AZIENDALI E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L’ASST Contraente, gli Operatori Economici concorrenti e l’Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
A tal fine l’appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per le Amministrazioni la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da successivo art. 22, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2011 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASST committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’aggiudicatario, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e del “Codice Etico” adottato da ciascun Ente committente e pubblicato sul proprio sito internet aziendale.
L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 di aver preso visone del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e del “Codice Etico” di ciascun Ente committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
L’aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con
X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’ASST, il/i concorrente/i e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto.
L’appaltatore è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
ARTICOLO 19 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La società aggiudicataria provvederà ad emettere, a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura emesso dall’ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.
La fattura dovrà riportare l’importo dovuto ossia il canone mensile offerto per l’apparecchiatura a noleggio e il prezzo riferito alla fornitura dei dispositivi medici – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica, a seguito dell’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della struttura competente.
L’importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 960,00 + IVA dovranno essere espressamente indicati sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest’ultima dovrà essere emessa nell’ anno in cui si è dato avvio al service.
La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
Codice Ipa | Asstnm |
Codice Univoco Ufficio | 6XU32O |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 09320420962 |
Partita Iva | 09320420962 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015
n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:
CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN,SSC,…);
CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa. L’imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:
<CodiceTipo> | ‘DMX’, con X=[1I2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<CodiceValore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/Repertorio del dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0 |
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Si, precisa, altresì che ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio. Si rimanda a tal proposito alla nota MEF/Ministero della Salute DGSISS -0002051-P-08/02/2019.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità (anno 2015), si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:
“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972
e i pagamenti da parte dell’Azienda, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per l’anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:
“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
Al fine di consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo del service effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura in service e relativi servizi da parte della aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il service sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell’affidataria: del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda committente, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
L’Amministrazione committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento. In caso di riscontrare irregolarità, l’Azienda committente procederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
ARTICOLO 20 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel corso di vigenza del contratto il fornitore contraente dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dalla presente documentazione e rispettare gli standard di resa previsti dal presente CSA e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura ivi richiesti.
Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
- per ciascun giorno di ritardo nelle consegne dei materiali di consumo, rispetto ai termini prescritti nell’art. 4, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;
- per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di manutenzione (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 4 del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;
- per ogni giorno lavorativo (8 ore) di ritardo nell’intervento di risoluzione, rispetto ai termini prescritti nell’art. 4 del presente CSA, verrà applicata una penale pari a € 200,00;
- qualora il malfunzionamento dell’apparecchiatura dovesse comportare un fermo oltre le 16 (sedici) ore lavorative: per ogni giorno lavorativo (8 ore) di ritardo nella consegna di apparecchiatura sostitutiva verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00;
- per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3% e il 10% dell’ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
Nelle ipotesi di inadempimenti contrattuali, l’ASST provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell’ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità e gravità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi
contrattuali di cui al presente documento assunti dall’aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi dei quali l’Azienda committente interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, l’ASST risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario.
Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità inerenti la medesima tipologia di inadempienza (recidiva), ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura in service e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’ASST, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ARTICOLO 21 - DIRITTO DI RECESSO
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di giorni 30 (trenta) senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima fornitura in oggetto, da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla 16 dicembre 2019, n. XI/2672.
In tali casi l’ASST si riserva, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare la fornitura e i connessi servizi alle condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al fornitore tramite PEC.
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L’ASST Nord Milano ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento - indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso - senza preavviso e senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- per un diverso assetto organizzativo dell’ASST committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi, il recesso unilaterale da parte dell’Ente appaltante verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’ASST committente sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura e dei relativi servizi - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
Nell’ipotesi di recesso, l’ASST committente si riserva la facoltà di affidare il service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all’art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che l’aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto all’Azienda committente e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.
La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, l’aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ARTICOLO 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
4. mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 8.3 del CSA;
5. interruzione non giustificata della fornitura e dei servizi alla stessa connessi;
6. interruzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante la vigenza del contratto - per qualsiasi motivo - per un periodo continuativo superiore a 10 (dieci) giorni;
7. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura e dei relativi servizi e frequenti e/o reiterati ritardi nelle consegne del materiale di consumo/nell’evasione degli ordini;
8. la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall’ente committente e pubblicato sul sito aziendale e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
9. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
10. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso disservizio/ applicazione di 3 (tre) penalità inerenti la medesima tipologia di inadempienza;
11. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’ASST;
12. verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST Nord Milano un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione
dell’Appalto;
13. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
14. subappalto totale o parziale non autorizzato;
15. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, ovvero sottoposizione ad atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
16. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
17. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
18. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
19. frode o grave negligenza da parte del Fornitore, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di fornitura.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R.
Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre ad incorrere, a titolo di penale, nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta all’integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’ente committente dovrà sopportare, per il rimanente periodo contrattuale, ivi compresi quelli conseguenti all’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l’ASST appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In caso di risoluzione, l’Ente appaltante affiderà ad altra società il service, utilizzando, ove possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST committente si riserva la facoltà di affidare il service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l’ASST appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ASST si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST committente tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dall’ASST appaltante alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.
Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.
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Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Fornitore contrante, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
L’eventuale tolleranza dimostrata da parte dall’ASST committente con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’Ente appaltante avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
ARTICOLO 23 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE, LIQUIDAZIONE DEL FORNITORE
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, l’ASST committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto Legislativo.
Per le imprese a gestione famigliare, in caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, l’ASST appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA
Coerentemente a quanto disposto dalla alla LR 23/2015 avente ad oggetto “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009” nonché dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600 e dalla precedenti DGR 29 dicembre 2016, n. X/4702 e DGR 5 dicembre 2016, n. X/5954, si precisa che, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l’ASST Brianza, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESPM) – al quale ha aderito anche l’ASST Nord Milano con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136 – e di seguito indicati:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Santi Paolo e Xxxxx
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Ovest Milanese
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Xxxxx Xxxxx
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
avranno facoltà di richiedere alla società aggiudicataria, dalla data di decorrenza del contratto, l’erogazione della fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, entro i primi 24 mesi decorrenti dalla data di affidamento e fino ad un valore massimo pari al 300% dell’importo complessivo aggiudicato per la fornitura e il servizio di cui trattasi.
Quanto sopra potrà essere fatto valere anche dall’ASST committente che ha espletato la presente procedura (ASST Nord Milano) qualora, durante la vigenza del contratto, avesse la necessità di implementare la fornitura per intervenute nuove esigenze, non prevedibili né preventivabili al momento dell’indizione della procedura di gara cui al presente CSA.
L’adesione successiva da parte altre degli enti sanitari facenti parte dell’ASST Brianza e del suddetto Consorzio comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.
Ogni operatore economico concorrente, è chiamato a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d’acquisto sopra descritta qualora risultasse aggiudicatario.
In particolare, qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 2 – Dichiarazioni - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione - della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all’apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa -
non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall’Impresa la
possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti consorziati.
In ogni caso, si precisa che l’ASST Nord Milano non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l’aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.
ARTICOLO 25 - VARIAZIONI
La fornitura richiesta comprende le prestazioni indicate nella Parte Prima del presente Capitolato. L’oggetto della predetta fornitura potrà subire variazioni per numero e tipologia di apparecchiature coinvolte, quantità di prodotti forniti e sarà da svolgere in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente CSA.
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016:
· Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, “l’Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
· Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/20156, la fornitura potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta da parte dell’ente committente interessato da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto (art. 2.1. CSA). La proroga è stimata per un periodo di dodici (12) mesi.
Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda interamente, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ente committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Tutte le variazioni saranno, in ogni caso, oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.
Le varianti dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento di ciascun ente committente cui il RUP dipende.
ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, è a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. L’aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della U.O.C. competente.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, previste dagli artt. 2, 3, 4 del succitato D.M. entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, le parti, rinunziando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d’ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente:
• il Foro di Monza, competente per l’ASST Nord Milano. Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.
In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D. Lgs. 50/2016 citato.
ARTICOLO 28 - RINVIO ALTRE NORME
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d’appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D. Lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara.