CONTRATTO TIPO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI
CONTRATTO TIPO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (Energy Performance Contract) PER GLI EDIFICI PUBBLICI
Revisione RGS - Gruppo di lavoro su EPC
Indice
CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER GLI EDIFICI PUBBLICI 5
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 7
ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI 7
ART. 2 - FINALITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 8
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 9
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 11
ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 11
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 11
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’ENTE CONCEDENTE 11
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 13
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO 16
ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DI XXXXXXX, E (OPZIONALE) COMMISSIONE DI CONTROLLO PARITETICA 17
ART. 00 XXX - XXXXXXXX CONSUNTIVO TECNICO 17
SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 18
ART. 11 - CAPITOLATO TECNICO ED ELABORATI PROGETTUALI 18
ART. 12 - CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 18
ART. 13 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 18
ART. 14 - EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO E LORO CONSEGNA/INIZIO E
ART. 15 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 21
ART. 16 - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE 21
ART. 17 - SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE ED
ART. 18 – CONTRIBUTO PUBBLICO – TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 24
ART. 19 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE XXXXX XXXXXXX 00
XXX. 00 - XXXXX RESPONSABILE 26
ART: 21 – RESPONSABILE PER LA GESTIONE, LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 26
ART. 22 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 27
ART. 23 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 27
ART. 24 - SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO 28
ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 28
ART. 26 - METODOLOGIA DI ANALISI CONOSCITIVA/DIAGNOSI ENERGETICA 30
ART. 27 - FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE VARIAZIONI TEMPORANEE AL CONSUMO ENERGETICO 30
ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 32
ART. 29 – CANONE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 34
ART. 30 - BONUS IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE RISPARMIO
ENERGETICO RISPETTO AL RISPARMIO MINIMO GARANTITO 36
SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 36
ART. 31 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 36
ART. 32 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 37
ART. 33 - MODIFICHE CONTRATTUALI E INTERVENTI MIGLIORATIVI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 38
SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI .41 ART. 34 - GARANZIA PROVVISORIA 41
ART. 35 – GARANZIA DEFINITIVA / FIDEIUSSIONE 41
ART. 36 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE 41
SEZIONE VII- VICENDE DEL CONTRATTO 43
ART. 37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 43
ART. 38 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE
ART. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E PER REATI ACCERTATI 46
ART. 40 - SOSTITUZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 47
ART. 41 - RISOLUZIONE PER INDAMEPIMENTO DELL’ENTE CONCEDENTE 48
ART. 42 – RECESSO DAL CONTRATTO PER PUBBLICO INTERESSE 50
ART. 43 – RECESSO DAL CONTRATTO PER MANCATO RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO 50
ART. 46 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 54
ART. 47 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO PER
ART. 48 - CESSIONE DEL CREDITO 55
ART. 49 - SCADENZA DEL CONTRATTO 56
ART. 50 - RICONSEGNA DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONI 56
ART. 52 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DI CUI ALL’ART. 51 57
ART. 53 - PERIODO DI GRAZIA DELL’ENTE CONCEDENTE 59
ART. 54 - DECURTAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO 59
SEZIONE IX - NORME SULLA SICUREZZA 60
ART. 55 - NORME SULLA SICUREZZA 60
ART. 56 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 60
ART. 57 - ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI 61
SEZIONE X- SOCIETA’ DI SCOPO 62
SEZIONE XI – DISPOSIZIONI FINALI 62
ART. 58 - DOMICILIO DELL’OPERATORE ECONOMICO 62
ART. 62 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 63
ART. 63 - LEGGE APPLICABILE 63
ART. 64 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 63
ART. 65 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE, ONERI FISCALI 64
S C H E M A D I C O N T R A T T O
CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER GLI EDIFICI PUBBLICI
TRA
… … … … … con sede legale in (...), alla piazza/via (...), n. (...), c.a.p. (...), C.F./P.I. (...)
n. (...), indirizzo PEC (...), in persona del … … … (es.: Direttore generale) (...), nato/a a (...), il (...), domiciliato/a per la carica presso l’ente che rappresenta, munito/a degli occorrenti poteri, di seguito definito Ente Concedente,
E
la Società di Servizi Energetici … … …, con sede in … … …, iscritta al registro delle imprese di … … …, numero di iscrizione (...), codice fiscale e partita IVA (...), indirizzo PEC (...), rappresentata da… … …, nella qualità di … … …, di seguito definita Operatore Economico.
L’Ente Concedente e l’Operatore Economico di seguito saranno definiti anche, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
- il presente contratto, le cui prestazioni non sono separabili, disciplina l’esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica, ovvero la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dall’uso dell’energia abbinato a tecnologie, consistente nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l’edificio/gli edifici di pertinenza dell’Operatore Economico, nelle azioni di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati, il tutto finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio/edifici stesso/i e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili per tutta la durata del servizio, il cui valore finanziario è (almeno) pari al valore dei lavori, servizi e forniture, nonché nella fornitura dei vettori energetici (inserire se prevista);
- il presente contratto è regolato dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”, nonché da………….
- che l’Operatore Economico ………… (specificare se singolo o eventualmente in forma collettiva, e la composizione) è risultato/a aggiudicatario della gara (indicare la procedura di gara)
1. nello stipulare il presente contratto l’Ente Concedente ha riscontrato la necessità di ...
... ... indicare le ragioni ed eventuali esigenze specifiche legate all’Ente Concedente;
2. la diagnosi energetica iniziale è stata redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247 e la norma UNI/TR 11775:2020 Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici
3. l’Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
• a predisporre il Progetto Esecutivo degli interventi, completo di tutti gli elaborati e i particolari costruttivi in conformità a quanto previsto dal presente contratto, al progetto di fattibilità corredato dalla diagnosi energetica, con indicati gli interventi migliorativi di efficienza energetica che hanno portato all’aggiudicazione, allegata al presente contratto;
• ad eseguire le opere di riqualificazione energetica attraverso l’esecuzione di lavori e/o l’implementazione delle tecnologie esistenti conformemente a quanto contenuto nel progetto esecutivo (inserire la descrizione degli interventi da eseguire con l’anagrafica degli edifici che ne sono interessati e il riferimento agli elaborati progettuali relativi) con investimenti a suo completo carico;
• alla gestione, conduzione e manutenzione degli edifici riqualificati, (gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati);
• (inserire se prevista) alla fornitura dei vettori energetici;
• alla predisposizione di un sistema di monitoraggio efficiente ed efficace tale da consentire la continua verifica delle prestazioni;
• all’assunzione in proprio dei rischi connessi alla realizzazione e gestione degli impianti e all’eventuale mancato raggiungimento delle prestazioni garantite;
• (……)
a fronte del riconoscimento di un canone periodico per l’intera durata del contratto.
4. il progetto (inserire denominazione) è compreso nel programma triennale dei progetti di Partenariato Pubblico Privato;
(Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, a seconda dell’opera da realizzare, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto);
5. in data (...), (indicare l’organo deliberante) ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (inserire denominazione);
6. in data (...), con provvedimento amministrativo (specificare il provvedimento) n. (...) è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della servizio per l’efficientamento energetico dei fabbricati ( specificare i fabbricati ), mediante procedura di gara (specificare se aperta, ristretta, etc.) da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 174, comma 3, e 185, del D.Lgs.
n. 36, del 31 marzo 2023;
7. in data (...), è stato pubblicato il Bando di Gara ((solo se l’opera è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. (...) e in data (...) sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. (...) del (inserire data) o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. (...) del (inserire data) e per estratto, sui seguenti quotidiani (...);
8. in data (...), con provvedimento (specificare il provvedimento) n. (...) è stato individuato (specificare l’aggiudicatario) costituito da (...) quale affidatario finale degli interventi e del Servizio di Prestazione Energetica oggetto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
9. in data (...), con provvedimento (specificare il provvedimento) n. (...), l’Ente Concedente ha disposto l’affidamento dei lavori e degli interventi di (...), dell’esecuzione e dello svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica in favore di (...), costituito da (...), in qualità di Operatore Economico;
10. (nel caso in cui sia stata costituita la Società di Scopo) in data (...), ai sensi dell’articolo (...) del Bando di Gara e dell’articolo 194, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, è stata costituita la Società di Scopo (specificare nome e forma societaria) con capitale sociale di euro (...), sede legale in (...), alla via (...), n. (...), codice fiscale e X.XXX (...), e iscrizione al Registro delle Imprese (...), la quale è subentrata a titolo originario nella posizione dell’Operatore Economico;
11. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario:
(i) il risparmio energetico garantito, elemento indicato dall’Operatore Economico nel PEF offerto in sede di gara;
(ii) la corresponsione del Contributo e del Canone Xxxxx, secondo gli importi e le modalità indicati nel Contratto;
(iii) l’importo derivante dagli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica;
(iv) il costo stimato per l’investimento, come risultante dal PEF;
(v) la durata del Contratto, elemento economico di cui al documento “Criteri di valutazione dell’Offerta” allegato al Bando di Gara;
(vi) gli indici finanziari del progetto, come meglio precisati nel PEF allegato al presente contratto.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI
1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione Europea.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
5. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 10, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato a essi attribuito nell’Allegato medesimo.
ART. 2 - FINALITÁ E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO
1. Con il presente contratto l’Ente Concedente persegue l’obiettivo obbligatorio della riqualificazione energetica degli edifici individuati nell’Allegato … (specificare), la gestione, conduzione, manutenzione relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati e (se prevista, inserire) la fornitura dei vettori energetici, obiettivo finalizzato al conseguimento dei risparmi energetici minimi attesi misurabili e verificabili (espressi in kWh e riferiti all’energia primaria totale i cui parametri di conversione tra i diversi vettori energetici sono fissati alla tabella 1, del decreto Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015, nonché del DM. 24/12/2015, e s.m.i.) di cui all’art. 3, nel rispetto dei parametri micro-climatici e di qualità dell’aria indoor, il tutto attraverso l’esercizio del Servizio di Prestazione Energetica.
2. A tal fine l’Operatore Economico si impegna a:
⮚ Fornire il Servizio di Prestazione Energetica che prevede:
• l’elaborazione del Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81, del 09 aprile 2008, e s.m.i.;
• la presa in consegna dei fabbricati, degli impianti e delle apparecchiature;
• la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica entro le scadenze previste dal programma operativo degli interventi;
• la gestione, conduzione, e manutenzione ordinaria, conservativa e straordinaria programmata di edifici e/o impianti secondo i parametri minimi individuati nel capitolo 8, del Capitolato Tecnico;
• (se prevista, inserire) la fornitura dei vettori energetici;
• l’aggiornamento della Certificazione Energetica;
⮚ Garantire le attività per la gestione e il controllo del Servizio di Prestazione Energetica che prevedono:
• lo svolgimento dei processi per la gestione del Servizio di Prestazione Energetica (cap. 5 Capitolato Tecnico);
• la costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica (cap. 6 Capitolato Tecnico);
• un Sistema Informativo per la gestione del servizio (cap. 7 Capitolato Tecnico);
• un Sistema di Monitoraggio e Controllo del servizio (cap. 10 Capitolato Tecnico);
⮚ Garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 102 del 2014 e dai Criteri Minimi Ambientali in vigore per i Servizi Energetici negli Edifici (come da art. 3 del presente contratto).
3. L’Ente Concedente corrisponderà all’Operatore Economico, un canone così come stabilito all’art. 29 (Canone per il servizio di prestazione energetica e modalità di pagamento).
4. Il canone è corrisposto a partire dalla data di messa in esercizio dell’impianto, fatto salvo l’esito positivo del collaudo dei lavori, e l’ammontare del corrispettivo è soggetto alla disciplina degli artt. 30 e 54 del presente contratto. La verifica della prestazione è effettuata attraverso l’analisi e la valutazione dei dati reperiti dal sistema di monitoraggio, trascorsi … mesi (massimo 12 mesi) a far data dalla messa in esercizio dell’edificio riqualificato energeticamente.
5. I pagamenti effettuati durante la fase di costruzione possono riguardare esclusivamente interventi finalizzati a garantire la non interruzione dei servizi già resi all’utenza (elencare i servizi) durante la medesima fase. La remunerazione di tali servizi è contabilizzata e fatturata separatamente rispetto al canone per il Servizio di Prestazione Energetica di cui all’articolo 29 del presente Contratto.
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto il “Servizio di Prestazione Energetica”, che consiste nella realizzazione di lavori e interventi di efficientamento energetico/funzionale, nonché nella successiva gestione, nella conduzione e nella manutenzione degli edifici e impianti energetici individuati nell’/negli allegato/i progettuale/i … (specificare la denominazione/i dell’allegato/i al progetto che identifica l’edificio/gli edifici interessati), secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, mediante la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi e delle azioni conformemente agli elaborati progettuali allegati al presente contratto, nonché (se prevista) la fornitura dei vettori energetici.
2. In particolare, formano oggetto del presente contratto le seguenti attività:
- la progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in conformità al Progetto di fattibilità tecnico economica allegato al presente Contratto, allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza impiantistica e ottenere al contempo una riduzione dei consumi di energia primaria, allineata alla performance stabilita contrattualmente;
- l’esercizio e conduzione degli impianti (termici, elettrici, idrici, etc.) oggetto del contratto, garantendo adeguati livelli di comfort e funzionalità, nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari vigenti;
- la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda ad uso igienico-sanitario;
- la fornitura di vettori energetici (eventuale);
- la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria conservativa/sostitutiva sugli impianti riqualificati nel contesto contrattuale;
- la realizzazione della manutenzione straordinaria non programmata.
3. Il Servizio di Prestazione Energetica è finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito pari a (X) % del consumo iniziale espresso in kWh annui riferito all’energia primaria totale, nel rispetto dei parametri prestazionali richiesti. Il consumo iniziale è quello quantificato dalla Diagnosi Energetica allegata al presente contratto, secondo i parametri di conversione tra i diversi vettori energetici di cui alla tabella 1, del decreto Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015, nonché del DM. 24/12/2015, e s.m.i., e di seguito indicato:
• BASELINE TERMICA: (…);
• BASELINE ELETTRICA: (…).
La baseline può essere modificata solo in presenza degli eventi di cui ai successivi artt. 27 e 33 del presente contratto.
L’obiettivo di risparmio energetico è il seguente (…):
• CONSUMO INIZIALE: (…);
• CONSUMO TARGET: (…);
• RISPARMIO ENERGETICO in percentuale: (…);
• RISPARMIO ENERGETICO IN TEP: (…).
4. Tutte le azioni a carico dell’Operatore Economico di cui agli artt. 2 e 3 non sono oggettivamente separabili, perché tutte concorrenti al raggiungimento dell’unico obiettivo contrattuale, a eccezione dell’eventuale servizio di fornitura del vettore energetico.
5. Nell’esecuzione del servizio sono rispettati i seguenti Criteri Ambientali Minimi, individuati dall’Ente Concedente.
• (…);
• (…);
• (…);
• (…).
6. L’Operatore Economico assicura, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e durante la vita contrattuale, che il valore attuale del livello di risparmio garantito (espresso in unità di energia (ad es. kWh) e applicando il prezzo base dell’energia così come definito nel capitolato tecnico al paragrafo 11.2) nel corso della durata dell’EPC è pari (o superiore) alla somma dei valori attuali (a) dei canoni per il Servizio di prestazione energetica da erogare per tutta la durata dell’EPC e (b) di qualsiasi importo di finanziamento pubblico come indicato nel Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto.
7. L’Operatore Economico assicura altresì che, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e durante la vita contrattuale, per ciascun periodo (mese, bimestre, semestre, annuale), il livello di risparmio garantito (espresso in unità di energia - ad es. kWh - e applicando il prezzo base dell'energia così come definito nel capitolato tecnico al paragrafo 11.2) in cui viene testata la performance del servizio di prestazione energetica è pari o superiore alla somma dei canoni per il Servizio di prestazione
energetica che l’Ente Concedente prevede di corrispondere all’Operatore Economico medesimo nello stesso periodo.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha la durata complessiva di anni (X) (specificare) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna degli edifici. Il presente contratto non è prorogabile salvo quanto previsto dai successivi articoli 17, comma 6, 28, comma 4, lettera e); 33, comma 7; e 45, comma 3.
ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL’INVESTIMENTO
0.Xx valore del Contratto è complessivamente pari a Euro (…), oltre IVA. Il valore dell’investimento è pari a Euro (…), oltre IVA. L’importo dei lavori e ogni altro onere connesso come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto, è da intendersi fisso e invariabile. I maggiori costi che derivano da errori di progettazione o da inefficienze di costruzione sono a carico dell’Operatore Economico.
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’ENTE CONCEDENTE
1. L’Ente Concedente, oltre quanto già reso disponibile nel Disciplinare Tecnico di Gara, si impegna a trasmettere l’ulteriore documentazione in suo possesso eventualmente richiesta dall’Operatore Economico (dichiarazioni di conformità e certificati di collaudo, documentazione tecnica, certificazioni, documentazione necessaria per la richiesta di eventuali incentivi, ecc.).
2. L’Ente Concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti in qualità di utenti il Codice Comportamentale, redatto dall’Operatore Economico, e da esso allegato, affidando al proprio Energy Manager o figura analoga il controllo del rispetto delle norme in esso contenute.
3. L’Ente Concedente si impegna ad evitare:
- qualsiasi violazione o interferenza con le operazioni dell’Operatore Economico relative alla manutenzione del sito;
- la fornitura di dati di base inesatti;
- la presenza di condizioni avverse del sito (ad esempio contaminazione, amianto, difetti latenti);
- ulteriori lavori eseguiti direttamente dall’Ente Concedente sugli asset oggetto del contratto;
- il mancato funzionamento degli asset EPC entro parametri concordati (es. bypassare i controlli, interferire con i sensori);
- l’alterazione degli asset EPC o del sito;
- l’abbandono di tutto o parte del sito;
- le modifiche al carico di base elettrico e/o termico del sito.
4. L’Ente Concedente si obbliga a corrispondere all’Operatore Economico, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell’articolo 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
5. L’Ente Concedente si impegna inoltre a:
a) mettere a disposizione dell’Operatore Economico, alla data di consegna e per tutta la durata del contratto, i fabbricati, gli impianti e le apparecchiature, liberi da diritti di terzi, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti, e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore dell’Operatore Economico, nominandolo custode dei sedimi e dei fabbricati destinati all’esecuzione dell’intervento;
b) attuare tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica;
c) approvare il Progetto Esecutivo redatto e presentato dall’Operatore Economico, corredato dalle necessarie Autorizzazioni entro e non oltre (...) mesi (ovvero giorni) dalla ricezione dello stesso, secondo le tempistiche di cui al successivo art. 13 del presente Contratto. Nel caso in cui l’Ente Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo revisionato e modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
d) redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenti (DUVRI);
e) approvare il Piano degli interventi che comprende la schedulazione degli interventi di: riqualificazione energetica; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria programmata/conservativa;
f) approvare il Programma operativo degli interventi;
g) approvare il Piano del Monitoraggio e Verifica entro (…) dalla presentazione;
h) approvare il Verbale di avanzamento;
i) approvare la proposta di ordine di intervento;
j) verificare l’Anagrafica tecnica;
k) nominare la Commissione di Controllo Paritetica (ove presente);
l) indicare eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Ente Concedente dovesse dare, in comodato d’uso, all’Operatore Economico per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, ecc.);
m) approvare le eventuali modifiche contrattuali di cui all’articolo 33 del presente Contratto;
n) collaudare gli interventi di riqualificazione energetica, o rilasciare il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
o) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’Operatore Economico;
p) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte dell’Operatore Economico in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla prestazione da garantire all’utente, così
come descritti nel Capitolato, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie.
6. L’Ente Concedente si impegna a comunicare all’Operatore Economico ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni il contratto. In particolare, l’Ente Concedente è tenuto a trasmettere all’Operatore Economico le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione Pubblica che sia nella disponibilità dell’Ente Concedente, relativo agli obblighi assunti ai sensi degli artt. 5, 18, 29 e 65 del presente Contratto;
b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili interessati dagli interventi e dal servizio oggetto del presente Contratto;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso dal presente Contratto ai sensi dell’art. 42 del medesimo.
7. All’Ente Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni necessarie di propria competenza come indicate nell’Allegato (…) al presente Contratto. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico dell’Ente Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile all’Operatore Economico. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32 del presente Contratto.
8. In ogni caso l’approvazione del Piano degli interventi non comporta l’assunzione di responsabilità in capo all’Amministrazione.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l’Operatore Economico si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione degli interventi nel rispetto del Progetto Esecutivo e del relativo Cronoprogramma, nonché alla gestione del Servizio di Prestazione Energetica. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione agli edifici/impianti oggetto dei predetti interventi, e per la corretta esecuzione degli elaborati progettuali.
2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico:
a) la progettazione esecutiva secondo quanto previsto al successivo art. 13;
b) la realizzazione degli interventi … (specificare) a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall’Ente Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Cronoprogramma e, in particolare, la consegna a piè d’opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché le spese relative al loro trasporto, alla loro messa in opera e alle
eventuali trasferte del personale addetto ai lavori; nonché le spese per:
- l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- l’osservanza dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione, di costruzione e di gestione;
c) gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI) e l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 in ordine al Piano sostitutivo per la sicurezza ovvero al Piano di coordinamento per la sicurezza;
d) la direzione di cantiere, la sorveglianza dei lavori e l’adozione di tutte le procedure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro;
e) l’ottenimento degli allacci eventualmente necessari per il funzionamento degli impianti, con la predisposizione e presentazione delle relative pratiche;
f) la redazione delle dichiarazioni di conformità previste dal Decreto MISE n. 37, del 22 gennaio 2008;
g) l’ottenimento delle certificazioni finali obbligatorie e loro registrazione secondo normativa regionale/nazionale;
h) l’assistenza richiesta in caso di visite di controllo dei funzionari degli enti preposti alla sicurezza (ASL, VVF, ecc.);
i) tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico, nonché quelli a lui imposti per legge e/o regolamento;
j) l’istruttoria per l’ottenimento incentivi CB/CT/CAR (se previsto che siano richiesti dalla ESCO);
k) la formazione del personale dell’Ente Concedente afferente agli edifici oggetto del contratto, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel Codice Comportamentale;
l) il finanziamento degli interventi nelle modalità previste dall’Offerta tecnico- economica e la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, o comunque il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre (...) (massimo 18) mesi dalla stipula del Contratto. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e dell’articolo 37 del presente Contratto, senza alcun diritto in favore dell’Operatore Economico al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. (Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto di finanziamento è allocato in capo all’Operatore Economico);
m)l’invio all’Ente Concedente, prima della stipulazione dello stesso, del Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
n) tutte le attività necessarie per rendere sempre misurabili e verificabili i risparmi energetici primari;
o) la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata/conservativa degli impianti e
degli edifici secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico e la predisposizione del Piano degli interventi e del Programma operativo degli interventi;
p) tutti gli interventi straordinari, compresi quelli di manutenzione non programmata;
q) l’erogazione del Servizio di Prestazione Energetica secondo i tempi e le modalità individuate nel Capitolato Tecnico;
r) (ove prevista la fornitura dei vettori energetici) l’intestazione dei contratti di fornitura di … (energia elettrica, teleriscaldamento, etc.);
s) comunicare all’Ente Concedente qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente contratto, sulla realizzazione degli interventi o, in generale, sulla capacità dell’Operatore Economico di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico;
t) comunicare eventuali sanzioni comminate dal GSE, o da altre Autorità di vigilanza.
3. Sono a carico dell’Operatore Economico tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie, come indicate nell’Allegato (…) al presente Contratto. Se al fine di ottenere le Autorizzazioni sono richiesti ulteriori approfondimenti progettuali rispetto al Progetto di fattibilità tecnico economica, allegato al presente Contratto, l’Operatore Economico è tenuto a sottoporli all’Ente Concedente ai fini dell’approvazione. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico dell’Operatore Economico, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. L’Operatore Economico dà tempestiva comunicazione all’Ente Concedente della mancata autorizzazione e fornisce adeguata dimostrazione della non imputabilità e di essersi attivato nei predetti termini. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano a carico dell’Ente Concedente.
4. In caso di deficit di risparmio si applicano automaticamente le decurtazioni previste dal successivo articolo 54, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
5. Qualora siano pendenti deficit di risparmio alla scadenza del contratto, l’Operatore Economico è tenuto a indennizzare proporzionalmente l’Ente Concedente per il mancato raggiungimento del risparmio minimo garantito.
6. Qualora l’Operatore Economico non benefici del bonus di cui all’articolo 30 del presente Contratto, previsto in caso di un risparmio maggiore rispetto a quello minimo garantito, può essere autorizzato dall’Ente Concedente a compensare gli eventuali deficit di risparmio con gli eccessi di risparmio conseguiti nell’anno precedente al disavanzo energetico. In presenza di un eccesso di risparmio non compensato nell’anno successivo, lo stesso viene proporzionalmente indennizzato all’Operatore Economico.
7. L’Operatore Economico non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori, a eccezione di quelli provocati
dal personale dell’Ente Concedente.
8. L’Operatore Economico risponde dei danni a terze parti o per danni alla proprietà dell’Ente Concedente a eccezione di quelli provocati da atti od omissioni da parte dell’Ente Concedente stesso.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. L’Operatore Economico è direttamente responsabile del mantenimento dei livelli prestazionali dell’edificio raggiunti con gli interventi di riqualificazione energetica, tenuto conto del normale ciclo di vita dei materiali, nonché dei parametri micro-climatici e di qualità dell’aria indoor (comfort ambientale indoor).
2. L’Operatore Economico è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti all’Ente Concedente o a persone e cose di altre ditte o di terzi. Ha l’obbligo di tenere indenne e manlevare l’Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili allo stesso Operatore Economico, per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell’esecuzione degli interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attività connessa.
3. In caso di inosservanza anche parziale del comma 2, l’Ente Concedente può applicare una trattenuta cautelativa del (X) % (es. 5-10%) sui pagamenti in scadenza successivi alla contestazione scritta dell’inosservanza, senza che l’Operatore Economico possa opporvisi. Trascorsi (X) (definire es. 30) giorni dalla segnalazione, l’Ente Concedente provvede direttamente con addebito dell’onere all’Operatore Economico.
ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. In applicazione del Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, l’Operatore Economico si impegna a far confluire i pagamenti dei contratti stipulati con l’Ente Concedente su un conto corrente “dedicato” e a comunicare alla controparte gli estremi identificativi dello stesso entro … giorni (oppure inserire una data precisa).
2. Si impegna altresì:
a) a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati di cui sopra;
b) ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto;
c) a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136 del 2010;
d) qualora, in eventuali subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica in oggetto, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, della Legge n.
136 del 2010, a risolvere immediatamente il relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente Concedente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di … (specificare);
e) a procedere, in riferimento a ogni transazione effettuata, e pertanto su ogni bonifico bancario disposto, all’indicazione del relativo Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), forniti dall’Ente Concedente.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della predetta Legge n. 136 del 2010, l’esecuzione di transazioni relative al contratto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. comporta l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, E (OPZIONALE) COMMISSIONE DI CONTROLLO PARITETICA
0.Xx sensi dell’art. 15, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, il Dott. (…) è nominato dall’Ente Concedente quale Responsabile Unico del Progetto (RUP).
(opzionale)
2. Entro (X) (definire es. 30) giorni dalla firma del contratto, è nominata la Commissione di Controllo Paritetica composta da quattro membri terzi indicati dalle parti del presente contratto, con l’incarico di verificare attraverso l’analisi e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di Misura e Verifica di cui al par. 10.1 del Capitolato Tecnico, che gli interventi di riqualificazione energetica effettuati stiano producendo i risparmi energetici previsti all’art. 3 del presente Contratto.
3. L’Ente Concedente sceglie due componenti della Commissione tra esperti dipendenti di enti pubblici con comprovata esperienza e qualifica professionale in campo energetico e in materia edile adeguata alla tipologia dell’opera. L’Operatore Economico nomina gli altri due membri. I membri della Commissione, a garanzia della loro terzietà rispetto alle Parti, non prestano la loro attività professionale a favore delle medesime durante l’esecuzione del contratto, e garantiscono di non porsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, né di incompatibilità, nei confronti delle Parti stesse.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, che ha prevalenza del voto. I compensi spettanti ai componenti della Commissione nominati dall’Operatore Economico sono a totale carico dello stesso. Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione nominati dall’Ente Concedente.
ART. 10BIS - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
1. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, è nominato il
Collegio Consultivo Tecnico, di cui agli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36, del 2023, composto dai seguenti membri, individuati tra le professionalità aventi i requisiti di cui all’Allegato V.2, del predetto Decreto Legislativo:
………..
………..
………..
Il Collegio è istituito al fine di prevenire eventuali controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto.
2. Il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico è nominato nella persona di ……….
3. Xxxxx i pareri obbligatori del Collegio, le determinazioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile.
4. In ogni caso, non assumono natura di lodo contrattuale le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
ART. 11 - CAPITOLATO TECNICO ED ELABORATI PROGETTUALI
1. Fanno parte del presente contratto e ne costituiscono parte integrante il Capitolato Tecnico e gli elaborati progettuali nei quali sono descritte, definite e precisate tutte le prescrizioni e le operazioni di cui al presente contratto.
ART. 12 - CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
1. L’Operatore Economico, durante la progettazione e l’esecuzione del contratto s’impegna a porre in essere tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dall’Ente Concedente e contenuti negli elaborati progettuali allegati al presente contratto, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti CAM di cui al precedente art. 3 del presente Contratto.
ART. 13 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
1. Entro (X) (specificare; es. 60) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Operatore Economico redige e trasmette al RUP il Progetto Esecutivo in conformità a quanto previsto dagli articoli 38 e 42 del D.Lgs. n. 36, del 2023.
2. Entro i successivi (X) giorni l’Ente Concedente presenta le proprie osservazioni al fine della redazione del cronoprogramma definitivo degli interventi.
3. Il Progetto Esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del Progetto di Fattibilità tecnico-economica. Il Progetto Esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
4. Il Progetto Esecutivo è di tutti gli elaborati e gli elementi necessari ai fini del rilascio degli obbligatori titoli abilitativi e dell’accertamento delle conformità ai sensi delle normative vigenti. Inoltre, ai fini della chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento, gli elaborati progettuali contengono i dettagli costruttivi in scala opportuna di tutti gli elementi rilevanti.
5. L’Operatore Economico, in base all’articolo 15, del D.Lgs. n. 36, del 2023 propone all’Ente Concedente il Coordinatore per la Progettazione che redige, per il Progetto Esecutivo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
6. La verifica e l’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Concedente verrà eseguita da … (indicare conformemente a quanto disciplinato dall’articolo 42 D.Lgs. n. 36, del 2023 Codice dei contratti sui livelli di progettazione) entro il … (specificare). L’incaricato attesterà la conformità degli elaborati progettuali alle normative vigenti e, in contraddittorio con il progettista autore del progetto di fattibilità corredato dalla diagnosi energetica allegato al presente contratto, la conformità alle scelte progettuali del progetto esecutivo stesso. L’incaricato effettua, in contraddittorio con la Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista, o con il RUP), l’analisi del programma Misura e Verifica (M&V).
7. L’Operatore Economico s’impegna a effettuare tutte le eventuali modifiche richieste dal … (indicare il soggetto verificatore di cui sopra) a seguito della verifica. Il RUP sottoscrive la validazione del Progetto Esecutivo e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.
8. L’Operatore Economico s’impegna a ottenere tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni ed i pareri previsti dalle normative vigenti in materia di lavori pubblici, di tutela dell'ambiente, di urbanistica, ecc.
9. L’Operatore Economico è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa impegnandosi a tenere
manlevato ed indenne l’Ente Concedente per ogni danno/costo o pretesa che possa derivare al riguardo. La validazione dei documenti di progettazione non escluderà né diminuirà in alcun caso la responsabilità dell’Operatore Economico in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima.
10. I lavori hanno inizio solo ad esito positivo dei suddetti titoli, autorizzazioni e pareri, e sono realizzati nel rispetto del Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo. I lavori si intendono iniziati a far data dalla sottoscrizione congiunta fra le parti del Verbale di inizio attività.
11. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente articolo comporta il pagamento delle penali di cui al cap. 13 del Capitolato Tecnico.
ART. 14 - EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO E LORO CONSEGNA / INIZIO E FINE LAVORI
1. Entro (X) (specificare) giorni dalla sottoscrizione del contratto si procede alla consegna degli edifici in contraddittorio tra le parti.
2. È cura dell’Operatore Economico eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna dei fabbricati e degli impianti come riportato nel cap. 5 del Capitolato Tecnico. In particolare, dovrà:
a) effettuare il sopralluogo degli edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, entro il termine di (X) (specificare, anche in lettere) giorni lavorativi, antecedenti la data prevista di presa in consegna;
b) redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con l’Ente Concedente.
3. L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste nel progetto allegato al presente contratto, coincide con …………….
4. A decorrere dalla data di inizio dei lavori l’Operatore Economico completa i lavori di riqualificazione energetica previsti nel termine di (X) (definire) giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma descritto nel Progetto Esecutivo.
5. Eventuali ritardi:
- dell’inizio dell’erogazione del Servizio;
- dell’inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
- del termine dei lavori di riqualificazione energetica;
per cause proprie dell’Operatore Economico, comportano l’applicazione delle penali di cui al capitolo 13 del Capitolato Tecnico.
6. I lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto allegato al presente Contratto, il loro inizio, svolgimento, completamento, seguono l’iter procedurale previsto dal D.Lgs. n. 36, del 2023 e s.m.i. e dalle normative tecniche di riferimento.
7. L’esecuzione delle opere dovrà avviene nel rispetto di tutte le norme tecniche applicabili alla fattispecie dei lavori, e delle norme relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM, di cui al D.M. 24 dicembre 2015 e s.m.i., e al D.M. 07 marzo 2012 e s.m.i.) come previsto dall’art. 3 del presente Contratto.
8. L’Operatore Economico con riferimento ai seguenti lavori (lavori che non conduce direttamente):
…………..
…………..
…………..
conferisce mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso l’Ente Concedente, a (soggetto fornito dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per
l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto.) L’Operatore Economico rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante
ART. 15 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
1. Per l’esecuzione dei lavori, l’Ente Concedente nomina (l’Ing.) (identificare)
in qualità di Direttore dei Lavori, e i Sig.ri ………. (identificare) quali assistenti alla direzione lavori.
La Direzione dei Lavori è svolta in osservanza degli articoli 28, 114 e 116 e allegato II.14, del D.Lgs. n. 36, del 2023.
Viene altresì nominato quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Sig.
……….
Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e all’Operatore Economico tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano.
ART. 16 - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE
Scegliere una delle seguenti opzioni
opzione 1: lavori soggetti a collaudo
1. Per il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica è affidato l’incarico ai seguenti professionisti … (identificare) in organico presso … (specificare) secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici (art. 116, D.Lgs. n. 36, del 2023).
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi (fatti salvi casi particolari) dalla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione energetica ed ha carattere provvisorio.
I criteri per il collaudo delle opere sono indicati nel Capitolato Tecnico.
Durante l’espletamento di ogni accertamento, controllo o Collaudo, l’Operatore Economico s’impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
opzione 2: lavori non soggetti a collaudo
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi (fatti salvi casi particolari) dalla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione energetica e ha carattere provvisorio.
I criteri per il collaudo delle opere sono indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Ente Concedente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini di cui all’art. 25, dell’Allegato
II.14 al D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.
4. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un termine non superiore a 30 giorni; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell’esecutore si applicano le penali di cui al capitolo 13 del Capitolato Tecnico.
5. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore.
ART. 17 - SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE
1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all’Operatore Economico, idonee a impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte degli stessi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione. Gli interventi di costruzione e installazione possono essere sospesi:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Ente Concedente, all’Operatore Economico e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all’Ente Concedente, all’Operatore Economico e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti;
iv. scioperi;
v. (…).
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Operatore Economico, salvo quanto disposto dal successivo comma 8.
2. L’Operatore Economico non può sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera b), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di impossibilità temporanea di eseguire parzialmente i lavori, l’Operatore Economico è tenuto a proseguire regolarmente le parti di lavori eseguibili.
4. In caso di impossibilità temporanea di eseguire totalmente i lavori e/o l’installazione degli impianti, l’Operatore Economico che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di recuperare il periodo di sospensione e di ultimare i lavori o di installare gli impianti nel termine fissato, può chiedere il prolungamento del periodo di costruzione/installazione degli impianti, o il differimento della data ultima di ultimazione della costruzione/installazione, di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Non si applica la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettere a) e b), del presente Contratto.
5. Qualora la singola sospensione, o una serie di sospensioni, dei lavori disposta ai sensi del comma 1, lettere a) e b), sia cumulativamente superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, e comporti altresì l’alterazione significativa dell’Equilibrio Economico Finanziario, ai sensi del successivo comma 6, le Parti possono procedere alla revisione del contratto e avviare la procedura di riequilibrio di cui all’articolo 32 del presente Contratto, nettizzando in ogni caso la compensazione di quanto recuperato dall’Operatore Economico attraverso gli indennizzi assicurativi.
6. Qualora l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario sia da considerarsi significativa, ossia l’evento comporti la perdita di profitto per (X) esercizi (oppure non permetta di rimborsare il debito principale per X rate), in via subordinata rispetto al predetto riequilibrio del PEF, le Parti possono posticipare la scadenza del contratto per un numero di giorni pari a quelli necessari all’Operatore per recuperare l’investimento insieme alla mancata remunerazione del capitale inizialmente investito.
7. Qualora la durata della sospensione dei lavori superi cumulativamente i 180 giorni si applica l’articolo 45, commi 3 e 4 per gli eventi di forza maggiore.
8. Nei casi di sospensioni totali o parziali disposte dall’Ente Concedente per cause non imputabili all’Operatore Economico diverse da quelle di cui al comma 1, all’Operatore Economico è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri così come disposto dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato II.14, al D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata della sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
9. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Operatore Economico che non sia in grado di ultimare i lavori in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione all’Ente Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e le conseguenze a esso connesse.
10. Il Direttore dei Lavori / dell’Esecuzione (oppure il RUP) può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto all’Operatore Economico entro il termine non inferiore a (X) giorni, compilando, se possibile con l’intervento dell’Operatore Economico o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dei lavori. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre (X) giorni dalla data di redazione.
11. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori e/o dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa dei lavori.
ART. 18 - CONTRIBUTO PUBBLICO – TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(Inserire solo qualora il Bando di Gara preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 174, 177 e 200 del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023)
1. L’Ente Concedente si impegna a corrispondere all’Operatore Economico un Contributo per investimento pari a euro (indicare il valore numerico e in cifre), al netto dell’IVA, corrispondente a (X) % (indicare la percentuale a numero e in cifre) del costo dell’investimento complessivo, secondo le seguenti modalità:
a) una somma pari a euro … (lettere) in corso d’opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
b) una somma pari a euro … (lettere) al Collaudo con esito positivo.
2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all’investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia all’Ente Concedente, che procede al pagamento ai sensi dell’articolo 125, comma 2, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.
4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni (salva diversa pattuizione delle parti) dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.
5. Le attività di Xxxxxxxx consentono all’Ente Concedente di disporre, tra l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
6. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte dell’Ente Concedente, l’Operatore Economico può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con le conseguenze di cui all’articolo 41 del presente Contratto.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del presente Contratto eventuali incentivi erogati da terze parti resi disponibili successivamente alla sottoscrizione del Contratto e legati al maggior risparmio energetico sono di pertinenza dell’Operatore Economico a sua cura e sue spese.
8. I Titoli di Efficienza Energetica e il Conto termico, resi disponibili con riferimento all’esecuzione del presente Contratto e conteggiati nel Piano Economico Finanziario, sono di pertinenza dell’Operatore Economico che avrà l’obbligo, a sua cura e spese, di farne richiesta al GSE. A tal fine, l’Ente Concedente coopererà con l’Operatore Economico per l’espletamento delle relative procedure.
9. L’Operatore Economico assume il rischio relativo all’ottenimento degli incentivi di cui ai commi 7 e 8. Qualora l’Operatore Economico non riuscisse a ottenere l’incentivo, per fatto in tutto o in parte a lui imputabile, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del contratto. L’Operatore Economico si impegna parimenti a tenere indenne e manlevare l’Ente Concedente da qualsiasi sanzione attribuita dal GSE od onere connesso all’eventuale revoca degli incentivi in relazione all’intervento effettuato. In nessun caso la richiesta da parte dell’Operatore Economico di un incentivo riferito agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto del presente contratto può avere come conseguenza un incremento di oneri, diretti o indiretti, a carico dell’Ente Concedente.
10. L’Operatore Economico si obbliga a comunicare ogni variazione contrattuale che possa avere influenza sull’ottenimento degli incentivi stessi.
SEZIONE IV – GESTIONE
ART. 19 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
1. L’Operatore Economico, nell’ambito del Servizio Prestazione Energetica, dovrà eseguire, per tutta la durata del contratto, la gestione e la conduzione degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti nel rispetto di quanto previsto nel cap. 8 del Capitolato Tecnico. Relativamente agli impianti, riportati in allegato l’Operatore Economico dovrà espletare quanto previsto in qualità di Terzo Responsabile.
Tutte le attività oggetto del presente articolo si considerano remunerate dal canone di Prestazione Energetica di cui all’art. 29 del presente Contratto.
2. L’approvazione del piano delle manutenzioni da parte dell’Ente Concedente non esonera l’Operatore Economico dalle responsabilità stabilite nel presente contratto.
ART. 20 - TERZO RESPONSABILE
1. L’Operatore Economico, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 74 del 2013 e s.m.i. e svolge i compiti previsti dal Capitolato Tecnico. L’assunzione della funzione di terzo responsabile vige per tutta la durata del contratto. L’incarico viene riportato nel libretto di impianto/centrale, oltre che nel Verbale di Xxxxx in consegna.
ART. 21 - RESPONSABILE PER LA GESTIONE, LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
1. L’Operatore Economico nomina il Sig. (…) quale Responsabile per la gestione, la conduzione e la manutenzione degli edifici e impianti, in esecuzione del Servizio di
Prestazione Energetica, oggetto del presente Contratto.
Al predetto Responsabile faranno capo tutte le eventuali contestazioni relative all’esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica, che, se comunicate per iscritto, si intendono come validamente effettuate direttamente tra le Parti.
2. L’Operatore Economico deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l’Ente Concedente, al soggetto nominato Responsabile, e che dev’essere in possesso dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, necessari per l’esercizio delle attività relative all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali in capo all’Operatore Economico. L’Operatore Economico rimane in ogni caso responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. L’Ente Concedente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Operatore Economico, previa motivata comunicazione.
4. L’Operatore Economico si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di modificare la nomina del proprio Responsabile relativamente alla gestione, alla conduzione e alla manutenzione degli edifici e impianti, in esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica. In ogni caso, detto Responsabile ha l’obbligo di costante reperibilità (24h su 24h, sabato, domenica e festivi compresi), ed a tal fine l’atto di nomina indicherà formalmente i recapiti (indirizzo, mail, PEC, utenza telefonica fissa e mobile) del Responsabile, da intendersi sempre validamente efficaci ai fini delle comunicazioni dell’Ente Concedente al Responsabile medesimo.
ART. 22 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
In caso di non coincidenza tra RUP e Direttore per l’Esecuzione:
1. Per l’esecuzione del contratto, l’Ente Concedente nomina … (identificare) quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
In caso di coincidenza tra RUP e Direttore per l’Esecuzione:
1. Per l’esecuzione del contratto, il RUP … assume anche il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto.
In entrambi i casi:
2. Xxxxx e compiti del Direttore dell’Esecuzione sono disciplinati dall’articolo 114, del D.Lgs. n. 36, del 2023.
ART. 23 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
1. L’Operatore Economico provvede alla fornitura, installazione e conduzione del sistema informatico per il supporto delle attività di gestione operativa e controllo del servizio secondo quanto stabilito dal progetto e i cui requisiti sono individuati nel cap. 7 del Capitolato Tecnico.
2. L’Operatore Economico espleta quanto previsto in qualità di Terzo Responsabile.
3. L’Ente Concedente ha diritto ad accedere ai dati e alle loro elaborazioni in qualsiasi momento e comunque ad avere un report completo al termine di ogni periodo di riferimento.
ART. 24 - SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
1. L’Operatore Economico provvede entro la data di fine lavori, alla fornitura, installazione e conduzione del sistema di controllo e monitoraggio informatizzato, per il controllo, l’acquisizione dei dati e delle misure, relativamente agli impianti presenti/installati e ai vettori energetici utilizzati, al fine di quantificare e valutare i risparmi energetici conseguiti, in ottemperanza al raggiungimento degli obiettivi previsti all’art. 3 del presente Contratto, secondo quanto stabilito dal progetto e approvato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove istituita; ovvero direttamente dall’Ente Concedente) e riportato nei capitoli 10 e 12 del Capitolato Tecnico.
2. L’Operatore Economico ha la responsabilità, per tutta la durata del contratto, dell’intero sistema e garantisce la taratura e l’affidabilità di tutte le apparecchiature di misura installate come da Capitolato Tecnico.
Egli, inoltre, provvede, durante tutto il periodo, alla gestione del Sistema centrale computerizzato di Supervisione degli impianti, utilizzando personale specializzato.
3. L’Ente Concedente ha diritto ad accedere ai dati e alle loro elaborazioni in qualsiasi momento e comunque ad avere un report completo al termine di ogni periodo di riferimento.
4. I costi telefonici necessari al funzionamento del sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti sono a carico dell’Operatore Economico.
5. In caso di ritardo negli adempimenti previsti dal presente articolo, si applicano le penali di cui al capitolo 13 del Capitolato Tecnico.
ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Il RUP / Direttore dell’Esecuzione del contratto procede, nel corso dell’intera durata contrattuale, in itinere ed eX post, alla verifica di conformità di cui al D.Lgs. n. 36, del 2023 al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, e che vengano rispettati i termini contrattuali.
2. Ha altresì l’incarico di verificare attraverso l’analisi e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di Misura e Verifica di cui al par. 10.1 del Capitolato Tecnico, che gli interventi di riqualificazione energetica effettuati stiano producendo i risparmi energetici previsti all’art. 3 del presente Contratto.
3. Ai fini della verifica che l’Opera sia in una condizione che consenta di soddisfare gli standard stabiliti e per la verifica del raggiungimento del risparmio minimo garantito, il RUP / Direttore dell’Esecuzione acquisisce il parere della Commissione Paritetica (ove prevista; ovvero verifica direttamente) circa il raggiungimento del risparmio minimo garantito, redigendone apposito verbale tramite l’applicazione del modello matematico energetico validato.
4. La verifica è effettuata a conclusione dei lavori di riqualificazione energetica e trascorsi
(X) mesi (massimo 12 mesi) a far data dalla messa in esercizio dell’edificio riqualificato energeticamente.
5. Dopo la prima verifica, il RUP / Direttore dell’Esecuzione (ovvero la Commissione Paritetica, ove prevista) procede ogni (X) mesi (bimestre/trimestre… massimo ogni anno), alle verifiche successive secondo le scadenze concordate tra le Parti.
A tal fine il RUP / Direttore dell’Esecuzione (ovvero la Commissione paritetica, ove prevista) produce una Relazione di verifica nella quale è individuato il risparmio energetico espresso in kWh/periodo di riferimento, ottenuto dagli interventi di riqualificazione energetica eseguiti nel rispetto dei parametri micro-climatici e di qualità dell’aria indoor (comfort ambientale indoor).
6. Nel caso in cui la percentuale di risparmio verificata dal Direttore dell’Esecuzione (ovvero dalla Commissione) sia minore/maggiore rispetto a quella di cui all’art. 3 del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione (ovvero la Commissione) trasmette al RUP le sue conclusioni per l’applicazione della riduzione/maggiorazione (dettagliare in funzione dell’opzione dell’art. 30 del presente Contratto) del corrispettivo dovuto all’Operatore Economico nella misura della variazione accertata secondo quanto previsto dal successivo art. 30 (qualora il RUP sia anche direttore dell’esecuzione procederà direttamente all’applicazione della riduzione/maggiorazione automaticamente).
7. Nel caso in cui la percentuale di risparmio verificata sia minore del (X) % (specificare, es. 50%) rispetto a quella di cui all’art. 3 del presente Contratto, il Contratto stesso è risolto per inadempimento dell’Operatore Economico ai sensi del successivo articolo 38.
8. È altresì compito del RUP / Direttore dell’Esecuzione (ovvero della Commissione di Controllo Paritetica) l’aggiornamento della Relazione di verifica sopra richiamata, in tutti i casi in cui intervengano modifiche/variazioni nell’edificio, che incidano sul risparmio energetico minimo atteso, secondo quanto disposto nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico.
9. Qualora l’Operatore Economico non beneficia del bonus di cui all’articolo 30 del presente Contratto può essere autorizzato dall’Ente Concedente a compensare gli eventuali deficit di risparmio con eccessi di risparmio conseguiti nell’anno precedente.
10. Relativamente agli altri obblighi contrattuali le verifiche sono effettuate dal RUP /
Direttore dell’Esecuzione alla presenza dell’Operatore Economico ogni … (definire la periodicità in accordo tra le Parti).
Gli esiti della verifica sono contenuti in un apposito verbale, firmato dalle Parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze o dei ritardi, all’Operatore Economico è assegnato un termine non superiore a (X) (specificare) giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procede con una nuova verifica. (Se il Direttore per l’Esecuzione è diverso dal RUP, indicare che “i verbali devono essere trasmessi al RUP dal Direttore dell’Esecuzione entro … (specificare es. 5) giorni”).
11. Dopo tre verifiche con esito negativo l’Ente Concedente può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
12. Alle scadenze stabilite contrattualmente il RUP / Direttore dell’Esecuzione del contratto, qualora accerti che l’Operatore Economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia il certificato di verifica di conformità (o il certificato di regolare esecuzione) che, (Se il Direttore dell’Esecuzione è diverso dal RUP, aggiungere: “se confermata dal RUP”), è trasmesso all’Operatore Economico per la sua accettazione.
ART. 26 - METODOLOGIA DI ANALISI CONOSCITIVA / DIAGNOSI ENERGETICA
1. La Diagnosi Energetica redatta dall’Ente Concedente, di cui al progetto posto a base di gara, calibrata con la media riferita a … (specificare, es. ultimi tre anni) dei consumi reali suddivisi per vettore energetico, il cui grado di confidenza definito dall’incaricato della redazione è pari a … (indicare), s’intende, con la sottoscrizione del presente Contratto, accettata dall’Operatore Economico senza ulteriori riserve e utilizzata come modello di riferimento per tutte le successive diagnosi energetiche.
L’eventuale Diagnosi Energetica successiva, che si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. e), del presente Contratto, è redatta da … (identificare le figure specializzate e le eventuali certificazioni richieste, es. EGE certificato ai sensi della UNI CEI 11339, Auditor energetico certificato ai sensi della UNI CEI 16247, ESCO certificate ai sensi della UNI CEI 11352:2014, ecc.), come previsto dal … (specificare normative vigenti che ne prevedono l’obbligatorietà, es. X.Xxx. n. 102, del 04 luglio 2014; D.M. 11 ottobre 2017; ecc.).
2. L’Ente Concedente sostituisce il soggetto indicato al secondo paragrafo, del comma precedente, nel solo caso in cui lo stesso non abbia, o perda successivamente, i requisiti di legge. L’Ente Concedente può comunque richiedere all’Operatore Economico l’applicazione dei nuovi standard prestazionali previsti dalla successiva legislazione in materia di efficienza energetica.
ART. 27 - FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE VARIAZIONI TEMPORANEE AL CONSUMO ENERGETICO
1. I parametri energetici alla base del calcolo del fabbisogno energetico possono essere modificati in presenza delle variazioni sottoelencate che possano influire temporaneamente sul fabbisogno energetico dell’edificio, e di conseguenza sull’entità dei risparmi energetici attesi:
a) le variazioni della consistenza (metri quadri e metri cubi serviti);
b) le variazioni della Temperatura Richiesta per ciascun Luogo di Fornitura;
c) le variazioni delle Ore di esercizio degli impianti e la loro distribuzione stagionale;
d) le variazioni di Volume dei Luoghi di Fornitura e/o del Volume climatizzato;
e) variazioni del numero degli utenti;
f) variazioni dei consumi energetici legate a fattori stagionali, quali:
i. variazioni della durata della stagione di climatizzazione invernale;
ii. andamento climatico degli esercizi stagionali (valutato in Gradi Giorno Reali).
2. Qualora le variazioni dei parametri energetici di cui precedenti punti, alla base del calcolo del fabbisogno energetico, varino nell’ambito degli intervalli di tolleranza individuati nel capitolo 8 del Capitolato Tecnico, non è prevista la modifica del livello di risparmio minimo garantito.
3. Qualora le modifiche richieste dall’Ente Concedente vadano oltre gli intervalli di tolleranza, e vadano oltre (X mesi/giorni, oppure X% in caso di variazioni della consistenza o del volume dei luoghi di fornitura) a quanto stabilito nel presente Contratto, la normalizzazione dei parametri è affidata alla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista), all’Energy Manager (EM) ovvero all’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) che, utilizzando il modello energetico-matematico validato della diagnosi iniziale, procede alla determinazione del fabbisogno energetico dell’edificio derivante dai nuovi parametri energetici e dunque alla determinazione dei consumi reali (sempre normalizzati con i fattori di aggiustamento della diagnosi) dell’i-esimo vettore energetico relativamente al k-esimo edificio. Calcolata così la nuova entità del risparmio minimo da garantire del k-esimo edificio, la Commissione o l’EM o l’EGE che affiancano il RUP procedono all’aggiornamento del documento di verifica di cui all’art. 25 del presente Contratto, senza procedere ad alcuna modifica del Piano Economico Finanziario.
4. Le variazioni suindicate, che l’Ente Concedente si riserva il diritto di richiedere nel corso della durata del contratto, devono essere dovute a esigenze contingenti non prevedibili, non devono essere imputabili ad atti od omissioni dell’Operatore Economico e devono essere comunicate entro (X) (specificare) ore, o con (X) (specificare) giorni di preavviso, rispetto al momento in cui si richiede che la variazione sia attivata.
5. In tale ultimo caso la verifica di conformità di cui all’art. 25 del presente Contratto indica la nuova baseline dei risparmi garantiti o definisce i risparmi aggiuntivi rispetto alla baseline precedentemente contrattualizzata, con riferimento e limitatamente agli esercizi e al periodo temporale in cui si verificano le variazioni di cui al comma 1. Il riconoscimento dei bonus di cui all’art. 30 del presente Contratto è rimesso al giudizio del RUP o della Commissione Tecnico Paritetica (ove prevista).
6. L’Operatore Economico nel corso della durata del Contratto si impegna ad aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica in tutti i casi in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica che abbiano comportato una modifica delle prestazioni energetiche, ciò sia previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei termini imposti dalla stessa. L’Attestato di Prestazione Energetica è rilasciato da soggetti abilitati ai sensi della legislazione vigente in materia. L’Operatore Economico indica all’Ente Concedente i nominativi dei tecnici incaricati alla redazione dello stesso e fornisce la necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
7. L’Ente Concedente chiede la sostituzione dei tecnici indicati nel solo caso in cui gli stessi non abbiano, o perdano successivamente, i requisiti di legge.
8. L’Operatore Economico inoltre comunica all’Ente Concedente il software utilizzato e ne evidenzia la rispondenza ai requisiti normativamente richiesti. Il nome del software utilizzato e la relativa versione, congruenti con quello già comunicato all’Operatore Economico dall’Ente Concedente, sono indicati sull’Attestato di Prestazione Energetica rilasciato.
ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
1. La sospensione totale o parziale del Servizio di Prestazione Energetica, può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all’Operatore Economico, idonee a impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte del servizio, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione. La fornitura del Servizio di prestazione energetica può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione del servizio a regola d’arte, come di seguito individuate:
i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Ente Concedente, all’Operatore Economico e/o a terzi affidatari del Servizio oggetto del presente Contratto;
ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all’Ente Concedente, all’Operatore Economico e/o a terzi affidatari del Servizio oggetto del presente Contratto;
iii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti;
iv. scioperi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Operatore Economico salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
2. L’Operatore Economico non può sospendere unilateralmente la prestazione energetica, salvo che per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale della prestazione, l’Operatore Economico è tenuto a proseguire l’esecuzione delle restanti prestazioni non oggetto di sospensione.
4. In caso di sospensione della prestazione energetica di cui alle lettere a) e b):
a) il Canone di cui all’art. 29 continua a essere corrisposto nella sua totalità dall’Ente Concedente qualora la sospensione non ecceda al massimo (es. due) ore consecutive decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione ecceda le (es. due) ore consecutive, di cui alla lettera precedente, decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, si applicano le decurtazioni di cui all’articolo 54 del presente Contratto;
c) non si applica la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 38 del presente Contratto;
d) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda (X giorni – massimo 90), comportando altresì l’alterazione significativa dell’Equilibrio Economico Finanziario, così come definita dalla successiva lettera e), le Parti procedono alla revisione del contratto stesso e possono avviare la procedura di cui al medesimo articolo 32, nettizzando in ogni caso la compensazione di quanto recuperato dall’Operatore Economico attraverso gli indennizzi assicurativi;
e) qualora l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario sia da considerarsi significativa, ossia l’evento comporti la perdita di profitto per (X) esercizi (oppure non permetta di rimborsare il debito principale per X rate), in via subordinata rispetto al predetto riequilibrio del PEF, le Parti possono posticipare la scadenza del contratto per un numero di giorni pari a quelli necessari all’Operatore Economico per recuperare l’investimento insieme alla mancata remunerazione del capitale inizialmente investito;
f) qualora la sospensione del servizio superi i 180 giorni si applica l’articolo 45, commi 3 e 4, del presente Contratto relativamente agli eventi di forza maggiore.
5. Nei casi di sospensioni temporanee totali o parziali disposte dall’Ente Concedente per cause non imputabili all’Operatore Economico, diverse da quelle di cui al comma 1, all’Operatore Economico è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere, che si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento, e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile, che è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata della sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte al personale impiegato dall’Operatore Economico, riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere, e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dell’Esecuzione;
d) la determinazione dell’ammortamento, sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
6. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Operatore Economico che non sia in grado di rendere, in tutto o in parte, il Servizio di Prestazione Energetica, ne dà immediata comunicazione all’Ente Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e le conseguenze a esso connesse.
7. Il Direttore dell’Esecuzione (oppure il RUP) può disporre la sospensione dell’esecuzione del servizio, ove possibile dando preavviso scritto all’Operatore Economico entro il termine non inferiore a (X) giorni, e compilando, se possibile con l’intervento dell’Operatore Economico, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del Servizio di Prestazione Energetica sospeso. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre (X) giorni dalla data di redazione. (detto ultimo inciso va espunto qualora RUP e Direttore dell’Esecuzione coincidano nello stesso soggetto)
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio.
ART. 29 – CANONE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. L’importo contrattuale del Canone per il Servizio di Prestazione Energetica è di complessivi €/anno (X) (specificare), al netto dell’IVA, ed è corrisposto in rate … (mensili/bimestrali/trimestrali), a partire dal (mese/bimestre/trimestre) successivo alla data di messa in esercizio dell’impianto.
2. L’importo contrattuale del Canone per il Servizio di Prestazione Energetica (relativo al miglioramento energetico ottenuto dagli interventi di riqualificazione) è corrisposto a fronte della erogazione del Servizio di Prestazione Energetica che comporti il raggiungimento del risparmio minimo garantito e il livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Capitolato tecnico, e comprende la remunerazione delle attività di gestione e manutenzione degli impianti, nonché il recupero degli investimenti al netto del contributo pubblico.
3. La parte del corrispettivo per il servizio di prestazione energetica degli edifici che
remunera le attività di gestione e manutenzione degli impianti è adeguato annualmente entro il limite del (X%) della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
Alternativamente, qualora la prestazione dei vettori energetici sia oggetto di gara e ulteriore parte accessoria dell’oggetto del Contratto
2. L’importo contrattuale del Canone per il Servizio di Prestazione Energetica (relativo al miglioramento energetico ottenuto dagli interventi di riqualificazione) è corrisposto a fronte della erogazione del Servizio di Prestazione Energetica che comporti il raggiungimento del risparmio minimo garantito e il livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Capitolato tecnico, e comprende la remunerazione delle attività di gestione e manutenzione degli impianti, nonché il recupero degli investimenti al netto del contributo pubblico.
I corrispettivi relativi alla fornitura dei vettori energetici sono contabilizzati e fatturati separatamente.
3. La parte del corrispettivo per il servizio di prestazione energetica degli edifici che remunera le attività di gestione e manutenzione degli impianti è adeguato annualmente entro il limite del (X%) della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, al lordo dei tabacchi.
La revisione del prezzo dei vettori energetici è calcolata secondo le modalità di cui al capitolo 11.4 del Capitolato Tecnico.
In entrambi i casi
4. La remunerazione dell’Operatore Economico a fronte del rispetto delle obbligazioni e allo svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica nel presente Contratto è vincolata e dipendente nel valore dall’ottenimento del risparmio energetico.
5. L’Ente Concedente in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico e/o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, interviene direttamente secondo quanto indicato all’art. 11, comma 6, e all’art. 119, comma 8, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.
6. Nei casi di cui al comma precedente, l’Ente Concedente procede, previa comunicazione all’Operatore Economico, a detrarre il dovuto dai canoni fino alla concorrenza dell’importo anticipato.
7. Le modalità di pagamento delle quote del canone del Servizio di Prestazione Energetica seguono la seguente procedura: le fatture relative ai ratei del canone sono emesse entro
(X) (specificare) giorni dal termine del periodo di riferimento, e liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 231 del 2002.
ART. 30 - BONUS IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AL RISPARMIO MINIMO GARANTITO
Scegliere l’opzione che ricorre nello specifico contratto:
(Nel contratto è prevista la fornitura dei vettori energetici)
1. All’esito di ogni verifica, in caso del raggiungimento di un maggiore risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito, accertato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista) o dal RUP, è stabilito che l’Operatore Economico benefici del (X)% (indicare) (MISURA MINIMA ALMENO PARI A 2/3) dei maggiori risparmi conseguiti. L’Ente Concedente beneficia della restante (X)% (indicare) (MISURA MASSIMA PARI A 1/3) dei maggiori risparmi conseguiti, che l’Operatore Economico gli riconosce con un pagamento una tantum, che sarà corrisposto in un’unica soluzione o in rate … (rate mensili/bimestrali/trimestrali).
(Nel contratto non è prevista la fornitura dei vettori energetici)
1. All’esito di ogni verifica, in caso del raggiungimento di un maggiore risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito, accertato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista) o dal RUP, si concorda che l’Operatore Economico benefici del (X)% (indicare) (MISURA MINIMA ALMENO PARI A 2/3) dei maggiori risparmi conseguiti, che l’Ente Concedente gli riconosce con un pagamento una tantum che sarà corrisposto con la stessa cadenza del canone indicata all’art. 29 del presente Contratto.
2. Qualora a seguito di (…) (almeno due) verifiche periodiche emerga consecutivamente il superamento del Risparmio Energetico Garantito, l’Ente Concedente procede all’incremento del livello di Risparmio Energetico Minimo Garantito, come stabilito nel presente Contratto e comunque in misura non superiore a un terzo del surplus registrato (valore medio o valore minimo), ai sensi del successivo articolo 32 del Contratto medesimo.
SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF ART. 31 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati al punto 11 delle Premesse al presente Contratto costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario, e concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario del Contratto medesimo.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché dalla presenza di un risparmio energetico minimo garantito, così come previsto dall’art. 3 del presente Contratto, il cui valore finanziario è (almeno) pari al valore dei lavori, servizi e forniture oggetto del Contratto stesso.
3. Il rispetto delle suddette condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria è misurato all’atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario, valutati congiuntamente:
• Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto pari a (...);
• Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a (...);
• DSCR minimo pari a (...);
• (…).
4. Gli indicatori sono monitorati periodicamente ogni (X) mesi.
ART. 32 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, evidenziata da una variazione pari a (X) % degli indicatori di Equilibrio di cui all’articolo che precede, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.
Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti (l’elenco è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo):
a) il ritardato rilascio delle Autorizzazioni, non riconducibile all’Operatore Economico né all’Ente Concedente, nonché l’annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile all’Operatore Economico o all’Ente Concedente purché non determini una modifica sostanziale della concessione ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36 del 2023;
b) i casi di sospensione temporanea di cui agli articoli 17 e 28 del presente Contratto;
c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del presente Contratto;
d) le modifiche al presente Contratto di cui all’articolo 33;
e) la presenza di dati di base inesatti forniti dall’Ente Concedente per mero errore, come verificato entro il termine di … (massimo 12 mesi) dall’inizio del contratto che comportano una modifica della diagnosi energetica iniziale, purché non determini una modifica sostanziale della concessione ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36 del 2023;
f) la reiterata presenza per oltre (X) periodi di eccesso di risparmio energetico rispetto a quello atteso; in tal caso si procede al riequilibrio a favore dell’Ente Concedente per un valore massimo pari a 1/3 dei maggiori risparmi conseguiti per uno o più periodi consecutivi;
g) l’indisponibilità dei TEE inseriti nel PEF per fatto riconducibile all’Ente Concedente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Operatore Economico, al fine di
avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all’Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
3. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione, in ogni caso, garantisce la permanenza dei rischi e dei benefici in capo all’Operatore Economico, e tiene in considerazione i rimborsi ottenuti dall’Operatore Economico tramite le coperture assicurative. L’Operatore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell’evento.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’invio della comunicazione e della documentazione di cui al comma 2, l’Ente Concedente demanda a un tavolo tecnico composto da…………. (ovvero alla Commissione paritetica ove istituita) la formulazione della proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario da emettere entro i successivi 60 giorni. In caso di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso / della Commissione stessa, le Parti possono recedere dal presente Contratto nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 43 contratto medesimo.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettera a), comportino la sospensione dei lavori/installazione impianti o del Servizio di prestazione energetica, trovano applicazione rispettivamente gli articoli 17 e 28 del presente Contratto. Non si applicano le penali di cui agli artt. 51, 52 e 54, e non si applica la risoluzione per inadempimento di cui all’articolo 38 del presente Contratto.
ART. 33 - MODIFICHE CONTRATTUALI E INTERVENTI MIGLIORATIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023:
a) modifiche di cui alle clausole introdotte agli articoli … (specificare) del Bando di
Gara, e … (specificare) del Disciplinare, e … (specificare) del Capitolato, comprensive della revisione dei prezzi dei materiali di costruzione con riferimento agli indici sintetici di cui all’articolo 60, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36, del 2023;
b) interventi supplementari su richiesta, resisi necessari per sopravvenute esigenze, e non ricompresi nel Servizio di Prestazione Energetica, in base a quanto previsto dall’articolo 189, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36, del 2023, e che non rientrino nelle casistiche di cui all’articolo 27 del presente Contratto;
c) modifiche dettate da circostanze non prevedibili ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36, del 2023, quali:
1. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del presente Contratto che possano determinare significativi miglioramenti del Servizio di Prestazione Energetica e che siano volti ad aumentare i livelli prestazionali dell’edificio (ulteriore riduzione dei consumi energetici), senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
2. … (valutare comunque ulteriori ipotesi, purché l’elenco sia tassativo);
d) sostituzione dell’Operatore Economico originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 189, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del 2023;
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36, del 2023;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, e al di sotto del 10 per cento del valore del presente Contratto.
Nei casi di cui alle lettere a), b), e c) l’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore del presente Contratto.
2. Gli interventi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte dell’Ente Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal cap. 9, del Capitolato Tecnico e dalla legislazione vigente.
3. Ulteriori interventi possono essere richiesti dall’Ente Concedente ovvero proposti dall’Operatore Economico e approvati dall’Ente Concedente, mediante la stipula di atti aggiuntivi, in presenza delle seguenti circostanze straordinarie non prevedibili all’atto della sottoscrizione del presente Contratto:
a) rinvenimenti archeologici imprevisti o non prevedibili;
b) prescrizioni sopravvenute imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
c) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione dell’Opera e svolgimento dei Servizi.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 la contabilizzazione dei suddetti interventi è effettuata secondo l’utilizzo dei prezziari di riferimento … (elencare) già individuati nel Disciplinare di Gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara e in base a quanto indicato al cap. 9, del Capitolato Tecnico.
Per ogni ulteriore intervento migliorativo di riqualificazione energetica approvato, è elaborato dall’Operatore Economico un Progetto tecnico-economico, i cui contenuti specifici sono elencati nel cap. 9, del Capitolato Tecnico. In tale ultimo caso gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall’attuazione del Progetto, dalla esecuzione dei relativi lavori e conseguenti prestazioni dei servizi sono remunerati con l’ulteriore risparmio energetico conseguito.
5. L’Operatore Economico è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1 e al comma 3. In tali casi, l’Operatore Economico è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, nonché a risarcire l’Ente Concedente di qualsiasi danno. L’Operatore Economico non può esimersi dal porre in essere ulteriori interventi di riqualificazione energetica sul Sistema Edificio-Impianto richiesti da adeguamenti normativi in tema di efficienza energetica, successivi alla data di stipula del presente Contratto.
6. Le modifiche di cui al comma 1, ove determinino un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, e non siano conseguenza di comportamenti omissivi da parte dell’Operatore Economico, comportano la revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’art. 32 del presente Contratto. In ogni caso, l’atto aggiuntivo indica la nuova baseline dei risparmi garantiti, o definisce i risparmi aggiuntivi rispetto alla baseline contrattualizzata.
7. Nei casi di cui al comma 3 (eventi imprevedibili o mutamento della normativa), le Parti procedono al riequilibrio del Piano Economico Finanziario, in presenza di un’alterazione significativa previa nettizzazione del corrispettivo di quanto eventualmente recuperato dall’Operatore Economico attraverso gli indennizzi assicurativi. Qualora l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario sia da considerarsi significativa, ossia l’evento comporti la perdita di profitto per (X) esercizi (oppure non permetta di rimborsare il debito principale per X rate), in via subordinata rispetto al predetto riequilibrio del PEF, le Parti possono posticipare la scadenza del contratto per un numero di giorni/mesi pari a quelli necessari all’Operatore Economico per recuperare l’investimento, insieme alla mancata remunerazione del capitale inizialmente investito. Qualora comportino la sospensione della fase di costruzione e/o installazione o di gestione del Servizio di Prestazione Energetica si applicano rispettivamente gli articoli 17 e 28 del presente Contratto.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per l’Operatore Economico ai sensi dell’articolo 189, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36, del 2023, né alterare l’allocazione dei rischi a favore dell’Operatore Economico.
9. L’ulteriore importo riconosciuto all’Operatore Economico è corrisposto in rate … (mensili/bimestrali/trimestrali), a partire dal (mese/bimestre/trimestre) successivo alla data di fine lavori.
SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
ART. 34 - GARANZIA PROVVISORIA
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, viene svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.
ART. 35 – GARANZIA DEFINITIVA / FIDEIUSSIONE
1. La cauzione definitiva a garanzia dei lavori è prestata ai sensi dell’art. 117, del D.Lgs.
n. 36, del 31 marzo 2023, entro (X) giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori ed è costituita mediante … (specificare tra cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa), per l’ammontare pari al 10% dell’importo del presente Contratto.
(In caso di scelta della fideiussione, essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione prevista dall’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, e dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente Concedente)
2. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento nell’esecuzione dei lavori (SAL), fino al limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Il residuo importo è svincolato trascorsi 12 mesi dal termine dei lavori, e a condizione che venga prodotta la garanzia di cui al successivo comma 3.
3. Entro (X) giorni dalla data di inizio del Servizio di Prestazione Energetica da parte dell’Operatore Economico, dal medesimo è dovuta una cauzione, ai sensi dell’articolo 193, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, a garanzia delle penali relative alla mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nel Servizio di Prestazione Energetica di cui al paragrafo 13.3, del Capitolato Tecnico e al mancato raggiungimento del valore obiettivo dell’Indicatore Globale di Prestazione di cui al paragrafo 13.2, del medesimo Capitolato, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, così come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto.
ART. 36 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE
1. Gli edifici di cui al presente Contratto sono affidati in custodia all’Operatore Economico, il quale risponde della responsabilità per danni ai sensi delle norme previste dal Codice civile e previa costituzione di garanzia ai sensi dell’art. 117, commi 10 e 11 (ove applicabili), del D.Lgs. n. 36, del 2023.
2. L’Ente Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto.
3. Il perfezionamento del presente Contratto è subordinato alla presentazione da parte dell’Operatore Economico di un’idonea polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 1891 del Codice civile, a copertura, anche nei riguardi di terzi, di tutti i danni prodotti da difetti e/o vizi occulti nello svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica, nonché a copertura dei rischi connessi all’utilizzo di materiali e attrezzature affidati all’Operatore Economico e al ripristino degli edifici danneggiati.
L’importo della polizza è fissato in Euro (X) (definire: importo proporzionato a quello del contratto).
L’importo minimo della copertura è pari a Euro (X) per sinistro e pari a Euro (X) per persona e per danni a cose. La franchigia massima è pari a Euro (X).
La durata della polizza è pari a … (uguale alla durata del contratto).
La somma assicurata deve essere rivalutata dall’Operatore Economico alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al lordo dei tabacchi.
4. Tale polizza deve includere:
a) i danni o pregiudizi causati all’Ente Concedente, ai dipendenti e consulenti dell’Ente Concedente medesimo ed a terzi, imputabili a responsabilità dell’Operatore Economico o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere all’Ente Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Operatore Economico nell’ambito dell’esecuzione del contratto;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti e impianti degli interventi gestiti dall’Operatore Economico, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali e/o accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
5. L’Operatore Economico si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di collaudo degli interventi con esito positivo.
6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Operatore Economico.
7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. L’Operatore Economico è tenuto a stipulare a propria cura e spese l’adeguamento delle coperture assicurative di cui al presente articolo alle disposizioni di legge vigente.
9. L’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, l’Ente Concedente è autorizzato, previa comunicazione all’Operatore Economico, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Canone di cui all’art. 29 del presente Contratto. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Ente Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte dell’Operatore Economico.
10. Qualora l’Operatore Economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l’Ente Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 38 del presente Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata, e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Operatore Economico di risarcimento del maggior danno cagionato.
11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell’Operatore Economico. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell’Operatore Economico sull’Ente Concedente.
12. La copia della polizza assicurativa sottoscritta dall’Operatore Economico viene depositata presso l’Ente Concedente all’atto della firma del presente Contratto. In caso in cui l’Operatore Economico non provveda alla stipula della suddetta polizza, l’Ente Concedente si riserva di provvedere direttamente alla stipula della medesima imputando i relativi oneri in capo all’Operatore Economico. In caso di danni o malfunzionamenti, l’Operatore Economico è tenuto a comunicarli immediatamente anche all’Ente Concedente.
SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO ART. 37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all’Operatore Economico con raccomandata A/R o posta elettronica certificata in caso di:
a) mancata approvazione del Progetto Esecutivo per cause imputabili all’Operatore Economico. Tra di esse rientra la mancata sottoposizione all’Ente Concedente, ai fini dell’approvazione, del progetto esecutivo entro il termine essenziale di (…) dalla data di efficacia del presente Contratto;
b) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o comunque mancato
reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento, entro e non oltre il termine stabilito dall’articolo 7 del presente Contratto.
2. In presenza di una delle circostanze specificate al comma 1, nulla è dovuto all’Operatore Economico a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dall’Operatore Economico medesimo per le attività di progettazione.
3. Fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all’Ente Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico. La valutazione dei danni e dei costi necessari per la selezione del nuovo operatore verrà effettuata secondo le seguenti modalità: … (specificare).
L’Ente Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 del presente contratto.
ART. 38 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 37, 39 e 40, l’Ente Concedente, in virtù di quanto disposto dall’articolo 190, comma 2, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, qualora l’Operatore Economico sia inadempiente agli obblighi stabiliti dal presente Contratto, nei casi previsti al comma 2, può avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile. Il presente Xxxxxxxxx si intende risolto se, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, sia decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, e l’Operatore Economico non abbia rimediato all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 40, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a (indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile), all’indirizzo di posta elettronica certificata (...) dell’Operatore Economico, e per conoscenza a quello dei Finanziatori, e deve contenere la precisazione dell’inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) il risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione energetica, rilevati dalla Commissione di Controllo Paritetica di cui all’articolo 10 (oppure, ove non prevista, dal RUP), risulti inferiore al (X) % (specificare) rispetto al risparmio energetico minimo di cui all’art. 3, per (X) mesi (ad es. oltre 12 mesi);
b) applicazione di penali all’Operatore Economico di cui all’articolo 51 per un importo complessivo superiore alla misura del (X) % (specificare) del canone contrattuale annuo del Servizio di Prestazione Energetica;
c) superamento per (X) giorni della data prevista di completamento degli interventi;
d) perimento totale o parziale delle opere di riqualificazione, ovvero grave danneggiamento, vizi o difformità delle stesse, tali da pregiudicare in modo
rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’erogazione del Servizio di Prestazione Energetica, a causa dell’inadeguata o carente manutenzione imputabile all’Operatore Economico, ai sensi del Capitolato Tecnico;
e) mancata stipula, intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative del presente Contratto;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Si intendono per tali, a fini esemplificativi, le ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico, così come la grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
h) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera n), che rendono impossibile la misurazione del rendimento energetico;
i) dopo tre verifiche di conformità di cui all’art. 25 del presente Contratto con esito negativo;
j) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per (X) (specificare) giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell'intera durata contrattuale, o per (X) (specificare) giorni consecutivi;
k) mancato adempimento al ruolo di “terzo responsabile” dell’impianto;
l) mancata disponibilità all’accesso agli edifici/impianti per verifiche da parte della Pubblica Amministrazione, RUP ed enti preposti;
m) inosservanza dei Criteri Ambientali Minimi indicati nell’articolo 3 del presente Contratto;
n) Mancata costituzione della riserva di cui all’articolo 49 del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, le somme dovute dall’Operatore Economico in favore dell’Ente Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall’Operatore Economico per i soli lavori di riqualificazione energetica eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dall’Ente Concedente ai sensi dell’articolo 18 del presente Contratto:
a) qualora le opere di riqualificazione energetica non abbiano raggiunto la fase di Collaudo, o non abbiano superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l’Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Operatore Economico e ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle opere di efficientamento energetico conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
(ii) tutti i costi necessari affinché le opere siano realizzate conformemente alla
Documentazione Progettuale approvata;
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico;
(iv) le penali maturate e non recuperate a carico dell’Operatore Economico;
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l’Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Operatore Economico e ripristinare la sicurezza e la funzionalità del Servizio di efficientamento energetico;
(ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico;
(iii) le penali maturate e non recuperate a carico dell’Operatore Economico.
4. Al fine di quantificare tali importi l’Ente Concedente e l’Operatore Economico privato provvederanno a redigere apposito verbale entro 15 giorni successivi alla comunicazione di risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza riserve i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. In presenza di riserve o contestazioni si rimette la valutazione ad un esperto indipendente (o al Collegio Consultivo Tecnico, ove presente) nominato dall’Ente Concedente e i cui costi sono a carico dell’Operatore Economico.
5. L’Ente Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 del presente Contratto.
ART. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E PER REATI ACCERTATI
1. L’Ente Concedente risolve il contratto durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti, del D.Lgs. n. 36, del 2023;
b) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’Operatore Economico, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
c) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159, del 2011 come da ultimo modificato dal D.L. del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e s.m.i.;
d) sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e ss., del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023;
e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
f) sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui
all’articolo 21, della Legge 13 settembre 1982, n. 646, che punisce chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica Amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’Autorità competente.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1 trova applicazione il regime previsto in caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell’Operatore Economico di cui al precedente articolo 38.
ART. 40 - SOSTITUZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del presente Contratto ai sensi degli articoli 38 e 39 del Contratto medesimo, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 190, comma 3, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nel Contratto in luogo dell’Operatore Economico, assumendosi i rispettivi diritti e obblighi.
2. L’Ente Concedente comunica tempestivamente ai Finanziatori l’intenzione di risolvere il contratto. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’Ente Concedente, ai sensi del predetto articolo 190, comma 3, del D.Lgs. n. 36, del 2023, i Finanziatori possono manifestare la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione dell’Operatore Economico designando il soggetto subentrante. Durante tale periodo la risoluzione del contratto è sospesa. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
3. Qualora la facoltà di cui al comma precedente venga esercitata dai Finanziatori, l’Ente Concedente è tenuto a pronunciarsi espressamente entro il termine di (X) giorni e, qualora entro il predetto termine manifesti il proprio consenso, provvede a formalizzare il subentro nel rapporto contrattuale con il soggetto designato dai Finanziatori, a condizione che:
a) il soggetto subentrante, comunque in possesso dei requisiti di ordine generale, abbia altresì i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari di livello almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento dell’esecuzione del presente Contratto alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegna ad assicurare la ripresa dell’esecuzione del presente Contratto e l’esatto adempimento originariamente richiesto all’Operatore Economico sostituito, entro (es. 90) giorni, decorrenti dalla formalizzazione del rapporto tra l’Ente Concedente e lo stesso Operatore Economico subentrante, designato dai Finanziatori (oppure nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dall’Ente Concedente). Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2;
oppure l’Ente Concedente manifesti il proprio dissenso al subentro nel termine di cui al precedente comma 3; nonché qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, l’Ente Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico dell’Operatore Economico di consegnare tutti i beni immobili all’Ente Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.
5. L’Ente Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui al comma 2 agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dall’Operatore Economico. Nessuna responsabilità può essere imputata all’Ente Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
6. La sostituzione dell’Operatore Economico in ogni caso non può comportare l’alterazione degli oneri e delle responsabilità individuate in capo all’Operatore medesimo dal presente Contratto.
7. Nell’ipotesi di subentro di un nuovo Operatore Economico ai sensi del presente articolo, si applicano in ogni caso in capo all’Operatore Economico sostituito le penali maturate e non già recuperate dall’Ente Concedente al momento della formalizzazione del subentro del nuovo Operatore, anche mediante l’escussione della garanzia definitiva.
ART. 41 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’ENTE CONCEDENTE
1. L’Operatore Economico, qualora l’Ente Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, e tale da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, al fine di consentire all’Ente Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, e decorso inutilmente il termine in essa fissato (comunque non superiore a 60 - sessanta - giorni), può avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del presente Contratto. La richiamata diffida ad adempiere deve essere comunicata a (indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile), all’indirizzo di posta elettronica certificata (...) dell’Ente Concedente, nonché per conoscenza ai soggetti Finanziatori, e deve contenere l’esaustiva specificazione dell’inadempimento contestato, e delle relative conseguenze giuridiche ed economiche in ordine al rapporto contrattuale riferite alla data di invio della diffida stessa.
2. Ai sensi del comma 1, integrano ipotesi di grave inadempimento dell’Ente Concedente i seguenti eventi:
a) mancata o ritardata consegna degli edifici senza giustificato motivo, oltre il giorno
(X);
b) interferenze non giustificabili con le operazioni dell’Operatore Economico, che diano luogo a un grave ritardo nell’esecuzione dei lavori o nella fornitura del servizio per una durata superiore a (X) giorni consecutivi;
c) inesattezze dei dati di base forniti dall’Ente Concedente, laddove l’inesattezza sia di entità grave e non giustificabile o scusabile;
d) reiterato ritardo nel pagamento dei corrispettivi/canoni, superiore a (X, ad es. 120)
giorni, e/o per esaurimento dei fondi;
e) violazioni di leggi, regolamenti o omissioni direttamente riconducibili all’Ente Concedente, tali da comportare abusi e/o condizioni avverse non rimediabili (contaminazione, amianto, etc.), che riducono o compromettono la sicurezza, la qualità e la regolare continuità del servizio;
f) reiterata alterazione unilaterale/manomissione degli asset EPC (come ad esempio: bypass dei controlli, interferenze con la sensoristica in campo, modifiche al carico base del sito) oltre i parametri concordati, senza preavviso all’Operatore Economico;
g) abbandono di parte o tutti gli edifici.
3. Qualora gli interventi e/o lavori di efficientamento energetico abbiano superato l’eventuale Collaudo o sia già stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione alla loro conclusione, esclusivamente nella misura in cui sussista la necessità di garantire le esigenze di continuità del Servizio, l’Operatore Economico deve proseguire la gestione ordinaria del Servizio di Prestazione Energetica, alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto, fino all’effettivo pagamento da parte dell’Ente Concedente di tutte le somme dovute, nonché con esclusione della realizzazione di investimenti ulteriori e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.
4. Qualora, a causa del grave inadempimento dell’Ente Concedente ai sensi del precedente comma 2, derivi la risoluzione del presente Contratto, sono riconosciuti all’Operatore Economico:
a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Operatore Economico;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno, pari al X% (percentuale compresa tra un minimo del 2% e un massimo del 5%) degli utili previsti dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto (o PEF diverso purché indicato nei documenti di gara).
5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 4, l’Ente Concedente e l’Operatore Economico provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro (X) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni (eventualmente da riportarsi, in modo analitico, preciso e dettagliato nel verbale stesso), i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale stabilisce altresì il termine, comunque non superiore a (X) giorni dalla
redazione del verbale medesimo, entro il quale gli importi dovuti dall’Ente Concedente dovranno essere corrisposti all’Operatore Economico.
6. Le somme di cui al comma 4 corrisposte dall’Ente Concedente all’Operatore Economico, al netto delle penali maturate e non recuperate ai sensi degli articoli 51, 52 e 54 del presente Contratto, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori dell’Operatore Economico e dei titolari di titoli emessi ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023.
7. In ogni caso all’Operatore Economico vengono riconosciuti i bonus previsti dall’art. 30 del presente Contratto e quindi il valore del risultato ulteriore di risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito determinato durante la fase di corretto adempimento al presente Contratto, purché maturato in (almeno) un periodo di canone.
ART. 42 – RECESSO DAL CONTRATTO PER PUBBLICO INTERESSE
1. L’Ente Concedente può recedere dal presente Contratto per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato dal (indicare l’ufficio competente) all’indirizzo di posta elettronica certificata (indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata) dell’Operatore Economico, e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso l’Ente Concedente deve corrispondere all’Operatore Economico a titolo di indennizzo, e oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del presente Contratto e non ancora versati:
a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo o non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, i costi effettivamente sostenuti dall’Operatore Economico;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al (X) % (compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento) degli utili previsti dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di eventuali penali a carico dell’Operatore Economico, maturate ai sensi degli articoli 51, 52 e 54 del presente Contratto e non corrisposte all’Ente Concedente al momento del recesso.
3. L’efficacia del recesso dal presente Contratto è sottoposta alla condizione del pagamento all’Operatore Economico delle somme di cui al precedente comma 2, in conformità all’articolo 190, comma 7, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 190, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo.
ART. 43 - RECESSO DAL CONTRATTO PER MANCATO RIEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO
1. Qualora, ai sensi degli articoli 17, comma 6; 28, comma 4, lett. e); 33, comma 7, e 45 comma 3, del presente Contratto, l’accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario non sia raggiunto, la Parte interessata ha la facoltà di recedere dal Contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, in applicazione dell’articolo 192, comma 4, del D. Lgs. n. 36, del 2023, l’importo da rimborsare è calcolato sulla base delle seguenti voci:
a) il valore degli interventi realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo oppure dal relativo Certificato di regolare esecuzione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (e del Contributo); ovvero, nel caso in cui gli interventi realizzati non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Operatore Economico per la realizzazione degli interventi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dall’Ente Concedente;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo del rimborso così determinato sono sottratte le penali a carico dell’Operatore Economico, maturate e non compensate, o non ancora versate, alla data di comunicazione formale del recesso.
3. In presenza delle ipotesi di cui all’articolo 32 del presente Contratto, ad eccezione di quanto richiamato al comma 1, qualora non sia raggiunto l’accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario le Parti possono recedere dal presente Contratto. In tal caso, l’ammontare dell’indennità spettante all’Operatore Economico è calcolato sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo oppure dal relativo Certificato di regolare esecuzione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (e del Contributo); ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall’Operatore Economico per la realizzazione degli interventi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dall’Ente Concedente;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata. All’importo del rimborso così determinato sono altresì sottratte le penali a carico dell’Operatore Economico, maturate e non compensate, o non ancora versate, alla
data di comunicazione formale del recesso.
4. Le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro (X) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione formale di recesso, al fine di quantificare l’importo del rimborso dovuto all’Operatore Economico.
Qualora le parti siglino il richiamato verbale senza riserve i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. In presenza di riserve o contestazioni si rimette la valutazione ad un esperto indipendente (o al Collegio Consultivo Tecnico ove presente) nominato dall’Ente Concedente e i cui costi sono a carico dell’Operatore Economico.
5. Le eventuali somme spettanti all’Operatore Economico di cui ai commi 2 e 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte dell’Operatore Economico stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro
(X) mesi (oppure, giorni) successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 4, e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
6. Nelle more dell’individuazione di un Operatore Economico subentrante, qualora i lavori di efficientamento energetico abbiano superato il Collaudo o sia stato emesso il Certificato di regolare esecuzione, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Operatore Economico è tenuto a proseguire nella gestione ordinaria alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, l’Operatore Economico ha comunque il diritto di proseguire nella gestione ordinaria in conformità con le previsioni di cui all’articolo 190, comma 6, del Codice, alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui ai precedenti commi.
8. In ogni caso, all’Operatore Economico vengono riconosciuti i bonus previsti dall’art. 30 del presente Contratto, e quindi il valore del risultato ulteriore di risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito, determinato durante la fase di corretto adempimento al Contratto medesimo, purché maturato in (almeno) un periodo di canone.
Art. 44 - RIFINANZIAMENTO
1. Qualora l’Operatore Economico intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, ne dà comunicazione scritta all’Ente Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità dell’Ente Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie
esistenti a favore dell’Ente Concedente risulti diminuito; e/o c) l’Ente Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione dell’Ente Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per l’Operatore Economico, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con l’Ente Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore dell’Ente Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: … (specificare).
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all’Operatore Economico, idonee a rendere definitivamente o temporaneamente impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni del presente Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta (fatta eccezione per quelli che riguardano l’Ente Concedente), l’Operatore Economico e/o terzi affidatari di lavori o del Servizio di Prestazione Energetica oggetto del presente Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’Autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile (in tutto o in parte), ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere, e gli eventuali rimedi intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, siano tali da comportare l’impossibilità, totale o parziale, solo temporanea di adempiere alle prestazioni del presente Contratto, si applica l’articolo 17 per la fase della costruzione e l’articolo 28 per la fase di gestione degli asset EPC.
(in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore al comma 3 è inserito un ultimo inciso, ed è riformulato come di seguito)
3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili di cui al
comma 1, siano tali da comportare l’impossibilità, totale o parziale, solo temporanea di adempiere alle prestazioni del presente Contratto, si applica l’articolo 17 per la fase della costruzione e l’articolo 28 per la fase di gestione degli asset EPC e si attiva la polizza di cui all’articolo 36.
(in ogni caso, il comma prosegue)
Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre (inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di concessione) giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare gli interventi di efficientamento energetico o lo svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile. Qualora l’evento si verifichi in fase di posa in opera, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare gli interventi di efficientamento energetico, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell’Operatore Economico dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, (da inserire qualora attiva) al netto dell’indennità di cui alla polizza assicurativa prevista all’articolo 36 del presente Contratto e del contributo già versato dall’Ente Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in fase di svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica, determinando l’impossibilità definitiva di fruire del servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell’Operatore Economico del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, (da inserire qualora attiva) al netto dell’indennità di cui alla polizza assicurativa prevista all’articolo 36 del presente Contratto e del contributo già versato dall’Ente Concedente. In ogni caso, non sono dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
5. Qualora l’evento sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di adempiere solo parzialmente al contratto si applica l’articolo 1464 del Codice civile.
ART. 46 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 189, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del 2023.
2. In caso di subappalto, l’Ente Concedente rilascia l’autorizzazione nel rispetto dell’art. 188, del D.Lgs. n. 36, del 2023, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
3. L’Operatore Economico si impegna a depositare presso l’Ente Concedente, almeno 20
giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Comunica inoltre i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. L’Operatore Economico in ogni caso comunica all’Ente Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.
4. L’Operatore Economico e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Concedente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
ART. 47 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO PER SUBAPPALTO
1. L’Operatore Economico è responsabile in solido con il Subappaltatore nei confronti dell’Ente Concedente per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e alle condizioni dell’art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 2023. L’Ente Concedente è sollevato da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
2. Il subappalto deve essere sempre autorizzato dall’Ente Concedente. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’autorità giudiziaria ai sensi della Legge n. 246/1995 e s.m.i..
ART. 48 - CESSIONE DEL CREDITO
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Ente Concedente può acconsentire alla richiesta di cessione del credito che sia disposta nel rispetto della normativa vigente dall’Operatore Economico.
2. Qualora il credito venga ceduto, l’Operatore economico, e in subordine il Cessionario subentrante, risponde comunque del mancato raggiungimento del risparmio energetico minimo garantito. Si applicano altresì le penali previste dal capitolo 13 del Capitolato Tecnico.
3. L’Ente Concedente ha la facoltà di compensare i deficit di risparmio con i canoni che saranno pagati anche successivamente alla cessione del credito.
4. Qualora l’Operatore Economico non compensi il deficit di risparmio energetico entro
un anno dal relativo accertamento l’Ente Concedente ha comunque diritto di chiedere il pagamento di quanto non recuperato o procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 49 - SCADENZA DEL CONTRATTO
1 (X) anni prima della naturale scadenza del medesimo, l’Ente Concedente effettua in contraddittorio con l’Operatore Economico tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dei fabbricati e degli impianti e gli eventuali interventi necessari ad assicurare, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Ente Concedente può altresì affidare a un perito terzo (o alla Commissione Tecnico Paritetica, ove prevista) l’individuazione dei predetti interventi (di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori), che devono essere realizzati tempestivamente dall’Operatore Economico a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, l’Operatore Economico dà evidenza all’Ente Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dall’Ente Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento dell’Operatore Economico.
2. L’Ente Concedente si impegna ad avviare, almeno (X) (specificare) prima della scadenza del presente Contratto, la procedura per l’individuazione del nuovo Operatore Economico.
3. Qualora, alla scadenza del contratto l’Operatore Economico non abbia compensato i deficit di risparmio rispetto al minimo garantito maturati negli esercizi precedenti sarà tenuto ad indennizzare l’Ente Concedente della quota dei canoni per il Servizio di prestazione energetica già erogati.
4. Alla scadenza del presente Contratto, nelle sole more della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, l’Operatore Economico è tenuto a continuare l’erogazione del Servizio di prestazione energetica limitatamente ai servizi di manutenzione e l’erogazione dei vettori energetici. In tal caso è riconosciuta la remunerazione del Canone per tali servizi.
ART. 50 - RICONSEGNA DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONI
1. Alla fine del rapporto contrattuale, nonché in caso di estinzione anticipata, l’Operatore Economico è tenuto a riconsegnare all’Ente Concedente i fabbricati, gli impianti ed i loro accessori, nonché i locali interessati, nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all’atto della conclusione dei lavori di riqualificazione, salvo il normale deperimento per l’uso. Per tutto ciò che non è stato oggetto di riqualificazione, i beni devono essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna salvo il normale
deperimento per l’uso.
Contestualmente sono consegnate tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della sicurezza, dell’esercizio e del contenimento dei consumi energetici. (Il contratto deve prevedere altresì le modalità di riconsegna dei fabbricati e degli impianti e il rilascio delle certificazioni necessarie, ad es. certificazioni APE e quelle previste dalle normative regionali).
2. Eventuali migliorie e/o la sostituzione di parti dei fabbricati e degli impianti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell’Ente Concedente, di diritto e a titolo gratuito. Lo stato di conservazione dei fabbricati e degli impianti è accertato da un perito terzo (oppure in contraddittorio dall’Ente Concedente e dall’Operatore Economico, in un apposito Verbale di Riconsegna, cfr. cap. 5 del Capitolato Tecnico).
3. Sono a carico dell’Operatore Economico tutti gli oneri per il ripristino delle eventuali non conformità riscontrate e (inserire se ricorre) tutte le spese occorrenti per eventuali risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura. Qualora l’Operatore Economico non riconsegni gli edifici secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, l’Ente Concedente trascorsi (X) (definire, es. 30) giorni lavorativi dalla messa in mora, provvede direttamente defalcando le relative spese dalla riserva di cui all’articolo 49, ovvero dalla garanzia di cui all’articolo 35 del presente Contratto.
4. In caso di ritardo nella consegna dei fabbricati e nella volturazione dei contratti di fornitura si applicano le penali di cui all’articolo 13 del Capitolato tecnico.
SEZIONE VIII – PENALI ART. 51 - PENALI
1. In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Progetto allegato al presente Contratto, o per ritardo, l’Operatore Economico corrisponde all’Ente Concedente una penale il cui corrispettivo è puntualmente individuato nel cap.13 del Capitolato Tecnico. Le cause che possono comportare l’applicazione di una penale sono elencate nel Capitolato Tecnico.
2. In ogni caso le penali non si applicano in presenza di eventi di forza maggiore di cui all’articolo 45.
3. L’Ente Concedente comunica le stesse agli enti erogatori di fondi pubblici.
ART. 52 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DI CUI ALL’ART. 51
1. Le decurtazioni del Canone per il Servizio di prestazione energetica previste dal capitolo 13, paragrafo 13.1 (Penali relative al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) e paragrafo 13.2 (Penali relative al mancato raggiungimento del valore obiettivo dell’Indicatore Globale di Prestazione) del Capitolato Tecnico si applicano automaticamente a seguito dell’esito del monitoraggio e vengono applicate ai pagamenti
successivi al monitoraggio stesso e comunque entro l’anno successivo. Le decurtazioni sono notificate dal RUP all’Operatore Economico (X) (definire, es. 20) giorni prima. Le penali previste dal capitolo 13, paragrafo 13.1 (Penali relative al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) del Capitolato Tecnico trovano applicazione a far data dalla messa in esercizio degli impianti; le penali previste dal capitolo 13, paragrafo 13.2 (Penali relative al mancato raggiungimento del valore obiettivo dell’Indicatore Globale di Prestazione) del Capitolato Tecnico trovano applicazione a far data dal Verbale di presa in consegna degli edifici.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali stabilite all’art.13 del Capitolato Tecnico, paragrafo 13.3 (Penali relative alla mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nel Servizio di Prestazione Energetica) sono contestati all’Operatore Economico per iscritto dal RUP.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Ente Concedente, l’Operatore Economico comunica, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di (X) (specificare, es. 5) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Ente Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente Concedente, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate all’Operatore Economico le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Ente Concedente compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto all’Operatore Economico, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L’Operatore Economico è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
5. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile all’Operatore Economico, rispetto al termine finale di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale prevista dal capitolato tecnico al paragrafo 13.3 sull’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.
(Qualora il presente Contratto preveda il Contributo) L’Ente Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale dell’Opera con esito positivo. Qualora le penali eccedano l’ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35, del presente Contratto.
(Qualora il presente Contratto non preveda il Contributo) Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35, del presente Contratto.
6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
7. L’Operatore Economico prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Ente Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l’Operatore Economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L’Ente Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali in fase di esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica, eccetto le decurtazioni di cui al successivo articolo 54, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35, comma 3, del presente Contratto.
ART. 53 - PERIODO DI GRAZIA DELL’ENTE CONCEDENTE
1. Al fine di concedere all’Operatore Economico il tempo necessario per il raggiungimento di una completa operatività a regime nell’adempimento agli obblighi assunti dallo stesso nel presente contratto, le decurtazioni del Canone per il Servizio di prestazione energetica previste dal capitolo 13, paragrafi 13.2 (Penali relative al mancato raggiungimento del valore obiettivo dell’Indicatore Globale di Prestazione) e 13.3 (Penali relative alla mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nel Servizio di Prestazione Energetica) del Capitolato Tecnico sono applicate dopo che sono trascorsi
(X) (giorni/mesi) dalla data del verbale di presa in consegna degli edifici.
2. Il comma 1 si applica anche in caso di sostituzione dei subappaltatori o in caso di sostituzione dell’Operatore Economico.
ART. 54 - DECURTAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO
1. All’esito della verifica eseguita ai sensi dell’art. 25 del presente Contratto, che accerti il mancato raggiungimento del risparmio energetico minimo garantito di cui all’art. 3 del presente Contratto, consegue, come effetto dell’inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’applicazione delle decurtazioni di cui al paragrafo 13.1 del Capitolato Tecnico (Penali relative al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) a carico dell’Operatore Economico, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. Il mancato rispetto del Codice Comportamentale da parte dell’Ente Concedente, che abbia impedito il raggiungimento dei livelli di risparmio energetico atteso non comporta l’applicazione delle decurtazioni a carico dell’Operatore Economico.
3. Le decurtazioni per il mancato raggiungimento del Risparmio minimo garantito si applicano al corrispettivo dovuto dall’Ente Concedente per il Servizio di Prestazione Energetica nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito.
4. Se l’Operatore Economico non provvede “motu proprio” all’adeguamento delle prestazioni di cui al precedente comma, l’Ente Concedente provvederà direttamente, imputando la relativa spesa all’Operatore Economico, senza che lo stesso possa eccepire nulla sulla tecnologia adottata, salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 7, comma 6, del presente Contratto.
6.. Per interventi strutturali e non che si rendano necessari per il raggiungimento del risparmio minimo garantito, contenuti nel documento redatto dall’Ente Concedente (o dalla Commissione di Controllo Paritetica, ove istituita), nulla è dovuto all’Operatore Economico.
SEZIONE IX - NORME SULLA SICUREZZA ART. 55 - NORME SULLA SICUREZZA
1. Nell’espletamento dell’attività, l’Operatore Economico è tenuto a rispettare tutte le norme previste dall’ordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 36, del 2023 e s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.; etc.), al fine di prevenire infortuni, nonché di assicurare i lavoratori contro qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività.
ART. 56 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
1. Il personale dell’Operatore Economico deve essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, relative all'esecuzione del contratto, nonché essere organizzato con un sistema di gestione delle attività inerenti alla erogazione del servizio, caratterizzato da processi ben strutturati e informatizzati.
2. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto, l’Operatore Economico notifica per iscritto i nominativi e le relative qualifiche del personale impegnato, nonché un recapito telefonico per la pronta reperibilità del personale 24h su 24h, per 365 gg/anno. L’Ente Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
3. L’Operatore Economico si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, nonché il pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.).
4. L’Operatore Economico, deposita presso l’Ente Concedente:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.;
b) (opzione 1: cantieri soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) doc. n. (…), di cui all’art. 100, del D.Lgs. n. 81, del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS), doc. n. (…), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del predetto Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e che farà osservare sia ai propri dipendenti che ai terzi presenti negli edifici;
c) (opzione 2: cantieri non soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento)
il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e di Coordinamento doc. n. (…), di cui all’art. 131, del D.Lgs. n. 81, del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS), doc. n. (…), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del predetto Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e che farà osservare sia ai propri dipendenti che ai terzi presenti negli edifici.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui alla lettera b) (oppure, il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui alla lettera c)), formano parte integrante del presente Contratto.
5. L’Operatore Economico deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione/Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Operatore Economico, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L’Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente per il personale con rapporto di lavoro subordinato tutte le norme previste dal CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende edili, meccaniche e commerciali, e dagli accordi integrativi allo stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L’Operatore Economico è altresì responsabile, nei confronti dell’Ente Concedente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
ART. 57 - ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI
1. Per tutte le attività che prevedono l’iscrizione ad Albo Professionale, l’Operatore Economico individua il Sig. … (indicare), il quale risulta essere iscritto all’Albo Professionale … (specificare) con il n. (X), e si riserva di trasmettere entro (X) (definire,
es. 15) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto la documentazione attestante la richiamata iscrizione.
SEZIONE X- SOCIETA’ DI SCOPO
(Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Scopo, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, ai sensi degli articoli 194 e 195, del D.Lgs. n. 36, del 2023)
SEZIONE XI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 58 - DOMICILIO DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. L’Operatore Economico elegge il proprio domicilio c/o … (specificare). L’Operatore Economico comunica eventuali variazioni entro (X) giorni dall’avvenuto cambio di domicilio. L’Ente Concedente invia tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie al domicilio dell’Operatore Economico o al suo indirizzo di posta elettronica certificata: … (specificare).
ART. 59 - COMUNICAZIONI
1. La comunicazione tra le Parti, per la certezza dei termini contrattuali, avviene con posta certificata presso l’indirizzo indicato nell’intestazione del presente Contratto, nonché al precedente articolo 58. La decorrenza dei termini avviene dalla ricezione della posta certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione sono tempestivamente segnalate dalle Parti.
ART. 60 - PRIVACY
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679, del 2016, le Parti prendono atto di aver provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.
ART. 61 - RISERVATEZZA
1. L’Operatore Economico si impegna, a sua cura e spese, a rispettare tutte le norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di assicurare, nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale o illecita, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non
autorizzato, anche accidentale o illecito, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 62 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Ente Concedente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Operatore Economico utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L’Operatore Economico assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Ente Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
2. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
ART. 63 - LEGGE APPLICABILE
1. Il presente contatto è soggetto all’osservanza delle norme dell’ordinamento italiano e dell’Unione Europea. Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto, si rimanda al Codice civile e al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36, del 2023). Inoltre, sono osservati i regolamenti, gli usi e le consuetudini dell’Ente Concedente, nonché ogni disposizione di altra Autorità legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto, quand’anche emanata nel corso dei lavori, o comunque durante l’esecuzione del presente Contratto.
ART. 64 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione prima della verifica di conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36, del 2023.
3. Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dell’art. 212 D.Lgs. n. 36, del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.
4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36, del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie
e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile.
5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di … (specificare) come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.
ART. 65 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE, ONERI FISCALI
1. Fatta eccezione per l’IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico dell’Ente Concedente, tutte le spese dipendenti dal presente Contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico dell’Operatore Economico.
ALLEGATI AL CONTRATTO
1. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA che riporti: il modello del calcolo del corrispettivo per il miglioramento dell'efficienza energetica, l’investimento effettuato dal beneficiario, l’eventuale contributo pubblico per il miglioramento dell'efficienza energetica, l’inflazione, costo della vita, prezzi degli input nel tempo o per altri indicatori compositi dei prezzi. La formula di indicizzazione del prezzo unitario con indicazione del valore iniziale dell’indice, la data della prima revisione, il tempo periodico di revisione temporale (mensile, semestrale, annuale). Il piano dovrà altresì dimostrare la presenza dell’equilibrio economico del contratto secondo quanto indicato dall’articolo 31.
2. TABELLA DI CONFRONTO tra la spesa sostenuta prima dell’intervento e la spesa sostenuta a seguito dell’intervento valutata anche in base alla nuova classe energetica raggiunta.
3. MATRICE DEI RISCHI.
4. CAPITOLATO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI.
5. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA AGGIUDICATO ALL’OPERATORE ECONOMICO.
6. CODICE COMPORTAMENTALE.
7. DEFINIZIONI.
8. (…)