ACCORDO
anlpa.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.R.0000012.22-02-2019
ACCORDO
tra
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – di seguito ANPAL, con sede in Xxx Xxxxxxx, x. 0 – 00000 XXXX, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
e
L'AGENZIA METROPOLITANA per la FORMAZIONE
l’ORIENTAMENTO e il LAVORO – di seguito AFOL, con sede in xxx Xxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx, rappresentata dal
Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE
- l’attuale situazione economica europea richiede azioni integrate volte a recuperare i livelli occupazionali precedenti la crisi anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale dell’Unione e una maggiore inclusione sociale e finanziaria dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;
- la strategia Europa 2020 mira a consentire all’Europa di superare la crisi e di trasformare l’economia dell’Unione in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli occupazionali, produttività e coesione sociale, attraverso un’azione collettiva di tutti gli attori appartenenti all’Unione stessa per il raggiungimento dei risultati attesi;
- gli obiettivi di Europa 2020 devono essere tradotti in obiettivi e percorsi nazionali nel rispetto delle tre priorità individuate (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e delle relative iniziative “faro” che qui si intendono richiamate;
- alla realizzazione delle tre priorità e dei traguardi della Strategia Europa 2020 concorre la politica di coesione per il periodo 2014-2020 con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale anche attraverso il ricorso ad una governance multilivello;
- la politica di coesione traduce gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento che sono attuate attraverso le risorse dei Fondi strutturali e di investimento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);
- l’Accordo di partenariato per l’Italia, approvato dalla Commissione europea a ottobre 2014, si concentra su cinque priorità, tra le quali è opportuno richiamare le seguenti: la creazione di un contesto imprenditoriale innovativo anche attraverso gli incentivi alle start up, e per la crescita e competitività delle piccole imprese; la promozione di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, il sostegno all’inclusione sociale e il miglioramento del capitale umano per aumentare gli sbocchi occupazionali dei target più deboli (giovani, donne, lavoratori anziani, disoccupati di lunga durata, migranti ed altre persone a rischio di emarginazione); il supporto alla qualità, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione;
- tra i principali risultati attesi dell’Accordo di partenariato rientrano l’aumento del tasso di occupazione al 67-69%, la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale per almeno 2,2 milioni di abitanti e l’adeguamento dell’istruzione alle esigenze del mercato del lavoro entro il 2020;
- l’OT 8 che prevede la “promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”;
- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11.7.2014;
- la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017;
- il progetto presentato da AFOL, acquisito al protocollo ANPAL n. 1117 del 1 febbraio 2019, per la realizzazione di un modello integrato di intervento a sostegno dell’occupazione dei giovani a fronte di cambiamenti del tessuto produttivo locale, promuovere occupazione sostenibile e di qualità, incentivando la mobilità dei giovani in cerca di lavoro residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione;
- L'Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro (di seguito AFOL Metropolitana) è un’azienda speciale consortile costituita dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni dell’area Metropolitana che eroga servizi finalizzati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre che attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro;
- AFOL Metropolitana è ente strumentale, della Città Metropolitana di Milano e dei 67 Comuni dell’area Metropolitana, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto ed è legato all’amministrazione che la istituisce da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo ed alla vigilanza; attraverso AFOL Metropolitana, Città Metropolitana di Milano e i 67 Comuni dell’area Metropolitana, perseguono i propri fini istituzionali, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico, di formazione, orientamento e lavoro, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale;
- AFOL Metropolitana è un organismo di diritto pubblico che propone un’offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio;
- il Comune di Segrate risulta aver autorizzato l’insediamento di nuove realtà commerciali e produttive sul proprio territorio, all’interno del quale è prevista, in particolare, la realizzazione del maggiore shopping center in Europa, con apertura al pubblico stimata per gennaio 2021 e avvio lavori a partire dal 2019;
- è da ritenersi che tali nuove strutture comporteranno la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro, sin dall’avvio dei cantieri;
- le nuove realtà porteranno altresì sul territorio un incremento di popolazione residente e di visitatori che richiederà servizi aggiuntivi, creando un indotto produttivo che costituirà sbocco occupazionale per ulteriori e diverse professionalità;
VISTO CHE
- a dicembre 2017 AFOL ha sottoscritto, insieme a Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e altre 40 Amministrazioni Comunali del sud est milanese il Patto per il Lavoro Sud Est Metropolitano che si configura quale strumento strutturato e permanente per indirizzare ed orientare la crescita e la qualificazione occupazionale del territorio laddove si stanno concretizzando opportunità di sviluppo; i soggetti firmatari dell’accordo concordano sulla priorità dello sviluppo sostenibile del territorio e del benessere dei propri cittadini, riconoscendo la centralità del lavoro come strumento di affermazione dei loro diritti, nonché sulla necessità di promuovere e migliorare il territorio del Sud Est Metropolitano attraverso l'impegno per lo sviluppo e l'integrazione delle realtà economico- produttive già presenti e per l'attrazione di nuovi capitali e risorse altamente qualificate in grado di incrementare opportunità di sviluppo, lavoro, formazione ed esperienze virtuose;
- i soggetti firmatari del Patto per il Lavoro concordano che strategia vincente per superare crisi economiche ed occupazionali è il superamento della frammentarietà del sistema territoriale costituito da istituzioni, imprese ed attori economici capaci di dar vita a reti, filiere, distretti, cluster produttivi in grado di migliorarne la competitività e l'attrattività locali; danno atto che i predetti obiettivi necessitano di un "lavoro di squadra" e di intese operative a partire dall’occasione dei nuovi insediamenti produttivi;
- in data 2.8.2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune di Segrate e AFOL Metropolitana, quale struttura tecnica di supporto alla realizzazione degli obiettivi del Patto per il Lavoro Sud Est Metropolitano;
- il Sud Est Metropolitano costituisce un’area socio-economica importante sotto il profilo produttivo e delle comunicazioni, ponendosi quale strategico crocevia per giovani ed imprese;
- AFOL Metropolitana ha firmato un accordo di collaborazione con WESTFIELD EUROPE ltd, con sede legale in Londra, che gestisce l’insediamento di “Xxxxxxxxx Xxxxx”, ovvero lo shopping center di prossima apertura nel Comune di Segrate già dianzi menzionato;
- AFOL Metropolitana è stato individuato quale main partner per la realizzazione di un modello integrato di intervento a sostegno dell’occupazione;
- l'integrazione dei servizi per il lavoro, per la formazione e per l'orientamento, rappresenta uno dei punti di forza dell'attività svolta dall’AFOL;
- il PON IOG ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la disoccupazione e migliorare la qualità dell’occupazione dei giovani;
- ANPAL ha individuato in AFOL Metropolitana il Soggetto pubblico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze operative di realizzare un modello integrato di intervento a sostegno dell’occupazione, attraverso la stipula di un apposito accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizione previste all’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 50/2016;
- ANPAL, in particolare, anche tenuto conto della natura giuridica di AFOL Metropolitana, ritiene che questa rappresenti il Soggetto maggiormente idoneo a supportare l’Amministrazione nella realizzazione delle azioni volte a realizzazione di un modello integrato di intervento a sostegno dell’occupazione;
- l’art. 5, co. 6, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- ricorrono tanto per ANPAL come per AFOL le condizioni soggettive suindicate alle lett. c) del precedente alinea e le medesime parti sono pervenute nell’intenzione di porre in essere, per il perseguimento delle finalità condivise sopra indicate, un accordo di cooperazione conforme alle condizioni oggettive di cui alle lettere b) e c) del medesimi precedente alinea;
TENUTO CONTO CHE
Per quanto sopra esposto, ANPAL, a seguito di interlocuzioni di ordine strategico e tecnico, ha manifestato ad AFOL il proprio interesse alla realizzazione di un progetto finalizzato ad attuare un sistema integrato di servizi per l’inserimento lavorativo attraverso invito a presentare proposta progettuale con nota prot. n. 16555 del 19 dicembre 2018; AFOL con la “Proposta progettuale Est Lavoro”, ricevuta a mezzo posta elettronica certificata del 31 gennaio 2019, ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione del progetto in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati.
In virtù dell’interesse comune alla realizzazione dell’azione di cui sopra, ANPAL e AFOL, con il presente Accordo, ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D. Lgs.
n. 50 del 2016, convengono quanto segue.
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate amministrazioni. In particolare, esso disciplina l’esecuzione del progetto “Est-Lavoro” finalizzato ad attuare un sistema di servizi per il lavoro performante, come descritto nell’Allegato A.
2. Le premesse e l’Allegato A sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 (Obiettivi e finalità)
1. Il presente Accordo si propone di realizzare l’operazione descritta nell’Allegato A progetto “Est-Lavoro”, volta a sviluppare un modello integrato di intervento a sostegno dell’occupazione per le persone disoccupate e in cerca di lavoro.
2. Il Progetto “Est-Lavoro” si articolerà nelle attività descritte all’art. 4 e specificate in dettaglio nell’Allegato A.
3. Il progetto è finalizzato alla creazione e al consolidamento della rete di soggetti pubblici e privati che contribuiscano a sostenere e qualificare l’impatto occupazionale derivante dall’insediamento di Westfield Milano a Segrate.
Art. 3 (Governance del progetto)
1. La struttura di governance prevede una condivisione e una supervisione degli obiettivi mediante la costituzione di una Cabina di regia e di tavoli territoriali. AFOL cura la costituzione della Cabina di Regia (presieduta da ANPAL) quale struttura di riferimento per il coordinamento e la promozione delle azioni, nonché la preparazione dei tavoli di lavoro territoriali, la predisposizione dei documenti, il coordinamento dei tavoli, la comunicazione tra i partners.
2. La Cabina di regia è composta da:
a) XXXXX, che la presiede, a mezzo di proprio rappresentante;
b) AFOL, a mezzo di proprio rappresentante;
c) tre rappresentati delle associazioni sindacali maggiormente più rappresentative a livello territoriale;
d) tre rappresentati delle associazioni datoriali;
e) un rappresentante del Comune di Segrate;
g) un rappresentante della Città Metropolitana di Milano;
h) due rappresentati delle associazioni degli enti accreditati alla regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la formazione.
3. Le Parti possono concordare l’eventuale estensione della partecipazione alla Cabina di regia ad altri soggetti, il cui contributo sia essenziale alla riuscita del progetto.
4. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate da AFOL previa intesa con ANPAL.
Art. 4 (Azioni del progetto)
1. Le azioni del progetto consistono in:
a) creazione dello sportello Lavoro Sud-Est per l’erogazione dei servizi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone disoccupate e in cerca di lavoro;
b) attività comunicazione del progetto;
c) inserimento lavorativo di circa 3.000 giovani disoccupati fino a 35 anni di età e residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione tramite lo sportello di cui al punto a).
2. Con riferimento alle attività di cui al co. 1, lett. a), le parti collaborano all’erogazione dei servizi dello sportello come descritte nell’allegato A. Nell’ambito delle attività ANPAL può avvalersi anche di Anpal Servizi S.p.A., quale organismo in house dell’Agenzia medesima;
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, lett. b), le parti individuano gli strumenti dedicati alla promozione e pubblicizzazione del progetto e delle misure di promozione all’adesione/partecipazione ai servizi previsti dal progetto da parte di: imprese, persone disoccupate e in cerca di lavoro e di giovani residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione. L’azione di comunicazione è continua e si sviluppa su piani differenti e con diversificati strumenti in relazione al target bersaglio.
4. Con riferimento alle attività di cui al co. 1, lett. c), in seguito all’analisi dei fabbisogni professionali delle aziende insediate nel Centro commerciale Wesfield Milano e delle aziende dell’indotto, AFOL, sui 3.000 giovani residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, pone in essere azioni di dettaglio, su tutta la filiera dei servizi per il lavoro, riguardanti:
a) attività di coordinamento con i CPI delle Regioni meno sviluppate e in transizione: AFOL stipula degli accordi con i CPI delle regioni meno sviluppate e in transizione che avranno il compito di trasmettere i CV dei giovani presi in carico e disponibili a partecipare al progetto. AFOL raccoglie e analizza i CV e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine di un inserimento lavorativo dei giovani nelle aziende presenti nel Centro Commerciale Westfield Milano e nell’indotto;
b) Attività di incontro domanda/offerta di lavoro dei giovani: AFOL crea una banca dati per la raccolta delle vacancies espresse dalle aziende che
graviteranno su Westfield Milano e dell’indotto e dei CV dei giovani interessati alle opportunità occupazionali; la banca dati consente di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro e di individuare i CV dei giovani con il profilo professionale idoneo per l’inserimento lavorativo. Per i giovani coinvolti nel progetto può essere attivato un rimborso per la mobilità (spese di viaggio, vitto e alloggio) sulla base dei parametri di costo della Misura 8 del PON IOG. Inoltre, per i giovani fino a 29 anni è riconosciuta la fruizione della Misura 9 bis di “Incentivo occupazione giovani” del PON IOG, ove disponibile;
c) Attività di tutoraggio: AFOL svolge un’attività di tutoraggio nei confronti dei giovani selezionati dal momento della loro presa in carico (realizzata dai CPI delle Regioni meno sviluppate e in transizione) fino al momento dell’inserimento lavorativo;
d) Accordi di ricettività: AFOL può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati, singoli o imprese per facilitare l’accoglienza e permanenza di quanti – temporaneamente – si insediano nell’area bersaglio del progetto (affitti di camere/abitazioni e annessi servizi di vicinato).
Art. 5 (Impegni di ANPAL)
1. ANPAL nell’ambito della ripartizione generale dei compiti si impegna a:
a) presiedere la Cabina di Regia fornendo l’indirizzo, il coordinamento delle attività oggetto dell’Accordo, come descritta nell’Allegato A, e il raccordo dell’operazione con le altre azioni realizzate col contributo del PON IOG, in qualità di AdG;
b) contribuire alle attività dello Sportello di cui all’art. 4, co. 2, come descritte nell’allegato A, anche tramite Anpal servizi S.p.A.;
c) contribuire alle attività di comunicazione di cui al precedente art. 4, co. 3, sia con riferimento alla individuazione degli strumenti dedicati alla promozione e pubblicizzazione del progetto e delle misure di promozione e sia sotto il profilo finanziario, secondo quanto indicato al successivo art. 7;
d) espletare apposita proceduta, indetta con Avviso pubblico, volta alla messa a disposizione di risorse finanziarie per il rimborso dei costi sostenuti dai giovani residenti nelle regioni meno sviluppate e in
transizione per la mobilità interregionale, secondo quanto indicato al successivo art. 7;
e) assicurare un’adeguata comunicazione e diffusione dell’iniziativa, per quanto di competenza dell’AdG, anche nell’ambito delle attività di comunicazione della Garanzia Giovani;
f) valutare ed approvare i risultati conseguiti con la realizzazione dell’operazione di cui all’Allegato A, tenuto conto dell’utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie richiamato nelle premesse dell’Accordo ed in genere assolvere ad ogni adempimento alla medesima facente carico quale AdG del PON IOG, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.
Art. 6 (Impegni di AFOL)
1. AFOL, nell’ambito di quanto disposto dal presente Accordo e quindi fermo tutto quanto previsto nel presente Accordo o nel Progetto allegato, si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) definizione e implementazione dei servizi dedicati alle aziende e alle persone disoccupate e in cerca di lavoro, nonché ai giovani residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, finalizzati a supportare il prossimo insediamento di “Westfield Milano” e il patto “Est-Lavoro”;
b) creazione della Cabina di regia e di tavoli territoriali per il presidio dell’intera filiera dei servizi per l’inserimento lavorativo e partecipazione agli incontri;
c) creazione e consolidamento delle rete di soggetti pubblici e privati che contribuiranno a sostenere l’impatto occupazione derivante dall’insediamento di Westfield Milano a Segrate.
d) azioni di comunicazione attraverso strumenti dedicati alla promozione e pubblicizzazione del progetto e delle misure di promozione all’adesione/partecipazione ai servizi previsti dal progetto da parte di: imprese, persone disoccupate e in cerca di lavoro e di giovani residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione.
2. AFOL, inoltre, si impegna a:
a) stipulare una Convenzione con Westfield Milano per la definizione e regolamentazione dei flussi informativi e delle procedure operative utili
alla ricognizione dei profili professionali richiesti ed alla gestione degli inserimenti lavorativi;
b) stipulare gli Accordi tra i partners operativi di progetto (Centri per l’impiego – di seguito CPI - delle Regioni meno sviluppate e in transizioni e le imprese) per: la raccolta e l’analisi dei CV dei giovani; la raccolta delle vacancies e analisi dei fabbisogni aziendali; l’attività di tutoraggio dei giovani dal momento della presa in carico fino all’assunzione anche durante l’erogazione delle misure di politica attiva.
c) organizzare, in collaborazione e con il supporto dei CPI delle regioni in transizione, Job Day presso le regioni interessate per informare i giovani delle opportunità occupazionali espresse dal Centro Commerciale Westfield Milano. I Job day saranno strutturati con la formula di assessment di gruppo per una prima individuazione dei giovani che saranno presi in carico e disponibili a partecipare al progetto.
3. Nell’ambito delle Azioni di dettaglio, e in seguito all’analisi dei fabbisogni professionali delle aziende insediate nel Centro commerciale Wesfield Milano, AFOL, sui 3.000 giovani residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, porrà in essere le seguenti attività:
a) realizzazione delle attività di dettaglio di cui all’art. 4, co. 1, previste dall’intervento, anche attraverso i necessari raccordi con ANPAL, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all’avvio delle attività in conformità ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate da ANPAL;
b) comunicare ad ANPAL la data di avvio delle attività, conformemente a quanto previsto nell’operazione descritta nell’Allegato A;
c) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell’operazione;
d) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell’utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa;
e) fornire ad ANPAL il riepilogo delle spese raggiunte per le azioni di comunicazione, con allegata la documentazione probatoria;
f) fornire ad ANPAL, le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire ad ANPAL, di inviare i dati di monitoraggio trimestrali;
g) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
h) attenersi in materia di informazione e pubblicità alle direttive fornite da ANPAL e dagli orientamenti Comunitari;
5. AFOL definisce gli indicatori mirati alla verifica e valutazione degli esiti e dei risultati del progetto al fine di monitorare l’andamento del progetto.
Art. 7 (Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto sono complessivamente pari ad euro 1.500.000.
2. Una quota di tale importo, pari ad euro 350.000 è destinata all’attività di comunicazione del progetto, di cui al precedente art. 4, co. 3.
3. Tale quota sarà carico per uguale parte ad ANPAL e ad AFOL, ancorché sarà quest’ultima, per maggiore omogeneità, unitarietà e prossimità d’azione, a provvedere operativamente alle azioni relative, fatta salva la partecipazione di ANPAL alla individuazione degli strumenti dedicati alle attività di promozione e pubblicizzazione relative.
4. Il rimborso da parte di ANPAL per le attività di comunicazione suddette, pari, nel massimo, ad euro 175.000, avverrà solo nel caso in cui AFOL dimostrerà di aver raggiunto una spesa utile complessiva pari a euro
350.000. Le risorse per le attività di comunicazione saranno rimborsate e trasferite ad AFOL sulla base dei costi realmente sostenuti, previa presentazione di apposito rendiconto analitico con allegata la documentazione probatoria e comunque nell’ambito delle seguenti voci di spesa:
a) costi del personale interno direttamente coinvolto nelle attività di progetto (sulla base del Costo Medio Orario);
b) costi diretti per organizzazione di eventi (convegni, seminari, workshop, Job day, ecc.);
c) costi per materiali informativo (es. brochure).
5. ANPAL corrisponderà ad AFOL a titolo di anticipazione e previa richiesta, un importo pari al 20% dell’importo complessivo di cui al co. 2 per l’attività di comunicazione suindicata.
6. ANPAL emanerà un avviso pubblico per il rimborso dei costi sostenuti dai giovani residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione per la
mobilità interregionale, secondo i parametri di costo della scheda misura 8 del PON IOG.
7. Qualora fossero necessarie attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto di cui all’Allegato A o si decidessero nuovi interventi per le finalità di cui al presente Accordo, se disponibili, potranno essere destinate a tali interventi da ciascuna delle parti ulteriori e adeguate risorse finanziarie, previa, se del caso, sottoscrizione di apposito addendum al presente Accordo e comunque in conformità ai principi di riferimento.
8. AFOL si farà autonomamente carico altresì degli eventuali oneri finanziari relativi all’adattamento di eventuali applicativi da rendere disponibili sul portale Garanzia Giovani, ai fini dell’accesso dei giovani disoccupati alle attività del progetto di cui all’Allegato A.
Art. 8 (Monitoraggio)
1. Ai fini del monitoraggio, AFOL si impegna a conferire ad ANPAL, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all’attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del Programma “Garanzia Giovani”.
2. Il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto saranno svolti da ANPAL, anche con la collaborazione dell’Osservatorio per il Mercato del Lavoro della Città Metropolitana di Milano.
Art. 9 (Decorrenza e durata)
1. Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
Art. 10
(Modifiche all’Accordo)
1. Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante
apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.
Art. 11 (Disposizioni conclusive)
1. Il presente Accordo è stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali ed in particolare del PON IOG 2014-2020.
2. Per quanto non previsto del presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell’art. 5, co. 6 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50.
Sottoscritto in Roma, addì
Per l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Firma digitale | Per AFOL Metropolitana Il Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Firma digitale |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Data:18/02/2019 15:10:53