Indice
Regolamento sugli adempimenti inerenti le le procedure concorsuali e speciali
(Versione aggiornata a dicembre 2017)
Indice
REGOLAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI E SPECIALI
CONCORDATO PREVENTIVO
1) Proposta di concordato preventivo (fase pre-concordato): iscrizione della decisione o della deliberazione degli amministratori di società di capitali o cooperative pag. 6
2) Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese pag. 8
3) Decreto di fissazione dei termini, nomina del commissario giudiziale (fase pre-concordato - ricorso ex art 161 6° c) pag. 10
4) Deposito del piano e della documentazione integrativa alla domanda di ammissione a concordato presentata con riserva: pubblicazione nel registro delle imprese (fase pre-concordato - ricorso ex art 161 6° c) pag. 11
5) Comunicazione dell’indirizzo PEC del Commissario Liquidatore pag.11
6) Pubblicazione nel registro imprese della situazione finanziaria mensile dell’impresa (relazione periodica) (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c) pag.12
7) Inammissibilità della proposta di concordato (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)
pag. 13
8) Ammissione alla procedura di concordato preventivo pag.14
9) Artt. 88 e 166, II comma, L.F. - Trasmissione del decreto di ammissione per la trascrizione in relazione a quote di società a responsabilità limitata pag. 14
10) Art. 88 e 166, II comma, L.F. – Cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione in relazione a quote di società a responsabilità limitata pag. 15
11) Revoca dell’ammissione al concordato preventivo ed eventuale dichiarazione di fallimento
pag. 16
12) Decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario xxxxxxxxxx pag. 17
13) Giudizio di omologazione – fissazione della data udienza di comparizione delle parti e del commissario xxxxxxxxxx pag.17
14) Provvedimento di accertamento dell’esecuzione del concordato preventivo pag. 18
15) Risoluzione e annullamento del concordato pag.18
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA
1) Art 195 LF Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa pag. 19
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
1) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese della istanza di sospensione pag. 20
2) Decreto di disposizione del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati pag. 21
3) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese pag. 22
4) Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti pag.23
5) Piano risanamento esposizione debitoria: pubblicazione nel registro imprese pag. 23
FALLIMENTO
1) Annotazione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese pag.25
EFFETTI DEL FALLIMENTO
1) Esclusione di diritto del socio a seguito di fallimento pag. 27
2) Decadenza dall’incarico di amministratore o sindaco di società a seguito di fallimento pag.28
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
1) Nomina del curatore | pag.28 |
2) Revoca del curatore | pag. 29 |
3) Comunicazione dati per l’insinuazione al passivo | pag.29 |
4) Comunicazione dell’indirizzo PEC del curatore | pag. 30 |
5) Deposito del rapporto riepilogativo semestrale | pag. 32 |
6) Decreto di sostituzione del curatore | pag. 32 |
7) Chiusura del fallimento | pag.33 |
8) La revoca del fallimento | pag.35 |
9) Cancellazione della società richiesta dal curatore | pag.35 |
10) Riapertura del fallimento | pag.36 |
11) Decreto che respinge la richiesta del fallimento – riapertura fallimento | pag. 39 |
CONCORDATO FALLIMENTARE
1) Proposta di concordato fallimentare di soc. di capitali fallita pag. 38
2) Decreto del giudice delegato di fissazione del termine per l’opposizione all’omologa del concordato fallimentare pag. 38
3) Decreto di omologa del concordato fallimentare (previsto anche per le soc. di persone
pag. 38
4) Provvedimento di esecuzione del concordato pag. 38
5) Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare pag. 38
6) Decreto della Corte di Appello che decide sul reclamo pag. 38
7) Sentenza che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento pag. 39
8) Sentenza che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento pag. 39
DECRETO DI SEQUESTRO E DISSEQUESTRO
1) Adempimenti pag. 40
COOPERATIVE
1) Gestione commissariale della società pag. 43
2) Scioglimento della società per atto dell'autorità pag. 43
3) Sostituzione dei liquidatori volontari inerti o ritardatari pag. 43
4) Liquidazione coatta amministrativa pag. 44
5) Accettazione carica su domanda commissario liquidatore /
Nomina commissario liquidatore di cooperativa sciolta per atto di autorità pag 45
6) Comunicazione MSE di scioglimento e decreto di cancellazione cooperativa pag. 45
ESECUZIONE DI PENE ACCESSORIE pag. 47
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI S.P.A. A SEGUITO DI DENUNZIA AL TRIBUNALE STESSO DA PARTE DEI SOCI (2409 e 2615 ter cc
e 103 disp. Att. CC) pag. 48
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE pag. 48
SORVEGLIATI SPECIALI pag. 48
CREA PRATICA pag. 48
CONCORDATO PREVENTIVO
1) Proposta di concordato preventivo (fase pre-concordato): iscrizione della decisione o della deliberazione degli amministratori di società di capitali o cooperative
Norme di riferimento: art. 2436 c.c.; art. 152 e art. 161 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Termine: 30 giorni dalla data dell’atto
Obbligato: notaio
Secondo quanto stabilito dall’art. 152 L.F., richiamato dall’art. 161 comma 4, la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.
Pertanto, a mente del combinato disposto del 6° comma dell’art. 161 L.F. e dell’art. 152 L.F., la pubblicazione nel RI riguarda solo la decisione/deliberazione di approvazione della proposta/presentazione della domanda di concordato preventivo di spa, sapa, srl e società cooperative e non, invece, di società di persone.
Si ritiene che, qualora la società interessata versi in stato di liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetti all’organo di liquidazione, sempre che l’atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente. La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 152 legge fallimentare, che attribuisce tale competenza agli “amministratori”, deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all’organo “gestorio”, quale esso sia, in luogo dell’assemblea dei soci.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 90 Imposta di bollo: € 65 (assolta dal notaio tramite MUI - Modello Unico Informatico - ai sensi del numero 1) dell'art. 1 comma1-bis. 1. della Tariffa-parte I allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE
• Mod. S2 - riquadro 20 – “Tipo Atto/Fatto” – “proposta di concordato preventivo” con l’indicazione “Deposito della delibera dell’organo amministrativo di proposta di concordato preventivo, ricevuta dal notaio ………, il repertorio n. … “.
CODICE ATTO: A05
DATA ATTO: data dell’atto pubblico
ALLEGATI : delibera/decisione (degli amministratori o del liquidatore) in forma di atto pubblico prodotto, unitamente agli eventuali allegati, in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformita' (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)*
DISTINTA: sottoscritta dal notaio
NOTE
• la richiesta di iscrizione ex art. 152 L.F., di regola, precede la trasmissione da parte della cancelleria ex art. 161; peraltro, l’ufficio non terrà conto dell’ordine di arrivo delle predette pratiche ai fini della loro iscrizione;
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Proposta di concordato:
CON IL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL xxxxxxxxxxxx SI DELIBERA DI:
- PREDISPORRE GLI ATTI NECESSARI PER L'EVENTUALE CONSEGUIMENTO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE OPPURE, IN ALTERNATIVA, PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 160 E SEGUENTI E 186 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI PRESENTARE LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART 182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE O, IN ALTERNATIVA, DI PRESENTARE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ARTICOLI 160 E SEGUENTI E 186 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI PRESENTARE IN OGNI CASO DOMANDA PRENOTATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE;
- DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, CONCEDENDOGLI SIN DA ORA OGNI PIU' AMPIA FACOLTA', TRA CUI IN PARTICOLARE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI GLI INCOMBENTI PREVISTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE AI FINI DEL
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. (secondo quanto indicato nella pratica)
Oppure
Proposta di concordato:
AI SENSI DEGLI ARTT. 152 E 161 LEGGE FALLIMENTARE, DI PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, E DI SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO RICORSO, NEL RISPETTO DELL'ATTUALE FORMULAZIONE DI CUI ALL'ART. 161 VI COMMA L.F., DA PARTE DELLA PREDETTA SOCIETA' "EMMETI INDUSTRIA S.R.L." DINANZI AL TRIBUNALE DI LATINA, CON RISERVA DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ENTRO IL TERMINE CHE VERRA' STABILITO DAL TRIBUNALE.
(secondo quanto indicato nella pratica)
MAD
Data denuncia (MT) 12/04/2017
10/04/2017 - ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
2) Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese
Norme di riferimento: art. 161 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
A mente del comma 5 dell’art. 161, “La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria”.
La cancelleria fallimentare comunica il deposito della domanda trasmettendo copia del ricorso.
Dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese discendono rilevanti effetti. Segnatamente, avuto riguardo all’art. 168 della legge fallimentare, “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Quanto alla competenza territoriale, il primo comma dell’art. 161 dispone che “la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza”.
NOTE
• Il divieto stabilito dall'art. 168 L..F. in merito alle azioni esecutive e individuali riguarda tutti i beni dell’impresa, comprese le quote di partecipazione eventualmente detenute in altre società.
• A mente del settimo comma dell’art. 161 L.F., “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione”. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione agli atti di straordinaria amministrazione adottati o posti in essere successivamente al deposito del ricorso in cancelleria;
MODALITA’ OPERATIVE (da utilizzare per ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria) – Far riferimento al modello CF per l’indicazione dell’elenco modelli da indicare nella ricevuta SCRIBA).
Attualmente la comunicazione viene fatta a cura del cancelliere con email con allegata il ricorso/decreto/relazione periodica (non ancora tramite Xxxxxx).
Occorre salvare il file dell’email del Tribunale e il file contenente il testo del ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria.
Utilizzare la funzione CREA PRATICA D’UFFICIO
1) da GEDOC salvare la comunicazione arrivata per e-mail (stampa in pdf creator)
2) salvare il ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria pervenuto in formato PDF in cartella UFFICIO
3) SCRIBA
4) CREA PRATICA D’UFFICIO indicare c.f. e numero REA impresa – modulo CF – tasto “crea pratica”
5) compilare estremi comunicazione e indirizzo sede legale (le prime due indicazioni)
- (LT – REA . Denominazione – cf- tribunale – cp 1/2015 – la data del provvedimento è la data del deposito in cancelleria; da ripetere in data deposito cancelleria)
6) Elenco modelli: CF (stato I, provincia LT, inserire l’indirizzo della sede legale)
7) Salva e controlla
8) ALLEGATI pratica – aggiungi – documento A98 altri atti – legalmail
9) Inserisci documento
10) Aggiungi
11) Aggiungo allegato
12) Indicare secondo il tipo di atto:
- A99 ricorso/decreti/relazione periodica/situazione finanziaria (altri atti) A Salva e controlla Attenzione la denominazione dei file non dev’essere troppo lunga (legalmail cp 3 26.10.2015)
Se manca la data di deposito del provvedimento in cancelleria, indicare come data atto, la data del documento posta accanto alla firma e come data della legalmail la data della PEC.
PREPARA PRATICA ( 80004010593 codice fiscale della CCIAA di Latina – CCIAA – Registro delle Imprese – email e telefono dell’istruttore)
Qualifica ALTRO PREVISTRO dalla vigente normativa Firma on line – avvia procedura di firma
Spedizione pratica
SCRIBA –
Elenchi modelli presentati CF- riq. G ( per preconcordato)
A99 informazioni aggiuntive X00 (xxxxx atti) deposito ricorso/ decreti/ relazione periodica
/situazione finanziaria- data atto, indicare la data di deposito in cancelleria (togliere eventuale A15 che esce per default)
Note:
CONSOLIDA
FINE ISTRUTTORIA STAMPA RICEVUTA
Si fascicola nel seguente modo: relazione periodica, testo email, pratica CF, ricevuta PRA
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Proposta di concordato:
********************************************************************************
……………..- TRIBINALE DI ……… - SEZIONE FALLIMENTARE - DEPOSITO RICORSO EX ART.161 6 COMMA L.F. CON RISERVA -PROCEDIMENTO N.CP…….
MAD
Data denuncia (M) xx/xx/2015
xx/xx/2015 - TRIBUNALE DI LATINA- SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161 LF
6° comma – procedimento n.
3) Decreto di fissazione dei termini, nomina del commissario giudiziale (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)
Norme di riferimento: art. 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Legittimati: trasmissione a cura del cancelliere
Con il decreto che fissa il termine di cui al primo periodo del sesto comma dell’art. 161, termine entro il quale, a fronte della domanda di ammissione “con riserva”, l’imprenditore deve presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro, fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, il tribunale:
• nomina del commissario xxxxxxxxxx di cui all’articolo 163, secondo xxxxx, n. 3;
• deve disporre gli obblighi informativi periodici.
L’iscrizione nel registro imprese, benché non espressamente prevista, è ritenuta necessarie ed è eseguita d’ufficio su comunicazione della cancelleria.
MODALITA’ OPERATIVE ED ESEMPIO MECCANIZZAZIONE
Vedi modalità operative “Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese”.
Nb. Fino a quando non ci sarà l’invio della pratica compilata da parte del Tribunale, ma la comunicazione tramite Pec ( indicare solo il nominativo del commissario giudiziale nel MAD);
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Proposta di concordato:
omissis……………………….
********************************************************************************
…………..- TRIBINALE DI ……….. - SEZIONE FALLIMENTARE - RICORSO EX ART.161
L.F. DECRETO CP…. - IL TRIBUNALE DI …………. ASSEGNA ALLA RICORRENTE IL TERMINE SINO AL ……………. PER IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA, DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.162, 2 E 3 COMMA L.F.- NOMINA DEL DOTT. ………….. COMMISSARIO XXXXXXXXXX. (secondo quanto indicato)
- TRIBUNALE DI xxxxx - RICORSO EX ART.161 COMMA 6 L.F. -
PROCEDIMENTO N.C.P.xx/15 - IL TRIBUNALE DI xxxx ASSEGNA ALLA SOCIETA' IL TERMINE FINO AL xx/xx/2016 PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO, DEL PIANO E DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 161 SECONDO E TERZO COMMA L.F., FISSA PER LA
COMPARIZIONE DELLE PARTI DAVANTI AL COLLEGIO L'UDIENZA DEL xx/xx/2016 ORE 10, NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE IL
DOTT.xxxxx. DA CCIAA DI xxx POSIZIONE REA xxxx. (secondo quanto
indicato)
MAD
Data denuncia (M) 26/04/2017
26/04/2017 - TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161, 6 COMMA L.F.PROCEDIMENTO N.X/2017 DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA,NOMINA DELL'AVV.
4) Deposito del piano e della documentazione integrativa alla domanda di ammissione a concordato presentata con riserva: pubblicazione nel registro delle imprese (fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c)
Norme di riferimento: art. 161 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
A mente del sesto comma dell’art. 161, “L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni….omissis….”
A tale riguardo, è ritenuta ammissibile l’iscrizione della proposta, del piano e della documentazione, depositata in cancelleria successivamente alla domanda. La pubblicazione nel registro imprese deve essere richiesta dal cancelliere, seguendo la procedura prevista per l’iscrizione della domanda. In sede di iscrizione d’ufficio verrà data evidenza dell’integrazione documentale.
NOTE
• Secondo quanto stabilito dal sesto comma dell’art. 161, “omissis …nel termine entro il quale l’imprenditore deve “sciogliere la riserva” alla domanda di concordato depositata, presentando la documentazione necessaria, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma (di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti)..
MODALITA’ OPERATIVE (Comunicazione dalla Camera sede di impresa fuori provincia )
Comunicazione da parte della CCIAA di … delle comunicazioni del Tribunale
Generare solo un PRA elenco atti a99 ricorso ex art. 161 l.f.- proc. N. cp xx/15 data atto deposito in cancelleria
Elenco modelli CF riq g
Note: art. 3 dpr 558/99 cciaa di XXXXXX Non creare la pratica
Fascicolare nel seguente modo email e ricevuta PRA
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI dal Registro delle Imprese della provincia di
- IN DATA xx/xx/xxx E' STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA
COMUNICAZIONE PERVENUTA DALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI xxxxx
DEL DEPOSITO IN DATA xx/xx/2015 DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
5) Comunicazione dell’indirizzo PEC del Commissario Liquidatore
Norme di riferimento: Art. 1, comma 19, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Termine:10 giorni dalla data di nomina (data di deposito in cancelleria della provvedimento)
Obbligato:il commissario liquidatore
Ai sensi della norma di riferimento, “Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”
IMPORTI
Diritti di segreteria:€ 10,00 Imposta di bollo:esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• intercalare P, riquadri 1 e 2; eventuali ulteriori informazioni utili nel modulo note
CODICE ATTO:A15
DATA ATTO:data dell’invio telematico della pratica
ALLEGATI: nessuno
DISTINTA:deve essere sottoscritta dal commissario liquidatore
NOTE
• L’indirizzo PEC in questione, non deve essere confuso con quella dell’impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa (tale sulla base di differente normativa), bensì consiste nella pec del commissario liquidatore, quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell’ambito della procedura concorsuale;
• per questa ragione, l’ufficio del registro delle imprese provvederà ad inserire l’indirizzo pec in calce alla posizione del commissario liquidatore.
6) Pubblicazione nel registro imprese della situazione finanziaria mensile dell’impresa (relazione periodica) (fase pre-concordato - ricorso ex art 161 6° c)
Norme di riferimento: art. 161, comma 8, del X.X. 00 marzo 1942. Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
In sede di iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese, la relazione risulterà pubblicata tramite evidenza descrittiva nella sezione Annotazioni di procedure concorsuali.
MODALITA’ OPERATIVE
Vedi modalità operative “Fase pre-concordato -ricorso ex art 161 6° c. Domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo: pubblicazione nel registro delle imprese”.
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
…….omissis
******************************************************************************** xx/xx/2015-TRIBUNALE DI LATINA- SEZIONE FALLIMENTARE-RICORSO EX ART.161 L.F. COMMA 6- PROCEDIMENTO N.CPxx/2015- DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA AL
MAD
Data denuncia (M) xx/xx/2015
xx/xx/2017- DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA AL
7) Inammissibilità della proposta di concordato (fase pre-concordato - ricorso ex art 161 6° c)
Norme di riferimento: art. 162 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Legittimati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Ai sensi dell’art. 162 L.F. il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.
La norma non prevede espressamente l’iscrizione (o comunque la pubblicazione) nel registro imprese del decreto in parola.
Tuttavia, si ritiene opportuno che questo decreto venga comunque reso noto per mezzo della pubblicazione nel registro imprese.
Sempre ai sensi art. 162 L.F. il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Meccanizzazione: togliere tutte le annotazioni (rosse) del Tribunale, tranne quella depositata dal notaio.
NOTE
• Anteriormente alla modifica apportata dall’art. 12 D.Lgs. 12 settembre 2007,n. 169, l’art. 162 L.F. prevedeva la dichiarazione d’ufficio del fallimento da parte del Tribunale.
• In fase di iscrizione d’ufficio della chiusura della procedura di concordato preventivo, verrà eliminato ogni riferimento alla stessa dalla parte ordinaria della visura camerale e eventualmente,sulla base del provvedimento trasmesso da parte del Cancelliere, iscritto il fallimento del debitore.
8) Ammissione alla procedura di concordato preventivo
Norme di riferimento: art. 163 e art. 166 del X.X. 00 marzo 1942. Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Legittimati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Il Tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
Il decreto è pubblicato (art. 166 L.F.) a cura del cancelliere a norma dell’art. 17 L.F. Tra l’altro, con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) omissis;
3) nomina il commissario xxxxxxxxxx osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) omissis;
In fase di iscrizione d’ufficio dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, si provvederà anche a pubblicizzare la nomina del commissario giudiziale.
NOTE
• Si richiama l’attenzione sulle disposizioni stabilite dagli artt. 167 e 168 L.F., in materia di amministrazione dei beni durante la procedura e di effetti della presentazione del ricorso.
9) Artt. 88 e 166, II comma, L.F. - Trasmissione del decreto di ammissione per la trascrizione in relazione a quote di società a responsabilità limitata
Norme di riferimento: art. 88, richiamato dal secondo comma dell’art. 166 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Termine: non espressamente previsto
Legittimato: il commissario giudiziale
Se il debitore possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
Si ritiene che la finalità della disposizione sia quella di consentire un’adeguata informazione, anche avuto riguardo alle previsioni dell’art. 168 L.F..
In base all’interpretazione prevalente, si ritiene che la quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata costituisca bene mobile registrato.
L’articolo 5 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha modificato l’articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, sostituendo la parola “annotato” con la parola “trascritto”.
Pertanto, pur in assenza di una vera e propria prassi in tal senso, avuto riguardo al 2° comma del citato art. 88 della Legge Fallimentare, è ammessa l’iscrizione del decreto di ammissione al concordato sulla posizione registro imprese relativa a società a responsabilità limitata nelle quali il debitore detenga una quota di partecipazione al capitale sociale.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 Imposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S, riquadro 04 (variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota)
• E’ necessario indicare quale data atto quella di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento e, nel campo "vincoli sulla quota", è necessario precisare "Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo...estremi...depositato... in ordine al quale è richiesta la trascrizione ai sensi dell'art. 88 X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
CODICE ATTO: A18
CODICE TIPO DOCUMENTO: “decreto Tribunale” – codice inserito da ricercare dal menù
DATA ATTO: data di deposito in cancelleria del decreto di ammissione
ALLEGATI : copia informatica del provvedimento
DISTINTA: va sottoscritta dal commissario xxxxxxxxxx
10) Art. 88 e 166, II comma, L.F. – Cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione in relazione a quote di società a responsabilità limitata
Norme di riferimento: art. 88, richiamato dal secondo comma dell’art. 166 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Termine: non espressamente previsto
Legittimati: il commissario giudiziale.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 Imposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S, riquadro 04 (variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota)
• E’ necessario indicare quale data atto quella di deposito in cancelleria del provvedimento in base al quale il concordato è da considerarsi chiuso o revocato, o la data del decreto di omologazione divenuto definitivo, eliminando (non riportando) dal campo "vincoli sulla quota" gli estremi del decreto trascritto.
CODICE ATTO: A18
CODICE TIPO DOCUMENTO: : “decreto Tribunale” – codice inserito da ricercare dal menù
DATA ATTO: data di deposito in cancelleria del provvedimento
ALLEGATI : provvedimento di revoca o di omologazione del concordato (divenuto definitivo)
DISTINTA: va sottoscritta dal commissario xxxxxxxxxx
11) Revoca dell’ammissione al concordato preventivo ed eventuale dichiarazione di fallimento
Norme di riferimento: art. 173 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Legittimati: trasmissione a cura del cancelliere
Ai sensi dell’art. 162 L.F. il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.
La norma non prevede espressamente l’iscrizione (o comunque la pubblicazione) nel registro imprese del decreto in parola.
Tuttavia, la pubblicazione nel registro imprese del decreto di revoca dell’ammissione è ritenuta necessaria.
Sempre ai sensi art. 173 L.F. il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
MODALITA’ OPERATIVE CASO di INAMMISSIBILITA’(non luogo a procedere) Il decreto arriva a mezzo Pec.
Fare il CREA PRATICA D’UFFICIO (causale CF – compilare estremi comunicazione e sede legale. Il numero del provvedimento è il cronologico se non c’è indicare il cp; la data è la data di depostito in cancelleria.
Allegati:
1)99 - legalmail 99 , la data è la data di invio dell’email;
2) E32Decreto A15
Particolarità:
Il Tribunale dispone il “non luogo a procedere sull’istanza ex. Art. 161, comma 6 LF e rimette gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 7 della LF
Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.
1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento."
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
DECRETO DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULL'ISTANZA EX ART.161 6 COMMA L.F.
MAD:
Data denuncia (M) 07/12/2015
………….. - TRIBUNALE DI LATINA-PRIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDIMENTO
N.CP……….- DECRETO DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULL'ISTANZA EX art
161 6 comma lf
12) Decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario xxxxxxxxxx
Norme di riferimento: art. 180 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Ai sensi del primo comma dell’art. 180, se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario xxxxxxxxxx, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
In riferimento alla pubblicazione a norma dell’art. 17, l’ufficio del registro imprese eseguirà l’iscrizione del provvedimento verificata la presenza di tale disposizione da parte del giudice.
13) Giudizio di omologazione – fissazione della data udienza di comparizione delle parti e del commissario xxxxxxxxxx
Norme di riferimento: art. 180 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Ai sensi del quinto comma dell’art. 180 della legge fallimentare il decreto adottato ai sensi del medesimo articolo è pubblicato a norma dell’art. 17 L.F.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180 (art. 181 L.F.).
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
NOTE
• L’omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’ articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni;
• contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio (art. 183 L.F.) e, con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma;
• In caso di mancata omologazione del concordato, in fase di iscrizione d’ufficio della chiusura della procedura di concordato preventivo, verrà eliminato ogni riferimento alla stessa dalla parte ordinaria della visura camerali; ugualmente, l’ufficio cancellerà il nominativo del commissario xxxxxxxxxx (nonché quello del commissario liquidatore eventualmente nominato); se dichiarato, si procederà alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
MODALITA’ OPERATIVE Omologa del concordato
Per la pratica pervenuta tramite Siecic, rettificare la ricevuta nel seguente modo:
- in corrispondenza dell’elenco atti, riportare accanto ad A15 la dicitura “omologa del concordato”
- in corrispondenza del elenco modelli, in corrispondenza di CF indicare la lettera B (togliere la G). rea 173773
14) Provvedimento di accertamento dell’esecuzione del concordato preventivo
Norme di riferimento: artt. 185 e 136 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Legittimato: trasmissione a cura del cancelliere
Il secondo comma dell’art. 185 richiama la previsione di cui al (solo) secondo comma dell’art. 136. Pertanto, la pubblicazione nel registro imprese ex art. 17, prevista dal quarto comma dell’art. 136 citato, non risulta formalmente richiamata.
Peraltro, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento del giudice è ritenuta necessaria
15) Risoluzione e annullamento del concordato
Norme di riferimento: artt. 137 e 138, richiamati dall’186 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
La pubblicazione nel registro imprese è desumibile dagli articoli 137 e 138 L.F., che definiscono la sentenza reclamabile a norma dell’art. 18, norma che presuppone la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 17 L.F.
Ad ogni modo, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento del giudice è ritenuta necessaria.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA
1) Art 195 LF Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.
Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Omissis…
Fare il crea pratica d’ufficio, allegare sentenza e legalmail Protocollare nel seguente modo:
Elenco atti: A15 sentenza di accertamento stato di insolvenza data atto è la data del deposito in cancelleria
Elenco modelli:
CF riq. D
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Impresa in STATO DI INSOLVENZA
Data iscrizione procedura: 26/05/2016 Data provvedimento: 23/05/2016
Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA Tribunale di DI LATINA RG N.47/2016 SENT.60/2016
MAD
Data denuncia (MT) 24/05/2016
23/05/2016 - STATO DI INSOLVENZA
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
1) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese della istanza di sospensione
Norme di riferimento: art. 182bis (sesto comma) del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Obbligati: Amministratori/imprenditore individuale
Ai sensi della norma di riferimento, “il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), (3) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori …omissis. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”.
In altri termini, in vista dell’accordo in quanto tale, l’impresa può fare una richiesta di preaccordo (o proposta di accordo) ottenendo l’applicazione anticipata delle tutele e vedendosi riconosciuto un termine per depositare i documenti.
CODICE ATTO: A05 VRIFICARE************************
DATA ATTO: data di deposito dell’istanza in cancelleria
ALLEGATI: copia informatica dell’istanza, dichiarata conforme dall’obbligato/legittimato a quella depositata presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S2 - riquadro 20 per le società; mod. I2 – riquadro 31 per le imprese individuali;
• nel riquadro, 20 o 10, codice 007 (si tratta di un campo descrittivo) deve essere precisato “deposito per l’iscrizione dell’istanza di sospensione ex art. 182 bis, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Latina in data ”
IMPORTI
Diritti di segreteria: società € 90,00 - imprese individuali € 18,00 Imposta di bollo: società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 - imprese individuali € 17,50
DISTINTA DI PRESENTAZIONE:
deve essere sottoscritta dall’obbligato o da un professionista da questi incaricato o da suo procuratore speciale.
NOTE
• Con il termine “pubblicazione” si intende l’iscrizione nel registro imprese;
• La norma non individua espressamente il soggetto obbligato o legittimato alla richiesta di pubblicazione dell’istanza di sospensione; si ritiene che l’obbligo di pubblicazione ricada sul soggetto interessato (titolare impresa individuale, amministratori di società). Tuttavia, considerato il silenzio della legge e, comunque, l’affinità con la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è ritenuta certamente ammissibile la trasmissione da parte del cancelliere, a seguito della quale il si provvederà d’ufficio all’iscrizione;
• Si ritiene che il deposito dell’istanza presso il tribunale debba anticipare il deposito presso il registro delle imprese; in primo luogo, alla luce del tenore letterale della norma, tale procedura, inoltre, consente la trasmissione al registro imprese di una copia conforme tale per effetto di una dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) particolarmente agevolata e semplificativa (art. 19 D.P.R. 445/2000);
2) Decreto di disposizione del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati
Norme di riferimento: art. 182bis, settimo comma, del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Legittimato: trasmissione a cura del cancelliere
Il settimo comma dell’art. 182 bis qualifica il decreto reclamabile a norma dell’art. 18, norma che presuppone la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 17 L.F.
Ad ogni modo, la pubblicazione nel registro imprese del provvedimento è ritenuta necessaria.
NOTE
• Si ritiene altresì necessaria la pubblicazione del decreto con il quale il tribunale rigetti l’istanza di sospensione depositata, in modo da consentirne la rimozione della pubblicazione dal registro imprese.
MODALITA’OPERATIVE ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
Decreto pervenuto a mezzo Pec dal Tribunale, in cui il giudice assegna un termine (60gg) dal decreto per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista (divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive, acquisire titoli di prelazione se non concordati) Fare il crea pratica d’ufficio
Elenco atti: A15 – Decreto del Tribunale – data deposito in cancelleria; Elenco modelli: CF riq. B
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Accordi di ristrutturazione dei debiti:
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ( con pratica depositata dal notaio)
********************************************************************************
16/12/2016 - TRIBUNALE DI - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
-ART. 182 BIS, COMMA 7 L.F. - R.G.N. N. /2016.
MAD
Data denuncia (M) 19/12/2016
16/12/2016 - TRIBUNALE DI - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
-ART. 182 BIS, COMMA 7 L.F. - R.G.N. N. /2016.
3) Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel registro imprese
Norme di riferimento: art. 182bis (sesto comma) del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto Obbligati: amministratori Legittimato: notaio
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento flessibile disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. L’impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento.
A mente del secondo comma dell’art. 182 bis L.F., “l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”.
Dalla pubblicazione dell’accordo nel registro imprese discendono rilevanti effetti. Segnatamente, “dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma.”
CODICE ATTO: A05 VERIFICARE ********************
DATA ATTO: data di autentica dell’ultima sottoscrizione apposta all’accordo
DISTINTA: sottoscritta dal notaio o dagli amministratori
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S2 – riquadri B e 20 – Accordi di ristrutturazione dei debiti, per le società; mod. I2 – riquadro 31 – Accordi di ristrutturazione dei debiti, per le imprese individuali;
IMPORTI
Diritti di segreteria: società € 90,00 - imprese individuali € 18,00 Imposta di bollo:società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 -imprese individuali € 17,50
NOTE
• Con il termine “pubblicazione” si intende l’iscrizione nel registro imprese;
• La norma non individua espressamente il soggetto obbligato o legittimato alla richiesta di pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione; si ritiene che l’obbligo di pubblicazione ricada necessariamente sull’impresa che propone l’accordo;
• L’art. 182 bis, anche in riferimento alla pubblicazione nel registro imprese, non prevede una forma particolare, è ritenuta necessaria, comunque, la forma di scrittura privata autentica; ciò detto, pertanto, tutte le sottoscrizioni (benché apposte in distinti documenti relativi alla proposta ed alle accettazioni) devono essere autenticate da notaio;
• La pubblicazione dell’accordo ristrutturazione dei debiti può essere richiesta anche successivamente alla proposta di concordato preventivo c.d. “con riserva” (art. 161, sesto comma).
4) Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Norme di riferimento: art. 182bis, settimo comma, del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Obbligato: trasmissione a cura del cancelliere
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
NOTE
• In fase di iscrizione del decreto di omologazione, l’ufficio provvederà all’inserimento della notizia relativa all’omologazione, in aggiunta ai riferimenti di pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione,
• Si ritiene necessaria l’iscrizione dell’eventuale decreto di non omologazione dell’accordo, i modo da consentire la rimozione della pubblicazione precedente (dell’istanza di sospensione o dell’accordo)
5) Piano risanamento esposizione debitoria: pubblicazione nel registro imprese
Norme di riferimento: art. 67 del X.X. 00 marzo 1942.
Termine: non espressamente previsto
Legittimato: Amministratori/imprenditore individuale (il debitore)
Ai sensi dell’art. 67, terzo comma lett. d), così come novellato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli “non sono soggetti all’azione revocatoria”, tra gli altri, “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.
Il “piano di risanamento”, deve essere attestato da un professionista indipendente, designato dal debitore secondo le disposizioni dell’art. 67 stesso.
La norma prevede la possibilità che il piano sia pubblicato nel registro imprese, su richiesta del debitore.
CODICE ATTO: A05 VERIFICARE********************
CODICE TIPO DOCUMENTO: A99
DATA ATTO: data dell’attestazione del professionista
ALLEGATI : copia del piano di risanamento, attestazione del professionista (da questi firmata digitalmente)
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S2 – riquadro 20, per le società; mod. I2 – riquadro 31; l’indicazione deve essere del seguente tenore “Piano di risanamento dell’impresa ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) L.F.
IMPORTI
Diritti di segreteria: società € 90,00 -imprese individuali € 18,00 Imposta di bollo: società di capitali € 65,00; di persone € 59,00 -imprese individuali € 17,50
DISTINTA DI PRESENTAZIONE: deve essere sottoscritta dal legittimato o da un professionista da questi incaricato o da suo procuratore speciale
FALLIMENTO
1) Annotazione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese
Norme di riferimento: artt. 16 e 17 del X.X. 00 marzo 1942. Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
La sentenza è annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta (art. 17, comma 2).
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria), trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente (art. 17, comma 3).
L’ufficio del registro delle imprese iscrive la sentenza sulla posizione relativa all’impresa destinataria del provvedimento. L’iscrizione è eseguita anche su posizioni cessate per trasferimento in altra provincia; in tale ultimo caso, dopo l’iscrizione l’ufficio trasmette la sentenza anche all’ufficio registro imprese ove l’impresa ha trasferito la propria sede. Qualora si determini il fallimento dei soci illimitatamente responsabili l’ufficio (art. 247 L.F.) esegue l’annotazione anche in calce ai singoli soci.
In nessun caso, invece, il fallimento del socio comporta il fallimento della società a norma dell’art. 149 L.F.
Per prassi consolidata, l’ufficio Registro Imprese esegue, per estensione, l’annotazione della sentenza di fallimento anche sull’eventuale impresa individuale del socio illimitatamente responsabile fallito. L’annotazione per estensione non è eseguita, invece, sulla posizione delle società, di capitali o di persone, nelle quali il socio illimitatamente responsabile sia eventualmente titolare di quote di partecipazione al capitale/conferimenti. Tale annotazione può essere richiesta dal curatore, nell'esercizio dei poteri conferiti dal secondo comma dell'art. 88 L.F., come compiutamente descritto nel paragrafo "Art. 88 - trasmissione della sentenza per la trascrizione del fallimento in relazione a partecipazioni in società a responsabilità limitata".
L’estratto della sentenza trasmessa dal Cancelliere deve contenere, tra l’altro, il nome del curatore e la data di deposito della sentenza. Conseguentemente, anche la nomina del curatore è comunicata dal Cancelliere.
NOTE
• La sentenza di fallimento, come tutti i provvedimenti adottati in camera di consiglio, produce effetto dal momento del deposito in cancelleria. Questa, sarà la data effetto del fallimento che risulterà iscritta nel registro delle imprese.
• Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 16 L.F., la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133 (deposito in cancelleria), primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla
data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo xxxxx.
• L’annotazione del fallimento dichiarato ai sensi e nei termini di cui all’art. 10 della Legge Fallimentare, è eseguita sulla posizione dell’impresa o della società cancellata.
• A seguito dell’annotazione della sentenza presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale, il fallimento risulta anche sulla posizione delle eventuali unità locali o localizzazione correnti in province differenti.
Protocollazione fallimenti
1) SCRIBA Pratiche telematiche –procedure concorsuali (tipologia di pratica con estensione KM provenienza dai Tribunali)
3) salvare il file relativo alla sentenza di fallimento denominando il file con numero/anno (questo al solo fine di avere un archivio temporaneo, che sarà successivamente eliminato e che serve esclusivamente per modalità funzionali al lavoro d’ufficio)
3) stampare la sentenza di fallimento (la prima pagina e il dispositivo per la meccanizzazione)
4) stampare la distinta (per la parte di interesse per la meccanizzazione)
5) elenco degli atti presentati Atto A15, aggiungere nella parte relativa alle informazioni aggiuntive “fallimento n. 100/2015 (togliere la data denuncia e approvazione); modulo CF riquadro A – modulo P
6) prima di consolidare, copiare con la selezione il codice fiscale e fare la ricerca anagrafica da “ricerca nazionale” e fare la visura (controllare che la sentenza di fallimento si riferisca proprio a quella società indicata in visura, controllare che quel codice fiscale sia esattamente quello indicato nella sentenza, verificare se ci sono altre procedure, se il nome del curatore indicato nella distinta fedra coincide con quello indicato nella sentenza.
(vedere se c’è ad esempio una UL fuori provincia e fare una e- mail alla consorella – dare indicazione del Rea comunicando che la documentazione è disponibile in archiviazione ottica).
La dichiarazione di fallimento di snc e sas ,anche se non espressamente indicato nella sentenza, determina il fallimento in proprio di tutti i soci di snc e soci accomandatari di sas. Occorre, pertanto, annotare il fallimento in proprio in tutte le altre eventuali posizioni aperte, aprendo un PRA – CF.
7) stampare la ricevuta (basta la prima pagina da fascicolate con la distinta Xxxxx e la sentenza)
8) consolida
9) fine istruttoria
10) passare la pratica per la meccanizzazione
11) archiviazione
ATTENZIONE Nel caso di comunicazioni di estratti di sentenze di fallimento da parte di altre Camere, con nostra UL in provincia di Latina, trasmettere la comunicazione all’ufficio diritto annuo, metrico ed albi e Ruoli (solo aperture di fallimenti)
ATTENZIONE: INSINUAZIONE AL PASSIVO nel caso in cui arrivi con il Siecic, da parte delle Cancellerie, la richiesta di iscrizione del fallimento, evidenziare nella ricevuta per la meccanizzazione di non caricare il riquadro relativo alla insinuazione al passivo, in quanto trattasi di competenza del curatore.
Elenco atti A15
Elenco modelli CF riq. A
Note da CCIAA di ….
Meccanizzazione solo MAD Esempio rea 1721017
SOGGETTO NON ISCRITTO Se il soggetto su cui scrivere il fallimento non risultasse iscritto, fare una lettere di invito al curatore al fine di procedere all’iscrizione della posizione su cui annotare il fallimento
EFFETTI DEL FALLIMENTO
1) Esclusione di diritto del socio a seguito di fallimento
Norme di riferimento: (art. 147 Legge Fallimentare, art. 2288, 2300, 2315 c.c., Xxxxxxxxx MISE d'intesa con il Ministero della giustizia del 27/04/2015)
Termine: 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione
Obbligato: ogni socio amministratore o l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti
È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito (art. 2288 c.c.). L’esclusione, in quanto tale, costituisce modificazione dell’atto costitutivo, da iscrivere ai sensi dell’art. 2300 del codice civile.
L’ufficio del registro delle imprese potrà valutare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 c.c., invitando gli amministratori a provvedere all’iscrizione dell’esclusione del socio fallito o allo scioglimento della società. Solo se d’interesse del Curatore, manifestata con apposita richiesta si procede con l’esclusione.
I soci rimasti debbono comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con particolare riferimento alla ragione sociale, all’ammontare dei conferimenti, ai poteri di amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 90,00 e Imposta di bollo: € 59,00
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• S2
• Intercalare P di modifica per l'iscrizione dell'esclusione a seguito di sentenza di fallimento emessa dal tribunale in data ....
CODICE ATTO: A99
DATA ATTO: data di deposito della sentenza in cancelleria
ALLEGATI : nessuno
DISTINTA: va sottoscritta da un socio amministratore o dall'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti
2) Decadenza dall’incarico di amministratore o sindaco di società a seguito di fallimento
Norme di riferimento: artt. 2382 e 2399 del codice civile
Termine: 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione (data di iscrizione della sentenza nel registro imprese, ai sensi dell’art. 16 u.c. L.F.)
Obbligato: ogni socio amministratore o l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti
Il fallito non può essere nominato amministratore o sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio. L'art. 2382 (così come l’art. 2399) c.c. è dettato in materia di società per azioni e non è espressamente richiamato dalla normativa in materia di società a responsabilità limitata.
Al riguardo, anche alla luce di talune pronunce (Cassazione 8 agosto 2013, n. 18904), si ritiene che, in assenza di espresso divieto di cui all’atto costitutivo, il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determini l'incapacità a ricoprire la carica sociale e, pertanto, la decadenza dall’ufficio.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 90,00 e Imposta di bollo: € 59,00
NOTE
• L’ufficio del registro delle imprese potrà valutare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 c.c., invitando la società a comunicare la decadenza e ad adottare i provvedimenti necessari. A seguito dell’inerzia degli interessati, gli atti potranno essere trasmessi al Giudice del Registro.
Vedi anche regolamento degli adempimenti d’ufficio
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
1) Nomina del curatore
L’estratto della sentenza trasmessa dal Cancelliere deve contenere, tra l’altro, il nome del curatore e la data di deposito della sentenza. Conseguentemente, anche la nomina del curatore è comunicata dal Cancelliere. A seguito della nomina del Curatore, gli organi societari non cessano dalla loro carica e pertanto rimangono iscritti.
L'art. 2448 secondo comma disponeva, inoltre, che la società per azioni si sciogliesse per la dichiarazione di fallimento. Nel nuovo testo questa previsione non c'è più. L'unica interpretazione che si può dare a tale soppressione, non certo involontaria (nonostante alcune perplessità dovute al fatto che né la legge delega né la relazione alla Riforma fanno cenno all'innovazione) è che, con la Riforma, una società fallita non entrerà necessariamente in liquidazione (a meno che, ovviamente, il fallimento non concorra con qualche altra causa di scioglimento ex art. 2484 nuovo testo, quale ad esempio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale). Con la conseguenza che gli amministratori resteranno in carica, seppur con poteri alquanto ridotti dalla competenza concorrente
e prevalente del curatore fallimentare, e rimarranno in carica con funzioni comunque rilevanti quali ad esempio quella di formulare la richiesta di concordato (art. 152 L.F.). E, con la chiusura del fallimento con un eventuale attivo, la società riprenderà a operare, senza neppure che debba essere convocata l'assemblea per revocare la liquidazione (convocazione che invece sarà necessaria per decidere di sciogliere la società) ; cfr. Consiglio Notarile di Milano
2) Revoca del curatore
La revoca e la sostituzione del curatore ai sensi degli artt. 37 e 37-bis del R.D. 16 marzo 1942 è comunicata al Registro delle Imprese dal cancelliere, mediante trasmissione del provvedimento.
• DIRITTI DI SEGRETERIA
Come chiarito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, per gli adempimenti che la legge attribuisce espressamente alla figura del curatore, e che sono descritti nella presente sezione è previsto l’importo dei diritti di segreteria pari a 10 euro. Sono invece dovuti i diritti di segreteria nella misura ordinaria per tutti gli adempimenti che il curatore esegue in quanto legittimato in sostituzione dei soggetti obbligati (amministratori, sindaci, titolare di impresa).
Non si ritiene ammissibile la prenotazione a debito dei diritti di segreteria. Segnatamente, ferma restando la natura tributaria dei diritti di segreteria, quelli previsti per l'iscrizione nel registro imprese non rientrano nell'elenco espresso nella normativa in materia di spese di giustizia (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115). Peraltro, pur considerando i diritti di segreteria quali "spese" dell'ausiliario del Giudice delegato e qualificando come tale il curatore fallimentare, queste spese rientrerebbero tra quelle anticipate dall'Erario e non tra quelle prenotate a debito (art. 146 DPR 115/2002).
• IMPOSTA DI BOLLO
In materia di imposta di bollo la competenza esclusiva spetta all'Agenzia delle Entrate. Si segnala tuttavia come l’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione nel registro imprese si consideri “assorbita” dal contributo unico sulle spese di giustizia dovuto per il procedimento fallimentare. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in data 04/12/2006, con prot. 954-172916/2006, ha dichiarato che le varie istanze al registro imprese incombenti in capo al curatore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo in quanto quest’organo processuale ha natura di pubblico ufficiale e trattasi di “atti necessari e funzionali” al procedimento. Come precisato a proposito dei diritti di segreteria, l'esenzione opera solo per gli adempimenti tipici del curatore, descritti nella presente sezione, e non per gli adempimenti che il curatore esegue in sostituzione dei soggetti obbligati.
• FORMATO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI
Tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti unitamente all’istanza per l’iscrizione ed il deposito devono rappresentare un documento informatico in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) con il contenuto dell’atto/dichiarazione.
3) Comunicazione dati per l’insinuazione al passivo
Norme di riferimento: Art. 29, comma 6, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
Termine: 15 giorni dalla accettazione della carica da parte del nominato curatore
Obbligato: il curatore
A mente della norma di riferimento: “In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.”
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 Imposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S3 - riquadro 10 per le società; mod. I2 – riquadro 10 per le imprese individuali;
• il riquadro 10 va compilato con l’indicazione degli estremi del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell’udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni utili;
• nel riquadro 10 (si tratta di un campo descrittivo) il curatore deve precisare la data di accettazione della carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della nomina ed i 15 giorni decorrono da tale data;
CODICE ATTO: A15
DATA ATTO: data invio pratica
DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore
NOTA BENE: la Comunicazione unica deve necessariamente contenere anche la modulistica per l'Agenzia delle Entrate.
4) Comunicazione dell’indirizzo PEC del curatore
Norme di riferimento: Art. 1, comma 19, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Termine: 10 giorni dalla data di nomina (data di deposito in cancelleria della sentenza) Obbligato: il curatore
A mente della norma di riferimento: “Il curatore, il commissario xxxxxxxxxx nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario xxxxxxxxxx nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 e Imposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• intercalare P, riquadri 1 e 2; eventuali ulteriori informazioni utili nel modulo note
CODICE ATTO: A15
DATA ATTO: data dell’invio telematico della pratica
ALLEGATI : nessuno
DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore
NOTE
• L’indirizzo PEC in questione, non deve essere confuso con quella dell’impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa (tale sulla base di differente normativa), bensì consiste nella pec del curatore, quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell’ambito della procedura concorsuale;
• per questa ragione, l’ufficio del registro delle imprese provvederà ad inserire l’indirizzo pec in calce alla posizione del curatore;
• peraltro, alla luce delle indicazioni contenute nel parere prot. 17980 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 febbraio 2013, è ritenuta ammissibile la legittimazione del curatore alla sostituzione della PEC ufficiale dell’impresa per la quale il Giudice del fallimento non abbia disposto l’esercizio provvisorio dell’attività.
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE - Comunicazioni del curatore
Impresa in FALLIMENTO
Data iscrizione procedura: 13/12/2016 Data provvedimento: 12/12/2016
Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA
Tribunale di XXXX.XX N. /2016 del 09/12/2016
COMUNICAZIONE DEL CURATORE
Tribunale: I Numero provvedimento: /2016 Data provvedimento: 09/12/2016
Giudice delegato: Data udienza esame stato passivo: 26/05/2017 Data termine domanda ammissione: 26/04/2017
Luogo udienza: TRIBUNALE DI I
Ulteriori informazioni del curatore:
IL GIORNO ALLE ORE PRESSO IL TRIBUNALE DI DINANZI AL SIG. GIUDICE DELEGATO DOTT. SI TERRA' L'UDIENZA DI
VERIFICA DELLO STATO PASSIVO COME PREVISTO DALL'ART. 93 L.F. DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO, UNITAMENTE AI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL DIRITTO VANTATO, CHE DOVRANNO PERVENIRE AL CURATORE ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) , ALLEGANDO
UN UNICO FILE, ED ENTRO I TERMINI DI CUI ALL'ART. 93 L.F. (24.02.2017), OVVERO
ENTRO 30 GG. PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO, CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE, SCADUTO DETTO TERMINE, LE DOMANDE SARANNO CONSIDERATE PROPOSTE IN VIA TARDIVA EX ART.101 L.F. QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE NON PERVERRA' CON LE MODALITA' SUINDICATE SARA' CONSIDERATA IRRICEVIBILE.
MAD
Data denuncia (M) 15/12/2016
12/12/2016 - COMUNICAZIONE PEC DEL CURATORE
- COMUNICAZIONE CURATORE
5) Deposito del rapporto riepilogativo semestrale
Norme di riferimento:art. 33,xxxxx xxxxxx, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale
Obbligato: il curatore
A mente della norma di riferimento: “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.”
Si ritiene che il rapporto riepilogativo così trasmesso sia soggetto a pubblicazione.
Attenzione: alcune volte perviene una “RELAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE sullo stato della procedura - esito del programma di liquidazione” redatta dal curatore ed indirizzata al TRIBUNALE e al COMITATO DEI CREDITORI, inviata al Registro delle Imprese per i cd adempimenti pubblicitari.
In questo caso l’e-mail va trasmessa all’ufficio diritto annuo ai fini dell’insinuazione al passivo (l’ufficio diritto annuo, infatti, controllerà se già si è insinuato al passivo o meno).
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 e Imposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S2 - riquadro 20 – “Tipo Atto/Fatto” – “Rapporto Curatore” per le società;
• Mod. I2 – riquadro 31 – “Tipo Atto/Fatto” – “Rapporto Curatore” per le imprese individuali; intercalare P, riquadri 1 e 2;
• Nel modulo note deve essere indicato il termine fissato per il deposito in cancelleria delle osservazioni.
CODICE ATTO: A15
CODICE TIPO DOCUMENTO: 99
DATA ATTO: la data del rapporto che risulta dalla copia trasmessa
ALLEGATI: copia informatica del rapporto riepilogativo scansionata in formato pdf/A delle attività svolte con i relativi allegati, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori, firmata digitalmente dal curatore.
DISTINTA: deve essere sottoscritta dal curatore
6) Decreto di sostituzione del curatore
Il Tribunale trasmette via PEC il decreto di nomina del nuovo curatore (solo per i fallimenti recenti la pratica viene compilata con SIECIC – contattare il Tribunale se non viene indicata l’anagrafica
dei nuovi curatori). L’ufficio, provvede a creare la pratica d’ufficio da SCRIBA e a lavorarla, allegandovi i file del provvedimento del Tribunale e del testo dell’email.
1) Salvare il file del decreto e dell’email che costituiranno gli allegati alla pratica da creare;
2) Crea pratica da Scriba (caricare i dati della pratica Estremi della Comunicazione e Indirizzo della sede legale (in asterisco sono evidenziati i campi obbligatori – nb: la data del provvedimento è la data del deposito presso la Cancelleria del Tribunale);
3) Inserire il modello P e caricare i dati del nuovo curatore (cariche CUF – desc. Curatore fallimentare_ la data di nomina è la data di deposito del decreto). Se non hai l’anagrafica; niente modello P, ma solo il c.f. in ricevuta;
4) Inserire il modello P di cessazione per cessare il vecchio curatore nel caso in cui l’anagrafica fosse caricata in visura;
5) Inserire gli allegati ( messaggio e-mail – “Legalmail – documento ad uso interno- e il decreto “E10”). Se non si inseriscono in questa fase, gli allegati andranno allegati nella pratica Scriba (i dati di chi compila la pratica sono 80004010593 CAMERA DI COMMERCIO – nome istruttore);
6) Firmare la pratica e spedire.
Fase protocollazione:
7) - atto A15 informazioni agg. Decreto sostituzione curatore – la data è sempre la data del deposito del decreto ( togliere la data denuncia e approvazione);
8) Da Scriba – modifica ricevuta :
- mod CF H (persone con cariche). (Nb. Se il sistema propone CF A ricordarsi di rettificare) Come elenco modelli presentati in visura: P e CF riq. H
9) Stampa ricevuta – fine istruttoria – passa a Copernico.
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
3) xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx (XX) il xxxxxxxxxxx codice fiscale: xxxxxxxxxxxxx
Domicilio: xxxxxxxxx (LT) xxxxxxxxxxxxxxxx CAP xxxxx
- CURATORE FALLIMENTARE nominato con atto del xx/xx/xxxx Data iscrizione: xxxxxxxxxxx
Nel MAD:
Data denuncia (MT) xx/xx/xxxx
Xx/xx/xxxx - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER xxxxx xxxxx XXXX X XXXXXX (XX) IL xxxxxx RESIDENZA: LATINA (LT) XXX xxxxx XXXXXXXXX: XXXXXX (XX) VIA xxxxxx (CURATORE FALLIMENTARE)
- NOMINA O AMMISSIONE DI xxxxxxx, CURATORE fallimentare
7) Chiusura del fallimento
Norme di riferimento: artt. 118 e 119 del X.X. 00 marzo 1942
Termine: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, visto il richiamo espresso all’art. 17 della legge fallimentare
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
A mente dell’art. 119 “La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.
L’ufficio del registro delle imprese iscrive la chiusura del fallimento sulla posizione relativa all’impresa destinataria del provvedimento e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il giudice abbia disposto diversamente. L’iscrizione è eseguita anche sulle posizioni cessate per trasferimento in altra provincia; in tale ultimo caso, dopo l’iscrizione l’ufficio trasmette la sentenza anche all’ufficio registro imprese ove l’impresa ha trasferito la propria sede.
La chiusura del fallimento della società comporta la chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 247 L.F.). Fa eccezione il caso in cui il fallimento del socio derivi da titolo e causa differente rispetto al fallimento della società.
La chiusura del caso di fallimento dei soci dichiarato in proprio non consegue automaticamente alla chiusura del fallimento della società.
La chiusura del fallimento e l’iscrizione del decreto di chiusura non comportano automaticamente la cancellazione dell’impresa. A tale riguardo occorre fare riferimento alla tipologia di imprenditore (individuale o societario), ai casi di chiusura tra quelli previsti dall’art. 118 della legge fallimentare nonché alle eventuali disposizioni del Giudice. Si veda in proposito quanto riportato nel paragrafo sulla cancellazione della società.
Ugualmente, si tenga presente che, nei casi di ritorno in bonis (commi 1 e 2 art. 118 legge fallimentare) la società può riprendere l’attività; più in particolare, l’esercizio dell’attività dovrà essere comunicato all’ufficio registro imprese con apposita pratica considerato che, con la dichiarazione di fallimento ed in assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’impresa è stata registrata come “inattiva”.
NOTE
• Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;
• a seguito dell’annotazione della sentenza presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale, il fallimento risulta anche sulla posizione delle eventuali unità locali o localizzazione correnti in province differenti;
• la riapertura del fallimento è prevista nei casi descritti all’art. 121 della legge fallimentare; la sentenza di riapertura è pubblicata ai sensi dell’art. 17.
MODALITA’ OPERATIVA - Decreto di chiusura del fallimento
Fare il Crea Pratica CF (Allegare decreto A15 e legalmail A98 uso interno) Ricevuta Elenco A15 procedure concorsuali – elenco modelli Xx xxx X. (xxxx XXX 000000 per meccanizzazione)
(vedere se c’è ad esempio una UL fuori provincia e fare una e- mail alla consorella – dare indicazione del Rea comunicando che la documentazione è disponibile in archiviazione ottica).
Fallimento chiuso in altra provincia
Fallimento in proprio di socio accomandatario viene annotato sotto la persona e sotto il titolo “scioglimento e procedure concorsuali”.
A seguito di comunicazione dalla consorella camerale della chiusura del fallimento, fare il crea pratica e togliere il fallimento e l’annotazione del fallimento in proprio sotto la persona.
Chiusura di fallimento di società con sede fuori provincia e UL in provincia
Nb: Se non c’era la sede dell’impresa/ società ma solo UL, non si fa il crea pratica
Limitarsi ad una semplice annotazione nel MAD:
Esempio di meccanizzazione
Data denuncia (M) xxxxxx
xxxxxxx - XXXXX XX XXXXXX REA XXXX - CHIUSURA FALLIMENTO DICHIARATO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI CON SENTENZA X.XXX/12 DEL xx/xx/xxxx.
Chiusura di fallimento e fallimento in proprio
Il caso di chiusura di fallimento, l’annotazione di fallimento in proprio va rimossa. Aprire un PRA - CF
Elenco atti A15 – chiusura fallimento in proprio (inf. aggiuntive)
CF riq A
8) La revoca del fallimento
Norme di riferimento: art. 17 e art. 18 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Termine: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, visto il richiamo espresso all’articolo 17 della legge fallimentare
Obbligati: obbligo di trasmissione a carico del cancelliere
Ai sensi dell’art. 18 della L.F., contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto ricorso alla Corte di Xxxxxxx e contro la sentenza di questa può essere proposto un successivo ricorso in Cassazione.
A mente del medesimo articolo 18 (comma 12), la sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17 L.F.
Secondo alcuni interpreti, la sentenza che revoca il fallimento non è provvisoriamente esecutiva, in ragione del carattere costitutivo della sentenza dichiarativa del fallimento; secondo tale orientamento, è solo dal passaggio in giudicato che la sentenza di revoca produce effetti e, cioè, la chiusura del fallimento.
Considerato che la trasmissione è a cura del Cancelliere e che la pubblicazione della sentenza di revoca è comunque prevista dalla legge e nei termini dalla stessa indicati, l’Ufficio del Registro delle Imprese procederà alla pubblicazione della revoca con eliminazione delle annotazioni relative al fallimento, lasciando inalterate le trascrizioni storiche.
9) Cancellazione della società richiesta dal curatore
Norme di riferimento: art. 118 e art. 119 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Termine: non espressamente previsto
Obbligato: il Curatore
Nel caso di società occorre distinguere le fattispecie di chiusura, in quanto a seguito della chiusura del fallimento nei casi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma del citato art. 118, il curatore deve
richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, presentando apposita comunicazione unica telematica.
A tal fine, visto quanto disposto dall’art. 119 della legge fallimentare, la richiesta di cancellazione potrà essere presentata solo a seguito dell’efficacia del decreto di chiusura, segnatamente:
- qualora sia decorso il termine per la presentazione del reclamo senza che questo sia stato proposto, oppure
- sia stato rigettato in via definitiva il reclamo.
IMPORTI
Diritti di segreteria: € 10,00 eImposta di bollo: esente
MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:
• Mod. S3, riquadro 03, causale chiusura fallimento
• Xxxxxx note, nel quale il curatore deve dichiarare la causa della chiusura del fallimento (art. 118 l.f.);
CODICE ATTO: A14
DATA ATTO: data di invio telematico della richiesta di cancellazione
ALLEGATI : nessuno
DISTINTA: va sottoscritta dal curatore fallimentare
NOTE
• Per le società di capitali, l’art. 2484 c.c., come novellato, dispone che la società si scioglie nei casi previsti dalla legge, tra cui non è più prevista, a differenza di quanto disponeva la normativa precedente, la fattispecie fallimentare. Pertanto dal 1° gennaio 2004 l’apertura della procedura fallimentare non porta più con sé lo scioglimento della società di capitali.
• La chiusura del fallimento della società per i casi previsti ai numeri. 1) e 2) comporta il ritorno in bonis della società che può riprendere l’attività, salvo il caso in cui opti, per qualsiasi altra motivazione, di cancellarsi dal registro delle imprese;
10) Riapertura del fallimento
La riapertura del fallimento è consentita, entro cinque anni dal decreto di chiusura, solo nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell’art. 118 L.F (esaurimento o insufficienza di attivo) quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.
La relativa sentenza di riapertura del fallimento è pubblicata nel registro delle imprese per effetto del richiamo all’art. 17 L.F
Secondo un recente orientamento citato del decreto – Tribunale di Latina fall, 13/2017 cron 306/17, la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società già fallita, sarebbe possibile solo nel caso in cui il fallimento sia stato chiuso per i motivi di cui ai punti 1 e 2 della citata disposizione “ poiché in questa ipotesi è previsto che la società sopravviva alla procedurta e non anche per i casi 3) e 4) in
cui è fatto obbligo al curatore di richiedere la cancellazione della società dal RI determinandone così l’estinzione ”.
Pubblicazione della sentenza di riapertura del fallimento Riferimenti normativi: articolo 121 c. 4 L.F.
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento Codice Atto: A15
Pubblicazione della sentenza di appello alla riapertura del fallimento Riferimenti normativi: articolo 121 c. 3 e art 18 L.F
Soggetto obbligato: il Cancelliere
Termine: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Allegato: estratto della sentenza di riapertura del fallimento
Codice Atto: A15.
11) Decreto che respinge la richiesta del fallimento – RIAPERTURA FALLIMENTO
Caso pervenuto dal Tribunale di Latina, il decreto del Tribunale respinge la richiesta di riapertura del fallimento – chiuso per i motivi di cui al punto 4) LF art. 118 - caso REA 143838 Gedoc 3.2.2017 –
.Il dirigente indica di non procedere ad alcuna annotazione.
CONCORDATO FALLIMENTARE
Il concordato fallimentare costituisce il momento negoziale del fallimento, trattandosi un accordo tra chi lo propone e i creditori concorsuali. La dottrina l’ha nominato “fallimentare” per mettere in luce la sua collocazione interna alla procedura fallimentare a differenza del concordato preventivo che vuole prevenire il fallimento. Quindi mentre il concordato preventivo è un accordo per evitare il fallimento, il concordato fallimentare è un mezzo per concluderlo sostituendo alla liquidazione fallimentare e alla ripartizione dell’attivo, un soddisfacimento concordato dei creditori più celere e quindi più conveniente
1) Proposta di concordato fallimentare di soc. di capitali fallita
Norme di riferimento: art. 2436 c.c.; art. 152 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Termine: 30 giorni dalla data dell’atto
Obbligato: notaio
Diritti di segreteria 90 euro – Bollo 65 euro
2) Decreto del giudice delegato di fissazione del termine per l’opposizione all’omologa del concordato fallimentare
Norme di riferimento: art. 129, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
3) Decreto di omologa del concordato fallimentare (previsto anche per le soc. di persone)
Norme di riferimento: art. 129, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
4) Provvedimento di esecuzione del concordato
Norme di riferimento: art. 136, comma 4, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
5) Provvedimento di chiusura del fallimento a seguito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare
Norme di riferimento: art. 130, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
6) Decreto della Corte di Appello che decide sul reclamo
Norme di riferimento: art. 131, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Obbligato:Cancelliere Codice atto A15
7) Sentenza che risolve il concordato e riapre la procedura di fallimento
Norme di riferimento: art. 137, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
8) Sentenza che annulla il concordato e riapre la procedura di fallimento
Norme di riferimento: art. 138, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Termine: : entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione Obbligato:Cancelliere
Codice atto A15
DECRETO DI SEQUESTRO E DISSEQUESTRO
1) Adempimenti
Documenti pervenuti tramite la Guardia di finanza, Carabinieri, ecc E’ sufficiente stampare la visura assetti proprietari.
Generare la ricevuta PRA e fascicolare la pratica (sentenza, lettera di trasmissione, visura assetti proprietari, ricevuta PRA)
1) SCRIBA Pratiche cartacee impresa esistente
2) ALT
3) Modalità di presentazione: Ufficio
4) Moduli e riquadri :
CF - g (altre annotazioni d’ufficio) S (senza riquadri compilati)
5) Atto: A18 data di denuncia è la data del verbale di sequestro o dissequestro, la data dell’atto è la data del deposito del provvedimento in cancelleria del Tribunale.
6) Note es: Tribunale di Latina – sezione penale – con decreto n. 129/15 r.m.c.r. 1234/2015 n.r. dispone il sequestro/dissequestro della quota societaria.
Attenzione per default come elenco atti presentati esce A15 (procedure concorsuali). Quindi, dopo il consolida, ritornare in aggiorna protocollo ed eliminare il codice A15.
7)lavorazione del protocollo PRA
8) archiviazione (in busta trasparente con copertina A4 recante la denominazione – rea – dispositivo)
attenzione nelle note della ricevuta indicare anche eventuali nomine di amministratori giudiziari. Riepilogo:
SRL –Elenco modelli presentati: CF G
S
Elenco atti: A18 trasferimento ed altre operazioni su quote di srl (unica data da indicare come data atto, quella di deposito in cancelleria)( attenzione se c’è stato già un sequestro, indicare 508 e non A18 per entrare in quorum);
Consorzio e SRL semplificata
Elenco modelli: CF – G Elenco atti 508
SPA CF G 508 S
Società consortili
Elenco modelli: CF – G
S
Elenco atti: A18
Imprese individuali – Elenco atti: niente; Elenco modelli presentati: CF
S.a.s. - Elenco atti: niente;
Elenco modelli presentati: CF
(Il tribunale civile e penale di Latina con decreto di sequestro n. xx/2015 reg. mis. Prev. Dispone il sequestro del capitale sociale e dell’intero compendio aziendale della società. Nomina amministratore il dott. Xxxx)
ATTENZIONE – secondo una indicazione del Conservatore - marzo 2017 – non bisogna indicare il riferimento all’ “intero compendio aziendale/ beni aziendali” non essendo, in analogia, una tipologia di informazione tipica quella di annotare ad esempio il sequestro di beni (automezzi, ecc..)
Sequestri giudiziari di quote già sottoposte a sequestro
Elenco modelli: CF – G
S
Elenco atti: 508 (508 consente di entrare in quorum quando già stata il sequestro/confisca delle quote)
ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - CON
IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NR.xxxxx/xx DISPONE IL SEQUESTRO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE - NOMINA AMMINISTRATORI GIUDIZIARI xxxxxxx E
Xxxxx
MAD
Data denuncia (M) 10/11/2015
28/10/2015 - IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CON IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NR.xxxxx/xx DISPONE IL SEQUESTRO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE - NOMINA
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI xxxxx E xxxxxx
ASSETTI PROPRIETARI
ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL xx/xx/2015
PROTOCOLLO LT/2015/xxxx DEL xx/xx/2015
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100.000,00 (valuta: EURO)
Quota di nominali: 100.000,00 (valuta: EURO) di cui versati: 100.000,00
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X.X. xxxxxxxxxxx tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune xxxxxxxxx(LT) XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - CON IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NR.xxxxx/xx DISPONE IL SEQUESTRO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE - NOMINA AMMINISTRATORI GIUDIZIARI xxxxxxxxx E xxxxxxx
Caso particolare:
⮚ Nel caso in cui una società o impresa individuale, posta sotto sequestro, risulta cessata al Registro Imprese, procedere con l’annotazione del sequestro in modo ordinaria solo l’indice, senza indicare il sequestro sulle quote societarie.
(Conservatore 29/10/2012 su pratica di sequestro rea 171290)
⮚ Nel caso di sequestro preventivo di quote da parte del Tribunale in una SRL semplificata, il sequestro va gestito nel campo vincoli della/e quota/e sequestrate
Senza A18, CF, codice atto 508 (anche per le SPA rea158158, l’annotazione del sequestro va fatto sotto la persona “no note”).
Esempio di meccanizzazione di confisca quote su cooperative vedi 182106 Elenco atti 600
Elenco modelli CF Note
Caricare prima in Copernico S2 (informazioni supplementari poi S) nei valori numerici non indicare i punti.
COOPERATIVE
La competenza ad esercitare l’attività e vigilanza sugli enti cooperativi spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non è più compito del Ministero.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di accertamenti programmati secondo una logica a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nelle norme in materia. L'attività è svolta da professionisti (revisori dei conti) iscritti nell'apposito Albo e ai quali viene dato uno specifico incarico. Le Associazioni di categoria si avvalgono di propri revisori. Il Ministero stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni ed il modello del relativo verbale.
Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:
• Gestione commissariale
• Scioglimento per atto dell'autorità
• Sostituzione dei liquidatori
• Liquidazione coatta amministrativa
• Cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi
Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi.
1) Gestione commissariale della società
L’art. 2545 sexiesdecies prevede il ricorso alla gestione commissariale in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa tale da comportare un impedimento all’effettiva persecuzione della funzione mutualistica.
2) Scioglimento della società per atto dell'autorità
L’ art. 2545 septiesdecies cc. stabilisce che l’Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione.
3) Sostituzione dei liquidatori volontari inerti o ritardatari
L’art. 2545 octiesdecies fa riferimento alla liquidazione volontaria, prevedendo che l’irregolarità o l’eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria, l’Autorità di vigilanza possa sostituire i liquidatori; oltre a ciò, la norma contempla, al secondo comma, per la procedura di liquidazione in cui il liquidatore sia di nomina assembleare, prevede la pubblicazione in GU delle società cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni; a decorrere dalla
pubblicazione viene introdotta – con garanzia per i creditori e gli interessati che possono presentare entro trenta giorni una richiesta all’Autorità di vigilanza intesa a far proseguire la procedura di liquidazione – prima di procederne alla cancellazione.
4) Liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, è una procedura parafallimentare.Viene disposta a seguito di insolvenza dichiarata dal giudice, o di un significativo squilibrio patrimoniale, e comporta di solito la liquidazione dei beni societari per soddisfare la classe creditoria senza ledere il principio della par-condicio creditorum. Qualora le attività della società, anche se quest'ultima si trovi' in stato di liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali. La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.
MODALITA’ OPERATIVE ED ESEMPIO DI MECCANIZZZIONE:
L’ufficio, provvede a creare la pratica d’ufficio da SCRIBA e a lavorarla, allegandovi i file del provvedimento del Ministero e il testo dell’email.
1) Salvare il file del provvedimento e dell’email che costituiranno gli allegati alla pratica da creare;
2) Crea pratica da Scriba (caricare i dati della pratica Estremi della Comunicazione e Indirizzo della sede legale (in asterisco sono evidenziati i campi obbligatori – nb: la data del provvedimento è la data del decreto ministeriale);
3) Inserire gli allegati (messaggio e-mail – “Legalmail – documento ad uso interno- e il decreto “Autorità governativa”). (I dati di chi compila la pratica sono 80004010593 CAMERA DI COMMERCIO – nome istruttore);
4) Firmare la pratica e spedire.
Fase protocollazione:
5) codice atto A15; in “informazioni aggiuntive ”provvedimento dell’autorità governativa”; (togliere la data denuncia e approvazione);
6) da Scriba – modifica ricevuta :
- mod CF F (provvedimento dell’autorità governativa – per SCIOGLIMENTO)
D (provvedimento dell’autorità governativa – per LIQUIDAZIONE COATTA)
7) Stampa ricevuta – fine istruttoria – passa a Copernico.
Esempio di meccanizzazione ( rea 192252 – 179317):
Impresa in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Data iscrizione procedura: xx/xx/xxxx Data provvedimento: xx/xx/xxxx
Tipo dell'atto: PROVVEDIMENTO AUTORITA' AMMINISTRATIVA DECRETO MINISTERO SVIL. ECON. N.xx/2016
Loc.: ROMA (RM)
MAD: Data denuncia (MT) xx/xx/2016
Xx/xx/2016 - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DISPOSTA CON DECRETO N.xx/2016 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI ROMA. NOMINA
DEL DOTT. xxxxxxxxxxxxxx COMMISSARIO LIQUIDATORE.
5) Accettazione carica su domanda commissario liquidatore/ Nomina commissario liquidatore di cooperativa sciolta per atto di autorità
Termine: nessuno Codice atto A09
Xxxxxx S3 con distinta sottoscritta dal commissario liquidatore e int. P per ciascun commissario liquidatore
Atto di nomina dell’autorità governativa Diritti di segreteria 90 euro
Imposta di bollo 65 euro.
6) Comunicazione MSE di scioglimento e decreto di cancellazione cooperativa
L’Ufficio Registro delle Imprese procede all’iscrizione del provvedimento di scioglimento adottato dall’autorità di vigilanza con le modalità indicate nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/1/2010 e del 16/4/2012.
Adempimenti per CANCELLAZIONE COOPERATIVE:
Fare il crea pratica ed allegare con il provvedimento MISE.
In sede di caricamento del provvedimento di cancellazione adottato dal Conservatore, utilizzare il codice “A4 = cancellazione d’ufficio cooperative” al fine di permettere la successiva estrazione puntuale delle società che sono state cancellate su comunicazione dell’autorità di vigilanza.
Esempio di meccanizzazione:
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Impresa in SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'
Data atto: 17/08/2016
Data iscrizione: 28/12/2016
CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE
Impresa cancellata in data 28/12/2016
Causale: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Data cessazione attività: 17/08/2016 (vedi Regolamento Procedure)
Adempimenti per SCIOGLIMENTO CON O SENZA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE COOPERATIVE
Fare il CREAPRATICA
Elenco atti: A13 scioglimento con o senza liquidazione 691 altri atti: decreto di cancellazione RI
Elenco modelli : CF riq. F (scioglimento di società cooperativa )
Esempio di meccanizzazione:
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Impresa in SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'
Data atto: 17/08/2016
Data iscrizione: 28/12/2016
CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE
Impresa cancellata in data 28/12/2016
Causale: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Data cessazione attività: 17/08/2016
Data denuncia (C) 27/12/2016
17/08/2016 - CON DECRETO DIRETTORIALE MISE DEL 17/08/2016 E' STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO E LA CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE AI SENSI DEGLI ARTT. 2545SEPTIESDECIES E
2545OCTIESDECIES
Dal mese di luglio 2017, in luogo della doppia comunicazione Pec da parte del Mise (scioglimento prima e cancellazione poi) perviene un'unica nota che riporta gli estremi di iscrizione del decreto di scioglimento nella GU e comunica che, essendo decorsi 30gg per eventuali ricorsi, si può provvedere con la cancellazione della cooperativa.
Sentito il Conservatore:
- si conferma la consueta procedura, se la comunicazione di scioglimento e cancellazione avviene in due tempi differenti con distinte comunicazione Pec ( vedi Rea 165390);
- di provvedere con un'unica annotazione se la nota MISe riporta l’indicazione di pubblicazione in GU del decreto di scioglimento e richiesta contestuale di cancellazione.
- - Seguire per le annotazione l’esempio Rm 1031592 (codice atto A13 scioglimento e A14 cancellazione).
Vedi REA 168198
Eventuali segnali di inattività delle cooperative iscritte vanno segnalate al MISE per gli adempimenti di competenza. NON AVVIARE NESSUN PROCEDIMENTO D’UFFICIO
ESECUZIONE DI PENE ACCESSORIE
ATTENZIONE : NON PROCEDERE AD ALCUNA ANNOTAZIONE D’UFFICIO
((Provenienza: Le informazioni pervengono sia dalla Procura della Repubblica che da altre autorità di pubblica sicurezza (es. Prefettura .
Definitività: Le pene accessorie sono applicabili solo quando la sentenza di condanna è definitiva. Spetta al cancelliere attestarla ai sensi dell’art. 124 disp. Att. Cpc.
MODALITA’ OPERATIVE – ESEMPIO DI MECCANIZZAZIONE:
annotazione integrale in calce ad ogni nominativo risultante iscritto, nell’ambito dei poteri e nel MAD ( direttiva del dirigente – n. 5 del 3.7.2012)
1) fare il controllo con il codice fiscale del soggetto al quale è stata inflitta la pena accessoria (scriba ricerca pr denominazione di persone RI) (nessuna annotazione su posizione cessate);
2) aprire un protocollo PRA d’ufficio sul Rea della società in cui il soggetto – elenco atti presentati 500 comunicazione – inf. Agg. Procura Siep nn/ anno – la data dell’atto è la data della comunicazione della Procura – Elenco modelli presentati CG riq. G – nelle note: procura della repubblica presso il tribunale ordinario di … Siep nn/2015.
3) Fascicolare la ricevuta PRA (quando il nominativo ha una posizione attiva), copia della nota di trasmissione della Procura avente per oggetto l’esecuzione di pene accessorie, la sentenza, la copia dell’e-mail (PEC), stamp-print della ricerca per denominazione di persone RI
4) Passare pratica per la meccanizzazione (carica il dato sotto la persona e nel MAD)
nata a xxxxxxx (LT) il xxxxxxxxxxx codice fiscale: xxxxxxxxxxxxx
residente a: LATINA (LT) XXX xxxxxxxxxxxxx XXX 00000
- XXXXXXXXXXXXXX UNICO nominato con atto del xxxxxxxxxxx Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
ESECUZIONE PENE ACCESSORIE SIEPxxxxx/2015- IN RELAZIONE ALLA SENTENZA
N.xx/xxxx-REG.GEN.N.xxxx/xxxx - R.G.N.R.N.xxxx/xxxx, EMESSA IN DATA xxxxxxx
DA TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA, CONFERMATA DALLA SENTENZA N.xxxx/xxxx IN DATA
xx/xx/xxxx DA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZ.II, DEFINITIVA IL xx/xx/xxxx, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DICHIARA CON ORDINANZA N.xxxx/xxxx IN DATA
xx/xx/xxxx L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO, A CARICO DI xxxxxxxxxxxxxx E' STATA INFLITTA LA PENA ACCESSORIA DI INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA COMMERCIALE E INCAPACITA' ALL'ESERCIZIO DI UFFICI DIRETTIVI PRESSO QUALSIASI IMPRESA PER ANNI 10
rappresentante dell'impresa) nato a XXXXX (RM) il XXXXXXX codice fiscale: XXXXXXXX
residente a: XXXXXXXXX (xx) XXX XXXXXXXXXXXXXX CAP XXXX
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 04/12/XXXX Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 15/12/XXXX
IL PREFETTO DI XXXXX, CON ORDINANZA INGIUNZIONE DEL XXXXXXXX, AI
SENSI DELL'ART.5, 2 COMMA, L.386/90, HA APPLICATO NEI CONFRONTI DI XXXXXXX LE SEGUENTI SANZIONI ACCESSORIE PER MESI SEI A DECORRERE DAL 31°
GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DELLA SUDDETTA ORDINANZA:
A) INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE O IMPRENDITORIALE;
B) INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE.
Sui nominativi non iscritti nessuna annotazione e archiviazione degli atti.
Sui sorvegliati nessuna annotazione e archiviazione degli atti.
• Se la pena accessoria riguarda il titolare di impresa individuale, occorre invitare il titolare con PEC (per raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente nell’ipotesi di assenza dell’indirizzo PEC), e procedere con provvedimento del Giudice;
• Se la pena accessoria riguarda un socio accomandatario o socio amministratore di snc, procedere direttamente con l’annotazione sotto la persona;
• Se la pena accessoria riguarda un socio accomandante non fare nulla;
• Se la pena accessoria riguarda un amministratore unico di SRL o SPA procedere direttamente con l’annotazione sotto la persona.))
ATTENZIONE Procedimento non più seguito - vedi verbale Giudice e Conservatore del 29.6.2016 indicato in modo più dettagliato nel Regolamento degli adempimenti d’ufficio..
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI S.P.A. A SEGUITO DI DENUNZIA AL TRIBUNALE STESSO DA PARTE
DEI SOCI (2409 e 2615 ter cc e 103 disp. Att. CC).
Seguire le indicazioni del Widget “All’iscrizione provvede l’ufficio a seguito di comunicazione da parte della cancelleria. E’ ammessa anche l’iscrizione a cura dell’amministratore giudiziario”.
Adempimenti dell’ufficio:
Fare il crea pratica ed allegare con codice 98 la sentenza del Tribunale. Annotare tra le “informazioni supplementari” la dicitura come da REA 29900.
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In linea generale non occorre procedere ad effettuare iscrizioni (es. fissazioni udienze per esame relazione ispettiva, ecc). Fanno eccezione i casi di espressa indicazione da parte del Tribunale (vedi rea 22900)
SORVEGLIATI SPECIALI – nessuna annotazione vedi anche Regolamento degli adempimenti d’ufficio
CREA PRATICA Dati 80004010593;