ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Fondazione Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX), Codice Fiscale 97429440585, rappresentata ai fini del presente Accordo da Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di legale rappresentante (di seguito “Fondazione AMC”) nata a Roma il 4/9/1966 c.f. BZZGTT66P44H501O e domiciliato per la carica presso la sede legale
E
Il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università della Tuscia (di seguito DEIM), con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via del Paradiso n° 47, 01100, Codice Fiscale 80029030569 e Partita IVA 00575560560, rappresentato ai fini del presente accordo dal Direttore prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
(nel seguito, ciascuna anche la “Parte” e tutte insieme le “Parti”).
PREMESSO CHE
La Fondazione AMC svolge attività di ricerca e divulgazione sui temi legati all’ambiente, alla tecnologia, alla sicurezza, alla salute e ai beni culturali. Da sempre impegnata nella divulgazione scientifica e nella valorizzazione dei rapporti tra scuole, università, ricerca e istituzioni locali, nazionali ed europee.
La Fondazione AMC e il DEIM hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione nell’ambito della ricerca e dell’innovazione e dell’economia circolare;
Fondazione AMC e il DEIM, al fine di agevolare le attività di collaborazione e cooperazione sopra citate, ritengono opportuno stipulare un Accordo quadro di reciproco impegno;
I rapporti di collaborazione e partnership di cui al presente Accordo sono stabiliti per mutuo vantaggio e sono privi di finalità lucrative
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art.1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
Fondazione AMC e il DEIM intendono regolare con il presente Accordo rapporti di collaborazione e cooperazione finalizzati allo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca su materie ed argomenti di reciproco interesse.
Art. 3 - Referenti
La gestione del presente Accordo è affidata a un Comitato Scientifico composto da due membri per ciascuna delle Parti, qui di seguito indicati:
- per la Fondazione AMC Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (Responsabile Scientifico)
- per la Fondazione AMC Dott. Xxxxxx Xxxxxx
- per il DEIM: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (Responsabile Scientifico)
- per il DEIM: Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
La sostituzione dei membri potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e previa comunicazione scritta alle altre Parti.
Art. 4 - Obbligo delle parti
Fondazione AMC e il DEIM convengono in relazione alle attività di collaborazione e cooperazione di cui all’art. 2 quanto segue:
a) Le Parti si impegnano a tenersi periodicamente e reciprocamente informate su iniziative in atto o da avviare nell’ambito delle attività di collaborazione oggetto del presente Accordo, con modalità di volta in volta concordate tra le Parti;
b) di concordare, quando qualcuna delle Parti ne ravvisi l’opportunità, la partecipazione congiunta a progetti o programmi di ricerca scientifica nazionali e/o internazionali;
c) di individuare, in relazione agli ambiti individuati nell’oggetto del presente Accordo, ogni altra forma di collaborazione e cooperazione e/o iniziativa che possa essere utile ai fini descritti all’art. 2.
Le parti provvederanno alla copertura delle rispettive assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale, compresi eventualmente studenti, tesisti, borsisti, contrattisti e dottorandi impegnati nelle attività previste dal presente accordo e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità. Ciascuna parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, in esecuzione dal presente accordo, oltre che al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o a beni di terzi.
Art.5- Accordi attuativi
Per lo svolgimento delle attività previste all’art. 2 e 3 Fondazione AMC e il DEIM definiranno di volta in volta specifiche modalità di collaborazione, mediante accordi attuativi che formalizzino l’oggetto della collaborazione e le finalità, i rispettivi impegni, la durata della collaborazione, nonché i responsabili delle singole attività e gli strumenti per il controllo coordinato dei risultati.
Art. 6 - Oneri Finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale
Ciascuna Parte s’impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, innovazioni ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto del presente Accordo a non divulgarli a terzi, salvo specifica autorizzazione delle altre Parti per casi particolari.
I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni rivestano carattere di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo o lo diventino successivamente.
Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà rinnovato per eguale periodo di tempo a seguito di accordo scritto tra le parti.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’Accordo.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall’Accordo mediante comunicazione scritta, da far pervenire alla controparte almeno tre mesi prima, fermo restando quanto previsto al comma 2.
Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
• per la Fondazione AMC, Xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxxxx XX mail: x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , pec xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
• per il DEIM, mail: xxxx@xxxxxx.xx, pec-mail: xxxx@xxx.xxxxxx.xx; indirizzo via del Paradiso, n. 47 01100 VITERBO,
Art. 7 - Risultati delle collaborazioni
I risultati delle attività di ricerca e i prodotti della ricerca verranno condivisi tra le Parti, resteranno di proprietà comune delle Parti e il loro utilizzo sarà libero, fermo restando l’obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono frutto di una collaborazione fra i contraenti e di informare le altre Parti di eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni a convegni su temi di interesse comune.
In ogni caso tutte le pubblicazioni, documenti rapporti tecnici e/o materiale scaturito dalle attività svolte in collaborazione tra le Parti dovranno sempre e comunque esplicitare il presente Accordo.
Art. 9 Utilizzo del logo universitario
L’utilizzo del nome e/o del logo universitario per scopi pubblicitari potrà essere consentito solo mediante e dopo apposita pattuizione tra le parti.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente contratto, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.
Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per Fondazione AMC è attualmente Xxxxxx Xxxxxx.
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” il titolare del trattamento dati è l’Università degli Studi della Tuscia, il responsabile per la protezione dei dati
(DPO) è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (informativa link xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx0), l’incaricato alla raccolta e al trattamento dei dati è la Segreteria Amministrativo Contabile del DEIM.
Art. 11 Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente accordo.
In caso di mancata risoluzione amichevole sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.
Art. 12 Registrazione e bollo
Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.
Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolto dalle parti in egual misura mediante apposizione di contrassegno telematico.
La spesa di bollo a carico del Deim graverà sui fondi di ricerca del xxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Dipartimento DEIM
Il Direttore
Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Viterbo,
Per la Fondazione Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Il Presidente