PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S166-00144
OGGETTO:
Approvazione schema di contratto individuale per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di dirigente scolastico/formativo A.S. 2022/2023.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1289 di data 15 luglio 2022 con la quale, tra l’altro, è stata disposta l’assunzione di 4 candidati vincitori del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la successiva rinuncia di un candidato vincitore si è provveduto con deliberazione n. 1482 di data 12 agosto 2022 alla sua sostituzione con lo scorrimento della graduatoria del suddetto corso concorso;
Vista inoltre la deliberazione n. 1339 di data 05 agosto 2022 con la quale è stato affidato per mobilità interregionale in ingresso un incarico ad un dirigente scolastico;
Preso atto che le predette deliberazioni rinviano l’inquadramento nei ruoli della Dirigenza scolastica dei predetti neo assunti alla stipula del contratto individuale di lavoro, rinviando in merito alla successiva determinazione del dirigente della struttura provinciale competente;
Preso atto che ai fini della determinazione del contenuto del contratto di assunzione si richiamano le seguenti disposizioni del vigente contratto collettivo della dirigenza scolastica, ed in particolare gli articoli 2, 21, 29, 30, 36, 39, 40 e 46 e l’allegato codice di comportamento;
Viste in merito le previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in merito di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, e dato atto che prima della firma del contratto saranno acquisite le pertinenti dichiarazioni a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
Dato atto che il periodo di prova è di durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale deve essere prestato effettivo servizio per almeno sei mesi e che il periodo di prova è regolato dall’articolo 21 del vigente contratto collettivo provinciale della dirigenza scolastica;
Dato atto che il trattamento economico ulteriore allo stipendio tabellare, sarà definito in relazione alla fascia di complessità dell’istituzione scolastica di titolarità, come previsto dall’art 4 dell’Accordo provinciale di data 04.02.2016, con riferimento all’attribuzione della retribuzione di posizione. Dato atto altresì che spetta la retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dall’art 64 CCPL – area della dirigenza scolastica, come sostituito dall’art 12 dell’Accordo provinciale sopra citato, sulla base delle risultanze del processo di valutazione.
Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto individuale, parte integrante e sostanziale di questo atto, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’attribuzione della qualifica di Dirigente scolastico e l’incarico di Dirigente preposto ad istituzione scolastica/formativa nel rispetto delle determinazioni assunte relativamente alla sede di assegnazione, dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 1289 di data 15 luglio 2022, n. 1482 del 12 agosto 2022 e n. 1339 del 05 agosto 2022;
2. di dare atto che l’assunzione e l’attribuzione della qualifica di Dirigente scolastico/formativo ha decorrenza 1 settembre 2022 ed è subordinata alla previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
3. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 63 della LP 3 aprile 1997 n. 7, dall’art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell’allegato 4/2 D.lgs. 118/2011, alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 259600-001, 259602, 259603.
Pag 3 di 4 PC RIFERIMENTO : 2022-S166-00144
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A) Contratto
LA DIRIGENTE
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA E DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO
FRA
La sottoscritta , nata a il , dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, domiciliata per la carica in Trento presso la sede del Servizio stesso, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell’Amministrazione provinciale (C.F. 00337460224);
E
nato/a a il (C.F. ) PREMESSO
- che il/la dott. è risultato/a tra i vincitori del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, secondo la graduatoria finale approvata con deliberazione n. dd. e risulta altresì utilmente collocato/a nelle graduatorie dei vincitori al fine della copertura dei posti vacanti e disponibili nella pianta organica della qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali a decorrere dal 1° settembre 2022; -che con deliberazione della Giunta provinciale n. dd. il/la dott. è stato/a individuato/a quale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di un posto della qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale Dirigente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 31 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale (xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx), al quale si rinvia per quanto non specificato o indicato nel presente atto
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Rapporto di lavoro, decorrenza, periodo di prova)
1. Il/la dott. è assunto/a a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 2 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica sottoscritto il 31 ottobre 2006.
2. Il rapporto di lavoro decorre dal 1° settembre 2022 con effetti economici dalla data di effettiva presentazione in servizio.
3. Il periodo di prova ha durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale deve essere prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Il periodo di prova è regolato dall’art. 21 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.
Articolo 2
(Cause risolutive del rapporto di lavoro)
1. Superato il periodo di prova, costituiscono causa risolutiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 46 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica:
a) il superamento del periodo di comporto di malattia di cui agli articoli 29 e 30 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica;
b) il recesso del dirigente scolastico;
c) il recesso dell’Amministrazione;
d) la risoluzione consensuale;
e) le altre cause previste dalla normativa provinciale.
Articolo 3
(Incarico dirigenziale e relativa durata)
1. Al/alla dott. è affidato, ai sensi dell’art. 102, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e degli articoli 39 e 40 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica, l’incarico di preposizione all’Istituto
2. L’incarico decorre dal 1° settembre 2022 con durata fino al 31 agosto 2025. L’eventuale recesso prima della scadenza suddetta, può intervenire solo per giusta causa o giustificato motivo.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di revoca anticipata o di rotazione dell’incarico, disciplinati dall’art. 40 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica nonché delle delibera della Giunta provinciale 19 gennaio 2007, n. 53. come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale 10 luglio 2009 n. 1699, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro indicate dall’art. 46 del vigente
C.C.P.L. della dirigenza scolastica e il mancato superamento del periodo di prova.
Articolo 4
(Obiettivi connessi all’incarico)
1. Il/la dott. , nella sua autonomia funzionale, assicura il funzionamento generale della predetta Istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e formativi; in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche promuove e sviluppa l’attività didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo; garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie; promuove, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi; cura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; interagisce con gli enti locali, anche al fine di conseguire un assetto organizzativo sul territorio conforme ai criteri di razionalizzazione della spesa e di qualificazione dei servizi.
Articolo 5
(Risorse)
1. Per il proseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 4, il/la suddetto/a dirigente si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli/le dall’Amministrazione, nonché quelle derivanti dall’interazione con il territorio.
Articolo 6
(Impegno di lavoro)
1. In relazione alla complessiva responsabilità dei risultati, il/la dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, corredandola in modo flessibile all’espletamento dell’incarico affidatogli/le. In nessun caso sono corrisposti compensi per lavoro straordinario. Il/la dirigente assicura comunque la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 23 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.
Articolo 7
(Trattamento economico)
1. Al/la dott. ssa/dott compete il seguente trattamento economico:
Stipendio + IIS (a.l. 13 mensilità)
Retribuzione di posizione nella misura corrispondente alla fascia di complessità dell’Istituzione scolastica di preposizione.
2. E' inoltre riconosciuta la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 64 del vigente CCPL sulla base delle risultanze del processo di valutazione. Qualora spettanti, sono riconosciuti ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Spetta inoltre, se ed in quanto dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
Articolo 8
(Incarichi aggiuntivi)
1. L’Amministrazione può altresì conferire gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, disciplinati dall’art. 43 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.
Articolo 9
(Responsabilità dei contraenti)
1. Fatte salve le fattispecie di responsabilità definite dall’art. 21 del decreto legislativo 165/2001 e delle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia, le parti si impegnano a rispettare le clausole del presente contratto per tutta la sua durata.
Articolo 10
(Mutamento dell’incarico)
1. Nell’arco della durata del presente contratto, stabilita dall’articolo 3, è possibile l’assegnazione ad altra istituzione scolastica o, a seguito dell’assenso del dirigente interessato, ad altro incarico, fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8 dell’articolo 36 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.
Articolo 11
(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)
1. Il/la dott. è tenuto/a a produrre entro 30 giorni dall’assunzione in servizio la documentazione di rito secondo le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il/la dott. dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:
a) di non avere altri rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione continuativa o di consulenza con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’Amministrazione;
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. Dichiarazioni non rispondenti a verità, in sede di dichiarazione sostituiva di certificazione, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. E’ comunque condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale di reclutamento che ne costituisce il presupposto, ovvero l’accertamento dell’esistenza di condanne interdicenti l’assunzione o la mancanza del possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso.
La dichiarazione del dott…..attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39//2013 rappresenta condizione di efficacia del presente contratto e la violazione della normativa in essa contenuta comporta la nullità del contratto.
Articolo 12
(Adempimenti in materia di trasparenza e diffusione di informazioni e rispetto del codice di comportamento)
1. Il/la dott. è responsabile per gli ambiti e le funzioni a lui attribuite dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.
2. Il/la dott. si impegna la rispetto del codice di comportamento sottoscritto unitamente al presente contratto. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro come previsto dalla normativa e dalle circolari in materia di prevenzione della corruzione.
Articolo 13
(Enti ed Istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi)
Il rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato (CTPS) gestita da INPS, alla quale si aggiunge la ritenuta fondo credito. Si evidenzia inoltre che al termine del rapporto di lavoro spetta il Trattamento di Fine Servizio (TFS, per chi ha servizio continuativo presso lo Stato da prima del 2000) o il Trattamento di Fine Rapporto (TFR, per gli assunti dopo il 2000) per i quali è prevista la trattenuta, rispettivamente, della contribuzione ENPAS - Opera Previdenza o della cd. quota ai fini "dell'invarianza della retribuzione". Qualora vi sia l'adesione del dipendente, è previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.
Articolo 14
(Norme di rinvio)
1. Il rapporto di lavoro di cui al presente atto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne la cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
2. Comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e del presente contratto la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 11, la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti, salvo le cause di impedimento stabilite dalla legge, e l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Articolo 15
(Foro competente)
1. Competente per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.
Letto e sottoscritto in duplice copia
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
dott. dott