Accordo di rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della provincia di Monza e Brianza
Accordo di rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della provincia di Monza e Brianza
Visti
• Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 33 e 117;
• L. Reg. Lombardia n. 19/2007, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
• L. 241/90, art. 15, per il quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97, art. 7, integralmente richiamato a pièdi pagina 1;
• DI 44/01, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli artt. 31 (Capacità negoziale), 32 (Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale) e 33 (Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale);
1 DPR 275/99, art. 7 (Reti di scuole) “c. 1 Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. c. 2 L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. c. 3 L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. c. 4 L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. c. 5 Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. c. 6 Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; l'orientamento scolastico e professionale. c. 7 Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. c. 8 Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. c. 9 Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. c. 10 Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo”.
• D.Lgs. 163/06, Regolamento su appalti, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
• L. 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, art. 1, sintetizzato a pièdi pagina 2;
su impulso
del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, tendente a dare massimo, libero e ordinato sviluppo alla dimensione sistematico reticolare delle diverse articolazioni di autonomia e responsabilità delle scuole statali e paritarie, anche all’interno della riorganizzazione complessiva della governance del sistema di istruzione pubblica regionale;
assunta
l’indispensabilità di solidi sistemi di reti scolastiche territoriali generali per consolidare e sviluppare, tanto più nella congiuntura economica presente, tradizioni e responsabilità nazionali e internazionali di massima eccellenza della scuola lombarda,
i dirigenti scolastici ed i gestori in elenco allegato
in qualità di legali rappresentanti delle relative istituzioni scolastiche statali e paritarie
condividono e sottoscrivono il seguente
2 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie (art 33 c 4 della Costituzione, Legge 10 marzo 2000, n. 62). In particolare il riconoscimento, con verifica delle relative condizioni in termini di diritti e doveri reciproci tra stato e scuola richiedente, della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. I requisiti per la parità scolastica comprendono: a) Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione;
b) Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci; d) Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; e) Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
f) Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici; g) Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio; h) Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
i) Personale docente fornito del titolo di abilitazione; l) Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
ACCORDO DI RETE GENERALE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Denominazione, pertinenza territoriale, nature giuridiche dei membri, responsabilità, adesioni
a) La rete scolastica generale è istituita dai soggetti firmatari dirigenti scolastici statali e gestori di scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Monza e Brianza, individuata come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali e gli stakeholder di riferimento, sia per la dimensione di scala adeguata, sul piano economico – finanziario e organizzativo, allo sviluppo di una progettualità generale efficace ed efficiente in ambito lombardo;
b) Assume il nome di ‘Rete generale del sistema pubblico di istruzione dell’ambito territoriale della provincia di Monza e Brianza’ (successivamente ‘Rete Generale Monza e Brianza’);
c) E' fatta comunque salva la possibilità, per le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie territorialmente pertinenti, di aderire a pieno titolo alla Rete Generale Monza e Brianza in fase successiva all’istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale sottoscrizione del presente atto;
d) Rimangono impregiudicate:
I. le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale e delle scuole paritarie;
II. le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale.
Art. 3 Finalità
Il presente accordo, nel contesto territoriale di riferimento, ha per finalità la costruzione della governance territoriale in condivisione progressiva con la governance regionale, attraverso:
a. l’autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme comuni nelle offerte e nei servizi formativi, in condivisione progressiva con la governance del sistema regionale lombardo di istruzione, nell’ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia, con il supporto dei relativi dipendenti Uffici decentrati territoriali;
b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri attori istituzionali (Comuni, Province, Asl, Prefetture, etc.) e stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università, altri reti scolastiche, etc.) per l’adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.
Art. 4 Materie
a) La Rete Generale Xxxxx e Brianza, oltre a garantire la prosecuzione di attività e servizi formativi ed amministrativi già dimostratisi territorialmente efficaci ed efficienti, concentra la propria azione, anche in raccordo con Usr per la Lombardia, sulle seguenti materie fondamentali:
I. Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole;
II. Generazione e formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale, anche per le connesse certificazioni (soglie minime, successo formativo e riduzione della dispersione scolastica: organizzazione e gestione delle azioni finalizzate ad un consapevole orientamento tra scuola secondaria di 1° e di 2° grado ed al riorientamento in itinere all’interno della secondaria superiore [passaggio tra istituzioni scolastiche e tra ordinamenti ed indirizzi di studio]);
III. Sistema nazionale di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli Esiti INValSI;
IV. Integrazioni scuola-lavoro (orientamento post diploma e post qualifica, alternanza, riprofilature territoriali delle competenze curriculari di istruzioni tecnica e professionale, placement, IFS, etc.);
X. Xxxxxxxx formativo: contenimento della dispersione scolastica; Bisogni educativi speciali (diversa abilità, Dsa, disturbi evolutivi o del contesto socio famigliare, alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati, etc.);
VI. Promozione delle nuove tecnologie nella didattica (formazione formatori, azioni progettuali consistenti) e nell’organizzazione;
VII. Expo (misure e azioni nazionali, regionali e territoriali);
VIII. Internazionalizzazione (sviluppo degli scambi, diffusione delle lingue straniere, promozione della mobilità internazionale di docenti e studenti, pratica della metodologia CLIL, etc.);
IX. Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata);
X. Adeguatezza ed ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.
b) Il repertorio di materie può essere integrato su determinazione di volta in volta della rete stessa.
Art. 5 Compiti
La Rete Generale Xxxxx e Brianza, per le finalità di cui all’art. 3 e in relazione alle materie di cui all’art. 4:
a) configura, coordina e realizza le progettualità locali comuni di servizi e offerte formative in raccordo progressivo con le strategie del sistema regionale (linee guida, obiettivi generali, etc.);
b) intercetta e condivide le necessarie risorse finanziarie ed umane, ordinarie e straordinarie, dalle diverse provenienze;
c) provvede in particolare anche alla gestione di risorse economiche ed umane specificamente messe a disposizione territoriale dal Direttore generale di Usr per la Lombardia, previa intesa formale col medesimo;
d) regola e formalizza rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
e) condivide con il Direttore Generale dell’Usr per la Lombardia e con l’intera istruzione lombarda informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità di cui trattasi (monitoraggi, esiti, strumentazioni, best practices, etc.);
f) assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisioni di tavoli tecnici e/od operativi, etc.) all’interazione con altri attori territoriali per la realizzazione di progetti integrati;
g) interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, con altre reti territoriali lombarde o nazionali e internazionali.
Art. 6 Durata e scadenze
a) Il presente accordo ha valore dal 20/11/2013 al 31/12/2016;
b) Con cadenza almeno annuale il medesimo sarà oggetto di valutazione di efficacia ed efficienza di sistema in raccordo con la Direzione generale dell’Usr per la Lombardia nell’ottica del miglioramento continuo condiviso.
Art. 7 Organi
Sono organi della rete:
I. l’Assemblea generale dei componenti (art.8);
II. l’Istituto capofila (art 9);
III. il Presidente e il Vice Presidente (art. 10);
IV. il Gruppo di regia (art. 11);
V. il Coordinatore amministrativo (art. 12);
VI. le scuole polo delle articolazioni tematiche della Rete (art. 13);
VII. ogni eventuale ulteriore organo derivante da articolazione settoriali o di sottoreti, per materia, obiettivo o territorio (art. 14).
Art. 8 Assemblea generale dei componenti
a) L’Assemblea dei componenti della Rete Generale Monza e Brianza è l’organo responsabile:
I. della programmazione e gestione complessive delle proprie attività per il raggiungimento delle relative finalità;
II. della designazione di tutti gli altri organi di rete, di cui all’art. 7, nonché delle sostituzioni per decadenza o rinuncia dei relativi componenti;
III. dell’eventuale individuazione di strutture funzionali ai progetti assunti (quali Comitati Tecnici Scientifici, audizioni, etc.);
IV. della presa d’atto delle richieste di nuove adesioni con sottoscrizione del presente accordo da parte di istituti scolastici statali e paritari territorialmente pertinenti o di recesso dalla rete.
b) Nell’Assemblea le istituzioni scolastiche statali sono rappresentate dal Dirigente scolastico, quelle paritarie dal Gestore o referente formalmente indicato dal medesimo. Il Dirigente scolastico per gli istituti statali e il gestore o il referente per gli istituti paritari possono delegare un loro rappresentante a partecipare all’assemblea con diritto di voto;
c) L’esercizio del voto in seno all’Assemblea è regolato secondo il seguente criterio: ogni istituto ha diritto ad un voto. Qualora si rendesse necessario procedere a votazione, il conteggio sarà effettuato in maniera che ciascuna istituzione scolastica, indipendentemente dal numero dei presenti, goda di un voto effettivo;
d) Ove la determinazione assembleare implichi l’impiego di risorse statali (finanziarie e/o umane) destinate in via esclusiva alle istituzioni scolastiche statali, il diritto di voto è riservato ai soli dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali;
e) L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti stabilita secondo i criteri di cui ai precedenti punti c) e d) del presente articolo, purché in presenza di un numero di membri che esprimano almeno la metà più uno della rappresentanza complessiva, calcolata secondo i medesimi criteri.
f) In prima seduta:
I. è adottato dai soggetti firmatari il presente Accordo di rete generale, con garanzia di tutti gli atti interni necessari ad ogni istituto scolastico (delibere Consiglio di istituto e Collegio docenti, per quanto di rispettiva competenza) e ad ogni scuola paritaria aderente;
II. sono individuati:
⮚ l’Istituto scolastico statale capofila;
⮚ conseguentemente il Presidente (dirigente scolastico dell’istituto capofila) e il Coordinatore (Dsga del medesimo istituto);
⮚ il vice Presidente (dirigente scolastico di istituto di ciclo diverso da quello del Presidente);
⮚ il Gruppo di regia.
g) L’Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente, che la presiede e nomina un segretario di fiducia per la sistematica redazione dei verbali di seduta. Può anche essere convocata straordinariamente su domanda firmata da membri rappresentativi di almeno un terzo della rappresentanza complessiva, calcolata secondo i criteri di cui ai precedenti punti c) e d) del presente articolo, entro 15 gg dalla data della richiesta. In caso di assenza del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal vice Presidente o, in assenza del medesimo, dal membro più anziano d’età.
h) L’Assemblea può inoltre:
I. determinare di operare su compiti specifici articolandosi per cicli, ferma restando l’assunzione finale delle determinazioni da parte all’Assemblea generale;
II. delegare su propri compiti, specificamente indicati, il Gruppo di regia di cui al successivo art. 11;
III. articolare la propria organizzazione in sottoreti per materia e territorio, stanti i richiamati compiti generali e comuni della medesima Assemblea generale;
i) Il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia è invitato permanentemente a partecipare all’Assemblea ed è costantemente informato delle relative attività (convocazioni, verbali, documenti, etc.).
Art. 9 Istituto capofila
L’istituto capofila, individuato dall’Assemblea generale per l’intera durata dell’Accordo:
1. esprime il Presidente ed il Coordinatore della rete, rispettivamente corrispondenti al proprio Dirigente scolastico ed al proprio Dsga pro tempore;
2. garantisce il coordinamento generale sotto i diversi profili organizzativo,amministrativo contabile, documentario, etc.) della rete;
3. in particolare unifica e registra in una o più schede, specificamente destinate, del proprio Programma annuale statale, le misure ed azioni di rete comportanti l’impiego di risorse statali destinate alle scuole statali, salvo quanto formalmente dislocato presso altra scuola polo (di cui mantiene aggiornamento documentale in copia);
4. garantisce di norma le condizioni logistiche dei lavori dell’Assemblea.
Art. 10 Presidente e vice presidente
a) Il presidente della rete:
I. assume la legale rappresentanza della rete;
II. convoca e presiede l’Assemblea di cui all’art. 8 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
III. convoca e presiede il Gruppo di regia di cui all’art. 11 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
IV. assicura il collegamento tra la rete e il Direttore Generale per la Lombardia, anche attraverso la firma dell’intesa tra Rete generale e Direttore regionale;
V. assicura la partecipazione ai momenti di confronto regionale con il Direttore generale e con le altre reti generali lombarde:
VI. stipula, su delibera generale dell’assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.
b) Il vice presidente di rete, nominato in prima seduta tra i dirigenti scolastici di istituti del ciclo diverso da quello del presidente:
I. coadiuva il presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza;
II. lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.
Art. 11 Gruppo di regia
Il gruppo di regia, individuato per composizione numerica e nominale dall’Assemblea generale tra i relativi membri, è composto da: Presidente, Vice Presidente, Coordinatore amministrativo, 4 rappresentanti degli istituti statali (2 del primo ciclo, due del secondo ciclo) in rappresentanza delle aree territoriali Monza Est, Monza Centro, Monza Ovest, appartenenti ad aree territoriali diverse da quella del presidente e del vicepresidente, 1 rappresentante degli istituti paritari.
Il gruppo di regia:
I. cura l’istruzione (predisposizione linee, strumentazioni, raccordi tra organi vari di rete, relazioni interistituzionali, bozze di intese, etc.) dei lavori dell’Assemblea generale;
II. opera, su deleghe specifiche, sui compiti dell’Assemblea generale, salva relativa ratifica nella prima seduta successiva;
III.mantiene i necessari rapporti con le reti locali variamente attive su tematiche specifiche.
Art. 12 Coordinatore amministrativo
Il coordinatore amministrativo della rete, coincidente con il Dsga dell’Istituto capofila:
I. sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili di rete e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi ed alle risorse assegnati con utilizzo dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze;
II.definisce l’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna;
III. firma i medesimi atti;
IV. può, previa determinazione dell’Assemblea, procedere a dislocare risorse di rete vincolate a materie/progetti specifici c/o Istituto polo responsabili;
V. cura l’impostazione di convenzioni o simili, ove necessari per l’uso integrato di risorse di scuole statali e di scuole paritarie della Rete generale Xxxxx e Brianza.
Art. 13 Scuole polo
Su determinazione formale dell’Assemblea, salvo quanto già definito a livello regionale o nazionale, sono individuate le scuole polo territoriali in relazione alle diverse materie o progetti specifici relativi alla governance regionale, con compiti di coordinamento, promozione e realizzazioni progettuali, raccordi territoriali.
Le risorse finanziarie e umane assegnate dall’USR per la Lombardia alla rete vengono distribuite, su delibera dell’Assemblea, dalla scuola capofila alle istituzioni scolastiche aderenti, coordinatrici di specifiche aree di intervento. I Dirigenti scolastici di tali istituzioni sono coordinatori dei progetti individuati, responsabili della loro realizzazione e della gestione delle risorse affidate, che dovranno rendicontare alla scuola capofila.
Art. 14 Altri organi
a) Le iniziative della rete possono articolarsi anche in organi ulteriori corrispondenti ad articolazioni settoriali, per materie, obiettivi, sub ambiti geografici, quali ad esempio sottoreti, comitati tecnico scientifici, gruppi di lavoro;
b) La composizione, la consistenza e le regolazioni funzionali di tali organi sono interamente demandati di norma all’Assemblea generale.
Art. 15 Patrimonio
a)Il patrimonio è costituito dalle risorse fornite da:
I. USR per la Lombardia;
II. istituti scolastici statali e scuole paritarie della rete;
III. altri soggetti pubblici e/o privati.
b) Una quota pari al 3% (tre per cento) delle risorse amministrate dalla Rete Generale Monza e Brianza è destinata a coprire le spese amministrative sostenute dalla scuola capofila e dalle scuole polo territoriali tematiche per attendere ai propri compiti,sulla base di criteri di ripartizione stabiliti dall’Assemblea; tale quota può essere ridotta con delibera dell’Assemblea medesima in caso di attribuzione di specifiche risorse d’organico a dette scuole.
Art. 16 Contabilità
a) L’Assemblea generale indicherà le forme di attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali e delle vigenti regolazioni in materia per le scuole paritarie;
b) La scuola capofila, o la scuola polo, ove delegata formalmente, presenterà all’Assemblea generale il progetto finanziario di ciascuna attività prevedendo l'equa ripartizione delle spese fra i membri della rete, nonché la chiara pertinenza economico finanziaria, chiaramente distinta tra risorse:
I. delle scuole statali e di quelle paritarie, integrate e convergenti in quanto così previste dalle fonti di provenienza (reti miste da bandi o determinazioni Eu, Miur, Regione Lombardia, etc.);
II. delle scuole statali e di quelle paritarie, integrate e convergenti per determinazione della rete tramite formali e necessarie convenzioni nei termini di norma (comprensivi degli elementi di cui al successivo punto III) su costi e benefici in rapporto alle diverse tipologia di concorrenti;
III. delle sole scuole statali, con:
• piena attuazione del Regolamento generale di contabilità e dei relativi aggiornamenti;
• piena conformità alle disposizioni vigenti al momento in materia di acquisti;
• contestuale garanzia di documentazione utile alle azioni di revisorato statale.
c) Tali progetti sono sottoposti all'approvazione in sede di Assemblea generale.
Art. 17 Risorse e contratti di lavoro
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nei comparti scuola statale e non statale.
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo.
Art. 18 Rinvii
Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99, nel D.I. 44/2001, nella Legge 241/90, art. 11, commi 2 e 3 e successive modifiche ed integrazioni, nella legge 62/2000 (legge di parità) e successive modifiche e nei Regolamenti (previsti dall’art. 1-bis Legge 27/2006) e linee guide attuative.
Art. 19 Controversie
Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20 Deposito
Il presente atto è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi, nonché sul sito ufficiale Usr per la Lombardia. E’ fatto registrare in caso d’uso.
Testo approvato dall’Assemblea generale della Rete in data 10 febbraio 2014.
Monza, 10 febbraio 2014
Letto, confermato e sottoscritto (vedi elenco allegato)