BENEFICIARIO UNICO]
ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE
RETE XXXXX XXXXX DI FORMAZIONE INIZIALE
[BENEFICIARIO UNICO]
III. 1 – Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni:
1. Accordo: l’accordo scritto concluso tra un beneficiario e un ricercatore a norma dell’articolo III.4.
2. Ricercatori all'inizio della carriera: i ricercatori nei primi quattro (4) anni (equivalente tempo pieno) della loro carriera di ricerca, ivi compreso il periodo di formazione alla ricerca, a partire dal conseguimento del diploma universitario che consentirebbe loro di iniziare studi di dottorato nel paese in cui è stato ottenuto il diploma o nel paese in cui sono offerte le attività di formazione iniziale, indipendentemente dal fatto che si intenda ottenere un dottorato o meno.
3. Ricercatori esperti: i ricercatori: 1) già in possesso di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo o 2) che vantano almeno quattro
(4) anni di esperienza nell'ambito della ricerca (equivalente tempo pieno), compreso il periodo di formazione alla ricerca, dopo aver ottenuto il diploma che consente loro ufficialmente di iniziare studi di dottorato nel paese in cui è stato ottenuto il diploma o nel paese in cui sono offerte le attività di formazione iniziale.
4. Ricercatori in visita: i ricercatori esperti che in passato abbiano ottenuto risultati rilevanti nel campo della formazione e della ricerca in collaborazione a livello internazionale, provenienti dal settore pubblico o da quello privato, con un ruolo specifico nella formazione e la supervisione dei ricercatori nell'ambito della rete.
5. Comitato di supervisione: un comitato responsabile della supervisione della formazione dei ricercatori nell’ambito dell’intera rete, che nel contempo deve garantire che la formazione scientifica sia accompagnata da competenze complementari adeguate rispetto alle esigenze di ciascun ricercatore assunto. Può essere aperto alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni partner.
6. Luogo di origine: il luogo in cui il ricercatore risiedeva o svolgeva la propria attività principale al momento dell’assunzione per svolgere le proprie attività di formazione
iniziale, a meno che il ricercatore abbia risieduto o abbia svolto la propria attività principale in tale luogo per meno di dodici (12) mesi immediatamente prima della data in questione. In tal caso, il luogo di origine è la capitale del paese di cui ha la cittadinanza. Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, il luogo di origine è la capitale del paese in cui ha risieduto per il periodo più lungo nel quinquennio che ha preceduto la sua assunzione.
7. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.4, paragrafo 1, lettera g).
8. Piano personale di sviluppo della carriera: piano elaborato da ciascun ricercatore assunto per le attività di formazione iniziale per più di sei (6) mesi, insieme allo scienziato che funge da supervisore di dette attività; indica le sue esigenze di formazione (ivi comprese le competenze complementari) e gli obiettivi scientifici, nonché le misure previste per conseguire tali obiettivi e una descrizione delle attività di formazione iniziale.
9. Ricercatore: un ricercatore professionista idoneo, all'inizio della carriera o esperto, xxx compreso un ricercatore in visita, selezionato e assunto dal beneficiario per partecipare al progetto.
10. Attività di formazione iniziale: le attività connesse al ricercatore nell'ambito del progetto quali descritte, se del caso, nel piano personale di sviluppo della carriera o nell'accordo qualora non sia richiesto un piano personale di sviluppo della carriera.
11. Istituzione partner: istituzione terza parte di un accordo di partnership con il
beneficiario.
12. Accordo di partnership: accordo strategico di partnership sottoscritto dal beneficiario e da uno o più terzi che ospitano ricercatori per lo svolgimento delle attività di formazione iniziale.
13. Periodo di distacco: periodo trascorso da un ricercatore presso la sede di un'istituzione partner.
14. Programma di lavoro: il programma annuale adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico "Persone" (2007-2013), che prevede l’invito a presentare proposte nel cui ambito è stata presentata la proposta oggetto della presente convenzione di sovvenzione.
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO
III. 2 – Obblighi delle parti
Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario:
a) adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli affinché almeno il 40% dei ricercatori
partecipanti al progetto sia costituito da donne;
b) organizza una riunione di revisione intermedia cui partecipano i suoi rappresentanti, i rappresentanti delle istituzioni partner e la Commissione. Il beneficiario concorda con la Commissione la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione almeno due (2) mesi prima del suo svolgimento;
c) istituisce, di concerto con le istituzioni partner, un comitato di supervisione della rete;
d) seleziona ciascun ricercatore sulla base dei criteri di ammissibilità indicati all'articolo III.3, verificando che ciascuno di essi soddisfi tali criteri al momento dell'assunzione da parte del beneficiario nell'ambito del progetto;
e) conclude un accordo con ciascun ricercatore assunto nell'ambito del progetto e ospita il ricercatore per i periodi specificati nell'accordo o prende opportuni provvedimenti per distaccare il ricercatore presso un'istituzione partner. La durata del distacco del ricercatore assunto non deve superare il 30% della durata complessiva dell'incarico nell'ambito del progetto;
f) garantisce al ricercatore una tutela previdenziale adeguata, ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971.
Se il ricercatore svolge le attività di formazione iniziale in un paese terzo, il beneficiario garantisce al ricercatore una copertura previdenziale che fornisca una tutela almeno equivalente a quella di cui beneficiano i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
g) garantisce al ricercatore, ovunque svolga le attività di formazione iniziale, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
h) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all’accordo di cui all’articolo III.4;
i) provvede affinché sia elaborato un piano personale di sviluppo della carriera, laddove opportuno;
j) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione dei ricercatori in funzione delle esigenze;
k) fornisce ai ricercatori un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità competenti del paese del beneficiario e di tutte le altre procedure amministrative, quali quelle per il rilascio dei visti e dei permessi di lavoro richiesti dalle autorità competenti del paese dell'istituzione partner presso la quale il
ricercatore può svolgere un periodo di distacco;
l) si assicura che le istituzioni partner dispongano dei mezzi di cui alla lettera j) del presente paragrafo e mettano tali mezzi a disposizione del ricercatore, in funzione delle necessità, durante il periodo di distacco;
m) si assicura che anche l'istituzione partner fornisca al ricercatore l'assistenza di cui alla lettera j) del presente paragrafo durante il periodo di distacco;
n) garantisce a ciascun ricercatore una formazione nell'ambito del progetto, della durata specificata nell'accordo;
o) adotta misure atte a garantire che, al termine delle attività di formazione iniziale, ciascun
ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione;
p) contatta ciascun ricercatore due (2) anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione;
q) registra e tiene aggiornati, per almeno tre (3) anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti dei ricercatori;
r) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere o) e p) del presente paragrafo e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera q) dello stesso.
III. 3 – Selezione dei ricercatori
1. Nel rispetto delle condizioni indicate di seguito, il beneficiario seleziona il numero necessario di ricercatori in base agli obiettivi del progetto e alla distribuzione indicativa di cui all'allegato I.
2. Criteri di ammissibilità per i ricercatori
Per essere ritenuto idoneo, al momento dell'assunzione da parte del beneficiario nell'ambito del progetto, ciascun ricercatore deve soddisfare simultaneamente i criteri indicati di seguito.
a) Cittadinanza
Il ricercatore può essere cittadino di uno Stato membro della Comunità, di una paese associato o di un qualsiasi altro paese terzo.
b) Mobilità
Il ricercatore non deve essere cittadino di uno Stato in cui ha sede l'equipe di ricerca del
beneficiario che lo assume.
Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, può essere ospitato da un beneficiario avente sede nel paese di cui il ricercatore ha la cittadinanza, ma nel quale non ha risieduto nel quinquennio precedente.
Al momento dell'assunzione il ricercatore non può aver risieduto o avere svolto la propria attività principale nel paese del beneficiario per più di dodici (12) mesi nel triennio immediatamente precedente la sua assunzione. Non rientrano nel computo brevi soggiorni,
come ad esempio le vacanze.
In deroga alla regola generale, un ricercatore che possiede la cittadinanza di uno Stato membro o di un paese associato può svolgere le proprie attività di formazione iniziale nel paese di cui ha la cittadinanza se è in grado di dimostrare di avere risieduto legalmente e di avere svolto la propria attività principale in un paese terzo non associato per almeno tre (3) dei quattro (4) anni immediatamente precedenti l'assunzione.
Queste regole di mobilità non valgono quando un ricercatore è assunto da un'organizzazione internazionale di interesse europeo, da un'organizzazione internazionale stabilita in uno Stato membro o in un paese associato o dal CCR.
c) Qualifiche ed esperienza di ricerca Il ricercatore deve soddisfare i requisiti previsti da una delle seguenti categorie:
- Ricercatori all'inizio della carriera quali definiti all'articolo III.1.
- Ricercatori esperti quali definiti all'articolo III.1, nei primi cinque (5) anni della loro carriera di ricerca.
- Ricercatori in visita quali definiti all'articolo III.1.
3. Criteri di ammissibilità per le attività di formazione iniziale
a) Durata
Il ricercatore all'inizio della carriera può essere coinvolto nel progetto per beneficiare delle attività di formazione iniziale per un periodo non inferiore a tre (3) mesi e non superiore a trentasei (36) mesi (equivalente tempo pieno).
Il ricercatore esperto può essere coinvolto nel progetto per beneficiare delle attività di formazione iniziale per un periodo non inferiore a tre (3) mesi e non superiore a ventiquattro
(24) mesi (equivalente tempo pieno).
Il ricercatore in visita può essere coinvolto nel progetto per beneficiare delle attività del progetto per un periodo non inferiore a un (1) mese e non superiore a ventiquattro (24) mesi (equivalente tempo pieno).
Un singolo ricercatore non può partecipare alla stessa Rete Xxxxx Xxxxx di formazione iniziale in veste di ricercatore all'inizio della carriera e di ricercatore esperto.
Il ricercatore deve dedicarsi a tempo pieno alle proprie attività di formazione iniziale. Soltanto per motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare il ricercatore può usufruire del part-time nello svolgimento delle proprie attività di formazione iniziale.
Le attività di formazione iniziale possono essere suddivise in più soggiorni che non devono superare né la durata massima consentita in relazione a ciascuna categoria di ricercatori, né i limiti di durata del progetto. La durata di ciascuna fase dovrà essere significativa per le attività di formazione iniziale, delle quali dovrà inoltre costituire una parte coerente, oppure essere giustificata da motivi familiari del ricercatore.
b) Contenuto
Le attività di formazione iniziale devono essere costituite da attività in un settore scientifico
e tecnologico previsto dal progetto definito nell'allegato I.
c) Sostegno accademico
Ove le attività di formazione iniziale comportino studi di dottorato, tra le disposizioni di tutorato e di supervisione deve essere compreso un sostegno accademico di qualità adeguata da parte di un supervisore accademico determinato.
4. Procedura di selezione
a) Pubblicazione di posti vacanti
Il beneficiario deve provvedere alla pubblicazione a livello internazionale dei posti disponibili per ricercatori all'inizio della carriera e ricercatori esperti nell'ambito del progetto presso il massimo numero possibile di potenziali candidati, avvalendosi di tutti i canali di pubblicità adeguati (stampa, manifesti, siti web, Internet, annunci in occasione di conferenze, ecc.).
b) Criteri di selezione
Il beneficiario deve selezionare i ricercatori mediante procedure di selezione aperte, trasparenti, imparziali ed eque in base agli aspetti seguenti:
- competenze scientifiche e pertinenza dell'esperienza di ricerca rispetto al settore di ricerca indicato nell'allegato I;
- capacità di svolgere le attività di formazione iniziale;
- incidenza prevista della formazione proposta sulla carriera dei ricercatori;
- rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per i ricercatori, definiti al paragrafo 2 del presente articolo.
La selezione dei ricercatori in visita deve essere giustificata nella prospettiva del trasferimento di conoscenze e del rafforzamento della supervisione.
c) Pari opportunità
A norma dell'articolo III.2, lettera a), il beneficiario si adopera per garantire un'equa rappresentazione femminile promuovendo una reale parità di opportunità tra uomini e donne lungo l'intero iter della selezione.
A tal fine il beneficiario cerca e incoraggia le candidature femminili nella pubblicità di cui alla lettera a) del presente paragrafo e, nell'applicare i criteri di selezione di cui alla sua lettera b), si impegna in modo particolare per evitare le discriminazioni di genere.
III. 4 – Rapporto tra beneficiario e ricercatore
1. L'accordo stabilisce, a norma della convenzione di sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di formazione iniziale e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto.
Sono allegati all'accordo la convenzione di sovvenzione e le sue eventuali modifiche, nonché il piano personale di sviluppo della carriera, laddove opportuno. L'accordo deve essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, paragrafo 3.
Dopo l’assunzione del ricercatore, e in ogni caso prima del termine indicato all'articolo II.3, paragrafo 1, il beneficiario trasmette alla Commissione una dichiarazione firmata relativa alla conformità dell’accordo con la presente sovvenzione di convenzione. Il beneficiario registra l'assunzione e aggiorna l'elenco e la descrizione dei posti disponibili secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione.
Fatte salve questioni specifiche disciplinate dalla normativa comunitaria, nell’accordo si precisa in particolare quanto segue:
a) il nome degli scienziati che fungono da supervisori delle attività di formazione iniziale e una descrizione (sintesi) di tali attività, se non è richiesto un piano personale di sviluppo della carriera;
b) gli importi che il ricercatore ha diritto di ricevere dal beneficiario a norma della presente
convenzione di sovvenzione e le modalità di pagamento di detti importi al ricercatore;
c) eventuali ulteriori contributi versati dal beneficiario al ricercatore ai fini del progetto e le modalità di pagamento di tali importi;
d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica;
e) il fatto che il ricercatore, per le attività svolte nell'ambito del progetto, non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario a norma delle lettere b) e
c) del presente paragrafo;
f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro;
g) la legge applicabile all'accordo;
h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell'articolo III.2, lettera e);
i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base al regolamento interno in vigore presso il beneficiario;
j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle proprie attività di formazione iniziale, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare;
k) la descrizione e il calendario di svolgimento delle attività di formazione iniziale se sono suddivise in periodi separati;
l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere e) e f), e dall'articolo III.8, paragrafo 1, lettera a), e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
m) i luoghi in cui si svolgeranno le attività di formazione iniziale;
n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione o dell'accordo, quali ad esempio:
- se del caso, qualsiasi modifica significativa del piano personale di sviluppo della
carriera;
- una gravidanza o una malattia che incidano direttamente sull'attuazione dell'accordo;
o) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, durante e dopo lo svolgimento delle attività di formazione iniziale, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III.6, 7, 9 e 10;
p) l'impegno, da parte del ricercatore, di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2, lettere n) e o);
q) l'impegno, da parte del ricercatore, di tenere informato il beneficiario circa le eventuali variazioni dei propri recapiti per i tre (3) anni successivi alla conclusione del progetto;
r) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere ricevuto il sostegno della Comunità nell'ambito di una Rete Xxxxx Xxxxx di formazione iniziale in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione, a norma dell'articolo III.7.
2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono basate sul principio di versamenti mensili posticipati, salvo il caso in cui ciò sia in contrasto con la legge applicabile di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo. Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin dalla sua nomina e la corresponsione entro la fine del progetto di tutti gli importi dovutigli.
III. 5 – Relazioni e altri elementi da fornire
Oltre alle disposizioni dell'articolo II.3, il beneficiario fornisce:
- una relazione sotto forma di banca dati, da aggiornare annualmente e adatta a essere pubblicata in una banca dati elettronica. Tale relazione deve essere presentata inizialmente entro due (2) mesi dalla data d'inizio del progetto;
- una relazione di valutazione intermedia che servirà da base di discussione per la riunione di cui all'articolo III.2, lettera b), almeno un mese prima della data della riunione.
III. 6 – Riservatezza
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.8.
III. 7 – Pubblicità
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11.
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
III. 8 – Costi ammissibili del progetto
I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II.
In particolare, i costi relativi alle attività di formazione iniziale svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
1. Spese ammissibili per le attività svolte dai ricercatori
L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente per i ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario ai ricercatori.
L'importo forfettario è stabilito prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno dei ricercatori nell'ambito del progetto (in caso di assunzione a tempo parziale le indennità sono adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto) ed è composto dalle voci indicate di seguito:
a) Un'indennità mensile di soggiorno.
Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume ricercatori all'inizio della carriera e ricercatori esperti, nonché ricercatori in visita, sulla base di un contratto di lavoro, salvo in casi adeguatamente documentati o se la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente a una borsa a importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore la copertura previdenziale almeno nei settori previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ma non necessariamente pagata con la borsa. Le indennità mensili di soggiorno applicabili sono quelle definite nel programma di lavoro.
b) Un contributo ai costi di mobilità, costituito dalle voci indicate di seguito:
- Un'indennità mensile di mobilità in base alla situazione familiare del ricercatore al momento dell'assunzione. Il ricercatore ha diritto all'indennità di mobilità se ha effettuato un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione iniziale o entro un periodo massimo di dodici (12) mesi prima della sua assunzione nell'ambito del progetto. Si applicano le indennità di mobilità definite nel programma di lavoro previsto per le seguenti categorie di ricercatori:
i ricercatore con famiglia a carico (matrimonio o rapporto equivalente riconosciuto dalla legge applicabile ai sensi dell'articolo III.4, paragrafo 1, lettera g) o dalla legge del paese di cui il ricercatore ha la cittadinanza) e/o figli a carico.
i ricercatore senza famiglia a carico.
Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione iniziale, alle suddette indennità mensili di
soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttori indicati nel programma di lavoro.
La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità vengono effettuati al momento del pagamento finale.
- Per ciascun periodo di dodici (12) mesi e per il periodo residuo inferiore a dodici (12) mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficia inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base della distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione iniziale. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.
Si applicano gli importi definiti nel programma di lavoro, calcolati in base alla distanza (in linea d'aria) in chilometri tra il luogo di origine e la sede del beneficiario.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum se il ricercatore assunto per la formazione iniziale si dedica alle attività di formazione iniziale per almeno un (1) anno. Si applica l’indennità di orientamento carriera definita nel programma di lavoro.
d) Un contributo a copertura dei costi relativi alla partecipazione del ricercatore assunto per la formazione iniziale nell'ambito del progetto è fissato nell'allegato I.
Questa indennità è amministrata dal beneficiario e utilizzata per le spese relative alla partecipazione dei ricercatori alle attività di ricerca e formazione del progetto.
In caso di sospensione di un accordo a causa di un congedo parentale, la Commissione può stabilire, su richiesta scritta del beneficiario, di adeguare a seconda delle esigenze specifiche il contributo finanziario della Comunità a favore del ricercatore. Calcolato su base mensile, il contributo non deve superare la differenza fra la compensazione che il ricercatore riceve dal regime di previdenza sociale citato all'articolo III.4, paragrafo 1, lettere g) e h), e l'importo del contributo di cui all'articolo III.8, paragrafo 1, lettera a).
I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Spese ammissibili per le attività svolte dal beneficiario
a) Un contributo forfettario, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, per le spese relative allo svolgimento di attività di formazione e per il coordinamento tra partecipanti, come stabilito all'allegato I.
b) Un contributo forfettario, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, per le spese relative all’organizzazione di conferenze internazionali, seminari ed eventi aperti a ricercatori che non fanno parte della rete, come stabilito all’allegato I.
c) Il rimborso dei costi per le attività di gestione del progetto: al progetto non può essere imputata una quota del contributo della Comunità superiore al 3%.
3. Costi indiretti
Un tasso forfettario del 10% dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, può essere addebitato alla convenzione di sovvenzione per coprire i costi indiretti del progetto.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, i trasferimenti di stanziamenti dalle indennità assegnate per le attività svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività svolte dal beneficiario non sono autorizzati.
PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
III. 9 – Diritti di accesso
Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di formazione iniziale.
III. 10 – Impegni incompatibili o limitativi
Il beneficiario che deve concedere diritti di accesso informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di tali diritti.