L’OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DELL’EX CENTRALE NUCLEARE “E. FERMI”>>
PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRINO E L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) DEL PIEMONTE
AVENTE PER OGGETTO
<<L’OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DELL’EX CENTRALE NUCLEARE “E. FERMI”>>
L’anno duemila , addì , del mese di , tra:
• il Comune di Trino (VC), ivi con sede in X.xx Xxxxxx x. 00, legalmente rappresentato dal sig. , nella sua qualità di , nato a
, il , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del predetto Ente, codice fiscale 80001910027, partita IVA 00379920028, in forza di quanto stabilito con ;
• l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxx XXX x. 0, legalmente rappresentata dal sig. Robotto Ing. Xxxxxx nato a ...omissis.., il ..omissis..., nella sua qualità di Direttore Generale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della predetta Agenzia, partita IVA 07176380017, in forza di quanto stabilito con DGR n. 18-5324 del 8/02/2013.
PREMESSO CHE:
• in data 17/11/2016 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto
<<l’ottimizzazione delle attività di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “X. Xxxxx”>>;
• in data 17/12/2018 è stata prorogata la suddetta convenzione con delibera della giunta del comune di Trino e detta convenzione ha vigenza fino al 31/12/2022
CONSIDERATO CHE:
• ARPA Piemonte ha perfezionato le azioni di monitoraggio individuate a potenziamento delle attività già in atto, previo l’affidamento in comodato d’uso gratuito, senza un termine fisso, di idonea strumentazione acquistata dal Comune di Trino;
• le attività di decommissioning avviate da Sogin suggeriscono la necessità di continuare nel tempo le azioni di monitoraggio di cui sopra.
CONSIDERATO ANCHE CHE:
• il comune di Trino ha ravvisato l’opportunità di promuovere alcuni momenti formativi a favore della popolazione scolastica trinese, volti ad approfondire la conoscenza delle modalità di interazione delle radiazioni ionizzanti con l’uomo e dei rischi che ne derivano.
CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
di comune accordo tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate ed accettate dalle Parti.
ART. 2 - Scopo e durata della convenzione
Scopo della presente convenzione è quello di assicurare la continuazione delle attività di controllo e monitoraggio della radioattività ambientale derivante dalla presenza sul territorio del Comune dell’ex centrale nucleare “E. Fermi” definite dalla precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto
<<l’ottimizzazione delle attività di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “X. Xxxxx”>>.
Dette attività, al fine di aumentare la conoscenza sulle interazioni delle radiazioni ionizzanti con l’ambiente e l’uomo, saranno integrate da iniziative di informazione ai cittadini da svolgersi nell’ambito dei lavori dell’apposita commissione ambiente del comune di Trino.
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigenza sino al 31/12/2026.
Sussistendone le ragioni di fatto e di diritto, la convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo scritto tra le Parti con le medesime modalità e procedure di cui alla presente.
In ogni caso, se allo scadere del termine naturale sopra previsto non si fosse ancora provveduto a definire le modalità di prosecuzione del servizio per il periodo successivo, l’ARPA su richiesta del Comune, proseguirà l’attività per un periodo non superiore a 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
ART. 3 – Referenti tecnici
Per l’attuazione della presente convenzione i Responsabili tecnici/amministrativi designati dalle Parti sono:
per il Comune di Trino:
………………………………………………………………………………..
per Arpa Piemonte – Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici / Struttura Semplice Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00 Xxxxx tel 000 00000000, e-mail: x.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
In caso di eventuale modifica dei referenti della presente convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i nominativi dei nuovi designati.
ART. 4 – Oneri a carico delle Parti
I costi derivanti dall’attuazione della presente convenzione, per quanto il materiale di consumo saranno a carico del Comune, come dettagliati nella tabella seguente.
Le risorse umane aggiuntive necessarie per l’attuazione della presente Convenzione saranno a carico dell’ARPA Piemonte.
Si rappresenta come da tabella di seguito riportata il prospetto annuale degli oneri derivanti dalla presente convenzione:
ANNO | A CARICO DEL COMUNE | A CARICO DI ARPA |
2023 | Spesa annua per materiale di consumo e per attività analitiche inerenti l’assicurazione di qualità del laboratorio: pari al costo sostenuto e documentato dall’ARPA e comunque per un importo non superiore ad € 20.000,00.* | - Oneri per il personale - Manutenzione strumentazione in comodato d’uso - Iniziative di informazione ambientale presso |
2024 | ||
2025 | ||
2026 |
il Comune di Trino
*così come definito nella della precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto
<<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>.
ART. 5 – Strumentazione in comodato d’uso e metodi di prova
Il Comune di Trino assegna ad ARPA Piemonte in comodato d’uso gratuito ed esclusivo per 99 anni la strumentazione acquisita in attuazione della precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto
<<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “X. Xxxxx”>>, approvata da ARPA con Decreto del Direttore Generale n. 114 del 18/11/2016.
ARPA Piemonte, per l’esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo oggetto della presente convenzione, adotterà idonei metodi di prova scelti tra quelli a catalogo della Struttura Semplice Radiazioni ionizzanti e Siti nucleari.
Al fine di garantire la qualità dei dati erogati i laboratori della struttura Radiazioni ionizzanti e Siti nucleari:
- sono accreditati UNI XXX XX XXX/XXX 00000 (certificato ACCREDIA n. 0203) per i principali metodi di prova;
- partecipano con cadenza annuale a circuiti di interconfronto nazionali ed internazionali (EC, IAEA ed altri).
L’accreditamento testimonia la competenza tecnica dei laboratori e la conformità del sistema di gestione alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 ed a qualsiasi altro criterio prescritto dall’Ente di accreditamento.
ART. 6 – Obblighi tra le Parti
Per tutta la durata della presente Convenzione ARPA Piemonte si impegna ad eseguire le attività di monitoraggio secondo quanto indicato nella precedente Convenzione tra il Comune di Trino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte avente per oggetto
<<l’ottimizzazione delle attivita’ di monitoraggio radiologico in relazione alla presenza dell’ex centrale nucleare “E. Fermi”>>.
Il Comune si impegna a corrispondere le somme pattuite, ai sensi dell’art. 3, previa presentazione da parte dell’ARPA Piemonte di fatture con cadenza annuale, e relativi documenti attestanti le spese sostenute (rendicontazione).
Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
ART. 7 - Proprietà e utilizzo dei dati e dei risultati
I dati e i risultati prodotti nell’ambito e a seguito della presente collaborazione sono di proprietà di entrambi gli Enti, fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli autori ed eventuali accordi deontologici sull’utilizzo del dato sottoscritti con soggetti terzi.
La pubblicazione e la diffusione con ogni mezzo dei dati e dei risultati prodotti nell’ambito delle singole convenzioni saranno concordate di volta in volta facendo espressa menzione della presente collaborazione.
Le informazioni fornite sotto qualunque forma da una parte all’altra nell’ambito della presente collaborazione potranno essere utilizzate dal Comune e da Arpa Piemonte per fini scientifici e didattici nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
In ogni caso, il Comune e Arpa Piemonte potranno concordare scambi di informazioni su argomenti specifici ai fini del reciproco supporto tecnico-scientifico e previa definizione di condizioni e modalità di un eventuale successivo utilizzo.
Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le misure idonee ed opportune per evitare la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate ed a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni di cui al presente articolo.
ART. 8 – Risoluzione della convenzione e rinvio
La presente convenzione potrà risolversi prima del termine indicato nell’art. 2 in via consensuale o per iniziativa unilaterale.
La Parte che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione è tenuta a comunicarlo per iscritto all’altra Parte con un anticipo di almeno 60 giorni.
Nel caso, invece, di scioglimento consensuale la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data concordata tra le Parti.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
Le eventuali controversie tra le Parti inerenti l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
ART. 9 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione viene redatta in esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’Allegato “B” al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”, e sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico della Parte interessata alla registrazione stessa.
Letto, confermato e sottoscritto come in appreso:
Per il Comune di Trino
Per ARPA Piemonte