DIREZIONE GENERALE SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO AFFARI GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
1
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
INDICE
Art. 1) Finalità
Art. 2) Oggetto del servizio di brokeraggio Art. 3) Costo presunto del servizio
Art. 4) Situazione assicurativa dell’AREA Art. 5) Durata del servizio e proroghe
Art. 6) Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7) Procedura d’appalto e criterio di aggiudicazione del servizio Art. 8) Elementi di valutazione dell’offerta
Art. 9) Prerogative dell’AREA
Art. 10) Responsabilità, consegna e svolgimento del servizio Art. 11) Referente del broker
Art. 12) Pagamento delle provvigioni Art. 13) Penali
Art. 14) Obblighi del broker e divieti Art. 15) Obblighi dell’AREA
Art. 16) Fonti normative Art. 17) Quadro economico
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Art.1
(Finalità)
L’appalto è finalizzato all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed è inquadrato nell’ambito della Categoria n.6, lett. a) dell’Elenco dei Servizi di cui all’Allegato II A del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e della L. R. 7.08.2007, n.5.
In sostanza il servizio è volto ad individuare attraverso la collaborazione del broker i prodotti assicurativi presenti sul mercato più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi in ogni attività dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA).
La normativa di riferimento che disciplina la materia è contenuta nel D.Lgs. 7.09.2005,
n. 209, c.d. “Codice delle Assicurazioni”, attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) del 16.10.2006, n.5, e ss, nella quale si stabilisce il principio generale che gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità Europea.
Art.2
(Oggetto del servizio)
La prestazione del broker consiste principalmente nell’assistenza e nella consulenza per soddisfare la copertura dei rischi che potenzialmente gravano sulle attività istituzionali dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), in particolare comprende le seguenti attività specialistiche:
• analisi, identificazione e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività
facenti capo all’Azienda, al suo patrimonio immobiliare, nonché ai dirigenti e dipendenti, stati di criticità, anche sulla base dei precedenti eventi dannosi;
• analisi delle polizze assicurative esistenti e relativi premi, con individuazione degli
stati di criticità e valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare l’importo dei premi stessi in relazione alla qualità delle coperture offerte;
• studio e proposta di un programma assicurativo completo e personalizzato in base
alle occorrenze dell’Azienda ed agli stati di criticità rilevati, in linea con le innovazioni riscontrate sul mercato, nuove clausole contrattuali, ecc., da presentare entro sessanta giorni dalla data di efficacia del contratto d’appalto;
• proposta di aggiornamento delle polizze assicurative esistenti in relazione alle nuove
esigenze dell’Azienda ed alle evoluzioni legislative e regolamentari, con report del mercato assicurativo e delle novità offerte dalle compagnie assicurative;
• consulenza e redazione di pareri in merito a tematiche e problematiche in materia assicurativa che gli uffici dell’Azienda riterranno di sottoporre;
• attività di supporto e di collaborazione con le stazioni appaltanti dell’AREA nella
predisposizione di capitolati speciali d’appalto, schemi di contratto e bandi di gara, per ogni singolo ramo di rischio, compresa l’assistenza nell’individuazione delle caratteristiche delle polizze assicurative, dei massimali ed importi da porre a base di gara; ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità di scelta del contraente e sottoscrizione dei contratti assicurativi in capo agli organi istituzionali dell’Azienda;
• consulenza alle commissioni di gara, nelle varie fasi endoprocedimentali, per la
valutazione delle offerte in caso di rilevate presunte anomalie e con suggerimenti sulle eventuali giustificazioni da chiedere agli offerenti;
• attività di supporto e di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei
contratti di assicurazione, sia per i nuovi contratti da stipulare con la collaborazione del broker stesso, sia per quelli già in esecuzione, attraverso il controllo sulla emissione delle polizze, appendici, preavviso sui premi in scadenza, ecc.;
• assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il
periodo di copertura assicurativa, e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di efficacia del contratto d’appalto, con report settimanale nelle fasi di trattazione che ne rilevi l’andamento ed anche le eventuali situazioni di “mala gestio”, incluse le azioni di sollecito nei confronti delle compagnie assicuratrici per risolvere eventuali inadempienze;
• trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi alle singole polizze;
• elaborazione di un report annuale, che in relazione agli elementi del programma assicurativo di cui al precedente terzo punto, esponga gli interventi effettuati e la attività ancora da attuare a breve e medio termine, con analisi dell’andamento storico dei sinistri e proposta di opportune strategie per diminuire tali eventi sinistrosi;
• creazione di una banca dati informatica, che agevoli l’Azienda nella sorveglianza sullo stato dei sinistri, contenente i dati dei sinistri per i singoli contratti assicurativi, quali ad es. apertura del sinistro, eventuale contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dei pagamenti con o senza franchigia, ecc;
• consulenza ed assistenza a favore degli amministratori, dirigenti e dipendenti dell’Azienda, qualora ne facciano richiesta, per i rischi assicurativi di categoria nei vari settori e sottoscrizione di autonome coperture assicurative, individuali ed a proprio carico, quali polizza RC Patrimoniale per “colpa grave”, polizza vita, polizza infortuni, polizza RCA auto, ecc.,
• attività di informazione del personale dell’Azienda coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa.
Art.3
(Costo presunto del servizio)
L’importo del servizio è stabilito presuntivamente in € 120.000,00 (Euro centoventimila/00), IVA esclusa, desunto dai premi assicurativi in essere e dagli
eventuali premi sulle nuove polizze da sottoscrivere, rapportati al valore delle provvigioni applicate per consuetudine di mercato.
A seguito delle verifiche effettuate sulla fase di esecuzione del servizio non sono emersi rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs. 9.04.2008, n.81, pertanto non è necessario redigere il DUVRI e conseguentemente non sono previsti costi per la sicurezza.
Il suesposto importo è stato individuato solo al fine di poter esperire la gara d’appalto, poiché, come è noto, per consolidata consuetudine di mercato graverà esclusivamente in capo alle compagnie di assicurazione mediante il riconoscimento sui premi assicurativi della provvigione offerta dal broker affidatario del presente appalto. Pertanto, nessun onere ricadrà sull’AREA, che non pagherà alcuna remunerazione al broker per le attività previste nel presente capitolato e nel contratto d’appalto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo, né per rimborsi spese.
La provvigione quindi sarà corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie degli appalti che AREA attiverà in seguito per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Provvigione che sarà indicata in ogni bando pubblicato dall’AREA per l’affidamento dei servizi assicurativi e poi riportata sui contratti d’appalto e sulle polizze sottoscritte dall’AREA con l’assistenza del broker stesso. Sarà onere del broker indicare in fase di predisposizione dei capitolati d’oneri e degli schemi dei contratti d’appalto, per le gare da esperire con la sua assistenza, la clausola che disciplini le modalità di pagamento delle provvigioni da parte delle compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi – provvigione che costituirà parte dell’aliquota riconosciuta alla propria rete di vendita diretta dalla compagnia assicurativa aggiudicataria.
Nel caso delle polizze già in essere, l’applicazione della provvigione decorrerà dal momento del nuovo piazzamento dopo la scadenza del loro termine naturale ovvero dopo la risoluzione anticipata delle stesse.
Il valore della provvigione posto a base di gara, comprensivo delle incidenze di costo del servizio, costo del personale, spese generali, oneri di sicurezza generici e utili d’impresa, è così determinato:
1 | Provvigione a base di gara sulla parte imponibile dei premi da corrispondere alle compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi per le polizze di tipo RCA/ARD (espressa in percentuale) | Soggetta a ribasso | 7% | sette per cento |
2 | Provvigione a base di gara sulla parte imponibile dei premi da corrispondere alle compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD (espressa in percentuale) | Soggetta a ribasso | 14% | quattordici per cento |
Il broker aggiudicatario del servizio non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione incrementi sulla provvigione offerta in sede di partecipazione alla gara d’appalto.
Art.4
(Situazione assicurativa dell’AREA)
Le polizze assicurative di AREA attualmente attive sono le seguenti:
Polizze | Premio | Durata | Scadenza | ||
1 | Globale fabbricati - Distretto di Cagliari e Carbonia | € | 171.675,00 | triennale | 30/06/2012 |
2 | Globale fabbricati - Distretto di Oristano | € | 171.675,00 | triennale | 30/06/2012 |
3 | Globale fabbricati - Distretto di Nuoro | € | 171.675,00 | triennale | 30/06/2012 |
4 | Globale fabbricati - Distretto di Sassari | € | 171.675,00 | triennale | 30/06/2012 |
5 | RCA autovettura ALFA 164 | € | 553,00 | annuale | 20/06/2012 |
6 | RCA autovettura FIAT Punto | € | 346,00 | annuale | 20/06/2012 |
7 | RCA autovettura RENAULT Laguna | € | 383,50 | annuale | 21/03/2012 |
Art.5
(Durata del servizio ed eventuali proroghe)
Il servizio di brokeraggio avrà durata di trentasei (36) mesi.
A discrezione della stazione appaltante la durata del servizio potrà essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi dalla data di scadenza naturale del contratto d’appalto, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, con preavviso da comunicare per iscritto al broker almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.
Il broker è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Art.6
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Il broker aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d’appalto assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010, n.136, s..m.i.
Inoltre deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell’AREA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, competente, della notizia di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art.7
(Procedura d’appalto e criterio di aggiudicazione del servizio)
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel bando di gara. Quanto ai requisiti di idoneità professionale, oltre all’iscrizione nel
Registro della Camera di Commercio, è richiesta anche l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs. 7,09.2005, n.209, s.m.i..
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. 7.08.2007, n. 5, e xxxxxxxxx, dell’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., con contratto, da stipulare a corpo.
Art.8
(Elementi di valutazione dell’offerta)
Elementi di valutazione | Sub-punti | Max punti | |
B | Offerta Tecnica | 65 | |
B1 | Progetto operativo di gestione dei rischi | 50 | |
1) Assistenza nell'identificazione, analisi e valutazione dei rischi | 20 | ||
2) Assistenza nella gestione del programma assicurativo | 15 | ||
3) Assistenza nella gestione dei sinistri | 15 | ||
B2 | Servizi aggiuntivi offerti | 5 | |
B3 | Supporti informatici per la gestione del servizio assicurativo | 5 | |
Struttura organizzativa messa a disposizione dell'AREA | |||
B4 | (team operativo, organizzazione, management, reperibilità, modalità di | 5 | |
raccordo con AREA) | |||
C | Offerta economica | 35 | |
C1 | Provvigione per le polizze di tipo RCA/ARD | 10 | |
C2 | Provvigione per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD | 25 | |
TOTALE PUNTEGGIO MAX | 100 |
Art.9
(Prerogative dell’AREA)
Sono di competenza esclusiva dell’AREA:
• La valutazione e la decisione di merito sulle proposte formulate dal broker;
• La decisione finale sulle coperture assicurative di cui dotarsi;
• La redazione e approvazione del progetto dei servizi assicurativi (capitolato d’oneri, schema di contratto, ecc.);
• La procedura di gara per la scelta del migliore contraente ai fini dell’affidamento dei
servizi assicurativi;
• La sottoscrizione dei contratti assicurativi, la sottoscrizione di disdette e l’assunzione di provvedimenti che modifichino obblighi in precedenza assunti, l’accettazione dell’importo dei sinistri da liquidare;
• Il pagamento dei premi assicurativi.
Art.10
(Responsabilità, consegna e svolgimento del servizio)
9.1) Livelli di responsabilità
Nell’espletamento delle sue attività il broker dovrà agire entro i limiti operativi consentiti dal presente capitolato e dal contratto d’appalto.
Il broker, qualora autorizzato da AREA, può trattare in sua rappresentanza con le compagnie assicurative; tuttavia le decisioni e/o i provvedimenti finali da adottare sui documenti o atti da definire e/o da sottoscrivere competono esclusivamente ad AREA. L’attività del broker non comporta alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell’AREA ed è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie al fine della corretta esecuzione del servizio affidato.
Il broker è responsabile del contenuto delle polizze assicurative sottoscritte e/o modificate da AREA con la sua assistenza. Altresì è responsabile per le ritardate o le mancate segnalazioni di sopravvenute normative che impongono modifiche ai massimali o alle coperture assicurative.
In relazione alle predette responsabilità ed alla natura del servizio, AREA si riserva il diritto di chiedere al broker il risarcimento di eventuali danni subiti per errori, negligenze ed omissioni a lui imputabili, che ne risponde anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale.
9.2) Consegna del servizio
Il servizio di brokeraggio sarà attivato dopo la data di efficacia del contratto d’appalto ossia dal trentunesimo giorno dall’invio dello stesso contratto all’organo di controllo e di approvazione dell’AREA, ovvero dalla data di approvazione del contratto se intervenuta prima del predetto termine, previa sottoscrizione del verbale di consegna.
AREA si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.302, comma 21 del Regolamento e dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., in caso di urgenza, e se ricorrono le condizioni di legge, di consegnare anticipatamente l’esecuzione del servizio dopo che il provvedimento di aggiudicazione definitiva e divenuto efficace.
9.3) Svolgimento del servizio
Il broker dopo la consegna del servizio dovrà curare per tutto il periodo contrattuale le attività previste all’art. 2 del presente capitolato e nel contratto d’appalto.
Art.11
(Referente del broker)
Il broker in caso di suo motivato impedimento deve indicare un proprio sostituto o referente, in possesso di adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa in materia, che curerà la temporanea gestione del servizio durante il periodo di impedimento del broker ed i connessi rapporti con il responsabile del procedimento dell’AREA.
Il referente, pertanto, potrà intervenire, rispondere in nome e per conto del broker, in ordine ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dovrà garantire l’ordinario andamento del servizio.
Il nominativo ed i punti di contatto del referente si devono comunicare al responsabile del procedimento dell’AREA entro dieci giorni dalla stipula del contratto d’appalto, con indicazione delle fasce orarie di reperimento, recapito, numero di fax e telefono, posta elettronica, ecc..
Art.12
(Pagamento delle provvigioni)
Le modalità di pagamento al broker delle commissioni da parte delle compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi saranno definite con apposita clausola nei capitolati e contratti delle gare d’appalto che saranno all’uopo indette da AREA. Qualora vi siano inadempimenti delle compagnie assicurative sui pagamenti delle commissioni, il broker ha l’obbligo di darne tempestiva segnalazione al responsabile del procedimento, il quale accertata l’inadempienza potrà contestare la violazione dell’obbligo contrattuale e sollecitare il pagamento. La persistenza dell’inadempimento comporterà l’applicazione della penale e nei casi più gravi la risoluzione del contratto d’appalto.
Con la risoluzione del contratto in danno le eventuali somme trattenute saranno destinate al soddisfacimento degli inadempimenti accertati, fatta salva l’escussione della cauzione e le ulteriori azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.13
(Penali)
In caso di inosservanza degli obblighi prescritti nel presente capitolato e nel contratto d’appalto, e comunque in tutti i casi in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, il broker sarà invitato, per iscritto, dal responsabile del procedimento a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento e/o le violazioni nei tempi stabiliti.
Il broker può trasmettere, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte dal responsabile del procedimento, o non sia stata data risposta dal broker, o la risposta non sia sufficiente oppure non giunga nei termini, o non siano stati rimossi gli inadempimenti e/o le violazioni, il responsabile del procedimento ha facoltà di applicare una penalità, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
In relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento. la penale giornaliera è determinata:
1. mancata presentazione del programma assicurativo entro il termine prescritto, 0,3 per mille sull'importo presunto della complessiva provvigione contrattuale, come derivata dal ribasso d’asta;
2. mancata esecuzione in tutto o in parte delle altre prestazioni prescritte, in misura del 0,5 per mille sull'importo della provvigione relativa alla singola polizza.
L’applicazione della penale non esonera tuttavia il broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’applicazione della penale.
L’ammontare delle penali complessivamente non potrà essere, di norma, superiore al dieci per cento (10%) dell’ammontare presunto della provvigione contrattuale complessiva, come derivata dal ribasso d’asta.
Nel caso il cui le penali applicate raggiungano cumulativamente un importo superiore al dieci per cento (10%) dell’importo della provvigione, il responsabile del procedimento propone all’organo competente dell’AREA la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’escussione della cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.14
(Obblighi del broker e divieti)
Il broker affidatario del servizio è soggetto ai seguenti obblighi ed oneri:
• Svolgere l’incarico esclusivamente a tutela degli interessi dell’AREA;
• Mantenere il segreto d’ufficio sulle informazioni e sulla documentazione che verrà in possesso per l’esecuzione delle attività previste nel presente capitolato e nel contratto d’appalto;
• Osservare le regole della diligenza nell’espletamento del servizio, garantire la fattibilità delle proposte e soluzioni assicurative che risultino concretamente percorribili ed esaustive sulla copertura dei rischi insiti nell’attività di AREA;
• Assumere tutti i rischi professionali connessi all’espletamento del servizio;
• Farsi carico di tutte le spese per la stipula del contratto d’appalto;
• Impiegare propri mezzi e sostenere gli oneri e spese necessarie per l’espletamento del servizio;
• Garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti;
• Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con le compagnie assicurative;
• Consegnare ad AREA ogni documento relativo alla gestione dei rapporti assicurativi;
• Non assumere alcuna funzione di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell’AREA;
• Eseguire in proprio il servizio e non potrà cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12.04.2006., n.163, s.m.i.;
• Adesione al Fondo di Garanzia di cui all’art.115 del D.Lgs. 209/2005. s.m.i.; Il broker è soggetto ai seguenti divieti:
• Divieto di assumere qualsiasi iniziativa senza preventivo consenso dell’AREA in
forma scritta;
• Divieto di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti con soggetti terzi che impegnino AREA senza preventiva autorizzazione in forma scritta.
Al riguardo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall’assemblea dell’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) del 2.12.1998 e successive modificazioni.
(Obblighi dell’AREA)
AREA assume i seguenti obblighi:
• Fornire al broker la collaborazione del proprio personale e la documentazione necessaria per la puntuale esecuzione delle sue attività;
• Non stipulare o sottoscrivere atti e polizze assicurative senza la preventiva
consulenza del broker;
• Pagare i premi assicurativi delle polizze sottoscritte con l’assistenza del broker;
• Precisare nei bandi di gara o nelle procedure negoziate per l’assunzione di polizze assicurative che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze sarà affidata al broker, deputato a rapportarsi, per conto dell’AREA, con le compagnie assicurative;
• Indicare espressamente in ogni capitolato speciale d’appalto, contratti d’appalto e atti afferenti la percentuale della provvigione che la compagnia assicurativa aggiudicataria dovrà corrispondere al broker e relative modalità di pagamento;
• Comunicare i sinistri al broker, tramite fax, ed entro 24 ore lavorative;
• Verificare in qualsiasi momento l’andamento dell’attività del broker per la corretta applicazione del contratto d’appalto e dei documenti allegati.
Art.16
(Fonti normative)
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia alla normativa in materia:
• Direttiva Comunitaria 31.03.2004, n.2004/18/CE (Coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi);
• D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);
• D.P.R. 5.10.2010, n.207, s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12.04.2006, n.163, s.m.i.);
• L. R. Sardegna 7.08.2007, n.5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva Comunitaria n.2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto);
• Codice Civile, art. 1754 -1765, nonché gli articoli per la materia contrattuale;
• L. 28.11.1984, n. 792, s.m.i. (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione);
• D.Lgs. 7.09.2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private).
(Quadro economico)
La spesa imputabile direttamente all’Azienda per la gestione della gara d’appalto risulta di € 4.265,00, suddivisa secondo il seguente quadro economico:
Costo del servizio € 0,00 Oneri della sicurezza € 0,00 Costo dell’appalto € 0,00 Oneri complementari
Spese di pubblicità gara € 3.500,00 Tassa AVCP € 30,00 I.V.A. € 735,00 TOTALE € 4.265,00
Spesa che si potrà fronteggiare con le risorse stanziate nel Cap.10404 <<Spese per pubblicità>>, Art. DG 00001 <<Pubblicazioni>> e nel Cap.10402 <<Spese per funzionamento degli uffici>>, Art. DG 00003 <<Affitti, spese, servizi e manutenz. uffici>> del Bilancio di Previsione 2011.
SETTORE CONTRATTI E APPALTI
Il Responsabile (Geom. Xxxx Xxxxxx)