PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO DI GARA lotto 3
Numero gara: 8706568
SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDI E TERREMOTI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- Assicurato: le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è prestata la garanzia;
- Contraente: la ASL Roma 6 di Albano Laziale – Roma – che stipula il presente contratto assicurativo;
- Compagnia: la Società Assicuratrice;
- Franchigia: importo del danno fissato a carico del contraente/assicurato;
- Garanzia: la copertura dei rischi prevista dal contratto assicurativo;
- Indennizzo: la somma che la Compagnia eroga all’assicurato in caso di sinistro;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia assicurativa per la prestazione di garanzia;
- Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto alla scadenza del contratto;
- Risarcimento: la somma che la Compagnia eroga all’avente diritto in caso di sinistro;
- Rischio: la possibilità che si verifichi l’evento dannoso;
- Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI
ART. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura la seguente tipologia di beni, per le somme indicate a fianco di ciascuna.
1. Beni Immobili (vedi allegato n.1)
Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà della Contraente o di proprietà di terzi, detenuti in uso gratuito o in locazione dalla stessa contraente, destinati a Strutture Sanitarie e/o a Uffici Amministrativi compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene immobile, comprese le piante ad alto fusto vive e radicate presenti nei parchi e giardini di proprietà e/o amministrati dall’Azienda.
Valore assicurato per complessivi mq. 242.035 € 406.477.861
2. Beni mobili
Intendendosi tutto quanto di proprietà dell’Azienda nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione che non possa definirsi immobile per la sua natura o destinazione, ovvero impianti, attrezzature, mobilio, arredi, apparecchiature, strumenti utensili, medicinali.
Valore assicurato € 24.352.680,67
3. Ricorso di Terzi
Relativamente ai danni provocati da ciascun fabbricato e il relativo contenuto ai sensi degli artt. 2043 e segg. del codice civile.
Valore assicurato € 11.000.000,00
Totale da assicurare € 441.830.541,67
Contro i danni materiali e diretti causati da:
1. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estinguersi e propagarsi;
2. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
3. Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi,
4. Scoppio: anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna di fluidi non dovuto a esplosione;
5. Azione del fulmine: anche senza sviluppo di fiamma;
6. Onda sonica: determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. Urto di veicoli stradali: in transito sulla pubblica via, esclusi i veicoli dell’Azienda;
8. Caduta aeromobili: o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate.
E contro i danni, se conseguenti ad uno degli eventi di cui sopra, causati da:
9. Fumo, gas e vapori: quant’anche sviluppatisi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati;
10. Fenomeno elettrico: intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate che producano conseguenze su macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici e elettronici, con l’esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato (franchigia Euro 258,00 limite indennizzo euro 25.000,00);
11. Rottura accidentale di lastre: di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato in edifici pubblici di proprietà o in uso (franchigia euro 100,00 per lastre, limite indennizzo euro
1.500 per lastra e euro 10.000,00 per sinistro e per anno);
12. Demolizione o sgombero di macerie: intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l’osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l’uso dei suoli (limite indennizzo 10% dell’indennizzo);
13. Esistenza e impiego di radioisotopi: per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dagli eventi garantiti in polizza, anche se originati o aggravati da sorgenti radioattive;
14. Caduta di ascensori e montacarichi: relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell’impianto e dalle altre parti dell’immobile.
ART. 2 – Estensione
La copertura assicurativa deve ricomprendere danni riconducibili a:
a) Eventi atmosferici, intendendosi per tali trombe d’aria, bufere, tempeste, uragani, nubifragi, grandinate, con l’esclusione per tali eventi di danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati, ad insegne e lucernari, a beni mobili posti all’aperto. (franchigia euro 2.500,00 limite indennizzo 70% somma assicurata per partita);
b) Carico di Neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l’esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia(franchigia euro 5.000,00 limite indennizzo euro 500.000,00);
c) Xxxxxxxxx, intendendosi per tale un sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene, fermo restando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite al medesimo terremoto e che i relativi danni sono così considerati un unico sinistro. (franchigia euro 20.000,00 per cespite limite indennizzo 30% per cespite massimo euro 1.000.000,00);
d) Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti, anche se conseguenti a terremoto (franchigia euro 20.000,00 per cespite limite indennizzo 40% massimo euro 2.000.000,00);
e) Eventi sociopolitici, intendendosi per tali scioperi, scommesse, tumulti popolari, atti vandalici effettuati anche in esecuzione di furto tentato o consumato, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla, atti dolosi e/o di terrorismo;(franchigia euro 2.500,00 limite indennizzo 70% somme assicurate per partite);
f) Atti di terrorismo, intendendosi per tali atti (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per
scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte(scoperto 20% minimo euro 10.000,00 limite indennizzo 20% per cespite massimo euro 5.000.000,00);
g) Xxxxxxxxxxx di acqua condotta, compresa anche l’acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta in uffici pubblici di proprietà o in uso. (franchigia euro 258,00 limite indennizzo euro 50.000,00).
h) Mancato freddo, La Compagnia assicurativa risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (purché tali danni non siano in relazione con una delle esclusione di cui al seguente art. 5), a condizione che la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore (franchigia euro 1.000,00 limite indennizzo euro 30.000,00).
ART. 3 - Esclusioni
La garanzia non comprende i danni:
a) prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
b) provocati a fabbricati aperti da uno o più lati, ad insegne e lucernari, a beni mobili posti all’aperto, in relazione alla garanzia “eventi atmosferici” di cui al precedente art. 2) lett. a);
c) a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/1982) e al loro contenuto, a capannoni pressostatici e al loro contenuto, a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermiabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché i danni causati da gelo ancorché conseguenti ad evento assicurato, in relazione alla garanzia “Carico di neve” di cui al precedente art. 2) lett. b);
d) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasione, inserruzioni;
e) conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo o dell’accellerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile alle apparecchiature detenute dall’Azienda a scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
f) conseguenti a dolo del contraente o dell’assicurato;
g) conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l’assicurazione;
h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danni che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
ART. 4 – Condizioni Integrative
a) Anticipo indennizzi. La Società liquiderà, prima dell’indennizzo definitivo, un accordo pari al 50% dell’importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l’obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 gironi dalla richiesta dell’anticipo.
b) Onorari periti. In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 11). In caso di lodo arbitrale la società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terso perito, sempreché l’esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all’Azienda. (limite indennizzo euro 10.000,00)
c) Ricostruzione archivi. Nell’evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici dell’Azienda, la Compagnia Assicurativa rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili. (franchigia euro 258,00 limite indennizzo euro 20.000,00)
d) Colpa grave. L’Assicurazione si intende operante quand’anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell’Azienda, dei suoi preposti o Amministratori.
e) Danni consequenziali. Intendendosi per tali i danni subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi che colpiscano beni di proprietà dell’Azienda e/o di terzi e che siano previsti dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso in cui i danni consequenziali siano causati da eventi che abbiano colpito beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 14 (rinuncia al diritto di rivalsa).
f) In deroga all’esclusione di cui al precedente art. 3 lett. h), si intendono compresi i danni legati a mancata locazione dei locali destinati all’esercizio dell’attività intramuraria. (limite indennizzo euro 30.000,00).
ART. 5 – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che :
a) per “valore nuovo” si intende:
a.1) per i beni immobili, la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;
a.2) per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali;
e che:
b) per “valore commerciale” si intende l’apprezzamento del bene effettuato al momento del sinistro, tenendo conto del suo grado di vetustà, del suo stato di conservazione e/o di usura e/o di ogni altra circostanza influente, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.
La garanzia è prestata nella forma “valore a nuovo”, con esclusione dei beni immobili in disuso per i quali l’eventuale indennizzo sarà erogato tenendo conto del “valore commerciale” e, pertanto, in caso di sinistro:
• sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
• sarà liquidata, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali o equivalenti, sulla stesa area o su area analoga, o di sostituzione, la differenza occorrente al conseguimento dell’indennizzo finale; i citati lavori saranno ultimati entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la polizza, la Compagnia accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l’Azienda sarà in grado di esibire.
ART. 6 – Variazioni del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo ese mplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti; adozione di strumenti per la riduzione del rischio; delibere dell’Azienda che impattano sulle competenze e sul le funzioni svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l’Azienda dall’obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall’Azienda sono considerati sufficienti per l’apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della polizza.
5. L’eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione della polizza assicurativa, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 2) e 4), non sarà invocata dalla Compagnia come motivo di impugnazione per la liquidazione dell’indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e1898 del codice civile, ed in tali casi:
• l’eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
• la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell’annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;
• ove l’Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all’indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l’obbligo di corrispondere l’eventuale premio aggiuntivo.
ART. 7 – Pagamento del Premio e termini di rispetto
L’Azienda pagherà alla Direzione della Società, ovvero all’agenzia a cui è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.
La rata del premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Trascorso tale termine l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 9 saranno versati entro 90 giorni dalla presentazione della relativa appendice da parte della Compagnia.
Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell’Azienda, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società.
Trascorsi i termini fissati per il pagamento l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
ART. 8 – Procedure per la gestione del sinistro
Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.
a) Adempimenti a carico della Compagnia Assicuratrice.
a.1) La Compagnia dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi privati presenti nelle aree geografiche interessate;
a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
a.3) La Compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro comunicherà al contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all’accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell’indennizzo dovuto;
a4) La Compagnia Assicurativa si impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.
b) Adempimenti a carico del contraente.
b.1) In caso di sinistro il contraente dovrà darne avviso alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
b.2) entro i 30 giorni successivi all’avviso di cui sopra l’Azienda dovrà inoltrare alla Compagnia una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore;
b.3) in caso di sinistro il contraente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dal contraente sono a carico della Compagnia, quand’anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
Art. 9 - Produzione di informazione sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione di una penale di cui al successivo comma 2 l’Assicuratore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- Il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- La data di accadimento dell’evento;
- La data della denuncia;
- La tipologia del rischio assicurato;
- La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- L’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti senza seguito con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data ……. con liquidazione pari a €……………….
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €……;
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurato in essere che l’Azienda, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Azienda deve fornire adeguata motivazione.
ART. 10 – Aggiornamento delle somme assicurate
Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente art. 1 si precisa che:
a) la Compagnia riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Azienda, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati in funzione dell’elenco allegato alla presente;
b) la Compagnia accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dalla contraente e, fermo restante che tali valori non costituiscono “stima
accettata” ai sensi dell’art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
ART. 11 – Nomina e mandato dei liquidatori
La liquidazione dei danni subiti dal Contraente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Compagnia Assicurativa e uno dall’Azienda USL con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell’Ordine Peritale competente per territorio.
Ciascuna delle parti sosterrà i costi del proprio perito, mentre i costi del terzo perito saranno suddivisi tra esse in parti uguali. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall’Azienda dall’indennizzo ad essa spettante.
Art.12- Durata del contratto
1. L’Assicurazione copre tutti i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto che ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 e avvenuti a partire da 30 gg. precedenti alla stipula del presente contratto;
2. L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Azienda ha ricevuto formale richiesta di risarcimento danni o formale conoscenza dell’evento dannoso;
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Azienda rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente all’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa;
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede gara.
Il suddetto contratto non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.
All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate al la data di scadenza.
Si conviene, infine, che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Compagnia previo pagamento di un premio addizionale pro- rata.
ART. 13 – Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l’indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) gi orni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art.14 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia a favore della Contraente all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 del codice civile.
Art.15 - Imposte
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabili dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.16 - Riferimento al codice civile – Foro competente
Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Azienda Contraente.
Art.17 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, nonché le innovazioni ed aggiornamenti normativi delle garanzie e delle somme assicurate non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
ART. 18 – Clausola di Latenza
Posto che la garanzia di cui al presente contratto è riferita alle attività patrimoniali della Contraente di cui al precedente art. 1), la Compagnia riterrà comunque assicurati, alle condizioni tutte di assicurazione, tutti i beni di cui ai citati articoli risultanti da documentazioni ufficiali.
Art.19 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte a mezzo di posta elettronica certificata oppure in casi ove non sia possibile tramite lettera raccomandata A.R.
Art. 20 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 21 - Trattamento dei dati
La compagnia assicuratrice assume l’obbligo di trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento), assicurare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti ivi stabiliti e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento.
La stessa compagnia assume l’obbligo di sottoscrivere, in merito al trattamento dei dati personali, ogni eventuale atto di incarico e nomina deliberato da ASL Roma 6 in ossequio alle disposizioni di cui al GDPR.
Art. 22 – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – ex L. 13 agosto n. 136
La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto n. 136.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente rapporto assicurativo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dedicato.
Qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane s.p.a., Asl Roma 6 procederà all’immediata risoluzione del rapporto assicurativo.
Allegati:
1. Elenco immobili
2. Sinistrosità