Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI SEDI DI UFFICI, SERVIZI COMUNALI E PALESTRE DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER LA DURATA DI TRE ANNI – CIG 941872301B
Allegati al presente capitolato
• elenco edifici con metratura (All. 1) –
• elenco prestazioni e relativa frequenza (All. 2)
• DUVRI (All. 3)
• quadro economico (All. 4)
• dichiarazione conformità standard sociali minimi (All. 5)
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di:
a) pulizia e sanificazione di edifici sedi di uffici, servizi comunali e palestre, comprese le pertinenze e le superfici vetrate, come meglio specificato nell'allegato 1;
ed inoltre della fornitura di
b) materiali e mezzi di pulizia necessari allo svolgimento del servizio di cui al precedente punto, per tutto il periodo contrattuale, secondo quanto specificato ai successivi artt. 6 e 14;
c) carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani e contenitori per assorbenti come specificato all'art. 6.6.
Le ore minime annue richieste per lo svolgimento del servizio sono pari a 15.808 come risulta dal quadro economico indicato all’allegato 4.
ART. 2 LOCALI DA SOTTOPORRE A PULIZIA
Il servizio di pulizia interessa le strutture di cui all’Allegato 1 del capitolato con le relative superfici calpestabili.
La pulizia deve essere espletata in tutti i locali, compresi gli ingressi e le scale esterne, le sale di accesso, i corridoi, i ballatoi, gli atri, le balconate, i servizi igienici, gli scantinati, i vetri delle finestre, le persiane ove presenti. Il servizio dovrà essere esteso anche alle pertinenze di tutti gli edifici.
Il servizio deve consistere nella perfetta pulizia dei locali, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano all’inizio dell’appalto. Nell’eseguire il servizio si deve tenere conto della natura degli edifici, delle caratteristiche degli ambienti, dell’utilizzo dei vari locali e dello stato in cui gli stessi si trovano; tutti questi elementi devono essere valutati attentamente in quanto determinano differente impegno nella pulizia degli stessi.
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il servizio deve essere svolto dall’impresa con propri mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.
Il servizio di pulizia riguarda (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): pavimenti, muri e soffitti di qualsiasi genere e tipo, uffici, biblioteche, servizi igienici, corridoi, pianerottoli, scale, ingressi ed ogni altro locale indicato nelle planimetrie allegate, le maniglie e le porte, gli zoccoli, le finestre interne ed esterne, le superfici vetrate interne ed esterne, le pareti fisse e mobili, i davanzali, i caloriferi, i termoconvettori, i condizionatori, il mobilio e le suppellettili in genere.
Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate prevalentemente al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti, al fine di evitare situazioni di rischio di interferenza. Laddove possibile, il servizio di pulizia non dovrà interferire con il normale svolgimento delle attività lavorative.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte utilizzando tecniche di pulizie adeguate a seconda del materiale di cui si compongono le diverse superfici.
Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nell’Elenco delle prestazioni e relativa
frequenza (All. 2).
Variazioni allo stesso potranno essere concordate unicamente mediante scambio di corrispondenza fra la ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore provvederà obbligatoriamente, al termine del lavoro, alla chiusura delle porte e delle finestre dei locali oggetto dell’appalto, allo spegnimento delle luci, nonché ad inserire l’eventuale dispositivo di allarme e alla chiusura dei cancelli.
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni che dovessero verificarsi per l’inosservanza di quanto sopra e
la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulle somme ancora da erogare.
ART. 4 TECNICHE DA USARE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le tecniche adottate dovranno essere tali da:
a) garantire un buon risultato;
b) non arrecare danni di alcun genere a beni mobili o immobili oggetto delle prestazioni previste dal presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare infortuni e danni dei quali sarà responsabile.
Le tecniche dichiarate dovranno essere sistematicamente rispettate al fine di garantire il buon risultato previsto.
ART. 5 FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E GESTIONE DEI RIFIUTI
La ditta appaltatrice dovrà provvedere per tutti i plessi dell’appalto:
1) ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, carta, plastica, lattine, umido, etc.) ed il successivo conferimento in strada dei sacchi per la raccolta e dei bidoni per lo svuotamento, secondo le modalità previste dalle disposizioni comunali vigenti;
2) a riposizionare il giorno successivo i bidoni all’interno degli edifici ed ai rispettivi piani, al fine di non creare disservizio ai dipendenti dell’Ente durante le ore d’ufficio.
L'Ente comunicherà all'aggiudicatario il calendario relativo allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti vigente al momento dell'aggiudicazione. In caso di modifiche, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare alla ditta aggiudicataria il nuovo calendario.
L’Appaltatore dovrà altresì fornire per i plessi indicati al successivo art. 6.6 i sacchi per la raccolta differenziata (plastica, umido ed indifferenziato), in quantità sufficiente.
Dovrà inoltre essere prevista la fornitura e la sostituzione settimanale dei sacchetti dei cestini presenti negli
uffici e negli spazi comuni, salvo che ci sia l’evidente necessità di un cambio più frequente. Per i bidoncini dell’umido e i cestini dei bagni la sostituzione dovrà essere giornaliera.
ART. 6 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON DM DEL 29.01.2021 E SS.MM.II. - ALLEGATO 1
6.1 DETERGENTI DA UTILIZZARE NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)
I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:
- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie,
xxxxxxxxx, xxxxx e docce,
oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Xxxxx o la Österreichisches Umweltzeichen.
Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell’uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie “a bagnato”, oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all’uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.
I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all’immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2.
In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell’esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.
6.2 DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE
Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decapanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE)
n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.
Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all’immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d’uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione “verifiche” dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall’impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell’esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell’aggiudicatario.
6.3 MACCHINE
Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.
Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.
Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.
In sede di esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d’uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l’operatore per garantire l’utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all’attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.
L’impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell’esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.
Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.
6.4 PRODOTTI AUSILIARI PER L’IGIENE
Negli edifici oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:
- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante, e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange (“spaghetti”) per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.
Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex
≤ 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata1 e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.
Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un’etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l’Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Xxxxx etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.
Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.
L’impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello.
Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l’uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l’acqua pulita dall’acqua sporca. L’acqua di risciacquo deve essere cambiata con l’appropriata frequenza.
Qualora inoltre, per motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell’etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).
Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d’uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti, ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un’impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all’uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l’ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l’utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l’offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all’art. 69 del D.lgs. 50/2016.
1 Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l’esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1.
6.5 PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:
- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ”,
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le
seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ”, oppure devono essere in possesso dell’autorizzazione dell’Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.
Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d’uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente per aree di utilizzo, nell’ambito di uno specifico protocollo per l’uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l’uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d’appalto, tale protocollo, che deve
altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l’uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.
Verifica: Il direttore dell’esecuzione del contratto verifica l’attuazione del protocollo per l’uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.
6.6 FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O
FORNITURA DI DETERGENTI PER L’IGIENE DELLE MANI
Nell’ambito dell’appalto l’impresa dovrà effettuare le seguenti forniture:
A) prodotti per l'igiene personale: sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti per assorbenti, per il rifornimento dei servizi igienici dei plessi sottoelencati:
- Centro Civico (P.zza Xxxx Xxxx, 1)
- Sede della Polizia Municipale (Via Garibaldi, 2)
- Biblioteca di Bollate Centro - no carta asciugamani per la presenza di asciugatori elettrici (P.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 30)
- Biblioteca + Decentramento Anagrafe di Cassina Nuova (Via Pace).
Sacchetto igienico per signora: dovrà essere di materiale con elevate caratteristiche di resistenza all’umido ed
alla torsione, non trasparente.
L’impresa dovrà sempre fare in modo che tutti i servizi igienici siano ben riforniti di materiale igienico- sanitario e sapone liquido per le mani. In caso di segnalazione di esaurimento o mancato rimpinguamento, la stessa dovrà prontamente intervenire entro un’ora dalla segnalazione. In caso contrario si procederà all’applicazione delle penali ex art. 20.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L’IGIENE PERSONALE
POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI
I prodotti di carta tessuto offerti (carta igienica, carta asciugamani, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®” , certificato PEFC®) o dell’etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.
Verifica: Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute. In fase di esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d’acquisto.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI (SAPONI) PER L’IGIENE PERSONALE
POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI
I prodotti offerti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
Laddove non siano già impiegati distributori per l’erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l’uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche “mobili”, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.
Verifica: Fornire una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024
possedute. In fase di esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione effettua verifiche anche attraverso
eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d’acquisto.
A titolo puramente indicativo ed al solo fine di formulare l'offerta si indicano i seguenti dati di frequenza dei bagni:
• Centro Civico: 200 persone al giorno di cui 120 dipendenti circa;
• Polizia Locale: 50 persone al giorno di cui 15 dipendenti circa;
• Biblioteca Centrale: utenza media giornaliera di circa 250 persone e n. 14 dipendenti;
• Biblioteca di Cassina Nuova:utenza media giornaliera di circa 30 persone e n. 2-3 dipendenti.
6.7 RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI
A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l’esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d’uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un’etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, riportano l’indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.
6.8 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’
L’impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:
- l’individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l’operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più
efficace l’autocontrollo;
- l’esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per
verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione. Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:
- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l’azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.
L’impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l’igiene e la connessa sicurezza degli utenti.
Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l’impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell’esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.
Verifica: Il direttore dell’esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l’attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l’efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.
6.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:
- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un’idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l’uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.
Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l’apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.
Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.
Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.
L’aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.
Verifica: Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d’azienda o da un’azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l’impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l’indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.
ART. 7 ULTERIORI PRESTAZIONI
L’impresa dovrà procedere, senza alcun onere a carico del Comune di Bollate ad ogni pulizia straordinaria in occasione di traslochi, spostamenti di mobili, arredi ed uffici, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria prevedibili e programmabili (tinteggiature, opere murarie, ecc.…).
L’impresa dovrà inoltre, a pagamento secondo la tariffa oraria esposta in offerta, prestare interventi di pulizia su richiesta della stazione appaltante per situazioni improvvise ed emergenze (es. allagamenti, eventuali travasi di liquami dalla rete fognaria all’interno, ecc...).
ART. 8 COMPENSAZIONE LAVORI STRAORDINARI IN CONCOMITANZA DI LAVORI DI MANUTENZIONE
L’eventuale sospensione della pulizia in concomitanza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà compensare gli interventi straordinari che si renderanno necessari al ripristino del servizio stesso, senza alcun aggravio economico per la Stazione Appaltante.
ART. 9 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita
del servizio.
L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e non potrà sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione del servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato. Tale eventuale inadempienza legittimerà l’immediato incameramento del deposito cauzionale.
La ditta aggiudicataria dovrà avere una sede operativa nelle province lombarde o, qualora non l'abbia già, dovrà aprirne una entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio.
È fatto inoltre obbligo all’impresa aggiudicataria di segnalare ai competenti uffici e servizi comunali quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possano impedire od ostacolare il regolare svolgimento del servizio medesimo.
Sarà onere dell’Appaltatore creare una mail dedicata all’appalto specifico del Comune di Bollate ove verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al servizio, onde garantire la regolarità nell’espletamento dello stesso.
ART. 10 RESPONSABILE DI APPALTO E CAPO CANTIERE
Si richiede la presenza di un Responsabile di Appalto e di un Capo Cantiere, entrambi di comprovata esperienza pluriennale in appalti di pulizie presso Pubbliche Amministrazioni e volti a garantire un efficace servizio di qualità (allegare i relativi curricula all’offerta tecnica).
Il Responsabile di Xxxxxxx dovrà interfacciarsi costantemente con il Capo Cantiere, controllando e risolvendo qualsiasi problematica possa sorgere in capo alla commessa, avendo piena autonomia decisionale in merito.
Il Capo Cantiere deve garantire la sua presenza sul posto full time dal lunedì a venerdì, con reperibilità H24 e 7/7 e, una volta nominato ad inizio appalto, dovrà rimanere invariato per tutta la durata dello stesso, fatti salvi casi di forza maggiore comprovati. In caso di sostituzione (eccetto ferie o malattia) dovrà essere inviato curriculum prima dell’inizio del servizio e la sostituzione dovrà essere garantita con una figura avente gli stessi requisiti di quelli richiesti in gara.
Dovrà svolgere i seguenti compiti:
- organizzare e coordinare gli interventi ordinari, periodici e straordinari di pulizie;
- coordinare il personale e monitorare quotidianamente la qualità del lavoro svolto da tutti gli addetti al servizio;
- verificare che nel locale deposito della ditta presso il Centro Civico ci siano scorte a sufficienza di prodotti
e materiali sia per le pulizie che per l’igiene personale;
- verificare costantemente che tutti i plessi siano forniti adeguatamente di tutti i prodotti e i materiali
necessari per la pulizia e laddove richiesto anche dei prodotti per l’igiene personale;
- verificare puntualmente che le attrezzature ed i macchinari siano sempre funzionanti e che il materiale di pulizia (ad esempio sia gli elementi tessili utilizzati per i pavimenti che quelli per gli arredi e i servizi igienici) sia sempre in uno stato decoroso e pulito;
- svolgere controlli a campione nei vari giorni della settimana nei vari plessi oggetto dell’appalto;
- all’occorrenza essere operativo nelle attività di pulizia a condizione però che ciò non impedisca l’attività di
controllo e supervisione di cui sopra;
- presenziare ad eventuale sopralluogo congiunto in caso di lamentela e controfirmare il verbale di
contestazione di cui all’art. 20.
ART. 11 PERSONALE
La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali in vigore (deve essere garantito il rispetto delle tabelle ministeriali). L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore dovrà osservare inoltre tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Il personale adibito al servizio dovrà indossare una divisa da lavoro di fattura e colore tale da rendere identificabili gli operatori. La divisa dovrà essere provvista di cartellino di riconoscimento dell’operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.
La mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta come disciplinato in apposito articolo del presente capitolato.
Ai dipendenti dell'Appaltatore dovrà essere prescritta l'osservanza del segreto d’ufficio ed è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, spostare carte, disegni o altri documenti lasciati eventualmente sui tavoli e banchi.
Il personale dovrà inoltre consegnare al Capo Cantiere eventuali oggetti rinvenuti negli spazi comuni durante l'espletamento del servizio, per i quali non sia facilmente individuabile il relativo proprietario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento del personale non gradito per valide
ragioni e l’Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione senza alcun indugio.
Nei 5 (cinque) giorni precedenti l’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà comunicare l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea con altro personale in caso di malattia, infortunio, ferie e maternità entro 1 (un) giorno dalla data effettiva del subentro.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato entro 5 (cinque) giorni di calendario.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra comporterà l’applicazione della penale stabilita nel successivo articolo 20.
L’Appaltatore dovrà esibire su richiesta del Committente il Libro Unico del Lavoro e quanto previsto in
materia di lavoro dalle vigenti norme.
Per l'accesso ad alcuni degli edifici oggetto dell'appalto verranno rilasciati, per tutto il personale impiegato nel servizio, dei badge nominativi.
ART. 12 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER SCIOPERO
In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla
Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.
In tal caso l’Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici
essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.
I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verranno trasformati in
prestazioni previo accordo tra le Parti.
ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto e dell’inizio del servizio, dovrà consegnare il DVR (Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, e comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008; dovrà predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), necessari ed adottare procedure di sicurezza atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette sia dei terzi, esonerando l'Ente da ogni responsabilità in merito.
Con riferimento al perdurare della diffusione del virus Sars-Cov-2 o in caso di insorgenza di altre situazioni epidemiologiche, l’Appaltatore dovrà, nell’ambito della propria Valutazione dei Rischi, prevedere adeguate misure di prevenzione e protezione in accordo anche con le norme nazionali e locali applicabili.
ART. 14 MACCHINARI E ATTREZZATURE
Nell’espletamento del servizio, l’impresa dovrà impiegare attrezzature, macchinari e materiali specifici di settore adeguati alle superfici da trattare, a basso consumo energetico e ridotto impatto ambientale, aggiornati agli sviluppi della tecnica ed alle più recenti innovazioni. Attrezzature e macchinari dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo i programmi previsti dal fabbricante e dovranno essere mantenuti in buone condizioni d’uso, in modo che le caratteristiche rispondano costantemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni.
Le macchine da adibire al servizio presso il Comune di Bollate dovranno essere disponibili ed utilizzate esclusivamente presso tale cantiere fin dall’inizio dell’appalto e dovranno rimanerci in modo stabile per tutta la durata dell’appalto e sempre pronte all’uso.
È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l’incolumità delle persone ovvero recare danno o deteriorare le aree soggette a pulizia.
A tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dall’appaltatore per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di macchinari ed attrezzature tecniche.
La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei macchinari ed attrezzature o di furti dei materiali di consumo.
I panni utilizzati nelle operazioni di pulizia dovranno essere di colori diversi a seconda che si tratti di:
- pulizia dei WC;
- pulizia dei restanti sanitari;
- pulizia di arredi vari;
Dovranno essere sostituiti ogniqualvolta ciò sia necessario per garantirne l’efficacia e l’efficienza. Dopo l’uso tutte le attrezzature dovranno essere ripulite, riordinate e correttamente conservate.
Nelle operazioni di pulizia dei servizi igienici dovranno essere utilizzate attrezzature (panni, guanti, ecc.) diverse da quelle utilizzate per gli interventi negli altri spazi.
E' a carico della Stazione Appaltante la fornitura di energia elettrica ed acqua.
ART. 15 LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA
L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell’Impresa aggiudicataria, presso gli immobili oggetto dell'appalto, i locali destinati a deposito di materiali, attrezzature, ricambi, prodotti, ecc., riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso, di mantenimento e di consistenza degli stessi. Si precisa che, all'interno del Centro Civico, non tutti i piani sono dotati di apposito locale per il ricovero delle attrezzature etc.
L’Impresa è comunque responsabile dei locali assegnati, per cui l’Amministrazione non risponde di
eventuali danni o furti alle attrezzature e/o materiale depositato.
ART. 16 ASSICURAZIONE
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Bollate dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente capitolato.
In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al contratto, per le quali l’Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l’Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente appalto.
La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per:
• i danni da interruzione di attività,
• i danni derivanti da incendio,
• inquinamento accidentale,
• RC personale dipendenti e collaboratori.
Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti del Comune di Bollate, salvo il caso di dolo.
• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio dell’attività svolte oggetto del presente capitolato con un massimale non inferiore ad
€ 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000.
Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti del Comune di Bollate, salvo il caso di dolo.
Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Bollate copia delle polizze di cui sopra prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto e si impegna a presentare all’Ente copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.
Si precisa che l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già
attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alle stesse o una dichiarazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio del presente appalto.
L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al
Comune di Bollate di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Bollate di ogni sviluppo in merito.
Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico
dell’Appaltatore.
Resta inoltre inteso che l’Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.
ART. 17 SOSPENSIONE DEI SERVIZI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente appalto, in base a proprie esigenze funzionali.
Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, il calcolo del corrispettivo in meno da corrispondere sarà definito nel suo importo in base ai m2 delle superfici in diminuzione.
ART. 18 DANNI A COSE DELL'ENTE
L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, risultassero prodotti dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
L’Appaltatore stesso dovrà, in ogni caso, procedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Il controllo delle riparazioni e/o sostituzioni di cui sopra sarà effettuato in contraddittorio con il rappresentante della ditta.
Qualora l’Appaltatore non provveda al risarcimento o alla riparazione nei termini notificatigli dalla Stazione Appaltante, la stessa è autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sui crediti dell’Appaltatore mediante trattenute, oppure sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.
ART. 19 SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
In sede di presentazione dell’offerta - progetto tecnico, la ditta concorrente deve proporre un proprio sistema di autocontrollo del corretto rispetto di procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all’appalto oggetto del contratto, nonché della qualità delle prestazioni rese.
Il sistema di autocontrollo deve indicare:
a) i metodi di verifica sull’esatta applicazione di tempi e piani di lavoro proposti ed i metodi di rilevazione
scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera;
b) tipo (continuative o a campione) e frequenza delle verifiche;
c) figura/e professionale/i preposta/e al controllo;
d) le azioni correttive adottate;
e) modulistica appositamente predisposta (report) e tempistica di trasmissione al DEC dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche, visionabili in ogni momento dal DEC.
Il Responsabile di appalto dovrà interfacciarsi con il DEC stesso per la gestione delle lamentele.
ART. 20 CONTROLLI, VERIFICHE INADEMPIENZE E PENALI
L’Appaltatore deve eseguire i lavori di pulizia a perfetta regola d’arte. I Responsabili dei Settori/Servizi dell'Ente sono preposti alla sorveglianza ed alle verifiche sul servizio. Essi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente con posta elettronica alla Stazione Appaltante i disservizi giornalieri riscontrati, in qualsiasi punto essi si verifichino, allegando eventuali fotografie, quando tecnicamente possibile. Nel caso di impedimento dell’uso della posta elettronica, la segnalazione potrà essere fatta telefonicamente.
Ricevuta la segnalazione, la Stazione Appaltante comunicherà a mezzo email al Responsabile di Appalto della ditta quanto riscontrato.
Entro due ore dalla comunicazione, il capo cantiere dovrà presentarsi sul luogo indicato; verrà quindi redatto un verbale di contestazione, sottoscritto dalle parti presenti.
Il Responsabile dell’Appalto dovrà fare eseguire gli interventi di cui alla contestazione entro la successiva ora, ma qualora questo non sia possibile, per la natura dell'inadempimento contestato, gli interventi dovranno essere iniziati e conclusi nei termini concordati.
Nel caso in cui ciò non avvenga si applicherà la penale riportata di seguito.
La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali:
• ogni qualvolta venga riscontrato che i prodotti utilizzati sono difformi dalle caratteristiche minime richieste all’art. 6 e 14: € 50,00 per ogni infrazione;
• nel caso in cui il materiale igienico-sanitario sia mancante e non venga rifornito presso i vari bagni
entro un’ora dalla segnalazione: € 50,00 per ogni infrazione;
• per la mancata raccolta e/o smaltimento differenziato di carta, plastica, vetro ecc. come da calendario stabilito secondo le disposizioni comunali vigenti e o mancato riposizionamento dei bidoni all’interno degli edifici ed ai rispettivi piani, come previsto all’art. 5: € 100,00 per ogni infrazione;
• per la mancata esecuzione degli interventi contestati o se gli stessi non vengono effettuati nei termini
di cui sopra: € 100,00 per ogni infrazione;
• per il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 11 (personale): €
100,00 per ogni infrazione;
• per mancata esposizione del cartellino di riconoscimento di cui all’art. 11: € 25,00 per ogni
infrazione;
• per lo smarrimento del cartellino di riconoscimento rilasciato dall’ente: € 25,00 per ogni infrazione;
• per lo smarrimento delle chiavi dei plessi oggetto di appalto o delle chiavette degli allarmi: rimborso delle spese di riproduzione debitamente documentate delle chiavi e/o di eventuale sostituzione delle serrature;
• per mancata presentazione della documentazione relativa alla formazione del personale di cui all’art.
6.9 del capitolato: per ogni infrazione da € 500,00 ad € 1.500,00 a seconda della gravità;
• nei casi di persistenza nella cattiva esecuzione delle pulizie ordinarie e delle pulizie periodiche (trimestrali, semestrali, annuali) da € 500,00 ad € 1.500,00, a seconda della gravità.
La violazione degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto di assorbimento di cui al punto 15 del disciplinare, nel rispetto della clausola sociale di cui al punto 25 del disciplinare stesso, comporta l’applicazione di una penale non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2 per cento dell’importo del contratto a seconda della gravità. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante porrà particolare attenzione a quanto proposto dall’Appaltatore nell’offerta tecnica. Il Responsabile del Procedimento qualora accerti, per il tramite del DEC, e contesti formalmente all'Appaltatore di non aver eseguito od ottemperato a quanto dichiarato in sede di gara nell'offerta tecnica, provvede ad una quantificazione economica dell'importo dei servizi non eseguiti mediante un'analisi dei costi ovvero indagine di mercato, se non ricavabile dalla scomposizione dell’offerta economica, e dispone l'applicazione di una penale di pari importo in detrazione alle somme dovute all'Appaltatore per il servizio affidato.
La presente clausola penale si applica direttamente all'Appaltatore anche per fatto addebitabile ad eventuali imprese subappaltatrici.
Qualora, dopo la seconda penalità, l’operatore non ottemperi a quanto da lui stesso offerto in fase di gara, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione contrattuale per incapacità realizzativa manifestata dall’operatore, in considerazione del fatto che il progetto tecnico è essenziale ai fini dell’acquisizione del punteggio e dell’aggiudicazione.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10%
dell’importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
Il Comune di Bollate si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, senza preavviso, e di contestare eventuali inadempienze. Si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire ad altre ditte i lavori non fatti o eseguiti in maniera non soddisfacente, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e l’applicazione della penale.
Tutti gli importi relativi alle penali saranno trattenuti dal Comune di Bollate dalla fatturazione del mese di riferimento in cui è stata applicata la penale. La Stazione Appaltante indicherà il motivo e l’importo della penale nella “Contabilità mensile e nel Certificato di pagamento” e l’Appaltatore dovrà farne menzione nella relativa fattura del mese di riferimento.
ART. 21 PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai fini della fatturazione e pagamento, il fornitore si obbliga a fornire all’inizio di ogni mese al DEC l’elenco delle prestazioni periodiche (trimestrali, semestrali, annuali) che intende svolgere nel mese di riferimento, per permetterne il monitoraggio.
Alla fine del mese, il fornitore dovrà presentare un rendiconto delle prestazioni svolte in relazione all’impegno iniziale, che dovrà essere approvato dal DEC entro max. 3 giorni ai fini della contabilizzazione. Qualora non ci siano contestazioni sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, il rendiconto verrà accettato dal DEC e le prestazioni verranno contabilizzate assieme alle prestazioni ordinarie dal Responsabile del Procedimento, che emetterà due documenti: “Contabilità” ed annesso “Certificato di pagamento” per gli “Edifici” e per le “Palestre”. In caso di contestazione di prestazioni non fatte, il rendiconto verrà accettato solo per la parte delle prestazioni eseguite e le mancate prestazioni non verranno messe in liquidazione. Il RUP ne prenderà atto nei due documenti propedeutici all’emissione delle fatture.
Per le prestazioni non fatte a regola d’arte verrà richiesto all’Appaltatore di ripeterle con spese a proprio
carico.
Dopo la ricezione del foglio “Contabilità” e del “Certificato di pagamento”, il Fornitore emetterà due fatture mensili, una per gli “Edifici” ed una per le “Palestre” e dovranno riportare gli importi approvati in contabilità dal RUP.
Al fine di una corretta gestione dello split-payment, sulla fattura “Edifici” dovranno essere indicati l’imponibile oltre all’Iva e la dicitura: “Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72” e sulla fattura “Palestre” dovranno essere indicati solo l’imponibile e la dicitura “Reverse Charge - Art. 17 DPR 633/72”.
Per quanto riguarda le palestre il canone mensile verrà riconosciuto all’Appaltatore come segue:
• per intero per il periodo da settembre a maggio
• per il 50% per il mese di giugno (dall’01.06 al 15.06).
• non verrà invece riconosciuto per il mese di luglio e agosto.
Per tutti gli utilizzi straordinari delle palestre nel periodo dall’01.09 al 14.08 dell’anno successivo,
l’Appaltatore dovrà emettere una fattura bimestrale.
In ultimo per le pulizie di fino del mese di agosto (16.08-31.08) dovrà essere emessa una fattura riferita solo a tali prestazioni.
Le fatture intestate al Comune di Bollate saranno trasmesse elettronicamente utilizzando il codice univoco ufficio HVN3U4 e saranno liquidate, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento nel SDI (Sistema di Interscambio), a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è riconosciuta l’anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo contrattuale.
L’erogazione di tale anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni: stipula del contratto o avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, effettivo inizio delle prestazioni e rilascio di apposita garanzia bancaria o assicurativa di cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16.
L’anticipazione del 20% verrà erogata all’inizio del primo anno contrattuale e verrà proporzionalmente recuperata mediante compensazione sui pagamenti dei primi 12 mesi di contratto.
L'appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
In ciascuna fattura l’Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell’imponibile, l’importo dell’anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell’importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione.
E' esclusa l'anticipazione di cui all'art. 207 del d.l. 34/2020.
ART. 22 REVISIONE PREZZI
La revisione dei prezzi è ammessa secondo quanto previsto dal punto 4.2 del disciplinare di gara.
1) In caso di aumento del costo del lavoro l’Appaltatore dovrà presentare le nuove Tabelle Ministeriali approvate.
2) A partire dal secondo anno contrattuale, la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. In tal caso la richiesta dovrà essere accompagnata da documenti probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio: la dichiarazione di fornitori e subcontraenti, le fatture pagate per l’acquisto di materiali, …) e pervenire a mezzo pec entro il secondo mese dalla scadenza di ciascuna annualità successiva alla prima. Al termine dell’istruttoria condotta dal RUP da concludersi entro 30 gg. dalla richiesta, in caso di accoglimento verrà predisposto il relativo atto determinativo mentre in caso di xxxxxxx la risposta verrà trasmessa a mezzo pec con le dovute motivazioni.
I prezzi verranno aggiornati in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
L’importo sul quale verrà applicato l’adeguamento prezzi è quello relativo ai costi per attrezzature,
macchinari, prodotti e forniture di materiali.
In caso di variazione in diminuzione sarà onere del RUP intraprendere un confronto con l’Appaltatore per verificare l’effettiva possibilità di revisione in diminuzione.
La revisione di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, potrà essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA
1. L’appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale XXX xxxxxxx, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia definitiva copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità).
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativià in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Bollate e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.
4. La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
5. La garanzia è prestata a salvaguardia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Bollate dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento.
Resta salvo per il Comune di Bollate l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse
insufficiente.
L’Appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune di Bollate avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell’Amministrazione. In caso di inadempienza, la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.
ATTENZIONE! La garanzia definitiva (rilasciata in formato “polizza fideiussoria”) dovrà essere rilasciata sulla base di quanto previsto dal Regolamento (e relativi schemi) approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato sulla GURI n. 83 del 10.04.2018)
ART. 24 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace (o
dopo la sottoscrizione del verbale in caso di esecuzione anticipata del servizio) dà avvio all’esecuzione delle prestazioni, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, nonché dello stato di avanzamento dei servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone alla risoluzione, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il DEC trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.lgs. 50/16, il risarcimento spettante all’esecutore verrà quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DEC;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.
ART. 25 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è autorizzata dal RUP su proposta del DEC, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni
per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso.
ART. 26 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Il DEC propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i
motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.lgs. 50/16.
La Stazione appaltante può chiedere all’esecutore, ai sensi dell’art. 106 comma 12, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto
dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 27 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
ART. 28 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il contratto è soggetto, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/16, a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità avrà luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d’appalto senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:
a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale;
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Appaltatore, del servizio oggetto di
appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
c) quando l’impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività, salvo
quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
d) frode;
e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
g) nel caso di subappalto non autorizzato;
h) per violazione degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto di assorbimento di cui alla clausola
sociale, nel caso previsto all’art. 20;
i) in caso di superamento del 10% dell'importo contrattuale per le penali previste dall'art. 20.
La Stazione Appaltante può procedere, altresì, alla risoluzione contrattuale per incapacità realizzativa dell’operatore nel caso di inosservanza di quanto offerto nella proposta tecnica, secondo quanto già indicato sempre all’art. 20.
Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 30 RECESSO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
ART. 31 - SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITA'
L’operatore economico è tenuto alla sottoscrizione del Patto di Integrità contenente le clausole contrattuali approvato con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019 sulla base del protocollo di legalità con la
Prefettura di Milano, consultabile sul sito del Comune nella sezione “Anticorruzione/Protocolli di Legalità”. Il mancato rispetto del Patto d’Integrità comporterà l’esclusione dalla procedura e per l’affidatario la risoluzione del contratto.
ART. 32 - RISPETTO ART. 53 COMMA 16/TER DEL D.LGS. 165/01
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (clausola di pantouflage). Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara.
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.