ACCORDO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALE
ACCORDO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALE
l’Università degli Studi di Ferrara (di seguito UNIFE), con sede legale in Ferrara, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00
- 00000 Xxxxxxx, C.F. 80007370382 - P.I. 00434690384 rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxx nato a Forlì il 10.10.1960 nella sua qualità di Rettore pro-tempore, e domiciliato per la carica presso la succitata sede;
e
La Federazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Xxxxxx- Romagna (di seguito FOAER) in rappresentanza degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini (di seguito Ordini), C.F. _ - P.I. _ _ con sede legale in
Bologna, xxx Xxxxxxxxx 000/000 - 00000 Xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, tel. +39 051
0000000, fax x00 000 0000000, nella persona del Coordinatore _
il_ ;
VISTO
nato a
• il DPR n. 328 del 5 giugno 2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, con riferimento agli articoli 17 e 18 in materia di Tirocini Professionali;
• la nota n. 2126 del 28 maggio 2002, emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, SAUS - Ufficio VI relativa all’applicazione del D.P.R. 328/2001;
• l’art. 3, comma 5 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
• l’art. 33 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• l’art. 9, comma 5 e 6 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012 (art. 9, comma 6 e 7);
• il DPR n. 137 del 7 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, con riferimento all’articolo 6, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
• il Protocollo d’intesa tra gli Ordini coordinati dalla FOER e UNIFE, approvato nel Senato Accademico del18 ottobre 2017 e nel Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017, finalizzato ad istaurare un rapporto di reciproca collaborazione al fine di programmare e porre in essere iniziative congiunte che possano realizzare quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001 e dagli articoli 6 e 7 a 4 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012;
PREMESSO CHE
• le competenze assegnate al Comitato Paritetico previsto al punto 2 del Protocollo di Intesa vengono assunte per le finalità del presente accordo dal Tavolo Congiunto di cui all’art. 7;
• FOAER e UNIFE sono pariteticamente impegnate nell’organizzare un insieme coordinato di azioni
nell’ambito della qualificazione della filiera formazione/accesso alla professione affinché i giovani
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori possano - in virtù della loro formazione, competenza e
comportamento etico - essere in grado di fornire adeguati standard di professionalità, integrità e
competenza da portare nella società e hanno ritenuto necessario avviare un tavolo di lavoro congiunto in materia di accesso alla professione dei neolaureati;
• l’Esame di Stato garantisce un'uniforme valutazione in tutto il territorio nazionale verificando il possesso di un’adeguata capacità di giudizio, delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale;
• l’Esame di Stato costituisce la valutazione per ottenere la qualifica professionale grazie alla quale si può richiedere l’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e si potrà fare uso della designazione di “Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior e Pianificatore iunior” a pieno titolo ed esercitare l’attività professionale con le competenze previste dalla normativa vigente;
• l’esperienza pratica conseguita con il Tirocinio costituisce un elemento importante nel processo di
acquisizione di competenze professionali;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 (Finalità)
XXXXX e UNIFE intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di
disciplinare le modalità di esonero dalla prova pratica dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezione A e sezione B), mediante lo svolgimento di attività strutturate di Tirocinio Professionale.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
Il Tirocinio Professionale richiamato nella presente convenzione potrà essere svolto da laureati in possesso di titolo di studio corrispondente alle classi di laurea di cui agli artt. 17.2 e 18.2 del DPR n. 328 del 5 giugno
2001 e successive equiparazioni ( .M. 270/04), ai fini dell’esonero dalla prova pratica dell’Esame di Stato
per l’iscrizione all’Albo degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori (sezione A e sezione B).
L’Attestato di Tirocinio Professionale che dimostra l’espletamento dell’attività quinquennale ai fini dell’esonero dalla prova pratica dell’Esame di Stato.
di Tirocinio ha validità
Art. 3 (Definizioni)
Per Tirocinio Professionale è da intendersi una esperienza strutturata, regolamentata e attestata di pratica professionale svolta ai sensi dell’art. 17.5 e dell’art 18.4 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001 all’interno di un Soggetto Ospitante (privato o pubblico), stabile e organizzata per un periodo di 900 ore da svolgersi in un intervallo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi, sotto la responsabilità, la diretta assistenza e la sorveglianza di un professionista abilitato iscritto all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, secondo un Progetto di Tirocinio preventivamente approvato dall’Ordine.
Art. 4 (Documenti)
Protocollo d'Intesa è l’accordo siglato tra UNIFE e FOAER.
Accordo è il presente atto che costituisce tracciato in cui si inseriscono anche gli Ordini rappresentati in FOAER, sostituendo in tal modo le singole convenzioni con i suddetti soggetti.
Accreditamento è la procedura di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento del Tirocinio Professionale da parte del Soggetto Ospitante. L’accreditamento è effettuato dall’Ordine provinciale degli Architetti P.P.C. di riferimento, con l’obiettivo di garantire adeguati standard qualitativi delle strutture che accolgono Tirocini Professionali e risulta da specifico atto.
Progetto di Tirocinio viene elaborato dal Tirocinante in collaborazione con il Responsabile di Tirocinio Professionale secondo le indicazioni del Regolamento. Una volta approvato dal Coordinatore del Tirocinio Professionale e dal Tutor Accademico viene depositato all’atto della registrazione del Tirocinante.
Registro dei Tirocinanti è l’elenco tenuto dai rispettivi Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. a meri fini organizzativi riportante in ordine progressivo di iscrizione i nomi dei Tirocinanti, corredato dagli estremi della Convenzione di Tirocinio (desumibile dal Progetto di Tirocinio).
Registro dei Soggetti accreditati è l’elenco dei Soggetti Ospitanti accreditati tenuto dagli Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. ciascuno per il territorio di competenza.
Attestato di Tirocinio Professionale è il documento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine che dimostra l’espletamento dell’attività di Tirocinio, anche ai fini e per gli usi consentiti dagli artt. 17.5 e 18.4 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001 sulla base delle procedure previste dal Regolamento.
Portfolio è l'insieme di elaborati attestanti l’attività effettivamente svolta dal Tirocinante necessario a
dimostrare lo svolgimento del Tirocinio Professionale.
Art. 5 (Soggetti)
Soggetto Promotore del Tirocinio Professionale è UNIFE.
Coordinatore del Tirocinio Professionale è ogni singolo Ordine.
Responsabile di Tirocinio Professionale: è il professionista iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. che assume la responsabilità di vigilanza ed assistenza nei confronti del Tirocinante per conto del Soggetto Ospitante; tale ruolo è incompatibile con la nomina in commissione per gli Esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezione A e sezione B) nei successivi
cinque anni. Il Responsabile del Tirocinio Professionale non deve avere parentel Tirocinante.
fino al 2° grado con il
Xxxxx Xxxxxxxxxx: è un docente di ruolo delegato del Rettore con compiti di validazione qualitativa dei Progetti di Tirocinio. Può nominare dei referenti per le attività specifiche.
Art. 6
(Finalità del Tirocinio Professionale)
Il Tirocinio dovrà essere finalizzato all’acquisizione di competenze congruenti
con la specifica attività
professionale con particolare riferimento a quelle previste per il superamento della prova pratica dell’Esame di Stato. L’attività presso il Soggetto Ospitante deve offrire ai Tirocinanti sufficienti opportunità per ottenere un’ampia ed approfondita esperienza atta all’acquisizione dei fondamenti della professione e una consapevolezza del ruolo che il professionista ha nei confronti della società.
Art. 7 (Tavolo congiunto)
Il Tavolo Congiunto è la struttura gestionale istituita tra UNIFE e FOAER che ha compiti di monitoraggio
dell’Accordo, lo implementa e ne
coordina la gestione individuando gli elementi
di miglioramento ed è
caratterizzato dalla seguente struttura:
- UNIFE: 4 docenti tra i professori ed i ricercatori della competente struttura didattica di UNIFE ed individuati dalla stessa;
- Rappresentanti degli Ordini: n. 9 architetti iscritti.
Per garantire il necessario equilibrio tra le due istituzioni, in caso di votazione, il voto di ciascun docente ha peso pari a 2 (voto ponderato).
Il Tavolo Congiunto ha il compito di monitorare e promuovere la gestione efficace del presente Accordo e di
redigere il Regolamento di Tirocinio soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti delle
rispettive Parti. Il Tavolo Congiunto è da considerarsi operativo con la presenza di almeno n. 2 componenti appartenenti agli Ordini e da n. 2 componenti appartenenti ad UNIFE.
Art. 8
(Regolamento di Tirocinio Professionale)
Il Regolamento di Tirocinio definisce:
• le aree di competenza all’interno delle quali dovrà svolgersi il Tirocinio Professionale;
• le modalità ed i criteri per l’accreditamento dei Soggetti Ospitanti e del Responsabile di Tirocinio Professionale;
• la qualificazione e le funzioni del Responsabile di Tirocinio Professionale;
• le modalità di tutoraggio;
• le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Tirocinio Professionale;
• i criteri, i contenuti e le monitoraggio;
modalità di compilazione del Progetto di Tirocinio ed il successivo
• le modalità di rilascio dell’Attestato di Tirocinio Professionale.
Art, 9
(Progetto di Tirocinio Professionale)
Il Tirocinio di cui al presente Accordo non costituisce rapporto di lavoro sotto il profilo contrattuale. Il Progetto di Tirocinio va concordato tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante.
Il carico complessivo dell’attività
i Tirocinio viene quantificato in 900 ore da
svolgersi, anche presso
Soggetti Ospitanti diversi, in un periodo compreso tra 6 e 12 mesi oppure in massimo 24 mesi per soggetti disabili. A tale carico dovrà fare riferimento il Progetto di Tirocinio.
Le attività di Tirocinio possono essere svolte, presso i Soggetti Ospitanti accreditati, a condizione che possano garantire stabilmente la figura di un Responsabile di Tirocinio che sia iscritto all'Ordine. e che non potrà seguire contemporaneamente più tirocinanti.
Art. 10 (Tirocinante)
Il Tirocinante è il soggetto che risulta iscritto al Registro dei Tirocinanti in quanto in possesso dei requisiti e del titolo di studio corrispondente alle classi di laurea di cui agli artt. 17.2 e 18.2 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001 e successive equiparazioni (D.M. 270/04).
I compiti del Tirocinante sono individuati nel Regolamento di Tirocinio.
Art. 11 (Soggetto Ospitante)
Può costituirsi come Soggetto Ospitante ogni operatore economico così come descritto dall’art. 46, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché ogni operatore economico così come descritto dall’art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e può infine costituirsi come Soggetto Ospitante ogni ente pubblico.
Il Soggetto Ospitante deve necessariamente garantire nel proprio organico (comprendente i soci, i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua ovvero i professionisti che abbiano fatturato nei confronti del soggetto stesso una quota superiore al 50% del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA disponibile), la presenza Tirocinio Professionale iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C..
di un Responsabile di
Il Soggetto Ospitante deve essere accreditato presso l'Ordine e collabora strettamente con il Responsabile di Tirocinio per i compiti specifici indicati nel Regolamento di Tirocinio.
Art. 12 (Competenze degli Ordini)
Ogni Ordine è responsabile della validazione ed accettazione delle domande di iscrizione dei Tirocinanti, dell’approvazione del Progetto di Tirocinio, dell’accreditamento dei Soggetti Ospitanti, dell’attestazione finale dell’esperienza di Tirocinio. Può delegare i propri compiti operativi ad un iscritto all’Ordine; tale delega è incompatibile con la nomina in commissione per gli Esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezione A e sezione B).
Art.13
(Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro)
Il Soggetto Ospitante assicura la sorveglianza sanitaria dei Tirocinanti durante l’attività di Tirocinio ed è
tenuto ad informare e formare il Tirocinante sui rischi specifici connessi allo svolgimento dell’attività di
Tirocinio esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima in base al D.Lgs. 81/2008. È altresì tenuto a fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Il Soggetto Ospitante dovrà in ogni
caso accertare la conformità della formazione del Tirocinante rispetto alla propria valutazione dei rischi
aziendale e, se del caso, integrarla con gli aspetti gestionali ed organizzativi tipici della propria struttura.
L’eventuale formazione aggiuntiva verrà erogata, a cura del Soggetto Ospitante, in occasione della
costituzione del Tirocinio e comunque preventivamente alle attività a rischio.
Per le attività di cui al presente Accordo, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle della struttura ospitante e comunicate al Tirocinante prima dell’inizio delle attività stesse.
Art.14 (Copertura Assicurativa)
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 142/1998, UNIFE assicura i Tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, sia per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, anche all’esterno, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici del Progetto di Tirocinio.
Con il presente Accordo le Parti
Art. 15
(Xxxxxxxx e disposizioni finali)
non intendono creare i presupposti di alcun rapporto di dipendenza,
associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all’altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.
Ciascuna delle Parti potrà recedere qualora l’altra Parte risulti inadempiente a taluna delle proprie
obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per la finalità dello stesso mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in
forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il
perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Coordinatore del Tirocinio Professionale e UNIFE. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art 13 della L. n. 675 del 31 dicembre 1996.
Art. 16 (Durata)
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, tacitamente
rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicare almeno tre mesi prima a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il presente atto vincolerà le parti contraenti soltanto dopo che sarà approvato dalle competenti autorità secondo le norme di legge.
Viene comunque fatta salva la possibilità per i Tirocinanti coinvolti di concludere il Tirocinio già iniziato.
Art. 17
(Imposta di bollo e registrazione)
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a carico
dei contraenti con ripartizione in parti uguali.
Le eventuali spese di
registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Ferrara, lì Bologna, lì
Università degli Studi di Ferrara Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’EmiliaRomagna
Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Il Coordinatore Arch. Xxxx Xxxxxxxx