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Cassa di Compensazione e Garanzia
19 Settembre 2017
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SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI 6
Articolo A.1.1.1 . Definizioni 6
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento 13
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi 13
Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni 13
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G 14
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione 14
SEZIONE B MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 16
PARTE B.1 DISPOSIZIONI GENERALI 16
Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole 16
Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole 17
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema 19
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema 20
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema 24
Articolo B.2.1.4 Avvio dell’operatività 25
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti 26
CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso 27
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti 27
Articolo B.2.2.2 Sospensione 28
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione 29
Articolo B.2.2.4 Esclusione 30
Articolo B.2.2.5 Effetti dell’esclusione 31
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione 33
CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti 34
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto 34
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto 34
Articolo B.2.3.3 Sospensione del Partecipante Indiretto 34
Articolo B.2.3.4 Recesso dall’accordo 35
CAPO B.2.4 Rapporti con i Clienti 37
Articolo B.2.4.1 Accordo Partecipante Diretto – Cliente 37
Articolo B.2.4.2 Accordo CC&G – Cliente 37
Articolo B.2.4.3 Recesso dall’accordo 38
CAPO B.2.5 Rapporti tra Partecipanti Diretti 39
Articolo B.2.5.1 Accordo tra Partecipanti Diretti 39
Articolo B.2.5.2 Recesso dall’accordo 39
CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali 40
Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse 40
Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti 41
Articolo B.3.1.3 Compensazione 42
Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi 42
Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali 43
Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica 43
Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori 43
PARTE B.4 SISTEMA DI GARANZIA 44
Articolo B.4.1.1 Xxxxxxx iniziali 44
Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri 47
Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri 48
Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero 49
Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione 50
Articolo B.4.2.3 Costituzione di un nuovo Default Fund 51
Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund 52
Articolo B.4.2.5 Richiesta di versamento di risorse addizionali 53
Articolo B.4.2.6 Recesso ed esclusione 53
CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini 54
Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini 54
Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate 55
Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini 55
CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero 56
Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero 56
CAPO 5.2 Regolamento finale 57
Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash 57
Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati 57
Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia con “consegna” dell’attività sottostante 57
Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati 58
Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale 59
Articolo B.5.2.6 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell’Energia e conseguente regolamento finale 59
Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole 60
Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita 60
Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa 61
Articolo B.5.2.10 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna 62
Articolo B.5.2.11 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM 64
CAPO B.5.3 Fail, Xxx in, Sell out 65
Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail 65
Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In 65
Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out 66
CAPO B.6.1 Presupposti dell’inadempimento 67
Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante 67
Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato 68
Articolo B.6.1.3 Inadempimento di CC&G 69
CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento 70
Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto 70
Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto 72
Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del Partecipante Speciale 73
Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G 74
Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto 76
Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi 77
Articolo B.7.1.1 Procedura di Service Closure 79
PARTE B.8 CORRISPETTIVI, INTERESSI E TRASPARENZA DI XXXXXX E COMMISSIONI APPLICATI 80
Articoli B.8.1.1 Corrispettivi 80
Articoli B.8.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati 80
SEZIONE C NORME TRANSITORIE 81
Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti 81
Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore 81
Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile 82
Articolo D.1.1.2 Controversie 82
Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri 82
Articolo D.1.1. 4 Collegio Arbitrale 83
SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo A.1.1.1 . Definizioni
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
«Agente di Regolamento»: il soggetto incaricato nell’ambito del Sistema, da un Partecipante Diretto di versare e ricevere, per conto del Partecipante stesso, i Margini, i versamenti ai Default Fund, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i Margini in Strumenti Finanziari e/o di provvedere all’esecuzione finale dei contratti stipulati sul Mercato.
«CC&G»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
«Cliente»: il Committente impresa o il Partecipante Xxxxxxxxx, legato a un Partecipante Diretto da un rapporto contrattuale che gli consente di compensare le sue operazioni tramite CC&G e di detenere le attività e le posizioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del Regolamento EMIR, anche senza istaurare alcun rapporto contrattuale con CC&G.
«Comparti Cash»: nell’ambito del Sistema, il Comparto Azionario, il
Comparto Obbligazionario e il Comparto Obbligazionario ICSD.
«Comparti Derivati»: nell’ambito del Sistema, il Comparto Derivati Azionari, il Comparto Derivati su Commodities Agricole ed il Comparto Derivati dell’Energia.
«Comparto Azionario»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non Derivati ammessi alle negoziazioni sui Mercati azionari organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Comparto Obbligazionario»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non Derivati ammessi alle negoziazioni sui Mercati obbligazionari organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Comparto Obbligazionario ICSD»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non Derivati ammessi alle negoziazioni sui Mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni, e liquidati presso i Servizi di Liquidazione gestiti da Soggetti Esteri. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e le Società di Gestione di cui sopra.
«Comparto Derivati Azionari»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari Derivati su azioni e relativi indici, rendimenti e altre misure finanziarie, ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Comparto Derivati dell’Energia»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari Derivati sull’energia e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Comparto Derivati su Commodities Agricole»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari Derivati su commodities agricole ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Comparto X-COM»: nell’ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti negoziati sui Mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione secondo quanto indicato nelle Istruzioni e per il quale opera il Servizio di Collateral Management. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù delle Convenzioni stipulate tra CC&G e tali Società di Gestione.
«Committente»: il soggetto che dà mandato ad un Partecipante al Sistema di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul Mercato senza istaurare alcun rapporto contrattuale con CC&G.
«Comunicati»: gli avvisi di carattere generale ai Partecipanti al Sistema emanati da CC&G per l’applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Istruzioni.
«Conto PM»: un conto PM detenuto da un partecipante a Target2, così come definito nell’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.
«Data di Close-Out»: il Giorno di CC&G aperta a partire dal quale le Posizioni Contrattuali registrate presso la struttura dei conti del Partecipante Diretto non inadempiente vengono estinte e il corrispondente Importo di Close Out è determinato ai sensi dell’Articolo B.6.2.2-ter.
«Default Fund»: i Fondi di garanzia distintamente operanti nell’ambito del Sistema e costituiti dall’insieme degli appositi versamenti dei Partecipanti Diretti ai Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e al Comparto X-
COM, al Comparto Derivati dell’Energia, al Comparto Derivati su Commodities Agricole e ai Comparti Azionario e Derivati Azionari.
«Evento di Forza Maggiore di CC&G»: qualsiasi evento al di fuori del controllo di CC&G, che non poteva essere evitato con l'esercizio di uno standard di diligenza ragionevole in circostanze normali, inclusi ma non limitatamente ai casi di incendio, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, disastri naturali o tecnici in qualunque modo causati.
«Fideiussore»: la banca o l’impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell’Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal Sistema, rilascia a favore di CC&G l’impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l’adesione di un Partecipante Diretto al Sistema (Articolo B.2.1.2, comma 5).
«Giorno di CC&G aperta»: ogni giorno in cui è aperto almeno un Mercato per il quale CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un Fondo di Garanzia dei Contratti.
«Impresa di Investimento»: la società d’intermediazione mobiliare o l’impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del T.U.F..
«Importo di Close-Out»: il singolo importo positivo o negativo netto denominato in Euro determinato dal Partecipante Diretto non inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter in conformità con il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
«Istruzioni»: le disposizioni emanate da CC&G che, in attuazione del presente Regolamento, definiscono gli aspetti applicativi del Sistema.
«Liquidazione lorda»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento delle operazioni singolarmente considerate su Strumenti Finanziari non Derivati per i quali opera il Sistema.
«Liquidazione netta»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su Strumenti Finanziari non Derivati per i quali opera il Sistema.
«Manuale dei Servizi»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l’utilizzo del Sistema, nonché le metodologie di calcolo dei Margini.
«Margine»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai Partecipanti al
Sistema, ai sensi del presente Regolamento, delle seguenti tipologie:
- Margine iniziale di cui all’Articolo B.4.1.1;
- Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all’Articolo B.4.1.2;
- Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all’Articolo B.4.1.3;
«Mercato»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell’art. 63, comma 1, o dell’art. 66 del T.U.F. ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell’art. 67, commi 1 o 2, del T.U.F., ovvero un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5-octies del T.U.F., ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, ai quali si applichino le prestazioni del Sistema.
«Ordine di trasferimento»: l’istruzione impartita da un Partecipante al Sistema ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle Posizioni Contrattuali ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del Sistema. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal Partecipante Speciale per conto di altri operatori del Mercato e quelle trasferite al Partecipante Qualificato.
«Partecipanti » o «Partecipanti al Sistema»:
- i Partecipanti Diretti;
- i Partecipanti Indiretti.
«Partecipante Designato»: il soggetto ammesso al Sistema nella qualità di Partecipante Diretto che sottoscrive apposito contratto con un Partecipante Diretto o con i Clienti ai fini di disciplinare la portabilità ai sensi dell’Articolo 48 del Regolamento EMIR, in caso di inadempimento di altro Partecipante Diretto.
«Partecipante Diretto»: il soggetto ammesso al Sistema nella qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale, Partecipante Qualificato o Partecipante Speciale.
«Partecipante Generale»: il soggetto che, nell’ambito del Sistema, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul Mercato per conto proprio e/o per conto dei propri Committenti e/o dei Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono.
«Partecipante Individuale»: il soggetto che, nell’ambito del Sistema, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul Mercato per conto proprio e/o per conto dei propri Committenti.
«Partecipante Indiretto»: il soggetto che, nell’ambito del Sistema, stipula con un Partecipante Generale un accordo perché questi assuma nei confronti di
CC&G la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul Mercato dal Partecipante Indiretto in proprio e/o per conto dei suoi Committenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
«Partecipante Pro-tempore»: il Cliente che assume nei confronti di CC&G l’obbligo di versare i Margini in caso di inadempimento del Partecipante Diretto di cui si avvale e nei limiti di quanto disciplinato all’Articolo B.6.2.1.
«Partecipante Qualificato»: una società di gestione di un mercato di merci ammessa al Sistema.
«Partecipante Speciale»: la controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi del Regolamento EMIR che assume, nei confronti di CC&G, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul Mercato da operatori che aderiscono a tale sistema o servizio.
«Patrimonio di Vigilanza»: il patrimonio del Partecipante Diretto, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.
«Periodo di Default»: il periodo che coincide con l’inizio del verificarsi di un evento di default dei Partecipanti Diretti previsto dall’Articolo B.6.1.1 e il completamento della costituzione del Valore minimo del Default Fund come previsto dall’Articolo B.4.2.3, comma 1.
«Perdite Sostenute da CC&G»: per ciascun evento di inadempimento ai sensi dell’Articolo B.6.1.1., la somma tra a) le perdite già sostenute da CC&G a seguito della chiusura delle Posizioni Contrattuali del Partecipante inadempiente e b) le perdite stimate che dovrebbero sostenersi ai fini della chiusura delle Posizioni Contrattuali per le quali non è stato ancora eseguito l’ordine di chiusura. La stima delle perdite di cui alla lettera b) potrà essere basata sui correnti valori di mercato o, se ritenuto appropriato sulla base di valori determinati sulla base degli scenari degli stress test.
«Posizione Contrattuale»: l’insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un Mercato.
«Posizione Contrattuale in Consegna»: la Posizione Contrattuale del Partecipante al Comparto Derivati su Commodities Agricole e al Comparto Derivati dell’Energia relativa a contratti in Strumenti Finanziari Derivati che abbiano terminato la fase di negoziazione, secondo quanto previsto dai rispettivi Schemi Contrattuali.
«Posizione Contrattuale in Fail»: la Posizione Contrattuale del Partecipante
che non risulta regolata nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.
«Prezzo di Liquidazione»: il prezzo determinato dalle Società di Gestione, nei Regolamenti dei relativi Mercati, ai fini del regolamento finale dei contratti in Strumenti Finanziari Derivati.
«Procedura di buy in»: la procedura di esecuzione coattiva della Posizione Contrattuale in Fail non regolata per mancata consegna degli Strumenti Finanziari non derivati.
«Procedura di sell out»: la procedura di esecuzione coattiva della Posizione Contrattuale in Fail non regolata per mancata consegna di contante.
«Provvedimento»: il Provvedimento 22 febbraio 2008 emanato da Banca d’Italia e Consob, concernente la disciplina dei sistemi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione e successive modifiche e/o integrazioni.
«Regolamento»: il presente regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Sistema gestito da CC&G.
«Regolamento EMIR»: il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni.
«Servizio di Collateral Management»: il servizio di liquidazione e di amministrazione delle garanzie, disciplinato dal regolamento adottato da Monte Titoli S.p.A. e approvato da Consob e Banca d’Italia ai sensi dell’art. 81, comma 2, T.U.F. e dell’art. 69, comma 1, T.U.F.
«Servizio di Presettlement»: il servizio – gestito da CC&G o da società indicate nelle Istruzioni, con le quali CC&G abbia stabilito gli accordi contrattuali – che determina ed invia ai Servizi di Liquidazione i saldi aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non Derivati.
«Schema Contrattuale»: le specifiche negoziali, definite dalla Società di Gestione, dei contratti su Strumenti Finanziari negoziati sul Mercato.
«Servizi di Investimento»: le attività di cui all’art. 1, comma 5, del T.U.F..
«Servizio di Gestione Accentrata»: il servizio di gestione accentrata di
Strumenti Finanziari gestito da una società di gestione di cui all’art. 80 del
T.U.F. o da un Soggetto Estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano.
«Servizi di Liquidazione»: i servizi di compensazione e liquidazione (Liquidazione netta) e/o di liquidazione su base lorda (Liquidazione lorda) gestiti da una società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del T.U.F. o da un Soggetto Estero, indicati nelle Istruzioni.
«Sistema»: il sistema notificato ai sensi della Direttiva 98/26/EC, nel quale CC&G assume il ruolo di controparte centrale come definita all’articolo 2(1) del Regolamento EMIR, per ciascun Comparto, nei confronti di Partecipanti Diretti, ai sensi della Sezione B del presente Regolamento, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra CC&G e i
Partecipanti Diretti, tra gli stessi Partecipanti Diretti, nonché tra ogni Partecipante Generale ed i Partecipanti Indiretti che ad esso fanno capo. Ai soli fini del Comparto Derivati su Commodities Agricole, il servizio svolto dalla CC&G consiste nella garanzia dell’adempimento degli obblighi di consegna della merce, nei limiti e secondo le modalità specificate nel presente Regolamento e nelle Istruzioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
«Sistema Ancillare»: un sistema ancillare di cui all’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.
«Sistema Target2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.
«Società di Gestione»: una società di gestione di un Mercato.
«Soggetto Estero»: un soggetto estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano.
«Strumenti Finanziari»: gli Strumenti Finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del
T.U.F..
«Strumenti Finanziari Derivati»: gli Strumenti Finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del T.U.F..
«Strumenti Finanziari non Derivati»: gli Strumenti Finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del T.U.F. nonché, nell’ambito del presente Regolamento, gli altri Strumenti Finanziari ammessi al Servizio di Gestione Accentrata.
«Strumenti Finanziari Garantiti»: gli Strumenti Finanziari, che determinano Posizioni Contrattuali garantite da CC&G che, compatibilmente con lo Schema Contrattuale, possono essere regolate da CC&G presso un Sistema di Liquidazione.
«T.U.F.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.
«T.U.B.»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.
«Unità Organizzativa»: sala operativa, desk o branch individuata nel Mercato
da uno specifico codice di accesso alle negoziazioni.
«Valore minimo del Default Fund»: l’ammontare delle risorse sufficiente per coprire l’inadempimento dei due Partecipanti più esposti nei confronti di CC&G nonché dei Partecipanti appartenenti allo stesso gruppo dei medesimi in base ai risultati degli ultimi stress test disponibili non includenti l’esposizione del Partecipante Diretto inadempiente ai sensi dell’Articolo B.6.1.1.
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato in conformità al Regolamento EMIR e al T.U.F.
2. Il presente Regolamento detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
a) del Sistema; e
b) nell’ambito del Sistema, degli accordi di interoperabilità, conclusi a norma degli articoli 51 e seguenti del Regolamento EMIR.
3. Il presente Regolamento, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra CC&G e i Partecipanti. Il Regolamento disciplina altresì i rapporti tra i Partecipanti medesimi nonché tra i Partecipanti e gli Agenti di Regolamento. Le Istruzioni e il Manuale dei Servizi integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi
1. CC&G esercita le attività previste dal presente Regolamento secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. CC&G si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dal Regolamento EMIR.
3. CC&G si dota di, e mantiene, procedure informatiche che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Sistema nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
4. CC&G si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.
Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni
1. Il Regolamento, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le Istruzioni, il
Manuale dei Servizi, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono
disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx)
.
2. CC&G rende noti ai Partecipanti i Comunicati relativi alle modifiche del Regolamento e delle Istruzioni o a situazioni contingenti tramite il proprio sito “Internet” (xxx.xxxx.xxx/xxx).
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G
1. CC&G gestisce il sistema di garanzia di cui alla Sezione B.
2. I Partecipanti Diretti al Sistema versano i Margini e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai Default Fund.
3. Alle garanzie finanziarie di cui al comma 2 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente Regolamento e gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun Partecipante.
4. Tutte le somme e gli Strumenti Finanziari versati dai Partecipanti, o comunque nella disponibilità di CC&G a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso CC&G anche se temporaneamente eccedenti i Margini e i versamenti ai Default Fund richiesti, sono trasferiti in proprietà a CC&G ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
5. I Partecipanti Diretti al Sistema effettuano i versamenti di cui ai commi precedenti a norma degli articoli 41 e 42 del Regolamento EMIR e dell’articolo 70 del TUF fatta eccezione per i versamenti effettuati nel Comparto Derivati su Commodities Agricole, dal momento dell’abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l’individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione
1. CC&G stipula con ciascuna Società di Gestione una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal Mercato e sono
disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra CC&G e ciascuna delle Società di Gestione stabiliscono, tra l’altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari Garantiti, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli Partecipanti, utili per l’efficiente funzionamento dei Mercati e del Sistema. Con riguardo al Comparto X-COM, nell’ambito delle tipologie contrattuali le Convenzioni specificano l’eventuale possibilità di riuso, nell’ambito del Servizio di Collateral Management, degli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto del contratto.
3. Con riferimento al Sistema, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati, nonché le procedure attraverso le quali CC&G assume in proprio, attraverso Ordini di trasferimento e secondo le regole del Sistema, le Posizioni Contrattuali derivanti dalle operazioni concluse sui Mercati.
4. Nelle Istruzioni sono elencati i Mercati con cui CC&G ha stipulato le Convenzioni, con indicazione dei Comparti interessati. Sono inoltre specificati i Mercati per i quali sono stipulati accordi di interoperabilità con un Partecipante Speciale.
SEZIONE B MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
PARTE B.1 Disposizioni generali
Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Un Ordine di trasferimento relativo agli Strumenti Finanziari garantiti si intende effettuato e immesso nel Sistema, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale:
a) dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte di un Partecipante Diretto, qualora la CC&G operi come unica controparte centrale per detto Xxxxxxx. Tale Ordine di trasferimento si intende effettuato e immesso nel Sistema, e il Partecipante Generale assume il ruolo di controparte del Partecipante Indiretto, e CC&G il ruolo di controparte del Partecipante Generale, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte del Partecipante Indiretto;
b) dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul Mercato da parte di un Partecipante Diretto qualora CC&G operi come controparte centrale congiuntamente con un Partecipante Speciale per detto Mercato. Tale Ordine di Trasferimento si intende effettuato e immesso nel Sistema, e il Partecipante Generale assume il ruolo di controparte del Partecipante Indiretto, e CC&G il ruolo di controparte del Partecipante Generale, dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul Mercato da parte del Partecipante Indiretto. Resta inteso che, dal momento della conclusione del contratto sul Mercato, la ricezione nel Sistema è garantita da CC&G, salvo che la mancata o incorretta ricezione dipenda da causa non imputabile a CC&G. CC&G provvederà a informare il Sistema dei casi di mancata o incorretta ricezione dei contratti con apposito comunicato.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), dal momento della ricezione di un contratto sul Mercato tra un Partecipante al Sistema ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un Partecipante Speciale, in virtù dei necessari accordi tra tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel Sistema l’Ordine di trasferimento, con assunzione da parte di CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al Partecipante Speciale ed al Partecipante Diretto.
3. Il Sistema si articola come segue:
a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell’Ordine di trasferimento attraverso la Società di Gestione e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul Mercato dal Partecipante al Sistema;
b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle
Posizioni Contrattuali;
c) determinazione dei Margini e dei versamenti ai Default Fund
dovuti;
d) regolamento dei Margini, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai Default Fund e delle competenze;
e) regolamento finale delle Posizioni Contrattuali;
f) gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail;
g) gestione dell’eventuale procedura di inadempimento.
4. Xxxx Xxxxxx di trasferimento, alla compensazione ed all’esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l’Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.
5. Con l’acquisizione da parte di CC&G dell’Ordine di trasferimento, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.
Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Un Ordine di trasferimento relativo agli Strumenti Finanziari garantiti si intende effettuato e immesso nel Sistema, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 70 del TUF, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte di un Partecipante Diretto. Tale Ordine di trasferimento si intende effettuato e immesso nel Sistema, e il Partecipante Generale assume il ruolo di controparte del Partecipante Indiretto, e CC&G il ruolo di controparte del Partecipante Generale, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte del Partecipante Indiretto.
2. Al termine della fase di negoziazione del contratto, CC&G provvede all’abbinamento dei Partecipanti Diretti e, per questi dei Partecipanti Indiretti e degli eventuali Committenti, con posizioni aperte. Per effetto dell’abbinamento le Posizioni Contrattuali in consegna e in ritiro di CC&G si intendono cedute alle controparti abbinate. Da tale momento, i Partecipanti si sostituiscono a CC&G nei rapporti derivanti dal contratto e sono responsabili dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto il sottostante del contratto. Da tale momento CC&G resta obbligata, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto previsto nella Parte
B.6 del Regolamento al pagamento del contante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170
3. Si applica quanto previsto all’Articolo B.1.1.1 commi 3, 4 e 5.
CAPO B.2.1 Adesione
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema
1. É possibile essere ammessi al Sistema in qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale o Partecipante Indiretto. E’ possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, per i Comparti Azionario, Obbligazionario, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari, Derivati dell’Energia, e Derivati su Commodities Agricole e X-COM.
2. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti Generali o Individuali, le banche e le Imprese di Investimento autorizzate, rispettivamente, all’esercizio dell’attività bancaria o alla prestazione di uno o più Servizi di Investimento, in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal
T.U.F. ovvero che possono esercitare tali attività e servizi in Italia in regime di mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento, ai sensi della medesima disciplina. Limitatamente al Comparto X-COM possono altresì acquisire la qualifica di Partecipanti Individuali i soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul Mercato anche diversi da banche o Imprese di Investimento.
3. Possono altresì acquisire la qualifica di Partecipanti Generali o Individuali le banche e le imprese di investimento extracomunitarie non autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria o alla prestazione di Servizi di Investimento in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal
T.U.F. qualora - nell’ambito di una procedura di riconoscimento dell’attività della controparte centrale nello Stato di origine delle medesime, che preveda il coinvolgimento della Banca d’Italia e della Consob - sia stato accertato il ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) vigenza nello Stato d’origine di disposizioni equivalenti a quelle applicabili in Italia in materia di vigilanza sulle banche e sulle società d’intermediazione mobiliare;
b) vigenza nello Stato d’origine di disposizioni in materia di clearing
equivalenti a quelle previste dal Regolamento EMIR;
c) rispetto, nello Stato d’origine, di condizioni di equivalenza relativamente all’accesso alla controparte centrale;
d) esistenza di apposite intese tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine.
4. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti Indiretti, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul Mercato di riferimento che abbiano stipulato con un Partecipante Generale l’accordo di cui all’Articolo B.2.3.1.
5. Le Banche Centrali dell’Unione Europea possono partecipare al Sistema
come Partecipanti Diretti; Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti
S.p.A. come Partecipanti.
6. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 66 del T.U.F., può partecipare al Sistema in qualità di Partecipante al Comparto Obbligazionario.
7. Possono partecipare al Sistema, in qualità di Partecipanti Speciali, le altre controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del Regolamento EMIR. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento EMIR in tema di interoperabilità, ai Partecipanti Speciali si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente Regolamento per i Partecipanti Generali, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i Partecipanti Speciali, nel Regolamento, nelle Istruzioni e negli accordi di interoperabilità stipulati tra CC&G con detti Partecipanti Speciali.
8. Possono partecipare al Sistema, in qualità di Partecipanti Qualificati, le società di gestione di mercati di merci indicate nelle Istruzioni. Ai Partecipanti Qualificati si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente Regolamento per i Partecipanti Individuali con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i Partecipanti Qualificati, nel Regolamento, nelle Istruzioni e negli accordi stipulati tra CC&G con detti Partecipanti Qualificati. I Partecipanti Qualificati non partecipano alle negoziazioni sul Mercato.
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema
1. I soggetti che intendano aderire ad uno o più dei Comparti Azionario, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari, Derivati dell’Energia, Derivati su Commodities Agricole, X-COM, devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
a) Per i Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza, almeno pari a:
- € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di Partecipanti Indiretti con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all’Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:
- € 5.000.000 dal secondo al quinto Partecipante Xxxxxxxxx
incluso, ovvero
- € 10.000.000 fino al decimo Partecipante Indiretto
incluso, ovvero
- € 15.000.000 oltre il decimo Partecipante Indiretto.
b) Per i Partecipanti Individuali banche o Imprese di Investimento, Patrimonio di Vigilanza, almeno pari a:
- € 3.000.000, in caso di adesione al solo Comparto Azionario;
- € 10.000.000, in caso di adesione a più Comparti oppure ad uno solo dei seguenti Comparti: Comparto Obbligazionario ICSD,Comparto Derivati Azionari, Comparto Derivati dell’Energia, Comparto Derivati su Commodities Agricole, X- COM.
c) Per i Partecipanti Individuali diversi da banche o Imprese di Investimento che intendono aderire al Comparto X-COM, patrimonio netto almeno pari a € 10.000.000.
2. I soggetti che intendono aderire al Comparto Obbligazionario devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
a) Per i Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza, almeno pari a € 400.000.000;
b) Per i Partecipanti Individuali, Patrimonio di Vigilanza, almeno pari a
€ 100.000.000.
3. Il requisito patrimoniale previsto al precedente comma 2 non si applica ai Partecipanti Generali e ai Partecipanti Individuali che, nell’ambito del Comparto Obbligazionario, operino esclusivamente su: (i) il segmento DomesticMOT - Mercato MOT; (ii) il sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT; (iii) il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX; e (iv) il sistema multilaterale di negoziazione Hi–MTF, in cui sono ammessi alle negoziazioni Strumenti Finanziari liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. A tali soggetti si applicano i requisiti patrimoniali indicati al precedente comma 1, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) secondo xxxxxx.
4. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari Comparti è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.
5. I soggetti che intendano aderire in qualità di Partecipanti Generali e di Partecipanti Individuali che non rispettino il requisito patrimoniale di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, ma che siano in possesso rispettivamente:
a. Per i Partecipanti Generali:
i. di un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a € 15.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
ii. di un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a € 200.000.000 nel caso di cui al comma 2;
b. Per i Partecipanti Individuali:
i. di un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a € 3.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
ii. di un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a € 50.000.000 nel caso di cui al comma 2;
iii. di un patrimonio netto almeno pari a € 5.000.000 per i soggetti diversi da banche o Imprese di Investimento, per il Comparto X-COM;
devono costituire una garanzia fideiussoria in euro almeno pari alla differenza tra il Patrimonio di Vigilanza, o il patrimonio netto per i soggetti diversi da banche o Imprese di Investimento, posseduto e l’ammontare di cui ai precedenti commi.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve essere fornita a CC&G secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, da un unico Fideiussore non appartenente allo stesso gruppo del Partecipante Diretto garantito, di gradimento di CC&G stessa, tenuto conto dell’esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell’ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di CC&G e all’ammontare del patrimonio del Fideiussore.
7. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di CC&G solo se trasmessa alla stessa direttamente dal Fideiussore e ha effetto nei rapporti con il Partecipante dalla data comunicata da CC&G.
8. I Partecipanti Diretti devono:
a) essere titolari di un Conto PM presso il Sistema Target2 per l’esecuzione, mediante le procedure previste da Target2 per i Sistemi Ancillari, salvo casi particolari indicati nelle Istruzioni, di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall’adesione al Sistema,
b) aderire ad un Servizio di Gestione Accentrata indicato nelle Istruzioni al fine della movimentazione dei Margini in Strumenti Finanziari,
c) aderire ai Servizi di Liquidazione per il regolamento finale dei contratti garantiti dal Sistema, esclusivamente in casi di ammissione ai Comparti Cash e/o al Comparto Derivati Azionari,
d) aderire al Servizio di Collateral Management, esclusivamente in caso di ammissione al Comparto X-COM.
9. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettere a) e b), i Partecipanti Diretti si possono avvalere, permanentemente e in via sostitutiva, di un Agente di Regolamento. Per tali adempimenti è possibile nominare un Agente di Regolamento diverso per Comparti diversi, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
10. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettera c), i Partecipanti Diretti si possono avvalere, permanentemente ed in via sostitutiva, di un Agente di Regolamento. L’Agente di Regolamento deve essere unico per tutti i Comparti ad eccezione del Comparto Obbligazionario ICSD per il quale è possibile nominare un Agente di Regolamento diverso da quello degli altri Comparti ed è possibile nominare Agenti di Regolamento diversi per Partecipanti Indiretti diversi.
11. I Partecipanti Diretti devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l’ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall’adesione al Sistema.
12. Ove il soggetto che intende aderire sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il soggetto è residente. Il parere legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle relative Istruzioni e in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema, con particolare riferimento alle previsioni relative alla Settlement Finality di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2001
n. 210, alle norme relative all’inadempimento di cui al Capo B.6.1 e quelle
relative alla perdita dei requisiti, sospensione, esclusione di cui al Capo B.2.2.
13. Ove il soggetto che intende aderire sia una banca o un’impresa di investimento extracomunitaria di cui all’articolo B.2.1.1., comma 3, il parere di cui al comma 12 deve altresì attestare che il soggetto istante è autorizzato ed effettivamente svolge nello Stato d’origine attività bancaria o attività equivalente alla prestazione di servizi e attività di investimento o, in alternativa, fornire copia della relativa autorizzazione.
14. I Partecipanti Diretti al Sistema devono mantenere adeguate procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
15. I Partecipanti al Sistema devono comunicare, per ciascun Comparto al quale intendono aderire, il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente Regolamento secondo quanto previsto dalle Istruzioni.
16. Per i soggetti di cui all’Articolo B.2.1.1, commi 5, 6, 7 e 8, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti, tenendo conto:
a) per i Partecipanti Speciali, delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi;
b) per i Partecipanti Qualificati, della disciplina a cui sono soggetti, degli assetti proprietari, del possesso di adeguate risorse patrimoniali, finanziarie, organizzative e tecnologiche, delle regole di funzionamento dei mercati gestiti, con particolare riguardo a quelle concernenti l’acquisizione e la protezione delle garanzie, nonché la copertura da queste fornita alle obbligazioni assunte dai partecipanti al mercato gestito. I Partecipanti Qualificati non sono soggetti al rispetto del requisito patrimoniale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 5.
17. Per essere ammessi al Sistema, nei casi previsti nelle Istruzioni, i
Partecipanti devono essere aderenti al Servizio di Presettlement.
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema
1. I soggetti richiedenti l’adesione al Sistema, per uno o più Comparti, ovvero i soggetti già ammessi al Sistema che intendano aderire ad un ulteriore Comparto devono trasmettere a CC&G la Richiesta di Servizi e la relativa
documentazione.
2. Dalla data in cui CC&G comunica al soggetto richiedente l’avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi con l’invito a completare la documentazione di partecipazione indicata nelle Istruzioni, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all’Articolo A.1.1.2 nonché del presente Regolamento e delle relative Istruzioni nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. Nel periodo intercorrente tra l’inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell’esito della richiesta:
a) i soggetti devono comunicare a CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema;
b) CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l’istruttoria della domanda.
4. CC&G comunica l’esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell’eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di Partecipante Indiretto, la comunicazione dell’esito è inviata anche al Partecipante Generale di cui intende avvalersi.
5. CC&G provvede a informare la Società di Gestione interessata dell’esito della richiesta.
6. L’adesione al Comparto è efficace dal giorno indicato da CC&G.
7. L’adesione al Sistema comporta la completa assunzione da parte del Partecipante delle conseguenti obbligazioni, previste dalla regolamentazione di cui all’Articolo A.1.1.2, comma 3.
Articolo B.2.1.4 Avvio dell’operatività
1. L’avvio dell’operatività per i Partecipanti Diretti ammessi al Sistema, per uno o più Comparti, è subordinato al versamento ai Default Fund, ove dovuto, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle Istruzioni.
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti
1. Ogni Partecipante Diretto al Sistema assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l’ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall’adesione al Sistema.
2. Ogni Partecipante al Sistema deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle Istruzioni, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 15. Per ciascun Comparto almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di Mercato.
3. Ogni Partecipante al Sistema deve tempestivamente comunicare a CC&G
la perdita dei requisiti previsti all’Articolo B.2.1.1, commi 2, 3 e 4.
4. Ogni Partecipante Diretto deve tempestivamente comunicare a CC&G:
a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4;
b) una diminuzione superiore al 30% del Patrimonio di Vigilanza, o del patrimonio netto per i soggetti diversi da banche e Imprese di Investimento, rispetto all’ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;
c) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell’attività di gestione del Sistema o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al Sistema o al Comparto.
5. Ogni Partecipante Diretto deve comunicare a CC&G, con preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell’accordo con l’Agente di Regolamento.
6. Il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto devono tempestivamente comunicare a CC&G la perdita di efficacia dell’accordo di cui all’Articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell’altra parte.
CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti
1. Nel caso in cui il Patrimonio di Vigilanza, o il patrimonio netto per i Partecipanti Individuali diversi da banche e Imprese di Investimento, si riduca al di sotto delle misure indicate all’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4, CC&G può fissare un termine, non superiore a 180 giorni di calendario decorrente dal giorno di calendario successivo al termine per le segnalazioni del patrimonio di vigilanza a CC&G come specificato negli Allegati alle Istruzioni, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione, nonché agli eventuali Partecipanti Indiretti.
2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 5, CC&G può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob ed alla Società di Gestione, nonché agli eventuali Partecipanti Indiretti.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, nonché in caso di ritardato invio a CC&G delle segnalazioni del Patrimonio di Vigilanza oltre ai termini previsti dagli Allegati alle Istruzioni, CC&G può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal Sistema di cui all’Articolo B.2.2.2. Ove CC&G ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l’esclusione di cui all’Articolo B.2.2.4.
4. L’obbligo di invio della dichiarazione del Patrimonio di Vigilanza a CC&G ai sensi degli Allegati alle Istruzioni è sospeso per i Partecipanti nei confronti dei quali siano adottati, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del T.U.B. ovvero del T.U.F., una misura di prevenzione o di gestione della crisi o un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, ovvero misure equivalenti previste da altri ordinamenti, fintantoché siano in corso le relative procedure. CC&G può applicare, per esigenze di contenimento del rischio, la maggiorazione dei margini durante il periodo in cui tali procedure siano in corso.
5. CC&G rende pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti dei requisiti di cui agli Articoli B.2.1.1 e B.2.1.2 e dei requisiti di trasparenza in tema di prezzi e di commissioni di cui all’articolo B.8.1.3, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 38 del Regolamento EMIR, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
6. L’adozione, ai sensi D. Lgs. n. 180 del 2015, del T.U.B ovvero del T.U.F. di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, non costituisce una causa di sospensione ai sensi dell’Articolo B.2.2.2 né di esclusione ai sensi dell’Articolo B.2.2.4., a condizione che il Partecipante continui ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema.
Articolo B.2.2.2 Sospensione
1. CC&G sospende dal Sistema o dal Comparto, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione interessata:
a) il Partecipante, nel caso in cui CC&G abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;
b) il Partecipante Diretto, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero di perdita di efficacia dell’accordo con un Agente di Regolamento, per qualsiasi causa, a meno che, eccezionalmente, gli obblighi nei confronti di CC&G siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati. A tal fine CC&G verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni di pertinenza del Partecipante e le eventuali disponibilità da questi costituite presso l’Agente di Regolamento insolvente.
2. CC&G sospende dal Comparto il Partecipante Indiretto, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del Partecipante Generale, secondo quanto previsto all’Articolo B.2.3.3, comma 1;
b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l’accordo con il Partecipante Generale di cui all’Articolo B.2.3.1, senza che un altro Partecipante Generale abbia trasmesso un nuovo accordo con il Partecipante Indiretto in tempo utile perché CC&G possa averne verificato l’idoneità ai fini del Sistema;
c) quando sia stato sospeso il Partecipante Generale di cui si avvale.
3. CC&G può sospendere dal Sistema o dal Comparto il Partecipante al Sistema, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) in caso di sospensione del Partecipante dalle negoziazioni su un
Mercato;
b) in caso di emanazione nei confronti del Partecipante dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del T.U.F. o di quelli equivalenti emanati dalla Autorità di vigilanza competente;
c) qualora il Partecipante non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell’Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);
d) in caso di grave violazione delle disposizioni di CC&G;
e) nel caso di cui all’Articolo B.2.2.1, comma 3.
4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.
5. L’atto di sospensione è comunicato a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., al Partecipante e, qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui si avvale.
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione
1. Relativamente al Sistema o al Comparto, dal momento della sospensione CC&G non registra ulteriori modifiche delle Posizioni Contrattuali del Partecipante sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle Posizioni
Contrattuali in essere relative ai Comparti Derivati per effetto dell’esercizio
di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all’Articolo B.3.1.5 finalizzati alla diminuzione dell’esposizione di rischio del Partecipante sospeso.
2. Anche durante il periodo di sospensione, i Partecipanti Generali e i Partecipanti Individuali sono tenuti ad adempiere nei confronti di CC&G, e i Partecipanti Indiretti nei confronti dei Partecipanti Generali, alle obbligazioni derivanti dall’adesione al Sistema e al Comparto, secondo quanto previsto dagli atti di cui all’Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, CC&G può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di Xxxxxxx maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l’hanno determinata.
Articolo B.2.2.4 Esclusione
1. CC&G esclude il Partecipante dal Sistema – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo
– dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) fatto salvo il caso di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, nel caso di revoca, da parte dell’Autorità competente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all’esercizio dell’attività stessa;
b) nel caso di inadempimento ai sensi dell’Articolo B.6.1.1.
2. CC&G esclude altresì dal Sistema o dal Comparto - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) il Partecipante Diretto qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai
sensi dell’Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di
contenimento dei rischi fissate ai sensi dell’Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell’Articolo B.2.2.3, comma 3 o qualora non abbia provveduto ad inviare a CC&G la dichiarazione relativa al Patrimonio di Vigilanza oltre 180 giorni di calendario decorrenti dal termine di invio specificato negli Allegati alle Istruzioni;
b) il Partecipante qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all’Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l’hanno determinata;
c) il Partecipante che eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’Articolo B.4.2.4, qualora non proceda alla chiusura o trasferimento delle Posizioni Contrattuali nei termini previsti;
d) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso il Partecipante Generale di cui si avvale;
e) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso dalle negoziazioni su un Mercato relativo al Comparto al quale aderisce.
3. CC&G può altresì escludere dal Sistema o dal Comparto - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione - il Partecipante Diretto che sia stato escluso delle negoziazioni su un Mercato.
4. L’atto di esclusione è comunicato, a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al Partecipante e, qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui si avvale.
Articolo B.2.2.5 Effetti dell’esclusione
1. Nel caso di esclusione di un Partecipante Diretto ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all’Articolo B.6.2.1.
2. Nel caso di esclusione di un Partecipante Indiretto ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), il Partecipante Generale è tenuto a chiudere le Posizioni Contrattuali riconducibili al Partecipante Indiretto, informando CC&G delle azioni intraprese a tal fine.
3. Nel caso di esclusione di un Partecipante al Sistema ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all’Articolo B.6.2.1 e all’Articolo B.6.2.2.
4. L’esclusione di un Partecipante Diretto dal Sistema o dal Comparto ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il Partecipante escluso non avrà più Posizioni Contrattuali registrate sui conti di cui all’Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al Partecipante escluso si applicano le disposizioni di cui all’Articolo B.2.2.3.
5. L’esclusione di un Partecipante Indiretto dal Sistema o dal Comparto ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) ed e), ha efficacia dalla data in cui il Partecipante Indiretto escluso non avrà più Posizioni Contrattuali registrate nei conti terzi del Partecipante Generale ad esso eventualmente riconducibili. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all’Articolo B.2.2.3.
6. Nel caso di esclusione di un Partecipante Indiretto ai sensi dell’Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera d), le sue Posizioni Contrattuali sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del Partecipante Generale, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, CC&G provvede alla chiusura dei conti del Partecipante escluso e determina, in caso di esclusione di un Partecipante Diretto, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l’intervento, imputandole secondo le modalità previste all’Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l’eventuale importo eccedente all’avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal Partecipante Generale al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del Partecipante Generale stesso che utilizza per la copertura i Margini costituiti presso di sé dal Partecipante Indiretto escluso.
9. CC&G, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei Partecipanti Diretti, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l’assenso del Partecipante nei conti del quale sono trasferite le Posizioni Contrattuali.
Articolo B.2.2.6 Recesso
1. I Partecipanti possono esercitare il diritto di recesso dall’adesione o ad uno o più Comparti in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a CC&G, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con CC&G.
2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all’Articolo A.1.1.2, comma 3, i Partecipanti al Sistema possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale CC&G ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
3. Il recesso dall’adesione produce effetto, rispetto a ciascun Comparto, dalla data di scadenza delle Posizioni Contrattuali ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al Partecipante si applicano le disposizioni di cui all’Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
5. Ove, a seguito del recesso dai Comparti, il Partecipante non risulti essere più aderente ad alcun Comparto si intende contestualmente cessata l’adesione al Sistema.
6. CC&G comunica immediatamente l’avvenuto recesso dall’adesione al Comparto o al Sistema alla Società di Gestione e, in caso di recesso di un Partecipante Generale, anche ai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono.
7. In caso di recesso di un Partecipante Generale, questi è tenuto a darne comunicazione ai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un Partecipante Indiretto, questi deve darne comunicazione al Partecipante Generale di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione
1. I Partecipanti possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun Comparto esercitando preventivo recesso ai sensi dell’Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all’Articolo B.2.1.3.
CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto
1. I Partecipanti Indiretti sottoscrivono con un Partecipante Generale un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse, e dal quale risulta la struttura dei conti applicata a ciascun Partecipante Indiretto.
2. Il Partecipante Generale di cui il Partecipante Indiretto si avvale può essere anche diverso per ciascun Comparto inoltre, qualora l’attività di negoziazione del Partecipante Indiretto sia svolta da Unità Organizzative diverse, CC&G si riserva di consentire che i Partecipanti Indiretti si avvalgano, anche per il medesimo Comparto, di Partecipanti Generali diversi per le diverse Unità Organizzative.
3. Gli accordi di cui ai commi precedenti devono pervenire a CC&G, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a cinque giorni di CC&G aperta, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa.
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto
1. L’accordo tra il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto prevede tra l’altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Partecipante Indiretto ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all’Articolo B.1.1.1, comma 1.
Articolo B.2.3.3 Sospensione del Partecipante Indiretto
1. L’accordo tra il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto, di cui all’Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall’adesione al/i Comparto/i - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario – del Partecipante Indiretto, da parte di CC&G, su semplice richiesta e con l’esclusiva responsabilità del Partecipante Generale. CC&G non ha alcun
obbligo o diritto di verificare l’opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto. CC&G dà immediata notizia di tale sospensione alla Società di Gestione. Il Partecipante Indiretto sospeso continua a essere tenuto a regolare con il Partecipante Generale gli importi dovuti a titolo di Margini o ad altro titolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell’Articolo B.2.2.2 il Partecipante Generale continua a rimanere obbligato nei confronti di CC&G per tutte le Posizioni Contrattuali riconducibili al Partecipante Xxxxxxxxx; sono fatte salve le possibilità di cui all’Articolo B.2.2.3.
3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il Partecipante sospeso è riammesso ad operare nel Comparto nella sua qualità di Partecipante Xxxxxxxxx, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all’Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a CC&G, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all’Articolo B.2.3.1. CC&G comunica immediatamente l’avvenuta riammissione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione.
Articolo B.2.3.4 Recesso dall’accordo
1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal Partecipante che recede all’altro contraente e contestualmente a CC&G e alla Società di Gestione con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del Partecipante Generale e di inadempimento nei suoi confronti del Partecipante Indiretto, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell’Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di CC&G, della comunicazione del recesso.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai Partecipanti interessati e con l’assenso di CC&G.
3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il Partecipante Indiretto ed altro Partecipante Generale, CC&G comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del Partecipante Indiretto dal Comparto ai sensi dell’Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione CC&G darà tempestiva notizia alla Società di Gestione.
4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell’Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle Posizioni Contrattuali registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo Partecipante Generale, per accordo tra i Partecipanti interessati, non vengano trasferite le Posizioni Contrattuali e le garanzie, ove ciò sia tecnicamente possibile.
5. In caso di sostituzione da parte di un Partecipante Indiretto del Partecipante Generale con altro Partecipante Generale, i trasferimenti delle relative Posizioni Contrattuali e garanzie sono effettuati da CC&G con il consenso di tutti i Partecipanti interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.
CAPO B.2.4 Rapporti con i Clienti
Articolo B.2.4.1 Accordo Partecipante Diretto – Cliente
1. Il Partecipante Diretto, al momento di apertura del conto “terzi segregato”, sottoscrive con i Clienti un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta che il Partecipante Diretto non può opporsi al trasferimento delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie del Cliente in caso di procedura di inadempimento di cui all’Articolo B.6.2.1.
2. Il Partecipante Designato sottoscrive un apposito contratto con i Clienti ai fini di disciplinare la portabilità delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie e ne informa tempestivamente CC&G.
3. Per i Clienti Partecipanti Indiretti gli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono assorbiti dall’accordo Partecipante Generale-Partecipante Indiretto, di cui al precedente Capo B.2.3.
4. Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono pervenire a CC&G, per le verifiche di competenza, con un preavviso non inferiore a cinque giorni di CC&G aperta, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa.
Articolo B.2.4.2 Accordo CC&G – Cliente
1. Nei casi previsti dall’Articolo B.6.2.1, comma 1, i Clienti assumono la qualifica di Partecipanti Pro-tempore, ai fini del versamento dei Margini.
2. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, contestualmente con l’accordo di cui all’Articolo B.2.4.1, comma 1, i Clienti sottoscrivono uno specifico accordo con CC&G condizionato al caso di inadempimento del Partecipante Diretto. Il rapporto contrattuale tra tali Clienti e CC&G è limitato ai casi in cui non sia stato comunicato il Partecipante Designato.
Articolo B.2.4.3 Recesso dall’accordo
1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.4.1, comma 1, deve essere comunicato dal Partecipante a CC&G con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dalle parti e con l’assenso di CC&G.
3. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.4.1, comma 2, deve essere comunicato a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
CAPO B.2.5 Rapporti tra Partecipanti Diretti
Articolo B.2.5.1 Accordo tra Partecipanti Diretti
1. Ove i clienti di un conto “terzi omnibus” chiedano al Partecipante Diretto di beneficiare, nel caso di suo inadempimento, del trasferimento delle Posizioni Contrattuali e garanzie ad un Partecipante Designato, il Partecipante Diretto sottoscrive con un Partecipante Designato apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta:
a. l’acquisizione da parte del Partecipante Diretto della richiesta di cui sopra;
b. l’accettazione da parte del Partecipante Designato del trasferimento delle Posizioni Contrattuali e garanzie dei clienti del conto “terzi omnibus” del Partecipante Diretto e la conferma di avere instaurato con tali clienti un accordo in base al quale si è impegnato in questo senso. Per i Partecipanti Indiretti il Partecipante Designato dovrà altresì trasmettere l’accordo di cui al precedente Capo 2.3.
2. Gli accordi di cui al comma precedente devono pervenire a CC&G non appena finalizzati.
Articolo B.2.5.2 Recesso dall’accordo
1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.5.1, deve essere comunicato dal Partecipante a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali
Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse
1. Con l’Ordine di trasferimento di cui agli Articoli B.1.1.1 e B.1.1.2:
a) CC&G assume nei confronti del Partecipante Diretto che ha effettuato l’operazione, la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, della controparte di Mercato di questi;
b) il Partecipante Generale assume nei confronti del Partecipante Indiretto che di esso si avvale la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, della controparte di Mercato di questi;
c) CC&G assume nei confronti del Partecipante Generale la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del Partecipante Indiretto che di esso si avvale ai sensi della lettera b);
d) CC&G assume nei confronti del Partecipante Speciale la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, assunta dal Partecipante al Sistema nei confronti della propria controparte di Mercato che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal Partecipante Speciale;
e) CC&G assume nei confronti del Partecipante Qualificato la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, derivante dal trasferimento sul conto del Partecipante Qualificato delle Posizioni Contrattuali dei Partecipanti che hanno esercitato l’opzione di consegna fisica per i contratti futures dell’energia.
2. In virtù dell’adesione al Sistema, ciascun Partecipante non può pretendere dalla controparte di mercato l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel Mercato, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a CC&G le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel Mercato da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.
3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel Mercato e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.
Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti
1. CC&G registra le Posizioni Contrattuali di ciascun Partecipante Diretto in:
a) conto “proprio” per le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate nei Mercati dal Partecipante per proprio conto;
b) conti “terzi omnibus”, per le Posizioni Contrattuali dei propri
Committenti o dei propri Partecipanti Indiretti;
c) conti “terzi segregati”, per le Posizioni Contrattuali dei propri Clienti. Le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dai Clienti per conto proprio potranno essere distinte dalle Posizioni Contrattuali originate da operazioni da essi effettuate per conto terzi.
2. Nell’ambito delle Posizioni Contrattuali di uno dei conti “terzi omnibus”, le
Posizioni Contrattuali dei Partecipanti Indiretti possono essere registrate in:
a) un conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”;
b) un conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto”.
3. CC&G registra in un conto aperto a nome del Partecipante Qualificato le Posizioni Contrattuali a questi trasferite a seguito dell’esercizio dell’opzione di consegna fisica per i contratti futures dell’energia effettuato dai Partecipanti del Comparto Derivati dell’Energia.
4. I Partecipanti Diretti possono richiedere a CC&G, nei limiti, alle condizioni e per i Comparti indicati nelle Istruzioni, la registrazione di Posizioni Contrattuali in appositi sottoconti dei conti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su Commodities Agricole, la registrazione in sottoconti delle Posizioni Contrattuali dei Committenti è obbligatoria. L’apertura dei sottoconti e la registrazione negli stessi delle Posizioni Contrattuali dei Committenti non determina alcun rapporto tra CC&G e i Committenti stessi. Tali informazioni sono utilizzate da CC&G e dalla Società di Gestione del Mercato esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del
sottostante. Nelle Istruzioni sono specificate le modalità, le informazioni e i
tempi relativi all’apertura dei sottoconti e alla registrazione delle Posizioni Contrattuali.
Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore con successivo Comunicato.
Nel periodo transitorio si applica quanto segue:
5. Per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su Commodities Agricole, i Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G le informazioni relative alle Posizioni Contrattuali dei Committenti aperte il “giorno di scadenza” del contratto, individuato nelle Istruzioni. Le informazioni comunicate a CC&G in relazione alle Posizioni Contrattuali dei Committenti non determinano alcun rapporto tra CC&G e i Committenti stessi. Tali informazioni sono utilizzate dalla Società di Gestione del Mercato e da CC&G esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del sottostante. Nelle Istruzioni sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi alla comunicazione delle Posizioni Contrattuali.
Articolo B.3.1.3 Compensazione
1. Le Posizioni Contrattuali, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2, si compensano con le Posizioni Contrattuali già registrate nello stesso conto, o all’interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.
2. Nel Comparto X-COM la compensazione non opera e le Posizioni Contrattuali sono registrate singolarmente.
Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi
1. CC&G non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del Partecipante in ordine ad operazioni che interessino i conti “terzi” ad esso intestati.
2. La registrazione nei conti “terzi” non determina alcun rapporto giuridico tra
CC&G e soggetti diversi dal Partecipante al quale detti conti sono intestati.
Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali
1. L’esecuzione di Ordini di trasferimento tra Partecipanti o tra conti dello stesso Partecipante di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati già registrate nel Sistema è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. Per il Comparto Derivati dell’Energia e ai sensi delle specifiche del contratto futures dell’energia, ai fini dell’esercizio dell’opzione di consegna fisica, è consentito il trasferimento dai conti del Partecipante Diretto al Partecipante Qualificato.
3. Il trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Xxxx è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle Istruzioni.
4. La registrazione degli Ordini di trasferimento eseguita da CC&G ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all’Articolo B.3.3.1.
Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica
1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle Posizioni Contrattuali - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - CC&G provvede alle necessarie rettifiche secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori
1. Su richiesta e sotto la responsabilità della Società di Gestione, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, CC&G esegue gli Ordini di trasferimento trasmessi nell’ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all’Articolo B.3.1.1.
PARTE B.4 Sistema di Garanzia
CAPO B.4.1 Margini
Articolo B.4.1.1 Xxxxxxx iniziali
1. CC&G richiede ai Partecipanti Diretti la costituzione di Margini Iniziali.
2. I Margini Iniziali dovuti a CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra Strumenti Finanziari ritenute significative;
b) determinando, con un “intervallo di confidenza”, l’ammontare della perdita potenziale delle Posizioni Contrattuali del Partecipante Diretto in un arco temporale prefissato. Per le Posizioni Contrattuali in Consegna e, nel periodo indicato nelle Istruzioni, per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole, i Margini, sono calcolati secondo le modalità e i tempi indicati nel Manuale dei Servizi (“Margini Iniziali su posizioni in consegna”).
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate con riferimento ai Comparti Cash, al Comparto Derivati Azionari e al Comparto Derivati dell’Energia, sulle Posizioni Contrattuali nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 1, 2 e 4.
4. Con riferimento al Comparto Derivati su Commodities Agricole, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:
a) sulle Posizioni Contrattuali nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2, fino al Giorno di CC&G aperta precedente il “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, individuato nelle Istruzioni;
b) sulle Posizioni Contrattuali lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 a partire dal “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, individuato nelle Istruzioni, sino alla chiusura delle posizioni.
Le disposizioni di cui al comma 4 entrano in vigore con successivo comunicato.
Nel periodo transitorio si applica quanto segue:
Con riferimento al Comparto Derivati su Commodities Agricole, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:
a) sulle Posizioni Contrattuali nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 fino al “giorno di scadenza”, individuato nelle Istruzioni;
b) sulle Posizioni Contrattuali lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 a partire dal primo Giorno di CC&G aperta successivo al “giorno di scadenza”, individuato nelle Istruzioni, sino alla chiusura delle posizioni.
5. Con riferimento al Comparto X-COM le metodologie di cui al comma 2 si sostanziano nel versamento di un importo, commisurato allo scarto prudenziale indicato nel Manuale dei Servizi. Il versamento è dovuto dal Partecipante Diretto che riceve gli Strumenti Finanziari non Derivati nell’operazione a pronti, al momento del regolamento di tale operazione.
6. Con riferimento al Comparto X-COM, CC&G richiede inoltre:
a. un Margine iniziale di tasso d’interesse (XXXX), dovuto dai Partecipanti Xxxxxxx a partire dal giorno di conclusione del contratto sul Mercato, commisurato al tasso d’interesse del contratto negoziato nel Mercato e al costo di sostituzione;
b. un Margine di mark-to-market, dovuto dal Partecipante Diretto che non ha integrato gli Strumenti Finanziari dovuti secondo quanto richiesto dal Servizio di Collateral Management nel processo di amministrazione delle garanzie.
7. CC&G effettua il calcolo congiunto dei Margini per le Posizioni Contrattuali:
• del Comparto Obbligazionario e Obbligazionario ICSD;
• del Comparto Azionario e Derivati Azionari;
in tale ultimo caso imputando, ove necessario, detti Margini al Comparto di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai Margini determinati separatamente.
8. Il Partecipante Individuale ed il Partecipante Generale, anche relativamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti “terzi segregati” o “terzi omnibus” con le modalità di cui all’Articolo 3.1.2, comma 2, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che CC&G calcoli i Margini anche separatamente per le Posizioni Contrattuali dei Comparti Azionario e Derivati Azionari. In tal caso il Partecipante Diretto specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell’importo richiesto nell’ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei Margini congiunto o separato per ciascun Comparto.
9. CC&G - nell’ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie – può differenziare la misura dei Margini iniziali applicati ai Partecipanti, comunicandolo a Banca d’Italia e
Consob.
10. Nell’ambito del Sistema, i Margini Iniziali sono versati:
a) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai Partecipanti Generali, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri Committenti e Partecipanti Indiretti;
b) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai Partecipanti Individuali, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri Committenti;
c) a CC&G nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai Partecipanti Speciali relativamente alle operazioni effettuate da operatori del Mercato che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti.
11. I Partecipanti Diretti che abbiano raccolto dai propri Clienti un importo eccedente a quanto risultante ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 7, versano tali importi a CC&G a titolo di Margini iniziali in eccesso;
12. Per la costituzione dei Margini di cui al comma 1 presso CC&G si applica quanto previsto all’Articolo B.5.1.1 comma 5.
13. CC&G richiede ai Partecipanti Speciali la costituzione anche di un Margine iniziale addizionale determinato sulla base dei Margini iniziali calcolati in un periodo di riferimento.
14. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai Partecipanti Qualificati che prevedono che l’accettazione della richiesta di esercizio dell’opzione di consegna fisica per i contratti futures dell’energia sia condizionata al preventivo deposito a loro favore, da parte dei Partecipanti esercitanti, di garanzie finanziarie sufficienti a coprire il totale controvalore della posizione esercitata, ovvero alla verifica della capacità dei medesimi di effettuare la corrispondente consegna di energia, a seconda della posizione assunta.
15. La previsione di cui al precedente comma 11 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che tali garanzie non possano essere distratte dalla loro destinazione, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli Partecipanti esercitanti o del Partecipante Qualificato, anche in caso di apertura di procedure concorsuali;
b) che nessuna azione possa pregiudicare la definitività dei contratti conclusi sui mercati gestiti dal Partecipante Qualificato, la loro compensazione e i conseguenti pagamenti.
16. I Partecipanti al Sistema effettuano i versamenti dei margini a norma degli articoli 41 e 42 del Regolamento EMIR e dell’articolo 70 del TUF, fatta eccezione per i versamenti effettuati nel Comparto Derivati su Commodities Agricole dal momento dell’abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l’individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.
Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri
1. I Margini di variazione giornalieri sono determinati da CC&G con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle Posizioni Contrattuali in futures registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2, fino all’ultimo giorno di negoziazione del contratto.
2. L’importo dei Margini di variazione giornalieri è pari:
a) per le Posizioni Contrattuali rivenienti dall’operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di negoziazione;
b) per le Posizioni Contrattuali rivenienti dall’operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di Mercato precedente.
3. I Margini di variazione giornalieri sono corrisposti tra CC&G e i Partecipanti Diretti, inclusi i Partecipanti Qualificati.
4. I Margini nella forma di premi applicati alle Posizioni Contrattuali in opzione sono corrisposti tra CC&G e i Partecipanti Diretti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di negoziazione.
5. Per il pagamento dei Margini di cui al presente articolo si applica l’Articolo B.5.1.1, comma 5.
Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri
1. Margini aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l’oscillazione dei prezzi degli Strumenti Finanziari o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l’esposizione di rischio di CC&G o in ogni altro caso in cui il Partecipante Diretto abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da CC&G.
2. L’integrazione dovuta a CC&G a titolo di Margini aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:
a) l’importo complessivo dei Margini Iniziali, ivi inclusi i Margini di mark-to-market del Comparto X-COM, dei Margini di variazione giornalieri, dei Margini anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle Posizioni Contrattuali in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e
b) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.
3. Alternativamente CC&G può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l’importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell’importo dei
Xxxxxxx iniziali, di cui all’Articolo B.4.1.1, relativi alle Posizioni Contrattuali in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di Mercato.
4. CC&G può richiedere il versamento in contante dei Margini di mark-to- market di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 6, lettera b), anche al di fuori del calcolo di cui al comma 2, nel caso in cui il Partecipante Diretto al Comparto X-COM abbia assunto una posizione di rischio in detto comparto considerata elevata da CC&G.
5. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento deve essere effettuato.
6. In casi eccezionali, per il Comparto Azionario e per i Comparti Derivati, CC&G può richiedere alla Società di Gestione la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i Margini aggiuntivi infragiornalieri.
7. CC&G può stabilire l’obbligo di costituire quotidianamente i Margini aggiuntivi infragiornalieri da parte di Partecipanti Diretti individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.
Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero
1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da CC&G per il calcolo dei Margini, sono determinati da CC&G secondo quanto stabilito nelle Istruzioni.
CAPO B.4.2 Default Fund
Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione
1. CC&G istituisce i seguenti distinti Default Fund, uno relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari, uno relativo al Comparto Derivati dell’Energia, uno relativo al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed uno relativo ai Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e X-COM. Tali Default Fund sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i Partecipanti Diretti e relativi alle Posizioni Contrattuali dei rispettivi Comparti.
2. L’ammontare complessivo di ciascun Default Fund è determinato periodicamente da CC&G e comunicato secondo le modalità previste all’Articolo A.1.1.4, comma 2.
3. Il Default Fund per i Comparti Azionario e Derivati Azionari è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tali Comparti. Il Default Fund per i Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e X- COM è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tali Comparti. Il Default Fund per il Comparto Derivati dell’Energia è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tale Comparto. Il Default Fund per il Comparto Derivati su Commodities Agricole è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tale Comparto e, dal momento dell’abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, il Default Fund si intende costituito esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per esso, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l’individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.
4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da CC&G sulla base dei Margini iniziali versati, per i rispettivi Comparti, dai Partecipanti Diretti in un periodo di riferimento. Per il Comparto X-COM i versamenti di cui al comma 3, dovuti sia dal Partecipante Diretto che consegna sia dal Partecipante Diretto che riceve gli Strumenti Finanziari non derivati nell’operazione a pronti, sono calcolati sulla base dei controvalori degli scarti prudenziali definiti da CC&G di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 5, nonché dei Margini iniziali di tasso di interesse di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 5 lett. a). I Margini iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle Posizioni Contrattuali registrate nei
conti “terzi”. CC&G stabilisce un livello minimo di contribuzione per Default Fund.
5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle Istruzioni.
6. L’adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all’Articolo B.5.1.1, comma 5.
7. I Partecipanti Speciali, i Partecipanti Qualificati, le Banche Centrali dell’Unione Europea ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non partecipano ai Default Fund.
Articolo B.4.2.2 Utilizzo
1. Ciascun Default Fund è utilizzato nei modi e nell’ordine previsti dall’Articolo B.6.2.3.
2. L’utilizzo del Default Fund può essere effettuato anche in più soluzioni nel corso della gestione della procedura di inadempimento.
Articolo B.4.2.3 Costituzione di un nuovo Default Fund
1. Laddove, a seguito di un evento di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, le risorse del Default Fund siano inferiori al Valore Minimo del Default Fund, CC&G richiederà ai Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente di costituire un nuovo Default Fund di un ammontare almeno pari al Valore Minimo del Default Fund. La costituzione del nuovo Default Fund dovrà essere effettuata dai Partecipanti non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
2. Dopo l’avvenuta costituzione fino al Valore Minimo del Default Fund di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre 30 Giorni di CC&G Aperta successivi, CC&G provvederà a rideterminare l’importo del nuovo Default Fund. A seguito di tale rideterminazione, CC&G richiederà ai Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente la corresponsione del restante importo relativo al nuovo Default Fund. Il versamento del residuo importo del nuovo Default Fund dovrà essere effettuato dai Partecipanti non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
3. Quanto versato a titolo di costituzione di un nuovo Default Fund ai sensi dei commi 1 e 2, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri delle procedure di inadempimento precedenti tale costituzione.
Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund
1 A seguito della richiesta da parte di CC&G di costituzione di un nuovo Default Fund ai sensi dell’articolo precedente, il Partecipante può notificare il recesso dai Comparti per i quali il Default Fund è stato utilizzato entro il termine di 2 Giorni di CC&G aperta dalla richiesta, in deroga ai termini di preavviso di cui all’Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso, il versamento per la costituzione del nuovo Default Fund non è dovuto.
2 Al Partecipante che recede ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all’Articolo B.2.2.3. Il recesso produce effetto dalla data di chiusura o trasferimento delle Posizioni Contrattuali in essere, che dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 20 Giorni di CC&G aperta dalla data in cui ha notificato il recesso. Laddove il Partecipante recedente non proceda alla chiusura o al trasferimento entro il suddetto termine, CC&G procederà all’esclusione del Partecipante dal Comparto interessato ai sensi dell’Articolo B.2.2.4 e alla chiusura delle Posizioni Contrattuali sul mercato.
3 Il Partecipante che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, non potrà costituire nuove Posizioni Contrattuali e sarà soggetto a una maggiorazione dei Margini pari al 50% dei Margini versati. Durante il suddetto periodo, il versamento al Default Fund del Partecipante Diretto recedente è utilizzabile, oltre che per far fronte alla procedura di inadempimento precedente alla costituzione del nuovo Default Fund, anche in caso di inadempimento del Partecipante recedente durante il suddetto periodo.
4 Nei casi di recesso da un Comparto, il versamento al relativo Default Fund è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale Comparto del Partecipante che recede siano state adempiute ai sensi dell’Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 3.
5 Nei casi di recesso diverso da quello di cui all’Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai Comparti di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento
– ove non utilizzabile per procedure d’inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al Partecipante il giorno di CC&G aperta successivo a quello di efficacia del recesso o dell’esclusione, salvo che un termine maggiore non sia necessario per gli interventi di CC&G di cui all’Articolo B.6.2.1 e seguenti.
Articolo B.4.2.5 Richiesta di versamento di risorse addizionali
1. CC&G richiede ai Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente il versamento di risorse addizionali, laddove, per effetto delle Perdite Sostenute da CC&G, a seguito di un evento di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, le risorse del Default Fund del Comparto interessato subiscano una diminuzione pari o superiore al 30% del proprio ammontare. Tale richiesta di versamento costituisce una misura di risanamento di CC&G, come previsto dal Report CPMI-IOSCO in materia di risanamento delle infrastrutture dei mercati finanziari pubblicato nel mese di ottobre 2014.
2. Il versamento di cui al comma 1 sarà richiesto ai Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente nei limiti di un ammontare pari ai rispettivi versamenti al Default Fund del Comparto interessato istituito ai sensi dell’Articolo B.4.2.1 e dovrà essere effettuato entro il termine di 1 Giorno di CC&G Aperta a decorrere dalla data di richiesta indicata con apposito Comunicato. Il versamento del contributo di cui al comma 1 potrà essere richiesto anche in più soluzioni nel corso della procedura di inadempimento.
3. I versamenti di ciascun Partecipante al Default Fund istituito ai sensi dell’Articolo B.4.2.1 e le risorse addizionali corrisposte ai sensi dell’Articolo
B.4.2.5 possono essere usate a copertura delle perdite derivanti da uno o più eventi di inadempimento che dovessero verificarsi durante il Periodo di Default.
Articolo B.4.2.6 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso diversi da quelli indicati all’Articolo B.4.2.4, o in caso di esclusione dai Comparti, ai sensi dell’ Articolo B.2.2.4, il pagamento – se non utilizzabile per le procedure di default, incluso quelle incominciate nel periodo di preavviso – è restituito al Partecipante il giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui il recesso o l’esclusione hanno luogo, a meno che, in termini più ampi non sia necessario per CC&G intervenire ai sensi dell’Articolo B.6.2.1 e successivi interventi.
CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini
Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini
1. I Margini iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle
Istruzioni:
a) in euro;
b) mediante strumenti finanziari ammessi dal Sistema europeo di Banche Centrali;
c) in azioni, ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2. I Margini di variazione giornalieri, i Margini nella forma di premio e i Margini
aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti esclusivamente in euro.
3. CC&G determina:
a) gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1), lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi;
b) i limiti di concentrazione che si applicano alle attività utilizzate per la costituzione dei Margini da ciascun Partecipante, al fine di assicurare una adeguata diversificazione delle garanzie.
4. La costituzione e la restituzione dei Margini tra CC&G e i Partecipanti Diretti sono effettuate attraverso:
a) i Conti PM intrattenuti presso il Sistema Target2 per il contante in euro;
b) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. CC&G può consentire che, a copertura di particolari Posizioni Contrattuali da essa indicate nelle Istruzioni, vengano costituiti, a titolo di Margini, gli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto del contratto da cui originano
dette Posizioni Contrattuali, ovvero le attività sottostanti gli Strumenti Finanziari Derivati.
Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate
1. CC&G registra i Margini in contante di cui all’Articolo B.4.3.1, commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni Partecipante Diretto, nei conti “proprio”, “terzi omnibus” e “terzi segregati” a garanzia delle Posizioni Contrattuali registrate nei rispettivi conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 1. Il versamento in euro ai Default Fund è registrato nel predetto conto “proprio”.
2. CC&G registra i Margini in strumenti finanziari di cui all’Articolo B.4.3.1, comma 1, lettere b) e c), costituiti da ogni Partecipante Diretto, nei conti “proprio”, “terzi omnibus” e “terzi segregati” a garanzia delle Posizioni Contrattuali registrate nei rispettivi conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 1.
3. CC&G registra i Margini costituiti in strumenti finanziari di cui all’Articolo B.4.3.1, comma 5, depositati da ogni Partecipante Diretto, nei conti “proprio”, “terzi omnibus” e “terzi segregati” e, qualora previsti, nei conti “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto” e “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto”, di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2.
4. CC&G registra i Xxxxxxx iniziali in eccesso di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 11, nei conti “terzi segregati”.
Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini
1. I Margini e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati da CC&G ai Partecipanti Diretti valgono esclusivamente nei rapporti di CC&G stessa con detti Partecipanti.
2. I Margini ove richiesti ai Committenti dai Partecipanti al Sistema sono direttamente calcolati dai Partecipanti medesimi, senza alcun intervento o responsabilità di CC&G.
CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero
Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero
1. CC&G determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di Margini, regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun Partecipante Diretto deve versare o ricevere.
2. CC&G dà comunicazione anche agli Agenti di Regolamento degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi dei Margini in contante versati a CC&G dai Partecipanti Diretti, o restituiti da CC&G agli stessi Partecipanti, sono corrisposti distintamente a valere sui conti di cui all’Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. CC&G imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai Margini, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di CC&G.
5. Il versamento degli importi in contante dovuti a CC&G dai Partecipanti Diretti, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del Giorno di CC&G aperta nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
CAPO 5.2 Regolamento finale
Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash
1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali viene effettuato nell’ambito dei Servizi di Liquidazione nella valuta e nei termini previsti dallo Schema Contrattuale. Nel rispetto di detti termini, CC&G provvede all’inoltro delle Posizioni Contrattuali ai Servizi di Liquidazione anche per conto dei Partecipanti. Nelle Istruzioni sono stabilite le tempistiche di inoltro ai detti sistemi.
2. Per le Posizioni Contrattuali non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati
1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali su Strumenti Finanziari Derivati può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con “consegna” dell’attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo Schema Contrattuale e con le modalità indicate negli articoli seguenti.
Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia con “consegna” dell’attività sottostante
1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante viene effettuato nell’ambito dei Servizi di Liquidazione nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.
2. L’insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono Posizioni Contrattuali su Strumenti Finanziari non Derivati.
3. Le Posizioni Contrattuali sono inviate ai Servizi di Liquidazione alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le Posizioni Contrattuali non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
5. CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, ai Partecipanti Diretti e agli Agenti di Regolamento gli importi in contante e le quantità di Strumenti Finanziari, da versare e ricevere nell’ambito dei Servizi di Liquidazione in contropartita con CC&G.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5 non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all’Articolo B.5.1.1.
7. Il regolamento dei corrispettivi derivanti dagli acquisti e dalle vendite di energia sul mercato sottostante conseguenti all’esercizio dell’opzione di consegna fisica, che avviene al di fuori del Sistema secondo le regole stabilite dal Partecipante Qualificato, non beneficia della garanzia del Sistema.
Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati
1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:
a) per le Posizioni Contrattuali in futures del Comparto Derivati Azionari:
- rivenienti dall’operatività dell’ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e il prezzo di negoziazione;
- rivenienti dall’operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione;
b) per le Posizioni Contrattuali in futures del Comparto Derivati dell’Energia, alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e il prezzo di regolamento giornaliero dell’ultimo giorno di negoziazione;
c) per le Posizioni Contrattuali in opzioni, alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e il prezzo di esercizio.
2. L’importo di cui al comma 1 è corrisposto tra CC&G e i Partecipanti Diretti, inclusi i Partecipanti Qualificati.
3. L’importo di cui al comma 1, dovuto a CC&G dai Partecipanti Diretti è versato secondo quanto previsto nell’Articolo B.5.1.1, comma 5.
Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale
1. In caso di esercizio di un’opzione da parte di un Partecipante al Sistema, CC&G esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro Partecipante o altri Partecipanti che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti Posizioni Contrattuali di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.
2. L’esercizio dell’opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente Società di Gestione.
4. Le Posizioni Contrattuali relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell’Articolo B.5.2.3 o dell’Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo Schema Contrattuale.
5. Le modalità di comunicazione dell’esercizio delle opzioni sono indicate nelle Istruzioni.
Articolo B.5.2.6 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell’Energia e conseguente regolamento finale
1. L’esercizio dell’opzione di consegna fisica prevista dallo Schema Contrattuale dei contratti futures dell’energia si effettua tramite trasferimento della Posizione Contrattuale, di cui all’Articolo B.3.1.5, dal Partecipante esercitante al Partecipante Qualificato, in conformità a quanto previsto nell’Articolo B.3.1.2. Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità e i tempi per l’esercizio dell’opzione.
2. Il trasferimento conseguente all’esercizio dell’opzione di consegna fisica ha efficacia a decorrere dall’accettazione dello stesso da parte del Partecipante Qualificato. Tale accettazione è subordinata alla positiva verifica effettuata sulla base dei criteri definiti nel regolamento del mercato organizzato e gestito dal Partecipante Qualificato.
3. Le Posizioni Contrattuali oggetto di esercizio del diritto d’opzione di consegna fisica sono soggette al “regolamento finale per differenziale”, tra CC&G e il Partecipante Qualificato, ai sensi dell’Articolo B.5.2.4.
4. L’esercizio dell’opzione non è revocabile in alcun caso.
Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole avviene mediante consegna del sottostante, conformemente a quanto previsto nei termini dello Schema Contrattuale. La consegna del sottostante avviene secondo le regole del Sistema, tuttavia ai Partecipanti è consentita la facoltà, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, di adottare modalità di consegna alternative, liberando CC&G dalle proprie obbligazioni verso i Partecipanti.
Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita
1. I Partecipanti Diretti che detengono in conto proprio e/o in conto terzi Posizioni Contrattuali in vendita in Strumenti Finanziari Derivati a partire dall’apertura del “giorno di monitoraggio delle Posizioni” sono tenuti a confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita entro il “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita”, secondo le modalità specificate nelle Istruzioni. I Partecipanti Indiretti e i Committenti che detengono Posizioni Contrattuali in vendita in Strumenti Finanziari Derivati sono tenuti a confermare al Partecipante di cui si avvalgono la copertura delle posizioni in vendita.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, e in relazione all’apertura di nuove Posizioni Contrattuali in vendita, il Partecipante Diretto può confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita nel “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita”. Le posizioni in vendita
non coperte da sottostante in tale periodo saranno soggette alla maggiorazione dei “Margini Iniziali su posizioni in consegna”, secondo quanto previsto nelle Istruzioni.
3. In caso di mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, CC&G dichiara inadempiente il Partecipante e applica la procedura indicata all’Articolo B.6.2.1, comma 2.
4. Il “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, il “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” e il “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita” sono individuati nelle Istruzioni.
Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa
1. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.7 comma 1, nella “prima fase di consegna alternativa”, individuata nelle Istruzioni, i Partecipanti Diretti comunicano a CC&G:
a) le Posizioni Contrattuali in Consegna di segno opposto per le quali essi stessi e/o i loro Committenti ovvero i Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono e/o i loro Committenti si sono accordati per la consegna al di fuori del Sistema;
b) le Posizioni Contrattuali in Consegna per le quali essi stessi e/o i loro Committenti ovvero i Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono e/o i loro Committenti si sono accordati per la consegna al di fuori del Sistema con soggetti aventi posizioni contrattuali in consegna di segno opposto riconducibili ad altro Partecipante Diretto.
2. Il Giorno di CC&G aperta successivo, CC&G restituisce i Margini relativi alle Posizioni Contrattuali in Consegna oggetto di consegna alternativa.
3. Le Posizioni Contrattuali in Consegna per le quali non è stata comunicata la volontà di procedere alla consegna alternativa sono successivamente abbinate da CC&G, in base ad un criterio volto a minimizzare le consegne tra Partecipanti diversi.
4. I Partecipanti, sulla base degli abbinamenti di cui al precedente comma 3, nell’ambito della “seconda fase di consegna alternativa”, individuata nelle
Istruzioni, possono nuovamente accordarsi sulle modalità di consegna del sottostante al di fuori del Sistema. In tal caso, i Partecipanti Xxxxxxx ne informano CC&G. Relativamente alla restituzione dei Margini si applica il comma 2.
5. Le tempistiche della procedura di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G sono indicate nelle Istruzioni.
Articolo B.5.2.10 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna
1. I Partecipanti Xxxxxxx e i Partecipanti Indiretti a cui fanno capo Posizioni Contrattuali in Consegna comunicano ai propri Committenti l’identità della controparte per l’esecuzione del contratto.
2. Il ritiro della merce dovrà avvenire presso i punti di consegna individuati nelle Istruzioni entro il “giorno ultimo di consegna”, fatto salvo quanto diversamente disposto da CC&G nei casi indicati nelle Istruzioni.
3. Il soggetto in ritiro potrà avvalersi delle procedure di verifica della merce nei termini e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni ovvero accettare la merce rinunciando a sollevare eccezioni sulla qualità della stessa.
4. Entro il giorno lavorativo successivo all’accettazione, o all’accertamento positivo della qualità della merce, il compratore procederà al pagamento.
5. I Partecipanti Diretti verificano che i propri Partecipanti Indiretti, Committenti e Committenti dei propri Partecipanti Indiretti abbinati procedano all’esecuzione del contratto e ne danno comunicazione a CC&G.
6. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuta esecuzione del contratto, il Giorno di CC&G aperta successivo CC&G procede alla restituzione dei Margini relativi alle Posizioni Contrattuali regolate.
7. In caso di mancato regolamento di Posizioni Contrattuali in Consegna, CC&G dichiara inadempiente il Partecipante e applica la procedura indicata all’Articolo B.6.2.1, comma 2.
8. Le tempistiche della procedura di esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G, sono indicate nelle Istruzioni.
Articolo B.5.2.11 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM
1. Il Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM è effettuato secondo le regole di funzionamento del Servizio di Collateral Management mediante consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati che soddisfano le condizioni di eleggibilità indicate nelle Istruzioni. Gli Strumenti Finanziari non Derivati sono valorizzati applicando, al prezzo utilizzato dal Servizio di Collateral Management, lo scarto prudenziale definito da CC&G, e comunicato ai Partecipanti. CC&G provvede all’inoltro delle Posizioni Contrattuali al Servizio di Collateral Management anche per conto dei Partecipanti Diretti. Nelle Istruzioni sono indicate le tempistiche di inoltro al Servizio di Collateral Management.
2. CC&G consente il regolamento parziale delle Posizioni Contrattuali nei limiti degli Strumenti Finanziari disponibili e alle condizioni indicate nelle Istruzioni.
3. Per le Posizioni Contrattuali non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
CAPO B.5.3 Fail, Xxx in, Sell out
Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail
1. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono regolate nei termini indicati nelle Istruzioni. Tenuto conto di quanto previsto dallo Schema Contrattuale, in caso di Posizioni Contrattuali in Fail, CC&G può cancellare il contratto originario e prevedere il regolamento per contante di un ammontare da essa quantificato ovvero l’inserimento nel Sistema di Liquidazione di una nuova istruzione di regolamento, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono registrate nei conti di cui all’Articolo
B.3.1.2 separatamente dalle Posizioni Contrattuali.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all’Articolo B.3.1.2 non opera tra le Posizioni Contrattuali e le Posizioni Contrattuali in Fail. La compensazione tra le Posizioni Contrattuali in Fail opera nei limiti consentiti dalle Istruzioni.
4. Sulle Posizioni Contrattuali in Fail si applicano i Xxxxxxx iniziali e, se richiesti, i Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri distintamente da quelli applicati sulle Posizioni Contrattuali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Posizioni Contrattuali in Fail risultanti dal mancato regolamento di contratti su Strumenti Finanziari Derivati su commodities agricole.
Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In
1. CC&G attiva la Procedura di Buy-In relativamente alle Posizioni Contrattuali in Fail non regolate per mancata consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati con le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. Qualora, a seguito dell’attivazione della Procedura di Buy-In, le Posizioni Contrattuali in Fail non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle Istruzioni, CC&G provvede all’esecuzione della Procedura di Buy-In nei confronti del Partecipante Diretto in Fail e all’adempimento degli obblighi di regolamento finale delle Posizioni Contrattuali in Fail nei
confronti del Partecipante Diretto in ritiro di Strumenti Finanziari non derivati con le modalità indicate nelle Istruzioni.
3. In caso di irreperibilità, in conformità con le Istruzioni, degli Strumenti Finanziari non Derivati, CC&G chiude la Procedura di Buy-In con un regolamento per contante dell’operazione in Fail, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
4. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della Procedura di Buy-In, le perdite derivanti dalla esecuzione del Buy-In, nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai Servizi di Liquidazione o dal Servizio di Collateral Management a seguito di Posizioni Contrattuali non regolate nei termini previsti dallo Schema contrattuale sono a carico del Partecipante Diretto in Fail.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del Buy-In sono trattenuti da
CC&G e riconosciuti al Partecipante in bonis.
Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out
1. CC&G esegue la Procedura di Sell-Out relativamente alle Posizioni Contrattuali in Fail non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della Procedura di Sell-Out le perdite dovute alla esecuzione del Sell-Out nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai Servizi di Liquidazione o dal Servizio di Collateral Management a seguito di Posizioni Contrattuali non regolate nei termini previsti dallo Schema contrattuale sono a carico del Partecipante Diretto in Fail.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del Sell-Out sono trattenuti da
CC&G a titolo di commissioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Posizioni Contrattuali in Fail risultanti dal mancato regolamento di contratti su Strumenti Finanziari Derivati su commodities agricole.
CAPO B.6.1 Presupposti dell’inadempimento
Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante
1. Il Partecipante Diretto è considerato inadempiente:
a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente Regolamento, agli obblighi:
i. di versamento a CC&G dei Margini,
ii. di costituzione dei versamenti ai Default Fund,
iii. di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati,
iv. di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole,
v. di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle
Posizioni Contrattuali in Fail,
vi. di copertura delle perdite, di versamento degli ammontari dovuti e dei costi derivanti dall’esecuzione della Procedura di Buy-In o della Procedura di Sell-Out;
b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti si apra una procedura d’insolvenza, così come definita dall’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell’art. 3 del Decreto medesimo;
c) nel caso di superamento dei limiti sulle posizioni previsti dallo Schema Contrattuale su indicazione della Società di Gestione. In tal caso CC&G applica quanto previsto all’Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera d), i.
2. Non costituisce causa di inadempimento di un Partecipante Diretto
l’adozione, nei suoi confronti, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del
T.U.B ovvero del T.U.F., di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri
ordinamenti, a condizione che il Partecipante Diretto continui ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema.
3. Il Partecipante Speciale è considerato inadempiente:
a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente Regolamento e dall’accordo di interoperabilità, agli obblighi di:
i. versamento a CC&G dei Margini;
ii. versamento degli ammontari dovuti a seguito della liquidazione per contante derivante dalla cessazione da parte del Partecipante Speciale del servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti;
b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata dalle autorità competenti l’insolvenza o si apra una procedura d’insolvenza ai sensi della legislazione ad esso applicabile.
4. Il Partecipante Xxxxxxxxx è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il Partecipante Generale di cui si avvale comunichi a CC&G sotto la sua unica responsabilità il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del Partecipante Indiretto, delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti derivanti dall’operatività con CC&G.
5. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1, 3 e 4 attiva le procedure d’inadempimento di cui al Capo B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall’Articolo B.6.1.2.
6. Nei casi d’inadempimento di cui al precedente comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto nell’Articolo B.6.1.2, e al comma 3, CC&G informa Banca d’Italia, Consob, la Società di Gestione e i Clienti.
7. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento di cui al precedente comma 1, lettera a) da parte dell’Agente di Regolamento, rende a tutti gli effetti inadempiente il Partecipante Diretto suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all’Articolo B.6.1.2.
Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato
1. CC&G può consentire il differimento dei pagamenti dovuti dal Partecipante Diretto, di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 1, fino alle ore 12:00 del giorno
per il quale il versamento è dovuto, qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.
2. Se il Partecipante Diretto dimostra che il mancato adempimento è dovuto a cause di forza maggiore, CC&G concede una proroga per tale adempimento fino alle ore 9:30 del successivo Giorno di CC&G aperta.
Articolo B.6.1.3 Inadempimento di CC&G
1. CC&G è considerata inadempiente:
a) salvo che l’inadempimento derivi da un Evento di Forza Maggiore di CC&G, in caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte di CC&G dell'obbligo di effettuare un pagamento o una consegna nei confronti di un Partecipante Diretto (diverso da un Partecipante Diretto inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1) relativo a una qualsiasi Posizione Contrattuale, laddove tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l’obbligo di pagamento o di consegna è divenuto esigibile; o
b) in caso e nel momento in cui CC&G divenga soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del T.U.F. (liquidazione coatta amministrativa).
CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento
Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto
1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un Partecipante Diretto, fatto salvo quanto previsto nell’Articolo B.6.1.2, CC&G:
a) trasferisce al Partecipante Designato le Posizioni Contrattuali e le garanzie registrate nei conti “terzi segregati” per i quali sia stata trasmessa la documentazione prevista all’Articolo B.2.4.1, comma 2;
b) trasferisce al Partecipante Designato le Posizioni Contrattuali e le garanzie registrate nel conto “terzi omnibus”, qualora sia stata trasmessa la documentazione prevista all’Articolo B.2.5.1;
c) richiede ai Partecipanti Pro-tempore di trasmettere la documentazione indicata all’Articolo B.2.4.1, comma 2, per i conti “terzi segregati”, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), entro cinque Giorni di CC&G aperta.
In tal caso, nel periodo intercorrente dal momento in cui si è verificato l’inadempimento al momento del trasferimento delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie, ai Partecipanti Pro-tempore sarà richiesto il versamento dei Margini; CC&G specificherà le modalità di versamento. A seguito della ricezione della documentazione CC&G trasferisce al Partecipante Designato le Posizioni Contrattuali e le garanzie dei Partecipanti Pro-tempore.
Ai Partecipanti Pro-tempore che comunicano a CC&G che non intendono completare la documentazione indicata all’Articolo B.2.4.1, comma 2, e ai Partecipanti Pro-tempore che non procedano al versamento dei Margini richiesti, si applica quanto previsto alla successiva lettera d).
d) relativamente alle Posizioni Contrattuali non trasferite, CC&G:
i. incarica un Partecipante di provvedere alla realizzazione sul Mercato delle Posizioni Contrattuali, eventualmente anche risultanti della compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2, in Strumenti Finanziari Derivati;
ii. richiede l’esclusione dal Servizio di Presettlement o dai Servizi di Liquidazione o dal Servizio di Collateral Management delle operazioni relative alle Posizioni Contrattuali che fanno capo all’inadempiente, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
iii. compensa le Posizioni Contrattuali e le Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante inadempiente escluse dal Servizio di Presettlement, dai Servizi di Liquidazione o dal Servizio di Collateral Management;
iv. incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea;
v. anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti, può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell’inadempimento volta a limitare l’effetto sul mercato e sugli altri Partecipanti.
e) Relativamente alle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole e del Comparto Derivati dell’Energia non trasferite non si applica quanto previsto alla lettera d), punti da i) a iv). Con riguardo a tali Posizioni Contrattuali, CC&G:
i. incarica un Partecipante di provvedere alla realizzazione sul Mercato delle Posizioni Contrattuali diverse dalle Posizioni Contrattuali in Consegna, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e i sottoconti di cui all’Articolo B.3.1.2;
ii. in caso di forte illiquidità del mercato procede al regolamento per contante delle Posizioni Contrattuali diverse dalle Posizioni Contrattuali in Consegna, previa assegnazione di tali Posizioni Contrattuali ad altro Partecipante o altri Partecipanti che abbiano corrispondenti Posizioni Contrattuali di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;
iii. procede al regolamento per contante delle Posizioni Contrattuali in Consegna secondo quanto indicato nelle Istruzioni, previa assegnazione di tali Posizioni Contrattuali ad altro Partecipante o altri Partecipanti che abbiano corrispondenti Posizioni Contrattuali in Consegna di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, relativamente al Comparto Derivati su Commodities Agricole:
a) nei casi di inadempimento dovuti alla mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, CC&G procede al regolamento per contante delle Posizioni Contrattuali in Consegna che hanno determinato l’inadempimento, secondo quanto previsto al comma 1, lettera e), iii;
b) nei casi di mancato regolamento finale dovuto alla qualità del sottostante, CC&G procede ad indennizzare la controparte assegnata attraverso il regolamento per contante;
c) nei casi di mancato pagamento del controvalore del sottostante, CC&G procede a indennizzare la controparte in vendita dell’intero controvalore della Posizione Contrattuale in Consegna che ha determinato l’inadempimento.
In tali casi CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell’inadempiente – procede al regolamento di quanto dovuto imputandolo ai Margini e per l’eventuale eccedenza nell’ambito del regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 e, in caso di impossibilità di regolare quanto dovuto in tale ambito, all’applicazione del comma 1.
3. CC&G provvede, ad avvenuta chiusura di tutte le posizioni dell’inadempiente, alla chiusura dei conti del Partecipante inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l’intervento, imputandoli secondo le modalità previste all’Articolo B.6.2.3.
Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto
1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 4, da parte di un Partecipante Indiretto il Partecipante Generale è tenuto a chiudere le Posizioni Contrattuali del Partecipante inadempiente. A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità, il Partecipante Generale può tra l’altro:
a. richiedere a CC&G di registrare nuove Posizioni Contrattuali riconducibili al Partecipante Indiretto inadempiente, che consentano la riduzione del rischio dello stesso;
b. effettuare compensazioni tra le Posizioni Contrattuali riconducibili al Partecipante Indiretto inadempiente, fermo restando l’adempimento puntuale degli obblighi di consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati nei confronti di CC&G.
Il Partecipante Generale è tenuto a informare CC&G delle azioni intraprese al fine della chiusura delle Posizioni Contrattuali in discorso.
2. Qualora il Partecipante Indiretto inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell’ambito dei Servizi di Liquidazione, al regolamento finale nei confronti del Partecipante Generale, delle Posizioni Contrattuali:
a) il Partecipante Generale dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di CC&G delle operazioni riconducibili al Partecipante Indiretto inadempiente;
b) CC&G richiede – per conto del Partecipante Generale - l’esclusione dal Servizio di Presettlement o dai Servizi di Liquidazione delle operazioni garantite dal Sistema che fanno capo al Partecipante Indiretto, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE.
3. Le perdite subite e spese sostenute dal Partecipante Generale alla chiusura della procedura d’inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del Partecipante Generale stesso.
Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del Partecipante Speciale
1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all’Articolo B.6.1.1, comma 3, da parte di un Partecipante Speciale, CC&G:
i. richiede l’esclusione dal Servizio di Presettlement o dai Servizi di Liquidazione delle operazioni relative alle Posizioni Contrattuali che fanno capo al Partecipante Speciale, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
ii. richiede alla/e Società di Gestione la sospensione delle negoziazioni del Mercato interessato;
iii. compensa le Posizioni Contrattuali di cui al precedente punto i), modificando i termini dei contratti negoziati per quanto concerne la scadenza e può adottare qualsiasi altra misura ritenuta
necessaria per la gestione dell’inadempimento volta a limitare l’effetto sul mercato e sui Partecipanti;
iv. procede al regolamento per contante delle Posizioni Contrattuali ad un prezzo determinato sulla base di condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo B.6.2.3, CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti del Partecipante Speciale inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di cui all’articolo B.6.1.1, comma 3, di un Partecipante Speciale, nel seguente ordine:
a) ai Margini costituiti dal Partecipante Speciale e a quanto riveniente dalla realizzazione delle Posizioni Contrattuali come sopra previsto;
b) ai mezzi propri di CC&G, nei limiti stabiliti con apposito Comunicato;
c) pro quota ai Partecipanti che hanno saldo positivo a seguito del regolamento per contante, di cui al precedente comma 1, punto iv), attraverso una riduzione in misura proporzionale degli importi dovuti da CC&G; le eventuali perdite rimanenti sono imputate ai Partecipanti proporzionalmente alle quote di contribuzione al Default Fund del Comparto Obbligazionario, prendendo come riferimento la data dell’inadempimento del Partecipante Speciale. In tale ambito, non si tiene conto delle contribuzioni al medesimo Default Fund per il Comparto X-Com e per il Comparto ICSD e delle contribuzioni dei Partecipanti che operino esclusivamente sui Mercati di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 3.
3. Qualora il Partecipante Speciale cessi il servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti e proceda alla liquidazione per contante anche nei confronti di CC&G, CC&G si riserva di procedere al regolamento per contante nei confronti dei Partecipanti al Mercato interessato e di adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria volta a limitare l’effetto sul mercato e sui Partecipanti ai sensi del presente articolo.
Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G
1. Ove si verifichi:
a) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera a), il Partecipante Diretto non inadempiente può notificare a CC&G una comunicazione per iscritto specificando la Data di Close-Out per l’estinzione e la determinazione di tutte le Posizioni Contrattuali registrate nella propria struttura dei conti; o
b) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera b), CC&G mette a disposizione sul proprio sito internet un avviso che specifichi la Data di Close-Out. Nel caso CC&G non renda disponibile tale avviso sul proprio sito internet entro il Giorno di CC&G aperta successivo al Giorno di CC&G aperta in cui CC&G è soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del T.U.F., ciascun Partecipante Diretto non inadempiente potrà designare la Data di Close-Out tramite comunicazione notificata per iscritto.
2. A partire dalla Data di Close-Out ai sensi del comma 1, né CC&G né il Partecipante Diretto non inadempiente saranno tenuti ad adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo di pagamento o di consegna dovuto alla Data di Close-Out o successivamente alla stessa in relazione alle Posizioni Contrattuali in essere tra gli stessi.
3. A seguito del verificarsi di un inadempimento da parte di CC&G in virtù di una delle condizioni di cui all’Articolo B.6.1.3, comma 1, il Partecipante Diretto non inadempiente che notifichi debitamente la Data di Close-Out determina alla Data di Close-Out o il prima possibile successivamente a tale data, l’Importo di Close-Out, calcolando:
a) la perdita totale o il guadagno totale rispetto alle Posizioni Contrattuali
espressi in Euro; e
b) il valore di qualsiasi altro importo in ogni caso dovuto a CC&G o da
CC&G sia esso futuro, determinato o non determinato.
Il calcolo di cui alle lettere a) e b) dovrà essere effettuato separatamente con riferimento a: (i) il conto “proprio”; (ii) ciascun conto “terzi omnibus”; e (iii) ciascun conto “terzi segregato”, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2. Una volta effettuato il calcolo dell’Importo di Close-Out, il Partecipante Diretto non inadempiente notifica il prima possibile tale importo per iscritto a CC&G specificando con ragionevole dettaglio le modalità con le quali è stato calcolato.
4. Ai fini del calcolo dell’Importo di Close-Out ai sensi del comma 3, lettera a), il
Partecipante Diretto non inadempiente dovrà:
a) aggregare tutti gli importi positivi e negativi relativi alle Posizioni Contrattuali riferiti al conto “proprio” ai sensi dell’Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto; e
b) aggregare: (i) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle Posizioni Contrattuali riferiti a ciascun conto “terzi omnibus” registrato ai sensi dell’Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto per ciascuno di tali
conti “terzi omnibus”; e (ii) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle Posizioni Contrattuali riferiti a ciascun conto “terzi segregato” registrato ai sensi dell’Articolo B.3.1.2. per ricavare un importo netto per tale conto “terzi segregato”.
5. Ai fini del calcolo effettuato ai sensi del comma 3, lettera b) che precede, il Partecipante Diretto non inadempiente determina il valore dei Margini che, alla Data di Close-Out, CC&G deve restituire allo stesso Partecipante Diretto in conformità al presente Regolamento.
6. Ove l’Importo di Close-Out relativo a un conto sia: (i) un importo positivo, CC&G dovrà corrisponderlo al Partecipante Diretto non inadempiente; e (ii) un importo negativo, il Partecipante Diretto non inadempiente dovrà corrisponderlo a CC&G.
7. I diritti del Partecipante Diretto non inadempiente ai sensi del presente Articolo B.6.2.2-ter sono da considerarsi in aggiunta a e non in limitazione o ad esclusione di ogni altro diritto di cui il Partecipante Diretto è titolare.
8. Il presente Articolo B.6.2.2-ter non pregiudica i diritti di cui CC&G è titolare ai sensi del Regolamento nei confronti di qualsiasi Partecipante Diretto precedentemente al verificarsi di un inadempimento di CC&G ai sensi dell’Articolo B.6.1.3.
Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto
1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell’inadempiente – imputa le perdite e i costi in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto di cui all’Articolo
B.6.2.1 nel seguente ordine:
a) ai Margini e ai versamenti ai Default Fund (incluse le garanzie sostitutive di cui all’Articolo A.1.15, comma 4) costituiti dal Partecipante inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue Posizioni Contrattuali;
b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal Partecipante
inadempiente, di cui all’ Articolo B.2.1.2, comma 5;
c) ai mezzi propri di CC&G nei limiti stabiliti con apposito Comunicato
conformemente a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento
Delegato n. 153/2013 della Commissione Europea in attuazione dell’articolo 45 del Regolamento EMIR;
d) ai contributi al default fund degli altri partecipanti diretti al comparto interessato, proporzionalmente all’ammontare delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle spese sostenute, relative alle sole Posizioni Contrattuali in tale comparto;
e) ai mezzi propri di CC&G, fino all’ammontare reso noto sul sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx);
f) alle risorse addizionali versate dai Partecipanti Diretti, ai sensi dell’Articolo B.4.2.5 proporzionalmente alle quote di contribuzione al Default Fund del Comparto interessato.
Le perdite eventualmente ancora risultanti dopo le attività di cui alle lettere precedenti sono allocate da CC&G pro quota tra i Partecipanti Diretti al Comparto interessato per un ammontare non eccedente il 50% del versamento di risorse addizionali previsto ai sensi dell’Articolo B.4.2.5.
2. In caso di inadempimento del Partecipante Diretto:
a) le attività depositate nei conti “terzi omnibus” e “terzi segregati” non saranno utilizzate per la chiusura del conto “proprio” e degli eventuali sottoconti in essere;
b) le attività depositate nel conto “proprio” saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle Posizioni Contrattuali registrate nei conti “terzi omnibus” e “terzi segregati” e negli eventuali sottoconti in essere.
3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del Partecipante Diretto inadempiente eccedenti l’importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da CC&G al Partecipante Diretto stesso con indicazione delle attività riconducibili a ciascuno dei conti “terzi omnibus” ovvero a ciascun Partecipante Pro-tempore, qualora nella gestione della procedura di inadempimento CC&G non sia riuscita a trasferire le relative posizioni e attività.
Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi
1. CC&G, anche nell’interesse dei Partecipanti ai Default Fund in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del Partecipante Diretto inadempiente alle
opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all’Articolo B.6.2.1 e seguenti.
2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da CC&G per la gestione dell’inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all’Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei Partecipanti viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all’avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai Default Fund.
Articolo B.7.1.1 Procedura di Service Closure
1. CC&G può disporre, per esigenze di contenimento del rischio, la chiusura del servizio di controparte centrale relativamente al Comparto interessato previa comunicazione all’Autorità competente tramite Avviso. A tal fine, CC&G potrà tenere conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: la rilevanza della mitigazione del rischio di controparte per i Partecipanti, il numero dei Partecipanti, l’importo dei controvalori garantiti.
2. Laddove sia disposta la chiusura del servizio CC&G:
i. richiede l’esclusione dal Servizio di Presettlement o dai Servizi di Liquidazione delle operazioni relative alle Posizioni Contrattuali che fanno capo al Comparto interessato, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
ii. richiede alla Società di Gestione la sospensione delle negoziazioni del Mercato interessato;
iii. procede al regolamento per contante delle Posizioni Contrattuali ad un prezzo determinato secondo condizioni commerciali ragionevoli come indicato nelle Istruzioni.
PARTE B.8 Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati
Articoli B.8.1.1 Corrispettivi
1. Per l’utilizzo del servizio di garanzia gestito da CC&G, i Partecipanti pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.
2. L’importo dei corrispettivi dovuti da ciascun Partecipante è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel Manuale dei Servizi.
Articoli B.8.1.2 Interessi
1. Sulle garanzie in contante depositate presso CC&G è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei Comunicati.
Articoli B.8.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati
1. CC&G e i Partecipanti Xxxxxxx rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne.
Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti
1. A seguito di quanto previsto all’Articolo B.4.1.1, comma 3, con apposito Comunicato CC&G indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.
Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore
1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente Regolamento si applicano a partire dalla data o dalle date indicate da CC&G con appositi Comunicati, anche con riferimento alle Posizioni Contrattuali in essere a detta/e data/e.
Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile
1. Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del Sistema o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
Articolo D.1.1.2 Controversie
1. Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi di cui alla Parte B.7 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
2. Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 1, che derivi direttamente o indirettamente dal Regolamento (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.
Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso CC&G.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell’incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi dall’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di CC&G provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
4. Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito.
5. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l’italiano.
6. Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente ai Partecipanti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Le eventuali controversie tra CC&G e il Partecipante relative e/o conseguenti al Regolamento, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
8. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
Articolo D.1.1. 4 Collegio Arbitrale
1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
a) la parte agente deve notificare all’altra, con le modalità previste dall’articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l’indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro;
b) entro 20 (venti) giorni da tale notifica l’altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile;
c) entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell’atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro,
che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano.
Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina.
2. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti relativi al Partecipante.
3. L’arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall’accettazione dell’incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l’attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell’arbitrato è l’italiano. Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l’esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell’art. 829, comma 3, del codice di procedura civile. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all’art. 806 e ss. del codice di procedura civile.
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