AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 CAPITOLATO D'ONERI (CDO)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 CAPITOLATO D'ONERI (CDO)
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO 2
ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 2
ART. 3 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO 3
ART. 4 – PREZZO DEL SERVIZIO 3
ART. 5 – REVISIONE PREZZI 5
ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 7 – PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI 5
ART. 8 – MODALITÀ’ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI 8
ART. 9 – MODALITÀ’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 9
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA 10
ART. 11 – PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE 13
ART. 12 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 13
ART. 13 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERI 13
ART. 14 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 13
ART. 15 – RESPONSABILITÀ’ CIVILE PER DANNI A TERZI DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO 14
ART. 16 – RISERVATEZZA 14
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO 14
ART. 18 – ASSENZE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
SOMMINISTRATO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (i termini che seguono espressi in ore o in giorni devono considerarsi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi) 15
ART. 19 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ASP 15
ART. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 16
ART. 21 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 17
ART. 22 – GARANZIE 18
ART. 23 – FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 19
ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE, VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO 18
ART. 25 – PENALITÀ’ 20
ART. 26 – RISOLUZIONE 21
ART. 27 – ESECUZIONE IN DANNO 22
ART. 28 - RECESSO 23
ART. 29 – FORO COMPETENTE 23
ART. 30 – SPESE 23
ART. 31 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ’ 23
ART. 32 – NORMA DI RINVIO 23
ART. 33 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O INTERCENT-ER 24
ART. 34 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 24
ART. 35 – XXXXXXXX XXXXXXX 00
ART. 36 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO 24
ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO
1. Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex comma 3 art.54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., concluso con un’Agenzia per il lavoro (di seguito Agenzia), autorizzata ed iscritta nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 276/2003, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura da impiegarsi presso l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (di seguito ASP) a seguito ed attraverso la stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime.
2. Il servizio comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale.
3. Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.
4. Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all’ASP uno strumento contrattuale dinamico,diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità in relazione alla gestione diretta di nuovi servizi e/o ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
5. Si precisa sin da ora che l’ASP si riserva di assumere mediante concorso pubblico il personale di cui necessita, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, senza che l’aggiudicatario nulla abbia a pretendere in merito.
6. I singoli contratti applicativi saranno stipulati a seguito di specifiche richieste di fornitura in relazione alle effettive esigenze, entro la decorrenza della durata dell’accordo quadro e sino al raggiungimento del valore del contratto, fatta salva l’opzione di cui all’art.3.
7. L’ASP si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’accordo quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto applicativo, senza che l’Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.
ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
1. L’accordo quadro avrà durata massima quadriennale dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, presumibilmente dal 01/01/2021.
2. L'Agenzia dovrà, in ogni caso, dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, all'avvio delle prestazioni e dei contratti applicativi, non oltre il 01/01/2021. L'Agenzia è inoltre tenuta, su richiesta dell’ASP, inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto a mezzo PEC, a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Il contratto di accordo quadro si risolverà prima della decorrenza del quadriennio qualora venga raggiunto prima di tale data l'importo di cui all'art. 3, ferma restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi eventualmente ancora in essere che dureranno fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.
4. In caso di contratti applicativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata dell’accordo questi non avranno, di regola, durata superiore a un anno.
ART. 3 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
1. L’importo presunto dell’Accordo Quadro per l’intero periodo di valenza contrattuale ammonta a € 3.200.000,00 (iva esclusa). Detto importo ha valore esclusivamente presuntivo; pertanto il valore complessivo dell’accordo sarà determinato dal valore dei singoli contratti attivati sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti dall’ASP e del personale e dalle previsioni di bilancio.
2. L’ASP si riserva inoltre l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, rispetto a quelle indicate all'art.7 del presente CDO, per un importo massimo di Euro 800.000,00 alle medesime condizioni, senza che l'appaltatore possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.
3. Pertanto l'importo stimato complessivo (che tiene conto di tutte le forme e tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 4.000.000,00.
4. Gli importi sono indicati esclusivamente ai fini della valutazione economica dei partecipanti; gli importi sono presunti sulla base delle attuali esigenze organizzative dell’ASP e la quantificazione esatta sarà determinata dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.
5. L’aggiudicazione del servizio e la stipula dell'accordo quadro non fa sorgere alcun obbligo per l’ ASP di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità finanziarie.
ART. 4 – PREZZO DEL SERVIZIO
1. L’ASP corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base” di cui ai prospetti dell’allegato A oltre al margine d’agenzia, al netto del ribasso offerto, ed IVA di legge.
2. ll margine d’agenzia orario indicato in offerta, al netto del ribasso, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza dell'Agenzia.
3. L’ASP si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal valore del costo orario base indicato a base di gara, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi contratti collettivi di riferimento, e dal margine d'agenzia orario, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA sulla parte imponibile.
4. Il costo orario base, di cui ai prospetti dell'allegato A, comprende gli oneri retributivi comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ferie, trattamento fine rapporto, tredicesima mensilità, IVC, indennità di comparto, gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, il contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo Aspi.
5. La tariffa INAIL indicata nei prospetti dell'allegato A è stata convenzionalmente individuata nel 14 per mille. La tariffa effettivamente applicabile per ciascuna figura professionale sarà indicata in sede di richiesta di attivazione del contratto applicativo e la relativa tariffa sarà proporzionalmente ridefinita.
6. Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:
• maggiorazioni di turno;
• eventuali indennità previste dal vigente CCNL;
• festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica, ivi compresa la festività del Santo Patrono;
• eventuali rimborsi per trasferte;
• eventuali premi di produttività se contemplati dalla Contrattazione Decentrata Integrativa.
7. Sono esclusi dal suddetto costo base e non saranno contabilizzati in sede di fatturazioni in quanto a carico dell’Amministrazione le seguenti voci:
• servizio mensa e buoni pasto, che avverrà con le modalità ed ai costi previsti per il personale dipendente dell’ASP;
• ogni altro onere posta in capo all'utilizzatore da norme di legge o di contratto.
8. Potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, oltre al margine di agenzia orario ed all'iva di legge. Non saranno riconosciute ore di straordinario non esplicitamente e preventivamente richieste e autorizzate. Si applica al personale somministrato l'istituto del recupero ore nelle medesime modalità previste per il personale dipendente dell’ASP.
9. L’ASP corrisponderà all'Agenzia unicamente il costo orario base, il margine di agenzia, come sopra determinato, e gli eventuali elementi retributivi sopra indicati al comma 6 per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Nessun altro compenso sarà dovuto all'Agenzia.
10. Il corrispettivo economico deve ricomprendere e compensare tutte le attività richieste, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Ricerca e selezione del personale;
• Retribuzione lorda dei lavoratori;
• Xxxxx contributivi assistenziali e previdenziali ;
• Quota assicurativa INAIL;
• Assenza a qualsiasi titolo del personale;
• Sostituzione del personale per assenze del lavoratore;
• Attività di formazione;
• Quote da destinare a fondi vari o da accantonare a TFR;
• Utile d’impresa, costi amministrativi e generali.
11. Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL applicato dall’utilizzatore, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.
N.B. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario base, oltre alle eventuali voci di cui al comma 6, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc) sono a carico dell'Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia offerto che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto ed onnicomprensivo.
ART. 5 – REVISIONE PREZZI
1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i potrà essere sottoposto a revisione il margine di agenzia, dall'inizio del secondo anno contrattuale.
2. La revisione sarà operata, con cadenza annuale, su richiesta dell'appaltatore, previa adeguata istruttoria e, in mancanza di costi standardizzati, fino al limite massimo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice del mese antecedente l'inizio del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’effettivo aumento dei costi connessi all’erogazione del servizio oggetto del presente contratto di accordo quadro
3. Per la parte riferita al solo costo del lavoro (costo orario base) la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adeguamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL.
ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Per luoghi di esecuzione del servizio del presente accordo quadro si considerano tutte le sedi operative e/o amministrative dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, di seguito indicate:
◦ ASP Ravenna Cervia e Russi sede operativa e amministrativa Xxxxx xxxxx Xxxxxx x.00 – Xxxxxxx (XX);
◦ CRA “X.Xxxxxxxxx” xxx Xxxxxxxx Xxxx x.0 – Xxxxx (XX);
◦ CRA “X.Xxxxxxxxx” xxx Xxxxxxxxx x.00 – Xxxxxx (XX);
◦ Comunità Alloggio xxxxx Xxxxxxx x.00 – Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX);
◦ Comunità Alloggio “San Xxxxxxxx Xxxxx” xxx X. Xxxxxxxxxx x.00 – Xxxxxxx (XX);
◦ Comunità Alloggio “Villa Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx” xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxx x.00 – Xxxxxxx (XX);
◦ Appartamenti Valentiniano xxx Xxx Xxxx x.000 – Xxxxxxx (XX);
2 L’ASP si riserva di istituire e/o indicare nuove o diverse sedi operative e/o amministrative nel corso della validità del presente accordo quadro;
3 Le sedi di lavoro saranno indicate nei singoli contratti applicativi e potranno subire variazioni anche durante la vigenza di ogni singolo contratto applicativo per ragioni organizzative. I singoli lavoratori potranno essere destinati contemporaneamente a più sedi. Le sedi di lavoro potranno essere variate in qualunque momento, previa comunicazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) incaricato, senza che questo comporti modifica contrattuale.
ART. 7– PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI
1. I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara sono i seguenti:
PROFILI SOCIO SANITARI | ||
Profilo professionale | Categoria | Requisiti |
Infermiere Professionale | D1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di laurea in scienze infermieristiche ovvero diploma o attestato conseguito in base al vecchio ordinamento riconosciuto equipollente al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (DM 27/07/2002). Iscrizione all’Albo del Collegio Infermieri. |
Fisioterapista | D1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di laurea in fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalenti dalla legge 44/99. Iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti. |
Animatore | C1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Possesso di uno dei seguenti titoli e/ o percorsi formativi e professionali: - certificato di qualifica per “Animatore per attività di gruppo” rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ai sensi della Legge Quadro n.845/1978; - certificato di qualifica per “Animatore Sociale” rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ai sensi della L.R. 12/2003; - certificati di qualifica di animatore rilasciati da altre regioni italiane, ai sensi della Legge Quadro n.845/1978 o delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti competenze relative all’animazione sociale rivolta agli utenti interessati al servizio; in tali casi è richiesto anche un biennio di svolgimento di funzioni specifiche sul campo. |
Operatore Socio Sanitario | B3 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di licenza della scuola dell’obbligo Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o attestato equivalente rilasciato da altri enti di altre regioni o rilasciato all’estero. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero dovrà essere riconosciuta dall’autorità competente. Attestato di partecipazione al corso per alimentaristi organizzato dall’AUSL in corso di validità (o dimostrazione di avvenuta iscrizione al corso). |
Operatore addetto all’assistenza di base | B1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di licenza della scuola dell’obbligo Attestato di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o qualifica di operatore socio sanitario rilasciati o riconosciuti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o attestato equivalente rilasciato da altri enti di |
altre regioni o emessi all’estero. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero dovrà essere riconosciuta dall’autorità competente. Attestato di partecipazione al corso per alimentaristi organizzato dall’AUSL in corso di validità (o dimostrazione di avvenuta iscrizione al corso). | ||
PROFILI AMMINISTRATIVI | ||
Profilo professionale | Categoria | Requisiti |
Istruttore amministrativo e contabile | C1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di maturità |
PROFILI TECNICI | ||
Profilo professionale | Categoria | Requisiti |
Aiuto cuoco | B1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di licenza della scuola dell’obbligo. Attestato di qualifica professionale regionale di operatore della ristorazione, diploma professionale di tecnico di cucina o equipollenti o esperienza documentata da definirsi. |
Guardarobiere | B1 CCNL Regioni Autonomie Locali | Diploma di licenza della scuola dell’obbligo. |
Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all’estero, lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del presente capitolato: l’ASP si riserva di richiedere ulteriori figure professionali alle medesime condizioni, senza che l’appaltatore possa aver diritto a reclamare per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.
3. I lavoratori somministrati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell’attività da prestare. I lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme come necessari per l’accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione mediante pubblica selezione, in quanto applicabili, dovranno possedere gli specifici requisiti di accesso per il profilo professionale richiesto, i titoli di studio e di esperienza e le relative iscrizioni ai relativi Ordini e/o Albi professionali richiesti dalla vigente normativa, inclusa la normativa regionale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx sull’accreditamento dei servizi sociosanitari.
4. I lavoratori dovranno essere idonei allo svolgimento delle mansioni specifiche senza limitazioni di sorta e prescrizioni sanitarie che ne precludano l’impiego nel profilo.
5. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, dovendosi garantire uno standard qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi degli utilizzatori; in ragione della specifica attività il personale inserito dovrà preferibilmente avere maturato esperienza in analogo servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.
6. Il personale extracomunitario, oltre ai titoli riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Sanità e, se necessarie, le iscrizioni agli Ordini e/o Albi Professionali, dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia di permesso di soggiorno.
7. L’Agenzia dovrà garantire, laddove richiesto, lavoratori in possesso di ulteriori idoneità, formazioni, abilitazioni, attestati o altri titoli quali, a titolo meramente esemplificativo idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti e/o della patente di guida senza oneri aggiuntivi per l’ASP.
8. L’attività del lavoratore presso l’ASP è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
9. Il periodo per il quale ogni lavoratore somministrato dovrà prestare l’attività risulterà dall’apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore.
10. I lavoratori dovranno rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento di gestione del personale dell’ASP, per quanto compatibile con l’istituto della somministrazione.
11. Nella conduzione delle attività, il lavoratore somministrato è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso dall’ASP e ad utilizzare la modulistica in uso.
12. L’ASP effettuerà sul personale prescelto i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni.
13. L’ASP fornirà a ciascun lavoratore:
◦ il badge magnetico per la registrazione, presso il marcatempo delle singole strutture/servizi degli orari di entrata e uscita; l’ASP invierà all’Agenzia un tracciato relativo alle presenze mensili dei dipendenti in servizio al fine di predisporre l’elaborazione della fattura mensile;
◦ la dotazione di divise e calzature, ove prevista, per l’esercizio delle mansioni assegnate.
ART. 8 - MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI
1. La stipula degli specifici contratti applicativi di somministrazione avverrà secondo la procedura di seguito descritta.
2. L’ASP procederà all’invio della richiesta di attivazione del contratto discendente da Accordo Quadro mediante PEC inviata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o da suo incaricato. Ciascuna richiesta di somministrazione a mezzo sottoscrizione di contratti applicativi, redatta sulla base dell'allegato schema di richiesta (allegato B) dovrà contenere le seguenti informazioni:
• descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
• possesso di idoneità, formazioni, abilitazioni, attestati o altri titoli quali, a titolo esemplificativo, quelli individuati al punto 7 dell'art. 7;
• modalità e durata della prestazione lavorativa, con indicazione se la richiesta ha carattere di urgenza;
• sede e orario di lavoro iniziali;
• dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'ASP inquadrati nel medesimo profilo.
3. L'Agenzia dovrà sottoscrivere digitalmente la richiesta pervenuta e riscontrarla all'ASP mediante PEC entro due giorni lavorativi dal ricevimento. Tale sottoscrizione vale unicamente come riscontro del ricevimento della richiesta e non quale conclusione del contratto applicativo.
4. I lavoratori somministrati devono essere proposti all’ASP di norma entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Fanno eccezione i lavoratori turnisti, per i quali la tempistica di attivazione non dovrà superare le 48 ore (naturali e consecutive prefestivi e festivi compresi) dalla richiesta.
5. Salvo casi di particolare urgenza, l'Agenzia dovrà proporre all’utilizzatore ASP almeno n. 2 candidati per ogni servizio per il quale vi è la necessità, trasmettendo ogni informazione relativa (curriculum, titoli, iscrizioni, abilitazioni, ecc). L’ASP, tramite i propri DEC, si riserva di effettuare con tali candidati, un colloquio preventivo all'immissione in servizio, teso ad accertare l’attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto. L’ASP si riserva la formulazione di un giudizio di idoneità e può richiedere la proposta di altre candidature.
6. L'Agenzia elaborerà per ciascun profilo professionale richiesto il costo orario complessivo ridefinito sulla base del tasso INAIL indicato.
7. L’ASP procederà, previa analisi dei predetti elementi, alla stipula del contratto applicativo di somministrazione sulla base dell'allegato schema di contratto applicativo (allegato C) che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
• Numerazione progressiva;
• gli estremi di autorizzazione rilasciata all'Agenzia;
• il numero dei lavoratori da somministrare;
• l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate
• la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
• le mansioni alle quali i saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
• il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
8. In caso di particolari urgenze, ovvero nelle giornate di chiusura degli uffici amministrativi, l’ASP potrà procedere all’invio della richiesta di attivazione dei contratti discendenti dal presente accordo quadro con altre forme di comunicazione (es. fax, posta elettronica).
9. In sede di avvio del contratto di accordo quadro e di avvio dell'esecuzione dei primi contratti applicativi a decorrere dal 1 gennaio 2021, l'Agenzia dovrà rendersi disponibile, qualora richiesto dall'ASP, a svolgere le attività preliminari all'esecuzione dei medesimi sin dal 21 dicembre 2020, così come disciplinate dal presente articolo, anche nelle more della stipula sia del contratto di accordo quadro che dei singoli contratti applicativi, nonché nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, senza alcun onere per la stazione appaltante.
10. I singoli contratti applicativi saranno sottoscritti a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente, soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese nessuna esclusa sono a carico dell'Agenzia (imposta di bollo, ecc.). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità
2. I profili professionali richiesti ed i relativi requisiti richiesti sono quelli di cui all'articolo 7 del presente capitolato. Possono essere richieste anche figure professionali diverse da quelle indicate, sulla base di diverse esigenze sopravvenute senza oneri aggiuntivi per l'ASP;
3. Le prestazioni richieste potranno essere svolte con orario settimanale su cinque giorni lavorativi, su sei giorni lavorativi e potranno articolarsi in turni nelle 12 o 24 ore su 7 giorni la settimana. Gli orari di lavoro e le turnazioni saranno definite dal DEC responsabile dell’unità operativa richiedente e potranno subire variazioni nel corso del singolo contratto applicativo sia estemporanee sia sulla base delle necessità dell’ ASP, senza che questo costituisca variazione contrattuale.
4. L’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali (ovvero 36 ore settimanali), fatta salva la facoltà di richiedere orari di lavoro part-time, secondo l'articolazione oraria, di volta in volta prevista sulla base delle necessità dell’ASP.
5. L’ASP si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l’effettuazione del servizio e per le attività di verifica e di controllo.
6. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal CCNL applicato alle ASP (attualmente CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali) ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia. TRATTAMENTO ECONOMICO
7. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente per i lavoratori di pari categoria con anzianità iniziale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali futuri. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l’indennità di turno contrattualmente prevista, sulla base del turno effettuato.
8. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori dall'Agenzia con la periodicità prevista dalla normativa e dai CCNL di categoria.
9. Gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a carico dell'Agenzia , secondo quanto previsto dall'Art. 37 del D.lgs 81/2015.
10. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata all'atto dell'invio della richiesta di attivazione dei singoli contratti applicativi di somministrazione.
11. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Ente
FORMAZIONE
12. L’Agenzia dovrà dimostrare di avere posto in essere il progetto formativo del personale dichiarato nell’ offerta tecnica anche mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento.
ART. 10 -OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare i seguenti obblighi (i termini che seguono espressi in ore o in giorni devono considerarsi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi):
• individuare un referente di filiale principale per la gestione dei rapporti con l’ASP e comunicarne tempestivamente il nominativo;
• assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, come minimo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, comunicando all’ASP nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;
• tenuto conto dell’apertura dei servizi socio-assistenziali anche nei giorni di sabato e domenica, l’Agenzia dovrà assicurare un recapito per l’attivazione di richieste urgenti;
• effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dall’ASP;
• mettere a disposizione il personale richiesto dall’ASP per il periodo di tempo stabilito, nei tempi previsti dall'art. 8;
• provvedere a sostituire i lavoratori turnisti in caso di assenze non programmate, entro 24 ore, fatte salve diverse indicazioni del DEC. Per i lavoratori non turnisti, la sostituzione potrà essere richiesta dall’ ASP. In ogni caso l’ASP dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
• provvedere a sostituire il personale turnista assente per infermità temporanea e/o infortunio entro 24 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell’infortunio, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
• provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 24 ore dalla data di cessazione del rapporto, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
• provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova entro 24 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore somministrato rimosso, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
• provvedere a sostituire il personale che sia risultato inidoneo alla mansione entro 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione di inidoneità, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
• provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai punti precedenti, dandone formale comunicazione al servizio amministrativo dell’ASP;
• predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro determinato, a seguito di ogni richiesta formalmente avanzata dall'ASP, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, utilizzando lo schema di contratto allegato C al presente capitolato;
• trasmettere all'ASP, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 7 giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro a tempo determinato;
• applicare e rispettare tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione, ivi comprese le previsioni del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro;
• procedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nei termini previsti, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti (attualmente per le ASP CCNL Regioni ed Autonomie Locali), con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, l’ASP provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia da
esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all’Agenzia;
• fornire, dietro richiesta dell’ASP, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
• iscrivere il lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro a tempo determinato;
• assolvere ogni compito legato all'instaurazione e conduzione del rapporto di lavoro, in quanto dovute in qualità di soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro e assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato;
• essere in possesso, prima di iniziare il servizio, di idonea polizza di assicurazione RCT/RCO a copertura dei danni a terzi prodotti e derivanti dall'attività dell'Agenzia e non dei lavoratori somministrati, per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro nella quale venga indicato che l'ASP è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l’esecuzione dell’appalto. Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) con primaria compagnia di assicurazioni. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Agenzia all’ASP. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate all’ASP, al massimo entro il giorno precedente all’avvio del servizio, a pena di decadenza dell’appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria;
• rispondere direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale (non dal personale somministrato) nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all’ASP, a terzi e a cose;
• assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. L’ASP è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Agenzia è obbligata a tenere indenne l'ASP da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti.
ART. 11 - PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE
1. I lavoratori somministrati sono sottoposti ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo dell'Agenzia di somministrazione di lavoro.
2. In caso di mancato superamento del periodo di prova, ovvero in qualsiasi momento dell’intero periodo contrattuale, qualora l’ASP ravvisasse l’opportunità di procedere ad una sostituzione, l’utilizzatore darà comunicazione scritta al somministratore il quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.
ART. 12 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale somministrato adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale. Dovrà adottare un comportamento e una condotta nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti dell’ASP. Nella conduzione delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso presso l’ASP e a utilizzare la modulistica in uso.
2. Il personale deve essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
ART. 13 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO
1. Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’ASP.
3. Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 146/90.
4. In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall’ASP per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.
5. Fermo restando che l’obbligo della comunicazione è in capo alle XX.XX., l’Agenzia è altresì obbligata a trasmettere immediatamente all’ASP la relativa comunicazione.
ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato è riservato al somministratore, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2015.
2. L’ASP comunica tempestivamente all’Agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70.
3. L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a comunicare all’ASP, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
4. L’Agenzia apporrà espressa clausola all’interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà con i prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DEL LAVORATORE TEMPORANEO
1. L’utilizzatore dirige e controlla la prestazione lavorativa che viene svolta nel suo interesse e si assume pertanto in via esclusiva la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo.
ART. 16 - RISERVATEZZA
1. Le notizie ed i dati relativi all’ ASP, comunque venuti a conoscenza da parte dell’Agenzia o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione del presente servizio e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate da parte dell’Agenzia o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’ASP.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
4. L’Agenzia è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Agenzia assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Agenzia sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Agenzia si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016.
7. L’Agenzia può utilizzare i dati messi a disposizione dall’ASP, limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 196/2003.
8. L’Agenzia deve comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici, nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. L' Agenzia, prende atto dell'art 3 del Dpr 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'Art 54 del D.lgs 30 del marzo 2001, n. 165”), che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena decadenza o risoluzione del rapporto e si impegna al rispetto di quanto disposto.
2. I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
ART. 18 – ASSENZE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
SOMMINISTRATO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (i termini che seguono espressi in ore o in giorni devono considerarsi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi)
1. In caso di assenza del personale somministrato:
a) Se imprevista (es: malattia) lo stesso lavoratore dovrà:
• provvedere a darne comunicazione tempestiva al DEC dell’ASP cui fa capo il servizio ove presta lavoro;
• trasmettere l'eventuale documentazione all'Agenzia quale datore di lavoro ai fini e per gli effetti dei ruoli e compiti svolti dalle parti coinvolte.
b) Se programmata (es: ferie, permessi ecc.) il lavoratore dovrà:
• richiedere autorizzazione al competente DEC dell'ASP, secondo le condizioni stabilite nei vigenti CCNL.
2. In caso di assenza non programmata di personale turnista, l’Agenzia dovrà darne immediata comunicazione al DEC o a suo incaricato, garantire entro 24 ore la sostituzione dell'unità lavorativa per ogni sua assenza con una di pari livello professionale, senza costi aggiuntivi a quelli ordinariamente stabiliti, fatte salve diverse indicazioni del DEC. L'Agenzia si impegna, ove possibile e ricorrendone i presupposti ad inviare il personale che risulti disponibile e già impiegato in precedenza presso l'ASP stessa con positivo riscontro per dare maggiore continuità di lavoro al personale somministrato.
3. Per i lavoratori non turnisti, la sostituzione può essere richiesta dall’ ASP.
4. In ogni caso l’ASP dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate e richieste ed autorizzate.
5. Nel caso d’interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore, fatte salve diverse indicazioni del DEC.
6. E' inoltre facoltà dell’ASP richiedere e ottenere dall'Agenzia, la sostituzione entro 24 ore dalla richiesta del personale che sia stato oggetto di:
a) irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione, indipendentemente dal periodo di sospensione;
b) perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni che ne impediscano il corretto e adeguato impiego nei servizi dell’ ASP;
c) perdita dei requisiti professionali richiesti;
d) mancato superamento del periodo di prova.
ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ ASP
1. L’ASP si impegna a:
• comunicare all'Agenzia i nominativi del/dei DEC autorizzati alle richieste di attivazione ed alla gestione dei contratti applicativi, nonché alla gestione complessiva dell'accordo quadro;
• comunicare all’Agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
• comunicare all'Agenzia ogni informazione utile inerente lo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'aggiudicatario nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.);
• nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansione superiore, dare immediata comunicazione scritta all'Agenzia e copia al lavoratore interessato;
• fornire al personale somministrato l'abbigliamento da lavoro e i DPI previsti per la tipologia di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Per quanto riguarda le calzature, l'ASP fornirà al lavoratore somministrato un paio di calzature conforme alla normativa di settore una volta all'anno, indipendentemente dal numero dei contratti di lavoro stipulati. Al termine del contratto il lavoratore somministrato sarà obbligato a restituire tutto il materiale consegnatogli, salvo i prodotti di monouso;
• corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica. All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate: pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia. Per le specifiche sul compenso si fa riferimento agli artt. 4 e 21 del presente capitolato;
• versare direttamente, in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'aggiudicatario e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
• comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970.
ART. 20 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale/mere forniture ecc., pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato.
2. L'Agenzia si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive, li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi sono assunti in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
3. Il referente presso cui l'Agenzia può ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP.
4. L'utilizzatore osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
5. Gli accertamenti sanitari preassuntivi e la sorveglianza sanitaria periodica sono a carico dell'ASP L'Agenzia è tenuta a produrre all'ASP la cartella sanitaria del lavoratore somministrato (anche a mezzo dello stesso, qualora in suo possesso), che verrà consegnata al medico competente aziendale per la verifica alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo, la cartella sanitaria verrà riconsegnata
all’Agenzia. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente sia con limitazioni o prescrizioni, l'ASP ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro.
6. Per adempiere alle prescrizioni dell’art.33 del D.Lgs 81/2015 che prevede che il contratto di somministrazione contenga “l’indicazione di eventuali rischi specifici per la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”, l’ASP si impegna a compilare, prima della sottoscrizione del contratto applicativo, il modulo che l’Agenzia fornirà e che, una volta compilato, costituirà allegato al singolo contratto applicativo di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
ART. 21 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore, l’ASP mette a disposizione dell'Agenzia il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze e dota ogni lavoratore di idoneo cartellino marcatempo. L’ASP, entro il giorno 8 del mese successivo, provvede ad inviare all'Agenzia i riscontri/rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore in servizio ai fini della formazione della busta paga.
2. L’esecuzione del contratto è sottoposta a verifiche di conformità in corso di esecuzione a cadenza mensile. Il DEC incaricato, svolge la verifica entro 30 giorni dal termine di ogni mese, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali. Tale procedura è prevista in applicazione dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs 231/2002.
3. A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni, l’Agenzia emetterà le fatture mensili per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, semprechè non siano pervenute segnalazioni e non sia stata contestata l’irregolarità del servizio.
4. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
• riferimento al numero di contratto individuale, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
• quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione distinte per ordinarie feriali, diurne, notturne, festive, festive notturne, straordinarie;
• costo orario totale escluso il margine d'agenzia orario;
• margine di agenzia orario offerto in sede di gara ;
• totale del costo ore lavorate e del margine d’agenzia;
• altri elementi di salario accessorio riconosciuti nel mese;
• IVA su margine d'agenzia;
• il CIG
• totale fattura.
5. Andranno inoltre indicati in fattura e non soggetti al margine d'agenzia orario eventuali rimborsi spese, spettanti al lavoratore, derivanti da trasferte. A tal fine dovrà essere allegata anche la copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio ecc.).
6. Dovrà inoltre essere trasmessa apposita scheda dove indicare l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte, al fine di consentire all’ ASP di effettuare il calcolo e il pagamento dell'IRAP.
7. Andrà allegato alla fatturazione un prospetto nominativo dei lavoratori impiegati con le ore effettivamente lavorate e il relativo costo suddiviso tra costo orario e margine di agenzia orario.
8. Al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’art.30 del D.Lgs 50/2016.
9. Le fatture dovranno essere intestate ad:
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi sede legale:Piazza del Popolo, n.1
48121 Ravenna (RA)
C.F e P.IVA: 02312680396
11. Si precisa che ai sensi dell’art.3, comma 1 del citato D.M 55/2013 l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: UFTA23; tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.
12. La trasmissione della fattura consentirà, tramite l’accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall’accettazione del documento sino al pagamento.
13. La Stazione Appaltante ASP è, altresì, sottoposta alla disposizione della procedura denominata “split payment” ai sensi dell’art 17 ter. Del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell’apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.
14. L’Agenzia accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera l’ASP da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.
15. L’Agenzia è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante ASP, per poter procedere d’ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.
ART. 22 - GARANZIE
1. Le Agenzie partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria con le caratteristiche disciplinate dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 nella misura di Euro 64.000,00 pari al 2% del prezzo base dell'appalto.
2. L’Agenzia aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà produrre una cauzione definitiva secondo quanto prescritto all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
3. Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento sia degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo quadro che degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi e sarà svincolata con le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs 50/2016. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASP.
ART. 23 – FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed entro 90 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario – come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste dal presente capitolato, oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto – come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità al contrarre con la pubblica amministrazione – risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante. La stipula del contratto avverrà con mediante scrittura privata. L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità. Tutte le spese nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore (imposta di bollo, di registro, spese notarili ecc). Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente capitolato, attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE, VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. L'Agenzia aggiudicataria deve trasmettere all’ ASP tutte le copie dei contratti tra il somministratore e i singoli lavoratori.
2. L’ASP si riserva in qualsiasi momento di richiedere l'esibizione del libro matricola, del modello DM10 e delle buste paga.
3. L’ASP, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'accordo quadro.
4. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente capitolato, l'aggiudicatario sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato, ovvero ad
eliminare le disfunzioni rilevate, entro un congruo termine. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato.
5. L’Agenzia si impegna a consegnare all’ASP entro il giorno 15 di gennaio di ciascun anno un prospetto riepilogativo contente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati ai fini dell’assolvimento da parte dell’ASP degli obblighi di cui all’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.
ART. 25 – PENALITA'
1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Agenzia - oltre all’obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all’inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'ASP e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale. L’ammontare della penale, secondo la gravità dell’inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 750,00 per ciascun episodio contestato, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, modifiche non concordate, mancata fornitura di profili professionali, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato:
• In caso di ritardo nell'avvio del servizio e dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato saranno applicate le seguenti penali calcolate per ogni giornata di ritardo:
• per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione sino a tre giornate lavorative: penale pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;
• per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione da quattro sino a sette giornate lavorative: penale pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;
• per ritardi superiori a 7 giornate lavorative: penale pari al triplo del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;.
• per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere verrà applicata una penale di € 500,00;
• in caso di omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: € 100,00, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'ASP a causa del ritardo stesso.
2. Si precisa che quanto offerto dall'Agenzia in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 26 per la risoluzione contrattuale. L'ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 10.000,00.
3. Inoltre ed in ogni caso, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale richiesto o con i requisiti previsti per la mansione da svolgere, ovvero al verificarsi di tre infrazioni cui consegue l'applicazione di penalità, il servizio si intenderà non eseguito e l'ASP si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto di accordo quadro per colpa dell'Agenzia.
4. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta alla quale l'Agenzia ha facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile dell'ASP, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agenzia le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
5. L’applicazione delle penalità come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa dell'ASP nei confronti dell'Agenzia per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l' appaltatore rimane comunque e, in qualsiasi caso, responsabile per ogni inadempienza.
6. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'Agenzia dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.
ART. 26 - RISOLUZIONE
1. Al contratto di accordo quadro disciplinato dal presente capitolato, nonché ai singoli contratti applicativi di somministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. L'ASP ha facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedete, nonché dei maggiori danni subiti dall'ASP o da terzi, mediante comunicazione inoltrata via PEC in cui sia indicata la data di risoluzione del contratto, qualora:
• l’Agenzia non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto di accordo quadro e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
• subappalto o cessione del contratto di accordo quadro fuori dalle previsioni di cui all'art. 34 del presente capitolato;
• in caso di cessazione dell'attività;
• per interruzione non motivata del servizio;
• mancato adempimento, anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, degli obblighi contrattuali per un periodo di tempo superiore al termine tassativo per adempiere comunicato dall'ASP (si precisa che quanto offerto in sede di gara costituisce obbligo contrattuale);
• mancata applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro al personale;
• l'Agenzia si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto e comunque di ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
• l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ASP;
• mancato pagamento delle retribuzioni, o versamento dei contributi;
• reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni;
• l'Agenzia in caso di irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione degli adempimenti necessari;
• l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
• mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• mancato reintegro della cauzione definitiva quando previsto;
• ogni altra causa di risoluzione prevista nel presente capitolato;
• perdita dei requisiti di partecipazione alla gara, qualora questi non siano reintegrabili e reintegrati dall'Agenzia nel termine stabilito dall'ASP;
• ogni altra causa di risoluzione prevista per legge.
3. In caso di risoluzione del contratto di accordo quadro, l’ASP incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all’Agenzia sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Fermo restando l'impossibilità di affidare ulteriori contratti applicativi successivamente alla risoluzione, la risoluzione non travolgerà l'efficacia dei contratti applicativi in essere qualora la causa di risoluzione non li riguardi direttamente o non sia tale da impedire anche la prosecuzione di questi rapporti contrattuali.
5. Qualora le cause di risoluzione, come sopra specificate, facessero capo ad un unico contratto applicativo, l'ASP si riserva di risolvere unicamente tale rapporto contrattuale, trattenendo a titolo di penale parte della cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto applicativo, fatto salvo il maggior danno. Le modalità di risoluzione sono le medesime sopra indicate. In caso di risoluzione di tre contratti applicativi l'ASP ha facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro incamerando la cauzione definitiva residua.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D.Lgs 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 1 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. In ogni altro caso, l’ASP si riserva lo scorrimento della graduatoria risultante dalle operazioni di gara.
7. Nel caso di risoluzione, l'ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia, il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto di accordo quadro. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ASP sui beni dell’Agenzia.
8. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’Agenzia inadempiente.
ART. 27 – ESECUZIONE IN DANNO
1. L‘ASP si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Agenzia, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 25 del presente capitolato.
ART.28 – RECESSO
1. Il recesso dal contratto da parte dell’Agenzia comporterà l’incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
2. L’ASP può recedere dai singoli contratti applicativi nei termini di cui all’art.109 del D.Lgs 50/2016.
3. L'ASP, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva inoltre il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. In tal caso, il decimo delle prestazioni ancora dovute, relative ai soli contratti applicativi oggetto del recesso, è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario d’agenzia.
4. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall’art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.
ART. 29 – FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto di accordo quadro o ai singoli contratti applicativi sarà competente il foro di Ravenna, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale adito.
ART. 30 - SPESE
1. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'accordo quadro ed il relativo contratto, nonché all'affidamento ed alla stipula dei contratti applicativi, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il/i contratto/i o il soggetto medesimo sono a carico dell'Agenzia. Gli oneri di registrazione dei contratti applicativi sono a carico dell’appaltatore.
ART. 31 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ
1. L'Agenzia è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente capitolato.
2. L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'ASP e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'ASP verifica, in occasione di ogni pagamento all'Agenzia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente capitolato, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
ART. 32 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 0000, x. 000.”, xx D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. ”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed alle norme in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari della Regione Xxxxxx Xxxxxxx. L'Agenzia è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
2. La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato, nel disciplinare e nei relativi allegati.
ART. 33 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O INTERCENT-ER
1. L’ASP si riserva di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o dell’Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (INTERCENT-ER) che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’Agenzia non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario d’agenzia e solo ed esclusivamente sui contratti applicativi ancora in essere.
ART. 34 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi pena la nullità dei medesimi, fatto salvo quanto previsto dal punto 2 lett.
d) comma 1 dell’art.106 del D.Lgs 50/2016.
2. E' concesso il subappalto dell'accordo quadro, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla figura professionale di Istruttore amministrativo e contabile.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, come disciplinato dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016.
ART. 35 – CLAUSOLA SOCIALE
1. All’Agenzia si applica l’art.31 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il quale stabilisce che:”nel caso di cessazione di appalti pubblici, nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.”
ART. 36 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO
La seguente documentazione allegata al presente capitolato ne fa parte integrante:
° Allegato A – Tabella Costo del Lavoro;
° Allegato B – Schema di Richiesta;
° Allegato C – Schema di Contratto applicativo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.