Lingua processuale: l'ungherese
2) Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che il contratto di mutuo non stabilisce un limite massimo per le variazioni del tasso di cambio, tenendo conto, inoltre, del fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.
3) Se la direttiva 93/13 (1), in particolare, il suo ultimo considerando, il punto 1, lettera o), del suo allegato, nonché i suoi articoli 3, paragrafo 3 e 6, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che — tenuto conto specialmente del requisito stabilito, tra l’altro, dalla sentenza C-42/15, secondo cui è necessario prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di proteggere i consumatori — sono contrarie al diritto dell’Unione una giurisprudenza, un’interpretazione giuridica o una disposizione normativa di uno Stato membro, in virtù delle quali la conseguenza giuridica (l’invalidità totale per violazione di una norma giuridica, o anche un risarcimento dei danni o un’altra conseguenza basata su qualsiasi titolo giuridico) derivante in tale Stato membro da una valutazione del credito che non sia approfondita e completa, non tuteli il debitore e sia imprudente (per esempio, poiché non esamina l’effetto del rischio di cambio costituito da un aumento considerevole delle rate di restituzione e della somma dovuta a titolo di capitale) risulta più sfavorevole per il consumatore rispetto al ripristino della situazione iniziale (restitutio in integrum), con la quale il consumatore debitore si libera dal rischio di cambio, ossia, dall’aumento delle rate di restituzione dovuto alle variazioni del tasso di cambio e, se del caso, gli si concede una rateizzazione del rimborso del capitale del prestito.
4) Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (per esempio l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) a titolo meramente informativo, senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante per le parti contraenti.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 aprile 2018 — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e altri
(Causa C-228/18)
(2018/C 231/16)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Resistente e ricorrente in cassazione: Gazdasági Versenyhivatal
Ricorrenti e resistenti in cassazione: Budapest Bank Nyrt., ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA
Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che esso può risultare violato da un unico comportamento tanto per l’oggetto anticoncorrenziale quanto per l’effetto anticoncorrenziale dello stesso, considerati entrambi quali fondamenti giuridici indipendenti.
2) Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto l’accordo sul quale verte la controversia, concluso tra banche ungheresi e che fissa, in relazione alle due società di carte di credito MasterCard e Visa, un importo unitario della commissione interbancaria che deve essere corrisposta alle banche emittenti per l’uso delle carte di tali società.
3) Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che sono considerate parti di un accordo interbancario anche le società di carte di credito che non hanno partecipato direttamente alla definizione del suo contenuto ma ne hanno reso possibile l’adozione e l’hanno accettato ed applicato, oppure si debba ritenere che dette società abbiano concordato il proprio comportamento con le banche che hanno concluso l’accordo.
4) Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell’oggetto della controversia, al fine di constatare una violazione del diritto della concorrenza non è necessario accertare se si tratti di una partecipazione all’accordo o di un adeguamento al comportamento delle banche che vi aderiscono.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Xxxx International Car Transport and Logistic — Trading GmbH
(Causa C-235/18)
(2018/C 231/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Xxxx International Car Transport and Logistic — Trading GmbH
Interveniente: Dyrektor Xxxx Xxxxxxxxx w Warszawie (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)
Questione pregiudiziale
Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e gestione delle spese di acquisto del carburante mediante dette carte rientrino nella nozione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), oppure se tali attività complesse debbano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante.
(1) GU L 347, pag. 1.
Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa,
a.s. / Commissione europea (Causa C-262/18 P)
(2018/C 231/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. J. Xxxxxxxxxx e X. Xxxxx, agenti)