Definizione delle modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni firmatari delle convenzioni di cui all’art 27 comma 4 e 4 bis della Lr. 28/2018 e s.m.i. Art. 1 – destinatario del trasferimento delle risorse
Allegato a)
Definizione delle modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni firmatari delle convenzioni di cui all’art 27 comma 4 e 4 bis della Lr. 28/2018 e s.m.i.
Di seguito sono definite le modalità di trasferimento da parte di ARTI ai Comuni ,delle risorse necessarie all’attuazione degli interventi di manutenzione cui all’art 27 comma 4 e 4 bis della L.R. 28/2018 e s.m.i. oggetto delle richiamate convenzioni.
Art. 1 – destinatario del trasferimento delle risorse
ARTI provvede al trasferimento ai comuni, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse necessarie all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto di convenzione
Per provvedere agli interventi è fatto riferimento alla convenzione e ai successivi accordi stipulati tra ARTI, e per suo conto , dal Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana, ed il Comune interessato.
XXXX non assume la responsabilità dei contratti o concessioni stipulate dal Comune soggetto attuatore al fine dell’esecuzione dei suddetti interventi per i quali è disposto il trasferimento di risorse.
Art. 2 - istanza di trasferimento di risorse
Il trasferimento delle risorse è disposto con decreto del responsabile del settore competente di ARTI previa istanza documentata del Comune interessato.
L’ istanza presentata dal Comune deve indicare la tipologia di interventi per la cui attuazione è richiesto il trasferimento di risorse, i costi stimati comprensivi di IVA , spese tecniche e quanto riportato nel Quadro Economico dell’intervento , allegato alla medesima, e indicando le procedure di affidamento dei lavori.
Successivamente all’affidamento dei contratti per l’ attuazione degli interventi, è cura dei comuni inviare la documentazione di gara al responsabile all’Ufficio Tecnico di ARTI.
L’ istanza deve indicare i tempi di realizzazione degli interventi, indicando eventuali vincoli alla conduzione dell’immobile.
Art 3 - parere di congruità
Prima di provvedere al trasferimento delle risorse l’Ufficio Tecnico di ARTI esprime un parere di congruità sull’istanza presentata dal singolo Comune.
Con il parere di congruità è attestato che la tipologia ed i costi degli interventi per i quali è chiesto il trasferimento di risorse, rientrino tra quelli oggetto di convenzione.
E’ facoltà del dirigente competente di ARTI di sospendere o respingere l’istanza di trasferimento di risorse nel caso in cui sia ritenuto che la spesa imputabile non trovi compatibilità con le risorse assegnate al bilancio di ARTI, anche a seguito di parere negativo da parte del Collegio dei revisori ai sensi del regolamento di contabilità dell’Agenzia.
Nel caso di sospensione o rigetto dell’ istanza, rimangono nella esclusiva responsabilità del Comune soggetto attuatore gli eventuali atti assunti in precedenza in attesa dell’esito dell’istruttoria sul trasferimento di risorse richiesto.
Art 4 - modalità di trasferimento delle risorse
Il decreto di cui all’art 2 dispone il trasferimento delle risorse nelle modalità di seguito indicate:
1) su istanza del Comune soggetto attuatore di cui agli articoli precedenti, fino all’importo complessivo di 10.000 euro. Il Comune provvederà dopo la realizzazione dell’intervento alla rendicontazione relativa alle risorse trasferite da ARTI.
2) per il trasferimento di risorse fino a 40.000 euro : la somma di €10.000 è erogata come al punto 1). Il trasferimento della ulteriore somma è disposto nella misura dell’80% a seguito della trasmissione del verbale di della consegna del cantiere all’aggiudicatario, e nella misura del residuo 20% a seguito di rendicontazione della esecuzione degli interventi. Ai fini del computo delle percentuali indicate ci si riferisce alle somme indicate nel quadro economico del progetto, aggiornato con i costi di aggiudicazione dei contratti di esecuzione dei lavori, oltre IVA altri oneri indicati, e spese tecniche;
3) per il trasferimento di risorse oltre i 40.000 euro, la somma di €10.000 è erogata come al punto 1). Il trasferimento della ulteriore somma è disposto nella misura del 30% a seguito della trasmissione del verbale di consegna del cantiere all’aggiudicatario con l’esclusione di un importo pari al 10%,. Il residuo è erogato in base della trasmissione dei Saldo acconto Lavori (SAL) da parte del Comune soggetto attuatore. L’importo del 10% è trasferito a seguito di rendicontazione dell’esecuzione degli interventi. Ai fini del computo delle percentuali ci si riferisce al quadro economico del progetto, aggiornato con i costi di aggiudicazione dei contratti di esecuzione dei lavori, oltre IVA altri oneri indicati, e spese tecniche.
La rendicontazione degli interventi è richiesta ai fini dell’ erogazione del trasferimento come indicato nei punti precedenti e comporta per il Comune soggetto attuatore la produzione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo ove richiesto per legge, dei certificati di liquidazione e dei relativi atti di liquidazione, oltre quanto utile ai fini della verifica delle spese sostenute attraverso il trasferimento di risorse disposto.
Art. 5 - trasferimento in caso di interventi di urgenza
In caso di interventi di motivata e indifferibile urgenza, in deroga alle soglie di cui all’articolo precedente, il trasferimento è disposto su istanza del Comune soggetto attuatore in base al verbale redatto in contraddittorio tra le parti come da art. 6 della convenzione, e previo parere di congruità dell’ufficio tecnico di ARTI attestante anche la urgenza e indifferibilità dei lavori. Resta l’obbligo del Comune di produrre l’atto di affidamento del contratto, il quadro economico il verbale di consegna del cantiere e la rendicontazione finale dell’intervento.
Art 6 – sospensione e revoca del trasferimento.
E’ facoltà di ARTI sospendere il trasferimento delle risorse in caso di inadempimento di quanto prescritto nelle convenzioni da parte dei Comuni interessati, incluso l’ esecuzione di opere ritenute non rientranti per tipologie e/o costi negli accordi relativi la conduzione degli immobili, ovvero a fronte di sospensioni di cantiere e/o dei contratti di affidamento dei lavori per cause anche non imputabili al soggetto attuatore.
Nel caso in cui le eventuali documentazioni e motivazioni prodotte dal Comune , non siano ritenute accoglibili è disposta la revoca del trasferimento.
Il trasferimento è revocato in caso di mancata esecuzione dell’intervento per cui è stato disposto.
Le somme trasferite la cui spesa non risulta rendicontata sono oggetto di revoca, salva revoca totale del trasferimento nella ipotesi in cui la parziale rendicontazione attesti la mancata attuazione dell’intervento per cui è disposto il trasferimento.