CAPITOLATO TECNICO
Comune di Firenze
Sistema Tramviario Fiorentino - Verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’estensione del sistema tramviario fiorentino nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Xxxxx Xxxxxxxxxx
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione Comunale di Firenze è stata in questi anni direttamente coinvolta nella risoluzione dei problemi di mobilità che riguardano sia il proprio ambito Comunale che l’area metropolitana costituita insieme ai limitrofi Comuni di Xxxxx Xxxxxxxxxx e Campi Bisenzio, che, a fronte di una sempre maggiore domanda di mobilità da e verso il capoluogo, non sono stati oggetto di adeguati interventi di adeguamento e/o ammodernamento. L’estensione delle linee della tramvia veloce verso la Piana Fiorentina si pone quindi come principale obiettivo, quello di ampliare l’offerta di mobilità al fine di ridurre i fenomeni di pendolarismo veicolare che ogni giorno congestionano la circolazione sia nella città di Firenze che nelle sue immediate periferie.
La situazione attuale delle infrastrutture tramviarie fiorentine è caratterizzata dalla Linea 1 (Stazione S.M.N. – Scandicci) già in esercizio, dalle Linee 2 (Aeroporto – Stazione S.M.N.) e Linea 3.1 (Careggi – Stazione S.M.N.) in fase di esecuzione e di prossima entrata in esercizio.
Oltre alle linee in corso di esecuzione con D.P.G.R. n. 78 del 12.05.14, i Comuni dell’area fiorentina (Comune di Firenze, Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, Comune di Campi Bisenzio e Comune dei Scandicci) insieme alla Regione Toscana ed alla Città Metropolitana di Firenze, hanno firmato un apposto accordo di programma per l’estensione del sistema ferro-tramviario verso la Piana Fiorentina e per il sottoattraversamento del centro storico ed in particolare è stato prodotto uno studio di fattibilità ed un documento tecnico economico al fine di verificare l’effettiva realizzabilità dei lavori.
La prima tratta della linea Stazione Leopolda – Le Piagge (linea 4.1) e la prima fase di progettazione del sotto attraversamento del centro storico sono stati finanziati con apposito provvedimento di legge (D.L. n. 133 del 12.09.14). Sulla base dello studio di fattibilità è stata quindi condotta, di concerto con i comuni aderenti all’accordo di programma, l’analisi delle alternative e l’individuazione dei possibili corridoi infrastrutturali. In data 01.06.16 è stato siglato un nuovo accordo di programma tra gli Enti sottoscrittori i quali hanno condiviso la strategicità della realizzazione delle opere, indicando al 31.03.19 la completa realizzazione delle linee 2 e 3 oltre alla necessità di avviare la progettazione preliminare della tratta Aeroporto – Polo Scientifico di Xxxxx Xxxxxxxxxx (linea 2.2) e della tratta Le Piagge - Campi Bisenzio (linea 4.2), a sua volta suddivisa in Le Piagge - X. Xxxxxxx (linea 4.2a) e X. Xxxxxxx – Campi Bisenzio (linea 4.2b).
Gli studi di fattibilità ed i progetti di fattibilità tecnica ed economica, oggetto del presente affidamento, sono distinti nei seguenti tre lotti funzionali:
• Estensione della Linea 2 (di seguito denominata Linea 2.2), nella tratta che inizia dal previsto capolinea Aeroporto Peretola e termina in prossimità dell'accesso del Polo Scientifico e Tecnologico nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx;
• Estensione della Linea 4 (di seguito denominata Linea 4.2a) nella tratta dal capolinea Le Piagge, come previsto nel progetto preliminare della Linea 4.1, fino all’abitato di San Donnino nel Comune di Campi Bisenzio;
• Estensione della Linea 4 (di seguito denominata Linea 4.2b) nel tratto tra San Donnino e Campi Bisenzio.
Il progetto preliminare della Linea 4.1 nella tratta dalla Stazione Leopolda fino a Le Piagge è già stato redatto ed è in possesso di questa Amministrazione.
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica degli studi di fattibilità e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’estensione del sistema tramviario fiorentino nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Xxxxx Xxxxxxxxxx, secondo le disposizioni degli articoli 23 comma 9 e 26 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e del cap. VII delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché in accordo alla norma UNI/TS 11453 “Linee guida per l’iter di finanziamento per le costruzioni”.
La prestazione dovrà essere svolta secondo le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
Si richiede inoltre, ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa in materia, una particolare attenzione ad alcuni aspetti progettuali per i quali andranno previsti specifici report:
- sistemazioni urbanistiche: dovranno integrarsi con quelle presenti nell’area oggetto del progetto, l’organismo di verifica dovrà inoltre analizzare i punti di transizione tra sistemazioni di progetto e sistemazioni esistenti al fine di garantire continuità agli aspetti funzionali ed estetici;
- utenze deboli: una particolare attenzione dovrà essere posta alle utenze deboli per garantire la continuità dei percorsi sia ciclabili che pedonali assicurandone la corretta transizione con gli esistenti;
- sicurezza stradale: si richiede all’organismo di verifica una verifica specifica delle tematiche di sicurezza stradale al fine di assicurare il corretto inserimento del progetto nella viabilità cittadina esistente, assicurandosi di non creare punti di rischio potenziale.
- analisi dei computi metrici estimativi: una particolare attenzione dovrà esser posta agli elementi dei computi affinché comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi.
L’importo attualmente stimato delle opere oggetto di verifica ammonta:
- per l’estensione della Linea 2, di seguito denominata Linea 2.2, nel tratto dal Capolinea Aeroporto Peretola fino al Polo Scientifico e Tecnologico nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, ammonta ad € 97.650.000,00;
- per l’estensione della Linea 4, di seguito denominata Linea 4.2a, nella tratta dal capolinea Le Piagge fino all’abitato di X. Xxxxxxx nel Comune di Campi Bisenzio, ammonta ad € 59.735.000,00;
- per l’estensione della Linea 4, di seguito denominata Linea 4.2b, nel tratto tra X. Xxxxxxx e Comune di Campi Bisenzio, ammonta ad € 41.050.000,00;
- per la Linea 4, di seguito denominata Linea 4.1, nella tratta dalla Stazione Leopolda fino a Le Piagge, ammonta ad € 98.292.605,92.
OPZIONI ESERCITABILI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La Stazione Appaltante, qualora sussistano le condizioni finanziarie e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, previo apposito atto, uno o più dei seguenti servizi di verifica e validazione:
1) verifica del progetto definitivo della Linea 2.2;
2) verifica del progetto definitivo della Linea 4.2a;
3) verifica del progetto definitivo della Linea 4.2b;
4) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 2.2;
5) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.2a;
6) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.2b;
7) verifica del progetto definitivo della Linea 4.1;
8) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.1.
La Stazione Appaltante può esercitare ciascuna delle opzioni sopra indicate entro e non oltre tre anni, consecutivi e continui, a partire dalla data del certificato di verifica di conformità del servizio di verifica del livello di progettazione precedente, rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 2 – CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’ammontare complessivo del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto ammonta a € 498.622,90 (IVA ESCLUSA), di cui € 124.655,73 per la verifica degli studi di fattibilità ed € 373.967,18 per la verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica.
Tale importo non potrà essere superato, pena l’esclusione dell’offerta.
Si specifica che il corrispettivo a base d’appalto è stato calcolato secondo i criteri del D.M. 17/06/2016 e tenuto conto di quanto indicato all’art. 1 c. 4 del medesimo Decreto, sulla base dell’importo complessivo dei lavori risultanti dagli studi di fattibilità redatti dall’Amministrazione nel maggio 2015.
Si specifica altresì che, qualora per motivi legati allo sviluppo della progettazione da verificare, l’aggiudicatario svolga soltanto l’attività di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, il corrispettivo relativo alla verifica degli studi di fattibilità non verrà corrisposto.
L’operatore economico, con la manifestazione d’interesse presentata, ha accettato espressamente e ritiene congruo, senza avanzare riserva alcuna, il suddetto corrispettivo per l’esecuzione del servizio.
Qualora la Stazione Appaltante eserciti una o più delle opzioni di cui sopra, al soggetto aggiudicatario non spetta il riconoscimento di ulteriori compensi, né di qualsivoglia indennità, oltre al corrispettivo di seguito indicato e decurtato del ribasso offerto in sede di gara:
• opzione 1) verifica del progetto definitivo della Linea 2.2
L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto definitivo della Linea 2.2 ammonta a € 426.760,11 (IVA ESCLUSA). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 2) verifica del progetto definitivo della Linea 4.2a;
L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto definitivo della Linea 4.2a ammonta a € 296.867,25 (IVA ESCLUSA). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 3) verifica del progetto definitivo della Linea 4.2b;
L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto definitivo della Linea 4.2b ammonta a € 204.782,99 (IVA ESCLUSA). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 4) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 2.2; L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto esecutivo della Linea 2.2 ammonta a € 459.587,81 (XXX XXXXXXX). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 5) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.2a; L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto esecutivo della Linea 4.2a ammonta a € 319.703,20 (XXX XXXXXXX). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della
Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 6) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.2b; L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto esecutivo della Linea 4.2b ammonta a € 220.535,53 (XXX XXXXXXX). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 7) verifica del progetto definitivo della Linea 4.1;
L’ammontare complessivo del corrispettivo per la verifica del progetto definitivo della Linea 4.1 ammonta a € 436.811,97 (IVA ESCLUSA). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
• opzione 8) verifica e validazione del progetto esecutivo della Linea 4.1; L’ammontare complessivo del corrispettivo per verifica del progetto esecutivo della Linea 4.1 ammonta a € 470.412,90 (XXX XXXXXXX). L’importo è determinato sulla base del costo stimato delle opere di cui al precedente articolo, applicando le disposizioni del D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia, come dettagliato nell’Allegato 1 “Calcolo dei corrispettivi professionali posti a base di gara”;
Pertanto il valore complessivo stimato è di € 3.334.084,66 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali.
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, come determinatosi a seguito dell’offerta presentata dal concorrente, è da intendersi fisso ed invariabile.
Art. 3 – CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La verifica degli studi di fattibilità e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei progetti preliminari.
L’attività di verifica dovrà essere svolta secondo le disposizioni dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e del cap. VII delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” .
Per maggiori informazioni sull’attività da svolgere, occorre far riferimento ai documenti relativi alla gara per l’affidamento dell’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELL’ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E XXXXX
XXXXXXXXXX, pubblicato in data 03-05-2017.
La suddetta documentazione è consultabile all’indirizzo web: xxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx#xxxxxxx
Nello svolgimento del servizio l’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici del Committente e con il Responsabile del procedimento, che provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche.
Il presente incarico dovrà inoltre svolgersi in stretto coordinamento con la suddetta redazione dei progetti per garantire il rispetto dei tempi della fase della progettazione.
In qualsiasi momento del processo di verifica spetterà al Responsabile del procedimento segnalare eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell’incarico.
Il servizio comprende altresì la verifica della documentazione progettuale che dovrà essere revisionata dai progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione impartite dalla Stazione Appaltante ai progettisti sulla base delle risultanze delle verifiche, di cui agli appositi rapporti redatti dall'aggiudicatario.
3.1 Criteri generali della verifica
Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità; intendendosi per:
a) affidabilità:
1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
x. xxxxxx, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità;
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
3.2 Verifica della documentazione
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo sarà effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente, per ciascun livello della progettazione.
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della Regione Toscana ed i nuovi prezzi siano congrui, qualora non ricavati dai prezzari regionali;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS);
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione.
Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.
Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze in caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto.
Dovrà essere prodotto un primo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto.
Sulla base dei documenti contrattuali il Progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni.
Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Controllo (RFC) entro i successivi 15 giorni o in alternativa un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC).
Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa.
I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.
Riunioni
Si terranno eventuali riunioni, se rese necessarie per chiarimenti da fornire in contraddittorio, a valle dell’emissione dei rapporti intermedi di controllo (RIC). Le riunioni
verranno condotte anche per singola area tematica, al fine di rendere più efficace l’attività di riesame.
Alle riunioni parteciperanno i Progettisti e l’Organismo di Controllo. Le riunioni dovranno essere tenute con tempestività.
Gestione delle non conformità
A valle dell’emissione dei rapporti intermedi di controllo (RIC), in sede di riunione di riesame, verranno definite le azioni correttive in caso di non conformità.
Il Progettista dovrà applicare l’azione definita e la verifica da parte dell’Organismo di Controllo avverrà in sede di successivo step di verifica.
Rapporto Finale di controllo
Consisterà nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale revisionato e completo in ogni sua parte, della risoluzione di tutte le non conformità rilevate attraverso l’emissione dei vari rapporti intermedi di controllo.
Qualora dalla verifica finale del corpo progettuale revisionato e completo dovessero risultare non conformità ancora aperte, il Rapporto Finale di Controllo sarà emesso con esito negativo.
Per lo svolgimento della prestazione l’aggiudicatario dovrà avere costituito al proprio interno una Struttura tecnica dedicata all’attività di verifica dei progetti.
La Struttura dovrà includere:
1. un professionista in materia di componenti e sottosistemi edilizi;
2. un professionista in materia di ingegneria dei trasporti a guida vincolata;
3. un professionista in materia di ingegneria stradale;
4. un professionista in materia di ingegneria elettrotecnica ed impiantistica;
5. un professionista in materia di ingegneria strutturale e ponti;
6. un professionista in materia geotecnica e strutture di fondazione;
7. un professionista in materia di sicurezza;
8. un professionista in materia di ingegneria naturalistica e ambientale;
9. un professionista in materia di ingegneria idraulica;
10. un professionista in materia di geologia, idrologia e idrogeologia.
Una o più delle professionalità minime sopra indicate, con un massimo di tre, potranno far capo anche ad una stessa persona.
Potranno far parte della Struttura tecnica i soci attivi, i dipendenti e i consulenti del concorrente abilitati in accordo a quanto prescritto dall’ente di accreditamento.
Le singole professionalità costituenti la Struttura tecnica non devono aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello e non avere in corso e non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione.
Art. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per l’esecuzione della verifica degli studi di fattibilità e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica i tempi richiesti per le prestazioni sono i seguenti:
• 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna di ciascun progetto da validare all’aggiudicatario, per l’emissione dei rapporti intermedi di controllo (RIC);
• 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna di ciascun progetto revisionato da validare all’aggiudicatario, per l’emissione dei nuovi rapporti intermedi di controllo (RIC) o del Rapporto Finale di Controllo (RFC).
Nel caso di revisioni progettuali conseguenti alle Conferenze dei Servizi di cui all’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, successive all’emissione del primo RIC, il tempo massimo per la nuova verifica è pari a ulteriori 20 gg.
L’attività di verifica si intenderà chiusa con l’emissione, con esito positivo, del Rapporto Finale di Controllo (RFC) completo di tutte le revisioni progettuali resesi necessarie.
Analogamente, per l’esecuzione della verifica dei progetti definitivi ed esecutivi, il tempo massimo complessivo è quello sopra riportato.
Art 5 - RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi potranno essere oggetto di rideterminazione solo ed esclusivamente nel caso di aumento del costo complessivo dei lavori tale da comportare il superamento dei limiti di cui all’art.1 del presente Capitolato Tecnico. In tal caso il nuovo corrispettivo professionale sarà calcolato applicando le metodologie utilizzate per la determinazione dei corrispettivi di gara di cui all’allegato 1, attribuendo alle diverse categorie di lavori risultanti dal progetto gli importi derivanti dall’utilizzo della Tabella 3 del Disciplinare di gara ed il ribasso di gara.
Art. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIRENZE. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, la cui applicazione è richiamata dall’art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture comunali”. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 14 del presente Capitolato.
Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del D.P.R. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario deve essere munito, dalla data di stipula del contratto, di una polizza di responsabilità civile e professionale per la copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà avere un massimale pari ad € 1.500.000,00.
Nel caso in cui l’affidatario dell’incarico sia coperto da una polizza Professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai paragrafi precedenti per lo specifico intervento.
Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura indicata al comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
In riferimento alle opzioni di cui all’art. 1, per la sottoscrizione del relativo contratto sono richieste le medesime garanzie di cui al presente articolo.
Art. 9 - SUBAPPALTO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D. Lgs. 105/2016. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L. R. n.38/2007. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L. R. n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
In caso di esito negativo delle verifiche previste dal D. Lgs 50/2016 non si procede ad autorizzare il subappalto. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 80 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa.
In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 88 commi 4 bis e 4 ter, 92, comma 3 e 94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx.
Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del
D. Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, solo ed unicamente in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
Sono estesi al subappaltatore gli stessi obblighi dell’aggiudicatario con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
La Stazione Appaltante procede al pagamento del corrispettivo dei subappaltatori, fermo il rispetto della tempistica prevista dall’art. 13 del Capitolato, valida anche per il pagamento delle prestazioni dei subappaltatori, solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento per ciascuno step di pagamento di cui all’art. 13 del Capitolato, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire:
a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta.
Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b) del D.Lgs.50/2016, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.
Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo per l’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica
Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 11 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sarà effettuata dall’amministrazione entro 20 giorni dalla presentazione dei rapporti finali di controllo.
La verifica deve attestare che le attività siano svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell’Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.
Dell’esito della verifica è data immediata comunicazione all’aggiudicatario, mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.
Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni.
In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
Art. 12 – CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo, determinato dal prezzo offerto per l’attività all’aggiudicatario, avverrà, dopo l’effettuazione da parte del Comune di Firenze dell’attività di verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente punto, secondo la seguente ripartizione:
1. 10% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) dello studio di fattibilità, pronto, secondo insindacabile valutazione del RUP, per l’approvazione da parte dell’Amministrazione;
2. 40% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto di fattibilità tecnica ed economica, pronto, secondo insindacabile valutazione del RUP, per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
3. 20% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto di fattibilità tecnica ed economica revisionato sulla base delle prescrizioni della conferenza dei servizi;
4. 20% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) dello studio preliminare ambientale ai sensi della
L.R.T. 10/2010 s.m.i., che conterrà le valutazioni sui fattori ambientali, l’acquisizione di dati, le misure di rumore etc che si renderanno necessari per la conclusione del procedimento, nonché della documentazione per la Commissione Europea necessaria all’acquisizione dei finanziamenti POR_CreO_2014-2020 e FSC_2014-2020.
5. 10% dell’importo contrattuale all’avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.
Nel caso in cui il corrispettivo di cui al punto 1 non venga erogato per i motivi di cui all’articolo 2, per importo contrattuale deve intendersi la remunerazione prevista per la verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. In questa ipotesi la percentuale del primo importo che verrà corrisposto sarà pari al 50%, restando immutati i successivi step di pagamento.
Per l’esecuzione della verifica dei progetti definitivi ed esecutivi, la ripartizione del corrispettivo avverrà secondo la seguente ripartizione:
• 50% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto definito o esecutivo, pronto, secondo insindacabile valutazione del RUP, per la convocazione della conferenza dei servizi;
• 40% dell’importo contrattuale all’emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto definito o esecutivo revisionato sulla base delle prescrizioni della conferenza dei servizi;
• 10% dell’importo contrattuale all’avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.
La liquidazione dei compensi avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura e sarà disposta dalla Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture riscontrate conformi a quanto disposto nel presente capitolato oltre che alla normativa vigente in materia.
Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:
Comune di Firenze
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Via Mannelli n°119/i – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 01307110484.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.
In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 13 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 0000 x 000.
Il professionista si impegna pertanto ad effettuare eventuali pagamenti connessi al presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della Stazione Appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.
L’aggiudicatario si assume inoltre l’obbligo di inserire la clausola di tracciabilità dei pagamenti anche nei contratti di subappalto.
L’aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, nonché ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.
Art 14 - PENALI
La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario, nel caso in cui non consegni entro il termine indicato all’ art. 4, il rapporto attestante l’esito finale della verifica di ciascun progetto da validare, sarà soggetto alla penale pari all’1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale.
Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario.
15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.
Si considera grave inadempimento qualora si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l’applicazione di penali ai sensi del precedente art. 15 complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.
L’aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall’Amministrazione comunale.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale provvederà:
- a risolvere il contratto;
- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.
La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l’atto deve essere notificato all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.
La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro operatore economico. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 16 –CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
È consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 17 –TUTELA DELLA PRIVACY
Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13, comma 1 D. Lgs 196 del 30/06/2003 e xx.xx.:
- che i dati personali forniti dallo stesso saranno raccolti presso le strutture organizzative della committenza per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente per finalità inerenti la gestione del rapporto con il professionista.
- che le medesime informazioni potranno essere indicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
- di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196 tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ovvero di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.
L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e xx.xx.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato D.lgs. 196/2003 e xx.xx., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall’Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 15.
Art. 18 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto,
Art. 19 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’affidatario risponde direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o subappaltatori, nell’espletamento dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante, sollevando pertanto espressamente l’amministrazione aggiudicatrice, ed ogni singolo Comune partner coinvolto nell’esecuzione delle prestazione, da qualsiasi responsabilità che a riguardo gli venisse mossa.
L’affidatario ha l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’affidatario ha, inoltre, l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Ai fini dell’esecuzione delle attività richieste il soggetto aggiudicatario è obbligato a:
• garantire la realizzazione delle attività, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dalla Stazione Appaltante;
• accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
• rispettare i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico definiti e proposti in sede di gara;
• rispettare i tempi di attuazione previsti nel contratto, come stabilito nell’art. 4 del presente Capitolato;
• osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Stazione Appaltante.
Sono, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri e le spese per:
• garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• garantire il rispetto di tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sul lavoro, sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale;
• di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
• di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara in GUCE, GURI e sui quotidiani, ai sensi del DM MIT 02.12.2016, art. 5 co. 2 che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
In caso di reiterata mancata osservanza di quanto precedentemente indicato la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 16.
Art. 20 - AVVERTENZE
Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente accetta senza alcuna condizione tutte le norme espresse nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di gara, tra le quali anche la possibilità che la Stazione Appaltante non dia esecuzione alle opzioni di cui al precedente art. 1 del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento del servizio o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’individuazione del vincitore ove lo richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico.
Art. 21 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
Art. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del DLgs 56/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 23 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato tecnico, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016, alle Linee guida ANAC e ai decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, alla
L.R.T. 38/2007 ed relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008, al D.P.R. 207/2010 xx.xx. per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D. Lgs. n.50/2016, al
D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze, nonché alle norme speciali vigenti in materia di servizi e di contratti pubblici in genere e al Codice Civile, se ed in quanto applicabili che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Art. 24 - REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Si riportano i referenti tecnici interni all'Amministrazione Comunale di Firenze a cui fare riferimento nel corso della progettazione delle opere:
Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia Xxxxxxx 00000 - Xxx Xxxxxxxx, 000/0 - Xxxxx Xxxxxx
x Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Servizio: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
tel. 000 0000000 e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx
✓ Direttore per l’Esecuzione del Contratto nonché assistente al R.U.P.: Xxx. Xxxxx Xxxx