Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12/02/2015)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12/02/2015)
Indice
ART. 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi 3
ART. 2 - IMPIANTI SPORTIVI CONCEDIBILI IN USO A TERZI 3
ART. 3 - Modalità e criteri per la concessione a terzi di impianti sportivi 3
ART. 4 - Finalità di assegnazione dei beni immobili 4
ART. 5 - PRIORITA’ DI UTILIZZO 4
ART. 6 - Obblighi del concessionario 4
ART. 7 - Responsabilità del concessionario 4
ART. 9 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE 5
ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 6
CAPO 2 – CONCESSIONI ANNUALI 7
ART. 14 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE 7
ART. 15 - Modalità di richiesta 7
ART. 16 - modalita’ di pagamento 7
ART. 17 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 7
CAPO 3 – UTILIZZO TEMPORANEO 9
ART. 18 - Modalità di richiesta 9
ART. 19 - modalita’ di pagamento 9
CAPO 1 – PARTE GENERALE
ART. 1 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI
1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili a destinazione sportiva di proprietà comunale, pos- sono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Asso- ciazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune.
2. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, prin- cipalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessiona- rio e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
ART. 2 - IMPIANTI SPORTIVI CONCEDIBILI IN USO A TERZI
1. Il Comune di Palmanova destina i seguenti impianti sportivi all’utilizzo temporaneo da parte dei sog- getti terzi:
a) - POLISPORTIVO “XXXX XXXXXXXXX":
1) Pista e pedane di atletica
2) Campo di calcio di sfogo
3) Campo di calcio principale
4) Palestra
b) - PALESTRA SCUOLA MEDIA “ZORUTTI”
c) - “XXXX XXXXX” SCUOLA ELEMENTARE
2. Al fine di garantire la buona conservazione dell'impianto, il campo di calcio principale, salvo casi ecce- zionali, non viene concesso per allenamenti.
ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE A TERZI DI IMPIANTI SPORTIVI.
1. La concessione in uso a terzi degli impianti sportivi è effettuata nella forma della concessione ammini- strativa tipica.
2. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
a) - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
b) - la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
3. Il Comune si riserva comunque l'uso degli impianti per manifestazioni anche diverse dalle sportive in presenza di accordi a carattere continuativo con Società, Associazioni e Gruppi sportivi.
ART. 4 - FINALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI
1. I soggetti indicati all’art. 1 comma 1 possono richiedere al Comune la disponibilità dei beni immobili di proprietà comunale per le seguenti finalità.
a) - attività ricreative, sportive, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della pratica sportiva e la socialità;
b) - attività educative, didattiche e scolastiche;
c) - attività delle associazioni combattentistiche e d’arma;
d) - attività sportiva autonoma da parte di singoli cittadini residenti nel Comune
ART. 5 - PRIORITA’ DI UTILIZZO
1. La concessione all’utilizzo degli impianti sportivi, in caso di coincidenza, verrà autorizzata in ordine di precedenza, tenendo conto dell'importanza sportiva dell’Associazione, Società o Gruppo Sportivo richie- dente, dell'opportunità della manifestazione e nel rispetto dei sottoelencati criteri:
a) - sede della Società, Associazione o Gruppo Sportivo, nel territorio Comunale.
b) - svolgimento attività agonistica:
c) - numero effettivo di atleti interessati all’attività agonistica;
d) - affiliazione alle rispettive Federazioni;
e) - continua attività di Campionato;
f) - attività sportiva autonoma da parte di singoli cittadini.
2. Inoltre gli impianti possono essere utilizzati, accertate le priorità succitate e la disponibilità degli spazi, anche da singoli Cittadini.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. La concessione in uso a terzi degli impianti sportivi, così come sopra definiti, deve prevedere a carico del concessionario:
a) - l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo
b) - la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
c) - l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario degli impianti sportivi:
- è responsabile verso il Comune di ogni danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature assegnate o di- sponibili.
- è responsabile di ogni danno, tanto imputabile a essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, aven-
do essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
- ha l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli even- tuali spettatori.
- assume ogni responsabilità e onere relativamente ai danni da chiunque e comunque provocati in occa- sione dell’iniziativa per la quale i locali vengono concessi.
ART. 8 - DIVIETI
1. Il concessionario non potrà cedere il diritto di utilizzo a terzi. In tal caso l’Amministrazione si riserva la revoca della concessione rilasciata.
2. L’utilizzo dell’impianto da parte del concessionario è esclusivo con tassativo divieto di utilizzo promi- scuo.
3. Nel caso di concessione del campo di calcio principale per campionati ufficiali e tornei l’utilizzo degli spazi dell’attività relativi alla pratica dell’atletica leggera (pista e pedane), è consentito fino a un’ora pri- ma dell’inizio dell’attività sul campo stesso.
ART. 9 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
1. Le tariffe verranno determinate con deliberazione di Giunta Comunale in base:
a) - al costo unitario calcolato forfetariamente su spese di riscaldamento, condizionamento, illuminazio- ne, pulizie, attività di preparazione dei campi.
b) - alla presenza o meno della sede di Società, Associazione o Gruppo Sportivo ovvero della residenza nel caso di persone fisiche in territorio comunale.
2. La tariffa è applicata relativamente all’intera durata della concessione, comprese le fasi di allestimento e di riordino dei locali.
3. Le tariffe di utilizzo dei locali sono determinate secondo i seguenti criteri:
a) - Utilizzo a titolo gratuito
1) per le iniziative aventi scopi sociali, senza fine di lucro, tra cui a titolo esemplificativo le manife- stazioni patrocinate dall’Amministrazione, aventi carattere ricreativo o didattico;
2) per le iniziative promosse dalle scolaresche cittadine facenti capo all’Istituto Comprensivo di Palmanova e alla Parrocchia di Palmanova.
3) per le attività sportiva (educazione fisica) delle scolaresche cittadine facenti capo all’Istituto Comprensivo di Palmanova e alla Parrocchia di Palmanova previa autorizzazione riferita all'anno scolastico, durante le ore curricolari e in giornate da concordare con l'ufficio competente.
4) per le attività sportive svolte delle Istituzioni Militari, aventi sede nel territorio comunale dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in giornate da concordare con l'ufficio competente.
5) per iniziative organizzate e co-organizzate dal Comune
6) per casi del tutto particolari, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché debitamente
motivati, sentita la Giunta Comunale.
b) - Utilizzo soggetto a tariffa determinata
1) per attività sportive diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente comma;
2) per attività sportive svolte da Società, Associazione o Gruppo Sportivo che prevedono il paga- mento di una quota associativa costi da parte di utenti/iscritti;
3) per gli Istituti Scolastici e le Istituzioni Militari, non aventi sede nel territorio comunale.
ART. 10 -MODALITÀ D’USO
1. Il concessionario si impegna a usare i locali con diligenza, senza apportare alcuna modifica alle strutture, agli arredamenti e alla loro destinazione. Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme di prevenzione in- cendi e di sicurezza come prescritto dalla normativa vigente. Durante le attività organizzate nei locali conces- si, sarà cura e responsabilità del richiedente vigilare sulla corretta gestione dell’immobile.
2. I locali devono essere riconsegnati nello stato in cui si trovavano prima della concessione degli stessi.
3. A utilizzo avvenuto, gli spazi dell’attività sportiva, gli spogliatoi e i locali di servizio, dovranno essere re- stituiti in perfette condizioni.
4. Il materiale occorrente allo svolgimento dell’attività sportiva dovrà essere posto in opera dagli interes- sati e rimosso a cura del concessionario a seguito della conclusione dell’attività. Tale onere vale tanto per l'attrezzatura privata quanto per quella di proprietà comunale.
ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione:
a) - per motivi di ordine pubblico;
b) - per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale. In tal caso viene restituita al concessionario la tariffa eventualmente pagata, senza che lo stesso possa vantare alcun diritto al risarcimento di dan- ni provocati dal mancato utilizzo dei locali.
c) - per inadempienze alle prescrizioni del presente Regolamento, previa comunicazione scritta da parte del Comune.
d) - qualora si dovessero verificare atti lesivi agli impianti, o episodi di grave comportamento e nel caso che gli impianti medesimi vengano adoperati per scopi diversi per i quali sono stati concessi.
ART. 12 - NORMA FINALE
1. Allo scadere del periodo di concessione, il concessionario dell’impianto sportivo ha diritto a essere preferito ai terzi ai fini del rinnovo del rapporto, fatte salve particolari ragioni di pubblico interesse nonché l’ipotesi di mancata osservanza degli obblighi contrattualmente previsti.
2. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di ogni genere degli impianti sportivi e relativi impianti e
attrezzature.
3. L’Amministrazione Comunale nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'attività sportiva soggetta a concessione.
CAPO 2 – CONCESSIONI ANNUALI
ART. 13 - DEFINIZIONE
1. Le concessioni annuali si riferiscono al periodo temporale della stagione sportiva o di campionato.
ART. 14 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE
1. L'Amministrazione Comunale, previo eventuali accordi con le Associazioni, Società o Gruppi sportivi inte- ressati, provvede entro il 30 agosto di ogni anno alla formazione di un calendario di assegnazione per l'uso dei vari impianti alle Associazioni, Società o Gruppi sportivi che ne faranno richiesta.
ART. 15 - MODALITÀ DI RICHIESTA
1. Le richieste di uso annuali sono presentate al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di cui al precedente art. 14, su apposito modulo predisposto dall’ufficio competente al rilascio della concessione, nel quale dovranno essere chiaramente riportate le indicazioni complete del richiedente, l’indicazione del delegato per i rapporti con recapiti telefonici, gli orari e il genere dell’iniziativa, il titolo della manifestazio- ne, il periodo di utilizzo.
2. L’uso è subordinato ad apposito atto di concessione rilasciato dal TPO competente, sentito l’Assessore competente.
3. Nel caso di presenza di più richieste coincidenti la concessione all’utilizzo degli impianti sportivi, avver- rà in applicazione del precedente articolo 5.
4. Nella domanda di concessione diretta all’ufficio competente, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere ogni responsabilità ai sensi del precedente articolo 7 e di assumere gli oneri tariffa- ri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
ART. 16 -MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. I concessionari che usufruiscono degli impianti assumono l'onere delle spese, come da tariffe definite all’articolo 9, le quali verranno richieste dall’ufficio comunale incaricato della gestione amministrativa con cadenza trimestrale.
2. L’importo richiesto e calcolato come sopra dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data della richie- sta di versamento.
3. La richiesta di versamento avverrà tramite posta elettronica.
ART. 17 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione verrà sospesa in caso di mancato pagamento dei canoni dovuti per due trimestri.
2. La sospensione della concessione verrà revocata entro 10 giorno dal ricevimento del pagamento.
3. Nel periodo di sospensione dell’attività, l’Amministrazione potrà concedere gli spazi sportivi a terzi secondo quanto disciplinato al successivo Capo 3.
CAPO 3 – UTILIZZO TEMPORANEO
ART. 18 - MODALITÀ DI RICHIESTA
1. Le richieste di uso temporaneo sono presentate al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, su apposito modulo predisposto dall’ufficio competente al rilascio della concessione, nel quale dovranno essere chiaramente riportate le indicazioni complete del richiedente, l’indicazione del delegato per i rapporti con recapiti telefonici, gli orari e il genere dell’iniziativa, il titolo della manifestazione, il perio- do di utilizzo.
2. L’uso è subordinato ad apposito atto di concessione rilasciato dal TPO competente, sentito l’Assessore competente.
3. Nel caso di presenza di più richieste coincidenti la concessione all’utilizzo degli impianti sportivi, avver- rà in applicazione del precedente articolo 5.
4. Nella domanda di concessione diretta all’ufficio competente, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere ogni responsabilità ai sensi del precedente articolo 7 e di assumere gli oneri tariffa- ri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
ART. 19 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. I concessionari che usufruiscono degli impianti assumono l'onere delle spese, come da tariffe definite all’articolo 9.
2. L’importo richiesto e calcolato come sopra dovrà essere versato prima del rilascio della concessione.