Orme di Kajal
Allevamento Amatoriale per la selezione del cane di Terranova
Orme di Kajal
Contratto di Cessione Cucciolo di Terranova
Questo accordo, che consta di 3 pagine, compreso allegato, e’ stato stipulato in data tra :
1) Allevamento Amatoriale Cani di Terranova “Orme di Kajal”
di Xxxxxxxx Xxxxxxx – Via Due Principati, 210 – 00000 Xxxxxxxx ( Allevatore)
e
2)
(Acquirente)
L’accordo tra le parti prevede, dalla data di sottoscrizione, la cessione del cane descritto al punto successivo :
1) DESCRIZIONE DEL CANE
Il cucciolo oggetto del presente contratto e’ cosi’ descritto :
• NOME nato il
• TATUAGGIO/Microchip
• RAZZA : Terranova
• SESSO □ M □ F
• PADRE
• MADRE
2) CONDIZIONI DI CESSIONE
a) Alla data dell’accordo il cucciolo identificato nella sezione 1) e’ in ottime condizioni di salute e privo di patologie contagiose. L’Allevatore dichiara che lo stesso cane e’ stato sottoposto a controllo veterinario. L'acquirente dichiara di avere ricevuto esaustivi chiarimenti circa lo stato di salute dei genitori.
b) Si applicano al presente contratto le garanzie di cui agli artt. 936 e segg. delle norme regolamentari per l’acquisto dei cuccioli depositati presso le Camere di Commercio. ( Allegato 1 alla presente di cui il compratore dichiara di aver preso visione )
c) In caso di lesioni o morte del cucciolo per infortunio, in caso di furto o smarrimento nessun rimborso potra’ essere richiesto all’Allevatore indipendentemente dalla data in cui si sia verificato l’evento. Si consiglia una copertura assicurativa per tali rischi.
d) L’Acquirente al momento della cessione e’ completamente soddisfatto e rinuncia a qualunque reclamo concernente la conformazione del cucciolo e l’apparenza estetica concernente lo standard della razza, in relazione all’eta’.
3) VACCINAZIONI
Il cucciolo e’ stato sottoposto ad almeno due vaccinazioni cosi’ come riportato nel libretto sanitario consegnato all’acquirente.
L’Acquirente si impegna a completare il ciclo di vaccinazioni cosi’ come indicato dall’Allevatore e a rispettare meticolosamente il calendario vaccinale previsto per il cucciolo in tutta la sua vita.
4) PEDIGREE
L’Allevatore dichiara di aver espletato le procedure nei tempi e nelle modalita’ previste dall’Enci per l’iscrizione del cucciolo nel libro Origini Italiano, e provvedera’ ad inviare, appena ricevuto dall’Enci, il certificato all’Acquirente.
5) MANTENIMENTO DEL CUCCIOLO/ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA
Il cucciolo viene consegnato accompagnato da libretto sanitario che attesta le vaccinazioni effettuate. L’acquirente avra’ la responsabilita’ di detenere il cucciolo nelle migliori condizioni possibili, alimentari ed igieniche, cosi’ come la razza specifica richiede, nonche’ la responsabilita’ circa la crescita del cane in un ambiente che ne faciliti la piena maturazione psico-fisica in relazione alla tipicita’ della razza. L’acquirente si impegna altresi’ alla registrazione del cucciolo presso l’Anagrafe canina del proprio comune di residenza.
6) DIRITTI DI MONTA DELL'ALLEVATORE : In caso di cessione di cucciolo di sesso maschile, l'Allevatore si riserva la possibilità di utilizzare a titolo gratuito il cane ceduto per accoppiamenti con cagne di sua proprietà. Qualora l'Allevatore proponga all'acquirente, ai fini dell'accoppiamento, cagne di proprietà di terzi e l'acquirente accetti, i compensi/diritti di monta vanno equamente ripartiti tra Allevatore ed acquirente.
7) FORO COMPETENTE Il foro competente per ogni controversia legata al presente accordo e’ il Foro di Avellino
DATA,
L’Allevatore L’Acquirente
Xxxxxxxx Xxxxxxx ------------------------------------
Per approvazione di tutte le clausole del presente contratto, in particolare di quelle contrassegnate dal punto 2b), 2c), 2d), 6) e 7)
L’Allevatore L’Acquirente
Xxxxxxxx Xxxxxxx ------------------------------------
Allegato 1
(ESTRATTO DEL TESTO DEPOSITATO PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE)
Art. 936
Vizi da risoluzione del contratto:
1. malattia acuta febbrile in atto
2. rabbia
3. cimurro
4. gastroenteriti infettive
5. epatite infettiva
6. tosse infettiva da canile
7. leptospirosi del cane
8. rogna
9. micosi e tricofitosi
10. tubercolosi clinicamente manifesta
11. tetano
12. piroplasmosi
13. filariasi
14. toxoplasmosi
15. malformazioni palesi
16. rachitismpo
17. osteomielite
18. epilessia
19. malformazioni nascoste
20. diplasia dell'anca (per cani acquistati almeno a 5 mesi di età)
Art. 937
Durata della garanzia e decorrenza. Per vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la garanzia è di due giorni Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'art. 936 la garanzia è di giorni 8 Per i vizi di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30 La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.
Art. 938
Denuncia di vizi. Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art. 937. La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o lettera raccomandata o con citazione giudiziaria. In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.
Art. 939
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro sei giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile municipale. Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, s'intende risolto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 940
Consegna del certificato di cui agli Artt. 933-934 Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro otto giorni dalla consegna del cane; se il cane è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto un anno. Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 941
Mediazione. Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore. Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.
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