Contratto di Locazione Finanziaria N.
rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
DEFINIZIONI
ESTRATTO DI POLIZZA - GARANZIA FINANZIARIA GAP AUTO
Contratto di Locazione Finanziaria N.
Assicurato: l’intestatario del contratto di locazione finanziaria auto e/o veicoli commerciali con peso a pieno carico fino a 35 quintali, emesso dalla Contraente, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla Garanzia Finanziaria Gap Auto. Assicuratore: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Beneficiario: la Contraente che ha accettato. Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione. Contraente: Locat S.p.A. Data Iniziale: la data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria auto o veicolo commerciale concesso dalla Contraente. Data di Scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il primo degli eventi previsti nel successivo Art. 2 – “Decorrenza durata e cessazione delle garanzie”; Furto Totale del veicolo: il furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni dalla data di denuncia sporta alla Pubblica Autorità; Distruzione del veicolo per Danno Totale: la distruzione dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro. Parti: Contraente, Assicurato, Assicuratore. Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra le Parti. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Art. 1. Oggetto della copertura La Garanzia Finanziaria Gap Auto è operante a seguito di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria. Art. 2. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie. La garanzia assicurativa decorre dalla data iniziale ed avrà durata pari a quella del contratto di locazione finanziaria, con un massimo di 60 mesi. La garanzia si estingue: - alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria; - in caso di alienazione del cespite da parte della Contraente; - in caso di liquidazione della prestazione assicurativa prevista della presente Polizza; - in caso di mancato pagamento del premio. Il locatario può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione alla Contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il locatario avesse già corrisposto il premio assicurativo, l’Assicuratore provvederà al suo rimborso, al netto della tassa di assicurazione, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di recesso. Art. 3. Somme assicurate e massimali L'Assicuratore liquiderà al Beneficiario, in caso di sinistro derivante da Furto Totale o Distruzione a seguito di Danno Totale, un importo pari al 10% (diecipercento) del valore del bene locato, IVA esclusa, risultante dal contratto originario di locazione finanziaria. Per ciascun contratto di locazione finanziaria assicurato, la prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 4.000,00. La prestazione relativa al furto totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla distruzione del veicolo per danno totale. In ogni caso la prestazione garantita dall'Assicuratore non potrà mai essere superiore al credito vantato dalla Contraente nei confronti dell’Assicurato al momento del sinistro, relativamente allo specifico contratto assicurato. Art. 4. Esclusioni La Garanzia Finanziaria Gap Auto non è operante in caso di sinistro causato da: 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); 2. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; 3. atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; 4. partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; 5. trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; 6. trasporto di cose o animali; 7. guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 8. guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 9. xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o | 10. circolazione “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati. La garanzia non è inoltre operante in caso di: 11. veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); 12. veicoli privi di assicurazione Incendio e Furto (per il solo caso di sinistri conseguenti a Furto Totale e distruzione per danno totale a seguito di Incendio). Art. 5. Beneficiario delle prestazioni Beneficiario delle prestazioni è la Contraente, che accetta. Gli importi versati dall'Assicuratore alla Contraente verranno da quest'ultima utilizzati al fine di ridurre od estinguere il credito complessivo vantato nei confronti del locatario o, computati quale anticipo per una nuova operazione di locazione finanziaria auto, veicolo commerciale concessa dalla Contraente allo stesso locatario. Art. 6. Premi dell'assicurazione Il premio è mensile e l’importo e le modalità di pagamento sono indicati nel contratto di locazione finanziaria. Art. 7. Modifiche della polizza Le eventuali modifiche della Polizza devono essere approvate per iscritto da parte dell’Assicuratore e della Contraente. Art. 8. Denuncia dei Sinistri I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto dall’Assicurato alla Contraente nei termini previsti dal contratto di locazione finanziaria. Eventuali pregiudizi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Contraente, non sono a carico dell'Assicuratore né della Contraente. In particolare i documenti necessari per la valutazione del sinistro sono: in caso di Furto Totale del veicolo a) copia di denuncia di Furto Totale del veicolo sporta presso la Pubblica Autorità; b) copia del contratto di locazione finanziaria auto, veicolo commerciale oggetto del sinistro; c) copia della raccomandata inviata dalla Contraente al locatario per estinzione anticipata del contratto di locazione; d) in caso di successivo ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento rilasciato dalle competenti Autorità. e) documento che attesti la perdita di possesso del veicolo rilasciato dagli Enti preposti. in caso di Distruzione del veicolo per Danno Totale f) copia del verbale di distruzione del veicolo per danno totale rilasciato dalla Pubblica Autorità, in difetto la dichiarazione sostitutiva della Contraente attestante la distruzione del veicolo per danno totale; g) copia del contratto di locazione finanziaria auto, veicolo commerciale oggetto del sinistro; h) il documento di conteggio per estinzione anticipata della locazione finanziaria auto, veicolo commerciale oggetto del sinistro; i) documento che attesta la presa in carico del veicolo presso un demolitore ufficiale. Disposizioni comuni: L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti o documentazioni per la liquidazione del sinistro. Art. 9. Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare i sinistri entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art.8 punti a), b), c) in caso di Furto Totale del veicolo e di cui ai punti f), g), h), i) in caso di distruzione del veicolo per danno totale. La Contraente dovrà fornire all'Assicuratore entro 180 giorni dalla data di denuncia del sinistro la documentazione di cui all'Art.8 punto e) ancorché la liquidazione del sinistro sia già avvenuta. In difetto, la Contraente si obbliga a restituire all'Assicuratore, nel termine di 30 giorni, le somme già percepite a titolo di anticipo liquidazione sinistri. Art. 10. Estensione Territoriale La garanzia ha validità nell’Unione Europea e nei Paesi figuranti nella Carta Internazionale di Assicurazione. Art. 11. Imposte ed Oneri Fiscali Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato. Art. 12. Legge Applicabile La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 13. Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza il Foro competente sarà quello dell’Assicurato. |
SI’ domando di aderire all’assicurazione GAP AUTO che prevede a favore del Beneficiario il versamento di un capitale in caso di Furto Totale o Distruzione Totale del veicolo locato, così come: - definito nell’estratto delle Condizioni Generali di Polizza sopra riportato che ho letto e accetto integralmente; - indicato nell’Allegato al contratto di Locazione Finanziaria denominato “Garanzie Assicurative”. Data, ……………………………………. L’Utilizzatore……………………………………………………………. (timbro e firma) |