ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Regione Piemonte Assessorato all’Istruzione, Sport e Turismo e Assessorato al Lavoro e
alla Formazione Professionale
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.2, comma 3 del
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87
TRA
LA REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE GENERALE
VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
VISTA la legge 15.3.1997, n.59, con la quale si attribuiscono autonomia e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l’art. 138, che delega alle Regioni funzioni in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché la programmazione, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica;
VISTO l’art. 6, comma 4, del D.P.R. del 12 luglio 2000, n. 257, relativo ai “Passaggi tra i sistemi”;
VISTA l’O.M. del 3 dicembre 2004, n. 87, relativa a alle “Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione”.
VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;
VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall’art.64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296”, nonché il successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;
VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27/07/2011, riguardante la definizione delle aree professionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005; ;
visto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di cui al D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005;
visto il Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell’Accordo sopra citato;
vista la D.G.R. n. 36-2896 del 14/11/2011 di recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, di cui agli Accordi sopra citati, che fornisce indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e Formazione professionale e per il sistema degli standard regionali;
VISTA l’Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l’art.2, comma 3, in base al quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all’art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;
VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;
VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;
VISTA la C.M. 29/12/2011, n. 110, che ha fissato al 20 febbraio 2012 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche;
VISTA l’Intesa in merito all’adozione delle Linee Guida di cui all’art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all’Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all’Intesa medesima;
VISTO in particolare il comma 1 del capo VII dell’Allegato A , che prevede in fase di prima attuazione delle linee guida accordi territoriali tra le singole Regioni ed i competenti Uffici scolastici regionali, indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell’ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP;
considerato l’Accordo sottoscritto il 28/02/2011 tra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione nell’anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87;
RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell’intera materia da parte della Regione Piemonte, si renda necessario disciplinare l’offerta sussidiaria degli istituti professionali per l’anno scolastico 2012/13 per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione, anche in considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’iscrizione alle prime classi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
SENTITE le Province; INFORMATE le XX.XX.;
SENTITO il Tavolo di concertazione tra la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, le Province piemontesi, le autonomie scolastiche, le agenzie formative e l’Usr del Piemonte istituito con dgr 104-12938 del 2/12/2009
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità dell’accordo
1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali della Regione Piemonte che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all’offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell’art.2, comma 3 del
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.
2. L’offerta sussidiaria degli Istituti professionali è finalizzata all’integrazione, ampliamento e differenziazione dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto/dovere di istruzione e formazione in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche nell’ottica del contrasto e della prevenzione della dispersione scolastica.
3. Nell’ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell’Allegato “A” all’Intesa 16 dicembre 2010, le parti concordano circa la prosecuzione del sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all’Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all’Allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 27 luglio 2011, in relazione all’indirizzo di studio frequentato e in coerenza con le opzioni relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. L’offerta sussidiaria integrativa deve porsi in continuita’ con l’offerta degli anni precedenti. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricula, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.
5. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, compreso l’eventuale assegnazione di personale in soprannumero:
• personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
• caratterizzazione dell’offerta, in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio;
• determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
• riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e nel rispetto delle condizioni definite con determinazione n. 151 del 16.03.2011.
Art. 2 - Programmazione dell’offerta formativa
1. Nell’ambito della programmazione territoriale, la Regione Piemonte, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 3 - Istituti professionali destinatari dell’Accordo
1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti professionali della Regione Piemonte che delibereranno di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario e si impegneranno a:
1. utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità ai fini del potenziamento delle aree disciplinari professionalizzanti nell’ambito delle condizioni definite dalla Regione Piemonte in accordo con l’Ufficio scolastico piemontese ed eventuali altre risorse;
2. riconoscere piena equipollenza, anche al fine del proseguimento al quarto anno, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.
2. Con successivo atto della Regione su proposta delle Province, verrà approvato l’elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario e per ognuno di essi le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate. Gli istituti autorizzati al rilascio della qualifica con determinazione n. 385 del 08.07.2011 si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell’anno 2012/2013 per le medesime qualifiche, salvo rinuncia esplicita. Gli istituti che vorranno essere autorizzati al rilascio di nuove o diverse qualifiche rispetto a quelle indicate nella citata determinazione dovranno attenersi alle modalità definite dalla determinazione n. 151 del 16.03.2011, nei termini che verranno comunicati dalla Regione. La Regione Piemonte aggiornerà l’elenco degli Istituti autorizzati al rilascio delle qualifiche.
Art. 4 - Xxxxx finali e certificazione
1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Piemonte, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.17 e all’art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.
Art. 5 - Determinazione degli organici
1. L’utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all’Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
2. La realizzazione dell’offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti professionali, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica statale complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione di tale offerta sussidiaria.
3. Le classi iniziali degli istituti professionali, di cui all’elenco approvato dalla Regione con proprio atto, di cui al punto 2. dell’art. 3 del presente accordo, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del criterio in precedenza descritto. L’organico dell’Istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
4. L’organico statale assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all’art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.
5. L’organico assegnato agli Istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l’attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.
Art. 6 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi
1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell’Allegato “A” all’Intesa 16.12.2010, con particolare riguardo:
a) alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché all’agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all’armonizzazione degli ordinamenti dell’Istruzione Professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, concernenti in particolare:
- le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, anche in rete con le istituzioni formative, per l’applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del MIUR n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell’Istruzione Professionale ed aree formative dell’Istruzione e Formazione Professionale;
b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
- tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
- laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
- interventi territoriali di orientamento;
- azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.
Art. 7 - Aspetti finanziari
1. L’erogazione dell’offerta sussidiaria da parte degli Istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all’erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli istituti professionali anche per le classi ove si realizza l’offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri relativi alle commissioni degli esami di qualifica sono a carico della Regione Piemonte, per le qualifiche che verranno rilasciate a partire dall’anno scolastico 2014/15.
Art. 8. – Accreditamento
1. Le istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale triennale in regime sussidiario, debbono essere accreditate dalla Xxxxxxx Xxxxxxxx.
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx si impegna, con successivo atto, a definire un regime di accreditamento finalizzato esclusivamente al rilascio delle qualifiche triennali da parte degli Istituti professionali.
3. Nelle more dell’adozione di tale atto, si considereranno provvisoriamente accreditati gli istituti professionali che avranno deliberato di rilasciare le qualifiche professionali triennali alle condizioni di cui all’art. 3, comma 1 del presente accordo.
Art. 9 - Monitoraggio e valutazione
1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Piemonte, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell’INVALSI, dell’ANSAS, dell’ISFOL e dell’IRES Piemonte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell’ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell’offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell’INVALSI, in accordo con la Regione Piemonte.
Art. 10 - Norme finali
1. Il presente Accordo ha validità per l’anno scolastico 2012/2013.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell’Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all’Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all’Intesa medesima.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino, addì ………………..
Per la Regione Piemonte
L’Assessore all’Istruzione, Turismo e Sport L’Assessore al Lavoro e alla Formazione
Professionale
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Il Direttore Generale
Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx