Contratto di Assicurazione per Autovetture e Autotassametri
AXA MPS
GUIDARE PROTETTI
FASCICOLO INFORMATIVO
Mod. ATD/AA/GP 0035/01 Ed. 04/2016
Contratto di Assicurazione per Autovetture e Autotassametri
per la Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture; per i rischi accessori (Incendio, Furto, Cristalli, Tutela legale, Eventi naturali,
Kasko, Minicollisione, Assistenza, Infortuni, Atti vandalici
ed Eventi sociopolitici).
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del glossario e delle Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, o dove prevista,
della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Gruppo Assicurativo AXA Italia
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 000000000, Fax: x00 00 00000000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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Da rete fissa costo della chiamata di € 0,0617 alla risposta € 0,0266 al minuto IVA inclusa. Per chiamate da rete mobile il costo dipende dall'operatore telefonico.
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Nota informativa al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione
dei veicoli a motore Settore Autovetture e Autotassametri
Mod. ATD/AA/GP 0035/02 Ed. 04/2016
Sezione RCA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile effettuare sul sito Internet di AXA MPS Danni un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da AXA MPS Danni.
A) Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA.
b) La Sede Legale è in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Xxxxxx.
La Direzione generale è in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Xxxxxx.
c) Recapito telefonico: x00 00 00 000 0; numero verde 800 231 187; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) AXA MPS Xxxxx è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)
Patrimonio Netto | Capitale Sociale | i.v. | Riserve Patrimoniali | Indice | di Solvibilità* |
E 65,73 | E 39,00 | E 10,72 | 201% |
* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Nota informativa - Responsabilità Civile
B) Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte
Con il contratto AXA MPS Guidare Protetti è offerta la copertura per il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Per maggiori dettagli sulla copertura si rinvia all'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Si invita inoltre a prendere visione di quanto riportato nelle Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, nelle quali sono indicate le estensioni automatiche alla copertura di Responsabilità Civile prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria.
AXA MPS Guidare Protetti è acquistabile anche in abbinamento a un dispositivo satellitare che, mediante l’installazione presso officina autorizzata e l’attivazione a bordo del veicolo di un impianto GPS, approvato da AXA MPS Danni, è finalizzato alla ricostruzione dinamica dell’incidente (Clausola Speciale BB – Formula Drive Box).
Per le autovetture AXA MPS Xxxxx propone la formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in 28 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.
Per i rimorchi e i carrelli di autovetture identificati con targa propria AXA MPS Xxxxx assicura il rischio statico come meglio descritto alla Condizione Particolare Rischio Statico della sezione A – Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Per questi veicoli AXA MPS Danni adotta la formula tariffaria Fissa, che non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.
Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
• nel caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente;
• ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato;
• ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.
Nota informativa - Responsabilità Civile
Rinuncia alla rivalsa
AXA MPS Xxxxx rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subìte dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
AXA MPS Xxxxx inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:
• nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subìti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Limitazione della rivalsa
Nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope AXA MPS Danni eserciterà la rivalsa di quanto risarcito al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per sinistro.
Sono inoltre previsti casi di sospensione e limitazione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 1 – Estensione territoriale, 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione; A.1
– Oggetto dell'assicurazione, A.2 – Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria x.x.xxxx, della Sezione A – La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, AXA MPS Danni, nei casi previsti dalle esclusioni e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è soggetta a franchigie né scoperti. Relativamente ai massimali assicurati, AXA MPS Xxxxx si impegna a corrispondere, entro i limiti indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, secondo la scelta di una delle seguenti combinazioni, e che tuttavia non potranno eccedere i seguenti limiti:
Nota informativa - Responsabilità Civile
Opzioni Massimale per sinistro con il sottolimite di
A | E 6.000.000,00 | E 5.000.000,00 E 1.000.000,00 | Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati |
B | E 12.000.000,00 | E 10.000.000,00 E 2.000.000,00 | Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati |
C | E 18.000.000,00 | E 15.000.000,00 E 3.000.000,00 | Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati |
D | E 25.000.000,00 | E 25.000.000,00 E 25.000.000,00 | Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati |
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
• danno provocato per danni a persone € 4.000.000
• risarcimento a favore del terzo € 4.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
• danno provocato per danni a persone € 6.000.000
• risarcimento a favore del terzo € 5.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato).
Avvertenza. Ai sensi dell'art. 8 – Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione Il contratto ha durata annuale. Le regole sulla evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.
Il contratto non può essere prorogato tacitamente.
AXA MPS Xxxxx si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza. Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Danni, della relativa quietanza. In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
3.1 Estensioni della copertura (eventuale)
Si rimanda all'art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione della sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione e alle Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si rimanda all'art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 – Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
Nota informativa - Responsabilità Civile
Avvertenza. Eventuali cause di nullità sono regolamentate ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.
6. Premi
Periodicità e frazionamento. Il premio è annuale con possibilità di frazionamento semestrale gravata da maggiorazione del premio del 3%.
Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente, assegno circolare, assegno bancario, bonifico, contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore) e Carta di Credito.
Determinazione del premio: il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da AXA MPS Danni all'Intermediario.
Avvertenza. In caso di risoluzione anticipata del rischio per vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, nonché per furto, rapina, appropriazione indebita, AXA MPS Danni restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo, art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/ rapina/appropriazione indebita del veicolo e all'art.11 - Cessazione di rischio delle Norme che regolano l 'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
7. Informativa in corso di contratto
AXA MPS Xxxxx trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
stesso, una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni:
• data di scadenza del contratto;
• le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto o contattando lo Smart Center di AXA MPS Danni.
8. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito
AXA MPS Xxxxx, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente e dell’Avente diritto, nell’area riservata del sito xxx.xxx-xxx.xx, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Per le modalità di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. La classe di merito di conversione universale c.d. C.U. riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratto RCA di ciascuna Società di assicurazione.
9. Recesso
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla
Nota informativa - Responsabilità Civile
conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R., come meglio descritto all'art. 7 - Diritto di ripensamento delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art.2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questa azione.
11. Regime fiscale
Il contratto è gravato dall'imposta sulle assicurazioni nella misura disposta dalla normativa in vigore e il cui importo è indicato in polizza. Si rinvia all’art. 15 – Imposte e Tasse delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
È dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) nella misura disposta dalle attuali normative e il cui importo è indicato in polizza.
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Procedura per il risarcimento del danno
Affinché si possa applicare la procedura di risarcimento diretto stabilita dagli artt. 149 e 159 del Codice delle Assicurazioni, devono ricorrere le condizioni di seguito riportate:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. In tali casi, per la procedura liquidativa si rinvia agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera A) dell'articolo A.9 - Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Per tutte le altre fattispecie di sinistro si rinvia all'art.148 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera C) dell'art. A.9 – Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.
La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa
Nota informativa - Responsabilità Civile
la presentazione in via telematica.
Sul sito internet (xxx.xxx-xxx.xx) sono indicati i centri di liquidazione sinistri.
AXA MPS Xxxxx, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:
• 90 giorni, in caso di lesioni;
• 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
• 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.
13. Incidenti stradali con controparti estere
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:
• se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
• se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero”artt.151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
Si rimanda anche all'art. A.11 – Incidenti stradali con controparti estere della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Precisiamo che in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx - xxx.xxxxxx.xx.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per uno o più sinistri
Come previsto dalle Condizioni aggiuntive sulla Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture,al fine di evitare l'applicazione del Malus il Contraente potrà, all'atto del rinnovo del contratto, decidere di rimborsare i sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
I rimborsi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
• a Consap – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx), se il sinistro è stato liquidato con procedura di risarcimento diretto;
• a AXA MPS Xxxxx per tutti gli altri sinistri.
Nota informativa - Responsabilità Civile
In tal caso AXA MPS Xxxxx provvederà all’invio alla Banca dati delle informazioni aggiornate.
15. Accesso agli atti dell'Impresa
L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.
Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
• decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
• decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito;
• decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
• in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato.
Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale che ne costituisce il motivo della proposizione. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia un terzo a promuoverla in nome e per conto dell'interessato.
Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS.
Nota informativa - Responsabilità Civile
16. Reclami relativi al contratto
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
mail: xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx
pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Xxxxxxx Xxxxxxxx Reclami - Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
fax: x00 00 00 000 000
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura di AXA MPS Danni fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00 00 000 000 o 00 00 000 000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/XXX IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata da AXA MPS Xxxxx oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.
AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo.
Per attivare la procedura è necessario rivolgere a AXA MPS Xxxxx un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.
AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro
Nota informativa - Responsabilità Civile
ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere a AXA MPS Xxxxx la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare a AXA MPS Xxxxx la volontà di dare avvio alla stessa.
AXA MPS Xxxxx provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx-xxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte di AXA MPS Danni, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
AXA MPS Xxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L’Amministratore Delegato
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Data ultimo aggiornamento del presente documento: 15/03/2016
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 000000000, Fax: x00 00 00000000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
Nota informativa al contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
Settore Autovetture e Autotassametri
Mod. ATD/AA/GP 0035/03 Ed. 04/2016
Sezione Danni al veicolo
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prende- re visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA.
b) La Sede Legale è in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Xxxxxx.
La Direzione generale è in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: x00 00 00 000 0; numero verde 800 231 187; sito internet: www. xxx-xxx.xx e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) AXA MPS Xxxxx è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministe- ro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)
Patrimonio Netto | Capitale Sociale | i.v. | Riserve Patrimoniali | Indice | di Solvibilità* |
E 65,73 | E 39,00 | E 10,72 | 201% |
* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvi- bilità richiesto dalla normativa vigente.
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
B) Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Con il contratto AXA MPS Guidare Protetti sono offerte, oltre alla copertura per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le seguenti garanzie accessorie: Assi- stenza, Tutela legale, Cristalli, Infortuni del conducente, Protezione Plus, Incendio, Furto, Eventi naturali, Minicollisione, Kasko, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Danni da animali selvatici o randagi.
Limitatamente ai rimorchi e carrelli di autovetture, l'offerta è limitata alle sole garanzie Incendio e Furto.
Per maggiori dettagli sulle garanzie accessorie, si rimanda alla sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Le garanzie sono prestate con alcune limitazioni o esclusioni ai sensi degli articoli 1 – Estensione territoriale delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di assicurazione, B.1 Esclusioni della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione e degli articoli relativi alle singole garanzie come di seguito meglio specificato:
Garanzia | Articolo delle esclusioni/limitazioni |
Assistenza* | b. Estensione territoriale; c. Operatività della garanzia |
Assistenza/Assistenza Plus** | Validità ed operatività delle prestazioni; Estensione territoriale |
Tutela Legale* | a. Estensione territoriale; d. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; g. Esclusioni |
Tutela Legale** | b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; e. Esclusioni; f. Estensione territoriale |
Cristalli* | a. Esclusioni |
Cristalli/Cristalli Plus** | a. Esclusioni |
Infortuni del conducente | c. Persone non assicurabili; d. Esclusioni |
Protezione Plus | Indicato nelle singole sottocoperture |
Incendio | a. Esclusioni; c.1 Esclusioni relative all'art. c Ricorso terzi da incendio |
Incendio** | x. Xxxxxxxxxx; c.1 Esclusioni relative all'art. c Ricorso terzi da incendio |
Furto | a. Esclusioni |
Eventi Naturali e sociopolitici* | x. Xxxxxxxxxx |
Eventi Naturali** | a. Esclusioni |
Atti vandalici | a. Esclusioni |
Atti vandalici e eventi sociopolitici** | x. Xxxxxxxxxx |
Minicollisione | a. Esclusioni |
Kasko | a. Esclusioni |
* Garanzia prevista per preventivi rilasciati entro il 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dal loro rilascio
** Garanzia prevista per preventivi rilasciati dal 15/04/2016
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
Sono inoltre previsti casi di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Le garanzie in oggetto sono prestate con franchigie, scoperti e massimali specificati nella scheda di copertura o nella sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione, come di seguito specificato:
Garanzia | Somma assicurata/Massimale | Franchigia/Scoperto |
Assistenza | Indicata/o nelle singole prestazioni | Se prevista/o indicata/o nelle singole prestazioni |
Tutela Legale* | Massimale Formula A: E 5.000,00 per sinistro senza limite annuo • Massimale Formula B: E 10.000,00 per sinistro senza limite annuo | -- -- |
Tutela Legale** | Massimale di E 12.000,00 per sinistro senza limite annuo | -- |
Infortuni del conducente | Indicata in polizza | Franchigia indicata all'art. f. Garanzie punto 2) Invalidità permanente |
Cristalli | Indicata in polizza | Franchigia fissa € 100,00 per sinistro |
Cristalli Plus | Nessun limite | Franchigia fissa € 100,00 per sinistro |
Incendio*/** | Indicata in polizza | -- |
Furto | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Eventi naturali e sociopolitici* | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Eventi naturali** | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Terremoto | E 10.000,00 | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Atti vandalici e dolosi* | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Atti vandalici e dolosi/ Eventi sociopolitici** | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Kasko | Indicata in polizza | Scoperto e minimo indicati in polizza |
Minicollisione | E 3.000,00 | Franchigia indicata in polizza |
Danni da animali selvatici o randagi | E 2.000,00 | Scoperto e minimo indicati in polizza |
* Per preventivi rilasciati fino al 14/4/2016 e trasformati in polizza entro un anno dal loro rilascio
** Per preventivi rilasciati dal 15/4/2016
Esemplificazioni numeriche
Premessa. La franchigia è di regola espressa in cifra fissa e si applica sulla somma assicurata, pertanto il suo ammontare è definibile a priori. Nella garanzia Infortuni del conducente, la franchigia si applica sulla percentuale di invalidità permanente accertata.
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
Esempio di applicazione della franchigia per la garanzia Infortuni del conducente il cui capitale assicurato è pari a € 50.000,00
Capitale assicurato | % | I.P. | accertata | Franchigia | Differenza | (a-b) | Indennizzo | |
E 50.000,00 | 5% | 5% | 0% | E 0,00 | ||||
E 50.000,00 | 10% | 5% | 5% | E | 2.500,00 | |||
E 50.000,00 | 20% | 5% | 15% | E | 7.500,00 |
Relativamente alla garanzia Cristalli, non si applicherà la franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione se l'Assicurato si rivolgerà per la riparazione ai centri autorizzati/convenzionati AXA MPS Danni.
Esempio di applicazione della franchigia fissa per la garanzia Cristalli la cui somma assicurata è pari a € 350,00
Danno subito Danno liquidato Franchigia Indennizzo | ||||||
E | 1.000,00 | E | 350,00 | E | 100,00 | E 250,00 |
E | 350,00 | E | 350,00 | E | 100,00 | E 250,00 |
E | 250,00 | E | 250,00 | E | 100,00 | E 150,00 |
E | 100,00 | E | 100,00 | E | 100,00 | -- |
Lo scoperto, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Esempio di applicazione dello scoperto per la garanzia Furto del veicolo il cui capitale assicu- rato è pari a € 15.000,00
Danno subito | Danno liquidato | Scoperto | 10% min. € | 500,00 | Indennizzo |
E 15.000,00 | E 15.000,00 | E 1.500,00 | E 13.500,00 | ||
E 5.000,00 | E 4.000,00 | E 500,00 | E 3.500,00 | ||
E 300,00 | E 300,00 | E 500,00 | -- |
Ai sensi dell'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione in caso di assicurazione parziale si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Eventuali cause di nullità sono regolamentate ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Xxxxx possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c., mentre in caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897
c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art.4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Periodicità e frazionamento. Il premio è annuale con possibilità di frazionamento semestrale gravata da maggiorazione del premio del 3%.
Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente, assegno circolare, assegno bancario, boni- fico, contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore) e Carta di Credito.
7. Rivalse
I diritti e le azioni che il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a AXA MPS Danni, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e/o tra- sportati, AXA MPS Xxxxx rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art.1916 del c.c .e dall'art. B.12 della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.
Per la garanzia Infortuni del Conducente, qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Xxxxx rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del c.c., come disposto dalla lettera l - Rinuncia alla rivalsa della garanzia Infortuni del condu- cente prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusio- ne del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se suc- cessiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R., come meglio descritto all'art. 7 - Diritto di ripensamento delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Ai sensi dell'art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione Il contratto ha durata annuale.
Il contratto non può essere prorogato tacitamente.
AXA MPS Xxxxx, qualora non abbia inviato disdetta, si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accet- tazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Xxxxx, della relativa quietanza.
In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è gravato dall'imposta sulle assicurazioni nella misura disposta dalla normativa in vigore e il cui importo è indicato in polizza. Si rinvia all’art. 15 – Imposte e Tasse delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza. Ai sensi dell'art. B.6 Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione, sono dettate modalità e termini per la de- nuncia del sinistro.
Si rinvia agli artt. B.7 - Liquidazione dei danni e B.8 – Rimborso della spesa d'acquisto della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione e alle lettere g – Criteri di indennizzabilità e h – Condizioni di valutazione della garanzia Infortuni del conducente, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza. La gestione dei sinistri del ramo assistenza è affidata da AXA MPS Danni alla Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l 'Italia – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx- xx, 000 - 00000 XXXX, di seguito denominata AXA Assistance. Si rinvia agli articoli della garanzia Assistenza della Sezione B – Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza. La gestione dei sinistri del ramo tutela legale è affidata da AXA MPS Xxxxx a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l 'Italia (di seguito denominata IPA) Xxxxxxx Xxxxxx Legale - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 – 00173 – Roma. Si rinvia agli articoli della garanzia Tutela legale della Sezione B – Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
13. Reclami relativi al contratto
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
mail: xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx
pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Xxxxxxx Xxxxxxxx Reclami - Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
fax: x00 00 00 000 000
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura di AXA MPS Danni fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del recla- mo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00 00 000 000 o 00 00 000 000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/XXX IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata da AXA MPS Xxxxx oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consu- matori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Con- sumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo.
Per attivare la procedura è necessario rivolgere a AXA MPS Xxxxx un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.
AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento de- rivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro
Nota informativa - Xxxx Xxxxx
ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la con- troversia, che provvederà a trasmettere a AXA MPS Danni la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
AXA MPS Xxxxx provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazio- ne, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare a AXA MPS Xxxxx la volontà di dare avvio alla stessa.
AXA MPS Xxxxx provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del pro- prio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx-xxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte di AXA MPS Danni, degli intermediari e dei periti assicurati- vi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza. S i richiama l'attenzione a quanto indicato all'art. B.9 – Arbitrato della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
AXA MPS Xxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L’Amministratore Delegato
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Data ultimo aggiornamento del presente documento: 15/03/2016
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 000000000, Fax: x00 00 00000000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
Il glossario
Per una corretta comprensione delle Note informative e delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Accessori
• di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
• non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all’acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.
Antifurto satellitare
tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.
Apparecchi audiofonovisivi
radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attestazione sullo stato del rischio
Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Avente diritto
la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
AXA MPS Danni
AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX.
Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)
la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Capitale assicurato
valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell’assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.
Carta Verde
il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
Classe di conversione universale
- CU
classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono
Il glossario
riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Classe di merito interna
classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.
Codice delle Assicurazioni
il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.
Contraente
la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Contravvenzione
reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’Assicurato.
Contributo unificato
la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.
Degrado d’uso
percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo
al momento del sinistro.
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eurotax
pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in “eurotax blu” ed “eurotax giallo”, riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.
Fenomeno elettrico
si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l’arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Franchigia
la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Fulmine
fenomeno naturale che si manifesta con
una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
Incendio
combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente
evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.
Indennizzo/indennità
somma dovuta da AXA MPS Xxxxx all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio
evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Liquidazione
procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
Locatario
l’utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimale
la somma sino a concorrenza della quale
AXA MPS Xxxxx presta l’assicurazione.
Norme tariffarie
le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.
Il glossario
Periodo di assicurazione
il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Periodo di osservazione
il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.
Polizza
l’insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.
Premio
la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Xxxxx.
Primo rischio assoluto
forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
Proprietario del veicolo
colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quattroruote
pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.
RCA
Responsabilità Civile autoveicoli.
Regola proporzionale
se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.
Il glossario
Regole evolutive
le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Xxxxx e dall’IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.
Responsabilità concorsuale
la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all’annotazione del sinistro sull’attestazione sullo stato del rischio con l’indicazione della percentuale di responsabilità.
Responsabilità paritaria-cumulata
è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
Responsabilità principale
la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell’attestazione sullo stato del rischio ed all’applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
Risarcimento
la somma corrisposta da AXA MPS Xxxxx al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’azione esercitata da AXA MPS Xxxxx nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.
Scoperto
parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una parte percentuale dell’importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.
Tariffa
la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
Terzo/i
definito/i tale/i dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Tutela legale
l’assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e
174 e correlati.
Glossario per la Garanzia Assistenza
Assicurato
il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.
Centrale operativa
la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Xxxxx provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Xxxxx, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio
Il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Guasto
danno subìto dall’autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali.
Incidente
l’evento accidentale subìto dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche
Il glossario
se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Veicolo
ai sensi della presente polizza si intende l’autovettura:
• ad uso privato;
• destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• indicata in polizza;
• con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
• regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/ autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
Il glossario
Glossario per la Garanzia Tutela Legale
Fatto generatore
la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.
Sinistro/i
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l’Assicurato, fermo quanto disposto dal punto h. "Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate".
Veicolo
ai sensi della presente polizza si intende l’autovettura:
• ad uso privato;
• destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• indicata in polizza;
• con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
• regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/ autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
AXA MPS Guidare Protetti
Condizioni di Assicurazione
Mod. ATD/AA/GP 0035/04 Ed. 04/2016
Indice | ||
Le fonti normative | pag. | 2 |
Norme che regolano l’assicurazione in generale | pag. | 7 |
Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli | pag. | 12 |
Sezione B - Corpi veicoli terrestri | pag. | 32 |
Garanzie | ||
Assistenza* | pag. | 36 |
Assistenza** | pag. | 48 |
Tutela legale* | pag. | 62 |
Tutela legale** | pag. | 68 |
Cristalli* | pag. | 72 |
Cristalli** | pag. | 73 |
Infortuni del Conducente | pag. | 74 |
Protezione Plus | pag. | 78 |
Incendio* | pag. | 81 |
Incendio** | pag. | 83 |
Furto | pag. | 85 |
Eventi naturali e sociopolitici* | pag. | 88 |
Eventi naturali** | pag. | 89 |
Xxxxxxxxx | xxx. | 90 |
Minicollisione | pag. | 91 |
Kasko | pag. | 93 |
Atti vandalici/dolosi* | pag. | 95 |
Atti vandalici e eventi sociopolitici** | pag. | 96 |
Danni causati da animali selvatici o randagi | pag. | 97 |
Appendici di vincolo | pag. | 98 |
Consigli utili in caso di sinistro | pag. | 100 |
Informativa sulla Privacy | pag. | 106 |
* Garanzia prevista per preventivi rilasciati entro il 14/04/2016 ** Garanzia prevista per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 |
Le fonti normative
Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.
Norme del Codice Civile
Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e
reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che
sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e
reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1901 - Mancato pagamento del
premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze
Le fonti normative
convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione
dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2054 - Circolazione di veicoli
Il Conducente di un veicolo senza guida di
xxxxxx è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Codice delle Assicurazioni
Art. 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi prevista dall’art. 2054
x.x. x xxxx’xxx. 00, xxxxx 0, xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
Le fonti normative
2. L’assicurazione comprende la responsa- bilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art. 1896, comma 1, secondo periodo, del
c.c. l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferma restando la disposizione di cui all’art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente
ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’art. 2054, comma 3, del c.c. ed all’art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Art. 144 - Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è
Le fonti normative
stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subìto dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subìto dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è
obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi
Le fonti normative
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
L’assicurazione Infortuni del Conducente
vale in tutto il mondo.
Art. 1 - Estensione territoriale
Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo AXA MPS Danni rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l’Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
caso trovi applicazione l’art. 1901, comma 2, del c.c., AXA MPS Danni risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta
Verde, il Contraente è obbligato a restituire
immediatamente quest’ultima a AXA MPS Xxxxx, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli.
L’assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.
Art. 2 - Garanzie operanti
Sono operanti le garanzie che risultano riportate in polizza e per le quali è indicato il premio corrispettivo.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel
Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e riportati sulla
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a AXA MPS Danni di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
Con decorrenza dal giorno della comunicazione, AXA MPS Danni ha facoltà di adeguare il premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.
In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Esclusioni e rivalsa della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli e dall’art. 4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
xxxxxxx con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, AXA MPS Xxxxx provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l’eventuale conguaglio di premio nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del Contraente. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 x.x. xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno
non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto a AXA MPS Xxxxx l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da AXA MPS Xxxxx che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell’esattore autorizzato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica
Norme che regolano l’assicurazione in generale
il disposto dell’articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 7 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.
In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di terzi, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.
Alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato e Carta Verde. Alla ricezione di tali documenti AXA MPS Xxxxx provvederà al rimborso del premio, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, AXA MPS Xxxxx conserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.
AXA MPS Xxxxx a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l’esercizio del diritto di recesso.
Art.8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto
Il contratto ha durata annuale. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
La durata del contratto non può essere
prorogata tacitamente. AXA MPS Xxxxx si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l’accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Xxxxx, della relativa quietanza.
Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.
Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.
Qualora il Contraente, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.
Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a AXA MPS Danni, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:
a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
L’alienante, previa restituzione del Certificato e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.
Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il veicolo venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
proprietà o di proprietà del coniuge in comunione di beni: in questo caso AXA MPS Danni procede all’eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla polizza sostituita.
Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo
Il Contraente deve comunicarlo a AXA MPS Xxxxx fornendo copia del suindicato documento, restituendo, se in suo possesso, il Certificato e la Carta Verde.
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
b) Risoluzione del contratto
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la polizza sarà annullata e AXA MPS Xxxxx restituirà
ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di
goduta verrà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti a AXA MPS Danni il Certificato e la Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del premio, AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.
AXA MPS Xxxxx restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l’appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esigere le rate di premio successive.
al Contraente la parte di premio RCA,
al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in
Art. 11 - Cessazione di rischio
premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a AXA MPS Danni, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario).
Il Contraente deve inoltre consegnare a AXA MPS Xxxxx:
• in caso di distruzione od esportazione
Norme che regolano l’assicurazione in generale
definitiva del veicolo: l’attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).
Nei casi suddetti il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve e AXA MPS Xxxxx restituisce la parte del premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.
Nel caso in cui Certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio
La polizza viene resa valida per altro veicolo appartenente al proprietario (locatario nel caso di contratti di leasing) del veicolo distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge in comunione di beni. AXA MPS Xxxxx procede all’eventuale conguaglio del premio RCA dell’annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Art. 12 - Contratti di durata inferiore all’anno
Non previsti.
Art. 13 - Sospensione in corso di contratto
Non prevista.
Art. 14 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall’art. 1469 bis c.c.
Art. 15 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA MPS Xxxxx l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Xxxxx avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Sezione A
La Responsabilità Civile autoveicoli
Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e successive modificazioni.
Art. A.1 - Oggetto dell’assicurazione
AXA MPS Xxxxx assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
2. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del Conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé
Le persone trasportate sul veicolo e
coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.
6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del
Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
5. PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati terzi, l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
AXA MPS Xxxxx inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6, i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
La Responsabilità Civile auto
richiamate estensioni. L'assicurazione non
comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra
La garanzia non copre:
• i danni alla persona ed i danni alle cose subìti dal Conducente;
• i danni alle cose subìti dalle seguenti persone:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA
Art. A.3 - Esclusioni e rivalsa – Rinuncia o
a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
• nel caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del Conducente;
• ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato;
• ai sensi dell’art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Rinuncia alla Rivalsa
AXA MPS Xxxxx rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
Limitazione della Rivalsa
L'assicurazione non è operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata
• il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo
La Responsabilità Civile auto
indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subìte dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
AXA MPS Xxxxx inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subìti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Limitazione della rivalsa
Nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, AXA MPS Danni eserciterà la rivalsa di quanto abbia risarcito al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per sinistro.
Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.
La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza all’Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa la presentazione in via telematica.
Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture”, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. A.6 - Gestione delle vertenze
AXA MPS Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
AXA MPS Xxxxx assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora AXA MPS Xxxxx lo richieda espressamente.
Art. A.7 - Attestazione sullo stato del rischio
AXA MPS Danni almeno 30 giorni prima | |||||
della | scadenza | del | contratto, | mette | a |
disposizione del Contraente e dell’Avente diritto, nell’area riservata del sito www. xxx-xxx.xx, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’attestazione sullo
La Responsabilità Civile auto
stato del rischio. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lett.
b) relativi al proprietario ovvero ad altro
Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus Autovetture”, vengono indicati:
• la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
• la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva denominata “Classe di conversione universale (CU)”, determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui all’all.
n. 2 del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero
dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
l) l’indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all’art.
134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.
In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, AXA MPS Xxxxx consegna l’attestato di rischio telematico relativo all’annualità in corso, mettendolo a disposizione del Contraente e dell'Avente diritto nell'area riservata del sito xxx.xxx-xxx.xx.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
AXA MPS Xxxxx, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
possono essere utilizzati dagli Aventi diritto
Gli attestati di rischio così rilasciati non
Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, AXA MPS Xxxxx consegna, per xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
La Responsabilità Civile auto
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Art. A.8 - Sostituzione del Certificato di Assicurazione
Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, AXA MPS Danni vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del premio.
Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, AXA MPS Danni rilascia un duplicato su richiesta dell’Assicurato.
Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l’Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno
La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:
A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
In caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di risarcimento diretto in base alla quale AXA MPS Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subìti in caso di incidente:
in sede di stipula di un nuovo contratto. AXA MPS Xxxxx non alimenta la Banca dati con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.
Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di risarcimento ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il Contraente, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.
La richiesta di risarcimento deve contenere:
• il codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento;
• i nomi degli assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la denominazione delle due Società di assicurazione;
• la descrizione del fatto;
• la generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione delle Autorità eventualmente
La Responsabilità Civile auto
intervenute;
• la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.
Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:
• l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
• l’entità delle lesioni subìte;
• la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
• l’attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
• l’eventuale consulenza medico legale di parte;
• la dichiarazione attestante che il Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo CAI”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, AXA MPS Xxxxx richiederà al Contraente, entro
30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.
B) PROCEDURA DI “RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO”
Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni i danni subìti dal terzo trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs.
198 del 06/11/2007, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione
del responsabile civile se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL’ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subìti alla Società di assicurazione del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, allegando il “Modulo CAI” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose:
- il codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento;
- luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
- il codice fiscale;
- l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subìte;
- la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
La Responsabilità Civile auto
Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:
- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di AXA MPS Xxxxx. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere
A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI In caso di incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero,
per il risarcimento dei danni subìti occorre inviare una lettera raccomandata all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
B) INCIDENTI ALL’ESTERO CON VEICOLI ITALIANI
1. DANNI SUBÌTI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Chi ha subìto un danno all'estero:
• in uno degli Stati del sistema Carta Verde;
• da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda,
La Responsabilità Civile auto
Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni - Capo V - artt. 151 e seguenti.
Per individuare Società di assicurazione estera del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera, occorre scrivere alla Consap - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx inviando:
• una e-mail all'indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
• un fax al numero 00 00000000 oppure
Se la Società di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di Xxxxxx S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Xxxxxx
- X.X.X.X. (Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax
00 00000 000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
2. ALTRI CASI
In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata alla Società di assicurazione e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata alla Società di assicurazione e/o proprietario del veicolo svizzeri).
Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della Carta Verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni
Carta Verde (esempio: incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
In questo caso l’UCI non fornisce alcuna assistenza.
Condizioni aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria
A) Sempre operanti senza alcuna maggiorazione di premio:
1) Responsabilità Civile dei trasportati:
AXA MPS Danni assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" che seguono:
AXA MPS Xxxxx assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell’autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla circolazione dell’autovettura
stessa. Sono esclusi i danni subìti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell’autovettura, alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati nonché i danni all’autovettura stessa.
La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell’ambito del massimale per sinistro previsto in polizza.
2) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori: AXA MPS Xxxxx assicura
la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’articolo 2048 comma 1 c.c., per danni
La Responsabilità Civile auto
La garanzia è prestata con il limite
di € 500.000,00 nell’ambito del massimale per sinistro previsto in polizza.
B) Xxxxxx solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il rispettivo premio
3) Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti (Condizione Aggiuntiva D): preso atto che
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell’Assicurato stesso, del veicolo indicato in polizza condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dall’Ente/Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti
o collaboratori anche occasionali, AXA MPS Xxxxx, a parziale deroga dell'art. A.3 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
a. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b. nel caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
c. se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente/Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto
all'azione di rivalsa.
CLAUSOLE SPECIALI
(Valide solo se richiamate in polizza)
BB) Formula Drive Box
Presupposti per la validità della presente Clausola Speciale e per l’applicazione della conseguente riduzione del premio della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito R.C.A.), sono l’installazione e l’attivazione a bordo dell’autovettura assicurata di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e finalizzato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, installato presso installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l., e la sottoscrizione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l.
1. Installazione della Drive Box
Il Contraente ha quindici giorni di tempo, decorrenti dalla data di effetto della polizza, per l’installazione della Drive Box sull’autovettura assicurata. Il Contraente dopo aver ricevuto un SMS di convalida da parte di Octo Telematics Italia S.r.l. dovrà contattare l’installatore scelto al momento della stipula della polizza. I costi della prima installazione sono a carico di AXA MPS Danni.
2. In caso di incidente
AXA MPS Danni ha la facoltà di utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dalla Drive Box, in caso di crash o mini crash dell’autovettura, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti all’orario di accertamento del crash fino alle 24 ore successive all’evento stesso.
3. Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al Contraente
La Responsabilità Civile auto
In caso di:
a) mancata installazione del dispositivo da parte del Contraente entro il termine di cui al punto 1);
b) disinstallazione del dispositivo dall’autovettura per dolo del Contraente non recepita in accordi contrattuali (esclusi quindi i casi di annullamento del contratto per distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato e i casi di cessazione del contratto o di eliminazione della presente Clausola Speciale previsti al punto 5);
c) mancato funzionamento del dispositivo per fatto doloso del Contraente nell’utilizzo o nell’installazione;
d) mancata osservanza da parte del Contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia della Drive Box di cui al punto 6), salvo il caso di forza maggiore;
il Contraente deve integrare il premio pagato ad AXA MPS Xxxxx, nella misura corrispondente alla riduzione del premio R.C.A. di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto della presente Clausola Speciale, non più concedibile per effetto delle inadempienze sopra elencate. L’esazione verrà eseguita da AXA MPS Xxxxx tramite appendice di integrazione.
Il Contraente deve effettuare il pagamento entro tre giorni lavorativi. Qualora si verifichi un sinistro R.C.A. con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, AXA MPS Danni eserciterà azione di rivalsa per ogni evento con il limite di € 500,00 per il caso di cui al sub a) e di € 1.000,00 per gli altri casi. Nell’eventualità di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica il limite
di € 1.000,00. Tale diritto si aggiunge, in ogni caso, agli altri eventualmente già previsti dalle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il Contraente sia correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena e abbia dato l’autorizzazione al momento della sottoscrizione della polizza, il pagamento della rivalsa sarà direttamente addebitato sul suo conto corrente.
L’integrazione del premio, richiesta con l’appendice di cui al capoverso precedente, verrà effettuata sulla base dell’autorizzazione specifica riguardante i premi.
AXA MPS Xxxxx non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al successivo punto 7- Servizi abbinati, dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.
4. Cambio autovettura
In caso di sostituzione dell’autovettura assicurata il Contraente deve provvedere al trasferimento della Drive Box sul nuovo veicolo entro quindici giorni dalla data di effetto della nuova Polizza. La disinstallazione e la reinstallazione possono essere effettuate autonomamente dal Contraente oppure potrà avvalersi di installatore convenzionato Octo Telematics Italia
S.r.l. con costi a suo carico.
5. Cessazione del contratto o eliminazione della Clausola Speciale BB
In caso di:
a) cessazione del rischio per eventuale distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato;
La Responsabilità Civile auto
b) mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
c) esclusione della presente Clausola Speciale;
d) annullamento della Polizza per qualunque motivo;
il Contraente deve provvedere alla disinstallazione della Drive Box ed alla sua restituzione ad Octo Telematics Italia S.r.l. nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l. firmato al momento della sottoscrizione della polizza ad esclusione dei casi di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato.
6. Guasto/anomalia del dispositivo satellitare
In caso di guasto o di mancato funzionamento della Drive Box, segnalato da Octo Telematics Italia
S.r.l. al Contraente tramite SMS, questi deve recarsi presso un installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro dieci giorni dall’avvenuta notifica. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal Contraente, non sono previsti costi a carico dello stesso.
7. Servizi abbinati
Chiamata di emergenza automatica
Al verificarsi di un incidente la Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la Centrale Operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal Contraente in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento.
Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa
Il servizio consente di proteggere l’Assicurato da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l’Assicurato può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.
Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del veicolo assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o sinistri.
Il Contraente deve inviare una richiesta scritta tramite fax al Customer Care del partner tecnologico 199/119933.
Servizio ricerca veicolo in caso di furto Constatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall’estero: x00 0000 000 000000) per comunicare il furto del proprio veicolo e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.
Di seguito come procedere:
• gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell’auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
• l’operatore gestisce sia la localizzazione del veicolo in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell’Ordine e, in caso di necessità, attiva l’intervento per il recupero del veicolo e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l’esito dell’attività al cliente.
La Responsabilità Civile auto
Find my car
Il servizio consente di ottenere la posizione dell’autovettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto “POS-Targa veicolo” (Esempio: POS- AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l’indirizzo, la località, l’ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.
Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all’attivazione dell’apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all’area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.
Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola Speciale VNA)
AXA MPS Xxxxx indennizza l’Assicurato per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:
• l’Assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed
il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo.
Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Xxxxx, previa verifica delle condizioni sopra citate.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’Assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall’articolo
B.7 - Liquidazione dei danni. L’Assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA MPS Xxxxx indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente
entro la soglia del 9% di invalidità permanente.
Determinazione dell’ammontare del danno La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.
Limiti di indennizzo
La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.
Diritto di surrogazione
L’Assicurato surroga AXA MPS Xxxxx nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell’art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza.
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Bonus Protetto (Clausola Speciale BP)
In caso di un solo sinistro che abbia comportato l’applicazione del malus, il premio di rinnovo del contratto è determinato, anziché tramite applicazione delle regole tariffarie in tale momento in vigore riferite alle polizze sinistrate, attraverso l’impiego delle regole, più favorevoli, riservate ai contratti esenti da sinistro con mantenimento invariato della classe interna. È confermata la facoltà da parte del Contraente di accettare la proposta di xxxxxxx o rifiutarla senza alcuna formalità. La clausola decade, quindi non viene riproposta, alla prima scadenza successiva all’utilizzo o in presenza di più di un sinistro.
Tolleranza costo riparazione (Clausola Speciale T)
In fase di liquidazione di sinistro R.C.A. è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.
Condizione particolare Rischio statico
Per i rimorchi e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l’assicurazione si riferisce al “Rischio statico”, cioè copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture
(Clausola Speciale F) Art. a.1 - Premessa
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dall’art. A.4 “Periodi di osservazione della sinistrosità” della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli, e che si articola in 28 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" a lato.
La classe di assegnazione viene determinata sulla
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Classe Coefficienti Evoluzione Impatto % Sconto di merito di determinazione in Bonus Bonus Bonus (%)
del premio Da - A
1L 0,45499 1L a 1L -- 0
1L 0,45499 1K a 1L 0,980 2,00
1K 0,46428 1H a 1K 0,980 2,00
1H 0,47375 1G a 1H 0,980 2,00
1G 0,48342 1F a 1G 0,980 2,00
1F 0,49328 1E a 1F 0,980 2,00
1E 0,50335 1D a 1E 0,980 2,00
1D 0,51362 1C a 1D 0,980 2,00
1C 0,52410 1B a 1C 0,980 2,00
1B 0,53480 1A a 1B 0,980 2,00
1A 0,54571 1 a 1A 0,980 2,00
01 0,55685 2 a 1 0,973 2,70
02 0,57240 3 a 2 0,966 3,40
03 0,59281 4 a 3 0,962 3,80
04 0,61613 5 a 4 0,955 4,50
05 0,64529 6 a 5 0,954 4,60
06 0,67638 7 a 6 0,953 4,70
07 0,70943 8 a 7 0,935 6,50
08 0,75910 9 a 8 0,935 6,50
09 0,81220 10 a 9 0,954 4,60
10 0,85110 11 a 10 0,954 4,60
11 0,89230 12 a 11 0,954 4,60
12 0,93570 13 a 12 0,936 6,40
13 1,00000 14 a 13 0,833 16,70
14 1,20000 15 a 14 0,868 13,20
15 1,38300 16 a 15 0,812 18,80
16 1,70411 17 a 16 0,817 18,30
17 2,08563 18 a 17 0,793 20,60
18 2,62856 -- -- 0
Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio
della carta di circolazione dell’autovettura
base dei criteri indicati dalle Norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme tariffarie si applicano i criteri esplicitati negli articoli contenuti nelle pagine successive (dall’art. a.2 “Autovettura assicurata per la prima volta” fino all’art. a.20 “Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo”).
Art. a.2 - Autovettura assicurata per la prima volta
Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:
• dopo la prima immatricolazione
• dopo una voltura
è assegnato alla classe di merito CU 14. Il Contraente è tenuto a consegnare copia
ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto precedente.
In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.
Art. a. 3 - Autovettura già assicurata con formula diversa da Bonus/ Malus
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito interna 13 e alla classe CU rilevata dalla Banca Dati.
Se l’attestazione non riporta la classe CU
La Responsabilità Civile auto
si applicano i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, all. n. 2 e successive modificazioni.
Qualora l’attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, AXA MPS Xxxxx acquisisce telematicamente l’ultima attestazione utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
AXA MPS Xxxxx, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. La classe di merito CU 18 è applicata qualora l’attestazione sia scaduta da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito CU 18.
Art. a.4 - Autovettura già assicurata presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus
Il contratto è assegnato alla classe di merito CU di assegnazione risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilevata dalla Banca dati.
Qualora l’attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, AXA MPS Xxxxx acquisisce telematicamente l’ultima attestazione utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e AXA MPS Xxxxx non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca dati.
AXA MPS Xxxxx, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.
Art. a.5 - Mantenimento della classe di merito su una diversa autovettura
Il Contraente deve consegnare, a seconda dei casi, la seguente documentazione:
• copia della denuncia di xxxxx, rapina o appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
• copia del precedente contratto assicurativo;
• copia della carta di circolazione e relativo
Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche in caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, furto/rapina/appropriazione indebita di un’autovettura, che venga sostituita da un’altra autovettura, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilevata dalla Banca dati relativa all’autovettura precedente purché tale attestazione sia in corso di validità e sempreché il proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti in leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
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Art. a.6 - Attestazione mancante
Il Contraente a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad AXA MPS Xxxxx attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. AXA MPS Xxxxx acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica.
AXA MPS Xxxxx assegnerà la classe di merito in base alla citata documentazione. AXA MPS Xxxxx, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza
delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
In caso di completa assenza di un’attestazione sullo stato del rischio utile sulla Banca dati, AXA MPS Xxxxx richiede al Contraente la dichiarazione di cui al precedente art. a.4, comma 2, per l’intero quinquennio precedente.
foglio complementare o Certificato di proprietà dell’autovettura da assicurare.
Art. a.7 - Autovettura già assicurata con contratto temporaneo
Nel caso che il contratto si riferisca ad una autovettura già assicurata nella formula tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all’anno, il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito CU indicata in quello
precedente. In mancanza di quest’ultimo il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18.
La classe di merito 18 è applicata anche qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, salvo che il Contraente dichiari
Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri di provenienza
1L 1L 1H 1E 1B 2
1K 1L 1G 1D 1A 3
1H 1K 1F 1C 1 4
1G 1H 1E 1B 2 5
1F 1G 1D 1A 3 6
1E 1F 1C 1 4 7
1D 1E 1B 2 5 8
1C 1D 1A 3 6 9
1B 1C 1 4 7 10
1A 1B 2 5 8 11
1 1A 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
18
18
18
17
15 14
16 15 18 18 18 18
18
18
18
18
18
18
18
18
17 16
18 17
Tabella 2 - Regole evolutive
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nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18. Nel caso in cui il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che l’autovettura non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Qualora il precedente contratto temporaneo sia scaduto da più di 5 anni il
Art. a.8 - Autovettura già assicurata presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa
La disposizione di cui all’art. a.6 “Attestazione mancante o relativa ad un contratto scaduto da più di 12 mesi”, primo capoverso, non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Società di assicurazione o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato.
In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale in base a quanto indicato nell’allegato n. 2 al regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che AXA MPS Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
Lo stesso criterio vale anche per il caso di risarcimento di un sinistro con danni a persona.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.
Art. a.10 - Rinnovo del contratto
Art. a.9 - Autovettura già assicurata all’estero
Nel caso in cui il contratto si riferisca ad una autovettura già assicurata all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il Contraente
Art. a.11 - Sinistro riaperto dopo
l’eliminazione come senza seguito
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo
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con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione del sinistro, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di premio.
AXA MPS Xxxxx provvederà all’invio alla
Banca dati delle informazioni aggiornate.
Art. a.12 - Sinistro eliminato come senza seguito dopo l’appostazione a riserva
AXA MPS Xxxxx, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all’applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione del sinistro è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del Contraente, AXA MPS Xxxxx rilascerà allo stesso una nuova attestazione sullo stato del rischio, nonché provvederà al rimborso del maggior premio corrisposto al netto delle imposte.
Art. a.13 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo
a AXA MPS Xxxxx, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx).
Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.
AXA MPS Xxxxx provvederà all’invio alla
Banca dati delle informazioni aggiornate.
Art. a.14 - Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il proprietario (o il locatario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione di beni.
Art. a.15 - Sostituzione autovettura
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento
- per un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il proprietario della nuova autovettura (il locatario nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione di beni.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
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Art. a.16 - Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l’attestazione relativa ad un’altra autovettura che sia stata oggetto di fur to/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà
Si applica quanto riportato all’art. a.5 “Mantenimento della classe di merito su una diversa autovettura” anche qualora il Contraente, all’atto della stipulazione del contratto chieda che lo stesso venga assegnato alla classe di merito conseguita per un’altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o al coniuge in comunione di beni.
AXA MPS Xxxxx recupererà le informazioni dell’ultimo attestato utile dalla Banca dati. Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
Art. a.17 - Ritrovamento dell’autovettura - Rientro da conto vendita
In caso di autovettura rubata e successivamente ritrovata o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà di cui ai precedenti Articoli a.5
- Mantenimento della Classe di merito su una diversa autovettura, a.15 - Sostituzione autovettura e a.16 - Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l’attestazione relativa ………, il nuovo contratto eventualmente stipulato per l’autovettura tornata in possesso del proprietario verrà assegnato alla classe di merito CU e interna 14.
Art. a.18 - Mutamento parziale della proprietà dell’autovettura
Qualora ci sia un passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Art. a.19 - Autovettura in leasing o in noleggio a lungo termine
Qualora il precedente contratto era stipulato per un’autovettura in leasing o noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore a 12 mesi, l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativa all’autovettura in uso.
Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione, AXA MPS Xxxxx assegna la classe di merito al contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero di altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
Art. a.20 - Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)
AXA MPS Xxxxx in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un’ulteriore autovettura, assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistata da persona fisica già titolare di polizza assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima attestazione sullo stato
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del rischio conseguita sull’autovettura già assicurata. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più autovetture già assicurate con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento all’autovettura avente la classe di merito CU più favorevole.
Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.
Forma tariffaria Fissa (relativa a rimorchi e carrelli di autovetture)
Il premio della garanzia RCA è determinato in base alla tariffa in vigore al momento dell’emissione della polizza, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.
Sezione B
Corpi veicoli terrestri
Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l’assicurazione non comprende:
• i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
• i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
• i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
• i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
• le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. B.1 - Esclusioni
Gli accessori non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d’acquisto del veicolo.
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.
In caso di sottoassicurazione si applica la
regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.
Art. B.3 - Adeguamento della somma assicurata e del premio
In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA MPS Danni, viene adeguato automaticamente a quello di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo. Previa specifica richiesta del Contraente, AXA MPS Xxxxx si impegna ad adeguare manualmente il valore del veicolo assicurato e conseguentemente, a procedere alla alla modifica del premio relativo. Da quanto sopra sono esclusi i veicoli rientranti nel successivo art. B.8 - Rimborso della spesa di acquisto.
Art. B.2 - Somma assicurata
Il veicolo si intende assicurato al completo degli accessori di serie e degli apparecchi audiofonovisivi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.
Art. B.4 - Determinazione dell’ammontare del danno
Nella determinazione dell’ammontare del danno AXA MPS Xxxxx terrà conto dell’incidenza dell’IVA a condizione che il
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relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.
Art. B.5 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote al momento del sinistro.
Nel caso in cui la suddetta pubblicazione non riporti una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da Eurotax giallo.
Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. B.6 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri debbono essere denunciati a
AXA MPS Xxxxx entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio politici, il Contraente e/o l’Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia a AXA MPS Xxxxx e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
Art. B.7 - Liquidazione dei danni
In caso di danno parziale AXA MPS Xxxxx
determina l’indennizzo in base alle
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d’uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.
In caso di danno totale AXA MPS Danni determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in polizza, in base al valore
commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.
Viene considerato “danno totale” ogni danno che sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.
Art. B.8 - Rimborso della spesa di acquisto
In caso di sinistro indennizzabile a termini
di polizza, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, del veicolo indicato in polizza l’indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
• in caso di danno parziale la liquidazione viene effettuata senza tener conto del degrado d’uso né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
• in caso di danno totale AXA MPS
Danni rimborsa, nel limite del capitale assicurato indicato in polizza, la spesa
effettivamente sostenuta per l’acquisto del veicolo, compresi gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente
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installati, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta o rottamato.
per parte.
La spesa d’acquisto deve essere comprovata
da idonea documentazione fiscale. Sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto eventualmente indicato in polizza.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo
verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.
Art. B.9 - Arbitrato
Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l’Assicurato conferisce a AXA MPS Xxxxx la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da
redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce a AXA MPS Danni la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Per la garanzia Infortuni del Conducente, in
caso di controversie di natura medica sulla
natura o sulle conseguenze delle lesioni le
Parti, di intesa fra di loro, possono deferire
la controversia a due medici, nominati uno
Art. B.10 - Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Corpi veicoli terrestri
Art. B.11 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate
AXA MPS Xxxxx ha la facoltà di:
a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo;
b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l’indennizzo;
d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
L’Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare
o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA MPS Xxxxx.
Art. B.12 - Rivalsa
I diritti e le azioni che il Contraente o
l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a AXA MPS Danni, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell’Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, AXA MPS Xxxxx rinuncia all’esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Assistenza
Garanzia valida per preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salvo diversa opzione da parte del Contraente.
Premessa
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, di seguito denominata AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensioni, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Condizioni particolari di assicurazione
a. Eventi oggetto della copertura
Formula A. Si considera oggetto della copertura l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di
un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Formula B. Fermo quanto previsto al comma precedente “Formula A”, sono inoltre considerati oggetto della copertura:
1. rottura o foratura del pneumatico;
2. errore carburante;
3. esaurimento carburante;
4. gelo carburante;
5. esaurimento batteria;
6. rottura e/o smarrimento chiavi;
7. blocco della serratura o dell’antifurto/ immobilizer;
8. tentato furto o furto parziale;
9. furto totale e successivo ritrovamento.
b. Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.
Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei
Garanzia Assistenza
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
quali è valida la garanzia.
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno;
• in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata a AXA MPS Xxxxx;
• con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 3 sinistri per veicolo/Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.
c. Operatività della garanzia
2. La targa del veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Gli interventi di assistenza devono essere di
norma disposti direttamente dalla Centrale operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
e. Prestazioni garantite - Formula A
(riparazione del veicolo sul luogo
dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
e.1 Dépannage
d. Come richiedere l’assistenza
capo al Numero Verde 000 000 000 oppure per le chiamate dall’estero al numero di Roma x00 00 000 000 00.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale operativa, in funzione 24 ore su 24, facente
un fax ad AXA Assistance al numero
x00 00 00 00 000.
Oppure, se non può telefonare, può inviare
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
e.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Garanzia Assistenza
Il soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subìte a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA MPS Xxxxx per la custodia del veicolo.
e.3 Recupero difficoltoso
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 150,00 per sinistro.
Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 250,00 per sinistro.
e.4 Spese di albergo
(prestazione valida ad oltre 50 km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente, e al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti. AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di € 75,00 per notte e per persona ed € 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA MPS Danni sono esclusivamente
Garanzia Assistenza
Danni sono esclusivamente quelle per i
biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
e.5 Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
• qualora AXA MPS Danni fornisca all’Assicurato un veicolo sostitutivo a noleggio, lo stesso è messo a disposizione con le seguenti modalità:
(prestazione valida ad oltre 50 Km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia, o in alternativa fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di
€ 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di
€ 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico da AXA MPS
quelle per il Conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”.
- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa;
- secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse;
ed alle seguenti condizioni:
- senza autista;
- a chilometraggio illimitato;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- di cilindrata fino a 1.200 cc;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
Garanzia Assistenza
f. Prestazioni garantite - Formula B
f.1 Dépannage
la Centrale operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il dépannage o il traino.
(riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro.
Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• in caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento
f.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. In caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer,
Garanzia Assistenza
carburante, smarrimento/rottura chiavi la prestazione non opera qualora, al momento del sinistro, il veicolo assicurato si trovi a meno di 5 Km dall’abitazione dell’Assicurato o qualora il veicolo sia stato oggetto di atti vandalici;
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subìte a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA MPS Xxxxx per la custodia del veicolo.
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
f.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
f.4 Auto in sostituzione
Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 250,00 per sinistro.
• il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), AXA MPS Xxxxx metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:
• a chilometraggio illimitato;
• per un periodo massimo di 6 giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria RCA;
• di cilindrata 1.200 cc;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta di AXA MPS Xxxxx, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio.”
f.5 Auto in sostituzione a seguito di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale |
del veicolo, la Centrale operativa metterà a |
sua disposizione un’autovettura a noleggio |
alle condizioni e con le modalità specificate |
Garanzia Assistenza
f.6 Servizio di accompagnamento
La Centrale operativa potrà organizzare per l’Assicurato che abbia richiesto il “Soccorso stradale” un servizio di accompagnamento come segue:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritorre;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione “Spese di albergo”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio /prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’Assicurato usufruisca della prestazione “Auto in sostituzione”.
f.7. Spese di albergo
nella prestazione “Auto in sostituzione” per
un periodo massimo di 7 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
(prestazione valida ad oltre 50 Km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio o furto tentato/parziale, e al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti. AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di
€ 75,00 per notte e per persona ed
€ 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (Conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, AXA MPS Danni rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA MPS Danni sono esclusivamente quelle per il Conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”.
Garanzia Assistenza
f.8. Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
(prestazione valida ad oltre 50 Km dal domicilio dell’Assicurato e valida anche all’estero)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio o furto tentato/parziale e necessiti di oltre
8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
AXA MPS Xxxxx, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di
€ 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di
€ 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
• le spese prese in carico da AXA MPS Xxxxx sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo
delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
f.9. Recupero del veicolo riparato
(prestazione valida ad oltre 100 Km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 Km entro il limite di
€ 500,00 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di € 200,00 per sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
• il tempo per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• le spese prese in carico da AXA MPS Xxxxx sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a
Garanzia Assistenza
f.10 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
relative al trasporto, alla demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
disposizione secondo quanto previsto
dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del veicolo”.
La demolizione avverrà in un centro autorizzato scelto dalla Centrale operativa. Il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti.
(prestazione valida ad oltre 100 km dal
domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto, la Centrale operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 Km entro il limite di
€ 500,00 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di € 200,00 per sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico da AXA MPS Xxxxx sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• AXA MPS Xxxxx potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del veicolo”.
L’Assicurato dovrà produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• Certificato di proprietà o foglio complementare (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento (fotocopia);
• autorizzazione alla demolizione (originale).
La mancata produzione dei documenti necessari alla demolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
Il demolitore convenzionato, che prenderà in carico il veicolo, invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta rottamazione.
f. 11 Autodemolizione
(prestazione valida in Italia) Qualora l’Assicurato, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale, debba procedere alla demolizione del veicolo, AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese
f.12 Autista sostitutivo
(prestazione valida in Italia) Qualora l’Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, in grado di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di infortunio o malattia improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale operativa fornirà un autista sostitutivo per ricondurre il veicolo al domicilio dell’Assicurato o proseguire il viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto.
AXA MPS Xxxxx terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell’autista entro il limite di € 300,00 per sinistro.
Garanzia Assistenza
la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
g. Assistenza all’estero
g.1 Trasferimento/rimpatrio sanitario
(prestazione valida all’estero) Qualora il servizio medico della Centrale operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso la struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
g.2 Rimpatrio salma
(prestazione valida all’estero) In caso di decesso dell’Assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico i costi
entro il limite di € 3.000,00 per Assicurato. Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA MPS Xxxxx metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
• la cerimonia funebre e l’inumazione;
• l’eventuale recupero della salma;
• il soggiorno del familiare.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale operativa:
• aereo sanitario (entro il limite di
€ 20.000,00 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, chilometraggio;
senza
limiti di
• altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso
g.3 Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto o incidente il
veicolo necessiti di riparazioni indispensabili
al suo funzionamento, AXA MPS Xxxxx
metterà a disposizione dell’Assicurato
fino a € 2.500,00 a titolo di anticipo contro
assegno circolare o altra idonea garanzia
Garanzia Assistenza
bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.
L’Assicurato dovrà comunicare il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità. L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro
30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.
g.4 Invio pezzi di ricambio all’estero Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
Qualora a seguito di guasto, incidente,
incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA MPS Danni provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell’avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) entro il limite di € 2.000,00 per sinistro. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo l’evento imprevisto, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.
e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato da AXA MPS Xxxxx al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
g.5 Rimpatrio del veicolo dall’estero
AXA MPS Xxxxx terrà a proprio carico il
costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di € 500,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
• fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore
AXA MPS Xxxxx provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.
AXA MPS Xxxxx non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di
Garanzia Assistenza
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA MPS Danni.
vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.
In caso di furto totale, AXA MPS Xxxxx potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
g.8 Anticipo cauzione all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l’importo entro il limite di € 6.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.
Tale somma dovrà essere rimborsata:
• in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
• in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza. In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o
corrispondenti di AXA MPS Xxxxx.
g.6 Abbandono legale del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, AXA MPS Danni provvederà al suo abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale operativa i documenti necessari entro
15 giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all’abbandono legale del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
g.7 Anticipo spese legali all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell’assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, AXA MPS Xxxxx si impegna ad anticiparne l’importo entro il limite di
€ 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale operativa.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro
30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA MPS Xxxxx potrà richiedere anche i relativi interessi.
g.9 Dissequestro del veicolo
Qualora il veicolo dell’Assicurato sia posto
sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Centrale operativa provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne il dissequestro tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro.
Assistenza
Prestazioni valide per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio
Premessa
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA MPS Xxxxx a:
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Numero Verde 000 000 000 (per chiamate dall’Italia)
Tel. +39. 00 000 000 00 (per chiamate dall’estero)
Fax +39. 00 00 00 000
Le prestazioni garantite da AXA MPS Danni sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscno e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Condizioni comuni
La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: “Assistenza” e “Assistenza Plus”.
Validità e operatività delle prestazioni Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e
sono valide per il veicolo Assicurato nei seguenti casi:
• sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno;
• con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
• con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’Assicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.
Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
Come richiedere l’assistenza
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Numero Verde 000 000 000 (per chiamate dall’Italia)
Garanzia Assistenza
Tel. +39.06. 000 000 00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000
Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’Assicurato deve fornire l’indi xxxxx e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA MPS Danni.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte
del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Limiti di esposizione
I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge (tali limiti variano per la formula Assistenza Plus per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto).
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’Assicurato, organizzato dalla Centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc).
Garanzia Assistenza
anno. Il massimale indicato è al lordo di
sinistro per un massimo di 3 sinistri per
Il massimale è pari a € 1.000,00 per
Per la sola formula Assistenza Plus
imposta o altro onere stabilito per legge.
Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
In caso di erogazione della prestazione “Auto sostitutiva” la Centrale operativa prende a carico l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’Assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.
Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’Assicurato deve contattare la Centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i dati richiesti dalla Centrale operativa tra cui i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
Oggetto dell’assicurazione
La Centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24,
tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.
La Centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La Centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Condizioni specifiche per le singole sezioni
Garanzia Assistenza – prestazioni
a) Informazioni
Mediante la Centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali;
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno
Garanzia Assistenza
conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage: se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’Assicurato.
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’Assicurato, presso l’officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 xx (X/X) xxx xxxxx xx xxxxx; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito
compatibilmente con le tempistiche indicate dall’autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un officina meccanica, l’Assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un’officina, per effettuare le riparazioni del caso.
In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o
ritrovato. Per le eventuali operazioni di
recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia copre fino a concorrenza di € 105,00 per evento.
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
L’intervento è effettuato compatibilmente
con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 500,00 per evento.
Si specifica che:
• la prestazione “soccorso stradale” opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
• nel massimale di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più
Garanzia Assistenza
vicino punto di assistenza autorizzato
della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA MPS Danni per la custodia del veicolo;
• in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale operativa fornisce informazioni specifiche all’Assicurato.
autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’Assicurato usufruisca della prestazione “auto sostitutiva”.
c) Taxi sul luogo di fermo
La Centrale operativa può organizzare, per l’Assicurato che abbia richiesto il “soccorso stradale”, un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all’Assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.
A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritore;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione “spese di albergo”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di
Axa Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla Centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
In caso di Guasto, danno conseguente a Furto parziale o tentato, Incidente, Incendio, Atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di
AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.
In caso di furto totale AXA Assistance
assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso,
Garanzia Assistenza
tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per
persona.
non superiore a 48 ore.
Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa.
Si specifica che:
• in caso di furto totale si richiede all’Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.
Si specifica che:
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all’Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
• nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo inclasse turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “auto sostitutiva”.
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
In caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico che comportino un immobilizzo del veicolo, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del
rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.
Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all’Assicurato, in Italia, un’autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo
f) Rimpatrio del veicolo dall’estero
veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il
Se, in caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, avvenuto all’estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto
Garanzia Assistenza
Sono a carico di AXA Assistance le spese
di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell’avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.500,00 per evento.
con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell’Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.
g) Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione
dell’Assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l’effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.
In caso di furto totale del veicolo, la Centrale operativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro.
L’Assicurato deve presentare alla Centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
AXA Assistance, su specifica richiesta dell’Assicurato, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l’Assicurato.
Si specifica che:
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• il veicolo sostitutivo è messo disposizione presso società
autonoleggio convenzionate con
a di la
Centrale operativa, negli orari di apertura
Garanzia Assistenza
• un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di
€ 50,00.
Servizio Delivery & Collection
Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a diposizione presso il suo domicilio o presso l’officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisse il servizio “Delivery & Collection” AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
• un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’Assicurato;
• un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell’Assicurato; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.
Nel caso la riparazione del veicolo necessiti più di 3 giorni o nell’eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la Centrale operativa supporta l’Assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:
i) Rimpatrio della salma
delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,00 per Assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative:
• alla cerimonia funebre e l’inumazione;
• all’eventuale recupero della salma;
• al soggiorno del familiare.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
j) Consulto medico telefonico
La Centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico
Garanzia Assistenza
della Centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
• treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludono all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
• altro mezzo di trasporto.
La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario
(prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della Centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale operativa organizza:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• l’assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
Sezione Assistenza Plus - Condizioni specifiche
Il massimale è aggregato per sinistro e
per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.
Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
1) Limiti di esposizione
Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per sinistro, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale operativa:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
In tutti gli altri casi, per le prestazioni che
Garanzia Assistenza
eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicurato. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo.
L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
In caso di erogazione della prestazione “auto sostitutiva” la Centrale operativa sostiene l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’Assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.
Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Nell’ambito della gestione del sinistro di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall’Assicurato o l’acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l’Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l’Assicurato entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
2)Prestazioni:
a) Soccorso stradale
Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale di
€ 1.000,00.
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’Assicurato.
• Traino: in caso di sinistro la Centrale operativa organizza il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un’officina generica in grado di riparare il veicolo purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato.
Garanzia Assistenza
Qualora l’Assicurato indichi come destinazione un’officina in grado di riparare il veicolo più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un’altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un’altra officina, la Centrale operativa attiva la prestazione di “trasporto veicolo” che rientra tra le prestazioni della formula Assistenza Plus a massimale unico di
€ 1.000,00.
Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 xx (X/X) xxx xxxxx xx xxxxx; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’autosoccorritore.
b) Prestazioni formula Assistenza Plus con massimale unico
ha diritto alle prestazioni tecniche e
mediche di seguito riportate nei limiti del massimale di € 1.000,00:
• informazioni;
• auto sostitutiva;
• recupero difficoltoso;
• rientro al domicilio;
• prosecuzione del viaggio;
• consegna o recupero auto riparata;
• autista sostitutivo;
• ricerca, prenotazione e spese di albergo;
• trasporto veicolo in Italia;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo spese riparazione veicolo;
• abbandono legale;
• anticipo cauzione civile e penale;
• assistenza legale;
• dissequestro del veicolo;
• rientro/assistenza figli minori;
• consulto medico;
• invio medico generico;
• servizio di accompagnamento o taxi.
c) Prestazioni mediche
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la Centrale operativa garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:
Consulto medico in viaggio
in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della Centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:
• consigli medici di carattere generale;
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora
l’Assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza
• informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici
Garanzia Assistenza
che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Invio medico generico
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale operativa invia un medico generico convenzionato sul posto. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. In caso di emergenza la Centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
d) Xxxxxxxxx Xxxxx
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.
Le prestazioni delle coperture “Assistenza” e “Assistenza Plus” non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi Glossario: veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
Esclusioni generali
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.
e) Rimpatrio veicolo dall’estero
Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo,
Garanzia Assistenza
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
coperto da assicurazione; le richieste dell’Assicurato legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
3. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
Si specifica che:
1. La Centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. Le prestazioni della formula Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo
La Centrale operativa non rimborsa:
p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale operativa;
q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
immatricolati in Italia;
• non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
• adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
• le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo Assicurato.
4. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
• per immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a
1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la Centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall’agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a noleggio per rientro dall’estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i
• con targa di uno stato estero, non
Garanzia Assistenza
pedaggi in genere (autostrade, traghetti,
ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa.
6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la Centrale operativa sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all’estero entro € 5.000,00 per sinistro e per polizza e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato deve restituire la somma anticipata entro
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell’Assicurato all’estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.
o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
• viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Disposizioni e limitazioni
La Centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
La Centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:
• mancato contatto con la Centrale operativa
Inoltre, si specifica che:
a) la Centrale operativa non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per esso.
b) la Centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
c) la Centrale operativa opera al meglio nell’interesse dell’Assicurato e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l’Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
d) La prestazione non è operante:
• nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale operativa;
• quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Tutela legale
Garanzia valida per preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salvo diversa opzione da parte del Contraente.
Premessa
La gestione del servizio di assistenza e liquidazione dei sinistri di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistance
rivolgersi direttamente via Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall’Italia)
o numero nero x00 00 00 00 0000 (per chiamate dall’estero) e via Fax al numero
+ 00 00 00 00 000.
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela legale - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxx, alla quale l’Assicurato può
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela legale, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.
Condizioni particolari di assicurazione
a. Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione RCA cui si riferisce.
b. Assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.
c. Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte,
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei | |||||
suoi | interessi | in | sede | extragiudiziale | e |
giudiziale, in relazione a violazioni di legge e | |||||
a lesione di diritti connessi alla circolazione |
del veicolo indicato in polizza, nei casi indicati al punto e. “Prestazioni garantite”. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA;
• le spese per l’intervento del Consulente tecnico d’ufficio, del Consulente tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con IPA;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo unificato per le spese degli
Garanzia Tutela legale
atti giudiziari (L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28), se
non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per gli arbitrati sostenuti per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
d. Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
• recupero dei danni subìti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente
qualora sussistano fondate ragioni di diritto.
connesse allo stesso. La prestazione opera
di guida in seguito ad incidente stradale e
Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente
Ad eccezione di quanto espressamente previsto al punto precedente c. “Oggetto dell’assicurazione”, l’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
e. Prestazioni garantite
Le garanzie valgono esclusivamente per:
Formula A Danni subìti
Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
In caso di incidente stradale l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
Formula B Danni subìti
AXA MPS Xxxxx non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.).
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
In caso di incidente stradale l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
• recupero dei danni subìti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005;
• sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento diretto” ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, in caso di:
- mancato accordo fra AXA MPS Xxxxx e l’Assicurato, qualora dopo la presentazione dell’offerta da parte di AXA MPS Xxxxx, questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- mancata comunicazione di offerta o di diniego dell’offerta, da parte di AXA MPS Danni, entro i termini previsti dall’art. 148 di cui al D.Lgs. n. 209/2005.
La presente garanzia non opera invece nel caso in cui AXA MPS Danni comunichi all’Assicurato i motivi che impediscono il risarcimento diretto.
Garanzia Tutela legale
incidente stradale. La garanzia è operante
colposi o contravvenzionali connessi ad
Difesa in procedimenti penali per delitti
Difesa penale
anche prima della formulazione ufficiale della notizia di xxxxx.
Dissequestro del veicolo
del veicolo assicurato, sequestrato in
seguito ad incidente stradale.
Assistenza nei procedimenti di dissequestro
Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente
qualora sussistano fondate ragioni di diritto.
connesse allo stesso. La prestazione opera
di guida in seguito ad incidente stradale e
Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente
f. Massimali assicurati
Formula A: € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo;
Formula B: € 10.000,00 per sinistro senza limite annuo.
g. Esclusioni
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
g) spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 c.p.p.;
h) responsabilità professionale del legale incaricato;
i) in materia fiscale, amministrativa e tributaria, salvo quanto espressamente previsto;
j) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
k) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, sabotaggio,
atti
di
occupazioni
terrorismo,
militari,
invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
l) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005;
m) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool),
187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente), del Nuovo Codice della Strada;
n) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
Garanzia Tutela legale
h. Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate
L’assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione e nei 12 mesi successivi alla cessazione dell’assicurazione stessa; in ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto durante il periodo di validità della polizza e comunque prima della cessazione della stessa.
Il fatto generatore del sinistro insorge nel momento in cui una della Parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Nelle restanti ipotesi, il fatto generatore del sinistro si intende insorto nel momento in cui una della Parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Limitatamente alle controversie inerenti a
responsabilità contrattuali, sono coperti i sinistri dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo.
o) controversie di natura contrattuale
salvo quanto espressamente previsto;
p) controversie con le Società del Gruppo AXA MPS e del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Assistance, salvo quanto espressamente previsto nella Formula B;
q) recupero dei crediti;
r) contratti di compravendita, leasing o noleggio a lungo termine del veicolo.
2) L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
3) AXA MPS Xxxxx non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
Si considerano a tutti gli effetti come unico
sinistro:
1.le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
2.le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
3.le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi sub 1) e 2), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
i. Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato
denunciare a
deve
immediatamente
IPA qualsiasi sinistro nel
momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire a IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Se l’Assicurato richiede l’attivazione delle garanzie Tutela legale è tenuto a:
• informare immediatamente AXA MPS Xxxxx in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
i.1 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
Garanzia Tutela legale
In particolare, per attivare la garanzia di “Ricorso avverso il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida”, l’Assicurato deve inoltre allegare il provvedimento nonché la ricevuta rilasciata dall’Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro del documento. Deve inoltre fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell’opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L’Assicurato deve dare avviso immediato a IPA dell’avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo a IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro, tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti segnalandone il nominativo a IPA.
Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborserà anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
Se l’Assicurato non si avvale del diritto di scelta del proprio legale, IPA lo invita a scegliere un proprio legale di fiducia al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA. Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA.
IPA rimborsa, in ogni caso, le spese di un
legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a più legali/periti.
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se invece la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa le spese legali anche del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA MPS
Xxxxx si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del punto i.1. “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA MPS Xxxxx. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con AXA MPS Xxxxx.
AXA MPS Danni così come IPA non sono
i.2 Gestione del sinistro
Garanzia Tutela legale
responsabili dell’operato di legali,
consulenti tecnici e periti in genere.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato ed IPA, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
AXA MPS Xxxxx avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
i.3 Recupero somme
Spettano integralmente all’Assicurato i |
risarcimenti ottenuti ed in genere le somme |
recuperate o comunque corrisposte dalla |
controparte a titolo di capitale ed interessi. |
Spettano invece a IPA, che li ha sostenuti o |
anticipati,glionorari,lecompetenzeelespese |
liquidate in sede giudiziaria o concordate |
transattivamente e/o stragiudizialmente. |
Tutela legale
Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio
Premessa
AXA MPS Xxxxx si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Tutela legale
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall’Italia)
Tel. +39. 00 00 00 0000 (per chiamate dall’estero)
Fax +39. 00 00 00 000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
La portata dell'Assicurazione
Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati alla successiva lettera c. – “Casi assicurati”. Tali oneri sono:
• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi della successiva lettera l - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi della successiva lettera h. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
• le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della lettera h.
- Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
a. Oggetto dell'assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA MPS Danni, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela
b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del
Garanzia Tutela legale
sinistro;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
c. Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
1) l’esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi anche nei casi di risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006)
2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
4) l'assistenza nei procedimenti di
d. Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente lettera c. – “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali
e. Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a
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conoscenza dell'omissione degli obblighi
di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n.
285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
f. Estensione territoriale
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
g. Decorrenza della garanzia - Insorgenza sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si
Il sinistro
h. Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1) della lettera c. - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il
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legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA MPS Xxxxx e/o con AXA Assistance.
i. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
l. Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lettera h. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come AXA MPS Xxxxx, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
m. Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.