CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della concessione è l’affidamento dei servizi di rimozione, trasferimento in apposito luogo di deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’ art. 215 D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 Codice della Strada, nel territorio del Comune di Bologna.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. n.495/1992, la concessione ha durata biennale dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per lo stesso periodo. In tale caso il Concessionario è vincolato ad accettare il rinnovo.
L’importo della concessione stimato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, ha un valore netto complessivo pari ad euro 3.406.311,48 (IVA 22% esclusa), di cui euro 1.703.155,74 per il primo biennio (comprensivo di euro 831.250 ad anno per le rimozioni e di euro 20.327,87 ad anno per le rimozioni a carico della stazione appaltante) ed euro 1.703.155,74 per il secondo biennio di rinnovo (comprensivo di euro 831.250 ad anno per le rimozioni e di euro 20.327,87 ad anno per le rimozioni a carico della stazione appaltante). Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, per le condizioni di esecuzione del presente servizio, si stimano pari ad euro 0 (zero).
ART. 3 - TARIFFE
Il Concessionario nello svolgimento del servizio è tenuto ad applicare le tariffe di rimozione e di custodia di cui al D.M. 401/1998, adottate ed aggiornate dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta, eventualmente modificate a fronte del possibile ribasso determinato dall’offerta che risulterà aggiudicataria e gli adeguamenti ISTAT previsti. A tali tariffe viene applicata l’imposta di valore aggiunto IVA nella misura prevista dalla legge.
ART. 4 - PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI E OBBLIGHI
Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato, il Concessionario si deve avvalere di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio deve essere adeguato per numero e qualificazione professionale.
Il Concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalle vigenti normative, con particolare riferimento al D. Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche.
Il Concessionario produrrà il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, redatto secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. L’Amministrazione si riserva di indicare eventuali modificazioni o chiarimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione.
Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e a trasmettere l’elenco del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa. Tale elenco dovrà indicare gli estremi del documento di riconoscimento (tipo documento, autorità, numero e data di rilascio).
Il personale dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro mantenendo un livello di ordinaria diligenza quanto al decoro personale.
Il personale addetto all’esecuzione del servizio deve essere munito di tesserino di riconoscimento esposto riportante i seguenti dati:
− nome e cognome;
− fotografia;
impresa di appartenenza e n. di matricola.
In ogni caso il Concessionario deve assicurare che il proprio personale si uniformi ai seguenti criteri:
− dimostrare massima disponibilità nei rapporti con l’utenza;
− dare riscontro alle richieste di informazioni con la massima chiarezza di linguaggio nonché con gentilezza tempestività e precisione;
− evitare di entrare in polemica con gli utenti in relazione agli eventi correlati alle diverse operazioni connesse con il servizio;
− astenersi da commenti o apprezzamenti che danneggino l’immagine del Comune di Bologna e della Polizia Locale e comunque da atteggiamenti non consoni al ruolo che gli è affidato per lo svolgimento del servizio;
− astenersi dall’indossare capi di vestiario non consoni all’attività svolta;
− essere titolare di patente di guida e non aver subito la sospensione della medesima ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.
− Il personale impiegato, inoltre ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza.
Il personale in servizio presso la depositeria, su richiesta del committente sarà tenuto a svolgere eventuali verifiche sui veicoli presenti all’interno della depositeria stessa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l’allontanamento e la tempestiva sostituzione degli operatori che si siano resi responsabili di almeno tre episodi accertati di scortesia o comportamento inurbano o scarsamente professionale nei confronti dell’utenza.
La contestazione di tali episodi, a seguito di segnalazione dell’utenza oppure di rilevazione diretta da parte della Polizia Locale, verrà formalizzata dalla stessa.
Il Concessionario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio in caso di turnover del personale di sportello, garantendo adeguato periodo di affiancamento al personale subentrante.
ART. 5 – CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’Appaltatore uscente e impiegati nel medesimo servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.
ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Il personale adibito ai servizi in concessione, dovrà essere alle dipendenze o comunque sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Concessionario.
Il Concessionario deve rispettare tutti gli obblighi di legge in materia d’infortunistica, assicurativa e previdenziale, previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale che dovrà essere dotato di mezzi di protezione idonei al servizio da svolgersi.
Il Concessionario si obbliga ad applicare per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente, il CCNL di categoria ed i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva, anche se scaduti, fino alla loro sostituzione, per tutta la durata della concessione.
Il suddetto obbligo vincola il Concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni del concessionario, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Eventuali lavoratori non comunitari dovranno essere stati reclutati nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno.
E’ fatto obbligo al concessionario di esibire, a semplice richiesta dell’Amministrazione, il registro delle presenze, il modello DM10, le ricevute dei versamenti INAIL, il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.
ART. 7 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE
Il Concessionario, deve svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e /o disponibilità come indicato in sede di offerta.
Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi affidati in concessione e i componenti di sicurezza, devono essere conformi e rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre devono essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Il Concessionario è responsabile della custodia dei propri mezzi e delle attrezzature utilizzate per il servizio.
L’Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile in caso di danni o furti.
ART. 8 - REFERENTI
Il Concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione il nominativo di uno o più responsabili, soggetti a reperibilità, cui fare immediato riferimento per ogni eventuale comunicazione, contestazione o richiesta.
In particolare il Concessionario deve indicare la figura del Responsabile del personale che assumerà la funzione di referente per le attività oggetto della concessione. Le caratteristiche e i compiti del Responsabile sono:
− avere competenza in ordine ai servizi di cui al capitolato.
− essere presente o rintracciabile con continuità con l’incarico di rappresentare il Concessionario, sia dal punto di vista dell’esecuzione dell’attività, sia da quello di responsabile coordinatore del proprio personale.
− in assenza del Responsabile, occorrerà che il Concessionario nomini un sostituto dandone comunicazione all’Amministrazione.
Il Concessionario s’impegna a fornire adeguato numero di recapiti telefonici, di posta elettronica e fax.
Il referente può coincidere con la figura del custode.
Il Comandante della Polizia Locale comunicherà uno o più nominativi che fungeranno da referenti nei rapporti con il Concessionario.
ART. 9 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese ed oneri fiscali afferenti alla stipula del contratto di concessione e sua registrazione saranno a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI (indicativamente la somma è compresa tra un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 2.000).
ART. 10 - GARANZIE
A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, l’aggiudicatario deve presentare – al fine della stipula del contratto – apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del
D. Lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore (indicato in euro 1.703.155,74 senza IVA) della presente concessione.
La suddetta cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:
− pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima.
− rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 CC..
− che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita.
− rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC..
La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, in tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione .
La mancata costituzione della garanzia potrà determinare la revoca della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito. La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione .
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE
Il Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la documentazione attestante l’avvenuta stipulazione con primario assicuratore di adeguata copertura assicurativa (che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di:
A) Responsabilità civile verso terzi (RCT) :
Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
− danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
− danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per sinistro;
− conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l’espletamento delle attività oggetto della concessione;
− committenza di lavori e servizi;
− danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
− danni a cose di terzi da incendio;
− danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personali;
− danni arrecati a terzi da dipendenti, soci , volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;
− interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole , artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
− danni da inquinamento accidentale;
B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell’attività principale, nessuna esclusa o eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l’estensione al cd. “Danno biologico”, l’estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola di buona fede INAIL”.
C) Responsabilità civile auto (RCA) :
Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell’esecuzione dell’attività appaltata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge previsto pari a € 7.290,000, di cui dedicato ai danni fisici € 6.070.000 ed € 1.260.000 dedicato ai danni materiali e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l’estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia.
Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.
D) Polizza Property per perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto oggetto di rimozione:
Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli rimossi e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed
altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia “ricorso terzi”) a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate “a primo rischio assoluto”:
− garanzia incendio, e rischi accessori, € 500.000,00 per veicoli e loro contenuto;
− ricorso terzi da incendio € 500.000,00;
− atti vandalici e dolosi di terzi, furto o rapina di veicoli o loro contenuto € 100.000,00;
L’operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizza alla Polizia Locale prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative .
L’amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.
ART. 12 - SUBAPPALTO
E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 174 del Dlgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'art. 105 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.
Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione e qualora all'atto dell'offerta il concessionario abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Il concessionario dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Il concessionario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.
In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento del concessionario
c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.
ART. 13 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario deve dare comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva .
Il Concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositeria .
In particolare, qualora non fosse possibile, per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale del Concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l’esazione e con i pagamenti e, più in generale, con le attività di cassa, il Concessionario è obbligato a garantire comunque l’attività di accettazione e riconsegna dei veicoli oltre a quella di rimozione .
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente capo al Concessionario, compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
ART. 15 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare senza preavviso opportuni accertamenti sullo svolgimento delle attività previste dal contratto di concessione e sul regolare assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi correlati allo svolgimento della prestazione.
Le variazioni degli obblighi assunti dal Concessionario saranno contestate per iscritto da parte dell’Amministrazione al referente di cui al precedente articolo 8 del presente capitolato, con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dal contratto di concessione. Il referente dovrà far pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l’Amministrazione applicherà le penali previste dall’art.16.
ART. 16 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE E APPLICAZIONE DELLE PENALI
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude la possibilità dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno subito, le violazioni accertate degli obblighi assunti dal Concessionario potranno dare luogo all’applicazione delle penali nella seguente misura:
− per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione e in relazione alla gravità dell’inadempimento considerato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare ogni volta una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 360,00 a un massimo di € 700,00 .
Inoltre, nel caso di danno all’immagine dell’Amministrazione, sarà applicata ogni volta una penale a discrezione dell’Amministrazione, che, a seconda del danno causato, sarà compresa tra € 500,00 (cinquecento) ed € 5.000,00 (cinquemila).
In tutti i casi è sempre fatto salvo i diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario e fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno del Concessionario, con addebito ad esso degli eventuali costi sostenuti.
Il pagamento della penale non esonera in alcun modo il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e di cui l’applicazione della penale è conseguenza.
L’attività di controllo sull’esecuzione dei servizi affidati in concessione compete alla Polizia Locale.
L’Amministrazione potrà procedere ad introitare le eventuali penali tramite escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzie nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. in presenza delle circostanze richiamate dall’art. 176 e, per quanto compatibile, dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016 nonché nei seguenti casi :
− interruzione totale o parziale del servizio senza gravi e giustificati motivi accertati dall’Amministrazione stessa;
− grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione;
− mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
− inottemperanza alle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro;
− cessione totale o parziale del contratto di concessione;
− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione;
− fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario stesso;
− grave danno all’immagine dell’Amministrazione.
La risoluzione anticipata del contratto di concessione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso di risoluzione anticipata l’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere per intero la cauzione prestata dal Concessionario, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
ART. 18 – NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 .
L’Amministrazione come nel presente atto rappresentata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ritenuto che il Concessionario abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, lo nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del citato Regolamento, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto di concessione.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di osservare scrupolosamente quanto normativamente previsto.
In particolare i compiti del Responsabile del trattamento dei dati sono:
− trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
− garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
− adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
− rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
− tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
− assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
− su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
− mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e all’esecuzione del contratto di concessione è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Bologna.
ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, solo tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Articolo 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di risoluzione del contratto.
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, DEPOSITERIA E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI
SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art. 1 - Descrizione del servizio di rimozione
Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozioni dei veicoli lasciati in sosta vietata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 285 del 30/4/1992, Codice della Strada, dalle successive modifiche e dal relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dall’art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998. Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo e dal trasferimento dal luogo dell’infrazione alla depositeria autorizzata.
Ogni rimozione deve essere richiesta e disposta solo dal personale della Polizia Locale in servizio, nonché nei casi previsti dalla legge, dagli accertatori della sosta o dagli ausiliari del traffico. Non è prevista di norma la presenza di personale della Polizia Locale o di altro personale con funzioni di Polizia Stradale a bordo dei carri attrezzi.
L’intervento del carro attrezzi sarà quindi di norma attivato tramite C.R.O. ovvero direttamente dagli operatori se in contatto visivo con i mezzi preposti alla rimozione, ovvero infine da altri operatori appositamente autorizzati dal Comando del Corpo. Nel secondo e nel terzo caso l’intervento dovrà essere comunicato senza ritardo alla C.R.O. che provvederà con le annotazioni dovute. L’operatore addetto alla rimozione deve compilare il verbale di rimozione in tutte le sue parti ed eseguire rilievi fotografici o filmati del veicolo, prima dell’inizio delle operazioni di carico del mezzo.
Il servizio di rimozione può essere di natura ordinaria o straordinaria.
Art. 2 - Servizi di rimozione ordinaria
Per servizi di rimozione ordinaria, s’intendono quelli svolti quotidianamente nell’intero arco dell’anno, programmati e organizzati dal Comando della Polizia Locale, al fine di presidiare con cadenza periodica le aree soggette a divieto di sosta con rimozione forzata, gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di disabili e comunque le situazioni che diano luogo a violazioni per le quali l’art. 158 C.d.S prevede la rimozione forzata in caso di grave intralcio alla circolazione.
2a - Termini e modalità di esecuzione
Per l’esecuzione di tali servizi il Concessionario deve poter disporre di carri attrezzi con portata fino a 3,5 t di cui 1 con portata superiore che dovranno rimanere a disposizione esclusiva dell’Amministrazione 24 ore, compresi i giorni festivi, ed essere utilizzati secondo i programmi e i calendari predisposti dal Comando della Polizia Locale.
La disponibilità del numero dei carri, sulla base dell’articolazione giornaliera del servizio, deve essere la seguente:
- almeno n. 2 carri attrezzi per turno di servizio feriale diurno
- almeno n. 2 carri attrezzi per turno feriale serale
- almeno n. 1 carri attrezzi per turno notturni
- almeno n. 2 carri attrezzi per turno nelle giornate festive
Sulla prescritta disponibilità minima, il Concessionario deve garantire un eventuale aumento del numero dei carri (nella misura di “fino a due in più del minimo previsto”), qualora venga richiesto dal Comando per sopraggiunte straordinarie esigenze di servizio, anche senza preavviso.
Il riferimento ai turni diurno, serale, notturno o festivo viene mutuato dalla ripartizione oraria in uso per i servizi di Polizia Locale, alla luce dei quali si intende per turno diurno quello compreso tra le 7.00 e le 20.00, per turno serale quello compreso tra le 19.00 e le 2.00, per turno notturno quello compreso tra le 0.00 e le 7.00.
I veicoli operativi sono comunque tenuti a portare a termine le chiamate assegnate all’interno del turno di rispettiva competenza.
Il Concessionario sarà tenuto a garantire l’intervento non oltre 30 minuti con una tolleranza di 15 minuti, dalla richiesta.
Art. 3 - Servizi di rimozione straordinaria
Per rimozioni straordinarie s’intendono gli interventi correlati:
- alle attività programmabili richieste in occasione di particolari eventi di natura varia (quali fiere, mercati, sagre, manifestazioni sportive/religiose ecc..) debitamente calendarizzate con congruo anticipo così da consentire al Concessionario l’adeguata predisposizione degli stessi.
Tali servizi saranno oggetto, anno per anno, di apposita programmazione che tenga conto dei diversi eventi che richiederanno specifici servizi di questa natura, così che anche il Concessionario possa adeguatamente programmare la propria attività ;
- agli eventi imprevedibili e non programmabili che diano luogo a necessità di protezione civile, di ordine pubblico e di sicurezza. In questi casi il Concessionario sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità che consenta di mettere a disposizione n. 1 carro attrezzi, oltre la normale dotazione prevista per tipologia di turno, entro 30 minuti dalla richiesta, comunque formalizzata per iscritto ed inoltrata anche in via telematica.
3a - Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione straordinaria
Per l’esecuzione del servizio di rimozione straordinaria, il Concessionario deve poter disporre di almeno n. 4 carri attrezzi con portata fino a 3,5 t. e n. 2 carri attrezzi con portata superiore a 3,5 t., Per questi servizi quindi il n. minimo complessivo di carri è pari a 6 ( 4+2).
Il Comando si riserva, a fronte di sopraggiunte esigenze operative urgenti, che non permettano un congruo preavviso di richiedere l’intervento di tutti i carri attrezzi disponibili in possesso del Concessionario.
In sede di programmazione delle predette attività, invece, il Comando della Polizia Locale, predisporrà l’utilizzo dei carri attrezzi dandone comunicazione con congruo anticipo al Concessionario.
3b - Servizi di rimozione di veicoli in sosta regolare
La rimozione di veicoli in sosta regolare, può avvenire per:
1) Urgenti motivi di ordine pubblico, a seguito di richiesta espressa da Funzionario di Pubblica Sicurezza.
2) Urgenti motivi di pubblica necessità.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 401 del 4 settembre 1998, (Regolamento per la definizione delle tariffe da applicare da parte dei Concessionari), per eventuali casi di veicoli, regolarmente parcheggiati, che vengono rimossi per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi
Le rimozioni per pubblica necessità si configurano nel caso di lavori urgenti sulla sede stradale a causa d’interruzione di forniture pubbliche essenziali (acqua, luce, gas, ecc.), caduta calcinacci e/o neve da edificio sia pubblico che privato, perdita gas da veicolo, ecc..
Solo in tali casi, il costo del servizio sarà a carico del soggetto che ha richiesto o reso necessario l’intervento, con applicazione delle sole tariffe vigenti in materia di rimozione .
In tutte le altre circostanze in cui si presenti la necessità di richiedere lo spostamento o la rimozione di veicoli a carico dei quali non siano elevate sanzioni , sarà onere dell’amministrazione concedente corrispondere al concessionario il costo delle operazioni limitatamente alle sole tariffe di rimozione
.
Ai soli fini contabili si procede ad una stima media del costo unitario di rimozione che rimarrà a carico dell’Amministrazione che viene determinato in €. 50.81 per ogni intervento.
Per la previsione dei relativi costi si rimanda al progetto di servizio relativo alla presente procedura di affidamento .
Nel caso in cui i costi del servizio siano da accollare ai richiedenti sarà eventualmente onere del Comando concorrere a comunicare i dati utili per l’individuazione compiuta del soggetto obbligato.
Art. 4 - Verbale di rimozione e riscossione pagamenti
All’atto della rimozione l’addetto provvederà, salvo diverse disposizioni, ad acquisire documentazione fotografica o filmato del veicolo su 4 lati ( ant. post. dx e sx) prima di procedere alle operazioni di carico, così da documentare in modo certo lo stato del veicolo prima dell’intervento .
La documentazione fotografica verrà poi messa a disposizione degli uffici del Comando preposti. Tale documentazione costituirà a tutti gli effetti parte integrante del verbale di rimozione
Le spese di rimozione sono riscosse presso la depositeria al momento della restituzione del veicolo salvo i casi particolari (oggetto di apposita regolamentazione) che si potrebbero verificare in caso di arrivo dell’interessato, contestuale alla presenza del carro attrezzi ancora sul posto.
Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga ad operazioni di rimozione già iniziate, ai sensi dell'art.
397 del Regolamento d'esecuzione è consentita l'immediata restituzione dello stesso, previo pagamento delle spese all'incaricato del Concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia
ricevuta; qualora l'interessato non abbia la disponibilità di denaro sufficiente per adempiere agli obblighi contabili, o comunque si rifiuti di farlo, la rimozione è portata a compimento.
In queste circostanze, il corrispettivo per le attività comunque parzialmente attivate, viene quantificato forfettariamente in una tariffa onnicomprensiva di Euro 50,00 per autoveicoli e motoveicoli ( eccetto i motocicli ), di Euro 25,00 per ciclomotori e motocicli mentre nulla sarà dovuto per i velocipedi. A tale proposito si richiama il disposto dell’art. 53 del codice della Strada che recita: i motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono in: a) motocicli, veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone […].
Art 5. Rimozione di veicoli che risultino oggetto di furto
Nel caso in cui il veicolo rimosso risulti oggetto di una denuncia di furto , l’avente diritto è tenuto a corrispondere per il ritiro le sole spese di custodia dovute per il periodo successivo alla comunicazione dell’avvenuto rinvenimento .
In tali circostanze il corrispettivo dell’attività di rimozione e custodia antecedente alla comunicazione di rinvenimento resterà a carico della stazione appaltante secondo le tariffe vigenti.
Art. 5 - Disponibilità e caratteristiche tecniche dei carri attrezzi
Il Concessionario deve disporre di carri attrezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 12 del DPR 495/1992 e successive modifiche descritte nell’appendice IV al titolo primo del suddetto D.P.R.
I carri attrezzi di proprietà o in uso al Concessionario devono essere almeno classificati secondo la direttiva Euro 3 oltre che conformi alla normativa contenuta nel C.d.S..
Qualora, in ragione del peso, non sia possibile eseguire la rimozione con l’utilizzo dei normali carri attrezzi in possesso, il Concessionario è tenuto ad espletare il servizio utilizzando anche attrezzature non in sua dotazione che siano comunque conformi con quanto previsto dall’art. 12 del DPR 495/92. Tale intervento deve essere eseguito entro un’ora dalla richiesta.
Dal 15 novembre al 15 aprile o secondo le prescrizioni delle ordinanze vigenti, i mezzi operativi dovranno essere dotati di pneumatici da neve o comunque circolare nel rispetto delle normative emesse in materia di circolazione nel periodo invernale, da parte dell’ente proprietario della strada.
Il Concessionario s’impegna altresì, in caso di guasti, a garantire tempestivamente la sostituzione dei mezzi temporaneamente non utilizzabili.
Il Concessionario dalla data d’inizio della concessione e in occasione di ogni variazione apportata ai documenti di circolazione, deve produrre le fotocopie delle carte di circolazione di tutti i carri attrezzi messi a disposizione e le patenti di guida di tutto il personale adibito alla conduzione dei veicoli ed i relativi certificati assicurativi.
SERVIZIO DI DEPOSITERIA
Art.1 - Caratteristiche della depositeria
I veicoli rimossi devono essere ricoverati in uno o più depositi ubicati all’interno del territorio del Comune di Bologna.
Il Concessionario, anche costituito da RTI con concorso di più imprese , deve avere la disponibilità di un unico immobile o area , o di più immobili o aree idonee, da destinare al deposito dei veicoli rimossi.
L’area unica adibita a depositeria, deve poter contenere almeno 200 autoveicoli e almeno 30 motoveicoli/ciclomotori, con possibilità di ospitare autobus, autocarri ed autoarticolati e un congruo numero di velocipedi.
Nel caso di più aree adibite a depositeria (ad esempio garages o officine situati nel territorio comunale) la capienza complessiva, non inferiore comunque a 200 autoveicoli più 30 motoveicoli/ciclomotori dovrà essere calcolata sommando la capienza delle singole aree nella disponibilità delle imprese associate facenti capo al Concessionario. Ad ogni modo comunque ciascuna delle aree che concorrono a formare la depositeria non potrà avere una capienza inferiore a 50 veicoli .
In presenza di più depositerie collocate sul territorio , i veicoli rimossi saranno trasportati , come da disposizione del c.d.s , presso quello più vicino al luogo della rimozione .
La/e depositeria/e, per l’accoglimento dell’utenza, devono avere locali rispondenti a tutte le normative urbanistiche e comunque alle normative vigenti in termini di accessibilità e di disponibilità di servizi igienici.
Al Concessionario è fatto carico di espletare adeguata vigilanza della/e depositeria/e anche negli orari di chiusura.
Il Concessionario è tenuto a provvedere che l’area sia conforme con la normativa specifica vigente in materia
1a - Orari di apertura e contatto telefonico
L’orario di apertura al pubblico diurno e serale, sette giorni su sette sarà dalle 7.00 alle 01.00. Nelle notti comprese tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica gli uffici opereranno in via straordinaria fino alle 03.00.
Il Concessionario è tenuto ad attivare oltre ad una linea telefonica per le chiamate esterne anche una linea dedicata alle comunicazioni tra gli addetti al servizio e gli uffici della Polizia Locale. Tale linea dovrà essere presidiata per 24 ore giornaliere.
1b - Tariffa a fronte del servizio di reperibilità
Il Concessionario è tenuto a garantire la possibilità, a richiesta dell’utente, di prelevare il proprio veicolo nel rispetto di tutti gli adempimenti comunque previsti, anche negli orari di chiusura della depositeria.
Tale servizio prevede il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo pari ad Euro 20,00 oltre agli importi comunque dovuti.
Art.2 - Attività di depositeria
Il servizio di depositeria si articola nelle seguenti attività:
− presa in carico del veicolo
− custodia del veicolo
− riscossione dei pagamenti per la rimozione e la custodia
− riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S
− restituzione dei veicoli in custodia
− attività informative all’utenza
2a - Presa in carico del veicolo
All’atto della consegna in depositeria, l’addetto del Concessionario deve verificare che ogni veicolo sia accompagnato dai necessari documenti e provvedere a controllare che il veicolo non abbia subito danni durante l’operazione di carico, trasporto e scarico.
2b - Custodia del veicolo
Al termine delle operazioni di “presa in carico”, avrà inizio la fase di custodia con l’inserimento nel sistema informatico dei dati relativi al veicolo e alla rimozione.
Il concessionario dovrà utilizzare uno strumento informatico atto a costituire la banca dati delle operazioni svolte, così da consentire una rapida rendicontazione sia per ciò che attiene alle operazioni di rimozione sia per quanto attiene alla gestione contabile.
Il concessionario, deve garantire l’inserimento immediato della targa del veicolo nel gestionale al momento dell’ingresso nel deposito, al fine di garantire l’aggiornamento in tempo reale della banca dati, così da consentire all’utenza e agli operatori del Comando di disporre di informazioni attendibili in merito alla presenza del veicolo in depositeria.
Il concessionario deve altresì garantire al bisogno e su richiesta del Comando, l’effettuazione di verifiche puntuali sulla giacenza di determinati veicoli, qualora vi sia dubbio sul corretto espletamento delle formalità di registrazione dell’entrata o dell’uscita dalla depositeria del veicolo stesso.
Il sistema informatico in uso presso il Concessionario, deve essere compatibile con le applicazioni in uso presso gli uffici della Polizia Locale.
E’ necessario che il software in uso, operi su piattaforma web così da poter consentire all’Amministrazione (Centrale Radio Operativa e Ufficio Sanzioni Accessorie) di verificare in tempo reale la giacenza dei veicoli presso la depositeria, ovvero l’avvenuta restituzione dei medesimi.
Il Concessionario assume la responsabilità civile e penale della custodia e, per tale motivo, essendo il veicolo a disposizione dell’autorità amministrativa, dovrà provvedere alla nomina del custode che dichiarerà di assumersi gli obblighi di cui agli artt. 1768 e ss del C.C..
Inoltre gli addetti sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni disservizio ai competenti uffici della Polizia Locale;
2c Riscossione dei pagamenti per la rimozione e custodia
Gli importi delle spese di rimozione e custodia, interamente di spettanza del concessionario , sono determinati sulla base delle tariffe di cui al D.M. 401/1998, adottate e aggiornate dall’Amministrazione Concedente con delibera di Giunta.
L’ammontare totale da pagare, deriva dalla somma di tre distinte voci:
1. Diritto di chiamata( ammontare fisso)
2. Operazioni connesse a carico e scarico del veicolo (ammontare fisso)
3. Indennità chilometrica (valore variabile)
Il Concessionario per la determinazione delle tariffe relative all’indennità chilometrica di trasporto che avverrà in modo puntuale, si deve avvalere :
di un servizio mappe con licenza d’uso, anche gratuita, secondo le seguenti modalità:
1. Determinazione tramite detto servizio della distanza tra il luogo di stazionamento (depositeria) e il luogo di intervento;
2. Determinazione con le medesime modalità del percorso compreso tra il luogo di intervento e la depositeria;
3. Determinazione del percorso complessivo (1+2);
4. Arrotondamento delle frazioni di Km per difetto fino a 500 m e per eccesso da m. 501 a 999;
5. Determinazione dell’indennità chilometrica moltiplicando per l’importo a chilometro;
La modalità esposta viene applicata sempre in modo presunto, cioè anche in presenza di circostanze impreviste di natura contingente, che impediscano di seguire il percorso più breve. Tale criterio vale anche se le circostanze richiamate siano di natura normativa, permanente (ad es. regolamentazione Tdays) o contingente (ordinanze Settore Mobilità in occasione di manifestazioni etc).
In caso di momentanea impossibilità di accesso alla rete la determinazione della tariffa avverrà in modo manuale eventualmente riferendosi a precedenti casi analoghi.
In caso di itinerari plurimi previsti per lo stesso percorso dal servizio mappe, verrà preso come riferimento quello relativo al percorso più breve.
La scelta dei percorsi da utilizzare per il trasporto dei veicoli dal luogo di rimozione alla depositeria deve quindi privilegiare il percorso più breve fatta salva la circostanza che il medesimo si presenti disagevole per il complesso carro attrezzi veicolo trainato.
L’Amministrazione ha facoltà di operare necessari controlli sulle modalità di rilevazione dei percorsi, utilizzando la stessa licenza d’uso del Concessionario.
Eventuali contestazioni relative alla determinazione della distanza potranno in caso di rilievo scritto da parte dell’utente, essere deferite agli uffici preposti della Polizia Locale che provvederanno allo svolgimento delle verifiche necessarie.
Qualora la verifica, accerti una difformità che determini variazioni tariffarie provvederà al rimborso dell’indebito da parte del Concessionario.
Altre contestazioni relative ai servizi di rimozione, custodia e restituzione, in quanto di natura privatistica coinvolgeranno il solo utente ed il Concessionario, fatto salvo l’obbligo da parte di quest’ultimo di darne notizia all’ufficio preposto della Polizia Locale.
Il pagamento delle spese a carico dell’utente, presso il deposito, dovrà poter essere effettuato anche con modalità automatiche (Pos, Pagobancomat, carte di credito, o altre modalità cashless)
Art. 3 -Riscossioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.
Presso il Concessionario dovrà essere possibile procedere al pagamento delle sanzioni comunque correlate alla rimozione . Si sottolinea che per i veicoli immatricolati all’estero , o con targa EE, ai sensi dell’art. 207 C.d.s. il pagamento della sanzione deve comunque intervenire prima della restituzione del veicolo all’avente diritto. Le operazioni di pagamento dovranno avvenire, previo accordo con la Polizia Locale, tramite utilizzo di applicazioni informatiche. Dovrà essere possibile comunque corrispondere quanto dovuto con carta di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento cashless.
Solo a fronte dell’impossibilità di procedere con la registrazione telematica dei pagamenti si potrà procedere con registrazione manuale , dandone tempestivamente notizia agli uffici della P.M.
Il Concessionario, a fronte dello svolgimento delle attività sopra descritte assumerà quindi la qualifica di Agente Contabile per l’Amministrazione Appaltante e sarà tenuto a redigere il conto giudiziale ai sensi degli artt. 93 e 233 T.U.E.L. per le somme incassate per conto dell’Amministrazione Comunale e a procedere ai versamenti e agli altri adempimenti contabili nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell’Ente vigenti sulla materia
Art.4 – Restituzione dei veicoli in custodia
Il veicolo va restituito al proprietario, a persona da lui delegata o a persona che dimostri la disponibilità del veicolo.
Il proprietario o gli altri interessati, indicati in premessa, hanno comunque titolo per chiedere all’addetto alla restituzione, di poter procedere ad un esame delle condizioni del veicolo, al fine di accertare l’assenza di danni occorsi durante le operazioni di rimozioni.
Nel caso in cui il veicolo sia restituito a persona diversa dal proprietario, chi procede al ritiro sarà tenuto a sottoscrivere una apposita dichiarazione nella quale, a norma di quanto previsto dal D.P.R. 445 /2000 e successive modifiche , darà atto del proprio titolo a rientrare in possesso del veicolo .
I veicoli rimossi e non reclamati saranno custoditi dal Concessionario senza possibilità di addebitare alcuna spesa di custodia a carico dell’Amministrazione Comunale, che si impegna del pari ad attivare quanto prima e comunque non oltre il termine di una settimana dall’ingresso in depositeria del veicolo, le procedure di esproprio di cui al D.P.R. 189/2001.
I verbali di rimozione e restituzione dei veicoli rimossi, dovranno essere conservati dal Concessionario per almeno 5 anni ed esibiti a richiesta della Polizia Locale.
Il Concessionario dovrà:
− compilare, in caso di restituzione del veicolo al proprietario, a persona da lui delegata o a persona che dimostri la disponibilità del veicolo, apposito verbale di restituzione di cui una copia viene rilasciata all’interessato; del pagamento delle spese è rilasciata quietanza e tenere copia di tutti i documenti inerenti la pratica.
− prestare particolare cura alle operazioni connesse con la gestione e la rendicontazione del denaro, in contanti o accreditato tramite pos;
− mantenere e ripristinare, in maniera tale che risulti sempre ben visibile, la segnaletica relativa alle tariffe ed agli orari di apertura.
Art. 5 – Attività informativa
Il Concessionario provvede a realizzare una pagina Web contenente in sintesi le informazioni utili per la ricerca del veicolo da parte dell’utenza. La pagina deve contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina WEB costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all’offerta.
Il Concessionario deve svolgere attività informativa tramite la realizzazione di stampato o piego informativo che dia descrizione delle diverse attività svolte e delle relative procedure.
Il personale addetto al servizio di depositeria deve fornire telefonicamente ai cittadini, negli orari di apertura, le informazioni in modo certo, relative alla presenza o meno del veicolo all’interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione, nonché eventuali altre informazioni attinenti le attività regolate dal presente contratto di concessione .
Particolare rilevanza dovrà essere data agli aspetti legati alla comunicazione con l’utenza, allo scopo di evitare informazioni incomplete o fuorvianti. Il linguaggio usato nelle comunicazioni verbali o negli stampati informativi dovrà essere improntato sempre alla massima chiarezza e comprensibilità.
Art. 6 - Reportistica
Il software utilizzato per la gestione dei dati dei veicoli rimossi deve prevedere la possibilità di ricerche combinate.
Il Concessionario è tenuto ad aggiornare la banca dati relativa all’attività, garantendo l’accesso diretto della CRO e dell’ufficio sanzioni al programma e deve prevedere la possibilità di desumere direttamente o a richiesta:
− Nr. veicoli rimossi per turno di servizio
− Nr. Veicoli rimossi per singola via del territorio comunale
− Nr. Veicoli restituiti
− Nr. Richieste di risarcimento danni
− Nr. Risarcimenti accordati
− Rilevamento dei tempi medi di intervento
Il Concessionario, inoltre deve aggiornare quotidianamente il dato relativo ai veicoli in giacenza presso la depositeria da almeno 48 ore. Tale dato deve essere consultabile in ogni momento da parte degli uffici della Polizia Locale.
Art. 7 – Sviluppo di nuove modalità di gestione:
− Entro il primo anno di contratto il Concessionario predisporrà un progetto , anche solo di massima, volto alla possibilità di applicare modalità alternative alla rimozione, previste e conformi alla normativa vigente, che possano presentare carattere innovativo in termini di impiego delle risorse organizzative coinvolte nonché di impatto sugli utenti interessati dalle operazioni .