REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DELL’ASST DI LECCO, NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.LGS. n. 50 del 18/4/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) e s.m.i.
INDICE
Art. 1 – Normativa di riferimento, oggetto e principi generali Art. 2 – Matrice delle responsabilità
Art. 3 – Individuazione dei soggetti
A. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO
Art. 4 – Determinazione della misura del fondo ex art. 113 ed accantonamento
Art. 5 - Presupposti necessari per l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche Art. 6 – Criteri per la costituzione del fondo
6.1 Criteri per la costituzione del fondo relativi a servizi e forniture
6.2 Criteri per la costituzione del fondo relativi a Lavori
Art. 7 – Destinazione del fondo
B. RIPARTIZIONE DEL FONDO
Art. 8 – Ripartizione del fondo ed attività oggetto degli incentivi
Art. 9 – Funzioni coinvolte nella ripartizione dell’incentivo per lavori, servizi e forniture Art. 10 – Calcolo, Ripartizione e Distribuzione del fondo
Art. 11 – Definizione incentivo verso centrali di committenza regionale (ARCA S.p.A.) Art. 12 – Allocazione degli incentivi nel Bilancio Aziendale
Art. 13 – Destinazione di eventuali risparmi ed economie da imputare alla quota parte del 20% prevista dal comma 4
Art. 14 – Decurtazione dell’incentivo al personale interessato
Art. 15 – Entrata in vigore, periodo transitorio, norme di rinvio e forme di pubblicità
Art. 1 – Normativa di riferimento, oggetto e principi generali
Il presente Regolamento in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, ed in particolare per quanto riguarda l'articolo 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dall’art. 76 del Dlgs 56/2017 contiene disposizioni in merito alla determinazione e alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco.
Il presente documento è predisposto conformemente alle linee guida regionali di cui al Suballegato N. 1 - Regole di Sistema per l’anno 2020 della Regione Lombardia (DGR 2672 DEL 16/12/2019).
L’art. 113 del codice degli appalti ha come obiettivo l’emanazione di un modello di ripartizione di un incentivo per le funzioni tecniche non più solo relative alla progettazione, ma all’intero processo dell’appalto, dalla programmazione, alla progettazione al collaudo, nonché alla stesura e controllo degli atti di gara ed alla esecuzione contrattuale.
L’attribuzione degli incentivi è finalizzata a migliorare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all’Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
L’art. 102 del c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l’attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113.
L’art. 1 comma 526 della Legge 205/2017 (legge di Bilancio per il 2018) ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017.
In seguito ai pareri espressi dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, la forma della copertura del fondo si reputa possa applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.
Art. 2 – Matrice delle responsabilità
Nella seguente matrice sono indicati i soggetti responsabili, coinvolti e informati per le diverse attività previste dal presente regolamento.
R = Responsabile C = Coinvolto
I = Informato
Attività | DIREZIONE AMMINITRATIVA E/O DIRETTORE DIP. AMMINISTRATIVO | RUP | DIRIGENTI | COLLABORATORI |
Individuazione dei soggetti e criteri per la scelta (sopra soglia) | R | C | C | I |
Individuazione dei soggetti e criteri per la scelta (sotto soglia) | R | C | C | I |
Compatibilità e limiti di impiego | R | C | ||
Criteri per la costituzione del fondo relativi a servizi e forniture | R | C | ||
Criteri per la costituzione del fondo relativi a opere e lavori | R | C | ||
Criteri di ripartizione del fondo | R | C | C | |
Destinazione di eventuali risparmi ed economie da imputare alla quota del 20% prevista dal comma 4 dell’art. 113 | C | R | C | |
Erogazione delle somme | R | |||
Quantificazione e liquidazione dell'incentivo | I | R | C | C |
Art. 3 – Individuazione dei soggetti
I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della successiva individuazione da parte della Direzione Amministrativa (per acquisti sopra soglia)/Direzione del Dipartimento Amministrativo (per acquisti sotto soglia) per la realizzazione del lavoro o all'acquisizione di un servizio o fornitura.
Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia dell’acquisto;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi affidamenti;
c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione dei ruoli al fine di garantire risultati aziendali;
d) del rispetto della vigente normativa.
L'atto di individuazione, che di norma è il provvedimento di indizione della procedura di gara, o altro atto redatto nel momento dell’eventuale adesione a procedure aggregate e convenzioni, deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma/indicatori.
L’atto di individuazione può essere modificato nel corso di realizzazione dell’intervento, purché adeguatamente motivato, ad invarianza del fondo, in casi di impossibilità a proseguire le attività, quiescenza o altre cause di impedimento.
I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente a più appalti.
A. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO
Art. 4 – Determinazione della misura del fondo ex art. 113 ed accantonamento
In riferimento all’art. 113 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., nel Bilancio aziendale è costituito il “Fondo per le funzioni tecniche”. Le risorse finanziarie da destinare al fondo sono stimate in occasione dell’approvazione degli atti di programmazione annuale - e delle loro eventuali integrazioni - degli appalti di lavori, servizi e forniture di beni.
Successivamente, con l’adozione degli atti prodromici all’avvio delle procedure di affidamento, nell’ambito del quadro economico definito per ciascun appalto sono specificate le risorse da destinare al Fondo.
Il Fondo è costituito in relazione agli stanziamenti previsti per ciascun singolo appalto ed alimentato da una somma non superiore al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza) o di negoziazione al netto dell’iva, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, indipendentemente dalla forma di negoziazione adottata, a condizione che, all’aggiudicazione, sia seguita la relativa contrattualizzazione nelle forme di legge.
Art. 5 – Presupposti necessari per l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche
Sono presupposti necessari per l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche:
1. l’adozione del presente Regolamento che rappresenta la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse preventivamente accantonate sul fondo.
2. l’effettivo svolgimento di una delle attività previste dall’art. 113 necessarie per la corresponsione dell’incentivo
3. la presenza di una gara a monte dell’affidamento; gli acquisti effettuati in presenza di una procedura comparativa, sono presupposto indefettibile di operatività dell’istituto; le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata (ad esempio quella disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett b); presupposto dunque necessario per la maturazione del diritto alla percezione dell’incentivo è lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa.
In linea con il dettato della legge e con l’orientamento della giurisprudenza contabile si ritiene, pertanto, debbano essere escluse ai fini dell’accantonamento del fondo le procedure ad affidamento diretto, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore, le proroghe/rinnovi contrattuali.
Sono inoltre esclusi gli acquisti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro anche effettuati con procedura comparativa.
Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 sono destinabili esclusivamente in relazione a contratti di appalto e non anche ai contratti di concessione come espresso nella deliberazione 15/2019 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 113, gli incentivi per le funzioni tecniche non spettano al personale con qualifica dirigenziale; nel caso in cui una o più attività di cui al comma 2 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri fissati nel presente Regolamento, saranno destinate alla parte del fondo indisponibile per il personale.
Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa ai dirigenti, ancorché valorizzata, non dà luogo ad accantonamento (comma 4).
Tali incentivi sono comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Nel caso di appalti relativi a servizi o forniture le disposizioni di cui all’art. 113 si applicano qualora sia nominato un Direttore dell’Esecuzione; comunque l’applicazione è per tutti i contratti poiché il DEC è sempre previsto in forza della normativa e in Azienda è operativa la delibera n. 682 del 29 ottobre 2020 con la quale è stato individuato per ogni specifica tipologia contrattuale un Direttore dell’Esecuzione del Contratto al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa mediante il monitoraggio continuo dell’esecuzione del contratto.
Art. 6 – Criteri per la costituzione del fondo
I criteri per la costituzione del fondo relativi a servizi, forniture e lavori tengono conto dei seguenti elementi:
- il valore della fornitura/del servizio/dei lavori
- la complessità della procedura
- le fasi della procedura
La quota incentivante è graduata affinché la stessa in rapporto di grandezza risulti inversamente proporzionale al valore dell’appalto.
Le risorse da destinare al Fondo sono determinate, in relazione a ciascun specifico appalto, in esito all’applicazione del combinato disposto dei parametri di cui alle sotto riportate Tabelle 1 - 2 e 3; la percentuale effettiva è stabilita in base alla complessità e modulata alle classi di importo.
6.1 Criteri per la costituzione del fondo relativi a servizi e forniture:
Per la definizione degli importi da registrare in bilancio, relativamente a quanto previsto dall’art. 113 D.lgs. 50/2016 si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:
Procedura comparativa effettuata da centrale di committenza es: ARIA - CONSIP – altra Centrale di Acquisto;
Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d’acquisto/consorzi;
Procedura comparativa effettuata autonomamente dall’ASST di Lecco
Sono esclusi dall’applicazione dell’incentivo gli acquisti:
per importi fino a 40.000 euro, anche effettuati con procedura comparativa. Ciò anche con la finalità di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/dei servizi
effettuati in assenza di una procedura comparativa e con procedura di somma urgenza
effettuati in proroga di contratti scaduti
La procedura si intende definita in 3 distinte fasi:
Fase 1: fase programmazione
Fase 2: fase affidamento
Fase 3: fase esecuzione
La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della correlata procedura comparativa di affidamento secondo le seguenti tabelle (le percentuali della tabella sono al lordo della quota pari al 20% destinata all’acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc. - comma 4 - art. 113):
Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture | |
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | % da applicare |
fino a euro 500.000 | 1,0% |
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000 | |
- per la parte fino a euro 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000 | 0,8% |
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000 | |
- per la parte fino a euro 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000 | 0,8% |
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000 | 0,6% |
da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000 | |
- per la parte fino a euro 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000 | 0,8% |
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000 | 0,6% |
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000 | 0,4% |
oltre 20.000.001 | |
- per la parte fino a euro 500.000,00 | 1,0% |
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000 | 0,8% |
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000 | 0,6% |
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000 | 0,4% |
oltre 20.000.001 | 0,0% |
Tabella 2: Grado di complessità delle procedure | |
Tipologia di procedura di gara | % da applicare |
Procedure ARCA/CONSIP/Centrali di committenza | 100% |
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto | 70% |
Gare autonome/a livello di singola azienda | 50% |
Tabella 3: Fase della procedura di gara | |
Fase della procedura di gara | % da applicare |
Fase 1: fase programmazione | 10% |
Fase 2: fase affidamento | 35% |
Fase 3: fase esecuzione | 55% |
Si suddividono le casistiche per tipologia di acquisto:
1. Procedure singole (autonome)
Il calcolo dell’incentivo deve essere effettuato sull’importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d’invito.
Per importo si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell’unione formale d’acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.
2. Procedure aggregate a livello di unioni formali d’acquisto/consorzi
a) Stazione appaltante capofila:
L’azienda capofila che effettua la procedura di gara calcola l’incentivo per la fase 2 (fase affidamento) sull’importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d’invito.
Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell’unione formale d’acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.
L’Azienda capofila calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1: fase programmazione e per la fase 3: fase esecuzione, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.
Riassumendo l’Azienda capofila dovrà procedere nel seguente modo:
• Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d’asta e accantonando il 35% del valore, corrispondente alla fase 2;
• Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore, corrispondenti alle fasi 1 e fase 3.
b) Azienda aggregata alla procedura di gara:
L’azienda aggregata alla procedura di gara calcola l’incentivo sull’importo dei propri fabbisogni espressi all’azienda capofila: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti non al valore della gara nel suo complesso ma ai fabbisogni della singola azienda aderente.
Dal momento che la fase 2 (fase affidamento) non viene gestita dall’azienda aggregata, per la stessa il fondo per l’incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la fase 1 (fase programmazione) e per la fase 3 (fase esecuzione).
Le Aziende del Servizio Sanitario regionale, valorizzano a Bilancio solo le quote di propria competenza, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila (come da indicazioni di Regione Lombardia).
3. Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)
Il calcolo dell’incentivo deve essere effettuato al momento dell’adesione, sull’importo espresso nell’atto di adesione alla convenzione centralizzata.
Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1 (fase programmazione) e alla fase 3 (fase esecuzione).
Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.
Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori (si veda il decreto DPCM 11 luglio 2018) e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l’attivazione delle convenzioni centralizzate, si deve prevedere l’applicazione di percentuali ridotte rispetto a quelle previste in tabella 1. In particolare, per le categorie Farmaci e vaccini dovranno essere ridotte ad almeno il 50% delle percentuali previste in tabella
6.2 Criteri per la costituzione del fondo relativi a Lavori
Costituzione del fondo
Il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell’intervento cui si riferisce.
Ai sensi della D.G.R. n. 2672 del 19/12/2019, Sub allegato n. 1 “Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all’applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche”:
“L’ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato in via percentuale, che si raccomanda di determinare in relazione al principio di contenimento della spesa pubblica, sull’importo dell’appalto posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, e costituito da una somma progressiva in rapporto all’entità dell’opera e al grado di complessità delle procedure, da valutarsi eventualmente in correlazione al Grado di Complessità di cui al DM 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che sarà valorizzata da ciascuna Stazione Appaltante in relazione alla organizzazione aziendale.
In caso di opere pluriennali, stanti i limiti normativi imposti dal tetto massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per singolo dipendente (complessivo per anno e non per singola commessa) e dall’esclusione del personale dirigenziale dal percepimento degli incentivi in parola, ancorché valorizzati, è opportuno che in fase di accantonamento del fondo il RUP giustifichi gli importi appostati in relazione alla proiezione massima di distribuzione al personale individuato nel cd. “Atto di individuazione” di cui meglio infra, onde evitare immobilizzazioni sui quadri economici di intervento.
Eventuali varianti in corso d’opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell’ammontare complessivo del fondo.
Eventuali varianti in corso d’opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell’ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.
Nell’ipotesi in cui l’intervento sia da qualificare come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economicamente prevalente.”
Art. 7 – Destinazione del fondo
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113 D.lgs. 50/2016 il fondo come sopra costituito è destinato come da tabella 4:
Tabella 4: Destinazione del fondo | |
QUOTA FONDO DA DESTINARE AGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività previste dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. | 80% |
QUOTA FONDO PER L’INNOVAZIONE: DA DESTINARE ALL’ACCANTONAMENTO PER GLI INVESTIMENTI (All’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli etc). E’ compresa l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 e l’attivazione di corsi di formazione nel settore dei contratti pubblici per il personale interno. | 20% |
Le strutture deputate alla predisposizione dei contratti d’appalto ed alla relativa individuazione delle somme da accantonare sono i Centri di Acquisto:
U.O.C. Provveditorato Economato per le forniture ed i servizi
U.O.C. Tecnico Patrimoniale per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.
B. RIPARTIZIONE DEL FONDO
Art. 8 – Ripartizione del fondo ed attività oggetto degli incentivi.
Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti fra i diversi ruoli del personale interessato sulla base delle seguenti percentuali in funzione delle attività svolte.
La DGR 2672 del 16/12/19 indica i coefficienti per le tre fasi di programmazione, affidamento, esecuzione.
Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai “tecnici” in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità dei servizi/forniture.
Nelle tabelle che seguono si riportano i coefficienti per ogni singola attività.
Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni | ||||
FUNZIONE AFFIDATA | Fase programmazione | Fase affidamento | Fase esecuzione | Totale |
10% | 35% | 55% | 100% | |
Referente della programmazione | 5% | 5% | ||
Responsabile Unico del procedimento | 2% | 15% | 10% | 27% |
Direttore dell'esecuzione | 30% | 30% | ||
Direttori Operativi/Assistenti al DEC | 10% | 10% | ||
Redazione Capitolato tecnico | 7% | 7% | ||
Componente Commissione Giudicatrice | 8% | 8% | ||
Impiegato istruttore | 3% | 5% | 5% | 13% |
Ripartizione del Fondo per lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura | |||||
Funzione affidata | Fase programmazione 8% | Fase valutazione 22% | Fase affidamento 11% | Fase esecuzione e collaudo 59% | Totale |
Referente della programmazione | 2% | 2% | |||
Attività di supporto al Responsabile del procedimento | 6% | 5% | 9% | 20% | |
Verificatore progettazione | 10% | 10% | |||
Direzione lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza di | 26% | 26% |
fase di esecuzione, l’eventuale attività di direttore operativo e dell’ispettore di cantiere) | |||||
Collaudatore/Certificato regolare esecuzione* | 10% | 10% | |||
Collaboratori tecnici** | 4% | 3% | 1% | 8% | 16% |
Collaboratori giuridico- amministrativi** | 2% | 3% | 5% | 6% | 16% |
*Fermo restando l’importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile per il collaudo in corso d’opera espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo **Comprendono collaboratori a supporto delle attività di Referente della Programmazione, Direzione Lavori e Collaudatore. In caso di affidamento a società esterna di attività di Verifica progettazione, Direzione lavori e Collaudo si applica una riduzione dell’1% per ogni attività. |
In ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione Lombardia, Corte dei Conti, Osservatori di vario tipo etc.) e verso soggetti interni all’Azienda (ad esempio Controllo di gestione, Bilancio etc.) oltre ad ogni attività necessaria in fase eventuale di pre-contenzioso e contenzioso resa dal RUP o suoi collaboratori.
Come previsto dalle Regole Regionali 2020, il Regolamento deve graduare la ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori sulla scorta delle funzioni ed attività tassative di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 affidate al personale, considerato quanto precisato circa il regime transitorio ingenerato dal D.L. 32/2019, suddiviso in relazione alle fasi succitate, tenuto conto dei seguenti criteri:
- Inquadramento, competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono inquadrati;
- complessità delle opere.
In fase di programmazione di ogni singolo intervento, il Responsabile Unico del Procedimento individua (indica) con il cd. “atto di individuazione”, da allegare al quadro economico o al primo atto utile, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano l’intero processo di acquisizione/realizzazione intervento (d’intesa con il soggetto competente in base all’organizzazione interna ove il personale individuato sia appartenente a diversa unità operativa), tenendo conto di: competenze professionali (da verificarsi preventivamente), equa ripartizione degli incarichi, integrazioni multidisciplinari, rispetto della normativa vigente in merito a limiti e vincoli derivanti dall’appartenenza a ordini professionali.
L’atto di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati, con precisazione se trattasi di funzioni/attività ricomprese o meno nella qualifica funzionale ricoperta, nonché il relativo cronoprogramma.
L’atto di individuazione potrà subire modifiche nel corso della realizzazione dell’intervento, purché adeguatamente motivate, ad invarianza del fondo appostato nel quadro economico.
L’atto di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle tre fasi, ivi incluso il personale dirigenziale, ancorché escluso dalla corresponsione degli incentivi.
La proiezione delle quote di competenza del personale dirigente, può confluire nel fondo ex art. 113, comma 4, d.lgs. 50/2016, ad eccezione dei casi in cui le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
Le aliquote destinate ai collaboratori possono essere motivatamente ridotte o incrementate da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva al processo.
Art. 9 – Funzioni coinvolte nella ripartizione dell’incentivo per lavori, servizi e forniture Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono svolte con personale interno; nel caso di affidamento all’esterno verrà comunque effettuata attività di supporto con personale interno, per il quale si prevede un riconoscimento della quota di incentivo, seppur ridotta.
Oltre al personale individuato nelle UOC Provveditorato Economato e UOC Tecnico Patrimoniale le attività di analisi dei fabbisogni, predisposizione dei capitolati tecnici ed esecuzione dei contratti sono svolte con l’ausilio del personale afferente a varie Strutture, ad esempio:
- U.O.C. Servizio Ingegneria Clinica
- U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali
- Direzione Professioni Sanitarie
- Direzione Medica del Presidio di Lecco
- Direzione Medica del Presidio di Merate
I soggetti destinatari dell’incentivo per le funzioni tecniche con somme a valere sul fondo sono i seguenti:
a) I RUP le cui attività sono disciplinate dall’art. 31 del Codice appalti (testo vigente);
b) I collaboratori che supportano il RUP;
c) Coloro che effettuano attività di programmazione della spesa corrente e per investimenti, con predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e Biennale delle forniture di beni e Servizi (incluse le acquisizioni di beni strumentali con contratti in service, leasing, noleggio ecc.);
d) Coloro che effettuano attività di verifica preventiva dei progetti (progetti di fattibilità, verifica e validazione dei progetti);
e) Coloro che effettuano attività di analisi dei fabbisogni in rapporto al dato storico ed alla proiezione delle nuove esigenze;
f) Coloro che effettuano attività per la predisposizione delle procedure di acquisizione inclusa la predisposizione di tutti gli atti della procedura di gara quali bando, disciplinare, lettere invito etc.;
g) Coloro che effettuano attività di espletamento delle procedure di acquisizione, pubblicazioni e lancio delle gare sulle piattaforme telematiche, inclusa l’assistenza in qualità di segretario alle commissioni di aggiudicazione; etc.;
h) Coloro che effettuano le analisi delle Convenzioni centralizzate stipulate dai soggetti Aggregatori e Centrali di Committenza;
i) Coloro che effettuano attività specifiche di controllo sull’espletamento delle procedure a valenza aziendale formalmente nominati;
j) Coloro che effettuano attività di predisposizione dei contratti e atti conseguenti comprese le attività inerenti la pubblicità degli esiti, flussi ed osservatori;
k) Coloro che effettuano attività nella fase di esecuzione del contratto (DEC e Direttori Operativi);
l) Coloro che effettuano attività di Direzione Lavori, Collaudi, certificati di regolare esecuzione;
m) Coloro che effettuano attività di Coordinatore sicurezza nella fase esecutiva.
I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano le funzioni tecniche incentivate.
Art. 10 – Calcolo, Ripartizione e Distribuzione del fondo
Verrà costituito uno specifico fondo con propria autorizzazione su conto di Xxxxxxxx appositamente individuato da parte dell’UOC Programmazione Bilanci e Contabilità.
La ripartizione e liquidazione del fondo è operata dal Direttore preposto alla struttura competente previa presentazione all’U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti di natura retributiva di specifica relazione attestante, in particolare, la qualità delle prestazioni riferite alle funzioni tecniche effettuate dal personale, unitamente a schede riassuntive.
Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo. Qualora il dipendente raggiunga il 50% nel corso dell’anno le quote eccedenti vengono destinate al Fondo per l’Innovazione.
Per la costituzione del fondo per i contratti di lavori pubblici vale l’anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara), per i contratti di forniture e servizi vale l’anno di affidamento del contratto oppure l’atto di recepimento di adesione alle Centrali di Committenza o ad altre Aziende Sanitarie, certificate dal RUP.
Il Direttore determina le percentuali da assegnare dopo aver valutato anche i necessari compiti di supporto, e tenuto conto: della complessità, della gravosità e del valore dell’intervento; delle responsabilità personali ragguagliate al profilo professionale posseduto; al carico di lavoro dei soggetti da incentivare; di ogni altra circostanza connessa all’intervento, compreso il fatto che uno o più compiti siano svolti da personale dirigenziale, prevedendo, in tali casi, il correlato aumento delle quote riservate a prestazioni rese da personale non dirigenziale, fino alla quota massima prevista per ciascuna prestazione o sub prestazione.
Dopo la valutazione delle attività svolte il Direttore comunica agli Uffici competenti gli importi per la liquidazione; l’erogazione dell’incentivo avviene di norma annualmente dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo.
Per la fase esecutiva di un contratto pluriennale si procede con la liquidazione annuale quantificata fino all’esaurimento della quota esistente sul fondo.
Nel fascicolo di indizione della gara dovranno essere inserite le schede riferite all’incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, che dovranno essere raccolte e presentate per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31 agosto per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell’anno precedente.
I documenti riassuntivi riferiti all’incentivo per funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono:
- Atto di individuazione dei soggetti;
- Atto definitivo di accertamento indispensabile per la distribuzione del fondo.
L’importo annuale del fondo, imputabile al Bilancio di Esercizio, è soggetto al tetto insuperabile stabilito da Regione Lombardia in ragione dei presupposti di equilibrio del sistema complessivo.
Art. 11 – Definizione incentivo verso centrali di committenza regionale (ARIA S.p.A.)
a) Definizione incentivo verso centrali di committenza regionale (ARIA S.p.A.)
L’art. 113 al comma 2 prevede: “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.”
“Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”.
Il comma 5, inoltre, prevede che l’incentivo sia riconosciuto in misura non superiore ad un quarto dell’incentivo previsto dal comma 2.
Pertanto quando l’Azienda si avvale delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza nella centrale di committenza.
Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Regione/Azienda e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di determinazione della percentuale da destinare”.
Per le procedure di affidamento dei lavori effettuate dalla SUA.Lecco si rimanda all’art. 10 e all’allegato A della Convenzione approvata dall’ASST in data con deliberazione n. 350 del 18/05/2018 e dal Consiglio Provinciale di Lecco con delibera n. 11 del 22/03/2018, relativa al conferimento delle funzioni di Stazione unica Appaltante (SUA Lecco) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 13 della L. 136/2001 e dell’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di lavori pubblici di importo superiore a € 40.000,00. La stipula della convenzione con la SUA Provincia di Lecco è avvenuta in data 29/05/2018.
b) Definizione incentivo relativo a procedure di gara effettuate per attività centralizzate da aziende/agenzie diverse da centrali di committenza regionali/soggetti aggregatori.
Per eventuali procedure centralizzate effettuate da Aziende/Agenzie l’incentivo deve sempre essere definito nei regolamenti aziendali correttamente e prudentemente graduando la quota incentivante affinché la stessa, in rapporto di grandezza, risulti inversamente proporzionale al valore dell’appalto.
Art. 12 – Allocazione degli incentivi nel Bilancio Aziendale
L’imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza.
In particolare la fase 1 (programmazione) e fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell’anno in cui il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa. Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la fase 1 (programmazione) verrà imputata a bilancio al momento dell’adesione alla convenzione.
La fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto imputando la quota parte ai diversi periodi/Bilanci.
Scritture contabili (U.O. Economico-Finanziario)
1) Per acquisizione di Beni e Servizi:
I nuovi modelli CE MIN per l’anno 2019 prevedono un unico conto di accantonamento a fondo (CONTO ECONOMICO) di seguito riportato:
CEMIN BA2884 – B.14.D.9) - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
CODICE CONTO NI-SAN – 4.20.60.40.042.000.00.000 – Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
e un unico conto di STATO PATRIMONIALE di seguito riportato:
SPMIN PBA270 – B.V.4) Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016. CODICE CONTO NI-SAN – da identificare
2) Per acquisizione di Beni/Investimenti diversi dai lavori (es. attrezzature sanitarie/arredi) capitalizzati a Stato Patrimoniale:
Il valore dell’incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 non dovrà essere capitalizzato a Stato Patrimoniale con il valore del bene principale.
L’accantonamento dovrà essere effettuato utilizzando gli stessi conti del punto 1);
3) Per lavori
Il valore dell’incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 deve essere inserito nel quadro economico dell’intervento e capitalizzato a Stato Patrimoniale con il valore del bene.
A STATO PATRIMONIALE dovrà essere utilizzato il conto di seguito riportato:
SPMIN PBA270 – B.V.4) Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016.
CODICE CONTO NI-SAN – da identificare.
Fatte salve modifiche contabili nella predisposizione dei Bilanci annuali.
Art. 13 – Destinazione di eventuali risparmi ed economie da imputare alla quota parte del 20% prevista dal comma 4
Ferme le prerogative proprie dell’acquisizione di lavori, per i quali resta ferma la possibilità di rimodulazione del quadro economico nei termini di legge, si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal dirigente o dal responsabile del servizio nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, prevista dal comma 4 e destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione in particolare informatici e in sistemi elettronici:
Eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
Quote di fondo spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale;
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale e all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del dirigente (Intendendosi per “prestazioni prive di accertamento” sia le prestazioni per le quali il dirigente o il responsabile di servizio competente non abbia rilasciato accertamento ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo del fondo dovute a a) incrementi nei tempi o nei costi o b) non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto).
Quote di fondo relative all’esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo.
Art. 14 – Decurtazione dell’incentivo al personale interessato
I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113.
L’incentivo verrà decurtato a fronte di ritardo nell’adempimento delle funzioni di competenza o di mancanze in altro modo incidenti nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, secondo valutazione del Direttore UOC preposto al riparto.
Ai fini dell’erogazione degli incentivi è necessario l’accertamento, da parte del RUP, o di altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro e all’acquisizione di servizi o forniture, della corretta e puntuale effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni delineate nell’atto di individuazione di cui all’art. 6, siano state svolte senza errori e/o ritardi.
E’ inoltre facoltà del Direttore/RUP disporre uno slittamento delle tempistiche concordate per il completamento delle attività previste dal presente regolamento, a seguito di diverse priorità indicate dalla Direzione Strategica che incidano sulle attività dell’U.O.C.
Non costituiscono motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1 lettere a), b), c) d) e) e comma 7 e 12, del D. Lgs. 50/2016;
b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante o altre motivate ragioni dovute al personale tecnico e amministrativo indicato nell’atto di individuazione;
c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per il ritardo.
Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, l’incentivo da erogare per attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi che abbiano determinato incrementi dei tempi inizialmente previsti, imputabili ai dipendenti indicati nell’atto di individuazione, è decurtato di una percentuale connessa agli incrementi verificatisi, secondo criteri improntati alla consequenzialità e interdipendenza. Le decurtazioni saranno applicate secondo le seguenti percentuali:
Tipologia incremento | Misura dell’incremento | Riduzione incentivo |
Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% | |
Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% |
In caso di decurtazioni, fatta salva la responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il RUP contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Le eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., possono rientrare nel compenso aggiuntivo soltanto se comportanti l’espletamento di ulteriori funzioni tecniche, e sempre che le modifiche medesime non siano originate da errori od omissioni del progetto posto a base di gara o da errori commessi dal personale dipendente che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, servizio o fornitura ovvero la sua utilizzazione.
Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo della modifica contrattuale evidenziato nel quadro economico comparativo di variante progettuale. Qualora il procedimento di realizzazione del contratto venga interrotto per scelte o motivazioni dell’Ente, non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate.
L’accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l’attivazione del contraddittorio.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l’ASST procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
Art. 15 – Entrata in vigore, periodo transitorio, norme di rinvio e forme di pubblicità
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza di atto deliberativo, assunto.
Il presente regolamento si applica alle attività svolte in relazione ad appalti di lavori, di servizi e di forniture di beni contrattualizzati in esito a procedimenti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a partire dal 1/1/2018.
Le adesioni effettuate nel 2018 a gare ARCA o CONSIP, per procedure di gara bandite prima del 01/01/2018, sono ammissibili alla costituzione del fondo e solo per la quota corrispondente alla fase 3 (esecuzione del contratto). Lo stesso principio è da applicarsi agli anni successivi
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.
Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se automaticamente applicabili.
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito aziendale.