CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
VEICOLI: NON – AUTOBUS CIG 8923474BB0
REVISIONE DEL 27.10.2021
La presente polizza è stipulata tra ATAP SPA
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0/X 00000 Xxxxxx (XX)
C.F. 01537000026
e
società
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31/12/20210
alle ore 24 del 31/12/20221
con scadenza del primo periodo di assicurazione successivo al primo al 31/12
(Rateazione Annuale)
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per:
ACCESSORIO
Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE
L’Ente pubblico, contraente assicurato.
ASSICURATO
Il soggetto nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE
Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un’attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.
CONDUCENTE
La persona fisica alla guida del veicolo.
CONTRAENTE
L’Ente che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
DEGRADO
Deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo.
DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA
Il certificato di assicurazione e, se compreso, il contrassegno.
FRANCHIGIA
L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'assicurato.
IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA
L'Istituto assicuratore che presta la garanzia
INDENNIZZO/INDENNITÀ
La somma dovuta dalla società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO/BROKER
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione
LEGGE
Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
MEZZO
Veicolo identificato in polizza.
OPTIONAL
Accessorio fornito dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, con supplemento al prezzo base.
POLIZZA
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
Somma dovuta dal contraente alla società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.
PROPRIETARIO
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
REGOLAMENTO
I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.
TARIFFA
La tariffa della società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga.
Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione ad ogni scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) in firma digitale da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
L’Ente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da Centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 s.m.i.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
3. VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile, sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in frontespizio.
A parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile, l’amministrazione pagherà all’intermediario incaricato:
▪ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
▪ le rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
▪ entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla società, l’importo conteggiato nelle medesime.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del codice civile nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti dal presente articolo.
5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la società ed il contraente devono essere fatte, per il tramite dell’intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
9. CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 2% sul premio imponibile per le garanzie RCA e del 3% sul premio imponibile per le garanzie ARD. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’articolo 1913 codice civile.
10. INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dalla vigente normativa.
11. FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche o integrazioni.
Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell’assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche o integrazioni.
12. COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le diverse società assicuratrici indicate nel riparto allegato.
In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l’intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.
13. ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA – POLIZZA AMMINISTRATA CON APPENDICI DI VARIAZIONE
L'assicurazione ha per base un libro matricola unico per tutti gli assicurati nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al contraente/assicurato o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del contraente/assicurato.
L’indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel libro matricola riportante per ciascun veicolo:
▪ marca e modello;
▪ numero di targa;
▪ tipo veicolo;
▪ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
▪ anno di prima immatricolazione;
▪ valore assicurato;
▪ tariffa applicata e classe di merito;
▪ data di inclusione ed eventuale data di esclusione;
oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.
Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:
▪ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
▪ i veicoli oggetto dell’operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l’assicurato, per il tramite dell’intermediario, darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione – o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla società del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Il conguaglio del premio relativo alle inclusioni, esclusioni sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali deve essere effettuato contestualmente al perfezionamento dell’appendice, nei termini previsti all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.
Ad ogni scadenza di rata, l’importo della quietanza corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
SEZIONE III - NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI
14. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società assicura, in conformità normativa vigente, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all’allegato tabulato auto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone ex art. 1681 del codice civile.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e/o lo stazionamento in aree private e derivanti dall’occasionale impiego di lame spartineve.
La società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l’assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
15. BENI ASSICURATI
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.
Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell’elenco di cui all’allegato tabulato auto.
16. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del codice civile, la società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla società: la società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
17. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA
In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).
Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la società provvederà in merito con impegno della contraente alla restituzione di quelli sostituiti.
Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla vigente normativa.
18. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’elenco pubblicato o fornito dal contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.
19. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l’intermediario, entro 30 giorni dalla data dell’evento o da quando l’amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.
La denuncia del sinistro può essere redatta sul modulo constatazione amichevole di incidente e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 codice civile).
Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, agli art. 137 e seguenti.
20. GESTIONE DELLE VERTENZE
In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l’assicurato è assunta direttamente dalla società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso assicurato, che è tenuto a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla società in comune accordo con l’assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l’autorità giudiziaria competente, da affiancare al legale della società.
In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della società nel limite del quarto del massimale assicurato.
Qualora l’interesse della società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
21. MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.
Nel rispetto dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i seguenti importi.
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 8.000.000,00 per sinistro, e più precisamente:
▪ nel caso di danni a persone, per un importo minimo di copertura pari a € 6.500.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime;
▪ nel caso di danni a cose, per un importo minimo di copertura pari a € 1.500.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei danneggiati.
22. FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa.
Tale forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della società ed allegate al contratto stesso.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
▪ il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
▪ i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito in base in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della società e allegati al contratto stesso.
Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla società, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall’assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell’attestazione dello stato di rischio.
Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il contraente o la società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., il contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l’ausilio dell’intermediario, alla “Stanza di compensazione” istituita presso la CONSAP. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 209/2005, il contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla società.
23. TARIFFA FISSA
Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa.
Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.
24. ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
▪ se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
▪ se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, La società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
f) nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, comma secondo del D.Lgs. 209/2005, la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
SEZIONE IV - GARANZIE INTEGRATIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
25. RIMORCHI – RISCHIO STATICO
L’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.
La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
26. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA la società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:
a) che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
b) con patente scaduta il cui xxxxxxx sia stato già richiesto;
c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:
▪ 12 mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
▪ 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c).
la società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.
27. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.
28. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell’assicurato, nell’eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Analogamente, la società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, o in caso di sovraccarico di persone.
Restano confermati i diritti di rivalsa che la società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.
La garanzia non opera nel caso in cui l’assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.
A parziale deroga, si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che ai sensi del D.M. 11 agosto 2004 n. 246 hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
29. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI
EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell’assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
30. OPERAZIONI CARICO E SCARICO
La società assicura la responsabilità del contraente e/o dell’assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
31. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
32. RICORSO TERZI
La società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.
La società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella tabella limiti – scoperti
- franchigie.
33. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A integrazione della copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria relativa alla circolazione del veicolo e a parziale deroga dell’articolo RICORSO TERZI, la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo si trovi o non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, da parte delle sostanze indicate.
La presente estensione non vale:
▪ qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per la responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società;
▪ per i danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo;
▪ per danni conseguenti a operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi del carburante del vicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
▪ se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali nei confronti del contraente dalla Xxxxx;
▪ per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società.
SEZIONE V - NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
34. GARANZIE PRESTATE
La società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati in polizza.
35. BENI ASSICURATI
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.
Le specifiche tecniche e le garanzie richieste sono riportate nell’elenco di cui all’allegato tabulato auto.
36. ESCLUSIONI A.R.D.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
37. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l’intermediario, entro 30 giorni dalla data dell’evento o da quando l’amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il contraente e/o l'assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.
38. LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla società e dal contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’amministrazione.
I periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente la indennizzabilità del danno.
I periti decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della società e del contraente in parti uguali.
Il contraente conferisce alla società la facoltà di liquidare anche la quota delle spese del terzo perito a proprio carico con compensazione prelevandola dall'indennizzo spettantegli.
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e, in caso di furto totale senza ritrovamento, a condizione che l’assicurato, a richiesta della società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.(Pubblico Registro Automobilistico).
La società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.
39. RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La società può concordare con l’assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In tal caso deve darne comunicazione all’assicurato entro il termine di cui sopra.
40. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l’art. 1914 del codice civile.
L’assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
41. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di sinistro totale l’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni Eurotax o Quattroruote dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.
In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’assicurato la tenga a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.
Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l’I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.
In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.
In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d’uso sulle parti usurabili.
Sia in caso di danno totale che parziale la società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.
42. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
La società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.
43. SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro, la società corrisponderà all’assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione, qualora previsti, della franchigia o dello scoperto indicati nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
44. GARANZIA INCENDIO
OGGETTO DELLA GARANZIA
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e per caduta di aeromobili e/o corpi volanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
S’intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”.
Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il “veicolo rimorchio” se il contratto è relativo alla garanzia di cui all’ articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.
INCENDIO DA EVENTI SOCIOPOLITICI
La società indennizza i danni da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., in caso di sinistro, l’assicurato dovrà fare denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo inoltrandone copia alla società, tramite l’intermediario, vistata dall’Autorità stessa. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si è verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI A.R.D. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
45. GARANZIE FURTO E RAPINA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), di estorsione e di rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
S’intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”.
Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il “veicolo rimorchio” se il contratto è relativo alla garanzia di cui all’ articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall’Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si è verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e il contraente deve darne notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
La società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, la società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato si obbliga a rilasciare alla società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
DANNI DA SCASSO
La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché l’eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall’Autorità stessa.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
La società si obbliga a indennizzare l’assicurato delle perdite a lui derivate dall’appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
▪ tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
▪ la società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
▪ l’assicurato non addivenga, senza il consenso della società, a transazioni con il dipendente infedele;
▪ il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.
Il capitale assicurato nonché l’eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale.
46. EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di danneggiamenti arrecati da terzi per atti di vandalismo od a seguito di danni prodotti in occasione di atti dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore indicato per ciascun veicolo. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
47. EVENTI NATURALI
La società si obbliga, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
48. COLLISIONE
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
49. KASKO
La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di
▪ collisione con altri veicoli, persone e/o animali;
▪ urto contro qualsiasi ostacolo;
▪ ribaltamento;
▪ uscita di strada.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
SEZIONE VI - ALTRE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
50. SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto in polizza in conseguenza di furto o rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d’incendio o danni accidentali o incidente della circolazione con responsabilità del conducente.
La società si obbliga:
▪ a corrispondere all’assicurato un importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quella relativa alla scadenza indicata sul certificato di assicurazione e, in ogni caso, non oltre la data di comunicazione dell’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quella della sospensione della garanzia di R.C.A.;
▪ a corrispondere all’assicurato un importo pari 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà (escluse eventuali soprattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza del periodo di validità in atto;
▪ a rimborsare all’assicurato, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti – franchigie le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare, escluse quelle relative a variazione di Provincia.
La garanzia non opera qualora l’assicurato non esibisca idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo.
51. CRISTALLI
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all’assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo a seguito di rottura determinata da cause accidentali. La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. La garanzia non comprende:
▪ rigature, segnature e simili;
▪ i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
▪ i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.
52. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all’assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.
Il trasporto dovrà essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
53. BAGAGLI
La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
54. RIPRISTINO AIRBAG
La società rimborsa le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta a incidente della circolazione ovvero a causa accidentale fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
55. SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI
La società rimborsa le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo o per lo sbloccaggio e il ripristino del sistema antifurto, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie. La garanzia è operativa a condizione che l’assicurato abbia denunciato il fatto alle Autorità.
56. SPESE DI DISSEQUESTRO
La società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione
57. SPESE DI PARCHEGGIO
La società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quella dell’avvenuta comunicazione all’assicurato, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
La società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo, sequestrato con provvedimento dell’autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, nell’attesa di ottenerne lo svincolo, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
SEZIONE VII - ASSISTENZA
58. SOCCORSO STRADALE
Qualora, in conseguenza di incidente o e/o guasto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Società rimborsa le spese per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, fino a all’importo indicato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
La Società inoltre terrà a proprio carico fino a all’importo indicato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità.
59. RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA
Qualora in caso di incidente o e/o guasto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società rimborsa le spese per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino all’importo indicato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
TABELLA LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE
Garanzia | Scoperto | Franchigia | Limite di indennizzo |
Sezione IV – Garanzie integrative della responsabilità civile obbligatoria | |||
Ricorso terzi | € 300.000,00 per sinistro | ||
Sezione V – Norme specifiche che regolano l’assicurazione auto rischi diversi | |||
Incendio | Nessuno | Nessuna | |
Furto e rapina: Autovetture Autocarri e altri veicoli fino a 35 x.xx Autocarri e altri veicoli oltre 35 x.xx | Scoperto 10% Scoperto 10% Scoperto 10% | Minimo € 200,00 Minimo € 250,00 Minimo € 500,00 | |
Eventi sociopolitici e atti vandalici: Autovetture Autocarri e altri veicoli fino a 35 x.xx Autocarri e altri veicoli oltre 35 x.xx | Scoperto 10% Scoperto 10% Scoperto 10% | Minimo € 200,00 Minimo € 250,00 Minimo € 500,00 | |
Eventi naturali: Autovetture Autocarri e altri veicoli fino a 35 x.xx Autocarri e altri veicoli oltre 35 x.xx | Scoperto 10% Scoperto 10% Scoperto 10% | Minimo € 200,00 Minimo € 250,00 Minimo € 500,00 | |
Collisione: Autovetture Autocarri e altri veicoli fino a 35 x.xx Autocarri e altri veicoli oltre 35 x.xx | Scoperto 20% Scoperto 20% Garanzia non prevista | Minimo € 300,00 Minimo € 500,00 Garanzia non prevista | |
Kasko: Autovetture Autocarri e altri veicoli fino a 35 x.xx Autocarri e altri veicoli oltre 35 x.xx | Scoperto 20% Scoperto 20% Garanzia non prevista | Minimo € 350,00 Minimo € 700,00 Garanzia non prevista | |
Sezione VI – Altre garanzie auto rischi diversi | |||
Spese per contrassegno, tassa di proprietà, spese di immatricolazione | € 1.000,00 per sinistro | ||
Cristalli | € 1.000,00 per sinistro | ||
Imbrattamento tappezzeria | € 500,00 per sinistro | ||
Bagagli | € 500,00 per sinistro | ||
Ripristino airbag | € 500,00 per sinistro | ||
Smarrimento o sottrazione chiavi | € 500,00 per sinistro |
Spese di dissequestro | € 500,00 per sinistro | ||
Spese di parcheggio | € 500,00 per sinistro | ||
Sezione VII – Assistenza | |||
Soccorso stradale | €2.000,00 per sinistro e per veicolo | ||
Parcheggio/custodia disposti dall’Autorità | € 1.000,00 per sinistro e per veicolo | ||
Recupero veicolo fuori strada | € 2.000,00 per sinistro e per veicolo |
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell’elenco di cui all’allegato tabulato auto per le garanzie e somme specifiche indicate per ciascun mezzo.
PERIODO ALLA FIRMA
Imposte | Premio lordo | |
Premio imponibile RCA | ||
Premio imponibile ARD | ||
Contributo S.S.N. | ||
TOTALE |