Delibera del Direttore Generale n. 413 del 14-09-2020
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 413 del 14-09-2020
Proposta n. 858 del 2020
Oggetto: ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON L’IRCCS ISTITUTO XXXXXXXX XXXXXXX PER SVILUPPARE NUOVE OPPORTUNITA’ DI COOPERAZIONE IN AMBITO DI CURA, RICERCA E FORMAZIONE
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 413 firmata digitalmente il 14-09-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo di collaborazione |
Contenuto | ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON L’IRCCS ISTITUTO XXXXXXXX XXXXXXX PER SVILUPPARE NUOVE OPPORTUNITA’ DI COOPERAZIONE IN AMBITO DI CURA, RICERCA E FORMAZIONE |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’AOU Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’AOU Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistemazione dell'organizzazione aziendale in ambito amministrativo;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Ricordato che questa Azienda, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove anche collaborazioni con altre istituzioni che operano nel settore della salute e, nello specifico, nella cura, nella ricerca e nella formazione e didattica in pediatria;
Considerato che l’AOU Meyer e l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx hanno manifestato il comune proposito di rafforzare i reciproci rapporti di collaborazione per sviluppare nuove sinergie nelle discipline in cui operano, con particolare riferimento alla cura di patologie di alta complessità e all’implementazione di comuni progetti nel campo della ricerca e della formazione professionale;
Rilevato che è interesse di questa Azienda potenziare la propria rete di collaborazioni con partner di alta specializzazione in ambito pediatrico e poter così accrescere le reciproche conoscenze e specialità;
Vista la bozza di Accordo Quadro di Collaborazione tra l’AOU Xxxxx e l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx per la disciplina dei termini e delle condizioni della collaborazione, che è unita quale allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Verificato che dall’Accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo Quadro di Collaborazione con l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di preparare in tempi brevi i processi necessari ad avviare fattivamente la collaborazione con l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo Quadro di Collaborazione da stipulare con l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx, allegato N. 1 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che dall’Accordo su citato non derivano oneri economici a carico dell’AOU Meyer.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R. T.
n. 40/2005 in considerazione della necessità di avviare in tempi brevi la collaborazione con l’IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx (d’ora innanzi denominata “AOU Xxxxx”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, C.F. e P. IVA n 02175680483, nella persona del Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale
E
l’ I.R.C.C.S. Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx (d’ora innanzi denominata “IGG”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, C.F. e P.IVA n. 00577500101, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19 marzo 2018;
di seguito per brevità denominati singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.
PREMESSE
A) L’AOU Meyer è un’istituzione ospedaliero-universitaria del Servizio Sanitario Nazionale specializzata nella cura, nella ricerca e nella formazione e didattica in pediatria e intende, al fine di allargare il proprio network di collaborazioni nel campo pediatrico, potenziare i propri rapporti con l’IGG;
B) L’IGG è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di alta specializzazione nella pediatria che persegue finalità assistenziali, di ricerca, di formazione del personale ed intende estendere i propri rapporti di collaborazione, già in essere con strutture nazionali ed internazionali, con l’AOU Meyer al fine di sviluppare comuni attività ed iniziative nei predetti ambiti;
C) Le Parti sono interessate alla reciproca collaborazione finalizzata a favorire una nuova sinergia nelle discipline in cui operano, con particolare riferimento alla cura di patologie di alta complessità ed allo sviluppo di comuni progetti nel campo della ricerca e della formazione professionale;
D) E’ interesse delle Parti formalizzare attraverso il presente accordo (di seguito l’ “Accordo Quadro”) tale rapporto di collaborazione coerentemente con le rispettive mission e finalità istituzionali, nella prospettiva di sviluppare ulteriormente, con specifici atti convenzionali, le opportunità di collaborazione che potranno essere generate dal presente Accordo Quadro (lo “Scopo”), secondo gli ambiti di collaborazione e le modalità specificate all’art. 3 del presente Accordo Quadro.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 – CLAUSOLA PRELIMINARE
1.1 Le succitate premesse e le pattuizioni che seguono costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo Quadro e rappresentano presupposto essenziale e determinante per l’interpretazione della volontà delle Parti come di seguito manifestata. Le Parti concordemente si obbligano al rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto.
1.2 Tutti i precedenti accordi verbali e/o scritti ed ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra le Parti relativamente allo stesso oggetto, vengono formalizzati, assorbiti e sostituiti dal presente Accordo.
ART. 2 - OGGETTO
2.1 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista come definita sub art. 5, le Parti si impegnano a creare un rapporto di collaborazione reciproca in materie relative alla salute, alla didattica, alla ricerca e all’innovazione nel campo pediatrico, focalizzando la propria collaborazione nel settore delle cure rivolte sia ai neonati sia ai bambini e agli adolescenti.
ART. 3 – AMBITI DI COLLABORAZIONE
3.1 In considerazione dell’Oggetto di cui sopra e fatta salva la normativa vigente che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte, la collaborazione tra le Parti si svilupperà in ambiti specifici che saranno individuati tramite accordi reciproci tra le Parti. Tali accordi saranno contenuti in specifici addenda (di seguito “Addenda” o, individualmente, “Addendum”) per ciascun ambito di collaborazione reciproca. Gli Addenda definiranno in modo puntuale la collaborazione che le Parti intenderanno costruire, individuandone il settore di azione e le reciproche responsabilità.
3.2 Gli interessi delle Parti nello sviluppare la collaborazione reciproca riguarderanno, ma non saranno limitati, ai seguenti iniziali ambiti di cooperazione:
i. organizzazione di workshop e gruppi di lavoro finalizzati a costruire una base di conoscenze comuni e a definire indicatori condivisi di sostenibilità;
ii. esplorare la possibilità di collaborazioni per stabilire indicatori di risultato e parametri di riferimento (benchmarking) concernenti le condizioni mediche pediatriche;
iii. favorire ed organizzare la mobilità di ricercatori e medici nel quadro della cooperazione per formazione e specializzazione attraverso fondi nazionali ed europei (p.e., stabilire una rete di supporto logistico per la mobilità, la definizione di una convenzione per il riconoscimento reciproco di corsi di formazione).
iv. Fornire supporto reciproco per progetti comuni di innovazione.
3.3 Le Parti concordano di definire dettagliatamente tutti gli aspetti che deriveranno dalle attività che saranno svolte nell’ambito di collaborazione previste da ciascun Addendum, inclusi, ma non limitatamente alle responsabilità di ciascuna Parte, eventuali clausole di indennizzo, la titolarità dei dati e dei risultati, la titolarità e la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale di eventuali risultati delle attività e i relativi diritti patrimoniali sviluppate in forza del presente Accordo Quadro e del correlato Addendum.
3.4 Ciascun Addendum al presente Accordo Quadro sarà considerato come parte sostanziale dello stesso e sarà conseguentemente disciplinato dalle clausole qui contenute. In caso di conflitto tra le clausole del presente Accordo Quadro e gli Addenda e in mancanza di un chiaro ed esplicito accordo tra le Parti in deroga alle clausole dell’Accordo Quadro, queste ultime prevarranno sulle clausole degli Addenda.
ART. 4 - COMITATO DI CONTROLLO
4.1 Le Parti creeranno un comitato di controllo paritetico (di seguito, il “Comitato di Controllo”) composto da due componenti di ciascuna Parte che saranno responsabili dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dell’implementazione degli Addenda. Una volta che una Parte ha nominato i propri componenti del Comitato di Controllo, essa darà comunicazione in forma scritta all’altra Parte dei nominativi e dei relativi contatti.
4.2 Lo scopo del Comitato di Controllo è di riunirsi regolarmente, discutere e decidere secondo accordi reciproci qualsiasi questione relativa all’Accordo di Collaborazione che possa emergere in qualsiasi momento, svolgere le attività di follow-up su eventuali nuovi Addenda, mantenere la reciprocità e la trasparenza nelle comunicazioni tra le Parti, presentare emendamenti al presente Accordo Quadro o proporre qualsiasi altra decisione ad esso relativa.
4.3 Il Comitato di Controllo si riunirà su richiesta di uno dei suoi componenti, nel modo che essi decideranno al momento della costituzione dello stesso Comitato di Controllo. I componenti definiranno altresì le modalità di funzionamento del Comitato di Controllo.
4.4 Il Comitato di Controllo dovrà redigere un verbale delle riunioni, che dovrà essere firmato dai componenti presenti. Il verbale dovrà contenere le questioni discusse e le decisioni prese.
ART. 5- DURATA
5.1 Il presente Accordo Quadro sarà efficace dall’ultima data di sottoscrizione delle Parti e, salvo previa risoluzione come disciplinata sub art. 6 seguente, dovrà rimanere efficace per un periodo di tre (3) anni e potrà essere rinnovato con atto scritto, salvo non intervenga disdetta anticipata che una Parte dovrà notificare all’altra Parte, con comunicazione a mezzo PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza prevista.
ART. 6 – RISOLUZIONE
6.1 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, previa comunicazione di almeno trenta (30) giorni prima della risoluzione con lettera raccomandata A/R o PEC, senza pregiudizio riguardo agli eventuali diritti per danni che possano essere avanzati sulla base della normativa applicabile.
6.2 Una volta che l’Accordo Quadro è risolto, gli impegni reciproci concordati dalle Parti in precedenti Addenda saranno oggetto di risoluzione e termineranno insieme all’Accordo Quadro.
6.3 Resta salvo il diritto delle Parti di pretendere l’esecuzione degli impegni sottoscritti con il presente Accordo Quadro e con gli Addenda, previa comunicazione della Parte adempiente alla Parte inadempiente riguardo alla mancata esecuzione di una clausola o un impegno contenuto in questo Accordo Quadro o negli Addenda.
ART 7- CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1 Le condizioni economiche che derivano per ciascun ambito di collaborazione saranno stabilite nel dettaglio negli Addenda che verranno stipulati dalle Parti.
7.2 Prima di qualsiasi servizio o prestazione a favore di pazienti, le Parti concordano di pattuire i dettagli delle relative condizioni e di definire i metodi di finanziamento dei costi associati a ciascun servizio o prestazione.
7.3 Ciascuna Parte deve sostenere gli eventuali costi connessi con la propria partecipazione nel Comitato di Controllo. Nessuna Parte deve ricevere un rimborso per la propria partecipazione nel Comitato di Controllo.
7.4 Programmi del Comitato di Controllo: i rimborsi per i programmi e/o i progetti sviluppati dal Comitato di Controllo devono essere negoziati dalle Parti allorquando tali programmi /progetti siano stati finalizzati e documentati per iscritto.
ART. 8 – INFORMAZIONI RISERVATE
8.1 Ai fini del presente Accordo, per informazioni confidenziali (di seguito, le “Informazioni Riservate”) devono intendersi tutte le informazioni proprietarie, segrete o riservate - incluse, ma non limitate, a tutte le
informazioni sui prodotti, sulle attività di ricerca e di sviluppo, sui processi produttivi, sui dati tecnici o sulle specifiche tecniche, sulle finanze, sui rapporti economici e sulle strategie, sui campioni o su altro materiale fisico, sul know-how, sui segreti commerciali e sulle invenzioni (brevettabili o non brevettabili) – che la Parte divulgante (“Parte Divulgante”) trasmette o rende disponibile, indipendentemente dal metodo e dalla forma di trasmissione, all’altra Parte (“Parte Ricevente”) in connessione con il presente Accordo Quadro e con lo Scopo.
Inoltre, le copie, le note, le analisi, le raccolte, i report o altri documenti preparati dalla Parte Divulgante o per conto della stessa che contengono o sono basati, in parte o in tutto, sulle Informazioni Riservate fornite devono essere considerati Informazioni Riservate della Parte Divulgante e devono essere trattati come tali ai sensi di questo Accordo Quadro, salvo se diversamente stabilito in modo esplicito dalle Parti.
8.2 Ciascuna Parte si impegna a:
a) trattare in modo strettamente confidenziale le Informazioni Riservate ricevute;
b) adottare lo stesso livello di cura nel conservare le Informazioni Riservate utilizzato nel mantenere la segretezza delle proprie informazioni confidenziali, proprietarie o segrete e comunque in nessun caso in misura inferiore al ragionevole livello di cura richiesto per questo tipo di informazioni;
c) non divulgare tali Informazioni Riservate ad una terza parte;
d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto per le finalità di questo Accordo Quadro e per lo Scopo e per nessun altro fine;
e) non utilizzare le Informazioni Riservate per il proprio beneficio o a beneficio di una terza parte;
f) su richiesta dell’altra Parte, restituire o distruggere i documenti, le copie, le note od ogni altro materiale che contenga le Informazioni Riservate.
8.3 Le Informazioni Riservate non devono includere le informazioni che, come dimostrato da prove appropriate:
a. sono già conosciute dal Parte Xxxxxxxxx al momento della divulgazione;
b. sono di pubblico dominio o diventano di pubblico dominio senza atto illecito od omissione della Parte Ricevente o dei suoi Rappresentanti;
c. sono ottenute dalla Parte Ricevente in termini non confidenziali da una terza parte alla quale, per quanto di conoscenza Parte Xxxxxxxxx, non è fatto divieto dal trasmettere le informazioni a seguito di obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altro tipo;
d. sono sviluppate in modo indipendente dal o per conto della Parte Ricevente senza riferimento alle Informazioni Riservate ovvero senza l’uso delle stesse ricevute dalla Parte Divulgante o per suo conto;
e. sono oggetto di richiesta di divulgazione da parte di un tribunale di competente giurisdizione o da parte di un’autorità competente.
8.4 Fermo restando quanto sopra, la Parte Ricevente può divulgare tali Informazioni Riservate ai propri direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori (i “Destinatari della Parte Ricevente”) che necessitano, e solo nella misura di tale necessità, di conoscere tali Informazioni Riservate per la persecuzione dei fini del presente Accordo Quadro e per lo Scopo ed esclusivamente se detti Destinatari della Parte Ricevente sono vincolati da obblighi di riservatezza verso la Parte Ricevente che siano almeno tanto stringenti quanto quelli contenuti in questo Accordo Quadro.
8.5 Ciascuna Parte informerà l’altra se essa decide di non voler più perseguire lo Xxxxx e se intende risolvere il presente Accordo Quadro. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente, a proprie spese, deve distruggere tutte le Informazioni Riservate tangibili della Parte Divulgante in suo possesso ovvero nel possesso dei Destinatari della Parte Ricevente. Fatto salvo quanto stabilito sopra, la Parte Ricevente può conservare nei propri archivi una (1) copia delle Informazioni Riservate esclusivamente per finalità di archiviazione e, inoltre, non deve essere tenuto a distruggere i file del computer creati durante il back-up automatico di sistema che sono da esso conseguentemente conservati in modo sicuro. Fatta salva la loro distruzione, tutte le Informazioni
Riservate, incluse le Informazioni Riservate conservate e non tangibili, continueranno ad essere soggette ai termini della presente articolo.
Art. 9 – LIMITAZIONI DI PUBBLICAZIONE
9.1 Nessuna Parte deve utilizzare il nome, il logo istituzionale, i simboli ovvero i marchi commerciali in materiali promozionali o in comunicati stampa o in pubblicazioni su qualsiasi media, inclusi siti internet, senza il previo accordo scritto dell’altra Parte. Allo stesso modo, le Parti non potranno fare comunicati stampa o dare pubblicità al presente Accordo Quadro, indipendentemente dal mezzo utilizzato ma fatti salvi gli obblighi di legge relativi alla pubblicazioni di atti pubblici, senza il consenso e l’accordo dell’altra Parte. Le Parti collaboreranno per comunicati stampa o forme di pubblicità comuni.
ART. 10 - DATI PERSONALI DELLE PARTI
10.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale derivante da questo Accordo Quadro, in conformità con gli obblighi e i diritti stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679) nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 11 – COMUNICAZIONI
11.1 Le comunicazioni fatte ai sensi del presente Accordo Quadro devono essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
per l’AOU Meyer: referente: Xxxxxx Xxxxxxxx Telefono: 000 0000000 | per l’IGG: referente: Xxxxx Xxxxxxxx Telefono: 000 00000000 |
11.2 Le Parti possono modificare i suddetti indirizzi dandone comunicazione scritta all’altra Parte con effetto, ai fini del presente Accordo Quadro, dalla data della comunicazione del nuovo indirizzo.
ART. 12 - TRASFERIMENTO DIRITTI E CESSIONE
12.1 Il presente Accordo Quadro ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire o subappaltare lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Ogni Parte acconsente a che l’altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo Quadro a un suo successore o ad una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Accordo Quadro. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.
12.2 In caso di cambio di denominazione di una delle Parti non si renderà necessario l’emendamento al presente Accordo Quadro. Il cambio di denominazione sarà comunicato al referente di ciascuna Parte, come specificato sub art. 10.1.
ART. 13 - DISCIPLINA ANTI-CORRUZIONE
13.1 L’AOU Xxxxx e IGG si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, le Parti dichiarano di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
13.2 L’AOU Xxxxx e l’IGG si impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.
13.3 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
ART. 14 - FIRMA DIGITALE E ONERI FISCALI
14.1 Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.
14.2 Le imposte e tasse inerenti alla stipula del presente Accordo Quadro, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro devono essere versate da ciascuna Parte, nel rispetto della normativa applicabile.
ART. 15 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
15.1 Eventuali modifiche al presente Accordo Quadro potranno essere effettuate, previa intesa fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.
15.2 Il presente Accordo Quadro costituisce intesa completa tra le Parti riguardo agli obblighi di ciascuna Parte nei confronti dell’altra Parte concernenti l’Oggetto e lo Scopo di cui allo stesso Accordo Quadro. Ogni altra intesa, verbale o scritta precedente al presente Accordo Quadro, è considerata nulla dalle Parti.
ART. 16 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
16.1 La normativa applicabile al presente Accordo Quadro è quella dello Stato italiano.
16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione amichevole o in sede stragiudiziale.
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Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente rappresentanti debitamente autorizzati a firmare questo Accordo Quadro a nome della rispettiva Parte
Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx | I.R.C.C.S istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
Il Direttore Generale | Il Direttore Generale | |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx | |
Firenze, | Genova, |