Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
ADOZIONE E REVISIONE | DATA | APPROVATO | NOTE |
Agosto 2016 | Consiglio di Amministrazione | Prima adozione | |
30 marzo 2021 | Consiglio di Amministrazione | Aggiornamento | |
2 agosto 2024 | Consiglio di Amministrazione | Aggiornamento |
Indice
2. Soggetti internal dealing 7
3. Individuazione dei soggetti internal dealing 8
5. Obblighi informativi dei soggetti rilevanti MAR 10
6. Modalità e termini della comunicazione delle operazioni rilevanti MAR 11
8. Comunicazione della procedura alle persone rilevanti MAR 15
9. Trattamento dei dati personali 16
10. Modificazioni e integrazioni 16
11. Inosservanza della procedura 17
ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F
Premessa
La presente procedura in materia di Internal Dealing (la “Procedura”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. (la “Società” o “Tinexta”) in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del MAR, dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 (come infra definiti), al fine di disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate – anche per il tramite di interposta persona – dai Soggetti Internal Dealing (come infra definiti) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, gli strumenti finanziari derivati, gli Strumenti Finanziari Collegati.
La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 agosto 2016
- in occasione dell‘avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In data 30 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Tinexta ha aggiornato la Procedura tra l’altro al fine di recepire le modifiche alla disciplina introdotte al Regolamento Emittenti e al MAR. La presente Procedura è stata da ultimo modificata in data 2 agosto 2024, al fine di recepire le modifiche alla disciplina introdotte dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”). La presente Procedura, come modificata, entra in vigore a partire dal giorno 2 agosto 2024. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive, delle comunicazioni c.d. Internal Dealing e di informazione societaria previste dal MAR, dal TUF e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro tempore applicabili (la “Normativa Internal Dealing”).
L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i soggetti destinatari della stessa dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate1, nonché ogni altra normativa applicabile.
1 Ai sensi dell’articolo 7 del MAR per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.
1. Definizioni
Ai fini della presente Procedura i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1, ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
Azioni | le azioni ordinarie della Società. |
Borsa Italiana | la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. |
Consiglio di Amministrazione | il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica. |
Elenco dei Soggetti Internal Dealing | l’elenco dei Soggetti Internal Dealing, costituito dalla Lista delle Persone Rilevanti MAR e dalla Lista delle Persone strettamente legate. |
Lettera di Accettazione | la lettera di accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C” della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR sottoscritta dalla Persona Rilevante MAR interessata in segno di integrale accettazione della Procedura. |
Lettera di Trasmissione | la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato “B” della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto. |
Lista delle Persone Rilevanti | la lista delle Persone Rilevanti MAR. |
Lista delle Persone strettamente legate | la lista delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR. |
MAR | il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) come successivamente modificato ed integrato. |
Modello di Notifica MAR | il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR di cui all’allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 , riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “D” alla presente Procedura. |
Operazioni Rilevanti MAR | le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” della presente Procedura. |
Persone Rilevanti MAR | le persone rilevanti ai sensi del MAR come definite all’articolo 2.1 (A) della Procedura. |
Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR | le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR come definite all’articolo 2.1 (C) della Procedura. |
Procedura | la presente procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante. |
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 | il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l’altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica. |
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 | il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016. |
Regolamento Emittenti | il Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato. |
SDIR-NIS | il circuito di cui si avvale di volta in volta la Società per la diffusione delle informazioni regolamentate al pubblico. |
Sede di Negoziazione | una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. |
Società o l’Emittente | Tinexta S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0/X. |
Soggetto Preposto | il Responsabile dell’Ufficio Investor Relations dell’Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati. |
Soggetti Internal Dealing o Soggetti Rilevanti MAR | congiuntamente, le Persone Rilevanti MAR e le Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR. |
SSA | il meccanismo di stoccaggio centralizzato di cui si avvale di volta in volta la Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate. |
Strumenti Finanziari | indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE, come successivamente modificata e integrata, che siano: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). |
Strumenti Finanziari Collegati | si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall’articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società. |
Testo Unico della Finanza o il TUF | il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato. |
2. Soggetti internal dealing
2.1 Si considerano Soggetti Internal Dealing ai fini della presente Procedura:
A) le persone rilevanti ai sensi del MAR (le “Persone Rilevanti MAR”), ossia:
(i) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
(ii) i soggetti che svolgono funzione di direzione e gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’Emittente;
B) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR (le “Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR” e, congiuntamente alle Persone Rilevanti MAR, i “Soggetti Rilevanti MAR” o “Soggetti Internal Dealing”), ossia:
(i) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini delle Persone Rilevanti MAR;
(ii) le persone giuridiche, i trust e le partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al presente punto B) lettera i), o direttamente o indirettamente controllate da detta persona, oppure siano costituite a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
3. Individuazione dei soggetti internal dealing
3.1 L’Elenco dei Soggetti Internal Dealing è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato, con l’ausilio del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto Xxxxxx nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno.
3.2 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi previsti dalla legge e dalla Procedura. Tale comunicazione sarà effettuata secondo le modalità indicate all’articolo 8.
3.3 Le Persone Rilevanti MAR devono fornire tempestivamente al Soggetto Preposto la Lista delle Persone ad essi strettamente legate, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 8.2, e provvedono a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, o ancora tramite posta elettronica certificata. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate nell’archivio di cui all’articolo 4.2 (b). Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a informare per iscritto (eventualmente utilizzando il modello contenuto nell’Allegato “B”, le persone ad essi strettamente legate circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. Le Persone Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione.
3.4 La Lista delle Persone strettamente legate unitamente alla Lista delle Persone Rilevanti MAR costituisce l’Elenco dei Soggetti Internal Dealing. In caso di cancellazione dall’Elenco di un Soggetto Internal Dealing l’interessato è tempestivamente informato per iscritto.
3.5 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascuna Persona Rilevante MAR interessata.
4. Soggetto preposto
4.1 Il Responsabile dell’Ufficio Investor Relations della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto, indicate al successivo punto 4.2 e relative al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR.
4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) ricezione delle informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti MAR ai sensi della Procedura;
(b) gestione delle informazioni inviate dalle Persone Rilevanti MAR: tale gestione comprende lo svolgimento dell’attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle Persone Rilevanti MAR necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob, ove previsto, di cui all’articolo 6;
(c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 6;
(d) informativa alle Persone Rilevanti MAR in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10;
(e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite dalla Procedura;
(f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza al Presidente ovvero all’Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l’attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell’articolo 11.
4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascuna Persona Rilevante MAR ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone ad essa strettamente legate, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale la Persona Rilevante MAR è tenuta a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto, effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, sono dirette all’attenzione del Responsabile Investor Relations come segue:
⮚ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Xxxxx.le Responsabile Investor Relations Tinexta S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0/X – 00000, Xxxx;
⮚ a mezzo fax al numero: 00.0000.0000;
⮚ via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
⮚ in caso di comunicazione telefonica al numero: 06.420.12.631.
5. Obblighi informativi dei soggetti rilevanti mar
5.1 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 6 della Procedura, tutte le operazioni (le “Operazioni Rilevanti MAR”) eseguite a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari emessi dalla Società:
(a) le Azioni;
(b) gli strumenti di debito;
(c) gli strumenti derivati;
(d) gli Strumenti Finanziari Collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
5.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni Rilevanti MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” alla Procedura.
5.3 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:
• le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno, con la precisazione che l’importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate direttamente da o per conto della Persona Rilevante MAR e dalle Persone legate alle Persone Rilevanti MAR; l’obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell’ESMA;
• le transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
b) lo Strumento Finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
c) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’Azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
5.4 Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
5.5 I Soggetti Rilevanti MAR sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
6. Modalità e termini della comunicazione delle operazioni rilevanti MAR
6.1 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti MAR da essi compiute entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR (la “Data dell’Operazione Rilevante MAR”), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per data di effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni Rilevanti MAR sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti MAR sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
6.2 Le comunicazioni alla Società di cui al precedente articolo 6.1 sono effettuate attraverso l’invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica MAR (cfr. Allegato “D”) debitamente compilato dal Soggetto Rilevante MAR secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
⮚ a mezzo fax al numero: 00.0000.0000;
⮚ via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx@Xxxxxxx.xxx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
⮚ in ogni caso, con preavviso telefonico dell’invio al numero: 06.420.12.631.
6.3 Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti MAR riferibili allo stesso Soggetto Rilevante MAR, il Soggetto Rilevante MAR dovrà effettuare un’unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica MAR di cui all’articolo 6.2 contenente il riepilogo di tutte le operazioni. Nel caso di più Operazioni Rilevanti MAR della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti MAR come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevante MAR. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevanti MAR. Nel compilare il Modello di Notifica MAR le Operazioni Rilevanti MAR di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
6.4 La comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR compiute dai Soggetti Rilevanti MAR, notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura, è effettuata da parte della Società, nella persona del Soggetto Preposto, mediante (i) SDIR-NIS, (ii) SSA e (iii) sul sito internet della Società entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6.1.
6.5 La comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti MAR è effettuata dai Soggetti Rilevanti MAR tempestivamente e comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla Data dell’Operazione Rilevante MAR tramite invio del Modello di Notifica MAR, completo di tutte le informazioni ivi riportate, via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.
6.6 Le Persone Rilevanti MAR potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR alla Consob, fermo restando che in tal caso le Persone Rilevanti MAR dovranno comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti MAR effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Collegate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato A e del modulo di delega riportato nell’Allegato F entro il primo giorno lavorativo successivo la data di effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite le modalità di cui al presente articolo. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto delle Persone Rilevanti MAR, all’obbligo di
comunicazione nei confronti della Consob di cui al presente articolo e nei termini di cui sopra, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante MAR con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
7. Black-out period
7.1 Le Persone Rilevanti MAR non possono effettuare Operazioni Rilevanti MAR, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154-ter del TUF, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha preventivamente deciso e/o annunciato di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. black-out period).
7.2 Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata e/o annunciata, e il black-out period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabili.
7.3 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti MAR il compimento di Operazioni Rilevanti MAR (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del black-out period nei seguenti casi:
(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni;
(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su Azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “E” alla presente Procedura.
Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante MAR è in ogni caso tenuta a dimostrare che l’Operazione Rilevante MAR specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il black-out period come di seguito precisato.
7.4 Nei casi di cui al precedente articolo 7.3(a), prima di effettuare l’Operazione Rilevante MAR durante il black-out period, la Persona Rilevante MAR richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto l’autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante MAR contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione Rilevante MAR considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 7.4, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante MAR e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell’Operazione Rilevante MAR possano essere considerate eccezionali. Per “circostanze eccezionali” si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l’eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l’altro, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:
(i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
(ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del black-out period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.
7.5 Nei casi di cui al precedente articolo 7.3(b), la Persona Rilevante MAR richiede alla Società l’autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante MAR in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell’Allegato “E” alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato “E” con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante MAR.
7.6 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 7.4 e 7.5 sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
(i) l’Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni Rilevanti MAR da compiersi dall’Amministratore Delegato o Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
7.7 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante MAR in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 7.4 e 7.5 entro 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell’informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 3 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.
7.8 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di prevedere deroghe al suddetto divieto, nonché di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell’anno, da parte di alcune o di tutte le Persone Rilevanti MAR, di Operazioni Rilevanti MAR. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l’altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.
8. Comunicazione della procedura alle persone rilevanti MAR
8.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare le Persone Rilevanti MAR con le modalità previste dal presente articolo, dell’adozione e dell’aggiornamento della Procedura, dell’iscrizione di tali soggetti nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing.
8.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare alle Persone Rilevanti MAR, od inviare alle medesime tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa alle Persone Rilevanti MAR in merito all’adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 10, all’iscrizione di tali soggetti nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing, nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla stessa. Alla Lettera di Trasmissione saranno allegate due copie della presente Procedura. Le Persone Rilevanti MAR, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione sottoscritta dal soggetto interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
9. Trattamento dei dati personali
9.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I Soggetti Internal Dealing sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/16 (General Data Protection Regulation – “Regolamento GDPR”), e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
(d) i diritti di cui all’articolo 15 del Regolamento GDPR;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile.
Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all’articolo 8.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR.
10. Modificazioni e integrazioni
10.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
10.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli
10.1 e 10.2 che precedono saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR con le modalità indicate all’articolo 8.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
11. Inosservanza della procedura
11.1 Ferme le sanzioni previste dalla Normativa Internal Dealing in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti, nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della Normativa Internal Dealing stessa e/o della presente Procedura la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la stessa potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
* * *
Allegati:
– Allegato “A”: Xxxxxx, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni Rilevanti MAR
– Allegato “B”: Modello Lettera di Trasmissione
– Allegato “C”: Modello Lettera di Accettazione
– Allegato “D”: Modello di Notifica MAR
– Allegato “E”: Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (trade) nei
blocking period
– Allegato “F”: Modulo di Delega
ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
(“MAR”)
Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
“1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.”
“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni
riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Regolamento Delegato 2016/522”)
Articolo 10 Regolamento Delegato 2016/522
Operazioni soggette a notifica
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i
partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo
19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.
ANNEX A
List of Transaction (by way of example and not limited to)
* * *
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
(“MAR”)
Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR
Managers’ transactions
“1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”
“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
(a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
(b)transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a
person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
(c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
(i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,
(ii) the investment risk is borne by the policyholder, and
(iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Regulation 2016/522”)
Article 10 Delegated Regulation 2016/522
Notifiable transactions
“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2. Those notified transactions shall include the following:
(a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
(b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
(c) entering into or exercise of equity swaps;
(d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
(e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
(f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
(g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
(h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
(i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
(j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
(k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
(l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(m)transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;
(p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto”.
MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE
* * *
[su carta intestata della Società]
Egregio Sig. [●] [indirizzo] [indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all’articolo 8.2 della Procedura]
Oggetto: Lettera di Trasmissione ai sensi della procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Con la presente Le comunichiamo che è stata [adottata]/[aggiornata] da Tinexta S.p.A. (la “Società”) la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
La Procedura è in vigore dal 2 agosto 2024. Come stabilito dall’articolo 4.1 della Procedura il Soggetto Preposto è il Responsabile dell’Ufficio Investor Relations. Le definizioni contenute nella Procedura si intendono quivi integralmente richiamate, salvo ove diversamente indicato.
Con la presente, Le comunichiamo la Sua iscrizione in qualità di Persona Rilevante MAR all’interno dell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing tenuto dalla Società ai sensi della Procedura.
Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile consultabile sul sito internet della Consob xxx.xxxxxx.xx.
Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di internal dealing e della Procedura, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate. Ai fini di accettazione,
La preghiamo di farci pervenire copia della Lettera di Accettazione allegata alla presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:
⮚ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Tinexta S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0/X – 00000, Xxxx;
⮚ a mezzo fax al numero: 00.0000.0000;
⮚ via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Precisiamo tuttavia che la Procedura sarà dotata di efficacia cogente nei Suoi confronti ancorché Lei non dovesse provvedere a trasmettere alla Società la Lettera di Accettazione secondo quanto previsto nella Procedura medesima.
[luogo, data]
Tinexta S.p.A.
[●] [nome e cognome del Xxxxxxxx Preposto]
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
– Copia della Procedura da conservare a cura della Persona Rilevante MAR;
– Copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto;
– Modello di comunicazione alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR;
– Copia della Lettera di Accettazione.
* * *
Modello di comunicazione alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR
[luogo, data]
Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Tinexta S.p.A.. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing
Gentile ,
in conformità con la normativa applicabile, nonché con la procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing (la “Procedura”) adottata da Tinexta S.p.A. (la “Società”) di cui io sono [amministratore / sindaco / dirigente con responsabilità strategiche
/ [●]] ti informo che provvederò ad indicarti quale persona a me strettamente legata.
Di conseguenza sarai inserito nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società. Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinvio ai contenuti della Procedura (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata.
Ricordo inoltre che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.
Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura e a sottoscrivere la presente per presa visione e accettazione.
Con molti cordiali saluti,
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/16, il Sottoscritto/la Sottoscritta Persona Legata alle Persone Rilevanti MAR presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 9 della Procedura, fermo restando i diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 679/16.
Per integrale accettazione:
[●] [nome e cognome della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR]
MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE
* * *
Spettabile Tinexta S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0/X - 00000 Xxxx
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”)
Il sottoscritto/La sottoscritta ,nato a
il , codice fiscale , in qualità di Persona Rilevante MAR ai sensi della Procedura
- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing di cui alla Procedura adottata dalla Società a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni tempo per tempo applicabili previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;
(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [●], n. fax [●], indirizzo di posta elettronica [●] e indirizzo di posta elettronica certificata [●];
(iii) indica i nominativi delle Persone ad esso strettamente legate, come individuate ai sensi dell’articolo 3 della Procedura, riportati nell’Allegato “A” della presente Lettera di Accettazione;
(iv) si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica;
(v) si impegna a comunicare alla Società, nella persona del Soggetto Preposto di cui all’articolo 4 della Procedura, al pubblico e alla Consob le Operazioni Rilevanti MAR con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6 della Procedura.
Allegati:
– copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante;
– elenco delle persone strettamente legate.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/16, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 9 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone ad esso strettamente legate. Alla Persona Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 679/16.
(luogo e data) (firma)
Allegato A alla Lettera di Accettazione
* * *
ELENCO DELLE PERSONE LEGATE ALLA PERSONA RILEVANTE MAR | |||
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | |
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | |
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI | |||
Cognome e nome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P. XXX | Xxxxxx ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P. XXX | Xxxxxx ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP COSTITUITI A BENEFICIO DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P. XXX | Xxxxxx ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE | |||
Denominazione sociale | Sede legale | Codice Fiscale e P. XXX | Xxxxxx ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR) |
ALLEGATO D MODELLO DI NOTIFICA MAR
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Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell’entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello stru-mento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
b) | Natura dell’operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
c) | Prezzo/i e volume/i | [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) |
Prezzo/i | Volume/i |
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un’unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell’operazione | [Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell’operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione in cui l’operazione è stata effettuata come definiti |
dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l’operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] | ||
(1) Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica. |
ANNEX D
TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE
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1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | |
a) Name | [For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.] | |
2 | Reason for the notification | |
a) Position/status | [For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, — An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; — Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.] | |
b) Initial notification/Amendment | [Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.] | |
3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction itor mon | ||
a) Name | [Full name of the entity.] | |
b) LEI | [Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.] | |
4 | Details of the s): section to be repeated for (i) each type of instrument; transaction ii) each type of ii) each date; and (iv) each place where transactions transaction; (i have been conducted |
a) Description of the financial instrument, type of instrument | [—Indication as to the nature of the instrument: — a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; | |
Identification code | — an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. | |
— Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | ||
b) Nature of the transaction | [Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.] | |
c) Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
d) Aggregated information —Aggregated volume —Price | [The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] [Price information: — In case of a single transaction, the price of the single transaction; — In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. |
Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | |
e) Date of the transaction | [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] |
f) Place of the transaction | [Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention ‘outside a trading venue’.] |
OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L’AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEI BLACK-OUT PERIOD
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Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“ Regolamento
Delegato2016/ 522”)
Articolo 9, Regolamento Delegato 2016/522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa
nel periodo di chiusura;
e)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita”.
ANNEX F
LIST OF TRANSACTION WHICH JUSTIFY THE PERMISSION FOR TRADING DURING THE CLOSED
PERIOD
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Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated
Regulation 2016/522”)
Article 9, Delegated Regulation 2016/522 Characteristics of the trading during a closed period
“The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(a)had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
(i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;
(b)had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organized approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;
(ii) the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;
(iii) the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;
(d)acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:
(i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
(iii) the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;
(e)transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;
(f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation”.
ALLEGATO F MODULO DI DELEGA
[Luogo e data] Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]
CHIEDE
a Tinexta S.p.A. (la “Società”) di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalla Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing adottata dalla Società (la “Procedura”).
A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura, le Operazioni Rilevanti MAR oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.
La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni a Xxxxxx siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l’impegno di quest’ultimo a segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l’Operazione Rilevante MAR, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti nei confronti di Xxxxxx. Il sottoscritto fornisce il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/16 al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione alla Procedura, anche ai fini delle comunicazioni a Consob e al pubblico come richieste dalla normativa applicabile.
Firma