Condizioni Generali di Acquisto BASF Italia S.p.A.
Condizioni Generali di Acquisto BASF Italia S.p.A.
1. Disposizioni Generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto costituiscono parte integrante di tutti i contratti per la fornitura di beni o di servizi tra il fornitore di beni o servizi (di seguito “Fornitore”) e BASF Italia
S.p.A. (di seguito “Committente”).
1.2 Le condizioni generali del Fornitore saranno valide e applicabili solo e nella misura in cui siano state ricevute ed espressamente accettate per iscritto dal Committente. Ogni menzione da parte del Committente alla corrispondenza ricevuta dal Fornitore che contenga o faccia riferimento alle condizioni generali di vendita del Fornitore non costituisce accettazione della validità e applicabilità delle stesse da parte del Committente. Le condizioni generali di vendita del Fornitore non si applicheranno neppure nel caso in cui il Committente accettasse i beni/servizi con la consapevolezza che il Fornitore abbia presunto di fornire sulla base delle sue condizioni generali di vendita che deroghino o siano in contrasto con le queste Condizioni Generali d’Acquisto.
2. Offerta
2.1 Le offerte e le quotazioni di prezzo non determineranno né un obbligo di pagamento né altre obbligazioni a carico del Committente.
2.2 Nella sua offerta il Fornitore dovrà esplicitamente riportare ogni eventuale differenza tra la sua offerta e la richiesta del Committente. Qualora il Fornitore disponga di una soluzione alternativa migliore per una richiesta, sotto il profilo tecnologico o economico, dovrà presentare anche quest’offerta al Committente.
3. Data di Consegna, Modifiche nella Fornitura dei Beni / Servizi
3.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare le date di consegna o di fornitura del servizio concordate. Il rispetto della data di consegna comprende la consegna delle merci/servizi al Committente privi di qualsiasi vizio, entro il normale orario lavorativo, insieme ai prescritti documenti di trasporto, all’indirizzo indicato nell’ordine (di seguito “Punto di Consegna”). Qualora il Committente ed il Fornitore abbiano concordato che la consegna sia comprensiva dell’assemblaggio/servizi, la consegna delle merci, libere da vizi, sarà considerata avvenuta puntualmente dopo che sia stato effettuato l’assemblaggio / servizio concordato come specificato nel contratto. Qualora sia prevista dalla legge o per contratto una specifica procedura di accettazione formale, i termini di accettazione previsti dovranno essere comunque rispettati dalle parti. Sarà possibile compiere una consegna o prestare i servizi in anticipo o parzialmente solo previo consenso scritto da parte del Committente.
3.2 Qualora il Fornitore si renda conto di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, in tutto o in parte, o di non poter rispettare le scadenze previste, dovrà darne comunicazione al Committente per iscritto senza ritardo, indicando le ragioni del ritardo o del previsto ritardo di consegna. L’accettazione della ritardata o parziale consegna/prestazione dei servizi non comporterà alcuna rinuncia, da parte del Committente, ai propri diritti derivanti dalla ritardata o parziale consegna/prestazione dei servizi.
3.3 Ogni eventuale modifica ai prodotti o ai servizi da fornire richiede il preventivo consenso scritto del Committente.
3.4 Il Fornitore dovrà richiedere con congruo anticipo al Committente i documenti che dovranno essere stati preparati da quest’ultimo e che siano necessari per adempiere tempestivamente all’ordine. Il Fornitore dovrà controllare la completezza e correttezza dei documenti al momento della loro ricezione. Il Fornitore informerà il Committente per iscritto, senza ritardo, qualora rilevasse ogni eventuale incongruenza.
4. Sostenibilità
4.1 Il Committente svolge la propria attività secondo il principio dello sviluppo sostenibile e rispettando gli standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, protezione dell’ambiente, di diritto del lavoro e di diritti umani (di seguito “ESG Standards”). Il Committente ha descritto e stabilito tali principi nel Codice di Condotta per il Fornitore (xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxxx). Il Committente si aspetta che il Fornitore aderisca a tali ESG Standards. Inoltre, il Committente richiede che il Fornitore assicuri che i suoi subfornitori rispettino, analogamente, tali ESG Standards. Il Committente ha diritto di verificare l’adesione a tali principi da parte del Fornitore, anche attraverso terze parti, con preavviso.
4.2 Nell’adempimento del contratto, il Fornitore dovrà rispettare le misure di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente indicate nel contratto.
5. Requisiti legali secondo la legge tedesca sul dovere di diligenza nella catena di fornitura (German Supply Chain Due Diligence Act)
Il Committente è obbligato a rispettare determinati obblighi di diligenza relativi ai diritti umani e all'ambiente nelle sue catene di approvvigionamento, al fine di prevenire o ridurre al minimo eventuali rischi per i diritti umani o i rischi legati all'ambiente o per porre fine alla violazione dei diritti umani o degli obblighi relativi all'ambiente. I termini "Rischi per i diritti umani", "Rischi legati all'ambiente" (collettivamente "Rischi"), "Violazione degli obblighi relativi ai diritti umani" e "Violazione degli obblighi relativi all'ambiente" (insieme "Obblighi") hanno il significato definito nella legge tedesca sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento - German Supply Chain Due Diligence Act (la "Legge") (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ) come modificato di volta in volta (l'attuale versione inglese della legge può essere scaricata dal seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xx/XxxxxxXxxx/Xxxxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxxxxxxx/ act-corporate-due-diligence-obligations-supply- chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111
.delivery1-master? blob=publicationFile&v=3).
Il Fornitore deve rispettare gli obblighi descritti nella legge e deve rispondere in modo appropriato a tale aspettativa nei confronti dei propri fornitori lungo la propria catena di approvvigionamento (le "Aspettative"). In particolare, il Fornitore si impegna a prevenire o ridurre al minimo tali Rischi e a porre fine a qualsiasi violazione degli Obblighi. Inoltre, il Fornitore accetta di istruire i propri funzionari e dipendenti a rispettare e conformarsi alle Aspettative e di fornire formazione ai propri funzionari e dipendenti in merito alla conformità con le Aspettative. Su richiesta del Committente, il Fornitore deve partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Committente.
Il Committente avrà il diritto di condurre audit con preavviso scritto per garantire la conformità del Fornitore ai propri obblighi ai sensi della presente Clausola (l'"Audit") direttamente e/o tramite terze parti incaricate (il "Revisore"). Il Fornitore deve fornire al Committente e/o al Revisore tutti i dati, i documenti e le altre informazioni, sia in forma scritta, verbale e/o elettronica, come ragionevolmente richiesto dal Committente e/o dal Revisore per l'Audit.
Nel caso in cui il Committente rilevi sospetti o prove di una violazione degli Obblighi da parte del Fornitore o di uno qualsiasi dei fornitori o contraenti del Fornitore a qualsiasi livello, il Fornitore sarà obbligato a implementare ed eseguire o indurre i rispettivi contraenti o fornitori a implementare ed eseguire le misure correttive appropriate, come ragionevolmente richiesto dal Committente per iscritto.
Su richiesta del Committente e senza indebito ritardo, il Fornitore dovrà (i) redigere insieme al Committente un piano d'azione correttivo per porre fine a qualsiasi violazione degli Obblighi (il
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"PIano correttivo") incluso un calendario concreto per tale piano e (ii) attuare le misure richieste dal Committente a sua ragionevole esclusiva discrezione per attuare tale Piano correttivo. Il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del presente documento con effetto immediato se (i) il Fornitore non rispetta gli obblighi di cui alla presente clausola, (ii) le Aspettative sono sostanzialmente violate o (iii) l'attuazione del Piano
correttivo non ha posto rimedio alla violazione degli Obblighi entro un termine stabilito nel Piano correttivo.
6. Qualità
6.1 Il Fornitore dovrà porre in essere e garantire efficaci controlli di qualità e, su richiesta, dovrà darne prova al Committente. Il Fornitore dovrà attenersi ad un sistema di gestione della qualità quale ISO 9000 ff o ad altro sistema equivalente. Il Committente potrà controllare con preavviso il sistema di controllo della qualità, sia direttamente sia tramite terzi incaricati dal Committente.
7. Utilizzo di Sub-fornitori
7.1 Terze parti (in particolare, eventuali subfornitori) possono essere impiegate o sostituite dal Fornitore per l’esecuzione del contratto presso la sede del Committente solo previo consenso scritto del Committente, che non verrà rifiutato da quest’ultimo senza motivo. Qualora il Fornitore intendesse utilizzare subfornitori per l’esecuzione del contratto fino dall’inizio, il Fornitore dovrà informare il Committente al momento della presentazione della sua offerta.
8. Spedizione, Imballaggio e Passaggio dei Rischi
8.1 Salvo che non sia stato concordato diversamente, la consegna dovrà avvenire DAP Luogo di Destinazione (Incoterms 2010). Xxxxx che non sia stato concordato diversamente, la consegna dovrà avvenire insieme a due copie della bolla di consegna, la distinta di imballaggio, i certificati di analisi secondo le specifiche concordate ed ogni altra documentazione richiesta. Le seguenti informazioni dovranno essere riportate, se conosciute, in tutti i documenti di trasporto nonché – per le merci imballate - sull’imballaggio esterno: numero dell’ordine, peso lordo e netto, numero dei componenti imballati e tipo di imballaggio (monouso/riutilizzabile), data di completamento nonché luogo di consegna (punto di scarico) e destinatario delle merci. Per la realizzazione di opere, dovrà essere anche indicato il numero di lavoro completo e il luogo di installazione dell’opera.
8.2 In relazione alle importazioni da altri Paesi, il Committente diventerà importatore registrato e il Fornitore lo supporterà con tutti i documenti e le informazioni necessarie per compilare e depositare una vera dichiarazione di importazione alle autorità competenti in materia doganale, come previsto dalla legislazione doganale del Paese di importazione.
8.3 Il Fornitore deve notificare in dettaglio e per iscritto al Committente ogni eventuale richiesta di permessi per (ri)esportare in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali in materia di esportazione e dogana, così come le disposizioni dei Paesi di origine delle merci e servizi.
Il Fornitore provvederà a notificare dettagliatamente e per iscritto al Committente la percentuale di contenuto con origine dagli Stati Uniti (US controlled content).
8.4 Il Fornitore deve tutelare gli interessi del Committente durante la consegna. Le merci dovranno essere imballate con materiali di imballaggio approvati dal Paese di destinazione ed in maniera tale da evitare che si danneggino durante il trasporto. Il Fornitore è responsabile di ogni danno subito a causa di un imballaggio non adeguato.
8.5 Per consegne nazionali, Il Fornitore dovrà ritirare, su richiesta del Committente, ogni imballaggio aggiuntivo, gli imballaggi di trasporto e quelli di vendita che si accumulino nel luogo di
consegna convenuto e provvedere allo smaltimento direttamente o tramite incarico a terzi.
8.6 Il Fornitore dovrà imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi secondo la normativa nazionale ed internazionale applicabile. Il Fornitore deve osservare tutte le obbligazioni prescritte per i fornitori (Articolo 3 (32) Regolamento CE n. 1907/2006/CE (di seguito “REACH”)) ai sensi del REACH in materia di consegna merci. In particolare, il Fornitore dovrà consegnare al Committente la scheda di sicurezza nella lingua nazionale dello Stato di destinazione, ai sensi dell’Art. 31 del REACH.
8.7 Sino all’effettiva consegna delle merci indicate nel contratto insieme alla documentazione di cui agli articoli 8.1 e 8.2 nel luogo di destinazione, sarà a carico del Fornitore il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento. Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione / montaggio / manutenzione, il rischio di perdita o danno passerà in capo al Committente dopo il debito completamento dell’installazione / montaggio / manutenzione previsto dal contratto e a seguito della consegna delle merci.
8.8 Qualora sia prevista una specifica accettazione per legge o da contratto, il passaggio del rischio avverrà con l’accettazione da parte del Committente. Qualora sia stabilita una formale accettazione, il rischio non passerà dal Fornitore al Committente prima che il Committente abbia confermato l’avvenuta accettazione nel relativo certificato di accettazione. Il pagamento del saldo delle fatture non sostituisce una accettazione.
9. Provenienza delle Merci
9.1 Il Fornitore dichiara l’origine non preferenziale delle merci (Paese d’origine) nei documenti commerciali. Il Fornitore dovrà esibire, su richiesta del Committente, un certificato d’origine che comprovi la provenienza delle merci.
9.2 Le merci devono essere conformi alle norme sull’origine preferenziale delle merci di cui agli accordi bilaterali o multilaterali o alle norme unilaterali sull’origine delle merci ai sensi del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), sempre che la consegna rientri nell’ambito del commercio preferenziale.
10. Condizioni di Consegna / Servizi, Reclami di Qualità, Diritti in Caso di Vizi
10.1 Il Fornitore è tenuto a consegnare i beni e servizi esenti da vizi, conformi alle specifiche concordate e inoltre ad assicurare che siano presenti le caratteristiche garantite. In particolare, il Fornitore garantisce che i beni e i servizi siano forniti e consegnati da personale qualificato e – laddove applicabile - che rispondano agli standard tecnici attuali nonché agli standard più ampi maggiormente riconosciuti relativi alla sicurezza degli impianti, alla medicina del lavoro e all’igiene. Le merci e i servizi consegnati dovranno essere anche conformi alla normativa vigente nel luogo di destinazione, in particolare alle disposizioni legali ed amministrative, alla normativa fiscale e previdenziale, nonché alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro alla tutela dell’ambiente. Qualora i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituiscano elementi da consegnare, essi dovranno essere conformi alle speciali prescrizioni applicabili ai macchinari, alle attrezzature e agli impianti al momento dell’adempimento del contratto, e dovranno recare il marchio CE.
10.2 Il Fornitore garantisce che ogni materiale contenuto nelle merci è stato preregistrato, registrato (o esente da registrazione) e – se rilevante – autorizzato in conformità ai requisiti applicabili del REACH per gli usi comunicati dal Committente. Se le merci sono classificate come articoli ai sensi dell’Articolo 7 del REACH, la frase precedente si applica anche alle sostanze contenute in tali articoli.
10.3 Il Fornitore deve immediatamente notificare al Committente se un componente del prodotto contiene una sostanza in una
concentrazione eccedente 0,1% di massa (W/W) se la sostanza soddisfa i criteri dell’Articolo 57 e 59 del REACH (sostanze ad alto rischio). La presente previsione si applica anche ai prodotti imballati.
10.4 Il Committente dovrà comunicare al Fornitore ogni vizio evidente entro quattordici (14) giorni dal ricevimento delle merci al punto di consegna. Ogni vizio che sia solo identificabile in un momento successivo dovrà essere comunicato dal Committente entro quattordici (14) giorni dalla relativa scoperta. La data dell’invio di tale comunicazione al Fornitore sarà essenziale per stabilire se i termini di denuncia siano stati rispettati. A tale riguardo, il Fornitore rinuncerà ad ogni contestazione relativa alla tardiva comunicazione dei vizi.
10.5 In caso di vizi, il Committente ha il diritto di richiedere che i vizi siano eliminati secondo quanto previsto dalla legge. Il metodo per l’eliminazione dei vizi sarà scelto dal Committente a sua discrezione. A tal fine, le merci dovranno essere messe a disposizione del Fornitore o nel punto di consegna concordato o nel luogo in cui le merci si trovavano al momento dell’accertamento dei vizi, a scelta del Committente. I costi per sanare i vizi saranno a carico del Fornitore e comunque conformemente alle istruzioni e ai requisiti chiesti dal Committente. Qualora (i) non siano sanati i vizi entro un termine ragionevole, (ii) non abbia avuto successo la procedura per sanare i vizi, o (iii) non sia necessario, in base alla legge, fissare un termine per sanare i vizi, il Committente potrà far valere ulteriori diritti in caso di vizi.
10.6 Qualora (i) il Fornitore non adempia i suoi obblighi di sanare i vizi come prescritto senza avere una giusta causa per potersi rifiutare, (ii) il Fornitore rifiuti irrevocabilmente di sanare i vizi, (iii) non siano stati sanati i vizi o i rimedi adottati non abbiano sanato i vizi, (iv) vi sia il pericolo che le merci possano essere inidonee all’uso, o (v) non sia possibile rinviare ulteriormente la correzione dei vizi per altre ragioni, il Committente potrà sanare esso stesso i vizi a spese e sotto la responsabilità del Fornitore, o consentire che tale attività sia svolta da terzi. Il Committente potrà in tal caso chiedere al Fornitore il rimborso dei relativi costi. Un eventuale periodo di tolleranza per la rettifica viene considerato superfluo laddove vi sia il rischio di danni elevati. In tutti gli altri casi si applica quanto prescritto dalla legge. Restano salvi gli ulteriori diritti in capo al Committente derivanti dalla responsabilità per vizi e ogni altra garanzia esistente.
10.7 Il termine per far valere la garanzia è di trenta (30) mesi successivi al passaggio del rischio a meno che un termine più lungo sia prescritto dalla legge. La rinuncia a far valere la garanzia potrà essere valida sono se espressamente presentata in forma scritta dal Committente.
11. Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
E’ responsabilità del Fornitore assicurare che la consegna dei beni e/o i servizi forniti e l’utilizzo degli stessi secondo il contratto non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. A prescindere da un’eventuale azione legale, il Fornitore dovrà tenere indenne il Committente da eventuali pretese di terzi per le quali il Committente possa essere ritenuto responsabile in conseguenza della violazione dei succitati diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà sostenere i costi relativi a licenze, nonché spese e costi sostenuti dal Committente per prevenire e/o sanare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
12. Penali
Qualora nel contratto fosse concordata una penale, il Committente è autorizzato a pretenderla fino al suo completo pagamento.
13. Responsabilità generale, Assicurazione
Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il Fornitore risponde secondo le disposizioni di legge.
Il Fornitore dovrà mantenere in essere un’adeguata copertura assicurativa a proprie spese per danni causati dai propri dipendenti, agenti, delegati, subappaltatori. Su richiesta del Committente, dovrà essergli fornita prova dell’importo della copertura assicurativa per ogni evento dannoso. La responsabilità contrattuale e legale del Fornitore resta immutata a prescindere dalla misura e dall’importo della copertura assicurativa.
14. Fatturazione e Pagamento
14.1 I prezzi concordati si intendono al netto dell’IVA. Le fatture dovranno essere emesse per le consegne effettuate e i servizi forniti. Tali fatture dovranno essere conformi ai requisiti di fatturazione previsti dalla legge secondo le legislazioni nazionali sull’IVA a cui sono soggette le consegne dei beni e i servizi fatturati.
14.2 Il Fornitore deve fornire una fattura separata e verificabile per ciascun ordine d’acquisto, che deve includere tutte le informazioni richieste dalla legge italiana.
La fattura deve comprendere il numero completo dell’ordine del Committente, e, se necessario, il numero della bolla di consegna del Fornitore. I certificati di completamento dei lavori e ogni altra documentazione devono essere presentati insieme alla fattura. Le fatture devono corrispondere ai dati riportati nell’ordine d’acquisto in merito alle merci descritte, ai prezzi, alle quantità, all’ordine dei pezzi e al relativo numero. Le fatture devono essere spedite all’indirizzo di fatturazione indicato dal Committente nell’ordine di acquisto.
14.3 Salvo quanto previsto diversamente, il termine per il pagamento ha inizio non appena la fattura, emessa secondo le suddette prescrizioni, è stata ricevuta presso l’indirizzo di fatturazione indicato dal Committente. Il pagamento dovrà essere effettuato una volta compiuta la verifica della corrispondenza al contratto e della consegna dei beni / dei servizi forniti.
14.4 Il pagamento da parte del Committente non costituirà un’indicazione di accettazione delle condizioni o dei prezzi stabiliti nella fattura, né rinuncia dei diritti del Committente in merito alle consegne dei beni effettuate / ai servizi resi in difformità da quelli concordati contrattualmente, ai diritti di ispezione del Committente e al diritto di contestare per altre ragioni una fattura da pagare.
15. Cessione del Contratto, Trasferimento, Modifica della Denominazione Sociale, Compensazione, Diritto di Ritenzione
15.1 Il Fornitore potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Committente a terzi solo con il previo consenso scritto del Committente.
15.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente per iscritto ogni cessione del contratto compiuto per legge e ogni modifica della propria denominazione sociale.
15.3 Il Committente potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Fornitore a BASF SE, Ludwigshafen (Germania) o ad ogni altra Società del gruppo BASF, in qualsiasi momento senza il consenso del Fornitore.
16. Risoluzione e annullamento
16.1 Il diritto del Committente alla risoluzione con preavviso seguirà le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente previsto nel singolo contratto.
16.2 Il contratto potrà essere risolto senza preavviso per giusta causa. Costituiranno giusta causa di risoluzione, in via esemplificativa le seguenti circostanze:
- grave inadempimento delle obbligazioni da parte del Fornitore, che non siano sanate entro un ragionevole periodo di tempo, stabilito dal Committente, dopo la ricezione del reclamo scritto; o
- il rapporto di fiducia viene interrotto in modo significativo e duraturo per circostanze intervenute successivamente alla conclusione del contratto, ad esempio per violazione di norme penali o per illeciti amministrativi da parte del Fornitore o di terzi incaricati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto e quindi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e soppesando i reciproci interessi, la prosecuzione del rapporto contrattuale non può essere ragionevolmente attesa dalla parte che recede; o
- si è verificato un deterioramento significativo della situazione patrimoniale del Fornitore, che compromette l’adempimento del contratto; o
- il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni tributarie o previdenziali.
Qualora il Committente risolva un contratto per giusta causa e se non fosse possibile mantenere in essere gli ulteriori contratti in vigore con il Fornitore per la medesima giusta causa, il Committente potrà altresì risolvere tali contratti in essere al momento della risoluzione e i contratti che non sono ancora stati adempiuti a fronte di una remunerazione pro quota relativamente ai servizi resi. In tal caso, il Fornitore non avrà il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni, rimborsi di spese o corrispettivi.
16.3 In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà consegnare al Committente, senza ritardo, tutta la documentazione, progetti e i disegni acquisiti nell’ambito del contratto e/o durante l’adempimento dello stesso. Tali prescrizioni si applicheranno, analogamente, in caso di annullamento.
17. Obbligo di Rimozione a carico del Fornitore in caso di Risoluzione del Contratto
In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere, senza ritardo e a proprie spese, a smontare e rimuovere i propri impianti, attrezzi ed apparecchiature utilizzate e
/ o depositate presso il sito del Committente. Ogni rifiuto o detrito prodotto dalle attività del Fornitore dovrà essere rapidamente rimosso e smaltito dal Fornitore stesso e a sue spese. Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di cui al presente punto entro un termine ragionevole, il Committente potrà provvedervi direttamente o affidare l’incarico a terzi, addebitando le spese sostenute al Fornitore.
18. Documentazione, Riservatezza e Diritto d’Uso, Data Protection
18.1 Il Fornitore deve sottoporre al Committente ciascun progetto, calcolo o altro documento posseduto, secondo quanto concordato, nel termine prescritto, che non dovrà eccedere il periodo previsto per l’adempimento del contratto.
18.2 La revisione e / o il rilascio di qualsiasi documento del Fornitore da parte del Committente non solleverà il Fornitore da alcuna delle sue responsabilità per tali documenti.
18.3 Ogni modello, campione, disegno, dato, materiale e gli altri documenti forniti al Fornitore dal Committente (di seguito definiti come “Documentazione del Committente”) rimarranno di proprietà del Committente e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo su sua richiesta in qualsiasi momento. Il Fornitore non potrà avvalersi del diritto di ritenzione sulla Documentazione del Committente. Il Fornitore dovrà rispettare i diritti di proprietà del Committente relativi alla Documentazione del Committente.
18.4 Il Fornitore dovrà mantenere riservata ogni informazione tecnica, scientifica, commerciale ed ogni altra informazione ottenuta, direttamente o indirettamente, nell’ambito del contratto, con particolare riguardo alle informazioni contenute nella Documentazione del Committente (di seguito definite come “Informazioni Riservate”). Il Fornitore non potrà sfruttare le
Informazioni Riservate per scopi commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà intellettuale, trasferirli o renderli accessibili a terzi in qualsiasi modo. Il Fornitore ha il diritto di condividere le Informazioni Riservate con subappaltatori approvati dal Committente se il subappaltatore richiede tali informazioni al fine di adempiere al contratto. Le suddette obbligazioni di riservatezza si applicheranno altresì successivamente alla cessazione del contratto per un periodo di 10 anni.
18.5 Tali prescrizioni di riservatezza non comprendono le informazioni che siano legittimamente in possesso del Fornitore prima di essere state comunicate dal Committente, che fossero legittimamente di dominio pubblico, o che fossero state legittimamente ottenute da terzi. Saranno anche escluse da tali prescrizioni di riservatezza le informazioni comunicate a persone soggette ad un obbligo legale di riservatezza, sempre che il Fornitore non esoneri tale persona dalla sua obbligazione di riservatezza. L’onere di provare tale esonero è a carico del Fornitore.
18.6 Il Fornitore dovrà assicurare che anche i suoi dipendenti e gli agenti che agiscano su suo mandato siano vincolati alla riservatezza secondo le disposizioni precedenti sulla base di idonei accordi contrattuali. Su richiesta, il Fornitore dovrà provare per iscritto di aver rispettato tali obbligazioni verso il Committente.
18.7 Il Fornitore dovrà espressamente impegnarsi ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee per proteggere in maniera efficace le Informazioni Riservate, ottenute in qualsiasi momento, dal rischio di perdita o accesso non autorizzato. Ciò include in particolare la creazione e il mantenimento di idonei e necessari sistemi di protezione per gli impianti, le banche dati, i sistemi informatici, i sistemi di raccolta dati e gli altri sistemi di raccolta delle informazioni, con particolare riguardo a quelli che contengono Informazioni Riservate, anche informando ed addestrando il personale a cui è consentito l’accesso alle Informazioni Riservate ai sensi della presente clausola. Il Fornitore dovrà informare senza ritardo il Committente per iscritto della perdita e/o dell’accesso da parte di persone non autorizzate alle Informazioni Riservate.
18.8 “Risultati dell’Attività” sono tutti i risultati dell’attività svolta dal Fornitore che risultano in relazione all’ordine, nonché i risultati dell’attività di terzi che sono stati chiamati dal Fornitore per eseguire il contratto, nonché tutti i diritti coperti da copyright del Fornitore che possono sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, inclusi senza limitazione tutti i piani, disegni, grafici, i calcoli e altri documenti.
18.9 Il Fornitore concede al Committente il diritto, liberamente trasferibile e / o sub-licenziabile a terzi, senza alcuna restrizione di luogo, contenuto e tempo, di utilizzare i Risultati dell’Attività in tutti i formati multimediali conosciuti, inclusi i media elettronici, Internet e i media online ed in ogni altro sistema di conservazione dei dati per le finalità contrattualmente concordate o implicite nel contratto. Le finalità implicite nel contratto includono, in particolare, il diritto di modificare ed elaborare, memorizzare su tutti i supporti e riprodurre. Il Fornitore dovrà ottenere ogni necessaria concessione di diritti da parte di terzi a tal fine. Il Committente accetta la concessione del diritto.
18.10 Inoltre, il Fornitore concede al Committente un diritto esclusivo di utilizzare i Risultati dell’Attività che il Fornitore ha creato appositamente per il Committente e che ha fatto creare a terzi per il Committente e otterrà dai terzi tutti i diritti necessari. Il Committente accetta la concessione del diritto. Restano impregiudicati i diritti preesistenti del Fornitore o di terzi.
18.11 La concessione dei diritti di cui alle clausole 18.9 e 18.10 si intende remunerata dal compenso pattuito.
18.12 Nel caso in cui il Fornitore, nel corso dell’esecuzione del relativo contratto, riceva dal Committente o altrimenti ottenga dai personali relativi a dipendenti del Committente (di seguito “Dati Personali”) si applicano le seguenti disposizioni.
Qualora il trattamento dei Dati Personali comunicati con le modalità di cui sopra non sia effettuato per conto del Committente, il Fornitore potrà trattare i Dati Personali solo per l’esecuzione del relativo contratto. Il Fornitore non dovrà, salvo quanto consentito dalle leggi applicabili, elaborare altrimenti i Dati Personali, in particolare divulgare i Dati Personali a terzi e / o analizzare tali dati per propri scopi e / o formare un profilo.
Se e nella misura consentita dalle leggi applicabili, il Fornitore ha il diritto di elaborare ulteriormente i Dati Personali, in particolare di trasmettere i Dati Personali alle sue società affiliate allo scopo di eseguire il rispettivo contratto.
Il Fornitore deve garantire che i Dati Personali siano accessibili solo ai suoi dipendenti, se e nella misura in cui tali dipendenti richiedono l’accesso per l’esecuzione del rispettivo contratto (principio della necessità di sapere).
Il Fornitore deve struttura la propria organizzazione interna in modo da garantire la conformità ai requisiti di legge sulla protezione dei dati. In particolare, il Fornitore adotterà misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di uso improprio e perdita dei Dati Personali.
Il Fornitore non acquisirà la proprietà o altri diritti sui Dati Personali ed è obbligato, secondo le leggi applicabili, a rettificare, cancellare e / o limitare il trattamento dei Dati Personali. E’ escluso qualsiasi diritto di ritenzione del Fornitore in relazione ai Dati Personali.
Oltre agli obblighi di legge, il Fornitore informerà il Committente in caso di violazione dei Dati Personali, in particolare in caso di perdita, senza indebito ritardo, comunque entro 24 ore dalla sua conoscenza.
Alla risoluzione o alla scadenza del rispettivo contraente, in base alle leggi applicabili, cancellerà di Dati Personali, comprese tutte le copie degli stessi.