CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEI LOTTI MUGELLO – ALTO MUGELLO E VALDARNO – VALDISIEVE TRA LA PROVINCIA DI FIRENZE E I COMUNI DI: BARBERINO DI MUGELLO, BORGO SAN XXXXXXX, FIGLINE VALDARNO – INCISA VAL D'ARNO, MARRADI, PALAZZUOLO SUL SENIO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RIGNANO SULL'ARNO, RUFINA, SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE, VAGLIA.
L’anno 2014 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Firenze - Palazzo Medici Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0,
gli Enti locali sotto indicati
Provincia di Firenze con sede legale in Firenze Via Cavour, 1 - C.F. 80016450480, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Firenze in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 28/04/2014.
Comune di Barberino di Mugello, con sede legale in Barberino di Mugello Viale della Repubblica, 24, - P.I. 00649380482, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. MNGGPR65S14D612I nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 40 del 28/07/2014.
Comune di Borgo San Xxxxxxx con sede legale in Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0 P.I 01017000488, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxx C.F. GRZMNL71C26D612G, nella sua qualità di Funzionario delegato alla firma, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 47 del 23/07/2014. Comune di Figline Incisa Valdarno con sede legale in Figline Valdarno – Incisa Val d'Arno Piazza del Municipio, 5 - C.F. 06396970482, rappresentato da Xxxxx Xxxxx, X.X. XXXXXX00X00X000X nella sua qualità di Resp. Servizio Lavori Pubblici in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 34 del 30/08/2014.
Comune di Marradi con sede legale in Marradi Piazza Scalelle, 1 - C.F. 01315320489, rappresentato da Xxxx Xxxxxxxxxx C.F. FRSRDU74L22D458Y nella sua qualità di Vice Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 54 del 09/10/2014.
Comune di Palazzuolo con sede legale in Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, 0 – C.F. 01161500481, rappresentato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. MNGCST78H25D458Q, nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 35 del 26/11/2014.
Comune di Pontassieve con sede legale in Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00 – C.F. 01011320486, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.X.
LNBLRD53A24G825C, nella sua qualità di Funzionario delegato alla firma, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 62 del 29/07/2014. Comune di Reggello con sede legale in Reggello Piazza Xxxxxxxxx,1 – P.I. 01421240480, rappresentato da Xxxxx o Xxxx Xxxxx X.X. LSLSNO53C54H222C, nella sua qualità di Funzionario delegato alla firma, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 71 del 14/07/2014.
Comune di Rignano sull’Arno, con sede legale in Xxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – C.F. 80022750485, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
C.F. BRCBBR62R41H286A, nella sua qualità di Resp. Servizi alla Persona delegato alla firma, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 92 del 15/12/2014.
Comune di Rufina con sede legale in Rufina Via Piave, 5 - C.F. 80010950485, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxx X.X. XXXXXX00X00X000X, nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 41 del 29/07/2014.
Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, con sede legale in Scarperia – Xxx Xxxxx x Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx, 0 – P.I. 06403950485, rappresentato da Xxxxxx Xxxxx C.F. CSTMRC59E18I514L, nella sua qualità di Assessore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 21 del 24/07/2014.
Comune di Vaglia con sede legale in Vaglia Via Bolognese, 1126 – P.I. 00864490487, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxxx C.F. BRCLRD51E27D612G, nella sua qualità di SINDACO, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 55 del 24/07/2014.
Visti
- la L.R. Toscana 31 luglio 1998. n. 42 “Norme per il Trasporto Pubblico Locale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 xx.xx. e, in particolare, gli articoli 30 e 54;
- la L.R. Toscana 29 dicembre 2010 n. 65, “Legge Finanziaria per l’anno 2011”, e più specificamente il Capo II, recante disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale e modifiche alla Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 42, con cui la Regione Toscana ha operato una sostanziale riforma del Trasporto pubblico locale, individuando un unico lotto di gara per l’esercizio del TPL in ambito regionale;
- il Protocollo d’intesa del 25 Maggio 2012 dal quale risultano le risorse destinate alla gara per il servizio Tpl relativamente ai lotti di rete debole, recepito dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 492 del 04/06/2012, quale esito della Conferenza dei Servizi Regionali, per la definizione delle rete dei servizi di TPL, e per la determinazione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti, necessaria ai fini dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di Tpl sul territorio regionale;
- la delibera GR n.410/2011 con la quale è stato approvato lo schema della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di Tpl tra la Regione, le Provincie ed i Comuni, e la delibera CP n. 107/2011 con la quale la Provincia di Firenze ha aderito alla gestione associata sottoscrivendo il 29/07/2011 la Convenzione richiamata;
- la Deliberazione G.P. 144 del 16/10/2012 con la quale è stato approvato l’atto d’indirizzo per la predisposizione di un atto d’intesa da sottoscrivere con i Comuni della Provincia di Firenze per il Supporto Amministrativo, Giuridico e Tecnico per la predisposizione della gara per l’affidamento del servizio Tpl relativamente ai lotti di rete debole.
- La Deliberazione della G.P. 19 del 05/02/2014 con la quale è stato approvato il “Perfezionamento Intesa del 25 Maggio 2012” tra Regione Toscana ed Enti Locali.
Premesso che
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 134/2012 definisce la Rete dei Servizi Deboli quale “rete di servizi di carattere locale di adduzione alla rete
principale, svolti nell’ambito di singoli comuni, con diverse tipologie gestionali (dal Tpl affidato con gara ai servizi scolastici a porte aperte all’utilizzo dei buoni- taxi etc), caratterizzata da domanda debole e flessibilità dell’offerta;
- dallo studio della rete strutturale si possono individuare tutte le località e i percorsi non coperti dalla stessa e quindi, per una quantificazione della rete dei servizi deboli, occorre riferirsi alle seguenti componenti:
• Rete TPL esclusa dalla rete strutturale extraurbana e urbana,
• Località escluse dalla rete strutturale extraurbana e urbana,
• Aree servite con TPL in “economia”,
• Servizi di trasporto pubblico con funzione prevalentemente scolastica comunale
- la Conferenza Provinciale dei servizi dei servizi tpl del Maggio 2012, nell’ambito dell’individuazione dei servizi minimi, ha approvato anche il progetto relativo ad una rete extraurbana debole, prevedendo che tale rete potesse essere affidata separatamente dal lotto unico regionale e gestita dai Comuni in economia o affidata a terzi, anche in gestione associata fra EELL;
- in data 25 maggio 2012 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi Regionale che si era aperta il 20 marzo 2012, ai fini del raggiungimento di un’Intesa sulla proposta complessiva della rete dei servizi da mettere a gara e delle relative risorse, dalla quale si evince la volontà della Provincia di supportare i Comuni nell’affidamento del servizio extraurbano a domanda debole;
- con Deliberazione GP n. 109 del 17/07/2012 a seguito della chiusura della Conferenza Provinciale dei Servizi Minimi, è stata approvata con la struttura della rete debole da mettere a gara separatamente dal lotto unico regionale;
- la presente convenzione deve essere letta alla luce della L.R. n. 42 del 31/7/1998 s.m.i. e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- al fine di consentire l’espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del gestore e/o gestori dei servizi di trasporto, occorre procedere alla delega alla Provincia delle conseguenti funzioni amministrative dei servizi di competenza del Comune;
- con nota del 15/11/2014 prot. n. 574713 la Regione Toscana, a seguito della fusione dei Comuni di Figline-Incisa e Scarperia-San Piero, ha preso atto delle minore risorse di competenza Comunale, come determinate in sede di Conferenza dei Servizi del maggio 2012, specificando che le risorse che la Provincia dovrà trasferire complessivamente saranno pari € 381.619,10 anziché 405.884,22 come stabilito in sede di Perfezionamento d’Intesa approvato con Deliberazione G.P. n. 19 del 05/02/2014,
Richiamata la DGRT 129/13 con la quale la Regione Toscana ha integrato e modificato la DGRT 493/2012 relativa ai nuovo indirizzi per la gara Tpl.
Preso atto del perfezionamento dell’intesa sottoscritta il 25 Maggio 2012 sulla proposta complessiva della rete dei servizi da mettere a gara, come da deliberazione G.P 19 del 05/02/2014.
Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla Convenzioni, con le quali hanno approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Firenze per la delega a quest’ultima delle competenze amministrative per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 42/98;
Tanto premesso e di tanto preso atto, gli Enti convengono, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 xx.xx., quanto segue:
Art. 1
Oggetto e finalità della Convenzione
1. Con la presente convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono delega, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/2000, alla Provincia di Firenze, che accetta, per l’esercizio associato dei servizi e delle relative funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (Tpl) dei Lotti “ rete a domanda debole” della Provincia di Firenze.
2. La finalità della gestione associata delle funzioni relative al servizio di Tpl è di garantire un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti, l’integrazione dei servizi anche sotto il profilo tariffario e la realizzazione di economie di spesa attraverso l’ottimizzazione delle risorse impegnate.
3. La convenzione individua:
a) le funzioni amministrative relative ai servizi di tpl che sulla base dell’art.12 della L.R. 42/98 sono di competenza comunale il cui esercizio sarà svolto attraverso la gestione associata da parte della Provincia di Firenze;
b) la ripartizione delle risorse finanziarie per la gestione dei servizi;
c) la definizione delle procedure per la gestione associata dei servizi nelle fasi di preparazione della gara e di gestione del contratto di servizio.
Art. 2
Gestione associata del contratto di servizio
1. Gli Enti firmatari concordano nel gestire in modo associato delegando alla Provincia di Firenze l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti con particolare riferimento alle attività di:
a) gestione del contratto di servizio;
b) controllo, vigilanza e monitoraggio del servizio di trasporto;
c) supporto alla programmazione e gestione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e ed delle relative politiche tariffarie;
d) ottimizzazione delle risorse impegnate nel tpl, gestione delle modifiche di rete e mantenimento dell’equilibrio economico del contratto;
e) coordinamento ed integrazione con i servizi in economia gestiti dai comuni.
Art 3.
Rete del Trasporto Pubblico Locale relativa ai lotti di rete debole
1. La rete dei servizi a domanda debole oggetto della procedura di gara che dovrà essere espletata dalla Provincia di Firenze è di circa km 1.445.395 suddivisi in due lotti:
- Lotto Mugello/Alto Mugello per circa Km 661.835;
- Lotto Valdarno/Valdisieve per circa Km 783.560;
Art. 4 Modalità ed impegni
1. La Provincia, in base alla delega di cui all’art.1:
- predispone e gestisce le procedure di gara per l’esercizio dei servizi di TPL relativamente alla rete debole;
- nomina la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- individua conseguentemente il gestore dei servizi dei n. 2 Lotti dei servizi di rete debole;
- sottoscrive con il gestore il contratto di servizio per la gestione di tutti i servizi di Tpl di rete debole per il periodo di 72 mesi dall’affidamento del servizio.
- definisce i criteri per l’assegnazione delle risorse per l’esercizio dei servizi in economia;
- rendiconta i servizi eserciti e liquida le fatture nel rispetto delle modalità prescritte nel capitolato, salvo diversa indicazione.
2. I Comuni si impegnano ad attuare eventuali interventi che si potranno rendere necessari:
a) per favorire l’accessibilità dei servizi di trasporto pubblico nelle aree d’interesse per l’utenza;
b) per migliorare, in generale, l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico, individuando ad es. aree di sosta adeguate all’esigenze dell’organizzazione dei servizi richiesta dal territorio ecc.
Art. 5 Sistema Tariffario
1. Il sistema tariffario per i servizi di Tpl per i Lotti a domanda debole dovrà essere coerente con il sistema tariffario approvato dalla Regione Toscana per la gara unica e potrà prevedere delle forme di flessibilità per meglio rispondere alle esigenze territoriali.
Art. 6
Decorrenza e Durata, modifiche alla convenzione
1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa, ed ha durata fino alla scadenza del periodo contrattuale definito dai bandi di gara per l'affidamento dei servizi di Tpl di rete debole.
Eventuali modifiche alla convenzione ed ai termini della durata, dovranno essere concordate fra le parti.
Art. 7
Commissione per la gestione associata
1. E’ istituita, presso la Provincia di Firenze, la Commissione per la gestione associata quale ufficio comune con gli Enti che partecipano alla presente Convenzione.
2. La Commissione è composta dal Dirigente responsabile della Direzione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Firenze o Suo delegato
che la presiede, oltre che da quattro rappresentanti nominati dai Comuni dei rispettivi ambiti territoriali così individuati:
- n. 2 per il Mugello/Alto Mugello;
- n. 2 per il Valdarno/Valdisieve.
3. I componenti della Commissione espressi dai Comuni rendono conto agli Enti che li hanno designati, i quali possono richiedere in qualsiasi momento la loro sostituzione mediante nuova designazione.
4. La Commissione si esprime nel merito delle questioni relative:
A. alla definizione della consistenza, alle modifiche della rete ed all’assetto tariffario;
B. alla disciplina delle modalità di esercizio delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio sulle modalità di erogazione dei servizi;
C. alle misure necessarie ad assicurare l’equilibrio economico della gestione del servizio di trasporto pubblico locale sia a fronte della applicazione delle clausole contrattuali di rivalutazione sia a seguito del verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili;
D. agli accordi da definire con gli Enti competenti in ordine alle modifiche ai piani della viabilità, alle misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale;
E. all’esame e valutazione delle istanze presentate dai Comuni in ordine ad aspetti comunque inerenti il servizio pubblico di trasporto locale;
F. alle eventuali altre questioni di interesse del servizio da gestire in forma associata..
5. L’istruttoria delle decisioni da assumersi dalla Commissione è svolta dall’Osservatorio provinciale dei trasporti, in collaborazione con gli Enti interessati.
6. Tutte le decisioni della Commissione sono tempestivamente comunicate agli Enti che partecipano all’esercizio associato delle funzioni, i quali possono comunque chiedere la convocazione di un apposita assemblea in tutti i casi in cui lo ritengono necessario.
Art. 8
Processo decisionale di governo del servizio di trasporto pubblico locale relativamente ai servizi di rete debole
1. Le decisioni concernenti la politica tariffaria e quelle relative alle modalità di funzionamento della Commissione per la gestione associata sono adottate mediante convocazione di apposita Assemblea alla quale sono chiamati a partecipare tutti i rappresentati politici degli Enti che sottoscrivono la presente Convenzione.
2. Nell’ipotesi prevista dal comma 6 del precedente articolo, le decisioni di competenza della Commissione per la gestione associata sono prese mediante convocazione dell’assemblea alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti intereressati.
Art. 9 Risorse finanziarie
1. I Comuni aderenti, per contribuire alla copertura dei servizi di propria competenza e di riferimento, impegnano risorse proprie per tutto il periodo di valenza del contratto.
2. La tabella allegata (all. A) parte integrante, riporta la ripartizione degli oneri aggiuntivi di competenza Comunale al fine di individuare le risorse stimate necessarie per finanziare la gara per l’affidamento del servizio di Tpl per i due Lotti come da progetto approvato in Conferenza dei Servizi. La tabella allegata non comtempla le risorse per ulteriori servizi richiesti dai Comuni, dopo l’approvazione del progetto in sede di Conferenza e che saranno definite successivamente.
3. Detti importi sono stati determinati sulla base di un corrispettivo unitario chilometrico stimato nell’anno 2012 in sede di Conferenza dei Servizi in € 1,60 (IVA esclusa), e che andrà rideterminato in via definitiva e se necessario
incrementato dell’indice ISTAT dal 2012 al momento di pubblicazione del bando di gara.
4. Il costo annuale del servizio per i lotti deboli ammonta complessivamente ad
€ 2.552.000,00 IVA compresa, con la seguente copertura economica:
- € 1.298.322,30 iva 10% compresa a carico della Regione Toscana;
- € 1.253.677,70 iva 10% compresa a carico dei Comuni.
5. I Comuni si obbligano a trasferire alla Provincia annualmente l’intero importo a loro carico sia per i servizi della rete debole, oggetto della presente convenzione che per i servizi del lotto unico regionale, come da tabella allegata per complessivi € 1.659.561,92.
6. La Regione per la rete debole trasferirà alla Provincia € 1.298.322,30. La copertura dei servizi della rete debole avverrà con il suddetto trasferimento regionale (€ 1.298.322,30 ) e con € 1.253.677,76 che saranno introitate dalla Provincia dai Comuni. La differenza di € 381.619,10 sarà trasferita dalla Provincia alla Regione per i servizi del lotto unico. L’avvio della procedura di gara resta subordinato al versamento da parte dei Comuni della Provincia delle risorse necessarie e comunque, i Comuni si impegnano a trasferire alla Provincia annualmente le risorse necessarie nei tempi utili a consentire la corretta programmazione dei servizi e liquidazione delle fatture al gestore.
7. Il mancato versamento anche parziale degli importi dovuti, comporterà la sospensione dei servizi di competenza ed il risarcimento dei danni conseguenti. I Comuni si obbligano ad incrementare annualmente le risorse a loro carico, adeguandole all’indice di inflazione programmata, come sarà previsto nel capitolato di gara.
Art. 10 Contenzioso
1. Nel caso in cui il gestore del servizio di trasporto pubblico locale proponga ricorso avverso il compenso riconosciuto in sede di affidamento e qualora in
esito al contenzioso fosse riconosciuto il diritto del gestore ad ottenere maggiori somme a titolo di maggior compensazione, si procederà all’applicazione del seguente criterio:
a) relativamente ai percorsi di interesse comunale, comprendendo le corse a servizio della scuola dell’obbligo, gli onera saranno da attribuire interamente ai Comuni di riferimento;
b) relativamente alle corse d’interesse extracomunale, la ripartizione della percentuale di maggior costo di competenza Comunale verrà ripartita secondo il criterio già approvato con deliberazione di G.P. n. 178 del 14/12/2012 ed utilizzato per il superamento del contenzioso con le Scarl e che prevede gli eventuali oneri aggiuntivi saranno ripartiti tra Provincia e Comuni nella misura percentuale del 58% a carico della Provincia e nella percentuale del 42% a carico dei Comuni, utilizzando all’uopo l’indicatore medio già utilizzato in Conferenza dei Servizi del 23/05/2012, il quale richiama i seguenti parametri:
- estensione della rete sul territorio comunale;
- offerta del servizio sul territorio comunale;
- popolazione residente;
- estensione territoriale ed altitudine;
- densità abitativa e dispersione dei nuclei abitati, rispetto ai quali è definito anche un indicatore di accessibilità.
Art. 11
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la L.R. n. 42/98 e s.m.i. e il TUEL approvato con X.Xxx. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto in data 19 Dicembre 2014:
Provincia di Firenze, X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Firenze.
Comune di Barberino di Mugello, X.xx Mongatti Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco.
Comune di Borgo San Xxxxxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di
Funzionario.
Comune di Figline Incisa Valdarno X.xx Xxxxx Xxxxx, nella sua qualità di
Resp. Servizio Lavori Pubblici..
Comune di Marradi X.xx Xxxx Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Vice Sindaco. Comune di Palazzuolo X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco. Comune di Pontassieve X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Funzionario.
Comune di Reggello X.xx Elisi o Xxxx Xxxxx nella sua qualità di Funzionario. Comune di Rignano sull’Arno, X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Resp. Servizi alla Persona.
Comune di Rufina X.xx Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Sindaco. Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, X.xx Xxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Assessore.
Comune di Vaglia X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di SINDACO.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;