CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO
DI UTILIZZO DI PARTE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO: PEDANE E PISTA DI STLETICA LEGGERA di Xxx X. XXXXXXXX
- Xx XXXXXX XX XXXXXXXX, piazza Mazzini 49, cap. 36042, codice fiscale e partita IVA 00254180243, rappresentato da , a norma
dell'articolo 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 101 del 17.10.2006 e ss. mm. ed ii.;
E
- la Società Sportiva A.S.D. ATLETICA BREGANZE, di seguito denominata Società, con sede legale in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, 0, Codice Fiscale 93022160241, rappresentata dal signor Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Thiene il 07.07.1969, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Società.
Premesso:
- che con deliberazione di G.C. n° 40 del 09.09.2013 sono state aggiornate le tariffe orarie per l’utilizzo degli impianti sportivi in vigore dalla stagione sportiva 2013/2014;
- che con determinazione n° del è stato approvato lo schema di accordo contenente le modalità di utilizzo di parte dello stadio comunale e tribuna siti in via X.Xxxxxxxx;
- che con determinazione n° del è stato approvato lo schema di contratto per l’utilizzo delle pedane e pista di atletica leggera;
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. (Oggetto del contratto)
1. Il Comune da in uso temporaneo la pista di atletica leggera, le pedane per i salti e lanci, lo spazio verde esterno all’area di gioco ed il campo di calcio (quest’ultimo solo per i lanci) situati all’interno dell’impianto sportivo comunale denominato, “Stadio comunale”, sito in Breganze in via A. Ferrarin alla Società sportiva breganzese A.S.D. Atletica Breganze, in attesa di poter espletare una gara per l'affidamento di un più ampio periodo di gestione. In particolare, la gestione degli impianti sportivi consiste nel mantenimento in efficienza funzionale degli impianti stessi e degli immobili ad essi annessi.
2. L’impianto è dato in uso alla Società sportiva alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente accordo.
Art. 2. (Durata)
1. A decorrere dal 01.09.2013 e fino al 31.08.2014 viene concesso l’uso temporaneo degli impianti sportivi suindicati nei tempi e modalità di seguito riportati.
Art. 3. (Prestazioni della società, obiettivi e standard)
1. La Società sportiva, si impegna ad uniformarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento, in particolare, dei seguenti obiettivi :
a) mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze della popolazione, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l'ottimizzazione;
b) garantire sicurezza e risparmio energetico nell'espletamento dei servizi, nonché trasparenza, professionalità, competenza e cortesia nei rapporti con gli utenti;
c) garantire una manutenzione ed aggiornamento costante degli impianti, nonché degli stabili di proprietà comunale utilizzati per i servizi affidati alla società stessa per assicurare un corretto ed efficiente funzionamento.
2. Tali obiettivi sono considerati inderogabili ai fini di quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto.
3. La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi pubblici ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di seguito descritti:
3.a Eguaglianza. - L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.
Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato,
verso tutti gli utenti richiedenti di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità di prestazione del servizio denti, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
3.b Imparzialità. - La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio, nonché le norme regolatrici di settore.
3.c Continuità. - L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi si devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
3.d Partecipazione. - Deve essere prevista la partecipazione alla prestazione del servizio pubblico da parte delle Associazioni sportive comunali che ne usufruiscono, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società sportiva affidataria dell'impianto.
La società ammessa all'utilizzo può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società affidataria della gestione dell'impianto dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
Art. 4. ( Obblighi della società)
1. La Società si obbliga a mantenere in stato di efficienza gli impianti in uso, a dotarsi di impianti e attrezzature tecnologicamente idonei per lo svolgimento dei servizi affidati, nonché a disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare usufruizione degli stessi.
2. La Società:
a) si obbliga ad eseguire la seguente manutenzione ordinaria a norma di legge degli impianti e dei beni dati in concessione:
• taglio dell’erba delle zone evidenziate in planimetria;
• pulizia delle aree concesse e loro pertinenze;
• manutenzione della pista, delle pedane, delle strutture e delle attrezzature presenti;
• raccolta e conferimento delle immondizie raccolte relative a tutta la zona data in concessione.
b) si impegna a:
• mettere a disposizione spazi idonei, ed in orari ben precisi, per l’attività amatoriale ginnico/sportiva di cittadini breganzesi, attività che dovrà avvenire con il controllo diretto della società affidataria;
Per quanto riguarda le utenze (luce, acqua, gas), per le quali non è possibile il subentro, le stesse sono conglobate nel canone di affitto di seguito indicato.
Art. 5. (Rapporti economico-finanziari)
1. La controprestazione a favore della Società sportiva consiste nell’accettare un canone di affitto di € 3.900,00 (comprensivo delle utenze) + Iva se ed in quanto dovuta. L’Associazione potrà detrarre da detta somma la cifra di € 2.900,00 + iva a fronte delle attrezzature sportive acquistate ad integrazione e sostituzione di quelle vecchie ed obsolete in dotazione alla pista di ateletica. L’Associazione sportiva potrà utilizzare gli impianti, senza alcun contributo da parte del Comune, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per quanto riguarda le passate stagioni l’A.S.D. Atletica Breganze riconosce la seguente situazione debitoria:
- Anno sociale 2011/2012
Somme dovute | Somme versate | Somme da versare |
€4.680,00 (Iva compresa) | € 4.537,00 | € 143,00 |
- Anno sociale 2012/2013
Somme dovute | Somme versate | Somme da versare |
€4.680,00 (Iva compresa) | 0 | € 4.680,00 |
Somma totale pregressa pari ad € 4.823,00 che si impegna a versare in due rate uguali di
€ 2.411,50 cadauna una entro il 15.04.2014 e l’altra entro il 31.05.2014.
3. Gli Introiti, per striscioni pubblicitari, sono lasciati (nel rispetto delle normative regolanti le varie materie, nonché quelle relative alla sicurezza, diritti d'autore, ecc...) alla libera iniziativa della Società utilizzatrice.
4. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di quantificare ed erogare un contributo per le attività del settore giovanile.
5. La corresponsione del dovuto relativamente alla stagione 2013/2014, ammontante ad € 1.000,00 + Iva, entro il 30 giugno 2014.
Art. 6. (Informazione e cooperazione comunale)
1. La Società deve redigere un programma preventivo, da trasmettere all’Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dal quale risulti:
- i giorni di utilizzo e gli orari relativi agli allenamenti ed alle partite di campionato suddivisi per le varie categorie;
2. Il Comune si riserva sempre la facoltà, in qualità di proprietario degli immobili, previo preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi eccezionali o dettati da necessità inderogabili ed imprevedibili di ulizzare gli spazi dati in uso.
3. Il Comune s’impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della Società sportiva con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
4. La società sportiva dovrà collaborare ed accordarsi con l’Associazione Atletica Breganze circa i calendari di rispettivo utilizzo del campo da calcio e della pista e pedane per l’atletica leggera al fine di non intralciarsi e non incorrere in sanzioni, penali e/o rinvii di gare.
Art. 7 (Vigilanza e controllo comunale)
1. L'Amministrazione comunale può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree in detenzione della Società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. L'Amministrazione comunale può effettuare indagini sia per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, sia per verificare la corretta gestione amministrativa della stessa.
2. In occasione delle ispezioni e delle indagini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può effettuare campionamenti e ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze relative alle modalità di corretto utilizzo della struttura comunale.
3. La Società presta all'Amministrazione comunale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2.
Art. 8 (Responsabilità)
1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata dei servizi la Società sportiva, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il Comune per eventuali danni a terzi derivanti dall’utilizzo dell’impianto.
2. La Società è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, se stipulabili, in relazione alle attività di cui al presente contratto.
Art. 9 (Risoluzione del contratto)
1. E' stabilita la risoluzione espressa del presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora la Società:
a) fallisca o si sciolga;
b) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui all'art. 2;
c) abbia commesso violazioni, in numero superiore a tre, delle obbligazioni previste dall'articolo 4 del presente contratto o di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta;
2. Il Comune, ha facoltà di contestare alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
3. La Società può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora la Società non cessi il proprio comportamento inadempiente, il Comune può dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456, comma 2
del codice civile.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
6. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Art. 10 (Esecuzione d'ufficio)
1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società stessa, i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria che non venissero eseguiti nei tempi utili e necessari così come previsti all’art. 4, comma 2 lett. a) e b), qualora, a fronte di eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali, la Società, previamente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati.
Art. 11. (Restituzione)
1. L'Amministrazione Comunale può riscattare, ai sensi del presente contratto, il servizio prima della scadenza prevista all'articolo 2, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, con preavviso di almeno un trimestre.
2. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
3. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, nel rispetto del presente contratto anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri soggetti.
Art. 12 (Subaffidamento)
1. La Società non può subaffidare singole attività previste nel presente contratto se non previa acquisizione del consenso dell'Amministrazione Comunale.
Art. 13 (Cauzione)
1. La Società sportiva affidataria del presente servizio produrrà al Comune, nella formula che più ritiene opportuna, un deposito cauzionale del valore di € 4.000,00 (quattromila) a garanzia dell'esatto adempimento di quanto affidatogli.
2. La cauzione, in caso di polizza fidejussoria, dovrà riportare necessariamente le seguenti clausole:
"La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla data in cui codesta Spett.le Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico dell' impresa garantita. Resta inteso che la fideiussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che l'eventuale credito a favore del Comune di Breganze, sarà versato dal fideiussore dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinunzia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 C.C. nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 C.C."
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, su carta intestata della Società Sportiva e sottoscritta per accettazione dal Presidente della Società aggiudicataria, anche nel caso di deposito cauzionale in contanti.
3. La polizza o il deposito cauzionale sarà depositata agli atti del Comune e sarà restituita, allo scadere del presente affidamento, dopo la verifica della regolare esecuzione del presente servizio.
Art. 14 (Controversie).
1. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto foro esclusivamente competente sarà quello di Vicenza.
Breganze, li
Per il Comune di Breganze Per la Società Sportiva il Presidente