COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO
COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO
BOZZA - Contratto di affitto per l’uso del terreno di proprietà comunale sito in Bologna, vicolo dei Prati .
Tra il Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a xxxxx, il xx.xx.xxxx, C.F.: xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 44 dello Statuto comunale in virtù dell'Atto Sindacale P.G. n. 360655/2016 e dell'Atto di Delega P.G.n. 259677/2018, per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale P.G /2019 esecutiva ai sensi di legge
e
la società Cristiani Franco e Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. Società Agricola, con sede legale in Granarolo dell’Xxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxxx, x. 00/0, C.F. 03369430370 e P.IVA 00615791209 rappresentata dal Socio Amministratore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a xxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx, domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società. Nella stipula del presente contratto, sottoscritto ai sensi dell’art.45 della legge 3/5/1982 n.
203 e dell’accordo collettivo provinciale sottoscritto dalle Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Bologna in data 23.11.2007, la Società Cristiani Franco e Xxxxxxxx Xxxxxx S.S. Società Agricola è assistita dall'Organizzazione Professionale C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori.
Premesso
- che il Comune di Bologna è proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Bologna, xxxxxx xxx Xxxxx x. 0;
- che il terreno appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Bologna;
- che il terreno è stato oggetto di adeguamento urbanistico, al seguito del quale il PSC comprende l’intero terreno in ambito per i nuovi insediamenti misti n. 147 “San Vitale” disciplinato dall’articolo 72 del Rue;
- che è stato pertanto richiesto al Settore Piani e Progetti Urbanistici parere per la concessione in affitto del terreno;
- che con nota del 20/11/2018 il citato settore ha informato che l’area non è interessata dalle previsioni del Poc per il potenziamento del sistema tangenziale di Bologna, esprimendo il proprio nulla osta alla concessione in affitto a determinate condizioni.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale “Locatore”, concede in affitto alla società Cristiani Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx S.S. Società Agricola, in seguito per brevità indicata quale “Affittuario”, che accetta, il terreno sito in Bologna, vicolo dei Prati, censito al catasto terreni del Comune di Bologna al foglio 223, particella 121, di consistenza di Ha 03.54.98, meglio evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto.
2. Il terreno viene locato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata in Ha 03.54.98 non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.
3. Il terreno è dato nelle condizioni in cui si trova, di cui l'affittuario è a conoscenza, con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere.
4. Eventuali piani di miglioramento e/o trasformazione fondiarie dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta.
Articolo 3 (Durata)
1. La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza dal 11.11.2018 al 10.11.2019. Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad un eventuale nuovo contratto che potrà essere disposto solo con atto espresso.
2. Qualora il Locatore abbia necessità di utilizzare il terreno, potrà richiedere la riconsegna anticipata di tutto o parte dello stesso, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, senza che l’Affittuario sia dovuto alcun indennizzo di nessun genere ed a qualsiasi titolo.
3 L'Affittuario potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 3 (tre).
Articolo 4 (Conduzione del Terreno)
1. L’Affittuario dichiara di essere a conoscenza del fatto che il terreno non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.
2. L'Affittuario si obbliga a mantenere il terreno in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi e/o migliorie apportate.
3. L'Affittuario dovrà provvedere alla conduzione del terreno senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria. L'Affittuario dovrà, altresì, provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, delle capezzagne, dei fossi, dei canali di scolo, in collaborazione con i confinanti del terreno, per quanto riguarda le capezzagne comuni. L’affittuario, dovrà garantire un’effettiva ed abituale presenza sul terreno. L’affittuario ha inoltre l’obbligo di provvedere ad ogni necessario intervento di risistemazione poderale per permettere un corretto sfogo/deflusso delle acque con ripristino dei fossi di scolo ed ogni intervento di successiva manutenzione. L’Affittuario dovrà provvedere alla potatura delle eventuali alberature presenti sull’area in affitto, alla tutela igienica ed eventuale disinfestazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posto in capo all'Affittuario determina la risoluzione di diritto del contratto, impregiudicato altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione del contratto.
Articolo 5 (Canone e spese accessorie)
1. Il canone annuo è stabilito in € 1.700,00 (millesettecento/00), da corrispondersi in rate semestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. Il canone dovuto sarà esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del DPR 633/1972.
2. Sono a carico dell’Affittuario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni relativamente in base al consumo effettuato ed alla quota parte, oltre ad eventuali altri oneri accessori quali attualmente, a titolo esemplificativo, le somme richieste dal Consorzio della Bonifica Renana per il progetto Acqua Virtuosa. Ove non direttamente intestate all’Affittuario, le spese accessorie di cui sopra dovranno essere corrisposte dall’Affittuario al Locatore a seguito di emissione di regolari documenti fiscali.
3. Il pagamento del canone e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale del terreno oggetto del presente contratto.
4. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora dell'Affittuario per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida.
Articolo 6 ( Destinazione d’uso e divieti)
1. Il terreno deve essere destinato esclusivamente a colture di ciclo stagionale in considerazione delle previsioni urbanistiche vigenti.
2. L’Affittuario ha l’onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione del terreno all’uso stabilito, tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. E’ fatto divieto all’Affittuario di subaffittare, in tutto o in parte, il terreno e/o di destinarlo ad uso diverso da quello pattuito.
4. E' altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno.
5. E’ fatto divieto all’Affittuario di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio.
6. La violazione di quanto disposto al presente articolo determina la facoltà del Locatore di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con danni e spese a carico dell'Affittuario.
Articolo 7 (Responsabilità)
1. L'Affittuario assume la qualità di custode del terreno, ai sensi dell’art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. L'Affittuario assume ogni responsabilità in relazione al terreno per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, cagionati da fatto od omissione dell'Affittuario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. L'Affittuario dovrà tenere il Locatore sollevato e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione giudiziaria, anche da parte di terzi, in dipendenza del presente contratto.
Articolo 8 (Riconsegna)
1. L'Affittuario assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, il terreno in buono stato di
consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose, senza che all'Affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsivoglia titolo. Al momento della riconsegna del terreno, il Locatore ha facoltà di chiedere, a cura e spese dell'Affittuario, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Articolo 9 (Garanzia)
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto d'affitto, l'Affittuario ha versato un deposito cauzionale infruttifero pari ad €. 425,00 (quattrocentoventicinque/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n. 7795 del 04/05/2015.
2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese.
Articolo 10 (Spese)
1. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affittuario. L'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi è a carico dell’Affittuario e del Locatore in parti uguali.
Articolo 11 (Controversie)
1. Eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Contratto soggette alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna.
Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Con riferimento alle attività connesse al presente Contratto, a seguito della
sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).
Articolo 13 (Leggi e regolamenti)
1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto, si rinvia al C.C. ed altre Leggi e Regolamenti vigenti.
Articolo 14 (Domicilio legale)
1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:
- Il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx;
- L'Affittuario in Granarolo dell’Xxxxxx (Bo), Via xxxx n. xx, Pec: xxxxxxxxx. Bologna, lì
IL LOCATORE L'AFFITTUARIO
Comune di Bologna Società Agricola Cristiani Franco e Sorghini L. Il Dirigente Socio Amminstratore
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
A mente dell’art. 1341, comma 2, c.c., l'Affittuario specificamente approva le
premesse del presente contratto nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata), 4 (Conduzione del terreno), 5 (Canone e spese accessorie), 6 (Destinazione d’uso e divieti), 7 (Responsabilità), 9 (Garanzia), 10 (Spese).
L'AFFITTUARIO
Società Agricola Cristiani Franco e Sorghini L. Socio Amministratore
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA