CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO DI ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (EX DGR 5969/2016) E DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN ESSO PREVISTI.
Codice Identificativo Gara: 737695148B
UOC Programmazione e Gestione Gare
Premessa
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce le modalità di affidamento di un servizio di supporto allo sviluppo del Piano Territoriale di Conciliazione vita-lavoro di ATS della Città Metropolitana di Milano (ex DGR 5969/2016) e di realizzazione degli interventi formativi in esso previsti.
Le iniziative di conciliazione nascono nell’ambito di un programma dedicato, avviato da Regione Lombardia nel 2011 e definito, per il biennio 2017-2018, dalle Linee guida regionali approvate con DGR n. 5969 del 12.12.2016.
Al centro di questo programma sono i lavoratori e le lavoratrici impegnati nel quotidiano bilanciamento tra la propria vita professionale e le esigenze di cura familiari, nella consapevolezza che diversi soggetti che abitano un territorio, mettendosi in rete, possano contribuire a promuoverne il benessere e la qualità della vita.
Al fine di favorire il coinvolgimento di una pluralità di attori (imprese, istituzioni pubbliche, organizzazioni datoriali, parti sociali, soggetti del terzo settore, associazioni di famiglie e cittadini, scuole…) Regione Lombardia ha previsto la costituzione di “reti territoriali di conciliazione” ed ha attribuito alle ATS il ruolo di Ente capofila della Rete del territorio di riferimento. La Rete avente per capofila ATS Milano conta oggi oltre trecento Soggetti aderenti sensibili ad una cultura della conciliazione; è una rete aperta alle più ampie adesioni da parte di organizzazioni pubbliche e private portatrici di interessi sia sul fronte dei bisogni sia su quello delle proposte.
Le suddette linee guida regionali prevedono che il Capofila di rete assicuri il coordinamento complessivo delle iniziative in materia di conciliazione vita-lavoro sul territorio e presenti un “Piano territoriale di Conciliazione”, comprensivo di progetti promossi da Alleanze locali (partenariati composti da soggetti pubblici e privati) e di azioni di sistema promosse direttamente da ATS in raccordo con i diversi Soggetti del territorio, quali il coordinamento, lo sviluppo e il supporto al piano, la formazione e la comunicazione.
Tramite il Piano territoriale ex DGR n. 5969/2016 che ha avuto avvio nel luglio 2017 ATS ha valorizzato il know how locale sostenendo con il finanziamento regionale ex DGR 5969/2016 sei progetti di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale in capo ad Alleanze locali ed in corso di realizzazione in varie aree di ATS, in un’ottica di sviluppo territoriale.
Con la presente procedura di gara si mira ad implementare anche le azioni di sistema previste nel Piano stesso.
All’interno della ATS l’attività di gestione, coordinamento, sviluppo, monitoraggio e valutazione del Piano Territoriale di Conciliazione è affidata alla Direzione della UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti - Dipartimento PIPSS (Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sanitarie).
La DGR 5969/2016 e il Piano Territoriale di Conciliazione sono allegati al presente Capitolato.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto dell’appalto un servizio di supporto allo sviluppo del Piano Territoriale di Conciliazione vita-lavoro di ATS Milano Città Metropolitana e di realizzazione degli interventi formativi in esso previsti.
L’aggiudicatario dovrà predisporre, in collaborazione con le strutture del Dipartimento PIPSS, nel termine di venti giorni dall’avvio del servizio, una Progetto tecnico-organizzativo che sviluppi tutti i sotto riportati punti da 1 a 5.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, collaborare con le sopra citate strutture del Dipartimento PIPSS nell’attuazione operativa delle azioni necessarie alla realizzazione del Progetto (Piano Territoriale di Conciliazione).
1. Coordinamento attività connesse al Piano territoriale di conciliazione ATS Città Metropolitana di Milano e collaborazione tecnico-operativa.
- Collaborazione con il Dipartimento PIPSS, UOC Innovazione dei sistemi di welfare e bisogni emergenti, per sviluppare le progettualità previste dal PTC e connesse agli obiettivi regionali della DGR 5969/2016;
- Verifica della coerenza delle iniziative programmate dalle Alleanze locali di conciliazione con le linee guida regionali in materia di conciliazione vita – lavoro e supporto tecnico in iniziative di rappresentanza sul territorio, in riunioni e tavoli di lavoro organizzati con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti (Rete unificata ATS, Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio, Soggetti capofila delle Alleanze, partenariati e reti interne delle Alleanze stesse);
- Supporto tecnico in iniziative di comunicazione esterna e interna, nella realizzazione delle attività trasversali previste dal Piano di conciliazione con particolare riferimento alle azioni di comunicazione e formazione.
2. Attività di monitoraggio e rendicontazione. Valutazione periodica del Piano territoriale secondo specifici indicatori (DGR 5969/2016)
- Collaborazione alla fase di monitoraggio e di rendicontazione finale del Piano territoriale per la raccolta e la sistematizzazione della documentazione relativa ai progetti realizzati dalle Alleanze locali di conciliazione. Ciò al fine di analizzare e valutare gli esiti generati sia a livello territoriale tramite i singoli progetti attuati dalle Alleanze sia nel processo complessivo di attuazione del Piano Territoriale di Conciliazione, anche in relazione agli indicatori regionali previsti;
- Attività di raccordo e di facilitazione rivolta ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti: incontri con ciascuna Alleanza al fine di favorire la produzione di relazioni circa l’andamento dei progetti, lo stato di avanzamento degli stessi e gli esiti nel quadro complessivo del Piano territoriale;
- Produzione di un report finale relativamente ai processi messi in atto con la realizzazione del Piano territoriale di ATS Città Metropolitana di Milano, agli obiettivi conseguiti ed alle ricadute evidenziate.
3. Sviluppo del Piano territoriale: progettazione azioni di implementazione e valorizzazione del Piano territoriale sulla base di quanto emerso dalle fasi di valutazione
Analisi dei dati di monitoraggio di cui al punto 2 per lo sviluppo di azioni di valorizzazione ed implementazione dei singoli progetti nel contesto generale del Piano.
4. Consulenza tecnica in specifiche attività previste dal Piano per l’implementazione e lo sviluppo della Rete, dei singoli progetti e delle attività trasversali:
• per la realizzazione, implementazione, valorizzazione delle azioni e delle iniziative delle Alleanze;
• per il coordinamento delle attività sul territorio al fine di favorire le sinergie, la messa in comune di esperienze in atto anche tra iniziative similari condotte da più Alleanze;
• per le azioni di ampliamento della Rete territoriale anche tramite il coinvolgimento di nuovi stakeholder e la raccolta di dati, esperienze, know how da condividere con l’intera Rete;
• per l’attivazione e la conduzione dei tavoli di lavoro previsti nel Piano Territoriale su specifiche aree trasversali che coinvolgono diverse Alleanze;
• per la modellizzazione di esperienze significative realizzate nell’ambito del Piano Territoriale;
• per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi formativi, anche in raccordo con i Capofila delle Alleanze.
Per le attività dal punto 1 al punto 4 è richiesta la collaborazione per almeno 648 ore per la durata dell’appalto (18 mesi): l’importo massimo previsto è pari a € 78.000,00 più IVA.
5. Formazione: attività di formazione sui temi della conciliazione coerente con il processo di sviluppo del Piano, secondo indicazioni di ATS e in accordo con le Alleanze (Piano formazione Conciliazione), sia per attività centrali sia per attività territoriali o di singola Alleanza
La formazione dovrà essere progettata con l’obiettivo di fornire strumenti concreti utili alla promozione del percorso di crescita dei diversi Soggetti - coinvolti e coinvolgibili nell’attuazione del Piano - ed alla valorizzazione delle azioni delle Alleanze. A tale scopo i momenti di formazione potranno essere rivolti a tutti i soggetti della Rete o ad uno specifico target. Il programma di formazione del Piano di conciliazione comprenderà focus di approfondimento indicati da ATS su temi specifici previsti nel Piano Territoriale e percorsi personalizzati concordati con le Alleanze su temi suggeriti dalle stesse.
5.1 Sezione attività centrali guidate da ATS:
• supporto alla raccolta del fabbisogno formativo delle Alleanze, elaborazione del Programma di formazione, programmazione, coordinamento e realizzazione di percorsi trasversali;
• supporto alla programmazione, al coordinamento ed alla realizzazione di percorsi formativi relativi a progetti/target specifici (doppia conciliazione nel mondo socio-sanitario, start up femminile, smart-working, etc..).
Nell’ambito di tale sezione saranno previsti:
a) un evento di lancio del Piano territoriale ed un evento conclusivo del percorso rivolti a tutta la rete, proposti da ATS;
b) un pacchetto formativo da realizzarsi su mandato di ATS relativamente a tematiche individuate nel Piano territoriale, riconosciute come significative ed attuali rispetto ai bisogni formativi rilevati in fase di costruzione dello stesso Piano.
5.2 Sezione attività territoriali o di singola Alleanza:
• progettazione e realizzazione di percorsi formativi per approfondimenti su temi specifici connessi ai progetti del PTC con focus dettagliati funzionali allo sviluppo del Piano.
Nell’ambito di tale sezione sarà previsto:
• un pacchetto formativo promosso da ATS, realizzato ed organizzato su mandato delle singole Alleanze, in relazione a tematiche connesse alle proprie progettualità; modalità e contenuti saranno da concordarsi tra Capofila Alleanze e formatori di concerto con ATS.
Attività di cui al punto 5
Devono essere garantite le attività di cui al presente punto con giornate di formazione da parte di personale specializzato nelle tematiche della conciliazione, secondo i pacchetti sotto definiti:
Punto 5.1 :
pacchetto a)
n. 1 evento di lancio da realizzarsi entro i tempi che saranno definiti con la Direzione del Dipartimento PIPSS;
n. 1 evento da realizzarsi a conclusione del Piano territoriale, nel 2019 Durata complessiva : 8 ore per singolo evento
Tot. Ore: massimo 16 ore Sedi: da individuare
pacchetto b)
n. 3 Seminari/Workshop/Giornate di studio su argomenti indicati nel Piano territoriale, da definire in fase di programmazione dell’attività; a titolo esemplificativo Smart – working, startup femminile-imprenditorialità e auto imprenditorialità, doppia conciliazione, contrattazione di 2* livello, sinergie rete WHP e rete conciliazione. La durata complessiva di ciascun percorso sarà di massimo n. 12 ore circa (3 giornate)
Tot. Ore: massimo 36 ore Sedi: da individuare
Punto 5.2
pacchetto formativo promosso da ATS e realizzato su mandato delle singole Alleanze
da un minimo di n. 6 ad un massimo di n. 10 attività formative che potranno articolarsi in eventi diversi, con una durata complessiva di massimo n. 16 ore per attività, su argomenti concordati con le singole Alleanze e riferiti ai contenuti delle specifiche progettualità in corso di realizzazione.
Il numero delle attività che verranno realizzate sarà definito e programmato con le Alleanze in relazione a fabbisogni segnalati e motivati.
Tot. Ore: massimo 160 ore.
Sedi: da individuarsi in accordo con ciascuna Alleanza
L’ente contraente dovrà utilizzare la modulistica, la carta intestata, la posta elettronica e tutto il materiale che l’ATS della Città Metropolitana di Milano riterrà opportuno impiegare per la trasmissione della documentazione e delle comunicazioni di servizio.
L’aggiudicatario si impegna a fornire i dati quantitativi/qualitativi delle attività svolte secondo le modalità reportistiche che verranno successivamente definite dalla UOC competente di ATS della Città Metropolitana di Milano.
Per le attività di formazione di cui al punto 5 l’importo massimo previsto è pari a € 22.600 più IVA.
Articolo 2 – Durata e prezzo dell’appalto
Il contratto avrà la durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
L'importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 100.600,00 oltre ad IVA, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto, articolato in:
• € 78.000,00 (più IVA) per la remunerazione delle attività indicate dal punto 1 al punto 4 (consulenza, coordinamento tecnico e monitoraggio per la realizzazione del Piano territoriale)
• € 22.600 (più IVA) per la remunerazione delle attività di formazione indicate al punto 5 (attività di formazione a livello centrale e delle singole Alleanze).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo.
Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del ribasso offerto dall’operatore economico in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l’appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.
È, altresì, facoltà dell’Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall’appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà della Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
E’ prevista la possibilità di revisione in itinere delle allocazioni indicate sui due ambiti di attività, a seguito di valutazione e monitoraggio degli interventi.
Articolo 3 – Invariabilità dei prezzi
Il prezzo complessivo in base al quale saranno pagate le prestazioni comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente CSA, che si intende accettato dall’operatore economico in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.
Articolo 5 – Obblighi a carico dell’aggiudicatario
La ditta aggiudicataria deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
In particolare, l’aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
1. rispettare tutti gli obblighi di cui al presente CSA e a garantire l’adempimento di tutte le clausole nello stesso riportate;
2. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. fornire i dati quantitativi/qualitativi delle attività svolte secondo le modalità reportistiche che verranno successivamente indicate dall’UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti - Dipartimento PIPSS della ATS Città Metropolitana di Milano;
4. mettere a disposizione, per l’intera durata contrattuale e in stretto raccordo con l’Amministrazione Appaltante, un soggetto professionalmente qualificato (referente) con funzioni di coordinamento delle attività oggetto dell’appalto, responsabile della gestione e dell’organizzazione del servizio;
5. impiegare, per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, figure professionali in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza di almeno un anno in servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente appalto (per “servizio analogo” si rimanda alla definizione di cui al punto 6.4 del Disciplinare).
6. fornire, prima dell’inizio del servizio, l’elenco dei nominativi degli operatori di cui intende avvalersi corredato dei rispettivi curricula dai quali risulti in modo chiaro, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti.
7. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.
8. Retribuire il personale
− dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
− libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria), con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale;
9. sostituire/integrare, senza creare interruzioni nell’erogazione del servizio, le figure professionali dedicate al servizio, dandone tempestiva comunicazione all’UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti - Dipartimento PIPSS della ATS Città Metropolitana di Milano inviando contestualmente i curricula degli operatori;
10. rispettare le scadenze concordate per l’effettuazione delle prestazioni oggetto del presente CSA;
11. comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso del servizio;
12. mettere a disposizione personale dotato di una buona capacità di relazione ed integrazione, nonché disponibile al lavoro in èquipe con gli operatori ATS e i diversi Soggetti delle Alleanze e della rete territoriale.
Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’operatore economico, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
− assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
− si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
− si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
L’Aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si impegna a comunicare all’appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa ATS ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’operatore economico dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 7 – Rapporti con la stazione Appaltante. Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
L’operatore economico, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore della Amministrazione Appaltante per la gestione del servizio, cui lo stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. In particolare, l’Amministrazione Appaltante invierà tutte le contestazioni di inadempienza in contraddittorio con il referente di cui al punto 4 del precedente art. 5 del presente CSA, le quali si intenderanno inoltrate direttamente all’operatore economico.
L’operatore economico dovrà:
▪ collaborare con l’UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti - Dipartimento PIPSS dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, che seguirà lo sviluppo delle varie fasi dell’attività, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari e previsti dal presente CSA;
▪ produrre e trasmettere all’ATS della Città Metropolitana di Milano, al termine dell’appalto, una relazione descrittiva dell’andamento dell’attività e dei risultati raggiunti.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nel Direttore del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Città Metropolitana, mentre i rapporti operativi attinenti alle prestazioni erogate sono di competenza del Direttore della UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti di ATS o suo delegato della medesima ATS.
Articolo 8 – Responsabilità
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’, altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l’Amministrazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti
FATTURAZIONE
Il servizio, reso nei modi prescritti dal presente CSA, sarà oggetto di fatturazione mensile da parte dell’operatore economico.
L’operatore economico invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non
saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ATS Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
PAGAMENTI
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
▪ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS.
L’operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi, per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D.Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’operatore economico.
Qualora il D.U.R.C. dell’operatore economico evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 10 – Rapporti con l’Agenzia
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore della Amministrazione per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Articolo 11 – Garanzia definitiva
L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
• quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.);
• ricevuta di versamento in contanti a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano presso il tesoriere dell’ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx NUMERO CONTO: 1000 / 46162
COORDINATA IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’affidamento di un servizio di supporto allo sviluppo del Piano Territoriale di Conciliazione vita-lavoro di ATS Milano (ex DGR 5969/2016) e di realizzazione degli interventi formativi in esso previsti.
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
Articolo 12 - Responsabilità
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Agenzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente CSA.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Agenzia e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’aggiudicatario dovrà avere in corso polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per sinistro.
Tale polizza dovrà rendere l’Amministrazione indenne dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto.
Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi soggetti terzi sia l’Amministrazione, i dipendenti ed i collaboratori della stessa, sia gli assistiti della stessa.
Una copia di tale polizza dovrà essere inviata all’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto.
Articolo 13 – Sicurezza sul lavoro
Le attività di cui al presente Capitolato sono riferibili a servizi effettuati presso luoghi esterni alla Amministrazione Appaltante e sono meramente intellettuali. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) non è dovuto.
L’operatore economico, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.
A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 14 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – Inadempienze e penalità
Per la caratteristica del servizio l'attività oggetto del presente CSA non potrà essere sospesa. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione,
anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.
Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, il servizio così come previsto dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante procederà, anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisizione diretta di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali.
In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Appaltante, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali giustificazioni dell’aggiudicatario, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:
• mancata esecuzione delle attività e/o prestazioni previste all’art. 1 del presente CSA, quali il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per l’esecuzione delle stesse e/o il mancato rispetto dei calendari attività concordati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano:
€ 500,00 ad evento;
13/19
• mancata partecipazione all’equipe di raccordo con gli operatori ATS coinvolti nelle attività di programmazione e governance:
€ 500,00 ad evento;
• mancata partecipazione a riunioni ed eventi organizzati da ATS con Soggetti esterni:
€ 1.000,00 ad evento;
• mancata predisposizione di relazioni di aggiornamento o sintesi o di altra documentazione richiesta da ATS:
€ 500,00 ad evento
• comportamento inappropriato del personale adibito al presente servizio, verificato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano:
€ 100,00 ad evento.
Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, richiedendo all’aggiudicatario idonea nota di credito, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’Amministrazione Appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.
Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l’Amministrazione Appaltante riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato X.Xxx. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
14/19
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente CSA;
- di gravi e reiterate inadempienze (per reiterate inadempienze si intendono episodi, preventivamente contestati, che abbiano portato alla comminazione di almeno 5 penalità, anche per fattispecie diverse);
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Appaltante, su proposta del Responsabile del
Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Articolo 17 - Ipotesi di recesso
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, con raccomandata A.R. o tramite posta pec, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta e alle quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente Capitolato, di rinunciare, nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.
A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b. per un diverso assetto organizzativo della Amministrazione Appaltante, determinato da modifiche/novelle normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
c. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio di cui alla presente gara.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.
Articolo 18 – Cause sopravvenute – Sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione Appaltante, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Amministrazione Appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione Appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Art. 19 – Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sui siti web dell’Amministrazione.
Art. 20 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 21– Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l’operatore economico viene nominato “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto.
Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.
L’operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
• a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
• a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
• a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura/servizio;
• ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
• ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
• ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
• a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
• in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
• in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
L’operatore economico è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L’operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verranno fornite all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a comunicare alla Amministrazione i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L’Amministrazione informa l’operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Art. 22 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi molestia.
Art. 23 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto con l’Agenzia digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà, alternativamente, all’esperimento di una nuova procedura concorsuale o all’aggiudicazione a favore dell’impresa classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016.
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS della Città Metropolitana. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Art. 24 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D.Lgs. 50/2016, e alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.
Art. 25 – Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.