REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO X. XXXXXX XXXXXXXX
ART. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna alla sponsorizzazione nonché, più in generale, alla conclusione di speciali accordi di collaborazione, quali opportunità innovative di finanziamento delle proprie attività, in applicazione dell’art. 43 della Legge 449/97, dell’art. 28 c. 2 bis della Legge n. 448/98 e dell’art. 26 del D.lgs. n.163/2006, come da ultimo modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto oltre che delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
ART. 2 FINALITA’
Le attività di sponsorizzazione devono perseguire:
• lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa;
• la realizzazione di maggiori economie;
• il miglioramento della qualità dei servizi prestati all’utenza;
• il perseguimento di interessi pubblici;
• il risparmio di spesa.
ART. 3 DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intendono:
• per “contratto di sponsorizzazione” un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Xxxxxx Xxxxxxxx (sponsee), di seguito denominata Azienda, offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato in lavori, opere pubbliche, beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di promuovere, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari nell’ambito delle strutture Aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
• per “sponsorizzazione” ogni contributo in lavori, beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente all’Azienda da terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui al comma precedente;
• per “sponsee” l’Azienda titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
• per “sponsor” il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda;
• per “per spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione
delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Azienda per la pubblicità dello sponsor;
• per “manifestazione di interesse” la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.
ART. 4
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto - contratto atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive disciplinato dalle norme generali sui contratti - il cui schema tipo è allegato al presente regolamento.
Ogni contratto deve contenere:
• l’oggetto della sponsorizzazione
• il diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario
• la durata
• il corrispettivo della sponsorizzazione
• gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor
• le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze
I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere:
- le modalità di verifica e controllo;
- la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l’Azienda intende inserire;
- la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione
- le garanzie e le assicurazioni richieste nell’avviso
Per quanto non espressamente indicato nel regolamento si rimanda ai singoli contratti.
Il contratto di sponsorizzazione, quale contratto a titolo oneroso, il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell’art 26 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., si sostanzia in un’obbligazione di mezzi e non di risultato: lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso.
Il contratto è sottoscritto per lo sponsee dal Direttore Generale o da un suo delegato e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o da un suo delegato.
ART. 5
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
La scelta dello/degli sponsor, di norma, è effettuata mediante una pubblica
selezione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l’oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità e termini entro i quali i terzi possono manifestare all’Azienda Ospedaliera l’interesse e la volontà di attivare contratti di sponsorizzazione.
All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale, mediante invio alle associazioni di categoria di soggetti potenzialmente interessati ad attivare pubblicità commerciale e/o in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti ed opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
In ogni caso dell’avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati (es. fornitori).
L’avviso e le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, sua valorizzazione economica e i conseguenti obblighi dello sponsor,
b) il valore minimo della sponsorizzazione e il costo presunto per la realizzazione dell’iniziativa, con espressa avvertenza che l’Azienda, qualora non venga raggiunta la somma stabilita, si riserva di destinare l’importo ad altra iniziativa, previa comunicazione allo sponsor,
c) l’offerta degli spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili,
d) la durata del relativo contratto,
e) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta nonché i criteri applicati dall’Azienda Ospedaliera per l’individuazione dello/degli sponsor e per l’accettazione delle manifestazioni stesse.
L’offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e, di regola, deve indicare:
• il bene, il servizio, il lavoro, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell’ambito delle opportunità offerte;
• l’accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l’impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicate.
L’offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e
documentazioni richieste nell’avviso.
Qualora un soggetto spontaneamente faccia pervenire una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l’Azienda Ospedaliera, valutatane l’opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
ART. 6
INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, ultimo capoverso, a proposito delle offerte spontanee, le iniziative di sponsorizzazione vengono preventivamente individuate nell’ambito di specifici progetti aziendali e/o dipartimentali.
Possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l’Azienda Ospedaliera, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia, individuata all’art. 10 del presente Regolamento, le iniziative di seguito elencate a titolo esplicativo ma non esaustivo:
• servizi aggiuntivi e/o integrativi dell’assistenza sanitaria promossi dall’Azienda; Ospedaliera o altri beni e servizi tesi al miglioramento del comfort e alla qualità dei servizi;
• iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità e nell’Educazione alla Salute;
• iniziative di sostegno di cause di utilità sociale;
• offerta di beni, servizi, prodotti arredi ecc… ;
• esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche in disponibilità dell’azienda, compresa l’attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e nel rispetto dell’art. 26 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.);
• indagini scientifiche;
• eventi formativi;
• cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture Aziendali.
ART. 7
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l’Azienda Ospedaliera può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee la realizzazione, anche parziale, di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione,
l’esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
La scelta dello sponsor avviene, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del Trattato Comunitario nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.
I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.
Restano comunque sempre a carico dell’Azienda Ospedaliera:
• la validazione e l’approvazione del progetto nelle sue varie fasi
• l’approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie
• le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori
• l’approvazione del collaudo
• la nomina dei collaudatori.
L’Azienda resta estranea a tutti i rapporti dello Sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli periodici, per il tramite del Dirigente Responsabile della Direzione Attività Tecniche Integrate o di un suo delegato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per gli contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART. 8 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI
Tenuto conto di specifiche finalità strategiche aziendali, è consentito all’Azienda acquisire sponsorizzazioni per l’organizzazione di eventi formativi per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni al di fuori della procedura definita nel presente regolamento, purché ciò avvenga in applicazione dell’art. 43 della Legge n. 449/97 e dell’art. 28 c. 2 bis della Legge n. 448/98, nel rispetto della normativa ECM, nonchè secondo principi di chiarezza e trasparenza con esclusione di conflitti di interesse.
ART. 9
DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI E CASI DI ESCLUSIONE
Le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento non sono consentite all’interno dei reparti di degenza ospedaliera, presso gli ambulatori, il pronto soccorso, le camere mortuarie e i luoghi di culto.
L’Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali dell’ente ospedaliero;
• ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative od una lesione della propria dignità;
• la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
• prodotti farmaceutici;
• prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
• servizi di onoranze funebri;
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Sono altresì inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l’Azienda Ospedaliera.
ART. 10 COMMISSIONE DI GARANZIA
Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 8 e 9, è istituita una Commissione di garanzia costituita dal:
▪ Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Assicurativo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento “Area sicurezza delle cure” o suo delegato;
▪ Dirigente Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato.
Tale Commissione decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti ed esprime parere vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor.
Esprime, inoltre, in via preventiva, parere vincolante sulla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione: pertanto, l’eventuale parere negativo, debitamente motivato, impedisce l’attivazione del contratto.
La Commissione di garanzia è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Qualora oggetto di sponsorizzazione siano iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione è richiesta una specifica e particolare competenza tecnico-scientifica, la Commissione di Garanzia, così come composta e definita, è integrata da due membri uno dei quali è individuato nel Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione e l’altro è scelto, in ambito aziendale, tra esperti della materia.
La Commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall’art. 7 del presente Regolamento, è così composta e definita:
▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento Attività Tecniche Integrate o suo delegato con funzioni di Presidente;
▪ Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Assicurativo o suo delegato;
▪ Dirigente Responsabile del Coordinamento “Area sicurezza delle cure” o suo delegato.
ART. 11 RECESSO
In ogni contratto deve essere prevista clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell’Azienda Ospedaliera, rechi danni all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 12
UTILIZZO DEI PROVENTI E ASPETTI FISCALI
Le somme incassate dall’Azienda Ospedaliera mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nel bando e definite nei singoli contratti.
Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato all’art.2 del presente Regolamento: pertanto, le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto
nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento di altre iniziative secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui sarà data apposita rendicontazione.
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma determinata nel contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima.
L’Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge.
ART.13 INADEMPIENZE
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno
ART.14 TUTELA DEI MARCHI
I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’Azienda Ospedaliera prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’Azienda Ospedaliera può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.
Art. 15
RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Azienda Ospedaliera attraverso il Coordinamento “Area sicurezza delle cure”.
E’ tuttavia facoltà dell’Azienda Ospedaliera, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare in convenzione e collaborazione l’incarico per il reperimento di possibili sponsor ad agenzie di pubblicità.
ART. 16 RESPONSABILITA’
Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in Via Albertoni n. 15 – 40133 Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente competente nella specifica materia oggetto di sponsorizzazione.
I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all’applicazione del regolamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.
ART. 18 NORME TRANSITORIE
Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
L’anno , il giorno del mese di presso la sede del
PREMESSO CHE
Il presente contratto viene stipulato ai sensi del Regolamento Aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 20.9.2012;
Tale accordo di sponsorizzazione, nel rispetto dell’art. 43 Legge n. 449/97 (e dell’art. 26 Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., solo per contratti di cui all’art. 7 del regolamento aziendale), è finalizzato al sostegno di specifici progetti aziendali e/o dipartimentali - come di seguito esplicitati - riguardanti servizi aggiuntivi e/o integrativi dell’assistenza sanitaria promossi da questa Azienda Ospedaliera o altri i beni e servizi tesi al miglioramento del comfort (o altro da indicare)
Il rapporto di parternariato che si viene a creare con il presente accordo porta i soggetti contraenti a benefici reciproci secondo le rispettive finalità istituzionali ovvero ad un valore positivo di immagine, di qualificazione, cui lo sponsor viene associato e di maggior prestigio dello sponsee nella comunità in cui opera.
TRA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.
ORSOLA- MALPIGHI (sponsee di seguito denominata Azienda Ospedaliera) con sede legale in Bologna – Cap 40138 - Via Albertoni, 15 - Codice Fiscale n. 92038610371 e Partita IVA n. 02553300373, rappresentata dal Dirigente Responsabile , su delega del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
E
Impresa/Società (sponsor), con sede legale in Cap Via Partita
IVA n. e Codice Fiscale n.
rappresentata dal Dott./Sig _ nato a
il in qualità di
domiciliato per la carica presso la sede legale suddetta.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Impresa/Società _ che investe a beneficio d’immagine per il proprio brand associato al/ai progetto/i
aziendale/e di cui all’art. 2 del presente contratto e contenuto/i nell’avviso n. del si impegna a:
• versare a questa Azienda Ospedaliera una somma di denaro pari ad €
(Euro ) IVA esclusa entro 30 gg. dal ricevimento della fattura emessa da questa Azienda Ospedaliera, somma destinata alla realizzazione del/i progetto/i specificati all’art. 2;
• riconoscere piena autonomia all’Azienda Ospedaliera nelle modalità di pubblicizzazione del brand dello sponsor;
• pubblicizzare (oppure non pubblicizzare) nei rapporti con i terzi l’accordo con l’Azienda Ospedaliera, nelle forme d’uso tenendo presente il principio di tutela dell’immagine e del decoro della stessa.
Art. 2
L’Azienda Ospedaliera, in applicazione dei codificati principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1337 cc.), farà quanto necessario per garantire la piena realizzazione dell’interesse creditorio dello sponsor.
In particolare lo sponsee si obbliga a veicolare il brand dello sponsor attraverso il sito internet/portale aziendale (o altro spazio pubblicitario da specificare di volta in volta).
Eventuali ulteriori forme di veicolazione del brand (cedolino dello stipendio, newsletter, ecc.) non sono escluse, tuttavia dovranno e potranno essere valutate di concerto fra lo sponsee e lo sponsor e saranno oggetto di separato accordo.
La somma versata dallo sponsor sarà diretta alla realizzazione dei seguenti progetti specifici, della cui attuazione questa Azienda Ospedaliera darà comunicazione direttamente allo sponsor:
spazio da utilizzare per il titolo/i del/i progetto/i oggetto del contratto
L’Azienda Ospedaliera con la sottoscrizione del presente contratto non assume alcun obbligo di esclusiva nei confronti dello sponsor (oppure in caso di esclusiva l’Azienda assume il relativo obbligo)
Art. 3
La responsabilità per danni cagionati dallo sponsee a terzi, nello svolgimento dell’attività finanziata, ricade esclusivamente su questa Azienda Ospedaliera, fatta eccezione per il caso in cui lo sponsor partecipi attivamente all’organizzazione del progetto; in tal caso la responsabilità sarà ripartita in solido con lo sponsee.
Art. 4
Il presente accordo ha validità dal al .
Alla sua scadenza non potrà essere rinnovato né tacitamente, né espressamente.
Art. 5
L’Azienda si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all’iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela ed di marchi e segni distintivi.
Tutte le spese relative alla riproduzione del logo/marchio dello sponsor funzionali all’iniziativa sono a carico del medesimo.
Lo sponsor si impegna altresì ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.
Art. 6
L’uso improprio del nome e del logo dell’Azienda Ospedaliera da parte dello sponsor comporta l’immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora la Commissione di Garanzia, di cui al Regolamento aziendale, verifichi ed accerti il mancato rispetto delle disposizioni del citato Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 cc. e ss.) e la normativa speciale in materia, in quanto compatibili.
Art. 8
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.
Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dello sponsor.
Art. 9
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 10
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente il Foro di Bologna
Letto, firmato e sottoscritto
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx
su delega del Direttore Generale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
La Ditta/Società
Oppure per le sponsorizzazioni di lavori pubblici
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx
su delega del Direttore Generale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Coordinamento Attività Tecniche Integrate
La Ditta/Società
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. si dichiara di approvare espressamente gli articoli 1, 2, 4 , 5, 6 e 10.
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx
su delega del Direttore Generale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
La Ditta/Società
Oppure per le sponsorizzazioni di lavori pubblici
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx
su delega del Direttore Generale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Coordinamento Attività Tecniche Integrate
La Ditta/Società