Contract
Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale ai sensi dei commi da 139 a 143 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 46/L alla G.U. Serie generale - n. 00000-00-0000 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTI gli obiettivi di cui all’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTA la legge 4 luglio 1967, n. 580 recante “Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari a norma dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”, modificato da ultimo dal d.P.R. 5 marzo 2013, n. 41;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della l. 7 marzo 2003, n. 38;
1
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo 2020, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO l’accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;
VISTO quanto deliberato dalla Camera dei Deputati in assemblea su P.D.L. 9/02790-bis-AR/317 del 27 dicembre 2020 che impegna il governo a valutare l’opportunità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema di durata non superiore a 24 mesi;
VISTO l’impegno al Governo di cui all’atto Camera 3146-AR in ordine alla non applicazione dei commi 139- 140 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 alle imprese di seconda trasformazione del comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio che operano nell’ambito del medesimo comparto;
VISTO l’art. 1, commi 139-143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che apporta modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole, e proroga i relativi termini in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole;
CONSIDERATO l’impegno sottoscritto dall’Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all’Organismo internazionale denominato “AMIS” (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari;
CONSIDERATO l’impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell’andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;
CONSIDERATO l’obiettivo fissato nell’ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;
RITENUTO necessario monitorare i quantitativi di cereali e di farine che sono detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti o trasformati, quali dati complementari per l’analisi dell’andamento dei mercati;
RITENUTO fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni di cui al comma 139 della citata legge n. 178/2020 da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
2
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 141, della legge n. 178/2020 prevede che le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022;
DECRETA
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «prodotti», i prodotti di cui all’articolo 2, detenuti, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera;
c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, connesse alla produzione, all’acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti;
d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento di uno o più prodotti;
e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali;
f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii.;
g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere
c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalità riportate nell’allegato;
h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto nella propria azienda agricola che non è posto in commercio, destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici;
i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale;
l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito xxxx://xxxxxx.xxxx.xx sezione Agricoltura.
Articolo 2 Campo di applicazione
1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, sono stabilite le modalità operative per la registrazione, nell’apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle operazioni di carico e scarico, inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali che, detenuti a qualsiasi titolo da
3
imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione, sono venduti o trasformati dagli operatori di cui all’articolo 2, lettera e). I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
A. Frumento duro;
B. Frumento tenero e frumento segalato;
C. Granturco;
D. Orzo;
X. Xxxxx;
F. Segale;
X. Xxxxx;
H. Avena;
I. Miglio e scagliola;
X. Xxxxxx di frumento duro;
X. Xxxxxx di frumento duro;
X. Xxxxxx di frumento tenero;
X. Xxxxxx di granturco;
X. Xxxxxx di orzo.
2. Gli obblighi di cui al presente decreto, per le imprese di prima trasformazione, sono limitati alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.
Articolo 3 Registro
1. Il registro è realizzato in ambito SIAN.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN, secondo le modalità descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian.
3. Le modalità per la tenuta del registro sono indicate nell’Allegato al presente decreto.
4. Le regole tecniche per l’accesso al servizio in “cooperazione applicativa”, tramite tecnologia web- service per la tenuta del registro, sono definite nelle istruzioni tecniche pubblicate sul portale Mipaaf- Sian.
4
5. L’allegato al presente decreto può essere modificato o sostituito con provvedimento direttoriale adottato di concerto dai Dipartimenti dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero.
Articolo 4
Registrazione delle operazioni di carico e scarico
1. Gli operatori effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
2. Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate annue.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e il rispetto delle modalità di registrazione previste nell’Allegato e degli obblighi informativi ivi contenuti, gli operatori possono effettuare registrazioni complessive delle operazioni di carico e scarico, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.
4. Le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto, riconosciute ai sensi della normativa vigente, registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo interessato.
5. Gli operatori, nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti o trasformati.
6. Gli operatori possono avvalersi dei Centri autorizzati di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (CAA) di cui al Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 e ss.mm.ii. per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo.
Articolo 5 Deroghe
1. Gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti agli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente decreto.
2. I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
3. I prodotti che, all’atto della trebbiatura, sono trasferiti in strutture private o associative non sono oggetto di registrazione. La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono tali strutture.
5
Articolo 6 Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati conservati nel Registro ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. I dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.
3. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Ministero consente l’accesso al Registro alle Amministrazioni pubbliche per fini istituzionali. L’accesso è consentito anche agli Organismi di controllo autorizzati alla certificazione delle produzioni di qualità regolamentata, limitatamente ai dati di competenza.
Articolo 7 Sanzioni
1. A partire dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dall’articolo 1, comma 139, della legge n.178/2020 o non rispettano le modalità di tenuta telematica previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 142, della legge n. 178/2020, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del Registro, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche.
3. Per le violazioni relative alla tenuta del Registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell’operatore.
Articolo 8 Periodo sperimentale
1. A partire dalla pubblicazione del presente decreto è previsto un periodo sperimentale sino al 31 dicembre 2023, nel corso del quale il Registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate all’articolo 7 del presente decreto.
Articolo 9 Clausola di salvaguardia
1. Le modalità di applicazione relative alle disposizioni della richiamata legge n. 178/2020, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per l’anno di avvio, sono stabilite con il presente decreto.
6
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10 Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 29.03.2022
17:24:47
UTC
7
ALLEGATO
MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO TELEMATICO DEI CEREALI
1. Disposizioni generali
Il Registro telematico dei cereali (di seguito Registro) non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.
Il Registro telematico è riferito alla struttura identificata dal codice ICQRF attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dove avvengono materialmente le movimentazioni. Qualora una medesima impresa abbia più strutture, ognuna identificata da un codice ICQRF attribuito dall’Ufficio dell’ICQRF competente per territorio, può istituire un unico Registro nel quale annotare le operazioni per tutte le strutture. Le operazioni sono distinte per ogni struttura e sono individuate dal codice ICQRF.
Di seguito si riportano le specifiche tecniche del Registro, denominato sul SIAN “Registro delle produzioni cerealicole” che consente un accurato monitoraggio e tracciabilità delle produzioni cerealicole.
I soggetti obbligati alla tenuta del Registro, i prodotti e le operazioni per i quali sussiste l’obbligo di registrazione, e le relative deroghe, sono quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Decreto.
2. Modalità di registrazione
1. Il Registro consente la registrazione dei prodotti riportati nella tabella 1, per le operazioni indicate nella
tabella 2.
2. Per ogni entrata ed uscita dalla struttura, anche nel caso delle registrazioni complessive, deve essere annotato il “mittente” o il “destinatario” (nome, ragione sociale, identificativo fiscale e indirizzo/Paese del luogo di partenza o di consegna). L’identificativo fiscale non è obbligatorio per gli operatori esteri.
3. L’unità di misura utilizzata per la compilazione del Registro è la tonnellata.
4. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto o ne effettua la lavorazione.
5. I prodotti sono registrati separatamente in base ai seguenti attributi:
✓ origine/provenienza (intesa come luogo di coltivazione del cereale e, per gli sfarinati, il luogo di molitura del cereale);
✓ denominazione di origine protetta o indicazione di origine protetta per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo;
✓ biologico/biologico in conversione/Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo).
6. Per la registrazione delle operazioni è possibile utilizzare una duplice modalità:
a) il sistema on line per la registrazione diretta delle operazioni.
b) il sistema di interscambio di dati in modalità web-service.
A tal fine sul portale Mipaaf-Sian è pubblicata la documentazione tecnica riportante le modalità di tenuta del Registro, le modalità di colloquio per l’interscambio dati in modalità web service, l’indicazione dei campi obbligatori e facoltativi ed i controlli effettuati dal sistema informativo.
7. Eventuali aggiornamenti, integrazioni e modifiche delle specifiche tecniche, dei codici e delle tabelle riportati nel presente allegato sono segnalati nel portale Mipaaf-Sian ed integrati nella documentazione tecnica pubblicata nel medesimo portale.
3. Il sistema on line
Il sistema on line dedicato al Registro è accessibile dal portale Mipaaf-Sian all’operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del Registro, nonché la gestione dell’anagrafica fornitori/destinatari.
4. Il sistema web service
1. La registrazione delle operazioni avviene tramite un colloquio diretto ed automatico tra il sistema informatico gestionale aziendale dell’operatore ed il SIAN. In particolare, il sistema di interscambio tramite web service è un’applicazione informatica (sistema software) che consente a due o più sistemi informativi di scambiarsi delle informazioni e attivare processi di cooperazione.
2. Per poter realizzare questa modalità di interscambio è necessario che il sistema informatico gestionale aziendale che coopera con il SIAN realizzi le componenti software dedicate alla trasmissione delle informazioni previste dal Registro rispettando le relative specifiche tecniche.
5. Prodotti
CODICE | Tabella 1 – PRODOTTO |
A | Frumento duro |
B | Frumento tenero e frumento segalato |
C | Granturco |
D | Orzo |
E | Farro |
F | Segale |
G | Sorgo |
H | Avena |
I | Miglio e scagliola |
L | Semola di frumento duro |
M | Farina di frumento duro |
N | Farina di frumento tenero |
O | Farina di granturco |
P | Farina di orzo |
6. Codici Operazione
Ad ogni operazione è assegnato un codice per ognuno dei quali si prevede la compilazione di specifici campi che, a seconda dei casi, possono essere obbligatori o facoltativi (vedasi tabella 7).
TABELLA 2 – CODICI OPERAZIONE | |
CODICE | TIPO OPERAZIONE |
GICF | Carico prodotti per giacenza iniziale |
PRCE | Carico di cereale dalla raccolta (da produzione in campo) |
PRDE | Carico in strutture private o associative di cereale dalla raccolta e trasferito all’atto della trebbiatura (da produzione in campo) |
CAIT | Carico di prodotti (acquisti, trasferimenti, resi) provenienti da altro deposito/stabilimento situato in Italia (casi diversi dal PRCE e PRDE). |
IMUE | Carico di prodotti provenienti/importati da altri Paesi UE o Extra UE |
USIT | Uscita di prodotti dallo stabilimento/deposito verso altro deposito/stabilimento situato in Italia |
EXUE | Uscita di prodotti dallo stabilimento/deposito verso altri Paesi UE o Extra UE |
SCPS | Scarico cereali (da A ad I) per la produzione di sfarinati |
PRSF | Carico di sfarinati (da L a P) da produzione |
MOLI | Molitura (scarico dei prodotti da A ad I e contestuale carico prodotti da L a P) Riunisce le operazioni SCPS e PRSF). |
MAMI | Modifica attributi/miscelazione |
UTIL | Scarico di prodotti per utilizzazioni diverse dalla molitura |
PECL | Perdite o cali di lavorazione |
OPGE | Operazione generica (utilizzabile solo per operazioni non ricomprese tra quelle sopra indicate) |
7. Attributi dei prodotti
TABELLA 3 - ORIGINE/PROVENIENZA | |
Codice | Origine |
IT | Cereale italiano |
Sfarinato ottenuto in Italia da cereale italiano | |
IE | Sfarinato ottenuto in Italia da cereale UE e/o extra UE |
UE | Cereale UE |
Sfarinato UE | |
EX | Cereale extra UE |
Sfarinato extra UE | |
MI | Miscela di cereali UE ed extra UE |
Miscela di sfarinati UE ed extra UE | |
Codici numerici ISO | Paese o lista di Paesi di origine del prodotto |
IT + Codici numerici ISO | Sfarinati ottenuti in Italia da cereali provenienti da altro/i Paese/i UE/extra UE |
ND | Origine non dichiarata |
TABELLA 4 - BIOLOGICO/SQNPI |
BIOLOGICO |
BIOLOGICO IN CONVERSIONE |
SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) |
8. Anagrafica soggetti
L’anagrafica soggetti consente di comunicare al SIAN i dati relativi ai mittenti/destinatari/committenti interessati da una o più operazioni, identificati da un “codice soggetto” assegnato dall’operatore tenutario del Registro.
Per uno stesso soggetto identificato da un codice fiscale/P.IVA possono sussistere più “codici soggetto” se il mittente/destinatario/committente è in possesso di più aziende agricole, depositi o stabilimenti da cui proviene o è destinata la merce. Per il committente, se non in possesso di deposito/stabilimento, può essere indicata la sede legale.
TABELLA 5 – ANAGRAFICA SOGGETTO | |||
Nome del campo | Tipo | Note integrative | |
Stato soggetto | AN | Valori ammessi: ▪ "IT" = soggetto italiano; ▪ "UE" = soggetto dell’Unione Europea; ▪ "EX" = soggetto non appartenente Unione Europea | |
Codice Fiscale soggetto (CUAA) | AN | Codice fiscale del mittente/destinatario/committente. Obbligatorio se "Stato Soggetto" = "IT", altrimenti NON RICHIESTO | |
Partita Iva soggetto | N | Facoltativo | |
Denominazione soggetto | AN | Nominativo in caso di persona fisica oppure Ragione sociale in caso di persona giuridica | |
Codice soggetto e indirizzo (da 1 a n) | Codice soggetto | N | Individua il codice soggetto assegnato al mittente/destinatario/committente Deve assumere un valore maggiore di 0 e deve essere univoco nell’ambito dell’Anagrafica soggetti dell’operatore |
Indirizzo soggetto | AN | Indirizzo del fornitore, cliente o committente (Via, Piazza, Frazione ecc., numero civico). L’indirizzo è quello deposito/stabilimento/azienda agricola da cui proviene o a cui è destinata la merce. | |
Codice ISO nazione dell’indirizzo soggetto | N | Obbligatorio se "Stato Soggetto" = "UE" o = "EX", altrimenti NON RICHIESTO. | |
Provincia dell’indirizzo soggetto | AN | Obbligatorio se "Stato Soggetto" = "IT", altrimenti NON RICHIESTO. Utilizzare il codice ISTAT disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx | |
Comune dell’indirizzo soggetto | AN | Obbligatorio se "Stato Soggetto" = "IT", altrimenti NON RICHIESTO. Utilizzare il codice ISTAT disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx |
9. Registrazione delle operazioni
Nella tabella 6 si riportano tutte le informazioni previste dalle diverse operazioni di carico e scarico tenuto conto che i dati da registrare dipendono dal codice operazione utilizzato, come specificato nella tabella 7 dove sono riportati i campi obbligatori e facoltativi e quelli da non specificare per ciascun codice operazione.
TABELLA 6 - CAMPI | ||||
Prog | Nome del campo | Tipo | Note integrative | |
1 | Codice ICQRF della struttura | AN | Codice ICQRF assegnato alla struttura | |
2 | Numero progressivo dell’operazione | N | Progressivo univoco nell’ambito della data dell’operazione | |
3 | Data inizio periodo registrazione complessiva | D | Obbligatoria solo per le registrazioni complessive | |
4 | Data dell’operazione | D | Per le registrazioni complessive è la data di fine periodo | |
5 | Codice operazione | AN | Tabella 2 - Codice operazione | |
6 | Numero documento giustificativo | AN | ||
7 | Data documento giustificativo | D | ||
8 | Codice soggetto (mittente/destinatario) | N | Individua il “codice soggetto” del mittente (in caso di entrata) o del destinatario (in caso di uscita) | |
9 | Codice soggetto (committente) | N | Individua il “codice soggetto” del committente ed è obbligatorio nelle lavorazioni per conto terzi e nelle triangolazioni | |
10 | Operazione per conto terzi/triangolazione | AN | Vuoto oppure vale C/T (Conto/terzi) oppure T (Triangolazione) | |
11 | Prodotto 1 (da 1 a n) | Prodotto 1 | AN | Tabella 1 |
12 | Origine prodotto 1 | AN | Tabella 3 | |
13 | DOP/IGP prodotto 1 | Per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo | ||
14 | Biologico/SQNPI Prodotto 1 | AN | Tabella 4 - per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo | |
16 | Partita/altri attributi Prodotto 1 | AN | ||
17 | Lotto Prodotto 1 | Lotto prodotto confezionato | ||
18 | Prodotto 2 | Prodotto 2 | AN | Tabella 1 |
19 | Origine prodotto 2 | AN | Tabella 3 | |
20 | DOP/IGP prodotto 2 | Per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo | ||
21 | Biologico/SQNPI Prodotto 2 | AN | Tabella 4 - per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo | |
22 | Partita/altri attributi - prodotto 2 | AN | ||
23 | Lotto prodotto 2 | Lotto prodotto confezionato - Facoltativo | ||
24 | Scarico (t) | N | Il numero delle cifre decimali è pari a tre | |
25 | Carico (t) | N | Il numero delle cifre decimali è pari a tre | |
26 | Descrizione note | AN |
TABELLA 7 –MATRICE CAMPI E OPERAZIONI | ||||||||||||||||
GICF | PRCE | PRDE | CAIT | IMUE | USIT | EXUE | SCPS | PRSF | MOLI | MAMI | UTIL | PECL | OPGE | |||
1 | Codice ICQRF struttura | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
2 | Numero progressivo operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
3 | Data inizio periodo (registrazione complessiva) | NO | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | |
4 | Data operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
5 | Codice operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
6 | Numero documento giustificativo | NO | FA | FA | FA | FA | FA | FA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FA | |
7 | Data documento giustificativo | NO | FA | FA | FA | FA | FA | FA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FA | |
8 | Codice soggetto (mittente/destinat ario) | NO | NO | OB | OB | OB | OB | OB | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FA | |
9 | Codice soggetto (Committente) | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | |
10 | Operazione per conto terzi/triangolazio ne | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
11 | Prodott o 1 (1a) | Prodotto 1 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB (da A ad I) | OB (da L a P) | OB (da A ad I) X0 | XX | XX | XX | XX |
XXXXXXX 0 –MATRICE CAMPI E OPERAZIONI | ||||||||||||||||
GICF | PRCE | PRDE | CAIT | IMUE | USIT | EXUE | SCPS | PRSF | MOLI | MAMI | UTIL | PECL | OPGE | |||
13 | Origine prodotto 1 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
14 | DOP/IGP Prodotto 1 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | |
15 | Biologico/SQNP I Prodotto 11 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | |
16 | Partita/altri attributi Prodotto 1 | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | |
17 | Lotto Prodotto 1 | FA | NO | NO | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | |
18 | Prodotto 2 | Prodotto 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OB (da L a P) D1 | OB | NO | NO | NO |
19 | Origine prodotto 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX X0 | XX | XX | XX | NO | |
20 | DOP/IGP prodotto 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | X0 X0 | X0 | XX | XX | NO | |
21 | Biologico/SQNP I Prodotto 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | X0 X0 | X0 | XX | XX | NO | |
22 | Partita/altri attributi - prodotto 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FA D2 | FA | NO | NO | NO | |
23 | Lotto - prodotto 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FA | FA | NO | NO | NO | |
24 | Scarico (t) | NO | NO | NO | NO | NO | OB | OB | OB | NO | OB (prodotto 1) | OB (prodotto 1) | OB | OB | C4 | |
25 | Carico (t) | OB | OB | OB | OB | OB | NO | NO | NO | OB | OB (prodotto 2) | OB (prodotto 2) | NO | NO | C5 |
TABELLA 7 –MATRICE CAMPI E OPERAZIONI | ||||||||||||||||
GICF | PRCE | PRDE | CAIT | IMUE | USIT | EXUE | SCPS | PRSF | MOLI | MAMI | UTIL | PECL | OPGE | |||
26 | Descrizione note | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | OB |
TABELLA 8 – LEGENDA E CONDIZIONI | |
OB | Il campo deve essere sempre compilato (obbligatorio) |
NO | Il campo non deve essere presente |
FA | Il campo è presente ma è facoltativo |
C1 | Obbligatorio qualora valorizzato il campo conto terzi/triangolazioni |
C2 | Obbligatorio nelle operazioni per conto terzi/triangolazioni |
C3 | Obbligatorio qualora inserito nel relativo sistema di controllo |
C4 | Obbligatorio se non è compilato il carico C5 (non può essere compilato, se compilato C5: sono alternativi) |
C5 | Obbligatorio se non è compilato lo scarico C4 (non può essere compilato, se compilato C4: sono alternativi) |
D1 | Se il: a. prodotto 1 in scarico è “A - Frumento duro”, il prodotto 2 può essere solo “L – Semola di frumento duro” o “M – Farina di frumento duro”; b. prodotto 1 in scarico è “B - Frumento tenero e frumento segalato”, il prodotto 2 può essere solo “N – Farina di frumento tenero”; c. prodotto 1 in scarico è “C - Granturco”, il prodotto 2” può essere solo “O - Farina di granturco; d. prodotto 1 in scarico è “D - Orzo”, il prodotto 2 può essere solo “P- Farina di orzo”; |
D2 | Attributi riportati automaticamente nel prodotto 2 (possono essere eventualmente modificati dall’operatore nella registrazione) |