REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE MISSIONI
REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE MISSIONI
PER MOTIVI DI SERVIZIO
DATA | AUTORIZZAZIONI | ||
REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | |
30/04/2014 | Resp.le Risorse Umane e Formazione Xxxx. X. Xxxxxxxxx | Coord. Servizio Qualità-Accreditamento Xxxx. X. Xxxxxxxxx | Presidente e Amministratore Delegato Dr. X. Xxxxxx |
SOMMARIO
Art. 1 OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
3. 3 Computo dell’orario di lavoro durante le missioni esterne 6
Art. 4 MEZZI DI TRASPORTO UTLIZZABILI PER LA MISSIONE 7
4.1 Mezzi di trasporto utilizzabili per le missioni esterne 7
4. 2 Utilizzo del mezzo proprio 7
Art. 5 COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO 8
Art. 6 INDENNITA’ CHILOMETRICA E CALCOLO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE NELLA MISSIONE ESTERNA 9
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE 9
Art. 7 RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI INTERNE ED ESTERNE 9
7. 2 Spese di vitto e pernottamento 10
7. 3 Spese eccedenti i limiti fissati alle precedenti definizioni 10
Art. 8 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 11
Art. 9 ANTICIPAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100,00 11
Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 12
10.3 Casi derogatori rispetto alla disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio 12
10.4 Personale estraneo all’Azienda: estensione dei criteri utilizzati per i propri dipendenti
in caso di missioni o incarichi compiuti per conto di Montecatone R.I. spa 12
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 13
Art. 1 OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente regolamento definisce le regole e i criteri sulle procedure di autorizzazione all‟invio in missione e sul relativo trattamento economico, valide per tutto il personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, di Montecatone R. I. SpA, sulla base della normativa contrattuale di Montecatone, conciliabile con quanto determinato nella normativa di riferimento del SSN (nello spirito Delibera regionale nr. 270/2011), coerentemente con i principi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi dettati dal D.L. 31 maggio 2010, n.78, “Interventi urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall‟art. 1 comma 1 della L. 30 luglio 2010, n.122.
Normativa di riferimento
- Legge 18.12.1973, n. 836
- Legge 26.07.1978, n. 417
- D.P.R. 513/78
- Legge 23.12.2005, n. 266 – art.1 comma da 213 a 216 e 223 (legge finanziaria per l‟anno 2006)
- Decreto Legge 78/2010, convertito con legge 30.07.2010, n.122 – art.6
- Nota Regione Xxxxxx Xxxxxxx prot. n. 257622 del 20.10.2010
- Delibera regionale nr. 270/2011del 28/02/2011
- CCNL della Sanità Privata Fondazione Don Gnocchi ( 2002 – 2005)
- CCNL della Sanità Privata per il personale medico dipendente( 2002 – 2005)
- Contratto Integrativo Aziendale- Area Personale comparto - siglato in data 10/12/2012 Protocollo n. 2811.
I provvedimenti di invio in missione del personale, coerentemente con il contenuto delle norme richiamate, dovranno sempre essere adottati nel rispetto del principio fondamentale di economicità ed in generale di massimo contenimento della spesa, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della missione (avendo cura ad esempio di privilegiare il mezzo di trasporto più economico) ed alla durata della stessa, che deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze di servizio.
Pertanto, rimane in capo al responsabile di area che autorizza il dipendente da inviare in missione la responsabilità in ordine a tutte le valutazioni per lo svolgimento della missione.
Tale responsabilità si esplica anche per quanto riguarda la valutazione dei costi e dell’economicità complessiva della missione, nonché nelle decisioni sulle eventuali autorizzazioni in ordine a tempi e modalità di effettuazione della stessa.
Art. 2 DEFINIZIONI
La missione consiste in un temporaneo ed occasionale mutamento del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, rispetto a quello in cui abitualmente svolge la propria prestazione (sede ordinaria di servizio).
Per sede di servizio ordinaria s‟intende l‟edificio in cui trova sede l‟ufficio/servizio presso cui il dipendente presta stabilmente il proprio servizio - Ospedale di Montecatone.
Per dimora abituale si intende la residenza del dipendente; nel caso in cui il dipendente abbia un domicilio diverso dalla residenza, per dimora abituale deve intendersi il domicilio. Il tragitto dimora abituale - sede ordinaria di servizio, e viceversa, non costituisce missione e non determina alcun effetto ai fini del presente regolamento.
Per rimborso si intende la restituzione di denaro speso per interesse di altri; la somma rimborsata; r. delle spese del viaggio (o, per xxxxxxx, r. del viaggio).
Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti quattro tipologie di missione:
a) Missione interna
Il dipendente, in relazione alle funzioni ricoperte e al contesto organizzativo di riferimento, può svolgere la propria attività lavorativa in località diversa dalla propria sede di servizio ordinaria all’interno dell’ambito territoriale del Comune di Imola.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti tipologie:
- missioni per partecipazione a riunioni/incontri finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e organizzativi aziendali (es. presso l‟Az. USL di Imola, ecc.);
- missioni per attuazione dei programmi riabilitativi (come definite nella Procedura PP27 di gestione attività di rieducazione tramite il gesto sportivo) avendo a riferimento la pianificazione delle attività di servizio (ordine di servizio mensile) e utilizzando il codice identificativo dell‟attività ordinariamente svolta fuori dalla struttura da digitare presso il marcatempo;
- missioni per trasporto pazienti in ambulanza presso i Servizi dell‟Az. USL di Imola (come definito nella Procedura PP28 Gestione Trasporto Pazienti).
b) Missione esterna
Il dipendente può essere comandato a svolgere la propria attività lavorativa in località diversa dalla propria sede di servizio ordinaria, in una xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti tipologie:
- partecipazione a riunioni/incontri/gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e organizzativi aziendali (es. presso la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, l‟Az. USL di Bologna, ecc.);
- partecipazione a Progetti di Studio e Ricerca di interesse Aziendale (presso altre sedi nazionali e/o all‟estero):
- trasporto in ambulanza-aereo per trasferimento/dimissioni pazienti;
- accompagnamento del paziente (es. in ambulanza) presso altra struttura sanitaria;
- “Consulto Medico” presso altro Ospedale per eventuale accettazione a ricovero;
- uscite riabilitative extra programmazione (es.: catamarano – giornata sugli sci – “patente”, ecc.).
Art. 3 MISSIONI
Le missioni sia interne che esterne necessitano di autorizzazione scritta preventiva.
La competenza alla proposta di tale provvedimento è del responsabile/coordinatore dell‟unità operativa di appartenenza, che la eserciterà firmando in calce il modulo M314 “Modulo di missione”.
L‟autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell‟Area di afferenza del dipendente: Direttore Sanitario, Responsabile dell‟Area Assistenziale, Responsabile dell‟area Tecnico Amministrativa ed in sua assenza dal Presidente e Amministratore Delegato. Per i Responsabili di Area l‟autorizzazione è rilasciata dal Presidente e Amministratore Delegato.
L‟autorizzazione all‟invio in missione alle condizioni indicate nell‟apposito modulo comporta la conferma della regolarità della missione stessa, con riferimento a tutti i profili rappresentati nel presente regolamento, compreso il riferimento al principio fondamentale di economicità ed, in generale, di massimo contenimento della spesa.
Pertanto, rimane sempre in capo al responsabile dell’Area di appartenenza del dipendente la responsabilità in ordine a tutte le valutazioni su tempi, modalità e autorizzazioni particolari per lo svolgimento della missione (a titolo esemplificativo: la valutazione circa il mezzo di trasporto più economico, la durata della missione - che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze di servizio): il dipendente è tenuto a dimostrare il rispetto dei succitati principi.
Il personale autorizzato alla missione è coperto dall’azienda in caso di infortunio, attraverso l’Istituto INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, unicamente per le attività e nelle giornate ed orari riconosciuti quali orari di lavoro.
3. 1 Missioni interne
Ai fini del computo dell‟orario di lavoro nelle missioni interne, si considera tutto il tempo che va dall‟ora di partenza dalla sede di servizio all‟ora di rientro nella medesima.
Infatti, tenuto conto della particolare tipologia dell‟attività e del contesto organizzativo dell‟Azienda, l‟attività oggetto della missione risulta strettamente e indissolubilmente connessa alla tipologia delle prestazioni professionali da espletare per assolvimento degli obblighi istituzionali, in conformità ai piani di lavoro; conseguentemente, il servizio svolto come normale compito d‟istituto è calcolato nell‟orario di lavoro giornaliero.
Al fine del compenso per lavoro straordinario viene considerato solo il tempo effettivamente lavorato (il tempo del viaggio non concorre al calcolo delle ore di straordinario).
Qualora la missione, ivi compreso il tempo di viaggio, ecceda il debito orario convenzionalmente inteso, proseguendo nelle ore pomeridiane, verrà detratta mezz‟ora per pausa pranzo, salva l‟ipotesi in cui risulti, dalla certificazione dell‟Ente ospitante, una pausa pranzo più lunga o nessuna pausa pranzo.
Il servizio effettuato dal dipendente per missione interna deve, in via ordinaria, risultare “smarcato”, cioè ricompreso all’interno di eventuale timbratura di uscita dal servizio e di eventuale entrata.
Con riferimento all‟obbligo di rilevazione della presenza tramite badge in entrata ed in uscita, si precisa che:
- qualora la missione sia collocata all’interno del turno di lavoro, il dipendente deve timbrare in uscita all‟inizio della missione e in entrata al termine della stessa (al rientro in servizio);
- qualora la missione coincida con la durata complessiva del turno di lavoro il dipendente
non ha l‟obbligo della timbratura;
- qualora il dipendente sia autorizzato, previa esplicita motivazione dal proprio responsabile/coordinatore a partire dalla dimora abituale senza passare presso la sede di servizio o a rientrare direttamente alla propria dimora non ha l‟obbligo della marcatura.
Il dipendente comunicherà sempre gli orari di inizio e fine del servizio mediante compilazione del modulo M314 “Modulo di missione”, specificandone espressamente la motivazione, convalidata dal responsabile/coordinatore di riferimento.
3.2 Missioni esterne
In relazione al particolare calcolo dell‟orario di lavoro di cui al successivo paragrafo, il dipendente è tenuto a dichiarare nella specifica modulistica il tempo dedicato effettivamente all‟attività lavorativa ed il tempo impiegato per il viaggio.
Il dipendente comunicherà gli orari di inizio e fine della missione mediante compilazione del modulo M314 “Modulo di missione”, tenendo presente che l‟orario di inizio o di fine della missione deve coincidere con:
- l‟orario di partenza/rientro dalla/nella sede di servizio, come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze;
- l‟orario di partenza/rientro nel luogo iniziale/finale di utilizzo del mezzo pubblico (es. stazione ferroviaria);
- l‟orario di partenza/rientro dalla/nella propria abitazione nel caso di minore distanza tra il domicilio del dipendente ed il luogo della missione rispetto alla distanza tra la sede aziendale ed il luogo della missione.
Gli orari dichiarati in tale modulo devono essere convalidatati dal responsabile/coordinatore di riferimento che ne attesta la regolarità.
3. 3 Computo dell’orario di lavoro durante le missioni esterne
Nel computo dell‟orario di lavoro si considera il tempo effettivamente dedicato ad attività lavorativa nel luogo di destinazione ed il tempo di viaggio, escluso l‟intervallo per il pranzo, il pernottamento ed il riposo.
Al fine del compenso per lavoro straordinario viene considerato solo il tempo effettivamente lavorato (il tempo del viaggio non concorre al calcolo delle ore di straordinario).
Qualora la missione, ivi compreso il tempo di viaggio, ecceda le otto ore giornaliere, proseguendo nelle ore pomeridiane, verrà detratta mezz‟ora per pausa pranzo, salva l‟ipotesi in cui risulti, dalla certificazione dell‟Ente ospitante, una pausa pranzo più lunga o nessuna pausa pranzo e salva l‟ipotesi del servizio svolto dai dipendenti assegnati al Servizio di Terapia Occupazionale durante le uscite riabilitative per la quale non è possibile produrre alcuna certificazione.
Viene considerata eccezione il computo dell’orario di lavoro per le missioni effettuate per il trasporto di pazienti che prevedano un impegno superiore ad una giornata e per le missioni svolte dai dipendenti, assegnati al Servizio di Terapia Occupazionale, in uscita riabilitativa con i pazienti.
In questo caso l’orario di lavoro viene computato per una durata complessiva giornaliera fino a 12 ore, nell’arco delle 24 ore debitamente motivate da parte del dipendente.
Art. 4 MEZZI DI TRASPORTO UTLIZZABILI PER LA MISSIONE
Missioni interne: il raggiungimento della sede di servizio è a carico del dipendente e non compete alcun rimborso spese.
4.1 Mezzi di trasporto utilizzabili per le missioni esterne
Per recarsi nelle località di missione, il personale deve prioritariamente utilizzare i mezzi pubblici (autobus, treno); modulo M314A “Rich. riconoscimento spese pasti-viaggio (BUS- TRENO-AUTO) - Missione”.
Premesso il principio generale di gestione rigorosa e di contenimento della spesa, l‟utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato dopo aver preventivamente verificato l‟indisponibilità di mezzi e in assenza o grave carenza dei servizi pubblici idonei, e come declinato al punto 4.2 seguente.
L‟eventuale utilizzo di nave, aereo e taxi deve avere carattere di eccezionalità e deve essere specificatamente valutato ed autorizzato caso per caso dal responsabile (modulo M314B “Rich. riconoscimento spese pernottamento-pasti-viaggio (AEREO-NAVE-TAXI) - Missione”.
E‟ a carico del singolo dipendente la ricerca, la prenotazione e il relativo pagamento dei mezzi di trasporto: per il trattamento economico (rimborsi spese) fare riferimento a quanto declinato all‟art.7.
4. 2 Utilizzo del mezzo proprio Condizioni per l’autorizzazione
L‟utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato:
- in assenza o grave carenza dei servizi pubblici idonei (comprende anche i casi di orari assolutamente non compatibili con l‟orario di inizio/fine dell‟attività oggetto della missione);
- qualora l‟utilizzo dei mezzi pubblici comporterebbe un rilevante aumento del tempo complessivo dell‟attività tale da determinare un maggior costo per l‟Azienda, anche in relazione all‟incidenza sull‟orario di lavoro;
- qualora il dipendente sia inviato in missione regolarmente (tale casistica è definita da un numero di missioni mensili non inferiori a cinque);
- se risulta economicamente più conveniente;
- l‟attività fuori sede deve essere svolta contemporaneamente da più dipendenti dell‟Azienda, e l‟utilizzo di un unico mezzo di trasporto rappresenta comparativamente un risparmio per l‟Azienda rispetto al costo complessivo dei biglietti del mezzo pubblico;
- l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto elimina la spesa alberghiera e di soggiorno, precedente o successiva all’attività da svolgere fuori sede, in ragione degli orari di inizio e di fine.
L‟utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio, deve essere preventivamente autorizzato tramite il modulo M314A “Rich. riconoscimento spese pasti-viaggio (BUS-TRENO-AUTO) - Missione”; l‟autorizzazione:
1. deve indicare le esigenze di servizio che impongono detto uso, rientranti nelle casistiche sopra specificate;
2. deve essere effettuata per iscritto e per ogni singola missione, nello spazio appositamente riservato a tale scopo nel modulo; in casi di missione a motivazione ricorrente, fermo restando la richiesta preventiva scritta da parte del Responsabile Coordinatore all‟invio in missione e all‟uso del mezzo proprio, il responsabile di Area validerà a consuntivo tutte le missioni effettuate nel mese di riferimento dell‟autorizzazione.
Risulta, peraltro, possibile autorizzare il dipendente ad utilizzare il mezzo proprio, garantendo la sola copertura assicurativa, qualora non sussistano le motivazioni per autorizzare la liquidazione dell’ indennità chilometrica.
Ciò in analogia a quanto previsto dalla circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell‟Economia e delle Finanze.
Art. 5 COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO
L‟Azienda stipula un‟apposita polizza assicurativa per il rischio infortuni e polizza (incendio/furto/eventi socio politici/eventi atmosferici/kasko) a favore dei dipendenti a favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto limitatamente al tempo necessario per:
- l‟espletamento della missione;
- la prestazione di un servizio connessa all‟attività svolta ed alla funzione ricoperta all‟interno dell‟Azienda;
- adempimenti di servizio fuori dalla propria sede abituale di lavoro sia all‟interno che all‟esterno del territorio aziendale.
La polizza (incendio/furto/eventi socio politici/eventi atmosferici/kasko) copre i danni subiti dall‟auto del dipendente nel caso in cui il sinistro o qualsiasi altro evento sia dovuto a responsabilità dello stesso (n.b. non copre il percorso in itinere lavoro – casa - lavoro).
L‟assicurazione copre unicamente il personale autorizzato all‟espletamento della missione.
Art. 6 INDENNITA’ CHILOMETRICA E CALCOLO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE NELLA MISSIONE ESTERNA
Al dipendente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio nelle ipotesi di cui al presente regolamento compete una indennità chilometrica sulla base delle distanze calcolate secondo quanto sotto specificato.
L‟unità di misura di tale indennità corrisponde al valore di 1/5 del costo un litro di benzina (pubblicato a cadenza quindicinale sul sito xxx.xxx.xx → costi chilometrici e prezzi carburanti).
Le distanze chilometriche percorse, per lo svolgimento delle missioni, sono computate prendendo a riferimento la casa comunale della località sede di servizio e quella del luogo di missione.
Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell‟indennità chilometrica, dovrà farsi riferimento alla località di partenza e di destinazione, utilizzando il servizio disponibile su
„xxx.xxxxxxxxxxx.xx‟ → calcola il tuo itinerario →, effettuando il calcolo con la modalità “auto e “il più corto”.
Nel caso che il dipendente venga inviato in missione in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località, tra le due, più vicina a quella di missione.
Quando invece la località di missione si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze verranno considerate da quest‟ultima.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
Art. 7 RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI INTERNE ED ESTERNE
Missioni interne: non compete alcun rimborso spese.
Al personale inviato in missione esterna compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità di seguito indicate.
7. 1 Spese di viaggio
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese sostenute per l‟uso di mezzi pubblici urbani ed extraurbani, nonché per i viaggi in ferrovia, nel limite del costo del biglietto di seconda classe. Il maggior costo dei treni ad “alta velocità” (prima classe) sarà rimborsato qualora risulti economicamente più vantaggioso.
L‟eventuale utilizzo di nave (classe economica) o aereo (classe economica) in presenza di mezzi pubblici alternativi meno costosi deve avere carattere di eccezionalità e deve essere specificatamente valutato ed autorizzato caso per caso dal responsabile/coordinatore, con riferimento a comprovate motivazioni oggettive.
L‟utilizzo del taxi non è consentito per spostamenti nelle località di residenza o nell‟ambito territoriale del Comune di Imola: in tal caso non si provvederà ad alcun rimborso spese. L‟utilizzo del taxi al di fuori dell‟ambito territoriale del Comune di Imola può essere autorizzato nei casi di assenza
comprovata dei mezzi pubblici (quali, a titolo esemplificativo, sciopero dei mezzi pubblici, percorsi effettuati in orario notturno o in zone non servite da mezzi pubblici).
7. 2 Spese di vitto e pernottamento
Al dipendente compete:
- per le missioni di durata superiore alle 8 ore: il rimborso per un pasto (scontrino unico) nel limite attuale di € 22.26; al di sotto di tale soglia oraria nulla è rimborsabile;
- per le missioni di durata superiore alle 12 ore:
o il rimborso di due pasti (due scontrini cumulabili) nel limite attuale di € 44.52;
o il rimborso del pernottamento in strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle, fatto salvo il minor costo di alberghi a 4 stelle. In ogni caso, ove disponibili, nell‟ambito degli alberghi della medesima categoria il dipendente è tenuto a scegliere quelli a costi inferiori. L‟importo massimo del rimborso per pernottamento non può comunque eccedere la somma di € 180. Sono escluse dal rimborso tutte le spese extra (telefonate, locazione di apparecchiature o attrezzature, consumazioni bar o frigobar, ecc.). Il rimborso di eventuali pasti sarà vincolato al tipo di contratto alberghiero stipulato (pernottamento, B&B, ½ pensione, pensione completa) in base alle ore di durata della missione.
Per determinare la durata della missione ai fini del diritto al rimborso delle spese di vitto e di pernottamento, al tempo effettivo dedicato all‟attività di sevizio si somma il tempo di viaggio risultante dalla specifica autorizzazione, nonché il tempo dedicato al pasto (quest‟ultimo, laddove non desumibile dal programma ufficiale dell‟iniziativa collegata alla missione, sarà conteggiato limitatamente a mezz‟ora per ogni singolo pasto a cui il dipendente abbia diritto).
7. 3 Spese eccedenti i limiti fissati alle precedenti definizioni
Nei casi di spese sostenute dal dipendente in eccedenza ai limiti indicati alle precedenti definizioni del presente articolo, la spesa sarà rimborsata nei limiti suddetti, sempreché la documentazione prodotta sia conforme alle caratteristiche specificate per le singole tipologia di spesa.
7. 4 Altre spese
Sono ammesse al rimborso le spese per pedaggio autostradale, dietro presentazione della ricevuta in originale rilasciata ai caselli autostradali oppure fattura del Telepass, sempreché risulti autorizzata la liquidazione della relativa indennità chilometrica.
Non sono comunque rimborsabili le commissioni, le spese amministrative ed i diritti di agenzia per prenotazioni alberghiere e biglietteria.
Per casi di spesa non previsti dal presente regolamento, sarà cura del dipendente produrre, unitamente alla ordinaria modulistica autorizzatoria, una autodichiarazione da cui risulti la motivazione della richiesta di rimborso in via derogatoria circa la necessità della spesa in relazione alla missione autorizzata, affinché la stessa possa essere valutata sotto il profilo della rimborsabilità da parte del Responsabile di Area di riferimento.
Non è corrisposta alcuna indennità di missione, sia per le missioni nell’ambito del territorio
nazionale, sia per missioni all’estero.
Art. 8 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
Per essere ammessa a rimborso, la documentazione relativa alle spese deve essere presentata in originale all’Ufficio Amministrazione del Personale, che si occuperà delle necessarie verifiche e del conteggio dei rimborsi spettanti che verranno comunicati al Consulente Servizio elaborazioni Paghe per la relativa corresponsione con il cedolino stipendiale.
I biglietti relativi ai mezzi di trasporto, ai pedaggi autostradali, alle spese dei pasti e dei pernottamenti devono riportare la data di utilizzo e non possono essere cumulativi per più persone. Costituisce eccezione al riguardo il caso del pernottamento in camera doppia nella misura in cui risulti economicamente più conveniente rispetto al pernottamento in camera singola.
Lo scontrino fiscale può giustificare i costi sostenuti per i pasti anche se non siano specificati la natura e quantità della consumazione, purché dal documento sia individuabile l‟esercizio commerciale che lo rilascia, la data ed il luogo della consumazione, che dovranno coincidere con gli elementi delle missione.
La modulistica di rimborso delle missioni (M314 - M314A - M314B) dovrà essere compilata in tutte le parti richieste fornendo le informazioni in modo chiaro; non si darà corso alla liquidazione delle pratiche irregolari, o compilate in modo non corretto.
Il richiedente è direttamente e personalmente responsabile della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte e dell’autenticità della documentazione prodotta. La presentazione dei documenti per la liquidazione, infatti, non rappresenta solo un diritto del dipendente (al rimborso delle spese sostenute), ma anche un preciso dovere, cui adempiere con la massima precisione e tempestività. La cura nella custodia della documentazione relativa alla missione rientra nell‟ambito delle responsabilità e dei doveri di diligenza richiesti al lavoratore dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 9 ANTICIPAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100,00
Il dipendente inviato in missione ha diritto, ai sensi dei già citati artt. dei relativi CCNL, su richiesta del dipendente, ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la missione.
L’anticipo dovrà essere richiesto all’Ufficio Amministrazione del Personale unitamente alla modulistica autorizzatoria con un congruo anticipo al fine di poter ricevere la somma anticipata tramite il cedolino dello stipendio.
L‟anticipazione viene recuperata contestualmente alla liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute.
In caso di mancata effettuazione della missione o di mancata presentazione della richiesta documentata di rimborso spese, decorsi due mesi dall‟effettuazione della missione per servizio, l‟anticipazione verrà recuperata in unica soluzione.
Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI
10.1 La modulistica
La modulistica relativa alle missioni è disponibile nella intranet aziendale alla voce “Risorse Umane – moduli”, ove sono previsti in particolare:
- M314 “Modulo missione”;
- M314A “Rich. riconoscimento spese pasti-viaggio (BUS-TRENO-AUTO) - Missione”;
- M314B “Rich. riconoscimento spese pernottamento-pasti-viaggio (AEREO-NAVE-TAXI) - Missione”.
Tutta la modulistica deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere controfirmata dal Responsabile/Coordinatore di riferimento che ne attesta la regolarità.
10.2 Tempistica
La modulistica relativa alle missioni e ai rimborsi, debitamente compilata e corredata dei giustificativi delle spese prodotti in originale, deve pervenire al Servizio Risorse Umane e Amministrazione del Personale entro il giorno 5 del mese successivo allo svolgimento della missione.
In caso di documentazione pervenuta oltre tale termine, e comunque oltre un mese successivo a quello di effettuazione della missione, non si procederà a riconoscimento alcuno, né dell’orario di servizio, né al conseguente rimborso delle spese.
I rimborsi spettanti per missioni sono, di norma, attribuiti unitamente alle competenze stipendiali del mese successivo all‟effettuazione degli spostamenti.
10.3 Casi derogatori rispetto alla disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio
Rientrano fra tali casistiche i dipendenti che si trovino in particolari condizioni soggettive di disabilità temporanea o permanente che rendano impossibile l‟applicazione della disciplina fissata dal presente regolamento per l‟utilizzo del mezzo proprio.
10.4 Personale estraneo all’Azienda: estensione dei criteri utilizzati per i propri dipendenti in caso di missioni o incarichi compiuti per conto di Montecatone R.I. spa
Ai criteri contenuti negli articoli del presente Regolamento si atterranno i competenti uffici anche in caso di liquidazione di missioni compiute, per conto dell‟Azienda, da estranei all‟Amministrazione (es. componenti del collegio sindacale, componenti del Comitato Scientifico, commissari nominati in commissioni di bandi di selezione, in collegi tecnici di valutazione, in commissioni di esame, docenti esterni, personale comandato), ai sensi dell‟art.14 c.4 della legge 836/73.
In tali casi, il calcolo delle distanze chilometriche viene effettuato prendendo a riferimento la località di partenza dichiarata dal richiedente il rimborso e quella del luogo di missione, secondo la distanze calcolate utilizzando il servizio disponibile su „xxx.xxxxxxxxxxx.xx‟ → calcola il tuo itinerario →, effettuando il calcolo con la modalità “auto e “il più corto”.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, ivi compreso le missioni all‟estero, si rinvia alla normativa richiamata dall‟art.1 e all‟art. 6 comma 12 del D. Lgs. 78/2010 e circolare n.40 del 23/12/2012 del MEF.
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
Il presente Regolamento entrerà in vigore il 12/05/2014 e successivamente verrà ratificato da parte del Consiglio di Amministrazione di Montecatone R.I. spa.
Del Regolamento e delle successive modifiche allo stesso verrà data tempestiva pubblicazione sul Sito Aziendale e comunicazione ai Soci.