SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO
SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO
(allegato a comunicazione di esbosco forzoso per schianti del 29-30 ottobre 2018)
per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R.. 13-9-1978, n. 52)
Proprietà o Piano di assestamento: In Comune di:
Particelle: Località:
Denominazione lotto
COMUNE DI CIBIANA DI CADORE CIBIANA DI CADORE (BL) A034/0, B035/0,
COPADA BASSA – COPADA ALTA SCHIANTI URAGANO VAIA 2018 – LOTTO 2
Conifere
Xxxxx presunta aleatoria Valore di stima
Latifoglie
Massa presunta aleatoria (equivalente a Valore di stima
mc. 1050
€ 40,00
mc. 0
€ 0,00
Totale
Xxxxx presunta aleatoria Valore di stima
mc. 1050
€ 42.000,00
Cibiana di Cadore, 30 maggio 2019
IL TECNICO COMPILATORE: dott. for. Xxxxx Xxxxxx
VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO CON REGISTRAZIONE N. ... ........DEL... ......
CAPITOLATO TECNICO
Per la vendita di piante SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META', IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E
PALESEMENTE COMPROMESSE al prezzo di macchiatico base di €. 40,00 al mc., di presunti mc. 1050 di conifere e al prezzo di macchiatico base di €. 0,00 al mc, di presunti mc. 0 di latifoglie, radicate nelle particelle forestali n. A034/0, B035/0 del Piano di Riassetto Forestale di proprietà del Comune di Cibiana di Cadore.
A) OGGETTO DELLA VENDITA
Art. 1 Il bosco si caratterizza per:
- SUPERFICIE DI INTERVENTO: 8,81 ha;
ENTITÀ DEL DANNO:
🞎 20 - 50 % ⌧ 50 - 80 % ⌧ 80 - 100 %
DISTRIBUZIONE SCHIANTI (prevalenza):
🞎 a gruppi sparsi 🞎 piante isolate ⌧ Unica area accorpata
TIPOLOGIA SCHIANTI (prevalenza):
⌧ Piante sradicate
⌧ Piante pericolanti
🞎 Piante spezzate a metà
🞎 Piante palesemente compromesse
MODALITÀ DI VENDITA:
⌧ Sul letto di caduta 🞎 In allestito su strada
TIPOLOGIA ESBOSCO (prevalenza)
🞎 Tradizionale (cingolato, verricello) 🞎 Teleferica
⌧ Harvester / Forwarder 🞎 Elicottero
🞎 Escavatore / trattore con gru idraulica e pinza carica tronchi
VIABILITÀ:
🞎 Principale ⌧ Secondaria (strade silvo-pastorali)
Art. 2 Le specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:
Specie legnosa | Valore di stima aleatorio mc | Valore di stima aleatorio x.xx | Prezzo di Macchiatico € / mc | Prezzo di Macchiatico € / q.le | Valore presunto € |
Abete rosso, larice, abete bianco e xxxx xxxxxxxxx | 1.050 | 40,00 | 42.000,00 | ||
Faggio, acero, frassino | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTALE | 1.050 | 40,00 | 0,00 | 42.000,00 |
Art. 3 La vendita delle piante SCHIANTATE A TERRA, IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO, SPEZZATE A
META', E PALESEMENTE COMPROMESSE, avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.
Art. 4 La vendita del legname delle piante di cui all'art. 2 viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. Le stime sulla massa presunta non sono vincolanti e potranno subire variazioni in eccesso o in difetto alla fine dei lavori, considerata la particolare situazione dei luoghi in maggior parte inaccessibili. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.
B) CONSEGNA DEL LOTTO
Art. 5 La consegna della superficie da tagliare ed esboscare verrà determinata dall'Ente venditore e sarà vincolante per l'aggiudicatario. Il termina per l'esecuzione dei lavori è fissato entro IL MESE DI OTTOBRE 2019. La consegna, effettuata dalla guardia boschiva quale rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:
a) normalmente in sito: nel qual caso il soggetto incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.
L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato.
La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale. Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte della guardia boschiva.
Art. 6 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi. Il verbale di consegna, redatto dalla guardia boschiva, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi al bosco e alla viabilità connessa alle utilizzazioni.
Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al UOF Est Belluno competente per territorio e all'Ente della data di inizio lavori. Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.
Art. 9 L'utilizzazione dovrà riguardare tutti gli alberi, schiantati o palesemente compromessi presenti all'interno delle particelle di cui al presente capitolato. I tronchi dovranno essere allestiti ed esboscati fino al diametro minimo di cm 17,5, ivi compreso il materiale di scarto non destinabile a segagione.
C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE
Art. 10 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Nel corso dell'utilizzazione del legname aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco e alle infrastrutture viarie seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
Art. 11 È proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza la guardia boschiva è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della Ditta interessata, le piante che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'UOF Est Belluno ed all'Ente venditore.
Art. 12 È vietato introdurre nella zona di imposto, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del UOF Est Belluno competente Art. 13. L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e la viabilità interessata (incluse le vie di esbosco) sgombri, in modo da potervi
sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale
Art. 14 Il concentramento ed il trasporto del legname dovranno avvenire attraverso gli avvallamenti, le piste e la viabilità già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture viarie compresa la sospensione delle operazioni di esbosco e di trasporto nelle giornate di pioggia intensa e/o con suolo fortemente bagnato e in una situazione di scarsa capacità portante.
Art. 15 In fase di esecuzione dei lavori dovrà essere rispettato il cronoprogramma indicato; il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.
Art. 16 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro IL MESE DI OTTOBRE 2019. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell'Ente venditore al UOF Est Belluno competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal lotto boschivo comunale. Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.
D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO
Art. 17 La misurazione del materiale utilizzato, potrà effettuarsi presso gli impianti della segheria acquirente. Art. 18 La misurazione potrà essere effettuata secondo la seguente modalità:
⌧ Misurazione 🞎 A corpo (stima planimetrica)
🞎 sul letto di caduta con cavalletto
🞎 in catasta su piazzali con coefficiente di conversione "Volume lordo/Volume sterico" (stimato per ciascuna catasta con la tecnica del campionamento per mezzo di transetti);
⌧ pesata dell'autocarro e conversione in Volume legnoso lordo mediante campionamento per carico (carichi regolarmente bollettati alla partenza);
🞎 a carico, con coefficiente di conversione (carichi regolarmente bollettati alla partenza) (stimato per ciascun carico con la tecnica del campionamento per mezzo di transetti);
⌧ misurazione elettronica presso la ditta con controllo dei carichi regolarmente bollettati alla partenza.
Il prezzo è da intendersi unico per tutte le specie resinose (abete rosso, larice, pini). I prezzi si intendono riferiti al volume tombante (assortimento unico) classi A, AB, B, C privo della corteccia come risultante dalla misurazione elettronica certificata presso la segheria.
E' pertanto permessa la vendita con misurazione in catasta, franco ditta con misurazione elettronica.
Può essere inoltre previsto il monitoraggio dei mezzi trasporto di legname in transito anche tramite metodi di controllo remoto basati su fotografia o sistemi fotogrammetrici con il riconoscimento delle targhe dei mezzi.
Art. 19 ===========================
Art. 20 Saranno oggetto della misurazione tutti i tronchi con diametro medio superiore o uguale a 18 cm. Art. 21 ==========================
Art. 22 Tutta la biomassa ricavata dalle operazioni di utilizzazione, di pulizia e sfido di prima lavorazione boschiva vengono ceduti a corpo e a titolo gratuito a compensazione dei costi di allontanamento dal bosco. Le cataste dovranno essere realizzate nei luoghi concordati e autorizzati dalla guardia boschiva. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
Art. 23 L’aggiudicatario diverrà proprietario del legname solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento secondo le modalità pattuite.
E) MODALITA' DI PAGAMENTO
Art. 24 L'atto di compravendita da stipularsi tra L'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
Art. 25 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10% e secondo le disposizioni vigenti. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obbiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.
Art. 26 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, al soprassuolo e alla viabilità, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscriversi dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni . L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 25 e 29 del presente Capitolato
Art. 27 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al UOF Est Belluno competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del UOF Est Belluno competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
Art. 28 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del UOF Est Belluno competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
Art. 29 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente Capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori ai 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco e viabilità, su giudizio del Dirigente del UOF Est Belluno competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UOF Est Belluno.
Art. 30 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
Art. 31 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.
Art. 32 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
Art. 33 Tutte le pese connesse alla progettazione e autorizzazione delle utilizzazioni sono a carico del venditore.
Art. 34 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del UOF Est Belluno competente per territorio o suo delegato.
F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE
Art. 35 Penalità.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Xxxxxxx e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di €. 10,00= per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco e trasporto (vedi artt. 9; 36 e 37), da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed al prezzo unitari delle opere compiute.
G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI
Art. 36 Gestione della ramaglia:
- È fatto divieto di asportare completamente la ramaglia al fine di non ridurre la fertilità del terreno. Ove possibile dovrà essere concentrata, secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
- Nel caso di impiego di harvester / forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.
- La ramaglia dovrà comunque essere obbligatoriamente esboscata e successivamente asportata nelle zone prossime alla viabilità forestale (entro un raggio di 30 m) alle aree turistiche, agli abitati e ai sentieri.
Art. 37 Gestione delle ceppaie sradicate:
- Ove possibile, le ceppaie dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi;
- In situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade e manufatti, considerato che le ceppaie prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, si dovranno sezionare tronchi abbattuti non a filo delle ceppaie, ma lasciando una porzione di fusto intatto di circa 4 m.
- A monte di strade e manufatti, considerato che le ceppaie sradicate prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, vanno considerati i seguenti interventi: per le ceppaie di piante orientate prevalentemente verso valle i tronchi non dovranno essere sezionati a filo della ceppaia, ma lasciando una adeguata porzione di fusto intatto (almeno 4 m); per le ceppaie di piante orientate perpendicolarmente alla linea di massima pendenza o verso monte si deve prevedere il loro riposizionamento in sede o l’eventuale riduzione di dimensioni. Inoltre, le ceppaie ancora in sede dovranno essere tagliate alte (almeno 1,5 m)
Art. 38 Altre Prescrizioni:
- Nell’area definita a rischio valanghe non si prevede il recupero degli alberi schiantati come da linee guida prot. 40/192 del 30/01/2019 circolare del Commissario Delegato e successivi aggiornamenti.
- In situazioni di elevata pendenza e ove possibile è possibile rilasciare piante o tronchi posizionati trasversalmente al pendio a formare delle rustiche barrire alla discesa di sassi e residui vegetali, distribuite spazialmente sull’intera area di schianti e comunque opportunamente assicurati contro il rotolamento e lo scivolamento (a monte di ceppaie ).
- In assenza di ceppaie per ancorare queste rustiche barriere trasversali, è possibile rilasciare tronchi o porzioni di pianta non sramati in posizione diagonale al pendio e distribuiti spazialmente sull’intera area di schianti, una volta accertata la loro stabilità al rotolamento.
- La Ditta esecutrice a conclusione dei lavori dovrà ripristinare l'originario stato del sedime delle strade comunali, comprese quelle all'interno del PRF dei beni silvo-pastorali, eventualmente danneggiate dalla medesima Ditta.
- Il venditore si ritiene escluso da qualsiasi responsabilità nel caso che il legno venduto contenga elementi metallici quali schegge, chiodi, ecc.. Sarà cura dell'acquirente accertarsi preventivamente di tali difetti che non saranno comunque soggetti a sconti od abbuoni sul prezzo.
- Evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari.
- Evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva di tracciati.
- È vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.
Cibiana di Cadore, 30 maggio 2019
IL TECNICO COMPILATORE: dott. for. Xxxxx Xxxxx
Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO
VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO