REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2024
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2024
Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2024, n. 1-292
L.R. 37/78 e s.m.i. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra l'Università Nazionale di Singapore, l'Università di Torino e Regione Piemonte, finalizzato alla cooperazione ed alla collaborazione per la valorizzazione delle collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali.
Seduta N° 21 Adunanza 23 OTTOBRE 2024
Il giorno 23 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Xxxxxxx Xxxxx Presidente e degli Assessori Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx con l'assistenza di Xxxxxxx Xxxxxxx nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Xxxxx XXXXXXXX - Xxxxxxxx XXXXXXX - Xxxxxx XXXXXXXX - Xxxx Xxxx XXXXXXX
DGR 1-292/2024/XII OGGETTO:
L.R. 37/78 e s.m.i. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra l’Università Nazionale di Singapore, l’Università di Torino e Regione Piemonte, finalizzato alla cooperazione ed alla collaborazione per la valorizzazione delle collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali.
A relazione di: Xxxxxxxxx Premesso che:
la legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978 e s.m.i. ha istituto il Museo Regionale di Scienze Naturali, le cui finalità primarie, sancite dall’articolo 2, sono:
1) promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica e migliorare la preparazione di quelli esistenti, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza;
2) mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino; favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione;
3) provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte;
il Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali, approvato con D.C.R. n. 609 del 17 aprile 1980 e pubblicato sul B.U.R n. 28 del 9 luglio 1980, in armonia con la Legge istitutiva del Museo, prevede altresì, all’art. 1, lettera c, le seguenti finalità:
- provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte mediante scambi, donazioni,
acquisti, spedizioni di ricerca e campagne di scavo; garantire la loro conservazione, custodia e valorizzazione; assicurare l'accessibilità e la fruibilità delle collezioni alle varie categorie di utenti;
l’art. 9, lettera l, della predetta legge dispone che “il Direttore predispone le proposte da sottoporre alla Giunta Regionale relativamente alle convenzioni ed ai contratti con altri enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche ed altri lavori interessanti il Museo, accompagnati dal parere del Comitato Scientifico quando esse abbiano rilevanza scientifica e culturale”.
Dato atto che:
a seguito della riorganizzazione degli uffici regionali, approvata con DGR n. 12-282 del 8/9/2014 assunta in applicazione della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, il Museo Regionale di Scienze Naturali è diventato un settore dell’allora direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, oggi Direzione Cultura e Commercio e pertanto il Direttore del Museo è da individuarsi nella figura del Responsabile del Settore “Museo Regionale di Scienze Naturali”;
l’art. 4 della medesima legge recita che:
“1. il Comitato Scientifico è composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.
2. I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, del Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, del Rettore dell'Università di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.
3. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni... omissis”;
l’ultimo Comitato Scientifico, scaduto in data 1 agosto 2021, non è stato ancora rinominato alla luce della inattività del Museo dovuta alla sua chiusura al pubblico; allo stato attuale, sono state avviate le attività prodromiche alla sua ricostituzione.
Considerato che:
il Xxx Kong Chin Natural History Museum (LKCNHM) è stato fondato come unità accademica indipendente sotto la Facoltà di Scienze il 1° aprile 2014 della National University of Singapore (NUS); si occupa di ricerca, istruzione, divulgazione e conservazione della biodiversità del sud-est asiatico e ospita la collezione nazionale di biodiversità acquisita dal museo che lo ha preceduto, il Raffles Museum of Biodiversity.
il Xxx Kong Chian Natural History Museum nell’ambito delle predette finalità ha stipulato accordi di collaborazione con vari soggetti al fine di migliorare e accrescere la sua collezione;
l'Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ospitano una collezione di storia naturale dell'Italia che include collezioni di esemplari provenienti da Singapore.
Preso atto che:
il NUS-LKCNHM ha avviato un progetto precedentemente denominato “Virtual Repatriation of Singapore's Natural Heritage” (“Rimpatrio Virtuale del Patrimonio Naturale di Singapore”), attualmente denominato “Signify” per digitalizzare e condividere immagini e informazioni dettagliate dei circa 400 esemplari di animali originari di Singapore e aree limitrofe conservati presso l'Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali;
tramite l’Ambasciata italiana a Singapore, nel mese di maggio 2024, sono stati avviati contatti tra il NUS, l’Università di Torino ed il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione Piemonte, finalizzati ad individuare possibili collaborazioni in merito al progetto sopracitato.
Dato atto che:
l'Università Nazionale di Singapore, l'Università di Torino e la Regione Piemonte, per tramite del settore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino hanno espresso l’intenzione di stabilire una base di cooperazione per il completamento del suddetto progetto, tramite la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa;
tale protocollo fornirà alle parti un quadro di riferimento per promuovere la cooperazione attraverso la possibilità di accedere alle collezioni delle rispettive istituzioni, la digitalizzazione degli esemplari identificati nel progetto e lo scambio di informazioni tecniche;
è stata quindi predisposta dal Dirigente del Museo Regionale di Scienze Naturali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopracitato, la proposta di Protocollo d’Intesa, di cui all’allegato alla presente deliberazione.
Precisato che:
il Protocollo d’Intesa prevede la collaborazione e la cooperazione nei seguenti settori:
- acquisire e condividere le informazioni digitali di tutti i materiali originari di Singapore che si trovano attualmente presso l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali, unitamente ad altri materiali che possono essere concordati;
- scambiare e condividere le informazioni risultanti dalla digitalizzazione che contribuiscono ad aspetti più generali della biodiversità, delle collezioni di storia naturale e dei campi correlati;
- la pubblicazione dei materiali e della documentazione generati dalle attività svolte congiuntamente dalle Parti nel contesto del Protocollo d’Intesa;
per quanto concerne il ruolo dei soggetti coinvolti, l’art. 4 del Protocollo d’Intesa prevede che : il Museo di Storia Naturale Xxx Kong Chian:
- assicurerà che il personale della NUS-LKCNHM assegnato al Progetto abbia le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per portare a termine il Progetto;
- riceverà, elaborerà, approverà e registrerà tutte le spese relative al Progetto presentate da UniTo e MRSN in modo sistematico secondo la procedura finanziaria della NUS;
- finanzierà i servizi resi da UniTO o MRSN, a condizione che le spese siano state sostenute con la previa approvazione di NUS-LKCNHM;
l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali:
- forniranno un adeguato supporto istituzionale al personale di NUS-LKCNHM di stanza presso l’Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze e aderiranno al protocollo di digitalizzazione in conformità con il Progetto;
- concederanno al personale di NUS-LKCNHM l'accesso alle proprie collezioni in collaborazione con il personale di Unito e MRSN, compresi, senza limitazione, gli esemplari tipo e storici e i materiali originari di Singapore;
- agevoleranno la messa a disposizione del Progetto di servizi specialistici (come la tomografia
microcomputerizzata, la microscopia elettronica, ecc.) su richiesta del personale del NUS- LKCNHM; per tali servizi potranno essere addebitate al NUS-LKCNHM tariffe congrue;
- forniranno una quantità adeguata di servizi in natura sotto forma di tempo del personale per la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione del Progetto.
Precisato, altresì:
relativamente alle disposizioni finanziarie l’art. 5 dispone che “il Protocollo d’Intesa non comporta alcun obbligo finanziario da parte di una Parte nei confronti di un'altra Parte. Se non espressamente concordato, ciascuna Parte è responsabile dei propri costi e delle proprie spese in relazione al presente Protocollo d'Intesa. Tutte le attività intraprese ai sensi del presente Protocollo d'Intesa sono subordinate alla disponibilità di fondi”;
per quanto riguarda la durata, il Protocollo entrerà in vigore dalla data della firma e rimarrà in vigore per 2 anni e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo da concordare per iscritto dalle parti (Art. 9 del Protocollo d’intesa );
l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del Protocollo d’Intesa è demandata al Direttore del Museo di Scienze Naturali mediante successivi accordi operativi nel rispetto del Protocollo d’Intesa di cui alla presente deliberazione.
Dato atto che:
- sulla base dell’istruttoria del Settore regionale competente, tale proposta è rispondente alle necessità sopra descritte e sono coerenti con la normativa vigente in materia, in particolare con quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978 e s.m.i. che ha istituto il Museo Regionale di Scienze Naturali;
- a causa della mancata ricostituzione del Comitato scientifico non è stato acquisito il parere di cui all’articolo 9 lettera l della l.R. 37/78, tuttavia è stata condiviso il progetto con l’Università di Torino.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra l'Università Nazionale di Singapore, l'Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino,che sarà adottato in lingua inglese, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1) .
Visti:
- la legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, recante "Istituzione del Museo Regionale di Scienze Naturali";
- il Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali, approvato con D.C.R. n. 609 del 17 aprile 1980;
Attestato che, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 (“ Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”) ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto, come previsto dal protocollo d’intesa, lo svolgimento del progetto verrà effettuato per il tramite di personale universitario e regionale, utilizzando strumenti già presenti a patrimonio;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25.1.2024.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime
delibera
- di approvare, in coerenza con le finalità dell’articolo 2 della l.r. 37/78 e in attuazione dell’articolo 9 lettera l della medesima legge, lo schema di Protocollo d’Intesa, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere tra l'Università Nazionale di Singapore, l'Università di Torino e Regione Piemonte, finalizzato alla cooperazione ed alla collaborazione per la valorizzazione delle collezioni del Museo Regionale di Scienze Naturali, per il tramite dello sviluppo del progetto descritto in premessa;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto Protocollo d' Intesa, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa al Direttore del Museo di Scienze Naturali mediante successivi accordi operativi nel rispetto del Protocollo d’Intesa di cui alla presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1. DGR-292-2024-All_1-TRADUZIONEMOU_NUS_UT_and_MRSN_ok.pdf DGR-292-2024-All_2-
ENGMOU_UniTo_and_MRSN_NUS_21102024_final_version.pdf
2.
Allegato
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SINGAPORE
E
Università di Torino
E REGIONE PIEMONTE
IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA (“MoU” – Memorandum of
Understanding – nel testo inglese) è datato 25 ottobre 2024.
TRA
L'UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SINGAPORE (numero di registrazione della società 200604346E), società a responsabilità limitata con sede legale in Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx 00, Xxxxxxxxx 000000, che opera attraverso il Museo di Storia Naturale Xxx Kong Chian della Facoltà di Scienze (di seguito “NUS-LKCNHM”);
E
UNIVERSITÀ DI TORINO, istituzione pubblica di diritto italiano istituita nel 1989 con sede principale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxxx, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (di seguito “UniTO”);
E
REGIONE PIEMONTE, istituzione pubblica con sede principale in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxxx, che agisce attraverso il suo MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO, istituito nel 1978 da UniTO con sede principale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxxx (di seguito “MRSN”);
NUS-LKCNHM, UniTo e MRSN sono di seguito indicati singolarmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.
PREMESSO CHE
A. Il Museo di Storia Naturale Xxx Kong Chin è stato istituito come unità accademica indipendente nell'ambito della Facoltà di Scienze il 1° aprile 2014. Il museo ospita la collezione nazionale di biodiversità acquisita dal museo che lo ha preceduto, il Rafles Museum of Biodiversity. Il Xxx Kong Chian Natural History Museum si occupa di ricerca, istruzione, divulgazione e conservazione della biodiversità del Sud-Est asiatico. Il NUS-LKCNHM ha stipulato accordi di collaborazione con varie entità per migliorare e accrescere la propria collezione.
B. L'Università di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino custodiscono una collezione di storia naturale d'Italia che comprende anche raccolte di esemplari provenienti da Singapore.
C. Il NUS-LKCNHM ha avviato un progetto precedentemente denominato “Virtual Repatriation of Singapore's Natural Heritage” (“Rimpatrio Virtuale del Patrimonio Naturale di Singapore”), attualmente denominato “Signify” (di seguito “il Progetto”) per digitalizzare e condividere immagini e informazioni dettagliate dei circa 400 esemplari di animali originari di Singapore e aree limitrofe conservati presso l'UniTO e il MRSN.
D. Le Parti convengono di stipulare il presente Protocollo d’Intesa per manifestare le rispettive intenzioni e stabilire una base di cooperazione e collaborazione per il completamento del Progetto secondo i termini e le condizioni qui contenuti.
E. Le Parti riconoscono che singole componenti del Progetto possono essere sottoposte a ulteriori termini e condizioni, qualora sia, di volta in volta, ritenuto necessario.
LE PARTI CONCORDANO DI COOPERARE E COLLABORARE come segue:
ARTICOLO I OBIETTIVO
1. Le Parti, nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Protocollo d'Intesa, si impegnano a rafforzare, promuovere e sviluppare la cooperazione accademica e didattica tra le Parti ai fini del Progetto.
2. Questo protocollo d'Intesa fornirà alle parti un quadro di riferimento per promuovere la cooperazione attraverso la possibilità di accedere alle collezioni delle rispettive istituzioni, la digitalizzazione degli esemplari identificati nel progetto e lo scambio di informazioni tecniche.
ARTICOLO II
AREE DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE
1. Ciascuna Parte, nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Protocollo d'Intesa, si impegna ad adottare le misure necessarie per cooperare e collaborare nei seguenti settori:
(a) acquisire e condividere le informazioni digitali di tutti i materiali originari di Singapore che si trovano attualmente presso UniTO e MRSN, unitamente ad altri materiali che possono essere concordati;
(b) scambiare e condividere le informazioni risultanti dalla digitalizzazione che contribuiscono ad aspetti più generali della biodiversità, delle collezioni di storia naturale e dei campi correlati;
(c) la pubblicazione dei materiali e della documentazione generati dalle attività svolte congiuntamente dalle Parti nel contesto del presente Protocollo d'Intesa.
MODALITÀ DI COOPERAZIONE
1. Al fine di garantire l'attuazione del presente Memorandum d'intesa, le Parti convengono di collaborare e di offrire all'altra tutta l'assistenza necessaria nei seguenti aspetti, nel rispetto dei rispettivi termini e regolamenti:
(a) garantire l'accesso alle collezioni di storia naturale, compresi (ma non solo) gli esemplari tipo e storici, i registri degli esemplari, i disegni, le lettere e la corrispondenza non pubblicate; per scopi di documentazione, digitalizzazione e archiviazione pertinenti all'ambito del Progetto;
(b) condividere le strutture che ospitano le collezioni e le risorse disponibili (uso della biblioteca, del materiale di consultazione, delle attrezzature, ecc.) per scopi pertinenti al Progetto;
(c) digitalizzare gli esemplari secondo gli standard prestabiliti; la quantità di dati e immagini creati deve essere determinata in relazione a ogni specifico progetto di digitalizzazione;
(d) condividere i dati, compreso il materiale digitalizzato dalle Parti (immagini, metadati, ecc.), e;
(e) le pubblicazioni che ne derivano dovranno riportare i contributi di ciascuna Parte, secondo le abituali prassi scientifiche;
2. I dati generati nel corso del/i progetto/i dovranno essere rilasciati quanto prima come dati aperti e FAIR sul portale della Parte xxxxx://xxxxxxxxxx.xx con licenza CC0 predefinita della Parte per i dati e CC0 per le immagini. Questo è il metodo predefinito di condivisione dei dati con NUS-LKCNHM, benché possano essere utilizzati anche altri metodi. Il rilascio dei dati è soggetto alle eccezioni previste dalla politica di apertura dei dati della Parte, a eventuali esenzioni legali o a eventuali embarghi temporanei per la ricerca attiva.
RUOLI DELLE PARTI
1. Le Parti, in termini generali e indicativi, convengono che: IL MUSEO DI STORIA NATURALE XXX KONG CHIAN
(a) garantirà ragionevolmente che il personale di NUS-LKCNHM
assegnato al Progetto abbia le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per portare a termine il Progetto;
(b) finanzierà i servizi resi da UniTO or MRSN, a condizione che le spese siano state sostenute con la previa approvazione di NUS- LKCNHM;
(c) riceverà, elaborerà, approverà e registrerà tutte le spese relative al Progetto presentate da UniTO e MRSN in modo sistematico secondo la procedura finanziaria della NUS;
UniTO e MRSN
(a) forniranno un adeguato supporto istituzionale al personale di NUS-LKCNHM di stanza presso UniTO e MRSN e aderiranno al protocollo di digitalizzazione in conformità con il Progetto;
(b) concederà al personale del NUS-LKCNHM l'accesso alle sue collezioni in collaborazione con il personale dell'UniTO e del MRSN, compresi, ma non solo, gli esemplari tipo e storici e i materiali raccolti a Singapore;
(c) agevoleranno la messa a disposizione di servizi specialistici (come la tomografia microcomputerizzata, la microscopia elettronica, ecc.)
su richiesta del personale del NUS-LKCNHM; per tali servizi potranno essere addebitate al NUS-LKCNHM tariffe congrue;
(d) forniranno una quantità adeguata di servizi in natura sotto forma di tempo del personale per la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione del Progetto.
ARTICOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Per l'implementazione delle attività di collaborazione previste dal presente Protocollo d’Intesa, i rappresentanti delle Parti possono riunirsi periodicamente per negoziare e concludere specifici accordi di progetto e programmi di cooperazione, compresi i termini per il loro finanziamento, tra di loro e con altre parti, a condizione che nessuna delle Parti abbia il potere di vincolare l'altra Parte senza il consenso scritto di quest'ultima. Ferma restando qualsiasi altra parte del presente Protocollo d’Intesa, esso non prevederà l’impegno di alcuna obbligazione finanziaria di una Parte nei confronti di un'altra Parte. Se non espressamente concordato, ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi e delle proprie spese in relazione al presente Protocollo d’Intesa. Tutte le attività intraprese ai sensi del presente Protocollo d'Intesa sono soggette a finanziamenti disponibili. Le Parti convengono che, in assenza di un accordo specifico in senso contrario, tutte le spese, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le retribuzioni, le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie relative a ciascuna attività di collaborazione sono a carico della Parte che le sostiene.
ARTICOLO VI RISERVATEZZA
1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare la riservatezza delle “Informazioni riservate” ricevute o fornite all'altra Parte durante il periodo di attuazione del Protocollo d'Intesa.
2. Ai fini del paragrafo 1 di cui sopra, le “Informazioni riservate” consistono in informazioni e dati divulgati da una parte (la Parte divulgante) all'altra parte (la Parte ricevente) in relazione al presente Protocollo d'Intesa o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, riguardanti informazioni tecniche, commerciali, di marketing, politiche, know-how, pianificazione, gestione di progetti e altre informazioni, dati/soluzioni in qualsiasi forma non abitualmente divulgate dalla Parte divulgante al pubblico. Se le informazioni riservate vengono divulgate in forma scritta, la Parte divulgante le identificherà chiaramente come tali per iscritto. Se le Informazioni riservate sono divulgate in forma diversa da quella scritta, le informazioni ritenute riservate devono essere confermate per iscritto entro trenta giorni da tale divulgazione. Ai fini del presente Protocollo d'Intesa, le Informazioni riservate non comprendono informazioni che:
(a) sono già di dominio pubblico o informazioni che diventano di dominio pubblico senza alcun atto della Parte ricevente; (b) sono in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione delle informazioni; (c) sono sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente; (d) sono obbligate a essere divulgate per legge; (e) sono legittimamente ricevute dalla Parte ricevente da terzi su base non confidenziale.
3. Le Parti convengono che le disposizioni del presente articolo continueranno a essere vincolanti tra le Parti in materia di informazioni riservate per un ulteriore periodo di tre (3) anni dalla data di risoluzione anticipata o di scadenza del presente Protocollo d'Intesa.
ARTICOLO VII
PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente Protocollo d'Intesa è stabilita e applicata in conformità alle rispettive leggi nazionali, alle norme e ai regolamenti delle Parti e ad altri accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. Ogni proprietà intellettuale detenuta da una Parte prima della stipula del presente Protocollo d'Intesa o divulgata o introdotta in relazione al presente Protocollo d'Intesa e tutti i materiali in cui tale proprietà intellettuale è contenuta,
divulgata o inserita rimangono di proprietà della Parte che li ha introdotti o divulgati.
2. È vietato l'uso di nomi, logo e/o emblemi ufficiali di una Parte da parte dell'altra su pubblicazioni, documenti e/o articoli scientifici senza la previa approvazione scritta dell'altra Parte.
3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati nei materiali digitalizzati o immagini realizzate da ciascuna delle Parti presso i locali di UniTO e MRSN spettano automaticamente all'UniTO e all'MRSN per consentire a UniTO e MRSN di rendere tali informazioni disponibili al pubblico in conformità al precedente articolo III (2) attraverso il proprio portale pubblico. Se i diritti su tali materiali spettano automaticamente a NUS- LKCNHM, NUS-LKCNHM cede tali diritti a UniTO e MRSN.
4. NUS-LKCNHM avrà il diritto di utilizzare tali diritti in base alle licenze predefinite di UniTO e MRSN, CC0 per i dati e CC0 per le immagini, fatte salve le disposizioni dell'articolo III, paragrafo 2, di cui sopra.
5. NUS-LKCNHM riconosce che UniTO e MRSN possono essere soggetti a obblighi in relazione alla libertà di informazione o ad altre leggi di informazione pubblica. UniTO e MRSN compiranno sforzi adeguati per informare NUS-LKCNHM di qualsiasi divulgazione prevista ai sensi della legislazione sulla libertà di informazione o di altre informazioni pubbliche in relazione al presente Protocollo d'Intesa o alle attività ad esso correlate.
ARTICOLO VIII
EFFETTI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
1. Fatti salvi gli obblighi delle Parti contenuti nel presente documento, ad eccezione dell'Articolo VI (Riservatezza), dell'Articolo VII(3) (Protezione dei diritti di proprietà intellettuale su dati e immagini digitalizzati), dell'Articolo VIII (Effetti del Protocollo d'Intesa) e dell'Articolo XVI (Legge e giurisdizione delle sezioni vincolanti) (le “Sezioni Vincolanti”) che saranno legalmente vincolanti per le Parti, il presente Protocollo d'Intesa serve solo a registrare le intenzioni delle Parti e non costituisce o crea, e
non è destinato a costituire o creare, obblighi ai sensi del diritto nazionale, nazionale o internazionale, non darà luogo ad alcun procedimento legale e non si riterrà che costituisca o crei alcun obbligo giuridicamente vincolante o applicabile, espresso o implicito.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo d'Intesa impedisce alle Parti di svolgere qualsiasi lavoro, o di fornire consulenza o informazioni su qualsiasi argomento, compreso il tipo di lavoro descritto nel presente Protocollo d'Intesa, a qualsiasi altra persona o organizzazione. Né impedisce alle Parti di sfruttare le proprie competenze nel modo che ritengono più opportuno, a condizione che l'esecuzione del Protocollo d'Intesa e di qualsiasi contratto da esso derivante non sia influenzata dall'esecuzione di tali lavori.
ARTICOLO IX ENTRATA IN VIGORE E DURATA
1. Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore per un periodo di due (2) anni. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo d'Intesa con un preavviso scritto di tre
(3) mesi all'altra Parte.
2. Il presente Protocollo d'Intesa può essere prorogato per un ulteriore periodo da concordare per iscritto tra le Parti.
ARTICOLO X AVVERTENZE
1. Qualsiasi comunicazione prevista dal Protocollo d'Intesa deve essere redatta per iscritto in lingua inglese e consegnata per posta raccomandata all'indirizzo della sede oppure inviata all'indirizzo di
posta elettronica di LKCNHM o di UniTO e MRSN, a seconda dei casi, indicato di seguito o a qualsiasi altro indirizzo o indirizzo di posta elettronica che una delle Parti abbia notificato al mittente e, se non diversamente previsto nel presente documento, sarà considerata debitamente data o effettuata quando sarà consegnata al destinatario all'indirizzo o all'indirizzo di posta elettronica debitamente riconosciuto.
per LKCNHM Head
Xxx Xxxx Xxxxx Natural History Museum Faculty of Science
National University of Singapore 2 Conservatory Drive
Singapore 117377 Republic of Singapore
Contact Person: Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Email: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Per UniTO Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
Vice-Rettore per la ricerca in scienze naturali e agrarie Dipartimento di Chimica
xxx Xxxxxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
Per MRSN Ing. Xxxxx Xxxx
Dirigente del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00
10123 Torino, Italia
Email: xxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
ARTICOLO XI MODIFICHE
1. Le condizioni stabilite nel presente Protocollo d'Intesa non potranno essere emendate, alterate, modificate o altrimenti cambiate senza il reciproco consenso delle Parti e tali emendamenti, variazioni, cambiamenti e modifiche dovranno essere effettuati per iscritto e firmati dalle Parti.
ARTICOLO XII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi divergenza o controversia tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'attuazione e/o all'applicazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente memorandum d'Intesa deve essere risolta in via amichevole attraverso consultazioni e/o negoziati reciproci tra le Parti, senza fare riferimento a terzi.
Qualsiasi controversia che non possa essere composta sarà risolta in via definitiva da un arbitrato amministrato dal Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in conformità con il Regolamento arbitrale SIAC in vigore.
La sede dell'arbitrato sarà Singapore. Il tribunale sarà composto da un
(1) arbitro. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.
ARTICOLO XIII
DIVIETO DI AGENZIA/RESPONSABILITÀ
Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere concepito in modo da costituire una joint venture, una partnership o un'organizzazione commerciale formale di qualsiasi tipo tra le Parti o in modo da costituire una Parte come agente dell'altra. Ciascuna Parte è responsabile degli atti, delle omissioni o della negligenza dei propri
funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti che agiscono nell'ambito del proprio lavoro nell'adempimento delle rispettive responsabilità previste dal presente Protocollo d'Intesa.
ARTICOLO XIV PRESCRIZIONE
Salvo diverso accordo scritto, le Parti non possono trasferire o cedere a terzi tutti o alcuni dei loro diritti, obblighi, interessi o benefici previsti dal presente documento.
ARTICOLO XV SOSPENSIONE
1. Ciascuna Parte si riserva il diritto, per motivi di sicurezza nazionale, interesse nazionale, ordine pubblico o salute pubblica, di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, con effetto immediato dopo la notifica all'altra Parte.
ARTICOLO XVI
LEGGE E GIURISDIZIONE DELLE SEZIONI VINCOLANTI
Le sezioni vincolanti del presente Protocollo d'Intesa sono disciplinate e interpretate in conformità al diritto inglese.
Ciascuna Parte riconosce che l'altra Parte è soggetta all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nel proprio Paese di origine
IN VIRTÙ DI CIÒ, le Parti hanno sottoscritto il presente Protocollo d’Intesa il giorno e l'anno sopra indicati.
In nome e per conto dell’ In nome e per conto dell’ UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SINGAPORE UNIVERSITÀ DI TORINO
Nome: Professor Xxx Xxx Xxx | Xxxx: Professor Xxxxxxx Xxxxx | |
Carica: Vicerettore (Mansioni Speciali), Facoltà di scienze | Carica: Rettore dell’Università |
In nome e per conto di Regione Piemonte
Nome: Xx. Xxxxxxx Xxxxx | |
Carica: Presidente della Regione Piemonte |
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE AND
UNIVERSITY OF TORINO AND
REGIONE PIEMONTE
THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as the “MoU”) is dated this 25 day of October 2024.
BETWEEN
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (Company Registration Number 200604346E), a company limited by guarantee and having its registered office at 00 Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 000000, acting through its Xxx Kong Chian Natural History Museum of Faculty of Science (hereinafter referred to as “NUS-LKCNHM”);
AND
UNIVERSITA’ DI TORINO, a public institution established by Italian law in 1989 having its principal address at Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxx, represented by the Rector, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (hereinafter referred to as “UniTO”);
AND
REGIONE PIEMONTE, a public institution having its principal address at Xxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxx, acting through its REGIONAL MUSEUM OF NATURAL SCIENCE OF TORINO, established in 1978 by UniTO with its principal address at Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxx (hereinafter referred to as “MRSN”);
NUS-LKCNHM, UniTO, and MRSN shall hereinafter be referred to singularly as a “Party” and collectively as the “Parties”.
WHEREAS
X. Xxx Xxxx Xxxx Natural History Museum was established as an independent academic unit under the Faculty of Science on 1 April 2014. It holds the national biodiversity collection which was inherited from its predecessor the Rafles Museum of Biodiversity. Xxx Xxxx Xxxxx Natural History Museum is focused on Southeast Asian biodiversity research, education and outreach, and conservation. NUS-LKCNHM has entered into collaborative arrangements with various parties to enhance and to grow its collection.
B. University of Torino and Regional Museum of Natural Science of Turin hold a collection of natural history of Italy which includes collections of specimens from Singapore.
C. The NUS-LKCNHM has embarked on a project formerly referred to as “Virtual Repatriation of Singapore’s Natural Heritage”, and currently named “Signify” (hereinafter referred to as “the Project”) to digitise and share images and detailed data of the estimated 400 specimens of animals originally from Singapore and neighbouring areas and housed in UniTO and MRSN.
D. The Parties hereby agree to enter into this MoU to declare their respective intentions and to establish a basis of cooperation and collaboration between the Parties for the completion of the Project upon the terms and conditions as contained herein.
E. The Parties acknowledge that individual parts of the Project may be subject to further additional terms and conditions as may be agreed from time to time.
THE PARTIES AGREE TO CO-OPERATE AND COLLABORATE as follows:
ARTICLE I OBJECTIVE
1. The Parties, subject to the terms and conditions of this MoU, will endeavour to strengthen, promote and develop academic and educational cooperation between the Parties for the purpose of the Project.
2. This MoU will provide a framework for the Parties to promote cooperation by means of granting access to collections in the respective institutions, digitising the specimens identified in the Project and exchanging technical information.
ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION AND COLLABORATION
1. Each Party will, subject to the terms and conditions of this MoU, endeavour to take necessary steps to cooperate and collaborate in the following areas:
(a) obtain and share digital information of all Singapore type materials now residing in UniTo and MRSN, together with other such material as may be agreed;
(b) exchange and share information resulting from digitisation that contributes to the broader aspects of biodiversity and natural history collection and related fields;
(c) publication of materials and documentation generated from activities undertaken together by the Parties under this MoU.
ARTICLE III MANNER OF COOPERATION
1. In order to ensure the implementation of this MoU, the Parties agree to cooperate and offer all reasonable assistance to the other in the following aspects, subject to the respective parties’ terms and regulations:
(a) grant access to natural history collections, including (but not limited to) type and historical specimens, specimen registers, drawings, unpublished letters / correspondence; for documenting, digitising and archiving purposes relevant to the scope of the Project;
(b) share collection facilities and resources available (such as use of the library, reference materials, equipment etc.) for purposes relevant to the scope of the Project;
(c) digitise the specimens to pre-agreed standards, the extent of data and images created to be determined in relation to each specific digitisation project;
(d) share data, including material digitised by the Parties (such as images and metadata etc.); and
(e) any resulting publications shall acknowledge the contributions of each Party in accordance with customary scientific practices.
2. Data generated in the course of the Projects) shall be released as open and FAIR data as soon as possible on the Party’s data portal xxxxx://xxxxxxxxxx.xx under Party’s default licensing of CC0 for data and CC0 for images. This shall be the default method of sharing data with NUS-LKCNHM, although other methods may also be
used. Data release is subject to the Party’s open data exceptions policy, any legal exemptions, or any temporary embargoes for active research.
ARTICLE IV ROLES OF THE PARTIES
1. The Parties in general and indicative terms, agree that:
i. XXX XXXX XXXXX NATURAL HISTORY MUSEUM
(a) will reasonably ensure that NUS-LKCNHM personnel assigned to the Project have the knowledge, competence and expertise to carry out the Project;
(b) will provide funding for services rendered by UniTO or MRSN, provided these expenses have been incurred with the prior approval of NUS-LKCNHM;
(c) shall receive, process, and file all expenses related to the Project submitted by UniTO and MRSN in an orderly manner according to NUS’s financial procedure;
ii. UniTO and MRSN
(a) shall provide reasonable institutional support to NUS-LKCNHM personnel stationed at UniTO and MRSN and adhere to the digitising protocol in accordance with the Project;
(b) shall grant NUS-LKCNHM staff access to its collections in collaboration with UniTO and MRSN’s staff, including but not limited to the type and historical specimens, and materials collected from Singapore;
(c) shall facilitate the provision of specialised services (such as micro-computed tomography, electron microscopy, etc.) to the Project at the request of the NUS- LKCNHM personnel; reasonable fees for such services may be charged to NUS- LKCNHM;
(d) will provide reasonable amounts of in-kind services in the form of staff time for planning, coordination and implementation of the Project
ARTICLE V FINANCIAL ARRANGEMENTS
To implement the collaborative activities envisaged under this MOU, representatives of the Parties may meet periodically to negotiate and conclude specific project agreements and programmes of cooperation, including the terms for their financing, with each other and with other parties provided that neither Party shall have the power to bind the other Party without the other Party’s consent in writing. Notwithstanding any other part of this MoU, it will not commit any financial obligation from a Party to any other Party. Unless expressly agreed, each Party will be accountable to its own cost and expenditure in relation to this MoU. All activities undertaken pursuant to this MoU shall be subject to available funding. The Parties agree that in the absence of any specific agreement to the contrary, all expenses, including but not limited to, salary, travel, living and allied costs relating to each collaborative activity shall be borne by the Party who incurs such expenses.
ARTICLE VI CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality of “Confidential Information” received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of the MoU.
2. For the purposes of paragraph 1 above, “Confidential Information” consists of information and data which is disclosed by a party (the Disclosing party) to the other party (the Receiving party) in connection with this MoU or the execution of this MoU, involving technical, business, marketing, policy, know-how, planning, project management and other information, data and/solutions in any form that is not customarily released by the Disclosing party to the public. If Confidential Information is disclosed in tangible form, it shall be clearly designated in writing as such by the Disclosing party. If Confidential Information is disclosed other than in writing, the information deemed to be Confidential Information shall be confirmed in writing as such within thirty days of such disclosure. For the purpose of this MoU, Confidential Information shall not include information that: (a) are already in the public domain or information that comes into the public domain through no act of the Receiving party; (b) is in the possession of the receiving party prior to the disclosure of the information; (c) is independently developed by the receiving party; (d) is required to be released by law; and (e) is rightfully received by the receiving party from third parties on non-confidential basis.
3. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties in respect of confidential information for a further period of three (3) years from the date of the early termination or expiration of this MoU.
ARTICLE VII
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The protection of intellectual property rights arising pursuant to this MoU shall be determined and enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by the Parties. All intellectual property held by a Party prior to entering into this MoU or disclosed or introduced in connection with this MoU and all materials in which such intellectual property is held, disclosed or introduced shall remain the property of the Party introducing or disclosing it.
2. The use of names, logo and/or official emblem of one Party by the other on any publications, document, and/or paper is prohibited without the prior written approval of the other Party.
3. Any intellectual property rights created in digitised or imaged materials carried out by either party at the UniTO and MRSN’s premises shall automatically vest in the UniTo and MRSN to enable the UniTO and MRSN to make that information publicly available in accordance with Article III (2) above via its public portal. If the rights in any such materials automatically vest in NUS-LKCNHM, then NUS-LKCNHM hereby assigns such rights to UniTO and MRSN.
4. NUS-LKCNHM shall be entitled to use such rights under UniTO and MRSN’s default licensing of CC0 for data and CC0 for images subject to Article III(2) above.
5. NUS-LKCNHM acknowledges that UniTO and MRSN may be subject to obligations in relation to freedom of information or other public information legislation. UniTO and MRSN will give prior notice to NUS-LKCNHM of any planned disclosure under freedom of information or other public information legislation in relation to this MoU or the activities relating to it.
ARTICLE VIII EFFECT OF MoU
1. Notwithstanding any obligations of the Parties contained herein, except for Article VI (Confidentiality), Article VII(3) (Protection of Intellectual Property Rights in digitised data and images), Article VIII (Effect of MoU) and Article XVI (Law and Jurisdiction of Binding Sections) (the "Binding Sections") which shall be legally binding on the Parties, this MoU serves only as a record of the Parties’ intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create, obligations under domestic, national or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.
2. Nothing in this MoU shall prevent the Parties from carrying out any work, or providing advice or information on any subject including the type of work described in this MoU, to any other person or organisation. Nor shall it prevent the Parties from exploiting their expertise as they see fit provided the execution of the MoU and any contract deriving therefrom is not affected by the carrying out of such work.
ARTICLE IX
ENTRY INTO EFFECT AND DURATION
1. This MoU shall come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of two (2) years. Either Party may terminate this MoU by giving three (3) months’ prior written notice to the other Party.
2. This MoU may be extended for a further period to be mutually agreed by the Parties in writing.
ARTICLE X NOTICES
1. Any communication required under the MoU to be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic email address of LKCNHM or UniTO and MRSN as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic email address which is duly acknowledged.
To LKCNHM Head
Xxx Xxxx Xxxxx Natural History Museum Faculty of Science
National University of Singapore 2 Conservatory Drive
Singapore 117377 Republic of Singapore
Contact Person: Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Email: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
To UniTo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Vice-Rector for the Research of natural and agricultural sciences
Department of Chemistry xxx Xxxxxx Xxxxxx 0
10125 Torino, Italy
Email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
To MRSN Dr. Ing. Xxxxx Xxxx
Head of Department: Regional Museum of Natural Sciences Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00
10123 Torino, Italy
Email: xxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
ARTICLE XI VARIATION
The terms stipulated in this MoU shall not be amended, altered, changed or otherwise modified without the mutual consent of the Parties and such amendments, alterations, changes and modifications shall be made in writing and signed by the Parties hereto.
ARTICLE XII DISPUTE RESOLUTION
Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this MoU are expected to be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties, without reference to any third party.
Any dispute which cannot be resolved shall be finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in accordance with the SIAC Arbitration Rules for the time being in force.
The seat of arbitration shall be Singapore. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of arbitration shall be in English.
ARTICLE XIII
NO AGENCY/LIABILITY
Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or so to constitute any Party as the agent of the other. Each Party is responsible for the acts, omissions, or negligence of its own officers, employees, agents and representatives acting within the scope of their employment in carrying out their respective responsibilities under this MoU.
ARTICLE XIV ASSIGNMENT
Unless otherwise agreed in writing the Parties shall not transfer or assign all or any of their rights, obligations, interests or benefits hereunder to any third party.
ARTICLE XV SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU which shall take effect immediately after notification has been given to the other Party.
ARTICLE XVI
LAW & JURISDICTION OF BINDING SECTIONS
The Binding Sections of this MoU are governed by and construed in accordance with English law.
Each Party acknowledges that the other Party is subject to compliance of the laws and regulations in force in each Party’s country of origin.
[SIGNATURES FOLLOW ON THE NEXT PAGE.]
IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed this MoU on the day and year first above written.
For and on behalf of For and on behalf of NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE UNIVERSITY OF TORINO
Name: Professor Xxx Xxx Xxx Name: Professor Xxxxxxx Xxxxx
Designation: Vice Xxxx (Special Duties), Faculty of Science
Designation: Rector of the University
For and on behalf of REGIONE PIEMONTE
Name: Xx. Xxxxxxx Xxxxx
Designation: President of REGIONE PIEMONTE