Assicurazione sulla garanzia
Assicurazione sulla garanzia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:
Volkswagen Versicherung AG
Volkswagen Versicherung AG, sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx.
Operante in Italia in libera prestazione di servizi. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco II) il 3.01.2013 al n. II.01272
Prodotto:
Assicurazione sulla garanzia estesa con copertura di componenti principali in combinazione con un contratto di finanziamento
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è un breve riepilogo delle informazioni principali relative a questo prodotto assicurativo. Informazioni contrattuali e precontrattuali complete sono disponibili nei documenti assicurativi (in particolare Applicazione, Policy, Fascicolo informativo, Termini e condizioni generali, Informazioni sulla protezione dei dati, Addebito diretto SEPA). Per disporre di informazioni complete, leggere attentamente tutti i documenti assicurativi.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto propone un’Assicurazione sulla garanzia contro i rischi patrimoniali derivanti dai costi di riparazione del proprio veicolo.
Che cosa è assicurato?
✓ L’oggetto dell’assicurazione è l’autoveicolo specificato nella polizza assicurativa che al momento della conclusione del contratto non ha più di 48 mesi e il cui chilometraggio è inferiore a 100.000 km.
Rischi e costi assicurati:
✓ Il risarcimento sarà pagato per il costo delle riparazioni che risultano necessari perché una o più parti del veicolo assicurato sotto elencate perdono direttamente la loro funzionalità mentre è in vigore la protezione assicurativa della garanzia dei componenti principali.
✓ Motore
✓ Cambio manuale e automatico
✓ Asse motore
✓ Trasmissione finale
✓ Sterzo
✓ Freni
✓ Impianto carburante
✓ Sistema elettrico
✓ Sistemi elettronici
✓ Aria condizionata
✓ Impianto di refrigerazione
✓ Impianto di sicurezza
✓ Impianto di scarico
✓ Impianto alimentato a gas montato in fabbrica
✓ Azionamento elettrico e ibrido
✓ In caso di danni, rimborseremo i costi del lavoro derivanti dal danno in base ai valori di lavoro standard del costruttore e al costo delle parti di ricambio sulla base di una raccomandazione di prezzo non vincolante da parte del costruttore.
Somma assicurata:
✓ Se non viene superato il chilometraggio totale di 200.000 km, sarà rimborsato il 100% del
Che cosa non è assicurato?
Veicoli non assicurabili, ad es.:
x Veicoli con “tuning” o “chip tuning”.
x Veicoli che sono utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri e/o merci o sono noleggiati commercialmente.
x Veicoli che sono stati ricostruiti dopo il danno totale.
Rischi non assicurati, ad es.:
x Danni derivanti da fattori esterni o influenze esterne di qualsiasi tipo, come ad es. incidenti.
Parti non coperte, ad es.:
x Parti non approvate dal costruttore del veicolo.
x Forniture e materiale ausiliario.
x Parti che devono essere sostituite nell'ambito delle operazioni di manutenzione e assistenza richieste dal costruttore del veicolo.
Danni e lavori non assicurati, ad es.:
x Vernice, ossidazione e danni da corrosione.
x Interventi di assistenza e manutenzione ordinaria.
Ci sono limiti di copertura?
! In caso di chilometraggio totale superiore a
200.000 km, il risarcimento totale per la somma dei costi di materiale e lavoro è limitato a un massimo di 2.000 € IVA inclusa per l'intero periodo di assicurazione.
! Se i costi di riparazione superano il valore di un’unità sostitutiva normalmente utilizzata in caso di tale danno, la richiesta di risarcimento sarà limitata al costo di installazione di un’unità sostitutiva normalmente installata.
! L'importo della richiesta di risarcimento sarà
costo del materiale e del lavoro. In caso di chilometraggio totale superiore a 200.000 km, il risarcimento totale per la somma dei costi di materiale e lavoro è limitato a un massimo di
2.000 € IVA inclusa per l'intero periodo di assicurazione.
limitato dal valore sostitutivo del veicolo alla data in cui si è verificato il danno. Se i costi di riparazione superano tale valore di sostituzione, la richiesta di risarcimento sarà limitata al valore di sostituzione meno il valore residuo del veicolo.
Dove vale la copertura?
✓ La garanzia è valida nell’Europa continentale.
✓ Un elenco dettagliato di tutti i paesi in cui è valida la garanzia è disponibile nelle Condizioni generali di contratto dell'assicurazione estesa.
Che obblighi ho?
L’elenco completo degli obblighi è disponibile nei Termini e condizioni generali dell'assicurazione estesa di garanzia.
Obblighi durante la richiesta:
- La richiesta deve essere completata con informazioni veritiere e complete.
Obblighi durante il contratto:
- Il premio deve essere pagato puntualmente e per intero.
- Devi garantire che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal costruttore del veicolo vengano eseguiti sul veicolo in conformità con le linee guida del produttore del veicolo.
-
Quando e come devo pagare?
- Il premio assicurativo deve essere corrisposto insieme ai premi per il contratto di finanziamento stipulato con Volkswagen Bank GmbH, filiale Italia. Per i dettagli di pagamento relativi al contratto di finanziamento, fare riferimento al rispettivo contratto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- Il contratto di assicurazione inizia e scade alla data indicata sulla polizza assicurativa.
Come posso disdire la polizza?
- -Non essendo prevista un’ipotesi di tacito rinnovo, lei non può esercitare il diritto di disdetta prima della scadenza prevista.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
Compagnia: Volkswagen Versicherung AG
Nome prodotto: “Assicurazione di estensione garanzia in combinazione con un contratto di finanziamento”
01/2019
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni finalizzata ad aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia: Volkswagen Versicherung AG, con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxxx x.00, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Svolge in Italia attività assicurativa in libera prestazione di servizi, iscritta nell’elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero II. 01207.
Website address: xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx | xxx.xxxxxx.xxx E-mail:
• richieste generiche (inc. l’amministrazione delle vendite): xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
• richieste tecniche:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
• reclami: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Telephone: (+39) (0) 0 00 00 00 00
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio, l'ammontare del patrimonio netto di Volkswagen Versicherung AG è pari ad Euro 97.055.000 di cui Euro € 50.000 di capitale sociale ed Euro 97.005.000 di riserve patrimoniali. Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito “xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxx_XX/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” e includerà informazioni sull'attuale requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), il requisito patrimoniale minimo (MCR), i fondi propri ammissibili e l'indice di solvibilità.
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Che cosa è assicurato?
Sono esclusi i danni:
🗶 causati dall’usura;
🗶 causati da dolo o colpa grave o nel tentativo, perpetrato in mala fede, di rendere dichiarazioni ingannevoli su fatti che hanno causato il guasto o da cui dipende l’ammontare del risarcimento;
🗶 per i quali un terzo è soggetto all’obbligo di risarcire il danno e/o per i quali si è pervenuti ad una soluzione amichevole;
🗶 causati da una modifica della progettazione originale del veicolo o dall’installazione di parti esterne o accessorie non approvate dal costruttore;
🗶 che sono in rapporto di causalità con quanto segue:
a. inosservanza delle prescrizioni contenute nelle istruzioni operative del veicolo fornite dal costruttore;
b. mancata adesione ad una campagna di richiamo del costruttore;
Che cosa non è assicurato?
c. precedente danno non identificabile ma non immediatamente riparato;
x. xxxxxx identificabile originatosi antecedentemente alla data di decorrenza dell’assicurazione o guasto originatosi dopo la data di cessazione;
e. interventi di riparazione, manutenzione o assistenza non appropriati;
🗶 difetti a causa dei quali il costruttore ha dato avvio ad una campagna di richiamo.
Parti non soggette a copertura:
🗶 le spine di accensione e le candelette;
🗶 il disco frizione e le pastiglie dei freni, il tamburo del freno, i dischi del freno e i blocchi del freno, i cerchioni, i pneumatici;
🗶 le piattaforme e le installazioni tecniche per i veicoli commerciali;
🗶 le batterie ad alto voltaggio per i veicoli elettrici e ibridi;
🗶 i componenti non installati dalla fabbrica come, in particolare, radio, lettori CD, caricatori CD, antenne, elettronica di consumo, sistema di navigazione, telefoni e vivavoce, sistemi audio e video, beni mobili e immobili, ad esempio per le installazioni individuali come le attrezzature da campeggio, i camper e le attrezzature commerciali;
🗶 supporti dati (ad esempio DVD, CD-ROM) per l’apparecchiatura di navigazione;
🗶 le parti del telaio e della carrozzeria, le capote convertibili e pieghevoli, le sospensioni, gli ammortizzatori, gli ammortizzatori ad aria e le valvole degli ammortizzatori ad aria, le batterie di qualsiasi natura, il loro alloggiamento e le parti interne, i vetri, gli alloggiamenti dei fanali, l’illuminazione interna e esterna, ad esempio le lampadine, le lampade a LED e/o a tecnologia xeno;
🗶 i pannelli interni ed esterni;
🗶 il sistema di scarico con la marmitta catalitica ed il filtro antiparticolato; tutti i componenti del post-trattamento dello scarico (ad esempio SCR);
🗶 gli arredi mobili e immobili installati in fabbrica, ad esempio le installazioni individuali come le attrezzature da campeggio, i camper e le attrezzature commerciali;
🗶 le guarnizioni/il materiale impermeabile, le guarnizioni a collare, gli anelli di tenuta dell’albero.
Danni e interventi non assicurati.
Sono esclusi dalla copertura:
🗶 la contaminazione del sistema di alimentazione del combustibile, salvo qualora sia in connessione causale con un componente difettoso specificamente coperto in base alle presenti Condizioni Generali;
🗶 i danni da sovratensione;
🗶 le perdite di aria, olio e acqua, il rumore di vento, i cigolii e i rumori metallici, permeabilità salvo qualora la riparazione sia necessaria per effettuare una riparazione coperta;
🗶 i danni consequenziali alle parti coperte derivanti dalla rottura di parti non coperte;
🗶 i danni consequenziali alle parti non coperte derivanti dalla rottura di parti coperte;
🗶 i costi indiretti quali ad esempio le spese di parcheggio e rimessaggio, gli indennizzi per il mancato utilizzo e la responsabilità civile verso terzi quali: lesioni personali, morte o danneggiamento alle cose;
🗶 l’equilibratura e la convergenza delle ruote;
🗶 le verifiche, le programmazioni, le misurazioni e le regolazioni, salvo siano in connessione causale diretta con un intervento di riparazione in conformità alle presenti Condizioni Generali
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti veicoli:
! veicoli che, alla data della presentazione della proposta del presente contratto assicurativo, non sono stati sottoposti a tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dalle linee guida del costruttore;
! veicoli non provvisti di garanzia biennale o di maggior durata da parte del costruttore;
! veicoli sottoposti a modifiche del controllo motore o della trasmissione allo scopo di incrementare la coppia o la potenza del motore (regolazione o chip tuning);
! veicoli utilizzati almeno temporaneamente per trasporto commerciale di passeggeri e/o beni o a noleggio;
! veicoli utilizzati per attività di scuola guida, soccorso o veicoli della polizia e i veicoli registrati a nome di una
! società dell’industria automobilistica o in possesso di tale società;
! veicoli ricostruiti a seguito di danno totale;
! veicoli di fattura artigianale, veicoli non idonei all’uso su strada e veicoli riparati da soggetti non professionisti;
Ci sono limiti di copertura?
! veicoli sottoposti a interventi (tecnici) non autorizzati dal costruttore che li hanno resi difformi dal veicolo originale standard;
! veicoli registrati al di fuori del territorio italiano o registrati per l’esportazione;
! veicoli riequipaggiati con un impianto a gas naturale e a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto);
! veicoli che appartengono a pre-serie o a serie speciali;
! veicoli venduti a rivenditori;
! veicoli dotati di un’estensione di garanzia del costruttore (di più di due anni) o da una garanzia emessa dal dealer che ha venduto il veicolo.
! Nel caso in cui un veicolo non sia conforme alle condizioni di eleggibilità, o sia un tipo di veicolo non previsto in copertura, il contratto di assicurazione è privo di efficacia.
! I costi derivanti da interventi di riparazione eseguiti senza il previo consenso dell’Assicuratore non saranno risarciti.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Sei obbligato a notificare il difetto a un’officina autorizzata approvata dal costruttore del veicolo entro 7 giorni con riferimento della polizza assicurativa. - Sei obbligato a non far effettuare riparazioni prima di aver ricevuto il nostro consenso. - Sei obbligato a consentire a uno dei nostri rappresentanti di ispezionare il veicolo danneggiato in qualsiasi momento. - Sei tenuto a presentare il libretto di manutenzione accompagnato dalle fatture quietanzate come prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal costruttore del veicolo. - Sei obbligato a ridurre quanto più possibile il danno al minimo e a seguire le nostre istruzioni in tal senso. Nel caso di difetti verificatisi all’estero, troverai obblighi appositi nei Termini e condizioni generali dell’assicurazione estesa sulla garanzia. |
Assistenza diretta/in convenzione: non è prevista assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: l’assicuratore non si avvale di altre imprese per la gestione dei sinistri. | |
Prescrizione: i diritti spettanti all’assicurato in base al presente contratto possono essere comunque esercitati entro 2 (due) anni dal verificarsi del Sinistro, così come indicato dall’articolo 2952 Codice Civile e successive modificazioni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | I costi di riparazione saranno risarciti alla ricezione della fattura di riparazione e della prova che il pagamento è avvenuto in conformità alle presenti Condizioni Generali. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso | Nel caso in cui la risoluzione del presente contratto di assicurazione avvenga antecedentemente alla scadenza stabilita sulla Scheda di Adesione, il rimborso dei premi indebitamente pagati avverrà pro-rata temporis, se non si è verificato alcun sinistro. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il termine di durata della copertura non potrà superare la scadenza dei 4 anni dall’immatricolazione del veicolo. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della proposta assicurativa, si apportino le modifiche tecniche o di utilizzo previste nella Polizza, il contratto cesserà automaticamente |
Sospensione | Se alla scadenza contrattualmente convenuta l’Assicurato non paga il premio o il prelievo autorizzato è rifiutato (addebito diretto), la copertura assicurativa decorre dalla ricezione del premio assicurativo da parte dell’Assicuratore. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della Scheda di Adesione senza dover fornire alcuna motivazione e senza costi aggiuntivi. |
Risoluzione | L’Assicurato ha il diritto di risolvere il contratto di assicurazione nei seguenti casi e con le seguenti scadenze temporali: 1. danno totale dell’oggetto assicurato, senza preavviso; 2. alienazione del bene assicurato, senza preavviso; 3. sinistro, senza preavviso. La risoluzione del presente contratto di assicurazione deve essere comunicata per iscritto via posta o email. Per risolvere il presente contratto di assicurazione si prega di scrivere ad xxxx-xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o via posta all’Ufficio Reclami, Volkswagen Xxxxxxxxxxxx XX, XX 00000, X-00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx o al Servizio Autogaranzia di Volkswagen Bank GmbH Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, fornendo le coordinate bancarie per la restituzione dei premi indebitamente versati. |
Il prodotto è destinato a chi acquista un veicolo usato e intende coprirlo da determinati costi di riparazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la parte del premio netto ( netto = dopo la deduzione delle imposte) mediamente pagata all’ intermediario è pari al 30%
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: • Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx • Spedizione postale direttamente in Francia: Ufficio Reclami, Volkswagen Xxxxxxxxxxxx XX, XX 00000, X-00000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx • Spedizione postale in Italia: Servizio Autogaranzia, Volkswagen Bank GmbH Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
Volkswagen Versicherung AG deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a Volkswagen. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONTRATTO DI ESTENSIONE DI GARANZIA USATO ORO
Edizione 01/2019
GLOSSARIO
I seguenti termini ed espressioni, ove compaiano nel Fascicolo Informativo, avranno il seguente significato:
Assicuratore: indica Volkswagen Versicherung AG, il quale agisce tramite la filiale francese.
Autovetture usate tradizionali: indica autoveicoli usati sino a 48 mesi di vita dalla prima immatricolazione e con chilometraggio sino a 100.000 chilometri.
c.c.: indica il Regio Decreto n° 262/1942 come di volta in volta modificato.
Condizioni Applicabili: indica le condizioni di assicurazione applicabili al contratto di Estensione di Garanzia.
Conferma della Copertura: indica il documento consegnato in seguito all’accettazione della domanda di Estensione della Garanzia.
Assicurato: indica la persona assicurata indicata nella lettera di Conferma della Copertura.
Estensione della Garanzia: indica il contratto di assicurazione.
Fascicolo Informativo: indica il presente documento costituito dalla Nota Informativa (incluso il Glossario) e dalle Condizioni Applicabili.
IVASS: indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Nota Informativa: indica il documento che contiene le informazioni relative all’impresa di assicurazione, al contratto, alle procedure transattive e ai reclami, e il glossario.
TERMINI E CONDIZIONI
RELATIVE ALLE AUTO USATE TRADIZIONALI
Sezione 1 - Oggetto della copertura
I. Oggetto dell’assicurazione è il veicolo specificato nella lettera di Conferma della Copertura in relazione al quale è stata presentata proposta di stipula di un contratto di assicurazione in conformità alle presenti condizioni generali.
La garanzia relativa alle Auto Usate tradizionali trova applicazione ai veicoli a motore usati che soddisfano i seguenti requisiti:
1. veicoli a motore dei marchi del Gruppo Volkswagen (veicoli passeggeri di VW, SEAT, ŠKODA e AUDI e veicoli commerciali leggeri di marca VW Commercial Vehicles) fino a 5,9 t.;
2. veicoli a motore di serie, alimentati a benzina o diesel, ibridi, elettrici o a gas;
3. veicoli immatricolati in Italia;
4. veicoli con una vita massima di 48 mesi alla data di stipula del contratto di assicurazione;
5. veicoli con un chilometraggio massimo di 100.000 km alla data di stipula del contratto di assicurazione;
6. veicoli in relazione ai quali, alla data di stipula del contratto di assicurazione, sussistono le seguenti condizioni:
• garanzia di due anni del costruttore
oppure
• estensione della garanzia del costruttore
oppure
• garanzia rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo.
II. Eccezioni:
I seguenti veicoli sono esclusi dalla garanzia:
1. veicoli in relazione ai quali non tutti gli interventi di manutenzione, ispezione ed assistenza previsti dal costruttore sono stati effettuati in conformità alle direttive impartite dal costruttore stesso sino alla data di presentazione della proposta relativa al presente contratto di assicurazione (quanto precede non trova applicazione se il contratto di assicurazione segue una garanzia di due anni del costruttore o un’estensione della garanzia del costruttore);
2. veicoli non coperti da una garanzia di due anni o più, rilasciata dal costruttore;
3. veicoli di cui siano state potenziate le prestazioni o la coppia del motore modificando l’ingranaggio conduttore o il controllo del motore (tuning o chip tuning);
4. veicoli utilizzati, almeno temporaneamente, per il trasporto promiscuo di passeggeri e/o beni o per il noleggio a fini commerciali;
5. veicoli in dotazione alle scuole guida, alle forze dell’ordine o adibiti ad attività di soccorso, nonché veicoli immatricolati per società del settore automobilistico o comunque nella disponibilità di tali società;
6. veicoli ricostruiti in seguito ad una perdita totale;
7. veicoli costruiti artigianalmente e non idonei alla circolazione su strada, e veicoli restaurati o riparati da non professionisti;
8. veicoli sottoposti ad interventi (tecnici) non autorizzati dal costruttore e tali da modificare il veicolo rispetto allo standard originario;
9. veicoli immatricolati all’estero o registrati per l’esportazione;
10. veicoli riconvertiti a metano e GPL;
11. veicoli pre-serie o di serie speciale;
12. veicoli venduti a rivenditori.
III. Qualora un veicolo non sia conforme ai requisiti di idoneità di cui alla Sezione 1 I. o corrisponda ad una delle tipologie di cui alla Sezione 1 II., il contratto di assicurazione non sarà valido. Qualora siano effettuate modifiche tecniche o variazioni d’uso in conformità alla Sezione 1 II. artt. da 3 a 10, dalla presentazione della domanda relativa alla copertura assicurativa, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente.
Sezione 2 - Rischi o costi assicurati
I. Sarà riconosciuto il rimborso del costo delle riparazioni necessarie a seguito di perdita diretta di funzionalità di una o più parti del veicolo assicurato elencate alla Sezione 2 II. in vigenza del contratto. Una perdita di funzionalità sussiste allorquando uno o più componenti oggetto della copertura assicurativa non sono più in grado di funzionare come previsto a causa di un’anomalia tecnica.
II. Le seguenti parti sono coperte:
1. motore: blocco cilindri, carter, testa del cilindro, guarnizione testa cilindro, blocco motore a pistone rotante e tutte le parti interne del sistema di lubrificazione (escluse guarnizioni), scatola filtro olio, volano/piastra di azionamento con ruota dentata, cinghia dentata/catena con rullo di tensione, radiatore dell’olio, coppa dell’olio, pressostato olio. Ove gli intervalli stabiliti per il ricambio della cinghia dentata/catena di distribuzione con rullo(i) di tensione e parti periferiche non siano rispettati, l’Assicuratore non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti che abbiano una connessione causale diretta;
2. scatola cambio manuale e automatico: scatola del cambio e tutte le parti interne (escluse guarnizioni), convertitore di coppia, centralina cambio automatico;
3. differenziale: scatola trasmissione finale incluse parti interne (escluse guarnizioni) trazione anteriore, posteriore e quattro ruote;
4. organi di trasmissione: alberi di trasmissione, ingranaggio trasmissione finale e giunti di trasmissione (tranne protezioni), sistema meccanico/elettronico di controllo trazione (TCS) con le parti: sensori di velocità del motore, centralina, gruppo idraulico, accumulatore di pressione e pompa di carico, bloccaggio elettronico del differenziale (EDL) con le parti: sensori di velocità motore, centralina, gruppo idraulico e blocco valvola EDL;
5. sterzo: cremagliera meccanica o idraulica con tutte le parti interne (escluse guarnizioni), pompa idraulica con tutte le parti interne (escluse guarnizioni), centralina per servosterzo, componenti per servosterzo elettronico, motore per servosterzo elettronico;
6. freni: cilindro maestro del freno, servofreno e idropneumatica, regolatore di pressione del freno, sistema antibloccaggio ruote (ABS) con le parti: centralina, unità idraulica e sensore di velocità, cilindro freno ruota del freno a tamburo, limitatore di frenata, pompa del vuoto;
7. sistema di alimentazione: pompa di alimentazione, pompa a iniezione, carburatore, turbocompressore, compressore (engine charge), componenti elettronici del sistema a iniezione, centralina, refrigeratore aria sovralimentazione;
8. impianto elettrico: alternatore con controllo, sistema di accensione automatica dei fari con cavi di accensione, starter, cablaggio elettrico del sistema ad iniezione elettronica, computer di bordo (con display multifunzione). Danni da corrosione e ossidazione non inclusi;
9. apparecchiature elettroniche: motore spazzole tergicristalli e lunotto, motore impianto lavafari, motore termoventilatore, motore addizionale ventilatore, clacson, danno alle centraline (esclusi centraline per funzioni di navigazione e installazioni multimediali, e qualsiasi tipo di connessione con interfaccia, sistema di illuminazione, sistema radar e riscaldamento ausiliario/sistema di riscaldamento addizionale), relè, interruttori (esclusi interruttori per funzioni di navigazione e installazioni multimediali), motore alzacristalli, motore tetto apribile, resistenza interna lunotto termico (escluse rotture);
chiusura centralizzata con le parti: interruttori, solenoide, motorino elettrico chiusura centralizzata, serrature portiere;
10. impianto di condizionamento: compressore, condensatore, ventilatore, evaporatore;
11. climatizzatore: pompa liquido refrigerante, radiatore, termostato, scambiatore di calore, accoppiamento ventilatore, radiatore per gas di scarico, radiatore per scatola cambio automatico, visco/termoventilatore (esclusa ventola), interruttore termico;
12. sistemi di Sicurezza: centralina airbag e tenditore cinture, anello di regolazione, sensore sedile occupato, sensore mat, sensore di crash, sensore di accelerazione laterale e sensore di accelerazione longitudinale;
13. sistema di scarico: sonda lambda, tubo di scarico anteriore e componenti di fissaggio per sostituzione sonda lambda. Danni da corrosione e ossidazione non inclusi;
14. propulsione a gas metano di serie: interruttore gas metano/benzina, impianto gas centralina motore, sfiato iniezione gas, tubo di collegamento gas metano compresso (tubo di collegamento CNG) con valvola iniezione, regolatore di pressione per propulsione a gas metano;
15. propulsione elettrica e ibrida: motore di trazione per propulsione elettrica, centralina motore elettrico, elettronica alimentazione e controllo per propulsione elettrica, unità di controllo per regolazione batteria, centralina monitoraggio batteria, convertitore di tensione, rotore a impulsi, sensore di posizione del rotore, trasmettitore temperatura motore trazione, motore ventilatore per batteria ad alta tensione.
III. In caso di perdita di funzionalità ai sensi della Sezione 2 I. che precede, saranno rimborsati anche i seguenti costi indiretti laddove inevitabili in relazione alla perdita di funzionalità del veicolo assicurato:
• spese di traino;
• spese per il pernottamento o la prosecuzione del viaggio in treno o in aereo;
• spese di autonoleggio trascorse otto ore di fermo.
Sezione 3 - Ammontare dell’indennizzo
I. In caso di sinistro, saranno rimborsati i costi di manodopera sostenuti in relazione al sinistro in conformità al tariffario standard del costruttore, nonché i costi relativi ai pezzi di ricambio sulla base delle raccomandazioni di prezzo non vincolanti del costruttore alla data del verificarsi dell’evento assicurato, e comunque sino a concorrenza massima della spesa effettivamente sostenuta (costi di riparazione). In relazione ai ricambi, i costi eccedenti le raccomandazioni di prezzo del costruttore non saranno rimborsati.
II. Qualora i costi di riparazione superino il valore del ricambio normalmente montato in caso di sinistro, la richiesta di risarcimento dovrà essere limitata al costo di montaggio di tale ricambio. Le parti sostituite diventeranno di proprietà dell’Assicuratore.
III. L’ammontare della richiesta di risarcimento sarà limitato dal valore di sostituzione del veicolo al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i costi di riparazione superino il valore di sostituzione del veicolo al momento del verificarsi del sinistro, la richiesta di risarcimento dovrà essere limitata al valore di sostituzione al netto del valore residuale.
IV. Il chilometraggio totale alla data del verificarsi del sinistro incide sull’importo dell’indennizzo come segue:
1. fino a 100.000 km: il rimborso sarà pari al 100% dei costi di materiale e al 100% dei costi di manodopera fatti salvi gli eventuali limiti di cui alle disposizioni della Sezione 3, da I. a III.
2. da 100.000,01 a 120.000 km: il rimborso sarà pari all’80% dei costi di materiale e al 100% della manodopera fatti salvi gli eventuali limiti di cui alle disposizioni della Sezione 3, da I. a III.w
3. da 120.000,01 a 140.000 km: il rimborso sarà pari al 60% dei costi di materiale e al 100% dei costi di manodopera fatti salvi gli eventuali limiti di cui alle disposizioni della Sezione 3, da I. a III.
4. oltre 140.000 km: il rimborso sarà pari al 40% dei costi di materiale e al 100% dei costi di manodopera fatti salvi gli eventuali limiti di cui alle disposizioni della Sezione 3, da I. a III.
V. I rimborsi relativi ai costi indiretti di cui alla Sezione 2 III. sono limitati ai seguenti importi:
• spese di traino: Euro 200 (incl. IVA);
• pernottamento: Euro 100 (incl. IVA) in totale (indipendentemente dal numero di notti e dal numero di persone);
• spese per la prosecuzione del viaggio in treno o in aereo: Euro 200 (incl. IVA) (indipendentemente dal numero di persone);
• spese di autonoleggio trascorse otto ore dal fermo: i costi di sostituzione del veicolo (della stessa categoria del veicolo che ha subito la perdita di funzionalità) fino ad un massimo di cinque giorni; i costi di assicurazione, carburante e le spese accessorie sono escluse.
Sezione 4 - Esclusioni
I seguenti elementi, e tutti i costi associati, non saranno soggetti a sostituzione:
I. Rischi non assicurati
Indipendentemente da altre concause, non saranno soggetti a sostituzione i danni:
1. derivanti da fattori o agenti esterni di ogni tipo, tra cui:
a. sinistri (cioè eventi che intervengono, direttamente o indirettamente, da una fonte esterna esercitando una forza meccanica);
b. atti dolosi o vandalici, appropriazione indebita, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina o truffa;
c. effetti di temporali, xxxxxxx, xxxxxxxx, fulmini, terremoti, inondazioni, incendi o esplosioni;
d. atti di guerra di qualunque tipo, guerre civili, sommosse, scioperi, blocchi, occupazioni o altre azioni, o incidenti nucleari;
e. uso anomalo o ipersollecitazione del veicolo, ad esempio durante gare automobilistiche e/o relativi test drive o eventuali sovraccarichi;
f. infestazioni da animali;
2. provocati dall’usura (l’“usura” indica la necessità di sostituire periodicamente un componente del veicolo sulla base delle relative funzioni e/o del chilometraggio e/o la definizione da parte del costruttore di standard di assistenza e manutenzione);
3. provocati intenzionalmente o di natura colposa, o derivanti da un tentativo, compiuto in mala fede, di dissimulare i fatti aventi un nesso causale con il sinistro o con l’entità del risarcimento (ad esempio, la manipolazione del contachilometri);
4. in relazione ai quali incomba a terzi l’obbligo di liquidare il sinistro e/o siano/siano stati sanati sulla base di principi di fair dealing (manifestazione di buona volontà);
5. provocati da modificazioni del design originale del veicolo o dall’installazione di componenti esterni o accessori (come le marmitte catalitiche a due vie) non approvati dal costruttore;
6. che presentino un nesso di causalità con:
a. l’inosservanza delle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso (ad esempio, uso improprio di lubrificanti e carburanti);
b. la mancata adesione ad eventuali campagne di richiamo del produttore;
c. un precedente evento di perdita che, sebbene identificabile, non sia stato prontamente riparato;
d. un guasto identificabile verificatosi prima della data di efficacia dell’assicurazione o un guasto verificatosi dopo la data di risoluzione dell’assicurazione;
e. l’inadeguatezza degli eventuali interventi di riparazione, manutenzione o assistenza effettuati sul veicolo;
7. provocati da difetti in relazione ai quali il costruttore abbia avviato una campagna di richiamo.
II. Componenti non coperti dall’assicurazione L’assicurazione non copre:
1. i componenti non approvati dal costruttore;
2. i componenti soggetti a sostituzione sulla base delle attività di manutenzione ed assistenza previste dal costruttore;
3. iniettori e candelette, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e non presenti un nesso di causalità diretto con la perdita risarcibile;
4. liquidi e materiali ausiliari come olii, filtri e antigelo, a meno che non presentino un nesso di causalità diretto con la perdita risarcibile;
5. piattaforme ed allestimenti tecnici per veicoli commerciali;
6. accessori mobili e fissi installati in fabbrica, ad esempio soluzioni particolari come gli allestimenti da campeggio, per camper o ad uso commerciale;
7. guarnizioni/impermeabilizzanti, anelli di tenuta, guarnizioni degli alberi, componenti in gomma, manicotti e tubi, viteria, bulloneria, dadi, spessori e altri materiali di installazione, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e presenti un nesso causale diretto con un evento di perdita indennizzabile;
8. Qualsiasi parte non indicata alla Sezione 2 II.
III. Danni ed interventi esclusi
Sono esclusi dalla sostituzione i seguenti danni:
1. danni alla vernice, da ossidazione e da corrosione;
2. contaminazione del sistema di alimentazione del combustibile a meno che tale sinistro non presenti un nesso di causalità diretto con un componente difettoso espressamente incluso nella copertura ai sensi delle presenti condizioni;
3. danni da sovratensione;
4. perdite di aria, olio e acqua, rumore del vento, cigolii e scricchiolii, difetti di tenuta, a meno che la relativa riparazione non si renda necessaria ai fini di un intervento di riparazione incluso nella copertura;
5. danni consequenziali dei componenti inclusi nella copertura, derivanti dalla rottura di componenti esclusi dalla copertura;
6. danni consequenziali dei componenti esclusi nella copertura, derivanti da un danno incluso nella copertura;
7. xxxxx xxxxxxxxx, tra cui le spese di parcheggio e di collocamento del veicolo, indennizzo per la perdita d’uso e la responsabilità di terzi come: danni personali, morte o danni patrimoniali;
8. interventi di assistenza e di manutenzione ordinaria;
9. bilanciamento e convergenza delle ruote;
10. interventi di test, programmazione, misurazione e regolazione, a meno che tali interventi non si rendano necessari alla luce del nesso di causalità diretto con un intervento di riparazione previsto dalle presenti condizioni.
Sezione 5 - Modalità di pagamento dei premi
I. I premi saranno integrati nelle rate relative al contratto di finanziamento stipulato con Volkswagen Bank GmbH, sede secondaria italiana. Le modalità di pagamento relative al contratto di finanziamento sono riportate in quest’ultimo.
II. La decorrenza della copertura è soggetta al pagamento puntuale del premio iniziale. In caso di mancato pagamento del premio iniziale (incluso nella prima rata del finanziamento) entro i termini previsti, o in caso di diniego dell’autorizzazione al prelievo (addebito diretto), la copertura assicurativa decorrerà al più presto dalla data di incasso del premio da parte dell’Assicuratore. L’Assicuratore non è in alcun modo tenuto ad indennizzare eventuali eventi assicurati verificatisi nel frattempo. Ove si dimostri di non essere responsabili dell’eventuale mancato pagamento, la copertura assicurativa decorrerà invece dalla data prevista.
III. Il premio è comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura prevista dalle leggi applicabili. In caso di variazione dell’aliquota prevista dalla legge in relazione alle imposte sulle assicurazioni, l’ammontare dei premi sarà modificato di conseguenza a partire dalla data di efficacia di tale variazione.
Sezione 6 - Obblighi dell’Assicurato dalla presentazione della proposta al termine del contratto di assicurazione
L’Assicurato si obbliga a far sì che il veicolo sia sottoposto a tutti gli interventi di manutenzione, ispezione ed assistenza previsti dal costruttore, in conformità alle direttive impartite da quest’ultimo.
Sezione 7 - Obblighi dell’Assicurato in seguito al verificarsi di un evento assicurato
I. In seguito al verificarsi di un evento assicurato, l’Assicurato si obbliga a:
1. dare comunicazione del sinistro ad un Concessionario/Servizio Ufficiale di Assistenza Post-Vendita del Gruppo Volkswagen entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, facendo riferimento alla polizza di assicurazione;
2. procedere agli interventi di riparazione esclusivamente previo consenso da parte dell’Assicuratore;
3. permettere ad un rappresentante dell’Assicuratore di ispezionare l’oggetto danneggiato in qualunque momento e, su richiesta, fornire all’Assicuratore/al relativo rappresentante le informazioni necessarie ai fini della valutazione del sinistro;
4. esibire il libretto d’uso e manutenzione del veicolo debitamente compilato da un operatore professionista, accompagnato dalle relative fatture oggetto di quietanza a riprova dell’avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione, ispezione ed assistenza previsti dal costruttore; tali documenti devono riportare il chilometraggio del veicolo e dare evidenza del fatto che il programma di manutenzione raccomandato dal costruttore è stato rispettato nonché della manodopera e dei componenti necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità alle raccomandazioni del costruttore;
5. minimizzare il più possibile il sinistro e seguire le istruzioni al riguardo;
6. qualora la fattura non sia recapitata all’Assicuratore direttamente dall’officina di riparazione: inviare la fattura relativa agli interventi di riparazione/ai costi indiretti a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro un mese dalla data della fattura in questione. Nelle fatture relative agli interventi di riparazione devono essere specificate in dettaglio le attività svolte, il prezzo dei componenti sostitutivi e i costi di manodopera unitamente alle tariffe standard.
II. Qualora gli interventi di riparazione si rendessero necessari all’estero, o non fosse possibile farli eseguire da un Concessionario/un Servizio Ufficiale di Assistenza Post-Vendita autorizzato del Gruppo Volkswagen, i relativi costi dovranno essere pagati inizialmente dall’Assicurato. Tali costi saranno quindi rimborsati al ricevimento della relativa fattura nonché della prova dell’avvenuto pagamento, in conformità alle presenti condizioni. Il pagamento sarà effettuato in euro al tasso di cambio in essere al momento del saldo della fattura. I costi sostenuti dall’Assicurato in relazione ad interventi di riparazione effettuati senza il previo consenso dell’Assicuratore non saranno rimborsati.
III. Con riguardo ai costi indiretti di cui alla Sezione 2 III., l’Assicurato provvederà in autonomia ad organizzare i servizi necessari, i cui costi saranno inizialmente pagati dall’Assicurato stesso. L’Assicuratore rimborserà quindi i costi in questione, fermi restando i limiti previsti nella Sezione 3 V.
Sezione 8 - Incaricato della riparazione
Di norma, la riparazione del sinistro è effettuata dal concessionario che ha operato da intermediario in relazione al contratto di assicurazione o da un altro Concessionario/Servizio Ufficiale di Assistenza Post-Vendita del Gruppo Volkswagen.
Sezione 9 - Tempistiche relative alla liquidazione dei sinistri
L’Assicuratore provvederà alla liquidazione del sinistro non appena completata la valutazione dell’evento assicurato.
Sezione 10 - Validità territoriale della copertura
La copertura trova applicazione in Italia. Con riguardo ai viaggi di natura temporanea, come vacanze e viaggi di lavoro, la garanzia avrà efficacia anche nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (la parte europea sino agli Urali), San Marino, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito (inclusa Gibilterra), Ucraina, Città del Vaticano. Per viaggio temporaneo si intende l’utilizzo del veicolo all’estero per un periodo non superiore a sei settimane.
Sezione 11 - Trasferibilità del contratto
In linea di principio, in caso di vendita o di vendita forzata del veicolo, il contratto di Estensione di Garanzia è trasferito all’acquirente in conformità alle leggi e normative applicabili. A quanto precede fanno eccezione la vendita o la vendita forzata ad un acquirente che immatricoli il veicolo all’estero o ad un concessionario commerciale; nei predetti casi, il contratto di Estensione di Garanzia terminerà al momento del trasferimento del veicolo. L’Assicuratore dovrà essere informato per iscritto della vendita o della vendita forzata del veicolo, entro quindici giorni dal trasferimento, al seguente indirizzo info@autogaranzia it. L’Assicurato si obbliga ad informare l’acquirente per iscritto dell’esistenza del contratto di Estensione di Garanzia.
Sezione 12 - Decorrenza della copertura
La copertura decorrerà dalla data indicata nella lettera di Conferma della Copertura. Tuttavia, l’Assicurato potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto di Estensione di Garanzia, senza addurre giustificazioni né sostenere costi, entro 14 giorni dalla data di ricevimento della Conferma della Copertura.
Sezione 13 - Scadenza e risoluzione del contratto
I. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 1 III., paragrafo 2, e alla Sezione 11, paragrafo 2, che precedono, il contratto terminerà alla data indicata nella lettera di Conferma della Copertura.
II. L’Assicuratore potrà recedere dal contratto senza preavviso per i motivi di cui alle leggi applicabili al presente contratto. In particolare, l’Assicuratore ha diritto di recedere dal contratto in caso di mancato pagamento dei premi, entro i termini previsti o in caso di sinistro.
III. Il diritto di recesso del contratto può essere esercitato nei seguenti casi e con le seguenti modalità di preavviso:
1. risoluzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato con Volkswagen Bank GmbH, sede secondaria italiana, senza preavviso;
2. perdita totale del bene assicurato, senza preavviso;
3. vendita del bene assicurato, senza preavviso;
4. in caso di sinistro, senza preavviso.
IV. La risoluzione del contratto deve essere comunicata per iscritto, per posta o via mail. Il presente contratto può essere risolto via mail a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx oppure a xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o per posta a Ufficio Reclami, Volkswagen Versicherung AG, XX 00000, X-00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx o al Servizio Autogaranzia, Volkswagen Bank GmbH Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, fornendo le proprie coordinate bancarie per il rimborso pro-rata dei premi già versati. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo III. della presente Sezione 13, l’Assicurato ha l’obbligo di documentare le proprie motivazioni. Il periodo di risoluzione decorrerà solamente dal ricevimento di tale prova.
V. Qualora la risoluzione del contratto sia anteriore alla data di scadenza di cui alla Conferma della Copertura, all’Assicurato saranno rimborsati pro-rata i premi già versati e non dovuti, in assenza di eventuali sinistri. In tal caso, sarà comunque addebitata all’Assicurato una commissione di gestione pari ad Euro 15.
Sezione 14 - Disposizioni finali
I. Il presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana.
II. Sulla base del domicilio dell’Assicurato in Italia, i tribunali locali saranno competenti a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di assicurazione; l’Assicurato domiciliato all’estero designerà invece un tribunale italiano di sua scelta.
III. Le disposizioni di legge troveranno applicazione salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni o in altre condizioni del contratto di assicurazione. Eventuali accordi verbali saranno nulli.
IV. I premi e gli indennizzi previsti dalla presente polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato.
Sottoscrivendo il presente contratto, l’Assicurato conferma che le dichiarazioni rese in relazione a qualunque fatto o circostanza alla data del presente contratto di assicurazione riguardanti, inter alia, l’Assicurato, il rischio, gli interessi dell’Assicurato o di qualunque altro soggetto correlato, sono complete, veritiere e corrette, e che l’Assicurato è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
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Nel corso della presente relazione d’affari, i Suoi dati personali saranno trattati da Volkswagen Versicherung AG, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR), qui di seguito detto “il Titolare del trattamento”, e saranno conservati per la durata necessaria a soddisfare le finalità definite e gli obblighi di legge. A seguire forniamo informazioni riguardo ai dati coinvolti, il loro trattamento e i Suoi diritti in questo contesto, in special modo in base al GDPR. I dati indicati come obbligatori sono richiesti sia dalla legge sia contrattualmente, oppure necessari per concludere il contratto. La mancata comunicazione dei Suoi dati richiesti può avere conseguenze legali ed economiche a Lei svantaggiose. Per esempio, non viene concluso il contratto oppure è concluso applicando condizioni peggiorative.
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Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati a partire dalla domanda del contratto assicurativo1, nel corso della durata dello stesso, nonché i dati che ne derivano e quelli risultanti allo scadere del contratto assicurativo (in appresso: “i Suoi dati”). Durante tutto il periodo di validità del contratto assicurativo, i Suoi dati saranno trattati al fine di prendere in considerazione la domanda di assicurazione1, d’istituire il contratto assicurativo, nonché di eseguire lo stesso e la consulenza al cliente. I Suoi dati saranno scambiati con i responsabili del trattamento e i prestatori del servizio (questi includono per esempio gli organismi pubblici e i prestatori di servizi nei seguenti settori: logistica, gestione dei crediti, stampa). Inoltre, il Titolare del trattamento scambia i Suoi dati con le società di Volkswagen Financial Services Group (vale a dire le società dei seguenti settori: bancario, leasing, assicurazioni, mobilità e carte carburanti/servizio, di seguito: “VW Financial Services Group”). I Suoi dati saranno trattati e scambiati per le suddette finalità esclusivamente nella misura in cui
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Il Titolare del trattamento trasmetterà i Suoi dati alle società dei paesi non appartenenti all’Unione europea solo nella misura in cui sia richiesto per eseguire i Suoi ordini (per esempio in materia di pagamento e regolamento titoli) o sia prescritto dalla legge (per esempio per gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale) ovvero Lei ha espresso il Suo consenso. Sarà informato dei dettagli in separata sede, nella misura in cui è prescritto dalla normativa.
2. Durata generale della conservazione dei dati
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• I Suoi dati personali relativi a un contratto saranno cancellati dopo la fine del periodo di conservazione ai sensi di legge, vale a dire entro e non oltre di 10 anni dopo la scadenza del contratto. Il periodo generale di conservazione dei Suoi dati personali può in via eccezionale essere esteso, nella misura in cui sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La presente informativa sulla Protezione dei Dati evidenzia diversi periodi di cancellazione per singole categorie di dati, ove opportuno, alla fine della categoria in questione.
3. Scambio dei dati con il Suo partner commerciale
Il Titolare del trattamento scambia i Suoi dati con il Suo partner commerciale (vale a dire, il concessionario o l’autofficina che fornisce e supervisiona il veicolo) nella misura in cui
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• Lei abbia espresso volontariamente il Suo consenso (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera a del GDPR).
4. Trasferimento dei dati all’interno di Volkswagen Group e agli importatori di veicoli che agiscono per Volkswagen Group
Se viene concluso un contratto assicurativo, il Titolare del trattamento trasferirà i Suoi dati al produttore o all’importatore del Suo veicolo all’interno di Volkswagen Group o al gruppo di importatori esterni o interni del Suo veicolo nel caso questi agiscano per il gruppo Volkswagen, nella misura in cui
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• Lei abbia espresso volontariamente il Suo consenso (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera a del GDPR).
5. Profilazione e statistiche
Il Titolare del trattamento esegue un trattamento automatizzato dei dati risultanti in seguito all’applicazione1, all’implementazione e alla risoluzione della relazione contrattuale tra Lei e il Suo partner commerciale al fine di produrre statistiche generali per usi interni ed esterni nella misura in cui
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• quando è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da una terza parte (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera f del GDPR). Il trattamento dei dati è in particolare necessario per valutare meglio gli interessi del cliente, per esempio riguardo i prodotti assicurativi, e per evitare offerte non desiderate o inadeguate. Inoltre, il trattamento dei dati è necessario per il controllo dell’attività, per il calcolo del premio assicurativo e per l’ottimizzazione dei prodotti del Titolare del trattamento e del gruppo VW Financial Services; ovvero
• Lei abbia espresso volontariamente il Suo consenso (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera a del GDPR). I limiti temporali generali si applicano ai dati generati dalla profilazione e alle statistiche (vedere n. 2).
6. Misure di commercializzazione
Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati a scopi di commercializzazione diretta, nella misura in cui ne abbia diritto, e trasferirà i Suoi dati in questo contesto al Responsabile del trattamento e ai prestatori di servizi (per esempio nei seguenti settori: commercializzazione (online), stampa, logistica e indagini di mercato e sondaggi d’opinione), nella misura in cui
• sia necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da una terza parte (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera f del GDPR). Il trattamento dei dati è in particolare necessario per essere in grado di fornirLe offerte adeguate alle Sue esigenze in modo tempestivo e affidabile;
e ad altri destinatari solo nella misura in cui
• Lei abbia espresso volontariamente il Suo consenso (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera a del GDPR).
I limiti temporali generali si applicano ai dati utilizzati per le misure di commercializzazione (vedere n. 2).
7. Prevenzione delle frodi
Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati al fine della prevenzione delle frodi, nella misura in cui
• sia necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da una terza parte (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera f del GDPR). Il trattamento dei dati è in particolare necessario per proteggere il patrimonio del Titolare del trattamento.
Oltre ai limiti temporali generali (n. 2), ai fini della prevenzione delle frodi, ai dati personali raccolti dal Titolare del trattamento si applicano i seguenti limiti temporali speciali:
• i dati personali contrassegnati internamente a causa di frodi o tentativi di frode non saranno cancellati allo scopo di proteggere i legittimi interessi della società che conclude il contratto (art. 6, par. 1, lettera f del GDPR). Tale limite temporale speciale è
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richiesto per prevenire futuri atti criminali che possono sottoporre a un rischio il patrimonio del Titolare del trattamento e dei suoi clienti.
• I dati personali contrassegnati internamente a causa di sospetti di xxxxx non confermati, saranno cancellati dopo tre anni.
8. Gestione dei dati delle analisi
Il Titolare del trattamento e VW Financial Services Group trattano i Suoi dati quale parte del mantenimento e dell’introduzione di servizi e sistemi IT, nella misura in cui
• sia necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da una terza parte e dalle persone interessate (art. 6, par. 1, periodo 1, lettera f del GDPR). Il trattamento dei dati è in particolare necessario per garantire la sicurezza, la funzionalità e l’affidabilità dei servizi e sistemi IT nuovi ed esistenti, e per proteggerli contro disservizi e interferenze illecite che possano incidere sulla disponibilità, l’autenticità, la completezza o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi. Il trattamento di questi dati è anche necessario per garantire servizi coerenti e dalla elevata qualità costante, nonché una continua ottimizzazione dei servizi stessi.
Ai fini dell’analisi, verrà realizzata una copia dei dati contrattuali e principali conservati dal Titolare del trattamento e da VW Financial Services Group. La copia sarà cancellata entro un anno. Si applicano, inoltre, i limiti temporali generali (vedere n. 2).
9. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto:
• ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, di richiedere informazioni riguardo i Suoi dati personali trattati dal Titolare del trattamento. In particolare, Lei può richiedere informazioni riguardo le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione previsto, l’esistenza di un diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione o di opposizione al trattamento, l’esistenza di un diritto di opporre reclamo, l’origine dei Suoi dati qualora non siano raccolti dal Titolare del trattamento, e riguardo l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e, ove applicabile, informazioni significative relative ai dettagli del medesimo;
• ai sensi dell’articolo 16 del GDPR, di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti conservati dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo;
• ai sensi dell’articolo 17 del GDPR, di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali conservati dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento non sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• ai sensi dell’articolo 18 del GDPR, di richiedere la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, qualora Lei ne contesti l’esattezza, il trattamento dei dati è illecito ma Lei si oppone alla loro cancellazione; qualora il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei dati ma a Lei sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21 del GDPR;
• ai sensi dell’articolo 20 del GDPR, di ricevere i Suoi dati personali che ha fornito al Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di ottenere la trasmissione diretta dei Suoi dati personali a un altro Titolare del trattamento;
• ai sensi dell’articolo 7 par. 3 del GDPR, di revocare il Suo consenso nei confronti del Titolare del trattamento in qualsiasi momento. Questo significa che il Titolare del trattamento non può più proseguire il trattamento dei dati basandosi per il futuro solamente su tale consenso e
• ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, di proporre reclamo all’autorità di controllo. Di norma, Xxx può contattare l’autorità di controllo designata nel luogo della Sua abituale residenza, del Suo lavoro o delle nostre sedi legali.
Contatto aggiuntivo del rappresentante per la protezione dei dati: xxx.XX-Xxxxxxxxxxxx-XX@xxxx.xxx
10. Diritto di opposizione
Ai sensi dell’articolo 21 del GDPR, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, qualora vi siano motivi connessi con la Sua situazione particolare oppure l’opposizione riguardi il trattamento dei dati per finalità di marketing diretto generale o personalizzato. Nell’ultimo caso, Lei ha un diritto generale di opposizione che adotteremo senza dover specificare una Sua particolare situazione.
1 Non applicabile in caso di acquisto di un veicolo già dotato di un contratto assicurativo di garanzia prima dell’acquisto.
Titolare del trattamento
Indirizzo postale del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati:
Volkswagen Versicherung AG
C/O Servicio Autogaranzia, Volkswagen Bank GmbH Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Nel caso Lei voglia esercitare il Suo diritto di opposizione, invii semplicemente un’e-mail a:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.XX-Xxxxxxxxxxxx-XX@xxxx.xxx
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - 3 di 3
Ultimo aggiornamento 14/10/2016
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG
Polizza Estensione Garanzia Usato
Data e luogo
RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M F
SOCIETÀ
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Codice Fiscale
P. IVA
Nato/a a Prov. il Residenza: Via e n. civico Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Tipo Doc. N° Rilasciato da il E-mail
Cognome e Nome
Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel Cell.
C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale
P. IVA
Tipo Doc. N° Rilasciato da il Località Prov.
FACSIMILE
DESCRIZIONE VEICOLO
Tipo veicolo Codice Casa NUOVO USATO del Marca / modello VEICOLO A USO PRIVATO Targa Telaio Data di prima immatricolazione Chilometraggio alla data della richiesta Potenza motore in kw
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Richiedente dichiara, con la presente, di avere ricevuto e letto l’Informativa sulla privacy di Volkswagen Versicherung AG, Filiale francese resa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) da Volkswagen Versicherung AG e autorizza la stessa a trattare e utilizzare i propri dati personali, compresi quelli sensibili, in conformità alla summenzionata Informativa di Volkswagen Versicherung AG.
Firma del richiedente
COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione ESTENSIONE GARANZIA USATO paga le spese di riparazione o sostituzione di tutti i componenti del veicolo del Richiedente coperti in conformità alle Condizioni generali applicabili. Il grado di copertura assicurativa dipende dall’età e dal chilometraggio del veicolo del Richiedente al momento della stipula del contratto assicurativo.
GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti prodotti descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set informativo)
ESTENSIONE GARANZIA USATO ARGENTO (3 componenti così come da Condizioni di Assicurazione) ESTENSIONE GARANZIA USATO ORO (15 componenti così come da Condizioni di Assicurazione)
ESTENSIONE GARANZIA USATO PLATINO (copre i costi di riparazione se un componente meccanico o elettrico perde la sua funzionalità a causa di guasti tecnici così come da Condizioni di Assicurazione)
DURATA della Garanzia:
12 mesi
24 mesi
36 mesi
Firma del richiedente
Mod. 26-5175-bis - 1FIVE1 01/2019
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA
Il richiedente autorizza Volkswagen Bank GmbH Italia a trasferire i relativi premi a Volkswagen Versicherung AG, nei termini e con le modalità che Volkswagen Bank GmbH Italia ha concordato con Volkswagen Versicherung AG.
Il Premio è unico e annuale ed è pari all’importo di seguito indicato.
Premio del prodotto ESTENSIONE GARANZIA USATO prescelto, tasse incluse: € (di cui € corrisposti a Volkswagen Bank GmbH Italia in qualità di intermediario). Il Premio viene pagato mediante SDD - Sepa Direct Debit o bollettino postale.
Firma del richiedente
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: AVVERTENZE
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto di prestazione;
b) prima della sottoscrizione del Modulo di adesione alla Polizza, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE
Dichiaro di:
1. aver ricevuto copia dell’Informativa precontrattuale e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo relativo al prodotto assicurativo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018: a) DIP Danni; 2) DIP Aggiuntivo Danni; 3) Condizioni di assicurazione comprensive dell’informativa sul trattamento dei dati personali e del Glossario; 4) Modulo di adesione alla Polizza; 5) questionario sull’ adeguatezza dell’assicurazione;
2. aver fornito le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell’adesione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento IVASS n.40/2018.
Firma del richiedente
Mod. 26-5175-bis - 1FIVE1 01/2019
FACSIMILE
ADESIONE ALLA POLIZZA
Presa visione dell’Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di aderire alla polizza e di:
a) essere consapevole che la presente copertura assicurativa viene offerta unicamente per veicoli a motore;
b) essere consapevole che il veicolo coperto dalla presente garanzia è unicamente quello specificato nella Scheda di Adesione;
c) rispettare le condizioni di assicurabilità;
d) essere consapevole che i costi risarcibili sono unicamente quelli da listino del costruttore;
e) essere a conoscenza che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno della data indicata nella Scheda di Adesione, a condizione che il premio risulti pagato;
f) essere a conoscenza del diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla data di ricezione della Scheda di Adesione;
g) essere a conoscenza dell’efficacia territoriale della garanzia;
h) essere a conoscenza dei rischi esclusi per i quali non è prevista una copertura;
i) essere a conoscenza delle parti del veicolo non coperte dall’assicurazione.
Il Richiedente autorizza Volkswagen Bank GmbH Italia a trasferire i relativi premi a Volkswagen Versicherung AG.
Firma del richiedente
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro inoltre di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni di assicurazione relative alle Condizioni Generali di assicurazione: art. 2 (Quali sono i costi e i rischi assicurati); art. 4 (Che cosa è escluso dalla garanzia); art. 5 (Come si paga il premio assicurativo); art. 7 (Quali sono gli obblighi dell’Assicurato in caso di insorgenza dell’evento assicurato); art. 12 (Quando ha inizio la copertura assicurativa); art. 13 (Quando scade il contratto di assicurazione e quando può essere risolto).
Firma del richiedente
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Xxxxxx da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
(b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
(c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
(d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
(e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.
DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente1 il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario responsabile
(a) Cognome e nome: ;
(b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data ................... numero sezione E;
(c) indirizzo della sede operativa (ufficio) ;
(d) telefono: .................................... indirizzo di posta elettronica ;
(e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;
(f) svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “VOLKSWAGEN BANK GmbH” con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, X – 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), succursale di Milano Via Xxxxxxx n. 15 (responsabile della sede italiana: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), iscritta all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d’origine: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx; Autorità di vigilanza Stato membro d’origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d’origine: D- HNQM- UQ9MO-22.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati facendone richiesta all’intermediario stesso.
* Per tali compagnie, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l’attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 00 00000000, xxx.xxxx-0.xx, xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx.
Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
(a) L’intermediario Volkswagen Bank GmbH e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
(b) l’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario in relazione all’attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l’Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Xxxxxxx
Mod. 26-5217-Modulo 7B – 00/0000 - 0XXXX0
x. 00, tel. x00 00 00 000 0000, fax x00 00 00 000 000, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa.
Quando Volskwagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all’altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l’intermediario in diretta relazione con l’impresa assicurativa.
1In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva.
VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano
Dichiarazione dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento
sottoscritto da:
Dichiarazione
Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:
a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;
b) prima dell’adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);
c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.
Luogo e data:
Firma Assicurato:
Mod. 26-5201 – 06/2016 - 1FIVE1
(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)