Esecuzione mobiliare – vendita forzata tramite commissionario ex art 532 cpc – parti del relativo contratto di compravendita – rimedi esperibili dall'acquirente che non abbia
Esecuzione mobiliare – vendita forzata tramite commissionario ex art 532 cpc – parti del relativo contratto di compravendita – rimedi esperibili dall'acquirente che non abbia
ricevuto la consegna della merce
Tribunale di Mantova 26 settembre 2013. Estensore Xxxxx Xxxxxxxx.
Esecuzione mobiliare – vendita forzata tramite commissionario ex art 532 cpc – pagamento del prezzo di acquisto ed omessa consegna delle merce illecitamente sottratta - instaurazione del rapporto contrattuale di vendita direttamente tra commissionario e acquirente – sussistenza
– possibilità per l'acquirente di formulare domanda di risoluzione, adempimento o risarcimento del danno direttamente nei confronti del commissionario – sussiste
IL XXXX.xx
Nell'ipotesi in cui il giudice delle esecuzioni mobiliari disponga la vendita dei beni a mezzo di commissionario (IVG - Istituto vendite giudiziarie) ai sensi dell'art 532 cpc, si determina una dissociazione ex lege tra titolarità dei beni (che prima e sino alla vendita rimangono di proprietà del debitore esecutato) e facoltà di disporne ponendo in essere atti traslativi della proprietà con terzi soggetti (che, per tutta la durata dell'incarico, passa in capo al commissionario, in forza del rapporto pubblicistico instauratosi con la procedura), sicché, ai sensi degli artt. 1731 e 1705 cc, il commissionario stipula i relativi contratti di vendita, seppur nell'interesse della procedura esecutiva (a cui deve riversare poi il prezzo corrisposto dall'acquirente), in nome proprio, con conseguente piena assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di consegna della merce, gravante sullo stesso commissionario. Di conseguenza l'acquirente che, pur pagando regolarmente il prezzo, non abbia poi ricevuto la merce acquistata, potrà esperire nei confronti dello stesso commissionario (e non della procedura esecutiva, ovvero dei creditori tra cui il prezzo di vendita sia stato poi ripartito o del debitore esecutato, per l'eventuale differenza non distribuita) gli ordinari rimedi contrattuali contro l'inadempimento del venditore (risoluzione, adempimento, risarcimento danni), seppur con le limitazioni previste dagli artt. 2919 ss cc in caso di vendita forzata (essendo comunque tale anche quella che, nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, avvenga a mezzo di commissionario su incarico del giudice ex art. 532 cpc).
(Massima a cura del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Riproduzione riservata)
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - E' senz'altro dimostrato – in quanto non contestato dalle parti ovvero comprovato dai documenti acquisiti agli atti e dalle deposizioni testimoniali assunte – che la vicenda per cui è causa si è svolta nei termini che seguono.
Nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari nn. 1388, 1389 e 1390/07 rg, con due distinti decreti in data 21.2.08 (doc. 4 della Rot.Fer srl) e 6.3.08 (doc. 2 di G. srl) il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Mantova disponeva la vendita a mezzo di commissionario ex art 532 cpc di beni mobili oggetto di pignoramento ai danni della DG international srl, incaricando a tal fine la Sovemo srl (IVG del Tribunale di Mantova), la quale nelle medesime date veniva nominata custode dei beni ai sensi dell'art. 521, comma 5 cpc.
2 - Tra i beni pignorati e da vendere a mezzo di commissionario erano compresi anche elevati quantitativi di materiale ferroso (terminali a snodo), che la Sovemo srl lasciava in deposito presso la sede della stessa debitrice esecutata DG international srl (cfr doc. 5 di Rot.Fer. srl).
3 - Con verbale in data 13.5.2008 (doc. 6 di G. srl) la Sovemo srl, in esecuzione dell'incarico ricevuto, provvedeva all'aggiudicazione – e quindi alla vendita – di complessivi kg 154.000 di terminali a snodo a favore della G. costruzioni srl al prezzo complessivo di euro 41.000,00 oltre iva (beni oggetto delle esecuzioni nn. 1388 e 1389/07 rg), nonché di kg 135.000 di terminali a snodo a favore della Rot Fer Carbognani srl al prezzo di euro 35.000,00 oltre iva (beni oggetto dell'esecuzione n. 1390/07 rg).
Il prezzo di acquisto veniva regolarmente versato dalle due società acquirenti.
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4 - Successivamente alla vendita la G. costruzioni srl provvedeva in via autonoma al ritiro presso il debitore esecutato solo di parte del materiale acquistato, non riuscendo ad entrare in possesso del materiale residuo a causa dell'opposizione manifestata da Xxxxxxx Xxxxx, legale rappresentante del debitore esecutato DG international srl.
A quel punto la G. costruzioni srl richiedeva l'intervento della Sovemo srl per ottenere la consegna di tutto il materiale residuo e, conseguentemente, la convenuta fissava la data dell'11.6.08 per procedere all'incombente.
La consegna del materiale a favore della Rot. Fer srl veniva invece programmata per il giorno successivo, 12.6.08.
5 - Sennonché il giorno 11.6.08, pur in presenza dell'incaricato della Sovemo srl Xxxxxxx Xxxxxx e nonostante l'intervento presso la sede della DG international srl del maresciallo Xxxxxxxx Xxxxxxx dei CC di Pegognaga (il cui intervento, ad un certo punto, era stato richiesto dallo stesso Xxxxxxx), la signora Xxxxxxx Xxxxx si opponeva nuovamente alla consegna del materiale residuo, sostenendo di avere proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi con fissazione di udienza da parte del G.E. per il giorno 24.6.08 (docc. 10 e 11 di Rot.Fer srl), sicché prima della pronuncia del giudice non avrebbe potuto procedersi alla consegna (cfr deposizioni dei testi Xxxxxxx, Di Prima e Gentile).
6 - Alla fine, stante la situazione venutasi a creare, Xx Xxxxx Xxxxxxxx (presente per conto della G. srl), acconsentì a che la consegna fosse differita ad altro giorno (cfr deposizione dei testi Xxxxxxx, Xx Xxxxx e Xxxxxxx).
7 - Sempre l'11.6.08 presso la sede della DG international srl fu convocato Xxxxxxxxxx Xxxxxx, legale rappresentante di Rot. Fer srl, il quale, messo a conoscenza di quanto accaduto prima del suo arrivo, prese quindi atto del fatto che la consegna non avrebbe potuto avvenire per il successivo 12.6.08, come inizialmente programmato (cfr relazione dell'IVG di cui al doc. 7 di G. srl).
8 - A quel punto la Sovemo srl, dopo aver relazionato l'accaduto al G.E. in data 12.6.08 ed aver avuto conferma dal medesimo giudice della possibilità di
avvalersi della forza pubblica (cfr doc. 7 di X. xxx), organizzava una nuova consegna del materiale ferroso a favore della G. costruzioni srl e della Rot.Fer srl per il giorno 17.6.08, con successivo differimento al 18.6.08 causa impedimento di Xxxxxxx Xxxxx per la data inizialmente indicata (cfr relazione IVG di cui al doc. 8 di X. xxx, nonché deposizioni dei testi Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxx e Xxxx).
9 - Il giorno 18.6.08, avuta la presenza anche del maresciallo Xxxxxxx Xxxxxx dei CC di Pegognaga, si procedeva alle operazioni di carico, all'esito delle quali – tuttavia – veniva accertata la mancanza di gran parte del materiale ferroso oggetto di pignoramento e di successiva vendita a favore delle società attrici (cfr deposizione del teste Mazzini, nonché relazione IVG al G.E. di cui al doc. 8 di G. srl).
In particolare, risultavano mancanti kg 48.714 dei terminali di snodo acquistati dalla G. costruzioni srl ed addirittura per intero i kg 135.000 di materiale ferroso acquistati dalla Rot.Fer srl.
Xxxxxxx Xxxxx, richiesta di chiarimenti in ordine alla mancanza dei beni, non forniva valide e convincenti giustificazioni.
10 - Ciò premesso in punto di fatto, va detto che con gli atti di citazione introduttivi dei due giudizi poi riuniti, le attrici G. costruzioni srl e Rot. Fer srl hanno convenuto in giudizio la Sovemo srl (la Rot.Fer srl anche la DG international srl), chiedendo:
a) la G. costruzioni
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- in via principale, la risoluzione parziale del contratto di compravendita del materiale ferroso per inadempimento della Sovemo srl rispetto all'obbligazione di consegna del materiale risultato mancante, con conseguente condanna della convenuta Sovemo srl alla restituzione del prezzo pagato per il materiale non consegnato, nonché, proporzionalmente, delle ulteriori somme corrisposte a titolo di diritti di vendita ed iva, per un importo complessivo di euro 17.203,84, oltre interessi legali;
- in via subordinata, la condanna della Sovemo srl al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno derivante dal fatto che la convenuta, in violazione degli obblighi su di essa gravanti ai sensi dell'art 67 cpc, non avrebbe esercitato la custodia sui beni con la dovuta diligenza, in tal modo rendendo possibile l'illegittima asportazione dei beni pignorati ad opera di terzi.
b) la Rot.Fer srl
- in via principale (per il caso in cui si fosse ritenuto che custode dei beni era la Sovemo srl) la condanna in solido della Sovemo srl (per inadempimento rispetto all'obbligo di consegna del materiale a seguito della vendita all'attrice e, comunque, per avere esercitato in modo inidoneo la custodia del materiale, rendendone possibile l'illegittima sottrazione) e della Dg international srl (per l'illegittima sottrazione dei beni, che aveva reso impossibile la consegna del materiale venduto alla società attrice) alla consegna a favore della Rot.fer srl del materiale acquistato (kg 135000 di snodi di ferro) ovvero, per il caso di perdurante mancanza di detti beni, al risarcimento dei danni patiti per importo corrispondente al prezzo di euro 45.810,00 pagato per l'aggiudicazione del materiale senza poi riceverne la materiale consegna;
- in via subordinata (per il caso in cui si fosse ritenuto che custode dei beni era la DG international srl) la condanna in solido di Dg international srl (per violazione dei doveri di custodia dei beni) e di Sovemo srl (per non avere provveduto alla consegna dei beni in data 11.6.08, non ostandovi la proposizione di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da parte della DG international srl, posto che il G.E. si era limitato a fissare l'udienza di
comparizione delle parti, senza provvedere al contempo inaudita altera parte a sospendere l'esecuzione, sicché la consegna avrebbe dovuto senz'altro avvenire già l'11.6.08) alla consegna dei beni acquistati, ovvero, in caso di perdurante mancanza dei medesimi, la condanna in solido delle predette società al risarcimento dei danni, nei termini sopra specificati;
- in via ulteriormente subordinata (come già richiesto dalla G. costruzioni srl in via principale) domanda di risoluzione del contratto di vendita, con conseguente condanna delle Sovemo srl alla restituzione di quanto pagato per la vendita.
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11 - La Sovemo srl, ritualmente costituitasi in entrambi i giudizi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestando che il rapporto di vendita fosse intervenuto direttamente tra le attrici e la convenuta (sicché, per tale assorbente ragione, andrebbero rigettate la domande di risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo proposte da entrambe le attrici, nonché le domande di adempimento del contratto o di risarcimento del danno per inadempimento rispetto all'obbligo di consegna proposte da Rot.Fer srl), sostenendo di avere svolto i compiti di custode del materiale con la dovuta diligenza (sicché andrebbero rigettate le domande di risarcimento del danno per violazione di detto obbligo, proposte da entrambe le attrici), affermando che ogni responsabilità in ordine alla sparizione dei beni sarebbe imputabile esclusivamente alla DG international srl (nei cui confronti, quindi, dovrebbero avanzare in via esclusiva le loro pretese le attrici) e che nessuna responsabilità risarcitoria potrebbe esserle imputata per non avere consegnato i beni l'11.6.08 (posto che al differimento della consegna avevano infine acconsentito entrambe le società acquirenti, le quali – così facendo – avrebbero altresì reso possibile, per fatto proprio colposo, la successiva asportazione del materiale da parte di DG international srl).
12 - Per il caso di sua soccombenza la Sovemo srl ha poi richiesto di essere garantita e manlevata da DG international srl (a tal fine chiamata in causa nel giudizio n. 3904/08 rg, nel quale non era stata originariamente convenuta dall'attrice G. srl), in quanto a questa comunque imputabile la materiale sparizione dei beni oggetto di pignoramento e vendita.
13 - Ciò premesso va in primo luogo appurato quale sia la qualità rivestita dalla Sovemo srl rispetto ai contratti di vendita di materiale ferroso per cui è causa.
Invero, sia la domanda di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo, sia quelle di adempimento del contratto con consegna dei beni o di risarcimento del danno per inadempimento proposte in via principale, rispettivamente, da G. costruzioni srl e Rot.Fer srl nei confronti di Sovemo srl, presuppongono all'evidenza che il contratto di vendita del materiale sia intervenuto tra le attrici e la stessa Sovemo srl, con conseguente obbligo di quest'ultima di darvi adempimento mediante consegna dei beni venduti (obbligo che, in quanto rimasto inadempiuto, giustificherebbe la proposizione delle suddette domande nei confronti della Sovemo srl).
14 - Ebbene in proposito va evidenziato che, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. 2339/68, Tribunale Mantova 6/4/06 est. Xxxxxxxx) e dottrinario, nel caso in cui la vendita forzata dei beni del debitore esecutato avvenga a mezzo di commissionario, quest'ultimo – a seguito dell'accettazione dell'incarico e della consegna dei beni -, in applicazione del disposto dell'art. 1731 cc in tema di commissione e dell'art. 1705 cc in tema di mandato senza rappresentanza (di cui la commissione costituisce una species), procede poi alle operazioni di vendita a lui delegate in nome
proprio, seppur nell'interesse della procedura, con assunzione di ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
15 - Xxxxxx, il mero fatto che il rapporto di mandato a vendere senza rappresentanza tra procedura e commissionario venga ad instaurarsi non in forza di contratto di natura privatistica, bensì in conseguenza di investitura del commissionario da parte del giudice in un pubblico ufficio temporaneo quale ausiliario del giudice (e quindi in forza di rapporto pubblicistico), non osta certo all'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1731 ss cc in tema di commissione, in quanto compatibili. E, come ritenuto dalla giurisprudenza e da attenta dottrina, tra le disposizioni applicabili vi è senz'altro quella – a ben vedere caratterizzante il rapporto di commissione e più in generale quello di mandato senza rappresentanza – secondo cui il commissionario (o mandatario) vende i beni affidatigli in nome proprio, quindi acquisendo personalmente i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
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16 - Ed invero deve ritenersi che, nella fattispecie, la disciplina complessiva della vendita forzata di beni pignorati a mezzo di commissionario determini - a seguito della investitura nell'incarico e della consegna dei beni al commissionario - una dissociazione ex lege tra titolarità dei beni (che prima e sino alla vendita rimangono di proprietà del debitore esecutato) e facoltà di disporne ponendo in essere atti traslativi della proprietà con terzi soggetti (che, per tutta la durata dell'incarico, passa in capo al commissionario, proprio in forza del rapporto pubblicistico instauratosi con la procedura).
17 - Conclusione che non è certo inficiata dal fatto che il commissionario, nell'adempimento del mandato (e quindi nell'esecuzione della vendita), debba attenersi alle prescrizioni (in ordine al prezzo, alle modalità di pagamento e di documentazione della vendita, etc) impartite dal giudice con il provvedimento ex art. 532 cpc e previste dall'art 533 cpc e debba poi riversare a favore della procedura la somma incassata, posto che anche in caso di rapporto di commissione (o di mandato senza rappresentanza) instaurato in forza di atto di natura privatistica il commissionario (o mandatario) è ovviamente tenuto ad attenersi alle istruzioni e prescrizioni stabilite nel contratto di commissione (o mandato) ed a riversare a favore del committente (o mandante) il prezzo ricavato dalla vendita, avendo solo diritto a percepire il compenso pattuito tra le parti.
18 - E proprio a garanzia dell'esatto adempimento di questi obblighi nei confronti della procedura (e quindi dei creditori) l'art 532 cpc prevede la possibilità per il giudice di imporre al commissionario il versamento di una cauzione, all'atto del conferimento dell'incarico e della consegna dei beni da vendere.
19 - Pertanto, sulla scorta di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, deve ritenersi che: a) il contratto di vendita dei beni, stipulato in esecuzione dell'incarico ricevuto dal giudice, interviene tra lo stesso commissionario in nome proprio ed il terzo acquirente, anche se con effetti reali che si verificano direttamente nel patrimonio del debitore esecutato proprietario dei beni forzosamente venduti; b) che, conseguentemente, deve escludersi che il rapporto contrattuale di vendita intervenga direttamente tra la procedura e gli acquirenti (come avverrebbe, invece, nel caso in cui alla vendita abbia proceduto direttamente il giudice, affidandone la semplice esecuzione a nome della procedura ad un suo ausiliario: cfr artt. 534 e 534bis cpc), posto che il commissionario stipula in nome proprio e non in nome e per conto della procedura; c) che, conseguentemente, in forza del rapporto di vendita, è lo stesso commissionario in proprio il soggetto contrattualmente
obbligato nei confronti dell'acquirente a procedere, una volta ottenuto il versamento del prezzo (che dovrà poi riversare alla procedura), alla consegna del bene all'acquirente; d) che, in caso di inadempimento rispetto a detto obbligo essenziale, l'acquirente potrà attivare nei confronti dello stesso commissionario gli ordinari rimedi contrattuali a tutela dei propri diritti, salve soltanto le limitazioni previste dagli artt. 2919 ss cc in caso di vendita forzata (essendo comunque tale anche quella che, nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, avvenga a mezzo di commissionario su incarico del giudice ex art. 532 cpc).
20 - Poste queste premesse in diritto è allora agevole riscontrare la fondatezza delle domande proposte in via principale dalle parti attrici.
Ed invero:
a) quanto alla G. costruzioni srl
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Essendo pacifico che l'attrice non ha mai ricevuto gli ulteriori kg 48.714 di materiale ferroso a lei spettanti, posto che per quanto sopra osservato incombeva sulla Sovemo srl l'obbligo contrattuale (derivante dalla stipula del contratto di vendita in proprio con l'attrice) di consegnare tutta la merce all'acquirente una volta ricevuto il pagamento, deve ritenersi senz'altro imputabile alla Sovemo srl l'inadempimento rispetto a detta obbligazione di consegna, di gravità senz'altro tale da giustificare la parziale risoluzione del contratto di vendita ex artt. 1453 e 1458 cc, come richiesto dall'attrice (risoluzione parziale senz'altro ammissibile, posto che gli snodi ferrosi non consegnati avevano all'evidenza una propria individualità ed autonomia economico-funzionale, che li rendeva definibili come beni a sé, suscettibili di diritti o di negoziazione distinti: cfr Cass. 16556/13, Cass. 10700/05) .
21 - Né la evidente responsabilità della DG international srl in ordine alla materiale sparizione del materiale venduto (invero, come riferito dal teste Manara, il capannone dove si trovava la merce non presentava segni di effrazione ed, anzi, nel luogo di consegna il giorno 18.6.08 erano stati reperiti cartoni contenenti materiale ferroso pronti per la spedizione all'estero. Circostanze che, considerate unitariamente al fatto che non risultano esser mai state sporte dalla DG international srl denunce di furto di merce conservata presso la propria sede, inducono a ritenere che proprio a detta società sia riconducile la sparizione della merce), può escludere la responsabilità per inadempimento della Sovemo srl rispetto all'obbligo di consegna, posto che proprio su detta parte gravavano i doveri di custodia del materiale, previsti anche allo scopo di impedire la sottrazione da parte di terzi ovvero dello stesso debitore. Ed invero il fatto che la merce potesse essere sottratta, tenuto conto anche del rifiuto a più riprese immotivatamente opposto dalla DG international srl (in persona di Xxxxxxx Xxxxx) alla consegna spontanea agli acquirenti, costituiva evenienza assolutamente prevedibile, sicché la Sovemo srl, in adempimento dei suoi doveri di custode, avrebbe dovuto apprestare una sorveglianza particolarmente attenta sul materiale (ovvero direttamente trasportarlo presso i propri locali), non potendo quindi certo invocare a scusante del proprio inadempimento il fatto che quel rischio, in assenza di adeguati controlli da parte sua, si sia poi effettivamente concretizzato.
22 - Pertanto se può riconoscersi che l'illegittima asportazione del materiale da parte della DG international srl avrebbe potuto giustificare la proposizione di una domanda risarcitoria anche nei suoi confronti da parte della G. costruzioni srl (domanda non proposta da G. srl), nonché la pretesa della Sovemo srl di integrale rimborso da parte di DG srl di quanto corrisposto alla
X. xxx a seguito della risoluzione parziale del contratto (domanda di manleva
effettivamente proposta ma improcedibile in questa sede, per le ragioni che saranno più innanzi indicate), deve senz'altro escludersi che la medesima condotta delittuosa possa comportare anche la non imputabilità a Sovemo srl dell'inadempimento rispetto all'obbligo di consegna, con conseguente impossibilità di pronunciare la risoluzione parziale del contratto e di condannare la Sovemo srl alla restituzione del prezzo.
23 - E' poi evidente che il fatto che gli acquirenti G. costruzioni srl e Rot.Fer srl, stanti gli ostacoli frapposti dalla debitrice esecutata, il giorno 11.6.08 avessero infine acconsentito a differire la consegna ad altro giorno non può certo comportare una esclusione o limitazione di responsabilità in capo alla Sovemo srl per la mancata consegna.
Invero, la Sovemo srl, anche per il fatto che era la custode dei beni, era comunque obbligata a garantire la disponibilità dei medesimi sino alla loro effettiva consegna agli acquirenti (in qualunque momento essa fosse avvenuta, quindi anche dopo l'11.6.08), sui quali non gravava certo l'obbligo di assicurarsi che detti beni non andassero dispersi sino a quel momento.
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Pertanto, se la Sovemo srl non ha preteso categoricamente di effettuare la consegna il giorno 11.6.08 (cosa che avrebbe ben potuto e dovuto fare, posto che il G.E., a seguito della proposizione di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da parte di Dg internationale srl, non aveva affatto emesso provvedimento di sospensione dell'esecuzione), in tal modo liberandosi dal relativo obbligo sulla stessa contrattualmente gravante, non può certo pretendere di far ricadere le conseguenze di questa sua scelta sugli acquirenti, i quali avevano tutto il diritto a vedersi consegnare i beni sia l'11.6.08, sia il
18.6.08 ed anche successivamente, non potendosi richiedere agli stessi di farsi carico di obblighi (di custodia e di consegna) in realtà gravanti esclusivamente sulla venditrice, ossia su Sovemo srl.
24 - Stante l'effetto retroattivo conseguente alla parziale risoluzione del contratto la Sovemo srl è quindi tenuta a restituire alla G. costruzioni srl il prezzo relativo al materiale non consegnato, oltre che, proporzionalmente, le ulteriori somme ad essa corrisposte a titolo di diritti di vendita e di iva.
Il tutto per un importo che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice (cfr docc. 9. 10 e 11 di G. srl), ammonta esattamente all'importo di euro 17.203,84 richiesto da parte attrice.
Il tutto maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento (14.5.08) al saldo effettivo (cfr Cass. 4604/08, Cass. 11511/92).
25 - Stante l'accoglimento della domanda principale rimane ovviamente assorbita la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla G. costruzioni srl nei confronti di Sovemo srl, per violazione degli obblighi di custodia.
b) quanto alla Rot.fer srl
26 - I beni oggetto di vendita all'attrice non risultano esser mai stati più reperiti, sicché non è possibile condannare la Sovemo srl ad effettuarne la consegna all'attrice.
Deve perciò considerarsi la richiesta attorea (proposta nell'ambito della richiesta principale, in via alternativa a quella di materiale consegna dei beni, per il caso – ricorrente nella fattispecie - di mancata reperibilità dei medesimi) di condanna della Sovemo srl al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento rispetto all'obbligo di consegna del materiale venduto, per importo corrispondente a quanto pagato dall'attrice dopo la vendita a titolo di prezzo, diritti ed iva.
27 - Ebbene, per quanto sopra osservato, risultando pacifico che l'attrice non ha mai ricevuto la consegna dei kg 135.000 di snodi di ferro che aveva
acquistato, che detto materiale è ormai andato disperso e che l'obbligo di provvedere alla relativa consegna gravava sulla Sovemo srl, deve ritenersi anche in questo caso comprovato il grave inadempimento della convenuta (ad essa senz'altro imputabile, per le ragioni tutte in precedenza evidenziate, pur apparendo la materiale sparizione della merce addebitabile a DG srl e pur avendo gli acquirenti acconsentito al differimento della consegna al 18.6.08), che legittima l'attrice, ai sensi dell'art 1218 cc, a pretendere il risarcimento del danno patito, corrispondente all'importo inutilmente corrisposto per la vendita.
28 - Importo che, sulla scorta della documentazione in atti (cfr docc. 6 e 8 di Rot.Fer srl), risulta ammontare alla somma di euro 45.810,00 pretesa dalla Rot.fer srl.
Il tutto maggiorato di interessi, nella misura legale, dal 16.9.08, data di proposizione della domanda (cfr Cass. 9338/09, Cass 26226/09, Cass. 637/96), sino al saldo.
29 - L'accoglimento della domanda principale nei confronti della Sovemo srl comporta l'assorbimento delle ulteriori domande proposte in via subordinata da Rot.Fer. srl nei confronti di detta parte.
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30 - Nessuna pronuncia di condanna, in solido con la Sovemo srl (a titolo di risarcimento danni per l'illegittima sottrazione dei beni venduti, ovvero per violazione dei doveri di custodia, qualifica – quest'ultima – comunque non rivestita da Dg srl) può invece essere pronunciata a carico della Dg international srl in questa sede.
Invero, nel corso del giudizio detta società è stata dichiarata fallita (con conseguente interruzione del giudizio e sua riassunzione nei confronti della curatela, non costituitasi in causa), sicché ogni pretesa di pagamento nei suoi confronti deve essere azionata mediante richiesta di insinuazione al passivo fallimentare, da ciò derivando la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento proposta in questa sede nei confronti del fallimento (cfr Cass. Su 21499/04, Cass. 17135/11).
31 - Per le medesime ragioni va dichiarata improcedibile in questa sede anche la domanda di garanzia e manleva proposta da Sovemo srl nei confronti del Fallimento della DG international srl, per il caso (verificatosi nella fattispecie), di soccombenza rispetto alle domande attoree.
32 - Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la Sovemo srl va condannata a pagare i seguenti importi a favore delle attrici (determinati in applicazione dei criteri di cui al DM 140/12, posto che l'attività difensiva è stata portata a compimento dopo l'entrata in vigore di detto DM: cfr Cass. 17406/12):
- a favore di G. costruzioni srl la somma di euro 3.026,00, di cui euro 226,00 per spese ed euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre cpa ed iva se dovuta.
- a favore Rot.Fer srl la somma di euro 5.060,00, di cui euro 60,00 per spese ed euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre cpa ed iva se dovuta.
33 - Nulla sulle spese del fallimento di Dg international srl, stante la contumacia del medesimo.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accertato il grave inadempimento di Xx.xx.xx srl rispetto all'obbligo di consegna di parte del materiale venduto, pronuncia la parziale risoluzione (limitatamente alla vendita di kg 48.714 di terminali a snodo in ferro) del
contratto di vendita stipulato tra Xx.xx.xx srl e G. costruzioni srl in data
13.5.08 e, per l'effetto, condanna la prima alla restituzione a favore della seconda della somma di euro 17.203,84 corrisposta a titolo di prezzo, diritti di vendita ed iva relativamente al materiale acquistato e mai consegnato; il tutto oltre interessi legali dal 14.5.08 al saldo;
- accertato il grave inadempimento di Xx.xx.xx srl rispetto all'obbligo di consegna di tutto il materiale ferroso (terminali a snodo in ferro) venduto a Rot.Fer. Carbognani srl in data 13.5.08, condanna la Xx.xx.xx srl al pagamento a favore di Rot.Fer. Xxxxxxxxxx xxx, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 45.810,00, oltre interessi legali dal 16.9.08 al saldo effettivo;
- dichiara improcedibili le domande proposte dalla Rot.Fer srl Carbognani srl e dalla Xx.xx.xx srl nei confronti del Fallimento della DG international srl;
- condanna la Xx.xx.xx srl al pagamento della somma di euro 3.026,00, oltre cpa ed iva se dovuta a favore di G. costruzioni srl, nonché della somma di euro 5.060,00, oltre cpa ed iva se dovuta in favore di Rot.Fer srl, in entrambi i casi a titolo di integrale rimborso delle spese di lite.
Così deciso in Mantova il 26.9.13 Il giudice
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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