UNIPOLSAI KM&SERVIZI 2RUOTE
UNIPOLSAI KM&SERVIZI 2RUOTE
Ciclomotori e Motocicli
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti
• DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
• DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
• INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo Precontrafluale per i prodofli di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: “UnipolSai Km&Servizi 2Ruote Ciclomotori e Motocicli”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79
alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).
Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.
In particolare sono assicurati i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
dalla circolazione del veicolo in aree private;
ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/ discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati); alla sede stradale;
per responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
a cose portate dai terzi trasportati.
Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo): Condizioni aggiuntive Rca Plus; Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie accessorie, Assistenza Stradale, Assistenza Psicologica, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Recupero Unibox o Scatola Nera.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione: il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai, in particolare per l’R.C.A., ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
veicolo non in regola con la revisione periodica; dolo del conducente;
danni verificatisi nelle aree aeroportuali.
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle Condizioni di assi- curazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private dei ciclomotori o dei motocicli destinati al trasporto di persone, delle motoslitte, delle motocarrozzette e dei quadricicli per trasporto persone.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. e l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Serbia ed in Svizzera. L’Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
L’Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
Le Assicurazioni Assistenza ‘Completa’ e ‘Plus’ operano in Italia e nel territorio per la quale è valida l’Assicurazione R.C.A. L’Assicurazione Assistenza Psicologica opera in Italia.
L’Assicurazione Tutela Legale opera nel territorio per la quale è valida l’Assicurazione R.C.A..
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all’assicurazione R.C.A. l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. E’ possibile procedere al pagamento con frazionamento semestrale (con maggiorazione del premio del 3,6%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di paga- mento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’agenzia/ punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
• denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
e altre garanzie Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UnipolSai Km&Servizi 2Ruote - Ciclomotori e Motocicli Data: 01/12/2019
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l’ultima versione disponibile pubblicata.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U.
n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile aWivare? | |
Massimali | Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E’ possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Estensioni sempre comprese: - guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 gg dal sinistro); - guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500); - veicolo non in regola con la revisione se non scaduta da oltre 30 gg; |
Tipo di guida | La garanzia R.C.A. può essere personalizzata in funzione del conducente che abitualmente guida il veicolo: Guida Libera: il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente; Guida Esclusiva (Riservata ai motocicli, alle motocarrozzeWe ed ai quadricicli trasporto persone con più di 600 cc) guida personalizzata in base al proprietario del veicolo, quale unico conducente del mezzo. E’ prevista la rivalsa - in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 3.000,00 - verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato; |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Guida Esclusiva | Se è pattuita l’opzione tariffaria R.C.A. “Guida Esclusiva”, UnipolSai riconosce uno sconto del 7% sul premio della garanzia R.C.A. |
A Kilom€tro (Unibox) | Se pattuita l’opzione tariffaria “A Kilom€tro” prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna all’installazione sul veicolo del dispositivo satellitare “Unibox” che, in funzione della versione scelta, raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo ed eroga un’ampia gamma di servizi dedicati ed a canone diversificato. L’installazione di Unibox è gratuita, con costi totalmente a carico di UnipolSai, e contempla: - sconto sul premio della garanzia R.C.A. e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie presenti; - sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai chilometri percorsi, al numero dei giorni di utilizzo ed ai dati tecnici del veicolo; - attivazione automatica dell’assistenza stradale in caso di urti di importante entità. In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza di Unibox; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00; UnipolSai, in caso di sinistro Furto/Rapina/Appropriazione Indebita del veicolo, applica la riduzione dell’indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il massimo del 50% quando installato il dispositivo “Unibox 2Ruote Full” e del 65% quando installato il dispositivo “Unibox 2Ruote Top”. |
Scatola Nera | Se pattuita l’installazione del dispositivo elettronico “Scatola Nera”, il dispositivo telematico che raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo, il contraente si impegna alla sua installazione. L’installazione della Scatola Nera è gratuita, con costi totalmente a carico di UnipolSai, nessun canone e uno sconto sul premio della garanzia R.C.A. all’emissione della polizza. In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della Scatola Nera; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente, società, ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guidainstatodiebbrezzaalcolica/usostupefacenti,conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione) causati da dipendenti/collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o per veicolo non in regola con la revisione | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o veicolo non in regola con la revisione) causati dall’assicurato, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione), UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Responsabilità Civile per fatto di figli minori | In caso di sinistri causati da guida del veicolo da parte di un figlio minore o sotto tutela dell’assicurato e con lui convivente, UnipolSai risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi. |
Rinuncia alla rivalsa per guida con patente di categoria inferiore | In caso di sinistri causati da un conducente in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista, UnipolSai si impegna a non esercitare il suo diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Sinistro protetto | Al verificarsi del primo sinistro con responsabilità dell’assicurato, la classe di merito interna e gli altri parametri legati alla sinistrosità non verranno penalizzati. |
Sospensione in corso di contratto senza motivazione | E’ consentita la sospensione delle garanzie in corso di contratto senza motivazione e per un massimo di 2 volte per annualità assicurativa. La sospensione non ha vincoli minimi di tempo. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Garanzia Incendio (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di € 10.000. In caso di “Danno Totale” del veicolo sono compresi il Bauletto e le Borse laterali fino al massimo di 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Incendio “Plus” Estende la garanzia base al danno totale avvenuto durante il periodo di sospensione della polizza, a condizione che il veicolo sia custodito in un’area privata. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Incendio “Formula Compact” In luogo della garanzia base è possibile acquistare la “Formula Compact” che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all’80% del valore assicurato. • Scoperti Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo; - da dolo o attività illecita dell’Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Furto e Rapina (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al veicolo nell’esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all’interno ed i danni causati al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato. In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore. In caso di “Danno Totale” del veicolo sono compresi il Bauletto e le Borse laterali fino al massimo di 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Furto e Rapina “Plus” - Appropriazione indebita Estende la garanzia base ai danni subiti dal veicolo in seguito ad appropriazione indebita. • Furto e Rapina “Plus” - Furto e Rapina durante il periodo di sospensione Estende la garanzia base al danno totale avvenuto durante il periodo di sospensione della polizza, a condizione che il veicolo sia custodito in un’area privata. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Furto e Rapina “Formula Compact” In luogo della garanzia base è possibile acquistare la “Formula Compact” che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all’80% del valore assicurato. • Scoperti Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - da appropriazione indebita; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell’Assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Eventi Naturali (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali (esempio: alluvione, tempesta, maremoto, grandine, frana, valanga, tromba d’aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto). La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Scoperti Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - da circolazione del veicolo; - al motore in seguito ad aspirazione di acqua; - agli impianti elettrici da fenomeni elettrici; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell’Assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Eventi Sociopolitici (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terro- rismo, sabotaggio, atti di vandalismo ecc. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Scoperti Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - conseguenti la circolazione del veicolo; - avvenuti mentre l’assicurato partecipava all’evento sociopolitico; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell’Assicurato; Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Collisione (opzionale) Riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone. | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, mettendo a disposizione tre fasce di massimali (da € 3.000 per sinistro fino ad un massimo di € 15.000 per sinistro), i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con biciclette, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con targa o altro dato di immatricolazione, con persona identificata ed animali. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l’esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Collisione Plus Copre sino all’80% le spese sostenute per il riacquisto: - delle protezioni motociclistiche (massimo 600€ per sinistro, con il limite di 200€ per il casco, 300€ per il giubbotto protettivo e 200€ per il paraschiena) - del Bauletto e delle/Borse laterali (massimo 400€ per sinistro, con il limite di 200€ per il Bauletto e 300€ per le Borse laterali). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Scoperti Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo; - conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti; - ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell’Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza, entro i limiti delle somme assicurate per ogni garanzia , i danni subiti dall’assicurato e/o dal veicolo in conseguenza di eventi riconducibili alla garanzia R.C.A. (garanzie R.C.A. Extra) o alle garanzie aggiuntive (garanzie CVT Extra) quali ad esempio: perdita delle chiavi, soccorso vittime della strada, responsabilità civile per difetti di manutenzione, ricorso terzi da incendio, spese di immatricolazione/voltura, danni ai bagagli trasportati, rimborso spese per corso recupero punti della patente, rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o motociclo, ecc. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - agli accessori aggiuntivi non di serie; - alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell’Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Opzione Valore Bloccato (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai,“congelando” per due anni il valore del veicolo al momento dell’acquisto (valore di Dueruote o valore indicato sulla fattura di acquisto), indennizza i danni subiti in caso di danno totale (danno pari o superiore all’80% del valore del veicolo) in seguito a Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali ed Eventi Sociopolitici . |
Opzione Adeguamento Automatico del valore assicurato e del premio (opzionale gratuita) | |
Garanzie di base | UnipolSai offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) procedendo all’eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici. |
Garanzia SalvaPremio (riservata gratuitamente agli assicurati aventi diritto ad alcune convenzioni) | |
Garanzie di base | UnipolSai rimborsa il premio pagato dall’assicurato per la polizza R.C.A. in caso di sopravvenuta inabilità al lavoro per infortunio/malattia o in seguito alla perdita di impiego. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Limitazioni La garanzia è operante per le persone di età compresa fra i 25 e 69 anni. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da: - dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato; - partecipazione e gare/competizioni sportive con uso di veicoli a motore; - infortuni/malattie derivanti da pratica di attività sportive professionistiche; - dimissioni; - licenziamenti per giusta causa o per raggiungimento età pensionabile; - disoccupazione con accesso alla Cassa integrazione ordinaria. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Assistenza Stradale (opzionale) | |
Garanzie di base | In caso di incidente stradale in Italia che renda il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, la garanzia prevede la messa a disposizione di un immediato aiuto. Le prestazioni previste (trasporto del veicolo, recupero da fuori strada, vettura sostitutiva, pernottamento ed altre) vengono erogate - entro i limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di diflcoltà, incaricando soggetti convenzionati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Assistenza Completa La garanzia copre, oltre al caso dell’incidente stradale, anche altre ipotesi quali furto/rapina del veicolo, guasto, accumulatore scarico, foratura pneumatici, , infortuni da circolazione ecc., avvenuti in Italia e negli Stati dell’Unione Europea, con ampliamento delle prestazioni di assistenza (trasporto veicolo, vettura sostitutiva, invio pezzi di ricambio all’estero, trasferimento sanitario, anticipi di denaro ecc.). L’ampio ventaglio di prestazioni di assistenza previste viene erogato - nei limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati. • Assistenza Plus Estende la garanzia “Assistenza Completa” ad una gamma di servizi di assistenza domiciliare (fisioterapista, infermiere, recapito medicinali ecc.) in caso di infortunio o disturbo post traumatico da stress subiti dall’assicurato in seguito ad eventi connessi alla circolazione del veicolo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da: - dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato; - partecipazione a gare/competizioni sportive; - eventi naturali di eccezionale gravità ove non sia possibile intervenire; - conducente non abilitato alla guida; - immobilizzo del veicolo per esecuzione ordinaria manutenzione. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Assistenza Psicologica (riservata gratuitamente agli assicurati aventi diritto ad alcune convenzioni | |
Garanzie di base | Prevede l’invio di uno psicologo presso l’abitazione del conducente o del traumatizzato - o presso la struttura sanitaria ove sono ricoverati - nel caso di incidenti stradali che hanno comportato la morte o un grave danno alla persona. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da: - dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da: - dolo o attività illecita dell’assicurato; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Infortuni del conducente (opzionale) | |
Garanzie di base | UnipolSai indennizza i danni da infortunio conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, durante il fermo per avaria e da “spinta” per allontanarlo/ reinserirlo dal flusso del traflco - di qualsiasi conducente alla guida. La garanzia è estesa anche gli infortuni causati da colpa grave, rischio guerra all’estero, atti di terrorismo, eventi naturali catastrofici, colpi di sole, assideramento, malessere, atti di solidarietà umana, legittima difesa. In caso di perdita dell’anno scolastico viene corrisposta un’indennità pari a € 1.100,00. Le garanzie prestate sono: - Morte (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000) - Invalidità Permanente (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Infortuni “Plus” Estende la garanzia di base con le garanzie: - Rimborso spese mediche (massimali a scelta fra € 1500 e € 5000) - Diaria da infortunio (massimali a scelta fra € 12 e € 80 al giorno) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Infortuni del conducente “Formula Compact” Limita la copertura al solo caso di responsabilità del conducente. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da: - dolo o attività illecita dell’assicurato; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Tutela Legale (opzionali) | |
Garanzie di base | Unipolsai rimborsa le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell’assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti. La garanzia è estesa anche in caso di sanzione amministrativa per erronea contestazione dell’assenza di assicurazione R.C.A. E’ previsto un massimale di € 20.000/sinistro senza limite di denunce per anno. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | • Tutela Legale “Plus” Estende la garanzia base aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000/sinistro) e prevedendo la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - in materia fiscale e amministrativa; - per pagamento di multe/ammende; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o se il condu- cente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti; - da dolo o attività illecita dell’assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Garanzia Recupero Unibox o Scatola Nera (obbligatoria con l’opzione tariffaria R.C.A. “A Kilometro”) | |
Garanzie di base | UnipolSai risarcisce direttamente il provider telematico, tenendo indenne l’assicurato, in caso perdita, distruzione o danneggiamento della Unibox/ Scatola Nera. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecita compiute dall’assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”. Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
• Denuncia di sinistro garanzia R.C.A.
Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).
• Denuncia di sinistro garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.
Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.
• Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale
Deve essere fatta a Pronto Assistance Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato.
• Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Psicologica
Deve essere fatta a UniSalute, quanto prima dall’accadimento del sinistro.
• Denuncia di sinistro per la garanzia SalvaPremio
Deve essere fatta a UnipolSai entro 5 giorni dalla data del sinistro.
• Denuncia di sinistro per la garanzia Infortuni del conducente
Deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro.
• Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale
Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell’arti-
Cosa fare in caso di sinistro?
colo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)
• Risarcimento Diretto
L’assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il Modulo Blu.
La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:
- si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
- dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card
• Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte
In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.
Cosa fare in caso di sinistro? | • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it). |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it) | |
Gestione da parte di altre imprese UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri affidandosi: - UniSalute nel caso delle garanzie “Infortuni del conducente” ed “Assistenza Psicologica” (www.unisalute.it); - Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., società non assicurativa, nel caso della garanzia “Assistenza Stradale” (www.prontoassistance.it); - ARAG nel caso della garanzia “Tutela Legale” (www.arag.it) |
Cosa fare in caso di sinistro? | Prescrizione e decadenza dei diriWi derivanti dal contraWo I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l’assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu); - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, UnipolSai provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro. 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; - 30 giorni se il “Modulo Blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da en- trambi i conducenti. • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti ne- cessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo Blu”. UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall’accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. |
UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di indennizzare l’assicurato stesso entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l’ammontare del danno - previo accordo tra UnipolSai e l’assicurato o in seguito all’esito della procedura di perizia contrattuale - se questo è relativo alle garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Infortuni del Conducente; entro 30 e 60 giorni rispettivamente se questo è relativo alle garanzie Tutela Legale e Assistenza in caso di rimborso all’assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; • furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. ContraWi di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. • Garanzia “SalvaPremio” Prevede un periodo di carenza contrattuale di 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. |
Sospensione | La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso e decorre dalla data di rilascio dell’appendice di sospensione da parte dell’Agenzia/Punto Vendita a cui è afldato il contratto. Se il contraente ha aderito all’opzione tariffaria “A Kilom€tro”, la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massimadi 12 mesiciascuna. Nelcorsodellasospensioneilperiododiosservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Decorsi 12 mesi dalla sospensione il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto. La sospensione del contratto non è consentita solo nei seguenti casi: - contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse da R.C.A.; - contratti di durata inferiore all’anno; - contratti ceduti. La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro: in questa seconda ipotesi UnipolSai si riserva la facoltà di accettare la relativa richiesta, comunicando al contraente le nuove condizioni di premio. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato. |
Il prodotto KM&Servizi 2Ruote è rivolto ai proprietari ed agli utilizzatori di ciclomotori, motocicli destinati al trasporto persone, motoslitte, motocarrozzette e quadricicli trasporto persone che intendono tutelarsi, per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari all’14,9% del premio netto di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddi- sfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibi- le rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Procedura di conciliazione paritetica • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da “Responsabilità Civile Autoveicoli”) L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l’assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie “Corpi Veicoli Terrestri”, “Infortuni del Conducente” e “Tutela Legale” che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di UnipolSai e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. • Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy- euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer- financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE(c.d. HOMEINSURANCE). PERTANTODOPOLASOTTOSCRIZIONEILCONTRAENTE POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 09050 / C03 / 00000 / C - Ed. 01/12/2019
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.
UNIPOLSAI KM&SERVIZI 2RUOTE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
INDICE
PAGINE
GLOSSARIO
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
2. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
4. SEZIONE ASSISTENZA
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6. SEZIONE TUTELA LEGALE
7. SEZIONE TECNOLOGIA
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
PRINCIPALI NORME DI LEGGE NUMERI E RIFERIMENTI UTILI
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Che cosa sono i box di consultazione? ?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
GLOSSARIO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
AWestazione o AWestato (AWestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
AWo di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Avente diriWo: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest’ ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
BauleWo e Borsa laterale: il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del Veicolo, realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al Veicolo stesso con appostiti attacchi ma
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GLOSSARIO
con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato in Polizza e l’Assicurato deve essere in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di
Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
ContraWo di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il
Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza.
Danni materiali e direWi: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Degrado d’uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di “Danno Parziale” il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Dueruote: listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati, in base al “Codice InfoBike” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
EfleWo: data in cui acquistano effcacia le garanzie prestate.
Fenomeno eleWrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Franchigia: parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
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GLOSSARIO
Guida soWo l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali
Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’Assicurazione di Responsabilità Civile.
Periodo di osservazione: in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il Periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione sanitaria: l’espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario:
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GLOSSARIO
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.
Provider telematico: la Società che, direttamente o tramite altre Società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “ Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal Contraente.
Protezioni Motociclistiche: ilcasco, ilgiubbotto protettivo, ilparaschiena indossati dal conducente Proprietario del Veicolo di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al Sinistro.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.
Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due Veicoli. Per i Sinistri con più di due Veicoli coinvolti, la Responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la Prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.
Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
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GLOSSARIO
StruWura sanitaria: l’Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell’Assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società;
Tarifla: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga 8 - 40138 Bologna, Società del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato in Polizza - e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice InfoBike” di Dueruote.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice InfoBike” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Dueruote.
Veicolo: il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarrozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli. 52 e 53, lettera a), b) e
c) del Codice della Strada indicati in Polizza; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “SalvaPremio”
Assicurato: persona fisica Proprietaria/Locataria del Veicolo indicato in Polizza.
Inabilità temporanea totale al lavoro (ITT): la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità del Contraente ad attendere alla propria professione o mestiere.
MalaWia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non lavoratore: la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo, né lavoratore dipendente.
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GLOSSARIO
Perdita d’impiego (PI): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale” Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato purché sita in Italia. Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.
Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.
Destinazione: la località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all’attivazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Luogo dell’assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni
previste.
Prestazione di assistenza (o Prestazione): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (Indennizzo).
StruWura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Psicologica”
Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo Familiare, del Veicolo indicato in Polizza e coinvolto in un Incidente stradale.
Centrale operativa: struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione
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GLOSSARIO
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le Prestazioni sanitarie descritte nella garanzia “Assistenza Psicologica”.
Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del Veicolo assicurato.
Lesioni flsiche gravi: le lesioni fisiche gravi, permanenti ed irreparabili relative alle seguenti categorie:
• cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
• lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
• amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell’arto o l’anchilosi è assimilabile all’amputazione.
• esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
• perdita totale della vista o dell’udito o perdita parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
• apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell’uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
• esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell’autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari.
• esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull’autosufficienza e stile di vita.
Prestazioni sanitarie: Prestazioni che la Società eroga tramite UniSalute.
Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.
Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l’adattamento all’ambiente circostante, l’integrazione dell’identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Infortuni del Conducente”
Assicurato: conducente del Veicolo assicurato in Polizza.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
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GLOSSARIO
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Somma assicurata: è la somma indicata in Polizza che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “Stato comatoso irreversibile.”
StruWura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”
Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato in Polizza. Il Contraente, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti anche quando in veste di pedoni, di ciclisti, o alla guida di Veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi Veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l’Assicurazione.
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GLOSSARIO
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
Risoluzione: causaestintivadelcontrattoderivantedainadempimento, impossibilitàsopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.
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GLOSSARIO
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario
Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1.1 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)
I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice.
E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Quando e come devo pagare
Art. 1.2 - Determinazione del Premio 1 e delle Condizioni di assicurazione
Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’Effetto della Polizza.
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
1 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il
Premio di Polizza, è il “prezzo” che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura ?
assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.3 - Pagamento del Premio 2
Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia /Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 231/07.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
Che obblighi ho
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e il certificato di proprietà ove previsto.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice civile.
Variazioni contrattuali
Art. 1.5- Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio
In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto della Polizza sostituita.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.6 - Trasferimento della proprietà del Veicolo 3
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo fornendone idonea documentazione. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione”, viene adottata, a scelta irrevocabile dell’alienante, una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Veicolo
L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all’emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
b) Cessione del contratto
L’alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all’acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente ed alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla
Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Per l’Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica della relativa Attestazione sullo stato del rischio al cedente o agli Aventi diritto del contratto ceduto.
c) Risoluzione del contratto
L’alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il Veicolo alienato. In tal caso la Società provvederà all’annullamento del contratto, previa esibizione dell’atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di avvenuta comunicazione all’Agenzia/Punto Vendita o dalla data
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
d) Conto vendita
Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purchè tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro Veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l’annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita.
Art. 1.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del
Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà ove previsto, della carta di circolazione (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione”, il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all’estero risultante dalla documentazione indicata sopra; se il Periodo di osservazione risulta concluso, la Società consegna telematicamente agli Aventi diritto la relativa Attestazione sullo stato del rischio.
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del Premio.
Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.
Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, fatto salvo quanto previsto agli Artt. “3.4.5 e 3.5.6 delle Condizioni di assicurazione”.
La sospensione è consentita solo in caso di alienazione, conto vendita, Furto, Rapina, Appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato comprovate da idonea documentazione.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Qualora il Contraente intenda sospendere l’Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione alla Società che rilascerà un’appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorrerà da tale data. Qualora il Contraente abbia aderito all’opzione tariffaria “A Kilom€tro”, la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 12 mesi ciascuna.
Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della Polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e la Società provvederà alla restituzione del Premio netto pagato e non goduto.
La sospensione della Polizza non è consentita nei seguenti casi:
• contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti ceduti.
Qualora il Contraente intenda riattivare il contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla sospensione, la riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro, purché il Proprietario/Locatario sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione su di un altro Veicolo occorre, inoltre, che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero oppure sia stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
• emissione di una nuova Polizza sostituente il contratto sospeso;
• proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
• mantenimento della medesima formula tariffaria;
• applicazione della Tariffa in corso presso la Società all’atto della riattivazione per la determinazione del Premio;
• imputazione, a favore del Contraente, del Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.;
• adeguamento del Valore assicurato del Veicolo come previsto all’Art. “3.10.2 delle Condizioni di assicurazione”.
Nel caso in cui la Tariffa in vigore all’atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del Contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla Tariffa in corso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga delle scadenze né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Art. 1.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società consegnando copia della denuncia presentata all’Autorità competente. Il Contraente, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione”, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
a) Sostituzione con altro Veicolo
Il contratto, dietro eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso, viene reso valido per un altro Veicolo appartenente allo stesso Proprietario del veicolo rubato (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso Locatario) o al coniuge in comunione dei beni.
b) Risoluzione del contratto
L’Assicurazione non ha Effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).
Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.
Altre norme
Art. 1.10 - Coassicurazione
Qualora l’Assicurazione sia ripartita per quote tra le imprese coassicuratrici indicate in Polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione delle rispettiva quota che risulta dal contratto, con l’esclusione di ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti l’Assicurazione, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della Società, quale impresa coassicuratrice delegataria, e ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società nel nome e per conto di tutte le imprese coassicuratrici.
La Società è anche incaricata dalle coassicuratrici dell’incasso dei Premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente, del rilascio del certificato di Assicurazione, della Carta Verde e delle relative quietanze. Alla scadenza della Polizza, la Società ha facoltà di sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre imprese coassicuratrici con un’altra propria, rilasciata in nome e per conto loro.
Art. 1.11 - Sostituzione dei documenti assicurativi 4
La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.12 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.13 - Imposte e tasse
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’Assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
Art. 1.15 - Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette Società a:
a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
Art. 1.16 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
È operante il testo di vincolo allegato alla Polizza.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Cosa assicura
Art. 2.1 - Garanzia base (Rischio assicurato) 5
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
L’Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione 6;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati7 sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato ;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
5. PER I VEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di
5 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ?
Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per
poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.
6 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ?
Certamente. Nelle aree private la garanzia di R.C.A. UnipolSai opera come se il Veicolo circolasse
nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se il ciclomotore/motociclo è parcheggiato in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.
7 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io? !
Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre
gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, scendendo dal Veicolo urta, facendolo cadere, un ciclomotore, i danni provocati sono coperti dalla garanzia RC Auto.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l’esame di guida l’esaminatore e l’istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Terzo l’allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, e 5 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni gratuite.
Art. 2.2- Attestazione sullo stato del rischio
La Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto,
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’impresa di Assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione ;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa viene progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del
Codice 8, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione viene indicata:
- la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva;
- la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale sia stato sottoscritto il contratto.
In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La Società non elabora l’Attestazione nel caso di:
- contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, qualora il
Periodo di osservazione non risulti concluso.
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, 9 che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno.
In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
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Cosa NON assicura
Art. 2.3 - Soggetti esclusi dall’Assicurazione
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
Art. 2.4 - Esclusioni e Rivalsa 10
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del Veicolo oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; h) in caso di dolo del conducente;
i) nelle Aree aeroportuali.
10 Che cosa vuol dire “Rivalsa”? ?
La Rivalsa è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo
tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il Veicolo partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purchè venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Salvo quanto previsto dall’Art. “8.1.1 delle Condizioni di assicurazione”, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell’Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all’obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile.
Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione tariffaria “Guida Esclusiva”, di cui all’Art. 2.10.1) delle Condizioni di assicurazione, ed al momento del Sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esclusiva” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro.
Art. 2.5 - Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di
Rivalsa:
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l’intero esborso;
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di veicoli per uso ufficio o pubblicitario e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.
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Dove vale la copertura
Art. 2.6 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la Polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Come personalizzare
Art. 2.7- R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)
Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.
Art. 2.7.1 - Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali
La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della Società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il danno sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la Società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.
Art. 2.7.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Veicolo non in regola con la revisione La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di
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Rivalsa qualora il Veicolo:
- sia guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.
Art. 2.7.3 - Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Art. 2.7.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza, la Responsabilità Civile ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice civile, derivante al Proprietario dalla circolazione del Veicolo anch’esso indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all’insaputa o contro la volontà del
Proprietario/ Locatario del Veicolo.
Art. 2.7.5 - Rinuncia alla Rivalsa per guida con patente di categoria inferiore
La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario indicato in Polizza qualora in caso di Sinistro, il Veicolo sia guidato da persona in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista per il medesimo, purché il Proprietario non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di Rivalsa.
Art. 2.7.6 - Aree aeroportuali
La Società, a parziale deroga dell’Art. “2.4 delle Condizioni di assicurazione”, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo assicurato nelle Aree aeroportuali.
Art. 2.7.7 - Sinistro protetto 11
Fermo restando quanto pattuito nell’ambito della formula tariffaria “Bonus/Malus” richiamata in Polizza, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del Premio R.C.A.,
11 In caso di Sinistro, se cambio Compagnia, questa Condizione aggiuntiva ha valore? ? No. Al verificarsi del primo Sinistro che farebbe evolvere la classe di merito in malus, UnipolSai non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che
di quell’evento non vi sarà traccia perché, per legge, l’Attestato di rischio indicherà il Sinistro avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale CU. Quindi, se si decide di cambiare Compagnia e nell’anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull’Attestazione
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in occasione dell’eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto del Sinistro - con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria - che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento nel corso dell’ultimo Periodo di osservazione.
In ogni caso la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta.
In caso di Sinistro con Responsabilità paritaria, che non abbia ancora concorso all’applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A.
In presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso Periodo di osservazione dell’annualità di acquisto della Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto”, questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza.
Per le annualità assicurative successive all’applicazione della Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto”:
• in caso di un unico ulteriore Sinistro in tali annualità
- se con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria che farebbe scattare il malus, la Società terrà conto, ai fini del calcolo del Premio R.C.A. e dell’evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo Sinistro;
- se con Responsabilità paritaria che non farebbe scattare il malus, la Società terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A. solo di tale ultimo Sinistro;
• in presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso Periodo di osservazione, la Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto” non opererà in alcun modo.
Art. 2.7.8 - Sospensione in corso di contratto senza motivazione
La Società, a parziale deroga dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione” consente:
• la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per un massimo di due volte per annualità assicurativa;
• in caso di riattivazione, la proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.
(Operante solo se richiamata in polizza)
Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 12
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS
n. 72 del 16aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
Art. 2.8 - “BONUS/MALUS”
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
Art. 2.8.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)
Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all’Art. “2.8.2 delle Condizioni di assicurazione”);
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
• in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
12 Cos’è la Classe C.U e come viene determinata? ? La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.
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• relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’Art.“2.8.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna indicata nell’Attestazione;
• relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’Art. “2.8.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.
Art. 2.8.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (legge “Bersani”)
La Società, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova Polizza, relativa a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della Polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla Polizza una classe di merito di assegnazione - sia interna UnipolSai che C.U - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul Veicolo già assicurato.
Art. 2.8.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.
La Società, in tutti i casi di stipula di una nuova Polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna aziendale UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art.“2.8.1 delle Condizioni di assicurazione”, sia la classe C.U. nei seguenti casi:
- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto;
- acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato;
- acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap;
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- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
Art. 2.8.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il Proprietario rientri in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.
Art. 2.8.3.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita venga ritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente alla perdita di possesso.
Art. 2.8.4 - Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un Veicolo già assicurato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
Art. 2.8.5 - Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre:
- dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
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TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione | |||||
della classe di | -1 | +2 | +5 | +8 | +11 |
(fino al raggiungimento della classe di merito 0) | (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | |
merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a | |||||
quella di | |||||
provenienzaa |
Art. 2.8.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
Art. 2.8.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati 13
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza.
Art. 2.8.8 -Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione un contratto sospeso, non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai- purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
13 Posso evitare l’applicazione del malus in caso di Incidente con colpa? ?
Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e
pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l’applicazione si può rimborsare l’importo di quanto risarcito ai danneggiati.
NOTA BENE!
Per conoscere l’importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia
/Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione “Riferimenti utili”)
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Art. 2.9 - Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
La Società, ai fini dell’evoluzione della di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della Polizza tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
Come personalizzare
Art. 2.10 - Opzioni tariffarie “Bonus/Malus” (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 2.10.1 - “Guida Esclusiva ” o “Guida Libera ” 14
“Guida Esclusiva” (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Esclusiva” della formula tariffaria “Bonus/ Malus”, la quale prevede che il Veicolo venga guidato unicamente dal Proprietario del Veicolo indicato il Polizza.
Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una persona priva del requisito sopra indicato, la Società eserciterà diritto di Rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esclusiva” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro.
La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
1. quando il Veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente abbia utilizzato il Veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del Veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
“Guida Libera”
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Libera” della formula tariffaria “Bonus/ Malus” che non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del Veicolo assicurato .
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Art. 2.10.2 - “A Kilom€tro” 15 (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
Ai fini dell’attivazione dell’opzione tariffaria “A Kilom€tro” occorre che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare “Unibox”;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell’Art. “7.2 delle Condizioni di assicurazione”.
Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle riduzioni del Premio:
1) all’atto della stipula, nella misura fissa indicata in Polizza;
2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) ed al numero dei giorni di utilizzo del Veicolo rilevati dal contatore satellitare “Unibox”.
Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:
km su base annua = [(km rilevati totali) + (km notturni X 2) - (km autostradali + km extraurbani)/2)]/ giorni di attivazione X 365, dove
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana viene dimezzata;
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata;
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo;
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da “Unibox” nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di “Unibox” o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
- qualora il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato in Polizza; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell’Art. “7.2 delle Condizioni di assicura- zione”, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della presente opzione tariffa- ria, con le seguenti conseguenze:
a. la perdita dello sconto fisso;
b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico, si riser- va comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile Auto | |
Prestazioni | Limiti/Sottolimiti |
Risarcimento danni da circolazione | - Da un minimo di € 6.070.000/sinistro per danni a persone e € 1.220.000/ sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 7.290.000/sinistro) fino a € 80.000.000/sinistro per danni a persone e € 20.000.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 100.000.000/sinistro); |
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
Cosa assicura
Art. 3.1 - Rischio assicurato
La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri” delle presenti Condizioni di assicurazione.
Cosa NON assicura Art. 3.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie, al Bauletto e alle
Borse laterali ;
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul
Veicolo e strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
• conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
Dove vale la copertura
Art. 3.3 - Estensione territoriale
L’Assicurazione opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.
Art.. 3.4 - Incendio
Art. 3.4.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine,
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
esplosione, scoppio.
L’Assicurazione è estesa:
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del
Contraente o dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di€ 400,00 per Sinistro, con il limite di€ 200,00 in caso didanno alsolo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
Art. 3.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da Incendio.
Art. 3.4.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato 16 indicato in Polizza.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Come personalizzare
Art. 3.4.4 - Incendio “Formula Compact”
(clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’Art. “8.2.2 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
16 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contraWo?
Indicare il corretto valore del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un Indennizzo equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il Veicolo è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del Veicolo indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”).
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Art. 3.4.5 - Incendio “Plus”
(Condizione aggiuntiva della garanzia Incendio valida soltanto se espressamente richiamata in
Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società, a parziale deroga dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione”, indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il “Danno Totale” del Veicolo, come disciplinato all’Art. “8.2.2 delle Condizioni di assicurazione”.
La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il Veicolo si trovi all’interno di un’area privata non aperta al pubblico.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Art. 3.5 - Furto e Rapina
Art. 3.5.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) allacolpagravedell’Assicurato, del Contraente e/odellepersonechedetengonolegittimamente il Veicolo.
d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
Art. 3.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.
Art. 3.5.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo “Unibox”, troveranno applicazione le norme disciplinate dall’Art. “7.2 delle Condizioni di assicurazione”;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senza ritrovamento del Veicolo, non è applicato lo Scoperto o il minimo non indennizzabile pattuito in Polizza fatti salvi i casi, specificatamente indicati nell’Art.“3.5.7 delle Condizioni di assicurazione”, nei quali lo Scoperto o il minimo non indennizzabile vengono incrementati di un ulteriore 25%.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Come personalizzare
Art. 3.5.4 - Furto e Rapina “Formula Compact”
(clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’Art. “8.2.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Art. 3.5.5 - Furto e Rapina Plus “F.1” - Appropriazione indebita (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società, a parziale deroga dell’Art.“3.5.2 delle Condizioni di assicurazione”, estende l’operatività dell’Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza derivanti dall’Appropriazione indebita a condizione che:
a) l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato
b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell’articolo 646 del Codice penale.
Art. 3.5.6 - Furto e Rapina Plus “F.2” - Furto e Rapina durante il periodo di sospensione (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società, a parziale deroga dell’Art. “1.8 delle Condizioni di assicurazione”, indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Rapina, Furto consumato o tentato, occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il “Danno Totale” del Veicolo, come disciplinato all’Art. “8.2.2 delle Condizioni di assicurazione”.
La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il Veicolo si trovi all’interno di un’area privata non aperta al pubblico.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Art. 3.5.7 - Antifurto e Localizzatore Satellitare
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sul Veicolo indicato in Polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/ GSM/GPRS:
• questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
- direttiva 2014/53/EU;
- direttiva 2014/35/EU;
- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/E
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
• questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.
Il Contraente siimpegnaaconsegnareall’Agenzia/PuntoVenditadella Società, all’attodell’emissione della Polizza:
- il documento , rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in Polizza;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l’avvenuta installazione.
Qualora si verifichi un Sinistro e il Contraente/Assicurato non abbia consegnato tale documentazione all’atto della stipulazione della Polizza, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/ GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allarme causata dall’assenza di campo della rete GPS/ GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
• l’Assicurato, pur messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
• si sia verificata l’interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell’Assicurato,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno Scoperto contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in Polizza.
Art. 3.5.7.1 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
• contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia satellitare prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla
Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
Art. 3.6 - Eventi Naturali
Art. 3.6.1. - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto. L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo
Art. 3.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione dei veicoli;
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.
Art. 3.6.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici
Art. 3.7.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società, indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.
La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”,la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico.
Art. 3.7.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Art. 3.8 - Collisione (Riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
Art. 3.8.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali subiti dal Veicolo indicato in Polizza, oltreché per gli eventuali danni avvenuti in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
c) collisione con animali.
L’Assicurazione è, inoltre, estesa:
1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del
Veicolo indicato in Polizza.
Art. 3.8.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. “3.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• causatida traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’Art. “3.8.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
Art. 3.8.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, 17 senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Come personalizzare
Art. 3.8.4 - Collisione “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Collisione valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
La Società rimborsa, fino all’80%, le spese sostenute per il riacquisto delle protezioni motociclistiche indossate dal conducente Proprietario del Veicolo, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati in conseguenza di collisione con Veicolo identificato ed immatricolato.
Il rimborso opera con i seguenti limiti:
a) per protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro e per anno
17 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”? ? La forma “a primo rischio assoluto” significa che la Compagnia rimborsa entro il Valore assicurato, il danno subito dal Veicolo solo fino ad un determinato importo riconosciuto per la garanzia Collisione indicato sul contratto.
Esempio:
Valore assicurato = € 7.000
Indennizzo massimo riconosciuto per la garanzia Collisione = € 8.000 Danno = € 7.000
Franchigia (da applicare sul danno) = € 300 Indennizzo = € 6.700 ossia danno - franchigia
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
assicurativo e con un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il paraschiena;
b) per Bauletto e Borse laterali fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 per il Bauletto o di 300,00 per le Borse laterali.
Perché la garanzia sia valida per il Bauletto e le Borse laterali è necessario che in Polizza sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse Laterali”
L’Indennizzo sarà effettuato sempreché protezioni motociclistiche, Bauletto e Borse laterali presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l’utilizzo e la sicurezza d’uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:
- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale);
- delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati.
Art. 3.9 - Garanzie Accessorie Art. 3.9.1 - R.C.A. “Extra”
Garanzie prestate
1. Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, delle serrature di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto. ll pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.
2. Ripristino dotazioni di sicurezza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata se ildanno non è risarcibile dalresponsabile civile, né risultiindennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
4. Soccorso vittime della strada (valido esclusivamente per i Quadricicli per trasporto persone)
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente.
5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del Veicolo assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.
6. Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/ animali di Terzi ed a persone dall’Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla
Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla
Società per lo stesso Veicolo indicato in Polizza. Sono esclusi i danni:
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Art. 3.9.2 - C.V.T. “Extra”
Garanzie prestate
1. Tassa di proprietà - Tassa di circolazione
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà o della tassa di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
2. Spese di immatricolazione o voltura
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina,
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro Veicolo della medesima tipologia. In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del Veicolo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori) .
3. Spese di parcheggio e custodia
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
4. Danni indiretti
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del Veicolo la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.
5. Danni ai bagagli trasportati
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato in Polizza in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con sua responsabilità, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Nel caso di Bauletto o Borse laterali la Società
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
indennizza esclusivamente il loro contenuto.
Per i quadricicli trasposto persone, la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di: € 300,00 per Sinistro. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
In caso di coesistenza con le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Furto e Rapina “Plus”, Collisione “Plus”, troverà applicazione l’Indennizzo più favorevole all’Assicurato.
6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato in Polizza indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
10. Danni da Fenomeno elettrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
12. Duplicato della patente di guida
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo
In caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incidente da circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempari della casa costruttrice, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 7 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dell’Assicurato purché l’inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del Sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di € 30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per anno assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di Incidente da circolazione, della copia della denuncia di Sinistro e della dichiarazione dell’officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
Art. 3.9.3 - Come assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Art. 3.9.4 SalvaPremio
(Garanzia riservata agli aventi diritto a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/ Punto Vendita).
Art. 3.9.4.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’Impiego (PI) come di seguito definite un importo, per Sinistro e per annualità assicurativa, pari all’ultimo Premio annuo lordo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli così come indicato in Polizza o nella quietanza di rinnovo.
Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:
• Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è l’Inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di Sinistro derivante da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi, eccetto che per i Sinistri avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la Franchigia è di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico.
Se l’Inabilità temporanea totale al lavoro ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
• Perdita d’impiego (PI)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, sia lavoratore
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
dipendente. Il rischio coperto è la Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura Assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
Art. 3.9.4.2 - Delimitazioni
Possono aderire alle coperture i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l’età puntuale dell’Assicurato in anni compiuti e interi. L’Assicurazione viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria.
Art. 3.9.4.3 Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:
a) dolo dell’Assicurato ovvero del Contraente;
b) Sinistri avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
c) Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, eccezion fatta per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;
e) Sinistri derivanti dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l’Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
g) Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti
i) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci,
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sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità totale e temporanea al
lavoro;
l) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.
La copertura relativa al rischio di Perdita d’impiego inoltre non è operante nei seguenti casi: m) licenziamenti dovuti a “giusta causa ”o a motivi disciplinari;
n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; o) dimissioni;
p) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento(exformazionelavoro), contrattidiapprendistato, contrattidisomministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
q) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
r) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
s) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
t) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
v) che il lavoratore dipendente non abbia superato il periodo di prova. Eventuali Sinistri riferibili allo status di “Non lavoratore” non sono indennizzabili.
Come personalizzare
Art. 3.10 - Opzioni Tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
(operante solo se richiamata in Polizza)
Art.3.10.1 - “Valore Bloccato”- (Riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone) 18
A parziale deroga dell’Art. “8.2.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base
18 Quali vantaggi oflre “Valore Bloccato”?
“V scelta al momento della sottoscrizione del contratto, ?
alore bloccato” è la formula assicurativa che,
“blocca” per 2 anni (invece che 1) il valore del veicolo al momento del suo acquisto (il valore è determinato sulla presentazione della fattura di acquisto o sul prezzo di listino di Dueruote). In tal modo, in caso di perdita totale del veicolo o di danni particolarmente gravi (“Danno Totale”), l’Indennizzo sarà più cospicuo poiché la moto, ai fini assicurativi, non avrà perso valore.
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto.
Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato in
Polizza.
Art. 3.10.2 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio
(Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società, ad ogni rinnovo annuale e, per i veicoli di età superiore ad un anno dalla data di prima immatricolazione, alla riattivazione del contratto, effettua l’adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sulla base delle valutazioni redatte da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all’eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici.
Per la garanzia Collisione, il limite massimo di Indennizzo indicato in Polizza non è soggetto ad adeguamento del Premio.
I limiti massimi di Indennizzo ed i premi delle garanzie Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.
Al momento della stipula della Polizza il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Dueruote;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
• se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Dueruote;
• per i Veicoli assicurati con Polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l’ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del Valore assicurato;
• in caso di cessazione delle valutazioni di Dueruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Moto nuove” e “Moto usate” di tale fonte;
• se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Dueruote.
In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
Art. 3.10.3 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza ed il valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all’eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo “Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio” (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
I limiti/sottolimiti all’Indennizzo, Franchigie, Scoperti/Minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato. Qualora la Tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori “minimi e massimi”.
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
Incendio | - Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/anno; - Bauletto e Borse laterali fino a 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali). | --- | da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 350/sinistro |
Furto e Rapina | - Indennizzo Valore assicurato - Bauletto e Borse laterali fino a 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali). | --- | da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 350/sinistro |
Eventi Naturali | Indennizzo Valore assicurato | --- | dal 10% con minimo di € 200/sinistro fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/sinistro |
Eventi Sociopolitici | Indennizzo Valore assicurato | --- | dal 10% con minimo di € 200/sinistro fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/sinistro |
Collisione | Indennizzo da un minimo di €3.000 ad un massimo di € 15.000; | - da un minimo di € 200/ sinistro ad un massimo di € 350/sinistro; | -- |
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
R.C.A. Extra | - Spese “Perdita chiavi” fino ad € 400/ sinistro; - Spese “Ripristino dotazioni di sicurezza” fino a € 500/sinistro; - Spese “Ripristino impianto antifurto/ satellitare” fino a € 600/ sinistro; - Spese “Soccorso vittime della strada” fino a € 500/sinistro; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000/sinistro; - Ricorso Terzi da incendio fino a € 250.000/sinistro | --- | --- |
C.V.T. Extra | - Spese “Immatricolazione” fino a € 400; - Spese “Parcheggio e custodia” fino a € 500/sinistro; - Spese “Danni indiretti” fino a 10€ / giorno fino a € 300/sinistro; - Spese “Danni ai bagagli trasportati” fino a € 300/sinistro in caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita, e Incendio/Incidente; - Spese “Documenti sinistro” fino a € 300/sinistro; - Spese “Documenti circolazione” fino a € 100/anno; - Spese “Lavaggio e disinfezione” fino a € 100/sinistro; - Spese “Sostituzione telecomando box/serranda” fino a € 150/sinistro; - Spese “Fenomeno elettrico” fino a € 250/sinistro; - Spese “Collisione con veicolo non assicurato” fino a € 5.000/sinistro; - Spese “Duplicato patente di guida” fino a € 250/sinistro; - Spese “Corso recupero punti patente” fino a € 500/anno; - Spese “Esame revisione/rilascio patente” fino a € 1.000/anno; - Spese “Noleggio Ciclomotore/ Motociclo” fino a 30€/giorno e 300€/anno | --- | --- |
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
SalvaPremio | - Indennizzo ultimo Premio annuo lordo della garanzia R.C. Auto - Soggetti assicurati con età da 25 a 69 anni - garanzia Inabilità temporanea e totale al lavoro: carenza contrattuale di 90 giorni per il 1° anno in caso di Malattia; - garanzia Perdita di impiego: carenza contrattuale di 90 giorni per il 1° anno; | - garanzia Inabilità temporanea e totale al lavoro: 90 giorni continuativi (45 giorni in caso di Sinistro da circolazione); - garanzia Perdita di impiego: 90 giorni continuativi; | --- |
Opzione tariffaria CVT “Valore Bloccato” | Indennizzo Valore assicurato fino a 24 mesi da 1a immatricolazione | quelle previste per la garanzia interessata dal sinistro | quelli previsti per la garanzia interessata dal sinistro |
Danno Parziale | 30% degrado d’uso per ruote (cerchi e pneumatici) e accessori fono- audiovisivi trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione | --- | --- |
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SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
4
SEZIONE ASSISTENZA
Art. 4.1 - ASSISTENZA STRADALE
Cosa assicura
Art. 4.1.1 - Rischio assicurato
La Società si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dagli Artt.
4.1.8 e 4.1.9) delle Condizioni di assicurazione qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.
Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox, se installato;
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
La Centrale operativa non eroga:
• le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo
Art. 4.1.2 - Delimitazioni
ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da queste organizzate;
3. La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa.;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del Veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il Veicolo
è stato consegnato all’Assicurato;
- le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad
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SEZIONE ASSISTENZA
esempio: catene da neve, se obbligatorie).
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;
7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.
L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa. La Prestazione non è operante:
- se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’Abitazione sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto.
Art. 4.1.3 - Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale deidocumentifiscaliche dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
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SEZIONE ASSISTENZA
Cosa NON Assicura
Art. 4.1.4 - Esclusioni
Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
• della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• dell’immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
• delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo.
Inoltre, le Prestazioni di assistenza non vengono erogate in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell’Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’Abitazione)
• assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell’Assicurato.
Art. 4.1.5 - Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Dove vale la copertura
Art. 4.1.6- Estensione territoriale
L’Assicurazione “Assistenza Stradale” opera, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni, nei seguenti ambiti territoriali:
- Assistenza “Completa” e Assistenza “Plus”, quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione Europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
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SEZIONE ASSISTENZA
Che obblighi ho
Art. 4.1.7 - Obblighi dell’Assicurato
Al momento della richiesta di assistenza, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa :
− gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
− tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).
L’inadempimento da parte dell’Assicurato, dell’obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall’Art. “8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione” delle norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
Come assicura
Art. 4.1.8 - ASSISTENZA “COMPLETA”
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parzia- le, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi di accensione o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte (per quadricicli trasporto per- sone), mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento car- burante, Atti di vandalismo, nevicata , accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
1. invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
• effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare il pneumatico.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
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SEZIONE ASSISTENZA
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
• ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
• al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto ; resta la possibilità per l’Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;
sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data del Sinistro fino ad un massimo di:
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.
L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”;
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal Luogo dell’assistenza;
• l’autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell’assistenza, quando il
Veicolo si trovi all’estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall’Abitazione.
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SEZIONE ASSISTENZA
La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di
€ 500,00 per evento;
6. organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”;
7. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione; eccetera. La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
8. organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:
• sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del
Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
IN ALTERNATIVA, a scelta dell’Assicurato:
trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino all’Abitazione dell’Assicurato, qualora lo stesso:
• abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del
Furto o della Rapina.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l’Assicurato:
- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
9. organizza, su richiesta dell’Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l’evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
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SEZIONE ASSISTENZA
• al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
• alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, Dipartimento dei Trasporti Terresti per i ciclomotori);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
10. supporta l’Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l’evento si verifica all’estero.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell’assistenza della documentazione necessaria.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all’eventuale traduzione che si rendesse necessaria.
In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
11. organizza il viaggio dell’Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”. La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;
12. provvede al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato |
durantelacircolazionedel Veicolo oinconseguenzadellamedesima; smarrimento, sottrazione, |
distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell’autorità, che rendano |
impossibile all’Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell’assistenza al luogo in Italia indicato dall’Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato. Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.
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SEZIONE ASSISTENZA
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all’estero che coinvolga l’Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
• € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “civile” che sia richiesta dalle Autorità locali;
• € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all’estero per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato;
• € 2.000,00 per l’onorario di un legale.
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
17. anticipa fino ad un importo massimo di€ 500,00 per esigenze imprevedibili legate all’evento. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del |
Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione |
del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
18. fornisce all’Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l’Équipe medica lo ritiene necessario, l’Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d’urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l’Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione e all’onorario relativi alla visita medica;
• all’eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
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SEZIONE ASSISTENZA
20. trasporta l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell’assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell’Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasferimento;
22. organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell’assistenza o la Struttura sanitaria dove l’Assicurato sia stato portato in conseguenza dell’evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell’Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
• alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. “4.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto della salma;
• al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
• agli oneri connessi all’espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell’assistenza.
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SEZIONE ASSISTENZA
Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).
Come personalizzare
Art. 4.1.9 - ASSISTENZA “PLUS”
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato, malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, che abbiano comportato il ricovero dell’Assicu- rato presso una Struttura sanitaria, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
1. invia presso l’Abitazione personale idoneo per:
- il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
- l’assistenza ai Familiari non autosufficienti di cui l’Assicurato si occupa abitualmente;
- l’assistenza ai Familiari minori di 15 anni di cui l’Assicurato si occupa abitualmente;
- il recapito di medicinali;
- il recapito di beni di prima necessità;
- l’assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell’Assicurato. La Società tiene a proprio carico i costi:
• fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre
€ 600,00 per evento;
• relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi dei medicinali e dei beni acquistati.
L’erogazione delle Prestazioni potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento che ha comportato il ricovero.
2. invia presso l’Abitazione personale abilitato all’erogazione delle Prestazioni sanitarie che sono state prescritte all’Assicurato, a seguito di traumi o fratture.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al terapista della riabilitazione;
• al personale infermieristico;
fino ad un massimo di € 750,00, per professionista inviato, per evento.
L’erogazione delle Prestazioni è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell’Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per l’Assicurato e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento che ha comportato il ricovero.
In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell’Abitazione, che si trovavano all’interno del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
3. invia presso l’Abitazione personale idoneo per:
- garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
- presidiare i locali soggetti al rischio di reati.
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SEZIONE ASSISTENZA
La Società tiene a proprio carico i costi:
• del diritto d’uscita e della manodopera di fabbri, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
• del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.
Art. 4.2 - ASSISTENZA PSICOLOGICA
(Garanzia riservata agli aventi diriWo a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/Punto Vendita ).
Cosa assicura
Art. 4.2.1 - Rischio Assicurato
La garanzia è prestata per le conseguenze di Incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell’Incidente, con le modalità descritte ai punti a), b) e
c) dell’Art. “4.2.3 delle Condizioni di assicurazione“.
Cosa NON assicura Art. 4.2.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per:
• atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
• dolo dell’Assicurato.
Dove vale la copertura
Art. 4.2.3 - Estensione territoriale
L’Assicurazione “Assistenza Psicologica” vale per il territorio della Repubblica Italiana.
Come assicura
Art. 4.2.4 - Prestazioni sanitarie
a) Incidente stradale con decesso
Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale decede una persona, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, oppure presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta
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SEZIONE ASSISTENZA
dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’ Incidente, potrà richiederne l’attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente.
b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata
Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano Lesioni fisiche gravi, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le condizioni psichiche dell’Assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi Familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’Incidente stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente stesso.
c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona non assicurata
Se il conducente del Veicolo resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una Lesione fisica grave, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa. In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l’opportunità di dargli un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.
Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l’Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’Incidente stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell’Incidente stesso.
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SEZIONE ASSISTENZA
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza “Completa” | ||
Garanzia | Prestazioni assistenza | Limiti/Sottolimiti a carico della Società |
Assistenza Stradale | invio meccanico per riparazioni sul posto | costi di uscita/manodopera del personale |
recupero fuori strada | fino a € 1.000/sinistro | |
trasporto veicolo e assicurati | fino al punto riparazione convenzionato con Società o altro punto riparazione o abitazione entro 50 Km dal luogo assistenza o fino al deposito più vicino al luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto dal luogo dell’assistenza se punto di riparazione chiuso/fuori orario o in viabilità autostradale; | |
trasporto e custodia veicolo | fino a € 600/sinistro | |
noleggio veicolo sostitutivo | - fino a 3 giorni consecutivi se trasporto presso punto di riparazione non convenzionato con Società e se riparazione oltre 8 ore consecutive (Assistenza Base); - se riparazione oltre 8 ore consecutive se trasporto presso punto di riparazione non convenzionato con Società; - fino a 7 giorni consecutivi se trasporto presso punto di riparazione convenzionato con Società; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di furto | |
taxi | fino a € 50/sinistro | |
invio pezzi di ricambio all’estero | costi ricerca e spedizione | |
proseguimento viaggio | costi mezzi di trasporto | |
pernottamento in attesa riparazione | 3 notti fino a € 500/sinistro se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione; | |
viaggio per recupero o trasporto veicolo riparato o ritrovato dopo furto | - viaggio di andata - veicolo inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all’estero o ritrovato dopo furto entro 1 anno da denuncia; |
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SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza “Completa” | ||||
Garanzia | Prestazioni assistenza | Limiti/Sottolimiti a carico della Società | ||
Assistenza Stradale | demolizione veicolo in Italia | - trasporto del veicolo fino al centro di demolizione - spese cancellazione al P.R.A./Dipartimento dei Trasporti Terresti per i ciclomotori | ||
disbrigo pratiche amministrative all’estero | costi rilascio documentazione | |||
viaggio per rientro abitazione a causa sequestro veicolo per riscontro negativo al controllo Assicurazione RCA | fino a € 150/sinistro | |||
noleggio veicolo a causa sequestro per riscontro negativo al controllo Assicurazione RCA | fino a 7 giorni consecutivi | |||
invio autista in Italia | compenso del personale | |||
interprete all’estero | fino a 10 ore e € 600/sinistro | |||
anticipi denaro | - all’estero € 5.000 per cauzione civile, € 6.000 per cauzione penale, € 2.000 per legale; - € 1.500 per riparazioni veicolo; € 500 per esigenze imprevedibili; € 3.000 per spese mediche | |||
consulenza medico telefonica | costi consulenza | |||
visita medica al domicilio in Italia | onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita | |||
trasporto assicurato presso struttura sanitaria più vicina al luogo assistenza | costi trasporto accompagnatore | ed | eventuale | |
trasferimento assicurato presso struttura sanitaria più vicina abitazione o presso abitazione | costi trasporto accompagnatore | ed | eventuale | |
viaggio di un familiare | spese di albergo fino a € 250/sinistro | |||
rientro salma in Italia | fino a € 1.500/sinistro |
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SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza “Completa” | ||
Garanzia | Prestazioni assistenza | Limiti/Sottolimiti a carico della Società |
Assistenza Plus | invio personale e recapito medicinali all’abitazione | fino a 20 ore anche non consecutive e fino a € 600/sinistro; recapito medicinali fino a 7 giorni/sinistro |
invio personale sanitario all’abitazione | fino a € 750/professionista/sinistro | |
invio artigiani e personale di vigilanza | fino a € 200/sinistro | |
Assistenza Psicologica | invio psicoterapeuta per incidente stradale con decesso | fino a 180 giorni |
invio psicoterapeuta per incidente stradale con danno grave a persona assicurata | fino a 1 anno | |
invio psicoterapeuta per incidente stradale con danno grave a persona non assicurata | fino a 15 sedute |
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SEZIONE ASSISTENZA
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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Cosa assicura
Art. 5.1 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, gli Infortuni che l’Assicurato subisca:
• in conseguenza della circolazione;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
Nell’ambito dell’operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:
a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le rotture del tendine d’Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.4) delle Condizioni di assicurazione e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.3) delle Condizioni di assicurazione;
f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
h) a seguito di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite 19
Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all’Art. 5.1) delle Condizioni di assicurazione, ancorché derivanti da:
A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell’Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.
B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.
19 Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?
La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida del veicolo assicurato.
?
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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
C) Rischio eventi naturali catastrofici
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.5) delle Condizioni di assicurazione.
D) Indennità in caso di perdita dell’anno scolastico
In caso di perdita dell’anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un’assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la Società corrisponde un’indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:
- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.
Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.
L’Assicurazione è valida purché la perdita dell’anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Cosa NON assicura Art. 5.2 - Esclusioni
La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:
• guida del Veicolo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
• partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
• guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
• delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;
• Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all’Assicurato che ha determinato e subito l’Infortunio in tali stati;
• guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1) delle Condizioni di assicurazione;
• trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
• le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
• azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Dove vale la copertura
Art. 5.3 - Estensione territoriale
L’Assicurazione “Infortuni del Conducente” vale in tutto il mondo. Relativamente alle Prestazioni sanitarie di cui all’Art. “5.4.1 delle Condizioni di assicurazione - Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute”, queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.
Come assicura
Art. 5.4 - Garanzie Prestate
A) Morte
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato.
La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l’Indennizzo spettante per Invalidità permanente.
Tuttavia, se l’Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero degli eredi minorenni o portatori di handicap.
A.2) Stato comatoso irreversibile
In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno Stato comatoso irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall’autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l’Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all’Art. 8.4.4.3) delle Condizioni di assicurazione.
B) Invalidità permanente
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente
- accertata secondo i criteri indicati all’Art. 8.4.5.1) delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata:
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