Contract
Allegato 5
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE MULTISCOPO ROTATIVO DI FINANZA AGEVOLATA A COMPARTECIPAZIONE PRIVATA A VALERE SULLE RISORSE DEL POR, COSTITUITO CON LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.791 DEL 30/05/2016 AI SENSI DELLE AZIONI 3.5.1 SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE E 4.2.1 INCENTIVI FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI IN CAMPO ENERGETICO DEL POR FESR 2014-2020
CIG n.6912602B9E
CIG derivato n.
CUP E41H16000060009
Atto sottoscritto digitalmente
TRA
La Regione Xxxxxx–Romagna di seguito nominata, per brevità, Amministrazione, con sede legale in Bologna Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00
- 00000, C.F. 80062590379 in persona del
, nella sua qualità di rappresentante della suddetta Amministrazione, domiciliato per carica in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx, x. 00, xxxxxx determinazione dirigenziale n.
del ;
E
il “Fornitore” con sede in , Via n. , iscritto a , capitale sociale , interamente versato, C.F. , P. IVA rappresentata da
oppure
il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con atto a
ministero Xxxxxx Xxxx. Rep. N. _
Raccolta n.
del
registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2 in data al n. Serie , fra:
, mandataria e
, mandante;
d’ora innanzi nominato, per brevità “Fornitore”, nella persona di Xxxx. , che interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale della mandataria.
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo di finanziamento sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di gestione del fondo regionale rotativo multiscopo di finanza agevolata, ai sensi delle azioni 3.5.1 “Supporto alla nascita di nuove imprese” e 4.2.1 “Incentivi finalizzati agli investimenti in campo energetico” del POR FESR 2014-2020, costituito con la delibera di Giunta n. 791 del 30/05/2016, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara approvato con determinazione del Direttore della stessa Agenzia n. del inviato alla G.U.U.E. il ;
c) che il Fornitore, aggiudicatario con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale Intercent-ER n. del della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo di finanziamento, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo di finanziamento, l’elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento.
0.Xx particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Accordo di finanziamento:
a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
b) l’offerta tecnica;
c) l’offerta economica.
3. Per le definizioni del presente accordo si rinvia a quanto contenuto nel capitolato tecnico.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente Accordo di finanziamento e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole dell'Accordo di finanziamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo di finanziamento
1. L'Accordo di finanziamento definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di gestione del Fondo Regionale
Multiscopo Rotativo di Finanza Agevolata a Compartecipazione Privata che si configura quale Strumento Finanziario, ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, istituito con risorse pubbliche a valere sugli Assi 3 – Competitività e attrattività del sistema produttivo e 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo del POR FESR Xxxxxx-Romagna 2014 – 2020. Il Fondo è stato costituito con Delibera di Giunta regionale n.791 del 30/05/2016, alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G) n ed al cui progetto di investimento pubblico connesso è stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.) n. E41H16000060009.
Il Fondo di finanza agevolata è costituito con una dotazione iniziale pari a 47.000.000 a valere sulle risorse del Por Fesr 2014/2020 come specificato nel capitolato tecnico.
2. Con la stipula dell'Accordo di finanziamento il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo stesso con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, di cui alla determinazione n. del , e di cui all'offerta tecnico economica presentata in sede di gara con
protocollo del , per un totale
massimo complessivo di EURO comprensivo di IVA,
suddiviso in una quota base e una quota obiettivi così come definite al successivo articolo 10.
3. L’Amministrazione potrà, con apposite deliberazioni, incrementare la dotazione del Fondo con eventuali ulteriori risorse pubbliche, a valere sul POR FESR 2014/2020 oppure con risorse regionali, fino ad un valore pari al 100% della dotazione finanziaria iniziale. In tale caso il soggetto gestore dovrà integrare il Fondo con risorse proprie alle medesime condizioni indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, se migliorativa. La commissione di gestione verrà incrementata della quota base e dalla quota obiettivo relative all'ultimo anno di competenza delle commissioni di gestione, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 4 - Attività relative al servizio di gestione
1. Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi. Esso dovrà, in conformità con quanto stabilito dal POR FESR Xxxxxx-Romagna 2014- 2020, dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, 480/2014, 821/2014(alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014 "Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities" e delle linee guida comunitarie contenute nei seguenti documenti EGESIF: 14 0040-1, 00-0000-00, 00-0000-00, 15- 031-01 e 15-0006-01), dalla normativa italiana di riferimento,
nella gestione del Fondo di finanza agevolata, svolgere le seguenti attività:
a) Promozione e comunicazione (da svolgere durante tutta la durata del Periodo di Investimento)
1) promozione del Fondo in tutto il territorio regionale da svolgere in raccordo con la Strategia di comunicazione del POR FESR Xxxxxx – Romagna 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013. In particolare l’attività dovrà prevedere l’utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile lo strumento ai potenziali beneficiari. L’attività comprende, inoltre, la predisposizione e l’utilizzo di un nome e di un logo identificativo del Fondo di finanza agevolata;
2) attività di ricerca di opportunità di investimento e interventi ammissibili al finanziamento del Fondo di finanza agevolata, nel rispetto dei criteri di selezione delle imprese previsti nella deliberazione di Giunta regionale n. 791/2016;
3) entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento di gestione con l'Amministrazione, disponibilità di riferimenti territoriali per provincia in Xxxxxx-Romagna che possano fornire informazioni e ricevere le domande di finanziamento.
a) Redazione del manuale di gestione del Fondo (da concludere entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento che verrà approvato con Determinazione Dirigenziale dall’AdG)
1) definizione delle modalità e delle procedure di presentazione delle domande di finanziamento;
2) definizione delle modalità e dei tempi di istruttoria, valutazione ed ammissione delle domande presentate in relazione alle caratteristiche del proponente e dei progetti di investimento;
3) definizione delle modalità di effettuazione delle attività di verifica e controllo dei progetti finanziati e delle modalità di gestione degli esiti;
4) definizione delle modalità di trattamento di eventuali anomalie rilevate (es. sofferenze, incagli, ritardi negli investimenti, ecc…);
5) Definizione delle modalità di rendicontazione alla AdG.
a) Gestione contabile del Fondo
b) Controllo, monitoraggio e reportistica (per tutto il Periodo di Investimento, salvo ove diversamente specificato)
1) attività di monitoraggio dei crediti allocati;
2) attività di verifica e controllo dei progetti finanziati, in particolare relativamente alla corrispondenza tra l’investimento previsto e quello realizzato;
3) predisposizione di report informativi da trasmettere all'Amministrazione contenenti i dati necessari al monitoraggio delle operazioni (per tutta la durata dell’Accordo di Finanziamento).
a) Rendicontazione
1) attività di rendicontazione dell’attività del Fondo di finanza agevolata all’AdG, compresa la rendicontazione delle spese connesse per le attività di propria competenza;
2) attività di raccolta e mantenimento della documentazione di cui all'art.9 lettera e) del regolamento 480/ 2014 inerente alla attività in capo al soggetto gestore , inclusi i giustificativi che comprovano il sostegno versato dal Fondo ai destinatari finali, i documenti necessari per garantire una pista di controllo chiara ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e le dichiarazione relative al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato;
3) Xxx applicabile, le attività relative al sostegno allocato in forma di fondo perduto dovranno essere rendicontate separatamente dal resto delle attività.
a) Accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea (articolo 7 paragrafo 1, lettera f), del reg. del.). Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 38, paragrafo 4), dell'RDC
b) Divieto di intrattenere rapporti commerciali con entità aventi sede in territori le cui giurisdizioni non agiscano in cooperazione con l'UE in materia di applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale e trasposizione di tali obblighi nei contratti conclusi con gli intermediari finanziari selezionati
c) Ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione Xxxxxx-Romagna ai fini dell’espletamento del servizio di cui al presente Accordo di finanziamento
2. Il Soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso sono inoltre responsabili della gestione operativa del Fondo. Pertanto, dovranno svolgere le seguenti attività:
Per tutto il Periodo di Investimento:
- attività di istruttoria, valutazione ed ammissione delle domande pervenute;
- calcolo dell'aiuto di stato, concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per ogni singolo finanziamento concesso e comunicazione all'Amministrazione ed all'impresa interessata; l’importo dell’aiuto sarà calcolato al momento della concessione del finanziamento quale differenza tra il tasso di interesse praticato sul mercato (da considerarsi pari al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea, in vigore al momento della concessione del finanziamento, conformemente alla Comunicazione CE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02) e il tasso nominale ottenuto dall’impresa sulla parte di mutuo finanziata attraverso il Fondo di finanza agevolata, anche tenendo in considerazione ulteriori contributi a fondo perduto ottenuti per lo stesso investimento. L'AdG comunicherà al gestore i regimi di aiuto da applicare e le relative regole sulla cumulabilità, nonchè disposizioni applicative per il corretto trattamento degli aiuti ai sensi di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia;
- attività di concessione del credito ai progetti ammessi a finanziamento;
- attività di gestione dei crediti allocati.
Per tutta la durata dell’Accordo di Finanziamento e dei singoli accordi operativi:
- attività di incasso alle scadenze delle rate dei crediti allocati e di reimpiego delle risorse;
- attività di recupero conseguenti agli esiti dei controlli per incoerenza con l'oggetto del finanziamento concesso o da sofferenze o insolvenze del beneficiario nonchè le relative azioni giudiziarie/esecutive.
Articolo 5 - Avvio e interpretazione dell'Accordo di finanziamento
1. Il presente Accordo di finanziamento decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31/12/2025. Alla data di scadenza dell'Accordo di finanziamento, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della Amministrazione. A decorrere dal 01/01/2024 non sarà più deliberato alcun nuovo finanziamento e non verrà riconosciuta alcuna Commissione di gestione, ferma restando l’applicazione del presente Accordo agli Accordi operativi ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.
2. L’Amministrazione intende quale avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento la sua sottoscrizione.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Ai sensi degli art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo di finanziamento per un periodo non superiore a mesi sei, nei casi e con le modalità previste dai suddetti articoli.
5. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell'Accordo di finanziamento, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
6. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Amministrazione.
7. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
8. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo di finanziamento, anche a:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
b. prestare i servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
c. eseguire le prestazioni oggetto di Accordo di finanziamento nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
d. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo di finanziamento e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
h. garantire l'applicazione dell'art. 6 punto 3 del reg. 480/2014 con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’ Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui all'Accordo di finanziamento.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Accordo di finanziamento.
5. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'Accordo di finanziamento, le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore deve attenersi alle eventuali indicazioni del “Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico” formato da rappresentanti del Fornitore stesso e dell’Amministrazione.
7. Il Fornitore si obbliga a tenere a disposizione dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Xxxxxx-Romagna tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, anche nei 5 anni successivi alla chiusura del suddetto POR FESR 2014- 2020.
Articolo 7 - Aumento e varianti
1. I servizi oggetto del presente Accordo di finanziamento, di cui al precedente art. 4, potranno essere oggetto di variante nel caso di cui al precedente art. 3, comma 3, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo di finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo di finanziamento.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo di finanziamento.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, impiegato nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).
7. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui ai commi precedenti, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Accordo di finanziamento, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Accordo di finanziamento, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 9 - Risorse professionali
1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo di finanziamento dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a
30 (trenta) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa umana coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, come indicate nell'offerta tecnica acquisita agli atti, dovrà chiedere autorizzazione all'Amministrazione, comunicando la motivazione della sostituzione e dovrà consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse umane senza la necessaria preventiva autorizzazione della Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo apposito articolo d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
4. Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Accordo di finanziamento. In tal caso il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il fornitore dovrà, comunque, garantire lo svolgimento delle attività contrattuali, senza soluzione di continuità.
6. Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la
xxxxxxxx ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il temine di 5(cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione.
Articolo 10 - Corrispettivi e oneri
1. L'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente Accordo l’importo massimo complessivo pari ad €. IVA
esclusa, così come definito nell'offerta economica acquisita agli atti con Prot.............del.............
2. La commissione di Gestione si compone, su base annua, di:
• una quota base, calcolata come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal POR FESR Xxxxxx-Romagna 2014-2020 al Fondo multiscopo di finanza agevolata;
• una quota obiettivi, calcolata come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal POR FESR Xxxxxx-Romagna 2014-2020 ed allocate ai destinatari finali, al raggiungimento degli obiettivi indicati al successivo art. 11.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà la perdita della quota obiettivo relativa al periodo di riferimento che non potrà essere recuperata nei periodi successivi.
4. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della prestazione e di tutti i servizi connessi descritti nel Capitolato tecnico e nel presente Accordo di finanziamento.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell'Accordo di Finanziamento e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il soggetto gestore non potrà richiedere ai beneficiari alcuna remunerazione per il servizio di prestito relativo ai progetti finanziati.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo
10 da parte dell'Amministrazione, nel rispetto dell’esigibilità della spesa ivi prevista, sarà effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni, come specificato nei commi seguenti, dietro presentazione di una relazione di gestione che dia conto dell’attività svolta e degli esiti conseguiti nel periodo di riferimento e, relativamente al saldo, di una relazione finale in cui il Fornitore dia conto dell’attività svolta, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle prestazioni rese, rilascio del relativo certificato ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e xx.xx., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e
s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, dal DPR n. 207/2010 e s.m. in quanto applicabile, dal D.Lgs. n.231/2002 e xx.xx. e dall’art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26/3/2015.
2. Al raggiungimento dei seguenti obiettivi verrà corrisposta la commissione così articolata:
3. Il riconoscimento della quota obiettivi al Gestore avverrà solo a condizione del raggiungimento dei seguenti risultati minimi in termini di risorse allocate e di imprese finanziate:
Ammontare di risorse allocate:
• Almeno il 15% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato a 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e non oltre settembre 2017;
• Almeno il 50% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento;
• Il 100% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e comunque entro il 31/12/2018.
Numero di imprese finanziate:
• Almeno 120 imprese finanziate del Comparto Nuove imprese del Fondo (Asse 3) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e comunque entro il 31/12/2018;
• Almeno 240 imprese finanziate del Comparto Energia del Fondo (Asse 4) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e comunque entro il 31/12/2018.
4. La mancata allocazione del 100% (cento per cento) della Quota Pubblica Iniziale del Fondo entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento, potrà comportare la risoluzione dell'Accordo stesso, salvo diversamente stabilito dall'Amministrazione.
5. A partire dal terzo anno di durata dell'Accordo di Finanziamento il Fondo dovrà restare impiegato, almeno per il 95% (novantacinque per cento) della Quota Pubblica iniziale.
6. Le fatture saranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti: a) dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, b) dalla comunicazione da inviarsi al fornitore contestualmente all’ordinazione della fornitura recante, tra le altre, le informazioni relative all’impegno; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice: ZA2OT0.
7. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, dell'Accordo così come precisato nel precedente art. 8, comma 6.
8. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la società capogruppo mandataria del Fornitore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione l’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo di Finanziamento eseguite dalla stessa e dalle mandanti dell’RTI, nel rispetto di quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara e contenuto nell’atto costitutivo. Le verifiche eseguite dall’Amministrazione sul complesso delle prestazioni fornite dalla mandataria e dalle mandanti comporteranno l’emissione del certificato di conformità,
nel quale si darà conto degli importi che saranno oggetto di fatturazione da parte dei soggetti coinvolti. Ogni componente dell’RTI emetterà le fatture nei confronti dell’Amministrazione, in base al certificato di conformità rilasciato dall’Amministrazione stessa, con i riferimenti relativi a tale certificato e con l’indicazione degli estremi del RTI. Il relativo pagamento in favore della capogruppo mandataria del Fornitore avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato.
9. I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l’eventuale contestazione sono effettuati entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della fattura tramite Sistema di Interscambio (SdI).
10. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo di Finanziamento. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Accordo si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Amministrazione.
Art. 12 - Chiusura del fondo e restituzione delle somme residue all'Amministrazione
1. Il Fornitore dovrà presentare al Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico, ai fini dell’approvazione da parte del medesimo, la relazione finale di chiusura del fondo; il Fornitore provvederà a restituire all’Amministrazione tutte le somme che residueranno alla data di chiusura del fondo medesimo, anche in caso di risoluzione anticipata o di recesso ai sensi degli artt.
18 e 19 del presente Accordo di finanziamento.
2. L’Amministrazione comunicherà, alla scadenza della validità del presente Accordo di finanziamento, le modalità e le procedure con le quali il gestore dovrà restituire le somme che residuano nel Fondo alla data della sua chiusura e quelle relative ai finanziamenti ancora in essere a tale data.
3. Dal 01/01/2024 non sarà più deliberato alcun nuovo finanziamento, ferma restando l’applicazione dell'Accordo di finanziamento ai finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza e fino alla loro definitiva estinzione.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. Qualora le transazioni relative al presente Accordo di finanziamento siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo di finanziamento si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n.136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
5. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. L’Amministrazione potrà verificare, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e s.m.i. che nei contratti di subappalto sia stata inserita la suddetta clausola, richiedendo copia dell'Accordo di finanziamento tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
Articolo 14 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo di finanziamento;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo di finanziamento stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo di finanziamento rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo di finanziamento, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei termini e dei parametri di qualità del servizio richiesti nel presente Accordo di Finanziamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione le penali nella misura massima di cui al successivo comma 4.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo di finanziamento, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di finanziamento per grave inadempimento. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni solari 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
0.Xx richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16 - Cauzione definitiva
1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma precedente determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata dal Fornitore in sede di offerta.
3. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo di finanziamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore dell'Accordo.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dell'Accordo di finanziamento.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
7. La garanzia prestata opera nei confronti dall’Amministrazione a far data dalla stipula dell'Accordo di finanziamento.
8. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo di finanziamento e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Accordo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo di finanziamento.
Articolo 17 - Sicurezza, privacy e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo di finanziamento.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo di finanziamento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell'Accordo di finanziamento nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Amministrazione attinente le procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'Accordo di finanziamento.
Articolo 18 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e da quelle specifiche del presente Accordo di Finanziamento, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo di Finanziamento che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni solari, che verrà assegnato, a mezzo di comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo stesso e di ritenere definitivamente la cauzione e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 , l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. l'Accordo di Finanziamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo “Cauzione definitiva”;
d) nei casi di cui all'articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all'articolo “Riservatezza”;
f) nei casi di cui all'articolo “Subappalto”;
g) nei casi di cui all'articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo di Finanziamento il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Forntore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
Articolo 19 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'Accordo di Finanziamento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo di Finanziamento, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo di Finanziamento. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo di Finanziamento. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo di Finanziamento si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Articolo 21 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, im misura non superiore al 30%
dell’importo dell' Accordo di Finanziamento, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo di Finanziamento, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni solari prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione dell'Accordo anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l' Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105, comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente,
l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo di Finanziamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo di Finanziamento.
Articolo 22 - Divieto di cessione dell'Accordo di finanziamento e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo di finanziamento, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e xx.xx..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo di finanziamento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 23 - Responsabile delle prestazioni
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile delle prestazioni,
con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell’Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:
numero di telefono , numero di fax
; indirizzo e-mail .posta certificata
Articolo 24 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all'Accordo di finanziamento.
Articolo 25 - Verifica di conformità
1. Le verifiche di conformità dei servizi oggetto del presente Accordo di Finanziamento, verranno effettuate dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative di quanto realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto pattuito in sede di aggiudicazione, con cadenza coincidente con le scadenze di pagamento previste, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali; in tal caso l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare
il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 26 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo di finanziamento medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo di Finanziamento sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Articolo 27 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
1. L’attività di gestione del fondo, di cui al presente Accordo di finanziamento, ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:
a. ID 18726 – Fondo rotativo di finanza agevolata per la Green Economy;
b. ID 23652 – Fondo rotativo di finanza agevolata per le PMI.
2. L’attività di gestione del fondo di cui al presente Accordo di finanziamento comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
3. I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, dalla D.G.R. n.1264/2005 in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice
5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla D.G.R. n.1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008;
h) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle
disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:
1. nell’invio di specifici report a richiesta in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
◦ adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
◦ adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
◦ predisposizione dell’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione);
1. in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni solari.
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx
I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo di Finanziamento viene stipulato a pena di nullità in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Amministrazione, in forma di scrittura privata.
2. Tale Accordo di Finanziamento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente Accordo di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione ecc, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.
Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo di finanziamento per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 30 – Clausola anticorruzione
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendnti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare , e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un aprocedura che garantisca il contradditorio.
Articolo 31 – Patto di integrità
1. Il Patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014, sottoscritto dal Fornitore, allegato al presente Accordo di Finanziamento, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.
Articolo 32 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo di finanziamento, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 33 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente Accordo di Finanziamento costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo di Finanziamento non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell'Accordo di finanziamento non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo di finanziamento (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Accordo di Finanziamento si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo di Finanziamento prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle parti manifestata per iscritto.
, lì
Per la REGIONE XXXXXX-ROMAGNA Il Responsabile del Servizio (firmato digitalmente) | Per IL FORNITORE il legale rappresentante (firmato digitalmente) |
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo
3 (Oggetto dell'Accordo di Finanziamento), Articolo 4(Attività relative al servizio di gestione), Articolo 5 (Avvio e interpretazione dell'Accordo di finanziamento), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo 7 (Aumento e varianti), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Risorse professionali), Articolo 10 (Corrispettivi e oneri), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Chiusura del Fondo e restituzione delle somme residue all'Amministrazione), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso) Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione dell'Accordo di finanziamento), Articolo 23 (Responsabile delle prestazioni ), Articolo 24 (Aggiornamento tecnologico), Articolo
25 (Verifica di conformità), Articolo 26 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 27 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali), Articolo
28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 30 (Clausola anticorruzione), Articolo 31 (Patto di integrità), Articolo 32 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 33 (Foro competente), Articolo 34 (Clausola finale).
, / /
Per IL FORNITORE
Il legale rappresentante (firmato digitalmente)
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
Il Fornitore con sede legale in , Via , n. , iscritto a , capitale sociale , interamente versato, C.F. , P. IVA rappresentata da
con riferimento alla procedura di “Acquisizione di servizi di gestione del Fondo regionale multiscopo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata a valere sulle risorse del POR FESR costituito con la delibera di Giunta regionale n.791 del 30/05/2016, ai sensi delle azioni 3.5.1 'Supporto alla nascita di nuove imprese' e 4.2.1 'Incentivi finalizzati agli investimenti in campo energetico' del POR FESR 2014-2020”
DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITA’ APPROVATO DALLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 966 DEL
30 GIUGNO 2014
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’ Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi Accordo di finanziamento assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
• dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione dell'Accordo di finanziamento;
• si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione dell'Accordo di finanziamento;
• assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
• si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Xxxxxx-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
• si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
• assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
• si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
• si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Nel Accordo di finanziamento devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'Accordo di finanziamento e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità
della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
• l’esclusione dalla procedura di affidamento;
• la risoluzione di diritto dal Accordo di finanziamento.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione dell'Accordo di finanziamento qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dell'Accordo di finanziamento assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
FIRMA DIGITALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO