AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx
xxx.xxx.xxxxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI DI CATEGORIA “A” ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 101/2020. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxx, per la carica domiciliato in Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
E
La Scuola Interforze per la Difesa NBC, C.F. 90015780571, con sede legale in Rieti, Piazza Marconi n. 7, nella persona del Capo del Servizio Amministrativo Ten.Col. Xxxxxxxx XXXXXXX per la carica domiciliato in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x. 0;
PREMESSO CHE:
- nell’anno 2022, stante l’esigenza della Scuola Interforze per la Difesa NBC di attivazione di una convenzione per attività di sorveglianza medica della protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, per i propri lavoratori classificati dall’Esperto di Radioprotezione nella categoria “A”, da rendersi da parte di un Medico Autorizzato ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 101/2020 e del Decreto del Ministro della Difesa 24 Luglio 2007 art. 44 comma 3, veniva attivato specifico rapporto convenzionale di durata annuale finalizzato all’espletamento dell’attività richiesta - per il tramite di Dirigente Medico all’uopo individuato dalla Direzione Sanitaria aziendale - relativamente a n. 8 unità di personale di categoria “A” esposto a radiazioni ionizzanti da sottoporre a visita semestrale, da inviare a visita da parte del Datore di lavoro nelle date concordate con il Medico Autorizzato;
- con nota prot. 0009312 del 10/11/2022 la Scuola Interforze per la Difesa NBC chiedeva il rinnovo annuale della convenzione in essere secondo quanto previsto all’art. 10 della stessa per garantire visite semestrali domiciliari da effettuarsi nei termini previsti dalla normativa vigente in favore di n. 8 lavoratori di categoria “A” esposti a radiazioni ionizzanti;
- la ASL di Rieti accordava la propria disponibilità alla richiesta di xxxxxxx;
- le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno esercitate dallo specialista al di fuori dell’impegno di servizio e nel rispetto della normativa in materia vigente;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Premesse
La premessa forma parte integrante del presente atto.
ART. 2
Oggetto
La ASL di Rieti si impegna a garantire la collaborazione professionale di un Dirigente Medico per rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 101/2020 e del Decreto del Ministro della Difesa 24 Luglio 2007 e s.m.i., in favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC dell’attività di Medico Autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria “A” esposti a radiazioni ionizzanti per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023.
Si precisa che sono escluse le attività di Medico Competente.
ART. 3
Condizioni Generali
L’attività oggetto di convenzione sarà espletata dal Dirigente Medico, compatibilmente con le esigenze di servizio e, comunque, al di fuori dell’orario di servizio, nel rispetto del vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione Intramuraria della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.
ART. 4
Attività
Il Medico Autorizzato assicurerà in favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC visite semestrali domiciliari per l’anno 2023 da effettuarsi nei termini previsti dalla normativa vigente in favore di n. 8 lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria “A”, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 e del Decreto del Ministro della Difesa 24 Luglio 2007:
- visite mediche preventive;
- visite mediche periodiche semestrali, straordinarie e di cessazione;
- analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali;
- consegna al medico autorizzato subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall'incarico e ricevimento degli stessi dal medico autorizzato precedente;
e ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso Decreto del Ministro della Difesa e dalle norme di legge, al Medico Autorizzato.
ART. 5
Trattamento dati
L’attività oggetto di convenzione sarà espletata nel pieno rispetto del disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
I documenti sanitari personali saranno custoditi dal Datore di lavoro, e potranno essere temporaneamente dislocati presso la ASL qualora necessario (esecuzione visite, formulazione giudizi).
ART. 6
Adempimenti
La Scuola Interforze per la Difesa NBC è tenuta a fornire al Medico Autorizzato ogni informazione o documentazione prevista dalla normativa per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.
ART. 7
Aspetti assicurativi
La ASL di Xxxxx assicurerà il Dirigente Medico per responsabilità civile contro terzi con copertura assicurativa o con modalità alternativa, ex art. 10 L. n. 24/2017, per i danni eventualmente causati a terzi nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
ART. 8
Compensi e fatturazione elettronica
Per l’attività di consulenza prevista dal presente accordo, IVA esente ex art. 10 D.P.R. n. 633/72 co.1 punto 18, la Scuola Interforze per la Difesa NBC corrisponderà alla ASL di Rieti la somma forfettaria annuale lorda di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per garantire nell’anno 2023 visite semestrali domiciliari da effettuarsi nei termini previsti dalla normativa vigente in favore di n. 8 lavoratori di categoria “A” esposti a radiazioni ionizzanti (l’importo si intende comprensivo di n. 2 visite annuali per dipendente e di tutte le altre prestazioni non sanitarie, sopralluoghi, relazioni e comunque di tutte le attività previste dal D.Lgs. n. 101/2020 e del Decreto del Ministro della Difesa 24 Luglio 2007 e ss.mm.ii.), oltre € 90,00 (novanta/00) ad accesso del professionista presso le strutture del Datore di lavoro. Per l’eventuale attività di sorveglianza medica eccezionale di suddetto personale verrà riconosciuto l’importo di € 150,00 (centocinquanta/00) cad.
Le eventuali visite di altri lavoratori non compresi prevedono il pagamento di € 350,00/anno (trecentocinquanta/00/anno) per ciascun lavoratore. Per l’attività di sorveglianza medica
eccezionale di lavoratori non compresi è prevista la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per prima visita ed € 220,00 (duecentoventi/00) per le visite successive. Qualora si verificasse un rischio di contaminazione interna si applicherà un aumento del 20% rispetto alle suddette quote (escluso accesso).
Il Dirigente Medico fornirà alla U.O.C. Economico Finanziaria della ASL di Rieti un report circa l’effettuazione delle attività svolte e il relativo importo; la fatturazione dovrà pervenire allo scadere del semestre di effettuazione delle visite e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023 per la fattura afferente al 2° semestre 2023.
La Scuola Interforze per la Difesa NBC corrisponderà l’importo fatturato direttamente alla ASL di Rieti, che provvederà, a sua volta, ad attribuirlo al Dirigente Medico secondo le modalità fissate e nei termini di cui al CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, al netto delle seguenti trattenute:
• del 5% di cui all’art. 58 del CCNL;
• del 12% remunerativa di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall’Azienda.
In attuazione di quanto disposto in tema di fatturazione elettronica dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi da 209 a 214) la ASL si impegna ad emettere e trasmettere la fattura in forma elettronica, secondo le regole tecniche e le procedure di trasmissione previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 (regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, co. 213, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244).
Le specifiche tecniche ed informatiche della fattura elettronica possono essere rilevate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
I riferimenti di questa stazione appaltante possono essere desunti dal sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Da un punto di vista pratico, sulla base delle “Linee Guida nell’ambito del Ministero della Difesa per l’attuazione delle norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica” emanate in data 10 aprile 2014 dal Ministero della Difesa- Segretariato Generale della Difesa e D.N.A., le fatture emesse in formato elettronico oltre a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato A al D.M. n. 55/2013, dovranno in particolare riportare:
- data di emissione;
- numerazione;
- dati del soggetto emittente (intestazione completa e Codice Fiscale/Partita IVA);
- il CUU (Codice Univoco Ufficio): YXYQDX;
- l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara);
- dati completi del destinatario cui far recapitare la fattura;
- le coordinate IBAN del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- descrizione dettagliata dell’operazione (non sono ammesse le fatture a corpo);
- corrispettivo (imponibile, esenzione imposta e totale fattura);
ed essere inviate, in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio – SdI.
La ASL di Rieti provvederà ad emettere due fatture (una per semestre) per un importo di € 1.240,00 cadauna entro il mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni previste; indicativamente, quindi, la 1^ entro il mese di febbraio 2023 e la 2^ entro il mese di agosto 2023.
Il pagamento della presente commessa, ai sensi del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, verrà effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni decorrenti dalla data dell’avvenuta favorevole regolare esecuzione del servizio in parola.
ART. 9
Modalità di liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari
Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010, concernente il “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto negoziale.
Le fatture emesse dalla ASL dovranno riportare i seguenti codici identificati di gara attribuiti dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione): CIG ZEA3888891 e la Scuola Interforze per la Difesa NBC provvederà a liquidare i compensi dovuti, tramite operazione giro fondi sul conto di tesoreria unica intestato alla ASL di Rieti, IBAN n. IT 92 T01 0000 3245342300306386.
ART. 10
Durata
La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01 gennaio 2023. L’eventuale rinnovo è subordinato a espressa richiesta da parte della Scuola Interforze per la
Difesa NBC da comunicarsi, a mezzo PEC o raccomandata A/R.
E’ facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
L’Azienda si obbliga ad accettare la clausola della disdetta immediata, in forza della quale l’atto negoziale sottoscritto e in corso di esecuzione dovrà decadere, qualora l’Ente coinvolto in operazioni di riordino/ristrutturazione di Forza Armata o il servizio in oggetto sia affidato in via accentrata su disposizioni del Ministero della Difesa. Tale disdetta dovrà essere formalizzata con preavviso di 15 giorni solari senza che l’Azienda contraente abbia nulla a pretendere per l’anticipata cessazione degli effetti dell’atto, salvo il compenso per il servizio reso.
ART. 11
Controversie
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione, interpretazione o a seguito della risoluzione del presente atto, saranno devolute al Foro Competente.
ART. 12
Registrazione
Le spese di bollo e di registrazione non sono dovute in quanto trattasi di atti tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.16 tab. B del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..
ART. 13
Firma digitale
Le parti contraenti si obbligano a procedere alla sottoscrizione in forma digitale del presente atto negoziale ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n,179 art.6 co.6 e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Rieti, lì (vedasi data e orario firme digitali apposte).
AziendaFSirmanaittoardiiagitLaolmcaelneteddi aR: ieti | Scuola Interforze per la Difesa NBC |
Il DiPreEtTtoTrIeAANmNAministrativo | Il Capo Servizio Amministrativo |
DFoitrtm.sastaoAiln2n0a/1P2E/2T0T2I2 10:21 Seriale Certificato: 1412530 Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA | Ten.Col. com. Xxxxxxxx XXXXXXX Firmato Digitalmente da/Signed by: XXXXXXXX XXXXXXX In Data/On Date: martedì 20 dicembre 2022 10:45:39 VISTO, SI APPROVA: IL COMANDANTE Gen.X. Xxxxxxxx XXXXXXXX |
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXXXX XXXXXXXX
In Data/On Date:
martedì 20 dicembre 2022 11:52:09