ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità», e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata «San Marino», entrambe in seguito denominate la «parte contraente» o le «parti contraenti», HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1. L’obiettivo del presente accordo tra la Comunità e San Marino è consolidare ed ampliare le strette relazioni già esistenti tra le due parti contraenti mediante l’introduzione di misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corri- sposti a favore di beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti ai fini fiscali in uno Stato membro della Comunità europea, in seguito denominata la «direttiva».
2. San Marino adotta i provvedimenti utili e prevede in par- ticolare le misure applicabili in materia procedurale e sanziona- toria, al fine di garantire che le funzioni necessarie per l’attua- zione del presente accordo vengano espletate dagli agenti paga- tori stabiliti sul suo territorio, a prescindere dal luogo di stabi- limento del debitore del credito che produce gli interessi.
Articolo 2
Definizione di beneficiario effettivo
1. Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attri- buito un pagamento di interessi, a meno che tale persona di- mostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attri- buzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:
a) agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4, o
b) agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'in- vestimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o
c) agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficia- rio effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’articolo 3.
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni se- condo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’ar- ticolo 3. Se l’agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Articolo 3
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito nell’articolo 2, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo e la residenza conformemente alla legge sammarinese in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’i- dentità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione eu- ropea, in seguito denominato «Stato membro» ma che si dichia- rano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o da San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.
Articolo 4
Definizione di agente pagatore
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» a San Marino si intendono le banche di diritto bancario sammarinese, nonché gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o stabiliti a San Marino, società di persone o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di in- teressi.
Articolo 5
Definizione di autorità competente
1. Ai fini del presente accordo per «autorità competenti delle parti contraenti» si intendono quelle elencate nell’allegato I.
2. Per autorità competenti di Stati non compresi nelle parti contraenti si intendono quelle autorità di tali Stati che sono competenti ai fini di convenzioni bilaterali o multilaterali o, in assenza di queste, quelle autorità che sono competenti a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.
Articolo 6
Definizione di pagamento di interessi
1. Ai fini del presente accordo, per «pagamento di interessi» si intendono:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti da obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della di- rettiva, distribuiti da
i) organismi di investimento collettivo o organismi parago- nabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19,
ii) un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva informandone l’agente pagatore,
iii) organismi di investimento collettivo o organismi parago- nabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori del territorio di cui all’arti- colo 19;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
i) organismi di investimento collettivo o organismi parago- nabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19;
ii) un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva informandone l’agente pagatore;
iii) organismi di investimento collettivo o organismi parago- nabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dei territori di cui all’articolo 19.
Tuttavia, San Marino può includere i redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi soltanto nella mi- sura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la pro- porzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’im- porto totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percen- tuale dell’attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto paragrafo, tale percentuale si consi- dera superiore al 40 %. Qualora detto agente non sia in grado di determinare l’importo del reddito realizzato dal beneficiario ef- fettivo, si considera come reddito il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.
4. Per quanto concerne il paragrafo 1, lettere b) e d), San Marino può scegliere di richiedere agli agenti pagatori sul pro- prio territorio di annualizzare gli interessi per un periodo di tempo non superiore ad un anno, e di trattare tali interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non avviene alcuna cessione, riscatto o rimborso.
5. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), San Marino può escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali paragrafi derivanti da organismi o entità stabiliti sul suo territorio, qualora l’investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.
L’esercizio di tale opzione da parte di San Marino, una volta notificato all'altra parte contraente, è vincolante per entrambe le parti contraenti.
6. Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è del 25 %.
7. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al para- grafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investi- mento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferi- mento, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo degli organismi o entità interessati.
Articolo 7
Ritenuta alla fonte
1. Allorché il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro San Marino preleva una ritenuta alla fonte ad un’ali- quota del 15 % nei primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni se- guenti e del 35 % successivamente.
2. L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte come segue:
a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull’importo degli interessi corrisposti o accreditati;
b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull’importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull’intero im- porto dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull’ammontare dei redditi ivi specifi- cati;
d) laddove San Marino eserciti l’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4: sull’importo degli interessi annualizzati.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pa- gatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione.
4. Le imposte diverse da quella di cui al presente accordo sullo stesso pagamento di interessi, ed in particolare le ritenute alla fonte che vengono prelevate da San Marino sui redditi da interessi di fonte sammarinese, vengono detratte dall'importo della ritenuta alla fonte calcolato conformemente al presente articolo.
5. L’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell’agente pagatore situato a San Marino non impedisce allo Stato mem- bro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Nei casi in cui un contribuente dichiari redditi da interessi ottenuti da un agente pagatore situato a San Marino alle autorità tributarie nello Stato membro in cui ha la residenza, quei redditi da interessi sono ivi assoggettati a tassazione alle stesse aliquote che si applicano agli interessi percepiti in detto Stato membro.
Articolo 8
Ripartizione del gettito fiscale
1. San Marino trattiene il 25 % del proprio gettito derivante dalla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
2. Tali trasferimenti hanno luogo in un'unica rata per cia- scuno Stato membro entro i 6 mesi successivi al termine del- l’anno fiscale di San Marino.
3. San Marino adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
Articolo 9
Comunicazione volontaria
1. San Marino stabilisce una procedura che permetta al be- neficiario effettivo, così come definito all’articolo 2, di evitare la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, autorizzando espressa- mente il proprio agente pagatore stabilito a San Marino a co- municare i pagamenti di interessi all’autorità competente di detto Stato. Tale autorizzazione contempla tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente al beneficiario effet- tivo da parte di quell’agente pagatore.
2. Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare in caso di espressa autorizzazione del beneficiario effettivo sono costituite da:
a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 del presente accordo, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo;
b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore;
c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e
d) importo del pagamento di interessi come definito nell’arti- colo 6 del presente accordo.
3. L’autorità competente di San Marino comunica le infor- mazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tali comunica- zioni sono automatiche ed hanno luogo almeno una volta al- l’anno, entro 6 mesi dalla fine dell’anno fiscale a San Marino, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno fiscale.
Articolo 10
Eliminazione della doppia imposizione fiscale
1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario ef- fettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3, l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’appli- cazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.
2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 a San Marino, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, secondo la legislazione nazio- nale, un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta effet- tuata. Se detto importo supera l’importo dell’imposta dovuta, secondo la legislazione nazionale, sull'importo totale del paga- mento di interessi assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, lo Stato membro di residenza fiscale del benefi- ciario effettivo rimborsa al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.
3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assog- gettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d’imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta fiscale viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.
4. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario ef- fettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.
in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del pre- sente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un cre- dito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si consi- derano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 11
Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente ac- cordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 di- cembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.
Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’arti- colo 7 del presente accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili:
— che prevedono clausole di lordizzazione («gross-up») e con- xxxxx xxxxxxxx anticipato,
— per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4, è stabilito a San Marino, e
— per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attri- buisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficia- rio effettivo residente in uno Stato membro.
Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare dispo- sizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi uni- camente ai titoli di credito negoziabili:
— che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e con- xxxxx xxxxxxxx anticipato,
— per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito a San Marino, e
— per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attri- buisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficia- rio effettivo residente in uno Stato membro.
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce
2. Il presente articolo non osta a che San Marino e gli Stati membri continuino ad applicare, conformemente alla loro legi- slazione nazionale, imposte sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Altre ritenute fiscali — Rapporti con altre disposizioni convenzionali
1. Il presente accordo non osta a che le parti prelevino rite- nute alla fonte di tipo diverso da quello di cui al presente accordo, conformemente alle proprie leggi nazionali o ai sensi di convenzioni contro la doppia imposizione.
2. Le disposizioni delle convenzioni contro la doppia impo- sizione tra San Marino e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta alla fonte prevista dal presente accordo.
Articolo 13
Scambio di informazioni su richiesta
1. Le Autorità competenti di San Marino e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contem- plati nel presente accordo. Per «comportamenti analoghi» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, che arrecano pregiudizio agli interessi fi- scali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debita- mente giustificata, lo Stato richiesto fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.
2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato richiesto applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente.
3. Lo Stato richiesto fornisce le informazioni richieste qua- lora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o compor- tamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comporta- mento analogo possono fondarsi su:
a) documenti autenticati o meno, compresi, ma non esclusiva- mente, documenti aziendali, libri contabili o documenta- zione bancaria;
b) testimonianze del contribuente;
c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informa- tivo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque atten- dibili; o
d) elementi di prova indiziari.
4. L’autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi all’autorità competente dello Stato richiesto quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente accordo al fine di dimostrare la presumibile perti- nenza delle informazioni in rapporto alla richiesta:
a) l’identità della persona sotto esame o indagine;
b) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;
e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni xxxxxx- xxx;
f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informa- zioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è con- forme al presente accordo;
g) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
5. L’autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a tra- smettere le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.
6. San Marino avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire i singoli casi che ricadono nella categoria dei «comportamenti analoghi» in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.
Articolo 14
Riservatezza
Qualsiasi informazione ricevuta da una parte contraente ai sensi del presente accordo viene trattata in maniera riservata e può essere comunicata solamente a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della parte contraente, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate nel presente accordo, delle procedure ese- cutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle de- cisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzano tali informazioni solamente per questi fini. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non pos- sono essere rilasciate ad altre persone, entità, autorità o ad altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità com- petente della parte contraente richiesta.
Articolo 15
Consultazione e riesame
1. In caso di disaccordo fra l’autorità competente di San Marino e una o più delle altre autorità competenti elencate nell'allegato I riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, esse si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse notificano immediatamente alla Commis- sione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti elencate nell'allegato I, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.
2. Le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di una delle parti contraenti al fine di esaminare e, se ritenuto necessario dalle parti contraenti, migliorare il fun- zionamento tecnico dell’accordo e valutare gli sviluppi interna- zionali. Le consultazioni si tengono entro un mese dalla richie- sta o quanto prima nei casi urgenti.
3. Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di esaminare se è necessario modificare l’ac- cordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano interna- zionale.
4. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione del presente accordo, le parti contraenti si consul- tano al fine di valutare se è necessario modificare il presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano inter- nazionale.
5. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le parti contraenti si notificano i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo in materia affine fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo.
Articolo 16
Firma, entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’avvenuto completamento di tali proce- dure. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali che le incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, San Marino provvede all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 dandone notifica alla Comunità.
3. Il presente accordo resterà in vigore fino a quando una parte contraente non lo avrà denunciato.
4. Ognuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione all’altra. In tal caso, l’accordo cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la notifica di denuncia.
Articolo 17
Applicazione e sospensione
1. L'applicazione del presente accordo è subordinata all'ado- zione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Affari Economici e Finanziari) al Consiglio europeo di Santa Xxxxx de Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettiva- mente da parte degli Stati Uniti d'America, della Confederazione Svizzera, di Andorra, Liechtenstein e Monaco, di misure con- formi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo.
2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 del pre- sente articolo riguardo alle date di applicazione delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condi- zione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 16, para- grafo 2.
3. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della propria normativa di recepimento.
4. Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applica- zione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qua-
xxxx uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo pa- ragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure cessate vengono ripristinate.
Articolo 18
Diritti e regolamento finale
1. Nel caso in cui il presente accordo venga denunciato o la sua applicazione venga sospesa in tutto o in parte, sono fatti salvi i diritti delle persone fisiche conformemente all’articolo 10.
2. San Marino, in tal caso, stabilisce un conto finale entro la fine del periodo di applicabilità dell’accordo e provvede al pa- gamento finale agli Stati membri.
Articolo 19
Portata territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condi- zioni previste in detto trattato, e, dall’altra parte, al territorio di San Marino.
Articolo 20
Allegati
1. Gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.
2. L'elenco delle autorità competenti contenute nell’allegato I può essere emendata mediante semplice notifica all’altra parte contraente da parte di San Marino per quanto concerne l’auto- xxxx di cui alla sua lettera a), e da parte della Comunità per le altre autorità.
L'elenco degli enti collegati nell’allegato II può essere emendata di comune accordo.
Articolo 21
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. La versione nella lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti tramite scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede così come previsto per le versioni nelle lingue di cui al para- grafo 1.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkom- men gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo. TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
XXX XXXXXXXXXXX, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.
B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari xxxx taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.
NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro. V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro. Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.
Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Per la Repubblica di San Marino
ALLEGATO I
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
Ai fini del presente accordo le «autorità competenti» sono:
a) nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato;
b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;
c) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;
d) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;
e) nella Repubblica Federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;
f) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;
g) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;
h) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato;
i) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;
j) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato;
k) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;
l) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;
m) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato;
n) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;
o) nel Granducato del Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, ai fini dell’Arti- colo 13, l’autorità competente è «le Procureur Général d’Etat luxembourgeois»;
p) nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;
q) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;
r) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;
s) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;
t) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;
u) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;
v) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato;
w) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;
x) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;
y) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;
z) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e l’autorità competente di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Repubblica di San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI
Ai fini dell’articolo 11 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale»:
ENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA:
Belgio
— Vlaams Gewest (Regione fiamminga)
— Région wallonne (Regione vallone)
— Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capitale)
— Communauté française (Comunità francese)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)
— Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca) Spagna
— Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)
— Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)
— Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)
— Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Xxxxxxxxx-La Mancia)
— Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Xxxxxxxxx-Xxxx)
— Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)
— Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)
— Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)
— Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)
— Diputación General de Xxxxxx (amministrazione autonoma di Aragona)
— Gobierno de las Xxxxx Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)
— Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)
— Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del Xxxx Xxxxx/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)
— Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)
— Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)
— Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)
— Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)
— Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) Grecia
— Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)
— Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)
— Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità) Francia
— La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale)
— L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)
— Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica) Italia
— Regioni
— Province
— Comuni
— Cassa depositi e prestiti Lettonia
— Pašvaldības (autorità locali) Polonia
— gminy (comuni)
— powiaty (distretti)
— województwa (province)
— związki gmin (associazioni comunali)
— związki powiatów (associazioni distrettuali)
— związki województw (associazioni provinciali)
— miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia-capitale)
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la Ristrutturazione e la Modernizzazione dell’Agri- coltura)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la Proprietà Agricola) Portogallo
— Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)
— Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)
— Comuni
Slovacchia
— mestá a obce (comuni)
— Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo gestione stradale dello Stato)
— Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)
— Vodohospodárska výstavba (Società di costruzione per l’economia idrica) ENTI INTERNAZIONALI:
— Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
— Banca europea per gli investimenti
— Banca asiatica di sviluppo
— Banca africana di sviluppo
— Banca mondiale/BIRS/FMI
— Società finanziaria internazionale
— Banca interamericana di sviluppo
— Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa
— Euratom
— Comunità europea
— Società di sviluppo andina
— Eurofima
— Comunità europea del carbone e dell'acciaio
— Banca nordica di investimento
— Banca di sviluppo dei Caraibi
Le disposizioni dell’articolo 11 non pregiudicano gli obblighi internazionali che le parti contraenti possono aver contratto nei confronti degli enti internazionali sopraccitati.
ENTI IN PAESI TERZI:
Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:
1) L’ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.
2) Detto ente pubblico è un’entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.
3) Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di debito.
4) Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in caso di applicazione di clausole di lordizzazione («gross-up»).