ACCORDO PROCEDIMENTALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI PRESI DALLE PROVINCE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA RAS E RELATIVE ALL'ART. 14 L. 68/99 — FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI
Provincia di Nuoro
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
ACCORDO PROCEDIMENTALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI PRESI DALLE PROVINCE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA RAS E RELATIVE ALL'ART. 14 L. 68/99 — FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI
Il giorno del mese di Dicembre dell'anno 2016,
L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) con sede in Cagliari, via Is Mirrionis
n. 195, C.F. 92028890926, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
e
la provincia di con sede in ,
via
CF
nella persona
dell'Amministratore Straordinario Dott. nel dare attuazione, col presente atto procedimentale, al Piano di Subentro ex art. 36 L.R. 9/16 recante la "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" approvato in via definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale n.39/1 del 30.06.2016, ed in particolare alle determinazioni relative al trasferimento delle funzioni a suo tempo in carico alle Amministrazioni Provinciali e ora svolte dall'ASPAL
PREMESSO CHE
• L'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• L'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990 n. 40 prevede la possibilità di concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l'esercizio di potestà
amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
• con l'Art 10 della L.R. 9/2016 è istituita l'ASPAL quale organismo tecnico della regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; alla quale è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva
connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta Regionale;
• con l'art. 19 della L.R. 9/2016 si dispone che L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del
1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.
• con l'art. 36 della L. R. 9/2016 si stabilisce che a far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
• con l'art 45 della L.R. 9/2016 si abroga la X.X. 00/0000 (Xxxxx in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego) e
la L.R. 20/2002 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);
Visto l'art. 14 della L. 68/99 che istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, strumento attraverso il quale si promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/4 del 14.11.2003 che ha definito i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 68/99 e alla L.R. 20/2002;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/27 del 30.07.2009 che ha previsto la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici di cui alla L. 68/99 a parziale modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 41/4 del 14.11.2003;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del 23.11.2010 che ha approvato i criteri per la ripartizione tra le Province delle somme disponibili;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/08 del 26/06/2012 che ha trasferito alle Province le risorse del Fondo Regionale per i Diversamente Abili, approvando contestualmente le "Linee Guida dei Tirocini Formativi e di Orientamento per persone con disabilità",
Dato atto che la Provincia di con Deliberazione di Giunta Provinciale n. del ha programmato l'utilizzo delle risorse trasferite, tenendo conto delle peculiarità del territorio provinciale e nel rispetto di quanto disposto dal Comitato regionale del Fondo;
Considerato che la Provincia ha pubblicato gli Avvisi Pubblici per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sulla quota parte del Fondo art. 14 L. 68/99 trasferito dalla RAS;
Rilevato che tali avvisi pubblici hanno determinato il sorgere di obbligazioni a favore di aziende private e disoccupati del territorio, per i quali sono state impegnate delle risorse finanziarie a valere sul Fondo stesso;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/1 del 30.06.2016 la Regione ha approvato il piano di subentro previsto dall'art. 36 della L.R. 9/2016 e previsto che "per quanto attiene la realizzazione di progetti già avviati dalle province, e in corso di esecuzione, si stabilisce che (...) la liquidazione e il pagamento saranno disposti dall'ASPAL, previo trasferimento delle somme ancora da liquidare dai rispettivi bilanci delle province all'ASPAL;
Considerato che 1'ASPAL ha a disposizione le risorse umane e i documenti per la verifica ed eventuale approvazione delle rendicontazioni di finanziamento presentate dai beneficiari, mentre le risorse risultano ancora nei bilanci provinciali e che, per problematiche legate ad equilibri di bilancio, le parti ritengono più opportuno stipulare un accordo per la liquidazione delle somme impegnate;
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE ART 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
ART 2
Il presente accordo ha per oggetto l'individuazione della procedura più celere per dare attuazione agli impegni presi con i beneficiari dei progetti suddetti, riducendo il più possibile i tempi delle liquidazioni.
ART 3
Gli obiettivi del presente accordo sono di seguito specificati:
• utilizzare le risorse del "Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili", istituito ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, quale strumento attraverso il quale la Regione Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente
abili nel mondo del lavoro;
• mantenere fede agli impegni presi dalle province con la pubblicazione degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di finanziamenti a valere sul Fondo art. 14 L 68/99; collaborare, ognuno per la parte
di propria competenza, in modo coordinato e integrato; valutare e approvare le rendicontazioni di finanziamento presentate dai soggetti aventi titolo; - liquidare le somme già impegnate dalle province dando attuazione agli impegni presi con i beneficiari dei finanziamenti;
ART 4
Impegni delle parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si definiscono gli impegni e le attività delle parti.
L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) detiene i documenti e le risorse umane per la verifica della rendicontazione presentata dai soggetti aventi titolo, pertanto, per il tramite del CPI di competenza ai sensi di quanto indicato nella disposizione di servizio n.11757 del 14.07.2016, si occuperà di:
• acquisire le richieste di erogazione di finanziamento;
• effettuare per ciascuna richiesta l'istruttoria e i controlli necessari;
• collaborare con gli uffici bilancio della Provincia in merito alle notizie di carattere finanziario eventualmente necessarie all'approvazione della rendicontazione;
• predisporre una attestazione di regolarità della rendicontazione di finanziamento la cui bozza è allegata al presente accordo procedimentale per farne parte integrante e sostanziale;
• inviare la stessa attestazione alla Provincia ai fini della liquidazione delle somme.
La Provincia detiene le risorse trasferite dalla RAS a valere sul Fondo art. 14 L. 68/99, pertanto si occuperà di:
• collaborare con i responsabili del procedimento ASPAL fornendo notizie eventualmente necessarie all'approvazione della rendicontazione;
• prendere atto di quanto contenuto nella attestazione di regolarità della rendicontazione di finanziamento e predispone la liquidazione delle risorse e l'emissione dei mandati di pagamento;
• verificare la regolarità contributiva dell'azienda mediante DURC;
• adempiere agli obblighi derivanti dalle norme in materia di trasparenza e relative all'erogazione di sussidi e contributi economici.
ART. 5
Ulteriori disposizioni
Le parti convengono che, qualora non si riesca a liquidare entro i primi mesi dell'anno 2017 tutti gli impegni in sospeso, le amministrazioni provinciali provvederanno al trasferimento diretto delle stesse all'ASPAL, che si occuperà autonomamente delle istruttorie.
ART. 6
Durata e controversie
Il presente accordo vincola le parti dal momento della sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari fino alla liquidazione degli impegni in sospeso o fino al trasferimento delle risorse non liquidate all'ASPAL. Il presente accordo può essere integrato, sostituito, modificato e rinnovato su iniziativa delle parti contraenti al fine di perseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi indicati. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione,
esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'accordo si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dagli articoli 11 comma 5 e 15 della L. 241/90.
Il presente accordo viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto